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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 564/2025 RGA;
avverso la sentenza n. 127/2025 R.S. del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 25.2.2025, a definizione del giudizio iscritto al n. r.g.l. 641/2024, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/11/2025; promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LO DI, domiciliato telematicamente;
appellante; contro (C.F. e P.I. n. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, corrente a Verona, Via Valpantena n. 18/G, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Grigoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in in Verona, Via Leone Pancaldo n. 68; appellata;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il signor conveniva in giudizio la propria ex Parte_1 datrice di lavoro onde veder ivi accertata la nullità e, in ogni Parte_2 caso, l'illegittimità del licenziamento per giusta causa allo stesso irrogato in data 16
1 novembre 2023. Nel caso di specie, la giusta causa di licenziamento era identificata nelle seguenti condotte, enunciate nella contestazione disciplinare del 6.11.2023 (doc. 10 fasc. di primo grado di parte appellata): «Siamo venuti a conoscenza che il giorno 2 novembre 2023, alle ore 13:15 circa, presso il locale Officina Affettato ed alla presenza del sig. Persona_1 sarebbe intercorso tra Lei ed il Suo collega sig. un diverbio litigioso CP_2 seguito da vie di fatto. Secondo quanto ci è stato riferito, l'attrito fra Lei e il sig. sarebbe iniziato con tre Pt_1 telefonate intercorse fra le ore 13:04 e le ore 13:14 allorquando, nel corso di una di esse, a fronte delle richieste avanzate dal collega Lei gli avrebbe risposto: “Sto CP_2 facendo un corso, non mi rompere i coglioni!”. In esito ai sopra descritti colloqui telefonici, il sig. alle 13:15, raggiungeva la CP_2
Sua postazione portando con sé un tubo d'acciaio (che, a suo dire, gli sarebbe servito per effettuare le operazioni di manutenzioni assegnate), mentre Lei, seduto davanti al PC nella propria postazione, stava seguendo un corso di formazione online. A questo punto il sig. dopo aver lasciato cadere a terra il tubo d'acciaio, Le si CP_2
è avvicinato e, giunto vicinissimo a Lei, Le ha urlato la seguente frase: “Mi hai rotto i coglioni con il tuo comportamento!!”. Immediatamente dopo è iniziata, tra di voi, una colluttazione anche fisica. Solo a seguito dell'intervento – che ha assistito allo scontro prima verbale e Per_1 poi fisico più sopra descritto – oltre che dai sigg. e , nel Parte_3 Controparte_3 frattempo accorsi sul posto, lo scontro ha avuto interruzione. Ad indiretta conferma di quanto accaduto, Lei ha fatto pervenire alla Scrivente un certificato medico d'infortunio sul lavoro, rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Parma, recante la data del 02 novembre 2023 e che riporta la seguente descrizione d'infortunio: “Mentre lavorava veniva aggredito da altro dipendente”, con diagnosi di “trauma toracico lieve”». Si costituiva ritualmente in giudizio la società ex datrice contestando tutte le domande e le allegazioni svolte dall'allora ricorrente ed evidenziando la legittimità del provvedimento espulsivo comminato al lavoratore, siccome determinato dalle gravissime condotte allo stesso ascritte. All'udienza del 18 settembre 2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti insistevano per l'ammissione dei mezzi di prova indicati in atti ed il Giudice si riservava. Con ordinanza resa in pari data venivano (parzialmente) ammesse le prove orali e la causa veniva rinviata per l'escussione di n. 2 testi per parte. All'udienza del 21 novembre 2024 venivano assunte le testimonianze dei signori
[...]
