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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/06/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1707/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 6.6.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1707 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (20.11.1963 – c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Emanuela Coppola del Foro di Reggio Calabria) e la in persona Controparte_1 del l.r.p.t. (c.f.: – domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura su P.IVA_1
foglio separato allegato in calce al decreto ingiuntivo opposto dall'avv. Melina Consuelo
Sangiovanni del Foro di Reggio Calabria).
1. Il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.73/2022 proposto da nei Parte_1
confronti della (di qui in avanti: Controparte_1 [...]
) è infondato e va pertanto respinto per le ragioni qui di seguito esposte. Controparte_1
Va al riguardo premesso che:
- la , quale presunta creditrice di in proprio e Controparte_1 Parte_1 nella qualità di titolare dell' impresa individuale “Impresa Costruzioni Martello Geom.
1 Giuseppe” della somma complessiva di €4.034,67 a titolo di dedotti mancati versamenti di rilievi e differenze contributi C.E. relativi al periodo giugno 2014/gennaio 2015, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo innanzi a questo Tribunale;
- in data 24.2.2022 è stato quindi emesso decreto ingiuntivo n. 73/2022 per la somma richiesta di
€ 4.034,67 oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo nonché spese del procedimento;
- tale decreto ingiuntivo è stato notificato all'impresa e al suo titolare in data 9.3.2022, venendo opposto nella corrente sede.
Il debitore ingiunto ha al riguardo eccepito l'assenza delle condizioni necessarie per l'emissione del provvedimento monitorio – con specifico riferimento alla mancanza di certezza degli importi rivendicati – e, in aggiunta, l'estinzione per prescrizione della quota del credito pari ad €
1.306,65 riportata dalla per il periodo Gennaio 2015 alla voce Controparte_1
“Altri” dell'estratto del 2.2.2022.
Si è costituita in giudizio la convenuta , contestando in fatto e in diritto tutto Controparte_2
quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue non senza avere prima richiamato il principio di diritto secondo cui la cognizione ordinaria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non si risolve nella semplice verifica quanto alla sussistenza delle condizioni originarie per l'emissione del provvedimento monitorio ma nell'accertamento della sussistenza del credito vantato, e della misura dello stesso (in tal senso, tra le diverse pronunce in tal senso, cfr. Cass., 7020/2019: “l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario
a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio”).
3. Le argomentazioni poste dal alla base dell'opposizione oggetto di valutazione nella Pt_1
corrente sede si riassumono sostanzialmente: a) nella non determinabilità con certezza della somma richiesta dalla stante la contraddizione tra il prospetto Controparte_1
contabile allegato alla diffida e messa in mora del 19-28.11.2018 (posizione debitoria pari ad €
3.672,13 a saldo comprensiva anche delle annualità 2012 e 2013 – doc.3 fascicolo di parte) e quello posto invece alla base del ricorso per decreto ingiuntivo opposto, datato 2.2.2022, nel quale nonostante il periodo di imputazione fosse stato circoscritto alle sole annualità 2014 e 2015 per intervenuti versamenti da parte del debitore il vantato credito risulta aumentato fino ad €
2 4.034,67 (doc.2 fascicolo di parte); b) nell'infondatezza della pretesa, certificata nell'attestazione di credito del 2022 appena menzionata, relativa ad un importo pari ad €1.306,65 riferibile al periodo “Gennaio 2015” sotto la voce “Altri”, in realtà del tutto privo di giustificazione e comunque non dovuto stanti: b1) la certificata inattività della ditta individuale dal Pt_1
gennaio al dicembre 2015; b2) la maturata prescrizione ex art.2934 c.c.; c) l'incertezza delle somme rivendicate a titolo di ritardato versamento (voce: “ Rit. Vers.”), imputate per € 497,02 nel prospetto del 2018 a titolo di interessi, e invece in quello del 2022 per altra e diversa causale e cioè a titolo di differenze di contribuzione.
3.1. Quanto al profilo sub a), costituendosi in giudizio la ha CP_1 Controparte_1 specificato che l'importo complessivamente richiesto all'opponente è pari ad €4.034,67, Pt_1 di cui € 1.306,75 a titolo di sanzioni scaturite dalle mancate giustificazioni delle cd. “ore assenza” previste dalle disposizioni delle Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili
(CNCE) n. 346 e 373/2008 (doc.6, 7 fascicolo parte opposta).
Dette sanzioni sono riconducibili alle ore di lavoro degli operai definite in termini di “assenza giustificata” eccedenti rispetto a quelle previste dal C.C.N.L., che abbisognano di necessarie e specifiche giustificazioni da parte delle imprese iscritte alla al fine Controparte_1
di evitare la segnalazione di irregolarità alla Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari
(BNI).
