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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/07/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2835/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2835/2022 promossa da:
COND. VIA F. BARNABEI 17 PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
P.IVA n. , rappresentato e difeso dall'Avv. GABRIELE PIETROLUNGO, P.IVA_1
domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara alla Via F. Barnabei, 17 - pec
Email_1
opponente contro in persona del legale rappresentate pro tempore, P.IVA n , CP_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso da Avv. PAOLO SARDINI, domicilio eletto presso lo studio di questi in
Pescara alla Via N. Fabrizi, 185 – pec Email_2
opposta
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIULIO DEL PIZZO, CP_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pescara alla VIA MASCI 5 - pec
Email_3
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
pagina 1 di 5 Parte opponente - accertare e dichiarare infondata la pretesa creditoria formulata dalla società
e conseguentemente, respinta ogni contraria istanza, revocare l'opposto decreto CP_1
perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
In via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità del Geom in relazione ai CP_2
fatti qui esposti, nonchè in relazione alla pretesa creditoria formulata dalla società e CP_1
conseguentemente condannarlo a pagare le somme che dovessero essere poste a carico del opponente in conseguenza dell'eventuale anche parziale conferma del decreto CP_3
opposto e/o dell'accoglimento, anche parziale, delle domande formulate o formulande dalla società in ogni caso condannarlo a manlevare il condominio opposto dalle CP_1
conseguenze dell'eventuale accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal dalla società con vittoria di spese e competente di giudizio. CP_1
Parte opposta - rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n.
812/2022 del Tribunale di Pescara, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
- condannare il
, in persona del suo Amministratore pro tempore Controparte_4
al versamento in favore della di euro 34.420,75 e/o della diversa somma risultante Controparte_1
di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
in via subordinata:
- condannare il opponente a rimborsare alla l'importo di euro CP_3 Controparte_1
34.420,75 corrisposto dall'opposta alla subappaltatrice - in via ulteriormente Parte_1 subordinata, ritenere tenuto e per l'effetto condannare il a Controparte_4
corrispondere un indennizzo pari ad euro 34.420,75 per la diminuzione patrimoniale subita dalla a causa dell'arricchimento senza giusta causa dell'opponente ex art. 2041 c.c. per Controparte_1 aver beneficiato dei lavori di cui al contratto di appalto e non aver corrisposto l'importo effettivamente dovuto;
ai sensi dell'art. 91 c.p.c: - condannare parte opponente al rimborso delle spese di lite;
Terzo chiamato - impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto dalle difese del e dalla Con vittoria di spese e competenza di causa. Controparte_4 CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dal in opposizione al Controparte_4
D.I. n. 812/22 emesso dal Tribunale di Pescara per euro 34.420,75, oltre interessi e spese di procedura in favore della . CP_1
Il credito si fondava sul mancato pagamento, a saldo, per lavori eseguiti sul tetto di copertura del pagina 2 di 5 : rifacimento del manto di copertura del tetto ed impermeabilizzazione. CP_3
Eccepiva l'opponente che alcuna somma era dovuta in quanto aveva deliberato l'affidamento dei lavori ad altra ditta (non alla e per importo nettamente inferiore. L'opponente CP_1
chiedeva autorizzarsi la chiamata del terzo nella persona dell'ex amministratore dal quale chiedeva di essere manlevato dalle conseguenze derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda della in caso di ritenuto mancato perfezionamento della procedura di cessione CP_1 del credito imputabile all'ex amministratore, nonché in conseguenza della stipula del contratto in difformità di quanto deliberato dai condomini.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato contestando la domanda formulata dalla , CP_1
nonché quella di manleva in quanto evidenziava che il contratto con la società opposta era stato stipulato in ragione di contingenza per danni derivanti da precipitazioni atmosferiche.
Si costitutiva la parte opposta la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Avanzava altresì in via subordinata domanda volta alla condanna del, solo, opponente a rimborsare alla l'importo di euro 34.420,75 CP_3 Controparte_1 corrisposto dall'opposta alla subappaltatrice - in via ulteriormente subordinata, Parte_1 ritenere tenuto e per l'effetto condannare il a corrispondere un Controparte_4
indennizzo pari ad euro 34.420,75 per la diminuzione patrimoniale subita dalla a Controparte_1 causa dell'arricchimento senza giusta causa dell'opponente ex art. 2041 c.c. per aver beneficiato dei lavori di cui al contratto di appalto e non aver corrisposto l'importo effettivamente dovuto;
In sede di prima udienza la difesa opposta rinunciava alla avanza istanza cautelare di provvisoria esecuzione al D.I. Concessi i termini ex art. 183 cpc e depositate le memorie difensive dalle parti il Giudice ammeteva la prova orale;
terminata la escussione dei testi ammessi venivano precisate le conclusioni con contestuale concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
Nel presente giudizio la decisione deve essere rimessa e limitata alle sole domande avanzate da ciascuna delle parti qui costituite e in forza del principio della corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato. Questo porta, in ragione della narrazione e dei fatti accertati e non contestati e relativi all'esecuzione delle opere di cui si chiede il pagamento a lasciare fuori da questo giudizio alcune questioni che investono specifiche responsabilità in assenza di domanda.
