CASS
Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/09/2024, n. 34159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34159 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST IN TA nato il [...] 1g ROMP51.1(p, avverso l'ordinanza del 06/03/2024 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 6 . marzo 2024, il Tribunale di Roma in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, avanzata da ST ST MA, con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Milano in data 14/01/2021, irrevocabile dal 02/03/2021, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso il 12/06/2020, e alla sentenza del Tribunale di Roma in data 11/09/2020, irrevocabile dal 29/05/2021, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso il 31/7/2020. Secondo il Tribunale di Roma non sussistevano indicatori di un unico disegno criminoso, poiché i due di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 erano stati realizzati in località diverse e distanti tra loro, con modalità differenti (l'uno in concorso con Penale Sent. Sez. 1 Num. 34159 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 31/05/2024 un'altra persona, l'altro da solo), con oggetti differenti (i fatti commessi a Roma con sostanze di tipo shaboo e di tipo hashish, quelli commessi a Milano solo con hashish). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di ST ST MA con un unico motivo che lamentava l'inosservanza della legge penale ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. L'unicità del disegno criminoso era stata esclusa in maniera aprioristica vista la prossimità temporale tra i fatti e la loro omogeneità. Il Tribunale non avrebbe nemmeno tenuto conto del fatto che nel secondo episodio ST si era reso protagonista anche di un'evasione dagli arresti dorniciliari pur di continuare a proseguire l'attività di spaccio che aveva concepito in occasione della commissione del precedente reato. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo il giudice dell'esecuzione motivando logicamente sull'insussistenza degli elementi dimostrativi di una previa pianificazione delle condotte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. 2. Secondo costante orientamento, «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. un., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01). , In questa indagine, è stato affermato che il giudice dell'esecuzione deve desumere la prova del medesimo disegno criminoso «da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi»; 2 ma in ogni caso non può essere escluso il riconoscimento della continuazione in ragione della mancanza di uno di tali indici, senza che si proceda alla valutazione tutti gli altri (sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652- 01; analogamente sez. 1, n. 17878 del 25/01/2017, Rv. 270196-01). 3. A tali principi si è conformato il provvedimento oggetto di ricorso, che, a fronte dei due elementi valorizzati anche nel ricorso dal condannato (identità di titolo di reato e limitato tempo intercorso tra la prima e la seconda condotta), ha evidenziato che essi non potevano considerarsi significativi poiché i fatti accertati con sentenze irrevocabili non erano caratterizzati da analogo "modus operandi", non erano 'stati commessi con il concorso dei medesimi compartecipi e nemmeno negli stessi luoghi (ma anzi tra città molto distanti tra loro), non avevano ad oggetto la stessa tipologia di stupefacente e in un caso il reato di cui all'art. 73 d.P.R. era stato commesso a seguito di una condotta di evasione. In tal modo con percorso logico certamente ineccepibile il giudice dell'esecuzione ha concluso di non avere acquisito agli atti elementi idonei a dimostrare la previa preordinazione delle condotte in unico disegno. Il ricorrente affida i propri argomenti contrari nuovamente al limitato lasso temporale tra le violazioni che solo per questa prossimità dovrebbe rendere probabile l'esistenza di un'unica programmazione;
tuttavia non certo in presenza di valutazioni di probabilità o di dubbio può essere logicamente suffragato il riconoscimento della continuazione che incide sulla certezza del giudicato in ordine all'irrogazione della pena (sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019, Rv. 276610- 01; sez. 5, n. 2907 del 23/10/2013, dep. 2014, Rv. 258462-01). Pertanto il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 31 maggio 2024 Il Presidente
lette le conclusioni del PG, GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 6 . marzo 2024, il Tribunale di Roma in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, avanzata da ST ST MA, con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Milano in data 14/01/2021, irrevocabile dal 02/03/2021, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso il 12/06/2020, e alla sentenza del Tribunale di Roma in data 11/09/2020, irrevocabile dal 29/05/2021, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso il 31/7/2020. Secondo il Tribunale di Roma non sussistevano indicatori di un unico disegno criminoso, poiché i due di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 erano stati realizzati in località diverse e distanti tra loro, con modalità differenti (l'uno in concorso con Penale Sent. Sez. 1 Num. 34159 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 31/05/2024 un'altra persona, l'altro da solo), con oggetti differenti (i fatti commessi a Roma con sostanze di tipo shaboo e di tipo hashish, quelli commessi a Milano solo con hashish). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di ST ST MA con un unico motivo che lamentava l'inosservanza della legge penale ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 671 cod. proc. pen. L'unicità del disegno criminoso era stata esclusa in maniera aprioristica vista la prossimità temporale tra i fatti e la loro omogeneità. Il Tribunale non avrebbe nemmeno tenuto conto del fatto che nel secondo episodio ST si era reso protagonista anche di un'evasione dagli arresti dorniciliari pur di continuare a proseguire l'attività di spaccio che aveva concepito in occasione della commissione del precedente reato. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo il giudice dell'esecuzione motivando logicamente sull'insussistenza degli elementi dimostrativi di una previa pianificazione delle condotte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. 2. Secondo costante orientamento, «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. un., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01). , In questa indagine, è stato affermato che il giudice dell'esecuzione deve desumere la prova del medesimo disegno criminoso «da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi»; 2 ma in ogni caso non può essere escluso il riconoscimento della continuazione in ragione della mancanza di uno di tali indici, senza che si proceda alla valutazione tutti gli altri (sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652- 01; analogamente sez. 1, n. 17878 del 25/01/2017, Rv. 270196-01). 3. A tali principi si è conformato il provvedimento oggetto di ricorso, che, a fronte dei due elementi valorizzati anche nel ricorso dal condannato (identità di titolo di reato e limitato tempo intercorso tra la prima e la seconda condotta), ha evidenziato che essi non potevano considerarsi significativi poiché i fatti accertati con sentenze irrevocabili non erano caratterizzati da analogo "modus operandi", non erano 'stati commessi con il concorso dei medesimi compartecipi e nemmeno negli stessi luoghi (ma anzi tra città molto distanti tra loro), non avevano ad oggetto la stessa tipologia di stupefacente e in un caso il reato di cui all'art. 73 d.P.R. era stato commesso a seguito di una condotta di evasione. In tal modo con percorso logico certamente ineccepibile il giudice dell'esecuzione ha concluso di non avere acquisito agli atti elementi idonei a dimostrare la previa preordinazione delle condotte in unico disegno. Il ricorrente affida i propri argomenti contrari nuovamente al limitato lasso temporale tra le violazioni che solo per questa prossimità dovrebbe rendere probabile l'esistenza di un'unica programmazione;
tuttavia non certo in presenza di valutazioni di probabilità o di dubbio può essere logicamente suffragato il riconoscimento della continuazione che incide sulla certezza del giudicato in ordine all'irrogazione della pena (sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019, Rv. 276610- 01; sez. 5, n. 2907 del 23/10/2013, dep. 2014, Rv. 258462-01). Pertanto il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 31 maggio 2024 Il Presidente