e All'esito il Giudice – CP_3 CP_2 Persona_1 Parte_3 ritenuta la causa sufficientemente istruita – rinviava la stessa all'udienza del 25 febbraio
2 2025, assegnando termine per note conclusive sino a 10 giorni prima ed ordinando al signor di depositare in giudizio le buste paga relative al rapporto di lavoro Pt_1 intercorso con la società entro il 15 gennaio 2025. Parte_4
All'esito dell'udienza di discussione del 25 febbraio 2025 (nel corso della quale i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi), il Tribunale di Parma, a definizione della vertenza, ha pronunciato la sentenza n. 127/2025 R.S., così statuendo:
“(…)
1. rigetta il ricorso;
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_5 [...] delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso Parte_2 professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riassunto lo svolgimento del processo e richiamate le deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio, ha ritenuto dimostrati i fatti contestati al sig. sopra riportati, e li ha ritenuti di Parte_5 gravità tale da integrare “giusta causa di licenziamento”, anche alla luce delle previsioni del CCNL applicato dalla società ex datrice di lavoro. Con ricorso depositato telematicamente in data 02.08.2025, il sig. ha Parte_1 spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) NEL MERITO In via principale accertare e dichiarare la nullità del licenziamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015; conseguentemente, condannare ai sensi Parte_6 dell'art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 23/2015, a: reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a risarcirgli il «danno subito» mediante la corresponsione di un'indennità commisurata alla incontestata retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (nella fattispecie pari a lordi Euro 3.291,49) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. In via gradata accertare e dichiarare la «insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore» ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015; conseguentemente, «annulla[re]» il licenziamento e «condannare [ Parte_6
] alla reintegrazione [del ricorrente] nel posto di lavoro ed al
[...] pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione». In via subordinata accertare e dichiarare «che non ricorrono gli estremi del licenziamento per (…) giusta causa» ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015; conseguentemente condannare ex art. 3, comma Parte_6
1, D.Lgs. n. 23/2015, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la «violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300
3 del 1970» ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 23/2015; conseguentemente, condannare ex art. 4 D.Lgs. Parte_6
n. 23/2015, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, incluso il rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, il lavoratore appellante ha censurato la pronuncia impugnata sulla scorta dei seguenti argomenti (da intendersi quali motivi di appello): “
1. L'illegittima violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare”;
“
2. L'iniziativa unilaterale assunta da;
“3. Il mistero del tubolare CP_2 scomparso”; “4. L'atteggiamento difensivo tenuto da;
“5. Le sanzioni Pt_1 esclusivamente conservative previste dal Ccnl per il fatto, così come contestato”; “6. Sulla distinzione tra espressioni meramente inappropriate oppure offensive”. La società appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, in via principale, ha diffusamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure e, in via subordinata, ha reiterato in questa sede tutte le istanze, difese ed eccezioni ritenute assorbite dal Giudice a quo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) NEL MERITO: In via principale:
1) Respingere l'appello e tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella presente memoria e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 127/2025 resa in data 25/02/2025 dal Tribunale di Parma.
2) Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario 15%, CPA e IVA. In via subordinata, nel caso di riforma della sentenza n. 127/2025 del Tribunale di Parma
3) Accertarsi e dichiararsi la sussistenza, nel caso di specie, di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento e conseguentemente dichiararsi risolto il rapporto di lavoro e condannarsi la al solo pagamento in favore del signor Parte_6 Pt_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso (pari alla retribuzione di n. 6 giorni di calendario).
4) In via subordinata rispetto al punto n. 3), nell'ipotesi di accertamento dell'insussistenza della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, rigettarsi le domande reintegratore formulate da controparte ex art. 2 ed ex art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 23/2015, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro e condannarsi la Parte_6 al pagamento in favore del signor dell'indennità di cui all'art. 3, comma 1
[...] Pt_1
D.Lgs. n. 23/2015 nella misura minima ivi stabilita per tutte le ragioni esposte nella presente memoria. 5) Spese di lite rifuse o, quanto meno, compensate. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante acquisizione del compendio probatorio già acquisito in prime cure.
