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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 18/12/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letti gli art. 127 ter e 281 decies cpc;
visto il decreto del 16.10.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 556 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t. nato il [...] a [...], residente ivi, Parte_2
alla via Cesa, 22, con sede legale in Forio alla via F. Calise, 23, (P.I. e
C.F. , elett.te dom.ta in Forio, alla Via Marina, 26, P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. Carmine Passaro (c.f.
sentenza proc. n. 556/21 r.g. pag. 1 ), che la rappresenta e difende giusta procura C.F._1
posta su foglio a parte in calce all'atto di citazione.
RICORRENTE
E
c.f. . CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso che:
con scrittura privata del 20.2.2014 ha ceduto al sig. CP_1
l'imbarcazione da diporto TI OC AF spa den. DO iscritta al n. Mt 12,30 larghezza f.t. mt. 3,80 tonn. 9,16 anno di costruzione
1987;
con successiva dichiarazione di vendita rep. 2020 racc. 1422 con firma autenticata dal notaio dr. di Napoli del 22 maggio 2014 le Per_1
parti hanno “formalizzato” la intervenuta cessione;
in detta dichiarazione viene stabilito che il “prezzo pattuito è di €
25.000,00” e che l'importo verrà versato “entro e non oltre il 30 settembre 2016”;
deduceva che il termine è abbondantemente decorso senza che il abbia provveduto al pagamento;
CP_1
sentenza proc. n. 556/21 r.g. pag. 2 chiedeva quindi dichiararsi risolto per inadempimento del resistente il contratto in questione e condannarsi il resistente alla restituzione dell'imbarcazione, con vittoria di spese ed attribuzione.
Il resistente non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso si osserva che quanto dedotto dal ricorrente è documentalmente provato.
Il resistente nulla ha contestato, rimanendo anzi contumace.
La domanda, pertanto, va accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 19.11.21, così provvede:
[...]
1. dichiara risolto per inadempimento del resistente il contratto in questione;
2. condanna il resistente a consegnare immediatamente al ricorrente l'imbarcazione da diporto TI OC AF spa den. DO iscritta al n. PS1946/D (oggi ); Pt_3
sentenza proc. n. 556/21 r.g. pag. 3 3. condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 145,50 per spese ed euro 3.387 per onorario oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'Avv. Carmine Passaro.
4. Così deciso in Napoli il 18.12.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 556/21 r.g. pag. 4