Deve essere rilevata come fondata l'eccezione sollevata dalla parte opposta della carenza di legittimazione passiva della medesima rispetto alla domanda avanzata ex contratto. In atti risulta pagina 3 di 5 una delibera di Assemblea dei Condomini, tenutasi il giorno 8 ottobre 2019 e in cui questa aveva deliberato, con voto unanime, di affidare i lavori alla Pt_1 Parte_2
diversamente non risulta alcun pronunciamento dell'Organo riguarda la società opposta sui lavori eseguiti.
Il contratto in forza del quale la ha dato corso all'azione monitoria non è opponibile al CP_1
. Controparte_4
Nel caso di cui ci si occupa non risulta un'autorizzazione di cui l'Amministratore fosse portatore a sottoscrive il contratto con l'opposta né esite una successiva ratifica al suo operato;
anche laddove valesse il carattere di urgenza e indefettibilità dell'intervento di manutenzione straordinaria, circostanza peraltro che non ha raggiunto adeguata prova, non risulta sufficiente dimostrato la reale indefettibilità dei lavori, nonostante le prove orali raccolte. L'amministratore avrebbe potuto e dovuto informare l'assemblea dell'obbligazione assunta con una società e delle necessità contingenti a tale opzione esercitata da questi in modo del tutto autonomo e arbitrario.
La stessa circostanza di avere orchestrato un “teorema giuridico” che vedeva la società scelta dall'Assemblea dei condomini essere la esecutrice, di fato, degli stessi lavori ma in forza di un contratto di subappalto non consente di sanare quella mancata sottoscrivono di contratto di appalto diretto e in linea alla puntuale volontà dell'Assemblea.
Nel caso trattato senza previa approvazione o anche una successiva ratifica dell'Assemblea dei condomini non trova “applicazione il principio secondo cui l'atto compiuto, benché irregolarmente, dall'organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull'operato e sui poteri dello stesso, giacché i poteri dell'amministratore del condominio e dell'assemblea sono delineati con precisione dagli articoli
1130 e 1335 Codice civile, che limitano le attribuzioni del primo all'ordinaria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria;
né il terzo può invocare l'eventuale carattere urgente della prestazione commissionatagli dall'amministratore, valendo tale presupposto a fondare, ex articolo 1135, ultimo comma, Codice civile, il diritto dell'amministratore al rimborso delle spese nell'ambito interno al rapporto di mandato” (Cassazione 20136/2017).
Riguardo alla doglianze avanzate dalla difesa opponente verso il terzo e relativa alla partica inoltrata all'Agenzia delle Entrate che non ha ancora fornito risposta positiva, deve essere pagina 4 di 5 rilevato che non è stata prodotta alcuna prova (né documentale, nè per testi) di rigetto e dunque, ad oggi, alcun danno può essere richiesto giacché non è emersa prova di rigetto dall'Ufficio.
Il rigetto di tale domanda porta a giustificare una compensazione delle spese di lite tra queste due parti.
Per ultimo non può non evidenziarsi che nella vicenda sulla scorta della narrazione della stessa difesa opponente si verifica un cortocircuito logico comportamentale laddove la parte opposta da un lato nega ogni riferibilità a suo carico rispetto a obbligazioni contrattuali per lavori eseguiti e di cui ha beneficiato e per altro verso richiama una pratica di sgravio e beneficio fiscale che all'evidenza è ancora in corso e di cui nutre evidenti aspettative. Questa condotta non lineare, che si è protratta fino ad oggi, ha sicuramente portato la parte opposta a una situazione di confusione tale da nutrire affidamento alle proprie ragioni di credito e promuovere questa azione giudiziaria.
Queste ultime considerazioni portano a giustificare la compensazione delle spese di lite tra la parte opposta e la parte opponente, nonostante la acclarata soccombenza nel merito.
Va evidenziato che la domanda avanzata dalla parte opposta in via subordinata a seguito delle difese spese dalla opponente con la presente investe il solo , nulla invece nei riguardi CP_3
dell'ex amministratore;
peraltro una domanda per ingiustificato arricchimento è esperibile solo quale azione “residuale”, mentre non risulta avanzata alcuna specifica domanda diretta nei riguardi dell'amministratore che all'epoca ha sottoscritto il contrato sebbene non munito di specifica autorizzazione.
L'opposizione spiegata deve essere accolta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e revoca il D.I. opposto, spese compensate tra le parti.