4 Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, questa Corte rileva che l'appello proposto dal sig. non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni Parte_1 appresso indicate. In relazione al primo motivo di appello, si ricorda che il principio di immutabilità della contestazione disciplinare vieta al datore di lavoro di basare la sanzione su fatti diversi da quelli indicati nell'atto di addebito, proteggendo il diritto di difesa del lavoratore. Tuttavia, la qualificazione giuridica dei fatti può variare senza violare questo principio, purché l'episodio materiale contestato rimanga lo stesso, senza l'aggiunta di nuove circostanze o la modifica delle modalità dell'azione del dipendente. Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione (si veda, in tal senso, fra le tante Cass. 7 agosto 2023, n. 26043) ha più volte affermato che: “il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate”. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare mira a tutelare il diritto di difesa dell'incolpato; pertanto, deve considerarsi violato quando il datore di lavoro, dopo aver contestato determinati fatti al dipendente, proceda con il provvedimento sanzionatorio sulla base di fatti diversi, rispetto ai quali lo stesso non ha quindi avuto la possibilità di esercitare il suo diritto di difesa. E', invece, possibile, afferma la Suprema Corte, non solo introdurre “circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione”, ma anche comminare il provvedimento sanzionatorio sulla base di un diverso apprezzamento dei fatti o di una diversa qualificazione del medesimo fatto. La circostanza, quindi, che la società odierna appellata abbia inizialmente “confinato la vicenda per cui è causa entro la fattispecie di cui all'art. 69, u.c., n. 9 del Ccnl applicato” e, successivamente, abbia sussunto i fatti contestati nell'art. 70, comma 1, n. 1 del predetto Ccnl, con valutazione condivisa dal Giudice a quo nella gravata sentenza, non comporta alcuna violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare. A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione del primo motivo di appello. Quanto ai restanti motivi di gravame, tutti attinenti alle valutazioni del compendio probatorio compiute dal Tribunale di Parma nella gravata sentenza, si osserva che il Giudice di prime, a dispetto di quanto sostenuto dall'odierno appellante, non ha affatto travisato le risultanze istruttorie in atti, offrendone, al contrario, una lettura logicamente e giuridicamente coerente. Ed invero, il Tribunale di Parma, dopo aver puntualmente richiamato le deposizioni dei testi escussi1, ha osservato: “(…) 14. Sulla base di quanto emerso dalle deposizioni 1 e , (cfr. verbale udienza del 21 novembre 2024). Controparte_3 CP_2 Persona_1 Parte_3 5 testimoniali, possono ritenersi accertate le condotte contestate al ricorrente, ossia, più specificamente, l'avere rivolto espressioni ingiuriose nei confronti del collega e CP_2
l'averlo colpito con una ginocchiata nei testicoli. 15. In particolare, lo scontro fisico è stato confermato dal diretto interessato, unico soggetto che, essendo coinvolto nella colluttazione, ha potuto avere cognizione diretta dell'accaduto; il suo resoconto trova comunque riscontro in quanto riferito dagli altri soggetti che hanno assistito alla scena, i quali, pur non avendo potuto vedere la ginocchiata in ragione del loro angolo visuale, hanno comunque descritto una dinamica dell'incidente coerente con quanto riportato da (a esempio CP_2
14. Sulla base di quanto emerso dalle deposizioni testimoniali, possono ritenersi accertate le condotte contestate al ricorrente, ossia, più specificamente, l'avere rivolto espressioni ingiuriose nei confronti del collega e l'averlo colpito con una ginocchiata nei CP_2 testicoli.
15. In particolare, lo scontro fisico è stato confermato dal diretto interessato, unico soggetto che, essendo coinvolto nella colluttazione, ha potuto avere cognizione diretta dell'accaduto; il suo resoconto trova comunque riscontro in quanto riferito dagli altri soggetti che hanno assistito alla scena, i quali, pur non avendo potuto vedere la ginocchiata in ragione del loro angolo visuale, hanno comunque descritto una dinamica dell'incidente coerente con quanto riportato da (a esempio riferendo di un CP_2 sobbalzo di quest'ultimo dopo essere venuto in contatto con il ricorrente).
16. Inoltre, la dinamica dell'aggressione è altresì confermata dal referto medico di pronto soccorso del 2.11.2023, nel quale è stato diagnosticato a n «trauma testicolare CP_2 senza segni di complicanze» (doc. 5 convenuta).
17. Si tratta di condotte di indiscutibile gravità e rilevanza disciplinare, trattandosi di clamorose violazioni dei canoni comunemente accettati di corretta gestione dei rapporti con i colleghi.
18. In particolare, l'aggressione fisica violenta a una zona vulnerabile rappresenta un comportamento intollerabile su un luogo di lavoro, che giustifica la radicale recisione dell'imprescindibile rapporto di fiducia posto alla base della relazione lavorativa, integrando pertanto la giusta causa di licenziamento.
19. A ciò si deve aggiungere che i fatti compiuti dal lavoratore, oltre a costituire una auto- evidente negazione delle regole basilari di convivenza civile sul posto di lavoro, sono altresì espressamente individuate come motivo di licenziamento senza preavviso dal contratto collettivo applicabile. L'art. 70 CCNL Industria Alimentare (doc. 17 convenuta), infatti, prevede che costituiscano giusta causa di licenziamento, tra l'altro, la «rissa o vie di fatto nello stabilimento» e le «gravi offese verso i compagni di lavoro», ossia appunto le condotte contestate al ricorrente.
