TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 58/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Salvatore Varriale giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gabriele Morreale in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 21/01/2021 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
510/2020 /R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Accogliere il presente ricorso
e per lo effetto riconoscere al sig. il diritto all'assegno di invalidità Pt_1
dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa data che risulterà dall'espletanda consulenza tecnica d'ufficio della quale sin d'ora si sollecita il rinnovo”; 2) “Condannare il convenuto al pagamento in favore del CP_2 ricorrente il diritto all'assegno di invalidità a decorrere dalla data del riconoscimento sanitario”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
01/03/2022, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”Epilessia secondaria ad intervento neurochirurgico, in trattamento farmacologico. Segni di depressione atipica. Cardiopatia ipertensiva primitiva in assenza di danno
d'organo (F.E. del ventricolo sinistro 55%)”. Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente l'insussistenza del requisito sanitario del beneficio richiesto.
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine Per_2
da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale
3.1 Stante il deposito di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in entrambe le fasi del giudizio, le spese di lite vengono sopportate da parte IT . CP_3
Per lo stesso motivo, le spese relative alle CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_4
provvede:
Pag. 2 di 3 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che
[nato il [...] a [...]], non si trova Parte_1
nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza;
2 )nulla per le spese di lite, sopportate da parte IT;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 58/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Salvatore Varriale giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gabriele Morreale in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 21/01/2021 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
510/2020 /R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Accogliere il presente ricorso
e per lo effetto riconoscere al sig. il diritto all'assegno di invalidità Pt_1
dalla data della domanda amministrativa o da quella diversa data che risulterà dall'espletanda consulenza tecnica d'ufficio della quale sin d'ora si sollecita il rinnovo”; 2) “Condannare il convenuto al pagamento in favore del CP_2 ricorrente il diritto all'assegno di invalidità a decorrere dalla data del riconoscimento sanitario”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta integrazione della CTU (dott. ), all'odierna Persona_2
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
01/03/2022, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”Epilessia secondaria ad intervento neurochirurgico, in trattamento farmacologico. Segni di depressione atipica. Cardiopatia ipertensiva primitiva in assenza di danno
d'organo (F.E. del ventricolo sinistro 55%)”. Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente l'insussistenza del requisito sanitario del beneficio richiesto.
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine Per_2
da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale
3.1 Stante il deposito di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in entrambe le fasi del giudizio, le spese di lite vengono sopportate da parte IT . CP_3
Per lo stesso motivo, le spese relative alle CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_4
provvede:
Pag. 2 di 3 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che
[nato il [...] a [...]], non si trova Parte_1
nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza;
2 )nulla per le spese di lite, sopportate da parte IT;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3