Pescara, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2835/2022 promossa da:
COND. VIA F. BARNABEI 17 PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
P.IVA n. , rappresentato e difeso dall'Avv. GABRIELE PIETROLUNGO, P.IVA_1
domicilio eletto presso lo studio di questi in Pescara alla Via F. Barnabei, 17 - pec
Email_1
opponente contro in persona del legale rappresentate pro tempore, P.IVA n , CP_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso da Avv. PAOLO SARDINI, domicilio eletto presso lo studio di questi in
Pescara alla Via N. Fabrizi, 185 – pec Email_2
opposta
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIULIO DEL PIZZO, CP_2 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pescara alla VIA MASCI 5 - pec
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TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
pagina 1 di 5 Parte opponente - accertare e dichiarare infondata la pretesa creditoria formulata dalla società
e conseguentemente, respinta ogni contraria istanza, revocare l'opposto decreto CP_1
perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
In via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità del Geom in relazione ai CP_2
fatti qui esposti, nonchè in relazione alla pretesa creditoria formulata dalla società e CP_1
conseguentemente condannarlo a pagare le somme che dovessero essere poste a carico del opponente in conseguenza dell'eventuale anche parziale conferma del decreto CP_3
opposto e/o dell'accoglimento, anche parziale, delle domande formulate o formulande dalla società in ogni caso condannarlo a manlevare il condominio opposto dalle CP_1
conseguenze dell'eventuale accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal dalla società con vittoria di spese e competente di giudizio. CP_1
Parte opposta - rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n.
812/2022 del Tribunale di Pescara, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva;
- condannare il
, in persona del suo Amministratore pro tempore Controparte_4
al versamento in favore della di euro 34.420,75 e/o della diversa somma risultante Controparte_1
di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
in via subordinata:
- condannare il opponente a rimborsare alla l'importo di euro CP_3 Controparte_1
34.420,75 corrisposto dall'opposta alla subappaltatrice - in via ulteriormente Parte_1 subordinata, ritenere tenuto e per l'effetto condannare il a Controparte_4
corrispondere un indennizzo pari ad euro 34.420,75 per la diminuzione patrimoniale subita dalla a causa dell'arricchimento senza giusta causa dell'opponente ex art. 2041 c.c. per Controparte_1 aver beneficiato dei lavori di cui al contratto di appalto e non aver corrisposto l'importo effettivamente dovuto;
ai sensi dell'art. 91 c.p.c: - condannare parte opponente al rimborso delle spese di lite;
Terzo chiamato - impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto dalle difese del e dalla Con vittoria di spese e competenza di causa. Controparte_4 CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dal in opposizione al Controparte_4
D.I. n. 812/22 emesso dal Tribunale di Pescara per euro 34.420,75, oltre interessi e spese di procedura in favore della . CP_1
Il credito si fondava sul mancato pagamento, a saldo, per lavori eseguiti sul tetto di copertura del pagina 2 di 5 : rifacimento del manto di copertura del tetto ed impermeabilizzazione. CP_3
Eccepiva l'opponente che alcuna somma era dovuta in quanto aveva deliberato l'affidamento dei lavori ad altra ditta (non alla e per importo nettamente inferiore. L'opponente CP_1
chiedeva autorizzarsi la chiamata del terzo nella persona dell'ex amministratore dal quale chiedeva di essere manlevato dalle conseguenze derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda della in caso di ritenuto mancato perfezionamento della procedura di cessione CP_1 del credito imputabile all'ex amministratore, nonché in conseguenza della stipula del contratto in difformità di quanto deliberato dai condomini.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato contestando la domanda formulata dalla , CP_1
nonché quella di manleva in quanto evidenziava che il contratto con la società opposta era stato stipulato in ragione di contingenza per danni derivanti da precipitazioni atmosferiche.
Si costitutiva la parte opposta la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Avanzava altresì in via subordinata domanda volta alla condanna del, solo, opponente a rimborsare alla l'importo di euro 34.420,75 CP_3 Controparte_1 corrisposto dall'opposta alla subappaltatrice - in via ulteriormente subordinata, Parte_1 ritenere tenuto e per l'effetto condannare il a corrispondere un Controparte_4
indennizzo pari ad euro 34.420,75 per la diminuzione patrimoniale subita dalla a Controparte_1 causa dell'arricchimento senza giusta causa dell'opponente ex art. 2041 c.c. per aver beneficiato dei lavori di cui al contratto di appalto e non aver corrisposto l'importo effettivamente dovuto;
In sede di prima udienza la difesa opposta rinunciava alla avanza istanza cautelare di provvisoria esecuzione al D.I. Concessi i termini ex art. 183 cpc e depositate le memorie difensive dalle parti il Giudice ammeteva la prova orale;
terminata la escussione dei testi ammessi venivano precisate le conclusioni con contestuale concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
Nel presente giudizio la decisione deve essere rimessa e limitata alle sole domande avanzate da ciascuna delle parti qui costituite e in forza del principio della corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato. Questo porta, in ragione della narrazione e dei fatti accertati e non contestati e relativi all'esecuzione delle opere di cui si chiede il pagamento a lasciare fuori da questo giudizio alcune questioni che investono specifiche responsabilità in assenza di domanda.