20. Sono poi state smentite le circostanze allegate dal ricorrente che, nella sua prospettazione, avrebbero giustificato la sua reazione. Dalle testimonianze è infatti
6 emerso che on abbia attaccato il ricorrente con un tubo di acciaio, che era stato CP_2 fatto cadere a terra prima di avvicinarsi alla postazione di Inoltre, nessun teste Pt_1 ha confermato che il ricorrente sia stato minacciato da o da all'esito CP_2 Per_1 della colluttazione.
21. Deve quindi essere accertata la sussistenza dei fatti contestati e la loro idoneità a integrare giusta causa, con conseguente legittimità del licenziamento.
22. Sono altresì infondate le ulteriori conclusioni formulate dal ricorrente, non essendo stato neppure dedotto nessun fatto né ragione giuridica a supporto dell'asserita nullità o irregolarità formale del licenziamento. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un attenta e meditata disamina delle risultanze istruttorie in atti, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni del lavoratore odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). L'odierno appellante, peraltro, nel proprio atto di gravame, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare le valutazioni del compendio probatorio in atti compiute dal Tribunale di Parma nella gravata sentenza. Ed invero, ad avviso di questa Corte, all'esito del giudizio di prime cure, è risultato inequivocabilmente provato con deposizioni univoche e concordanti (anche dei testi citati dal lavoratore) tutto quanto contestato all'allora ricorrente con lettera del 6 novembre 2023. In primo luogo, ha trovato conferma la circostanza che il giorno 2 novembre 2023 il signor
– che si trovava in servizio presso il reparto “Affettati” – era stato contattato Pt_1 telefonicamente dal collega il quale doveva segnalargli un problema di CP_2 non conformità ad un sensore. Il signor anziché rispondere educatamente al collega (se del caso anche Pt_1 riferendogli di essere impegnato in un corso online), volutamente provocava il signor gli rispondeva con linguaggio scurrile e maleducato, inaccettabile per un luogo CP_2 di lavoro. Il fatto è provato dalla testimonianza resa dal signor (ex dipendente della CP_2 società, dimessosi a fronte dell'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico per i fatti occorsi nella giornata del 02.11.2023) il quale ha riferito: <Con riferimento all'evento del 2.11.2023, avevo telefonato al sig. per questioni di lavoro;
avevo Pt_1 riscontrato un problema di non conformità a un sensore e lo ho segnalato a Lui Pt_1 mi ha detto che non aveva tempo e mi ha detto la frase “sto facendo un corso, non mi rompere i coglioni”>>. In secondo luogo, è risultato anche provato che il signor a fronte della reazione Pt_1 verbale del signor (anch'essa inaccettabile), è passato alle vie di fatto, colpendo CP_2 il collega ai genitali, dando avvio ad una colluttazione fisica con quest'ultimo.
7 Si vedano sul punto la testimonianza del signor (“Confermo di essermi CP_2 avvicinato al sig. e di avere urlato “mi hai rotto i coglioni col tuo comportamento”. Pt_1
Il sig. da seduto, mi ha dato una ginocchiata nei testicoli. Mi sono chinato per il Pt_1 contraccolpo;
a quel punto si è alzato e ci siamo strattonati a vicenda, poi è finito tutto lì; io non avevo tanta forza avendo preso il colpo, lo ho agganciato per tenerlo a distanza. mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha tirato indietro”) e la testimonianza Per_1 del signor (“Io ero dietro a quando si è avvicinato a lo Persona_1 CP_2 Pt_1 ho visto fare un sobbalzo;
non ho visto personalmente se ha ricevuto una ginocchiata. A quel punto si è alzato e si sono cominciati a strattonare. Io ho prima preso Pt_1 CP_2 tirandolo indietro, poi mi sono messo in mezzo per dividerli”). Per quanto attiene ai testi di parte ricorrente (signori e , essi si sono Pt_3 CP_3 limitati a riferire di essere entrati nell'ufficio del signor e di aver visto i due colleghi Pt_1
( e che si strattonavano e si insultavano vicendevolmente, nel mentre il Pt_1 CP_2 signor tentava di dividerli e calmarli. Per_1
I signori e tuttavia, come riferito dal teste non hanno potuto Pt_3 CP_3 Per_1 assistere al momento dell'avvio della colluttazione fisica tra i signori e e, Pt_1 CP_2 conseguentemente, nulla hanno potuto riferire in merito alla presunta aggressione subìta dall'allora ricorrente. Sul punto, il teste ha infatti riferito: “Sono arrivati poi anche i sig. Per_1 CP_3
