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1 gennaio 2012
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10 novembre 2021
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Art. 19. Interventi per la realizzazione del corridoio
Torino-Lione e del Tunnel di Tenda 1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base ((nonche' delle opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze,)) della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.
(( 1-bis. Al fine di assicurare uniformita' di disciplina rispetto al cantiere di cui al comma 1, le aree e i siti dei Comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze, costituiscono aree di interesse strategico nazionale )) 2. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ((di cui ai commi 1 e 1-bis)) ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime e' punito a norma dell' articolo 682 del codice penale .
3. Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano previste per la realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda, nell'ambito dell'Accordo di Parigi del 12 marzo 2007 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, ratificato ai sensi della legge 4 agosto 2008, n. 136 , da attribuire all'ANAS S.p.a., committente delegato incaricato della realizzazione dell'opera, sono da considerare quali contributi in conto impianti, ai sensi dell' articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
4. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui al comma 3, della propria quota di partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo Tunnel di Tenda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di programma.
5. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto Accordo, della propria quota di partecipazione dei costi correnti della gestione unificata del Tunnel di Tenda in servizio, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di servizio.
Torino-Lione e del Tunnel di Tenda 1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base ((nonche' delle opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze,)) della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.
(( 1-bis. Al fine di assicurare uniformita' di disciplina rispetto al cantiere di cui al comma 1, le aree e i siti dei Comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze, costituiscono aree di interesse strategico nazionale )) 2. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ((di cui ai commi 1 e 1-bis)) ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime e' punito a norma dell' articolo 682 del codice penale .
3. Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano previste per la realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda, nell'ambito dell'Accordo di Parigi del 12 marzo 2007 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, ratificato ai sensi della legge 4 agosto 2008, n. 136 , da attribuire all'ANAS S.p.a., committente delegato incaricato della realizzazione dell'opera, sono da considerare quali contributi in conto impianti, ai sensi dell' articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
4. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 22 e 23 dell'Accordo di cui al comma 3, della propria quota di partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo Tunnel di Tenda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di programma.
5. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto Accordo, della propria quota di partecipazione dei costi correnti della gestione unificata del Tunnel di Tenda in servizio, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per il contratto di servizio.
Commentari • 4
- 1. TAV va "sabotata", non è istigazione a delinquere (Tr. Torino, 4573/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 marzo 2025 · 1
Il reato di istigazione (diretta o indiretta) è integrato solo nei casi in cui le parole si calano in un contesto che è particolarmente predisposto al recepimento di un messaggio istigatorio specifico. Anche a voler individuare una connotazione istigatoria (non univoca) nelle parole del DE LUCA, non si ritiene che stesse, per il contesto ed il momento (come sopra decritti) nel quale vengono pronunciate, possano ritenersi idonee ad istigare “attualmente e concretamente” qualcuno al compimento di reati di danneggiamento mediante l'uso di cesoie o di ingresso nell'area del cantiere di interesse strategico nazionale. TRIBUNALE DI TORINO PRIMA SEZIONE PENALE Sentenza n. 4573/15 Data sentenza: …
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Giurisprudenza • 13
- 1. TAR Torino, sez. I, sentenza 03/08/2012, n. 969Provvedimento: […] L'art. 19 della legge n.183\2011 costituisce, appunto, il presupposto legislativo che concorre a legittimare - sotto il profilo “dell'urgenza o grave necessità pubblica” - l'esercizio dei poteri di polizia per la tutela della sicurezza pubblica nell'area adiacente al cantiere. […] Per la legittimazione del provvedimento è quindi sufficiente il requisito della grave necessità pubblica, nella specie, come detto, riconosciuto da apposita norma di legge straordinaria (art. 19 l.n.183\2011; cfr. in termini T.A.R. Liguria, sez. II, 26 aprile 2003, n. 524).Leggi di più...
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