Cass. civ., sez. III, sentenza 24/09/1979, n. 4921
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Sentenza 24 settembre 1979

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La posizione soggettiva del venditore per effetto del patto di riscatto si configura come un diritto potestativo di natura personale e di conseguenza non e cedibile al terzo se non mediante una vera e propria cessione dell'intero contratto di vendita, cui il patto di riscatto accede, secondo i principi generali in materia di contratti con prestazioni corrispettive di cui agli artt 1406 e segg cod civ. infatti nella vendita con patto di riscatto non e ipotizzabile un contratto complesso del quale, esaurita una prima componente, sia rimasta autonomamente in vita l'altra, costituente per se sola un contratto con prestazione a carico di una sola parte e, quindi, cedibile unilateralmente a norma dell'art 1260 cod civ. ( V 983/49; ( V 721/48; ( V 128/40; ( Conf 2386/53, mass n 881547; ( contra 1895/75, mass n 375579).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/09/1979, n. 4921
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4921
    Data del deposito : 24 settembre 1979

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