e nel momento in cui mi sono messo in mezzo tra e , ed il teste Pt_3 CP_2 Pt_1 ha confermato: “Abbiamo aperto la porta dell'officina e ho visto, a una distanza CP_3 di circa 5-6 metri, che era seduto al pc, che non aveva più la sbarra di Pt_1 CP_2 ferro e che ha messo le mani sulle spalle di e lo ha preso per tirarlo su. A quel Pt_1 punto sono andato verso di loro: quando sono arrivato i due erano stati separati da Per_1
e continuavano a inveirsi contro, urlandosi insulti”. Identica è stata anche la versione dei fatti riportata dalla teste la quale ha Pt_3 ulteriormente ribadito: “Siamo andati a vedere in officina: quando ho aperto la porta ho visto che era seduto al pc e che aveva le mani sul bavero della giacca di Pt_1 CP_2 lavoro di Vedendo questa scena ho detto a “guarda che lo sta Pt_1 CP_3 picchiando”. ha risposto che non era vero;
a quel punto i due si erano separati CP_2 fisicamente ma continuavano a inveire uno contro l'altro”. Infine, sono state clamorosamente smentite le circostanze addotte dal signor nel Pt_1 tentativo di “giustificare” la propria inaccettabile condotta. Non è affatto emerso, infatti, che il signor abbia aggredito (né, tanto meno, CP_2 colpito) l'allora ricorrente con il tubolare di acciaio che stava maneggiando per ragioni di lavoro. Al riguardo si vedano le seguenti deposizioni: teste “Quando mi sono avviato avevo in mano un tubolare di acciaio: prima di CP_2 entrare in officina ho lasciato cadere il tubo. Era dietro di me il sig. , che è l'altro Per_1
8 testimone che ho visto presente oggi. Il tubo lo ho lasciato molto più indietro della sedia di Iattoni, all'ingresso dell'officina.”; teste “ADR la sbarra non era in mano di uando sono entrata in officina, Pt_3 CP_2 era per terra vicino alla sedia di ; Pt_1 teste “Abbiamo aperto la porta dell'officina e ho visto, a una distanza di circa CP_3
5-6 metri, che era seduto al pc, che non aveva più la sbarra di ferro e che Pt_1 CP_2 ha messo le mani sulle spalle di e lo ha preso per tirarlo su (…)”; Pt_1 teste “Siamo entrati in officina dove c'era seduto al pc;
si è Per_1 Pt_1 CP_2 avviato verso e ha lasciato cadere il tubolare a metà strada tra la porta e la sedia”. Pt_1
Inoltre, né il signor né il signor in esito alla colluttazione, risultano CP_2 Per_1 aver minacciato il signor con le frasi “ti spacco la faccia” o “non finisce qui stai Pt_1 pur certo”. La circostanza invero è stata negata con decisione proprio dai testi citati dal lavoratore che, sul punto, hanno riferito: teste “Non ho sentito dire dal signor “ti spacco la faccia”. (…) Non CP_3 CP_2 ho sentito dire dai sig. e non finisce qui, stai pur certo” all'indirizzo Per_1 CP_2 del ricorrente”; teste “Non ricordo di aver sentito e dire al ricorrente “non Pt_3 CP_2 Per_1 finisce qui, stai pur certo”; teste “Io non ho detto “non è finita qui”; non ho sentito nessuno dei presenti Per_1 dire questa frase”. Orbene, alla luce delle risultanze della descritta istruttoria orale, tenuto anche conto della documentazione dimessa in atti, non è revocabile in dubbio che hanno trovato conferma tutte le gravissime circostanze addebitate al signor e cioè: Pt_1
- le gravi offese ai danni del collega CP_2
- l'essere giunto alle “vie di fatto”, con aggressioni fisiche ai danni del signor CP_2 medesimo e con grave turbamento del normale svolgimento della vita collettiva nell'ambito della comunità aziendale. Il fatto materiale contestato è, indubitabilmente, sussistente e di estrema gravità e, come tale, certamente idoneo a ledere in via definitiva il vincolo fiduciario che deve porsi alla base del rapporto di lavoro (cfr. sul punto Cass. ordinanza n. 26043 del 7 settembre 2023). Quanto all'eccepita inattendibilità dei testi la stessa non è suffragata CP_2 Per_1 da alcun concreto elemento probatorio ma esclusivamente asserita dall'odierno appellante sulla scorta di astratte congetture che risultano, però, indimostrate. Né appare dirimente in senso contrario alle suesposte conclusioni, la circostanza che il dr. abbia diagnosticato al sig. successivamente ai fatti per cui è causa, Persona_2 Pt_1 un “trauma toracico lieve”, con prognosi successivamente prolungata dall'INAIL a dodici giorni (cfr. doc. 16 di parte appellante). Non vi è prova, infatti, che tale trauma toracico sia dipeso da un colpo sferrato al sig.