Parimenti esplicate sono le ragioni sottese al credito rivendicato di € 497,02, dedotta dall'opposta come dovuta in forza dell'art 37 C.C.N.L. 29.1.2000 s.m.i., dell'art. 9 Contratto Integrativo
Provinciale del 26.10.2006 nonché dalla Delibera n. 4 del Comitato di bilateralità datata
14.10.2005 quale tasso di interesse per il ritardato versamento delle denunce mensili nella misura del 50% dell'interesse di mora applicato dall' (doc. 8 fascicolo di parte opposta). CP_3
Così determinato dalla creditrice opposta l'ammontare del credito rivendicato e le ragioni dello stesso – in tal modo superando ogni problematica relativa alla dedotta incertezza dello stesso in sede monitoria - va evidenziato che il debitore opponente non ha espressamente contestato nel merito la debenza delle somme in questione.
Il , in altre parole, nulla ha analiticamente allegato quanto a ragioni di merito che Pt_1
imporrebbero di considerare non dovuti gli importi in questione, incentrando le proprie difese sull'eccepita prescrizione dell'importo di € 1.306,75 di cui si è detto
3.2. Detta prescrizione non è però sussistente.
Gli importi in questione, riferibili alle annualità 2013-2014-2015 correlate alla posizione di n.7 lavoratori alle dipendenze dell'opponente sono stati formalmente richiesti per la prima volta in data 23.2.2016 (doc. 11 fascicolo parte resistente).
3 La quantificazione degli stessi risulta poi comunicata allo stesso interessato in data 7.1.2019
(doc.14 fascicolo parte resistente), ed espressamente richiesta a mezzo pec dell'8.1.2019 nell'ambito di uno scambio di comunicazioni tra i procuratori delle odierne parti volto alla definizione extragiudiziale delle pendenze dell'opponente (doc.5 fascicolo parte resistente).
Va al riguardo richiamato il principio di diritto per cui “l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti
l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass., 24913/2022).
In tale ottica, già la comunicazione del febbraio 2016 integra gli estremi di tale dichiarazione.
La stessa risulta poi ulteriormente confermata nella propria efficacia interruttiva dalla pec del gennaio 2019, non rilevando in senso ostativo il fatto che quest'ultima sia intervenuta come detto nell'ambito di comunicazioni intercorse non direttamente con il debitore ma con il difensore di quest'ultimo (Cass., 20099/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione al decreto ingiuntivo n.73/2022 va quindi respinta, con declaratoria di esecutività dello stesso.
4. Spese di lite secondo la soccombenza e quindi a carico di parte opponente nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass.,
8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad
€5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da nei confronti della in persona Parte_1 Controparte_1
del l.r.p.t., ogni diversa istanza disattesa così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 73/2022;
- pone a carico dell'opponente soccombente l'onere di rifusione delle spese di lite della controparte, liquidandole ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.312,00 oltre spese documentate,
IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 6.6.2025
4 IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
5
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 6.6.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1707 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (20.11.1963 – c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Emanuela Coppola del Foro di Reggio Calabria) e la in persona Controparte_1 del l.r.p.t. (c.f.: – domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura su P.IVA_1
foglio separato allegato in calce al decreto ingiuntivo opposto dall'avv. Melina Consuelo
Sangiovanni del Foro di Reggio Calabria).
1. Il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.73/2022 proposto da nei Parte_1
confronti della (di qui in avanti: Controparte_1 [...]
) è infondato e va pertanto respinto per le ragioni qui di seguito esposte. Controparte_1
Va al riguardo premesso che:
- la , quale presunta creditrice di in proprio e Controparte_1 Parte_1 nella qualità di titolare dell' impresa individuale “Impresa Costruzioni Martello Geom.
1 Giuseppe” della somma complessiva di €4.034,67 a titolo di dedotti mancati versamenti di rilievi e differenze contributi C.E. relativi al periodo giugno 2014/gennaio 2015, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo innanzi a questo Tribunale;
- in data 24.2.2022 è stato quindi emesso decreto ingiuntivo n. 73/2022 per la somma richiesta di
€ 4.034,67 oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo nonché spese del procedimento;
- tale decreto ingiuntivo è stato notificato all'impresa e al suo titolare in data 9.3.2022, venendo opposto nella corrente sede.
Il debitore ingiunto ha al riguardo eccepito l'assenza delle condizioni necessarie per l'emissione del provvedimento monitorio – con specifico riferimento alla mancanza di certezza degli importi rivendicati – e, in aggiunta, l'estinzione per prescrizione della quota del credito pari ad €
1.306,65 riportata dalla per il periodo Gennaio 2015 alla voce Controparte_1
“Altri” dell'estratto del 2.2.2022.
Si è costituita in giudizio la convenuta , contestando in fatto e in diritto tutto Controparte_2
quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non abbisognando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue non senza avere prima richiamato il principio di diritto secondo cui la cognizione ordinaria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non si risolve nella semplice verifica quanto alla sussistenza delle condizioni originarie per l'emissione del provvedimento monitorio ma nell'accertamento della sussistenza del credito vantato, e della misura dello stesso (in tal senso, tra le diverse pronunce in tal senso, cfr. Cass., 7020/2019: “l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario
a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio”).