Deve essere rilevata come fondata l'eccezione sollevata dalla parte opposta della carenza di legittimazione passiva della medesima rispetto alla domanda avanzata ex contratto. In atti risulta pagina 3 di 5 una delibera di Assemblea dei Condomini, tenutasi il giorno 8 ottobre 2019 e in cui questa aveva deliberato, con voto unanime, di affidare i lavori alla Pt_1 Parte_2
diversamente non risulta alcun pronunciamento dell'Organo riguarda la società opposta sui lavori eseguiti.
Il contratto in forza del quale la ha dato corso all'azione monitoria non è opponibile al CP_1
. Controparte_4
Nel caso di cui ci si occupa non risulta un'autorizzazione di cui l'Amministratore fosse portatore a sottoscrive il contratto con l'opposta né esite una successiva ratifica al suo operato;
anche laddove valesse il carattere di urgenza e indefettibilità dell'intervento di manutenzione straordinaria, circostanza peraltro che non ha raggiunto adeguata prova, non risulta sufficiente dimostrato la reale indefettibilità dei lavori, nonostante le prove orali raccolte. L'amministratore avrebbe potuto e dovuto informare l'assemblea dell'obbligazione assunta con una società e delle necessità contingenti a tale opzione esercitata da questi in modo del tutto autonomo e arbitrario.
La stessa circostanza di avere orchestrato un “teorema giuridico” che vedeva la società scelta dall'Assemblea dei condomini essere la esecutrice, di fato, degli stessi lavori ma in forza di un contratto di subappalto non consente di sanare quella mancata sottoscrivono di contratto di appalto diretto e in linea alla puntuale volontà dell'Assemblea.
Nel caso trattato senza previa approvazione o anche una successiva ratifica dell'Assemblea dei condomini non trova “applicazione il principio secondo cui l'atto compiuto, benché irregolarmente, dall'organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull'operato e sui poteri dello stesso, giacché i poteri dell'amministratore del condominio e dell'assemblea sono delineati con precisione dagli articoli
1130 e 1335 Codice civile, che limitano le attribuzioni del primo all'ordinaria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in materia di amministrazione straordinaria;
né il terzo può invocare l'eventuale carattere urgente della prestazione commissionatagli dall'amministratore, valendo tale presupposto a fondare, ex articolo 1135, ultimo comma, Codice civile, il diritto dell'amministratore al rimborso delle spese nell'ambito interno al rapporto di mandato” (Cassazione 20136/2017).
Riguardo alla doglianze avanzate dalla difesa opponente verso il terzo e relativa alla partica inoltrata all'Agenzia delle Entrate che non ha ancora fornito risposta positiva, deve essere pagina 4 di 5 rilevato che non è stata prodotta alcuna prova (né documentale, nè per testi) di rigetto e dunque, ad oggi, alcun danno può essere richiesto giacché non è emersa prova di rigetto dall'Ufficio.
Il rigetto di tale domanda porta a giustificare una compensazione delle spese di lite tra queste due parti.
Per ultimo non può non evidenziarsi che nella vicenda sulla scorta della narrazione della stessa difesa opponente si verifica un cortocircuito logico comportamentale laddove la parte opposta da un lato nega ogni riferibilità a suo carico rispetto a obbligazioni contrattuali per lavori eseguiti e di cui ha beneficiato e per altro verso richiama una pratica di sgravio e beneficio fiscale che all'evidenza è ancora in corso e di cui nutre evidenti aspettative. Questa condotta non lineare, che si è protratta fino ad oggi, ha sicuramente portato la parte opposta a una situazione di confusione tale da nutrire affidamento alle proprie ragioni di credito e promuovere questa azione giudiziaria.
Queste ultime considerazioni portano a giustificare la compensazione delle spese di lite tra la parte opposta e la parte opponente, nonostante la acclarata soccombenza nel merito.
Va evidenziato che la domanda avanzata dalla parte opposta in via subordinata a seguito delle difese spese dalla opponente con la presente investe il solo , nulla invece nei riguardi CP_3
dell'ex amministratore;
peraltro una domanda per ingiustificato arricchimento è esperibile solo quale azione “residuale”, mentre non risulta avanzata alcuna specifica domanda diretta nei riguardi dell'amministratore che all'epoca ha sottoscritto il contrato sebbene non munito di specifica autorizzazione.
L'opposizione spiegata deve essere accolta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e revoca il D.I. opposto, spese compensate tra le parti.
Pescara, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
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