9 dal collega con un tubo d'acciaio (come sostenuto nell'atto di Pt_1 CP_2 gravame); nessuno dei testi escussi, infatti, lo si ripete, ha visto sferrare ai danni dell'odierno appellante un simile colpo che, in teoria, avrebbe dovuto avere conseguenze ben più gravi. Il trauma toracico in questione, infatti, ben potrebbe essere dipeso dall'evoluzione della colluttazione, ricollegandosi, ad esempio, ai vigorosi strattonamenti intervenuti fra i due contendenti durante la rissa. Proprio il teste ha dichiarato CP_2 che, dopo esser stato colpito ai testicoli dall'allora ricorrente, provvide ad “agganciato per tenerlo a distanza” e non è dato sapere l'intensità di tale presa. Per di più, anche laddove si volesse ipotizzare che il sig. sia stato colpito al torace Pt_1 dal sig. con una barra di ferro (circostanza invero indimostrata), la CP_2 reazione dell'odierno appellante, consistita nello sferrare una ginocchiata nei genitali del contendente (ossia un colpo potenzialmente molto lesivo), dovrebbe comunque considerarsi avventata, sproporzionata e molto pericolosa per l'altrui incolumità. Anche in tale ipotesi, dunque, il comportamento complessivamente tenuto dall'allora ricorrente (principiato dalle gravi offese da lui dirette al sig. non sarebbe giustificato CP_2 integrando “giusta causa” di licenziamento.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in giudizio, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza Parte_1 gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia, da considerarsi di bassa complessità, all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4 del Decreto cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell' ). CP_4
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. con conseguente integrale conferma Parte_1 della sentenza gravata;
- condanna l'appellante a rifondere alla società appellata le spese del grado che si liquidano nella somma di € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta, e CPA, come per legge;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un
10 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20.11.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 564/2025 RGA;
avverso la sentenza n. 127/2025 R.S. del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 25.2.2025, a definizione del giudizio iscritto al n. r.g.l. 641/2024, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/11/2025; promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LO DI, domiciliato telematicamente;
appellante; contro (C.F. e P.I. n. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, corrente a Verona, Via Valpantena n. 18/G, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Grigoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in in Verona, Via Leone Pancaldo n. 68; appellata;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il signor conveniva in giudizio la propria ex Parte_1 datrice di lavoro onde veder ivi accertata la nullità e, in ogni Parte_2 caso, l'illegittimità del licenziamento per giusta causa allo stesso irrogato in data 16
1 novembre 2023. Nel caso di specie, la giusta causa di licenziamento era identificata nelle seguenti condotte, enunciate nella contestazione disciplinare del 6.11.2023 (doc. 10 fasc. di primo grado di parte appellata): «Siamo venuti a conoscenza che il giorno 2 novembre 2023, alle ore 13:15 circa, presso il locale Officina Affettato ed alla presenza del sig. Persona_1 sarebbe intercorso tra Lei ed il Suo collega sig. un diverbio litigioso CP_2 seguito da vie di fatto. Secondo quanto ci è stato riferito, l'attrito fra Lei e il sig. sarebbe iniziato con tre Pt_1 telefonate intercorse fra le ore 13:04 e le ore 13:14 allorquando, nel corso di una di esse, a fronte delle richieste avanzate dal collega Lei gli avrebbe risposto: “Sto CP_2 facendo un corso, non mi rompere i coglioni!”. In esito ai sopra descritti colloqui telefonici, il sig. alle 13:15, raggiungeva la CP_2
Sua postazione portando con sé un tubo d'acciaio (che, a suo dire, gli sarebbe servito per effettuare le operazioni di manutenzioni assegnate), mentre Lei, seduto davanti al PC nella propria postazione, stava seguendo un corso di formazione online. A questo punto il sig. dopo aver lasciato cadere a terra il tubo d'acciaio, Le si CP_2