3. Le argomentazioni poste dal alla base dell'opposizione oggetto di valutazione nella Pt_1
corrente sede si riassumono sostanzialmente: a) nella non determinabilità con certezza della somma richiesta dalla stante la contraddizione tra il prospetto Controparte_1
contabile allegato alla diffida e messa in mora del 19-28.11.2018 (posizione debitoria pari ad €
3.672,13 a saldo comprensiva anche delle annualità 2012 e 2013 – doc.3 fascicolo di parte) e quello posto invece alla base del ricorso per decreto ingiuntivo opposto, datato 2.2.2022, nel quale nonostante il periodo di imputazione fosse stato circoscritto alle sole annualità 2014 e 2015 per intervenuti versamenti da parte del debitore il vantato credito risulta aumentato fino ad €
2 4.034,67 (doc.2 fascicolo di parte); b) nell'infondatezza della pretesa, certificata nell'attestazione di credito del 2022 appena menzionata, relativa ad un importo pari ad €1.306,65 riferibile al periodo “Gennaio 2015” sotto la voce “Altri”, in realtà del tutto privo di giustificazione e comunque non dovuto stanti: b1) la certificata inattività della ditta individuale dal Pt_1
gennaio al dicembre 2015; b2) la maturata prescrizione ex art.2934 c.c.; c) l'incertezza delle somme rivendicate a titolo di ritardato versamento (voce: “ Rit. Vers.”), imputate per € 497,02 nel prospetto del 2018 a titolo di interessi, e invece in quello del 2022 per altra e diversa causale e cioè a titolo di differenze di contribuzione.
3.1. Quanto al profilo sub a), costituendosi in giudizio la ha CP_1 Controparte_1 specificato che l'importo complessivamente richiesto all'opponente è pari ad €4.034,67, Pt_1 di cui € 1.306,75 a titolo di sanzioni scaturite dalle mancate giustificazioni delle cd. “ore assenza” previste dalle disposizioni delle Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili
(CNCE) n. 346 e 373/2008 (doc.6, 7 fascicolo parte opposta).
Dette sanzioni sono riconducibili alle ore di lavoro degli operai definite in termini di “assenza giustificata” eccedenti rispetto a quelle previste dal C.C.N.L., che abbisognano di necessarie e specifiche giustificazioni da parte delle imprese iscritte alla al fine Controparte_1
di evitare la segnalazione di irregolarità alla Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari
(BNI).
Parimenti esplicate sono le ragioni sottese al credito rivendicato di € 497,02, dedotta dall'opposta come dovuta in forza dell'art 37 C.C.N.L. 29.1.2000 s.m.i., dell'art. 9 Contratto Integrativo
Provinciale del 26.10.2006 nonché dalla Delibera n. 4 del Comitato di bilateralità datata
14.10.2005 quale tasso di interesse per il ritardato versamento delle denunce mensili nella misura del 50% dell'interesse di mora applicato dall' (doc. 8 fascicolo di parte opposta). CP_3
Così determinato dalla creditrice opposta l'ammontare del credito rivendicato e le ragioni dello stesso – in tal modo superando ogni problematica relativa alla dedotta incertezza dello stesso in sede monitoria - va evidenziato che il debitore opponente non ha espressamente contestato nel merito la debenza delle somme in questione.
Il , in altre parole, nulla ha analiticamente allegato quanto a ragioni di merito che Pt_1
imporrebbero di considerare non dovuti gli importi in questione, incentrando le proprie difese sull'eccepita prescrizione dell'importo di € 1.306,75 di cui si è detto
3.2. Detta prescrizione non è però sussistente.
Gli importi in questione, riferibili alle annualità 2013-2014-2015 correlate alla posizione di n.7 lavoratori alle dipendenze dell'opponente sono stati formalmente richiesti per la prima volta in data 23.2.2016 (doc. 11 fascicolo parte resistente).
3 La quantificazione degli stessi risulta poi comunicata allo stesso interessato in data 7.1.2019
(doc.14 fascicolo parte resistente), ed espressamente richiesta a mezzo pec dell'8.1.2019 nell'ambito di uno scambio di comunicazioni tra i procuratori delle odierne parti volto alla definizione extragiudiziale delle pendenze dell'opponente (doc.5 fascicolo parte resistente).
Va al riguardo richiamato il principio di diritto per cui “l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti
l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass., 24913/2022).
In tale ottica, già la comunicazione del febbraio 2016 integra gli estremi di tale dichiarazione.
La stessa risulta poi ulteriormente confermata nella propria efficacia interruttiva dalla pec del gennaio 2019, non rilevando in senso ostativo il fatto che quest'ultima sia intervenuta come detto nell'ambito di comunicazioni intercorse non direttamente con il debitore ma con il difensore di quest'ultimo (Cass., 20099/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione al decreto ingiuntivo n.73/2022 va quindi respinta, con declaratoria di esecutività dello stesso.
4. Spese di lite secondo la soccombenza e quindi a carico di parte opponente nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass.,
8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad
€5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da nei confronti della in persona Parte_1 Controparte_1
del l.r.p.t., ogni diversa istanza disattesa così decide:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 73/2022;
- pone a carico dell'opponente soccombente l'onere di rifusione delle spese di lite della controparte, liquidandole ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.312,00 oltre spese documentate,
IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 6.6.2025
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