è avvicinato e, giunto vicinissimo a Lei, Le ha urlato la seguente frase: “Mi hai rotto i coglioni con il tuo comportamento!!”. Immediatamente dopo è iniziata, tra di voi, una colluttazione anche fisica. Solo a seguito dell'intervento – che ha assistito allo scontro prima verbale e Per_1 poi fisico più sopra descritto – oltre che dai sigg. e , nel Parte_3 Controparte_3 frattempo accorsi sul posto, lo scontro ha avuto interruzione. Ad indiretta conferma di quanto accaduto, Lei ha fatto pervenire alla Scrivente un certificato medico d'infortunio sul lavoro, rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Parma, recante la data del 02 novembre 2023 e che riporta la seguente descrizione d'infortunio: “Mentre lavorava veniva aggredito da altro dipendente”, con diagnosi di “trauma toracico lieve”». Si costituiva ritualmente in giudizio la società ex datrice contestando tutte le domande e le allegazioni svolte dall'allora ricorrente ed evidenziando la legittimità del provvedimento espulsivo comminato al lavoratore, siccome determinato dalle gravissime condotte allo stesso ascritte. All'udienza del 18 settembre 2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti insistevano per l'ammissione dei mezzi di prova indicati in atti ed il Giudice si riservava. Con ordinanza resa in pari data venivano (parzialmente) ammesse le prove orali e la causa veniva rinviata per l'escussione di n. 2 testi per parte. All'udienza del 21 novembre 2024 venivano assunte le testimonianze dei signori
[...]
e All'esito il Giudice – CP_3 CP_2 Persona_1 Parte_3 ritenuta la causa sufficientemente istruita – rinviava la stessa all'udienza del 25 febbraio
2 2025, assegnando termine per note conclusive sino a 10 giorni prima ed ordinando al signor di depositare in giudizio le buste paga relative al rapporto di lavoro Pt_1 intercorso con la società entro il 15 gennaio 2025. Parte_4
All'esito dell'udienza di discussione del 25 febbraio 2025 (nel corso della quale i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi), il Tribunale di Parma, a definizione della vertenza, ha pronunciato la sentenza n. 127/2025 R.S., così statuendo:
“(…)
1. rigetta il ricorso;
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_5 [...] delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso Parte_2 professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge”. Il Giudice a quo, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riassunto lo svolgimento del processo e richiamate le deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio, ha ritenuto dimostrati i fatti contestati al sig. sopra riportati, e li ha ritenuti di Parte_5 gravità tale da integrare “giusta causa di licenziamento”, anche alla luce delle previsioni del CCNL applicato dalla società ex datrice di lavoro. Con ricorso depositato telematicamente in data 02.08.2025, il sig. ha Parte_1 spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in totale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) NEL MERITO In via principale accertare e dichiarare la nullità del licenziamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015; conseguentemente, condannare ai sensi Parte_6 dell'art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 23/2015, a: reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a risarcirgli il «danno subito» mediante la corresponsione di un'indennità commisurata alla incontestata retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (nella fattispecie pari a lordi Euro 3.291,49) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. In via gradata accertare e dichiarare la «insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore» ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015; conseguentemente, «annulla[re]» il licenziamento e «condannare [ Parte_6
] alla reintegrazione [del ricorrente] nel posto di lavoro ed al
[...] pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione». In via subordinata accertare e dichiarare «che non ricorrono gli estremi del licenziamento per (…) giusta causa» ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015; conseguentemente condannare ex art. 3, comma Parte_6
1, D.Lgs. n. 23/2015, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la «violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300
3 del 1970» ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 23/2015; conseguentemente, condannare ex art. 4 D.Lgs. Parte_6
n. 23/2015, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, incluso il rimborso forfettario delle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, il lavoratore appellante ha censurato la pronuncia impugnata sulla scorta dei seguenti argomenti (da intendersi quali motivi di appello): “
1. L'illegittima violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare”;
“
2. L'iniziativa unilaterale assunta da;
“3. Il mistero del tubolare CP_2 scomparso”; “4. L'atteggiamento difensivo tenuto da;
“5. Le sanzioni Pt_1 esclusivamente conservative previste dal Ccnl per il fatto, così come contestato”; “6. Sulla distinzione tra espressioni meramente inappropriate oppure offensive”. La società appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, in via principale, ha diffusamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure e, in via subordinata, ha reiterato in questa sede tutte le istanze, difese ed eccezioni ritenute assorbite dal Giudice a quo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) NEL MERITO: In via principale:
1) Respingere l'appello e tutte le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella presente memoria e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 127/2025 resa in data 25/02/2025 dal Tribunale di Parma.
2) Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario 15%, CPA e IVA. In via subordinata, nel caso di riforma della sentenza n. 127/2025 del Tribunale di Parma
3) Accertarsi e dichiararsi la sussistenza, nel caso di specie, di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento e conseguentemente dichiararsi risolto il rapporto di lavoro e condannarsi la al solo pagamento in favore del signor Parte_6 Pt_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso (pari alla retribuzione di n. 6 giorni di calendario).
4) In via subordinata rispetto al punto n. 3), nell'ipotesi di accertamento dell'insussistenza della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, rigettarsi le domande reintegratore formulate da controparte ex art. 2 ed ex art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 23/2015, dichiararsi risolto il rapporto di lavoro e condannarsi la Parte_6 al pagamento in favore del signor dell'indennità di cui all'art. 3, comma 1
[...] Pt_1
D.Lgs. n. 23/2015 nella misura minima ivi stabilita per tutte le ragioni esposte nella presente memoria. 5) Spese di lite rifuse o, quanto meno, compensate. (…)”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante acquisizione del compendio probatorio già acquisito in prime cure.
4 Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, questa Corte rileva che l'appello proposto dal sig. non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni Parte_1 appresso indicate. In relazione al primo motivo di appello, si ricorda che il principio di immutabilità della contestazione disciplinare vieta al datore di lavoro di basare la sanzione su fatti diversi da quelli indicati nell'atto di addebito, proteggendo il diritto di difesa del lavoratore. Tuttavia, la qualificazione giuridica dei fatti può variare senza violare questo principio, purché l'episodio materiale contestato rimanga lo stesso, senza l'aggiunta di nuove circostanze o la modifica delle modalità dell'azione del dipendente. Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione (si veda, in tal senso, fra le tante Cass. 7 agosto 2023, n. 26043) ha più volte affermato che: “il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate”. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare mira a tutelare il diritto di difesa dell'incolpato; pertanto, deve considerarsi violato quando il datore di lavoro, dopo aver contestato determinati fatti al dipendente, proceda con il provvedimento sanzionatorio sulla base di fatti diversi, rispetto ai quali lo stesso non ha quindi avuto la possibilità di esercitare il suo diritto di difesa. E', invece, possibile, afferma la Suprema Corte, non solo introdurre “circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione”, ma anche comminare il provvedimento sanzionatorio sulla base di un diverso apprezzamento dei fatti o di una diversa qualificazione del medesimo fatto. La circostanza, quindi, che la società odierna appellata abbia inizialmente “confinato la vicenda per cui è causa entro la fattispecie di cui all'art. 69, u.c., n. 9 del Ccnl applicato” e, successivamente, abbia sussunto i fatti contestati nell'art. 70, comma 1, n. 1 del predetto Ccnl, con valutazione condivisa dal Giudice a quo nella gravata sentenza, non comporta alcuna violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare. A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione del primo motivo di appello. Quanto ai restanti motivi di gravame, tutti attinenti alle valutazioni del compendio probatorio compiute dal Tribunale di Parma nella gravata sentenza, si osserva che il Giudice di prime, a dispetto di quanto sostenuto dall'odierno appellante, non ha affatto travisato le risultanze istruttorie in atti, offrendone, al contrario, una lettura logicamente e giuridicamente coerente. Ed invero, il Tribunale di Parma, dopo aver puntualmente richiamato le deposizioni dei testi escussi1, ha osservato: “(…) 14. Sulla base di quanto emerso dalle deposizioni 1 e , (cfr. verbale udienza del 21 novembre 2024). Controparte_3 CP_2 Persona_1 Parte_3 5 testimoniali, possono ritenersi accertate le condotte contestate al ricorrente, ossia, più specificamente, l'avere rivolto espressioni ingiuriose nei confronti del collega e CP_2
l'averlo colpito con una ginocchiata nei testicoli. 15. In particolare, lo scontro fisico è stato confermato dal diretto interessato, unico soggetto che, essendo coinvolto nella colluttazione, ha potuto avere cognizione diretta dell'accaduto; il suo resoconto trova comunque riscontro in quanto riferito dagli altri soggetti che hanno assistito alla scena, i quali, pur non avendo potuto vedere la ginocchiata in ragione del loro angolo visuale, hanno comunque descritto una dinamica dell'incidente coerente con quanto riportato da (a esempio CP_2
14. Sulla base di quanto emerso dalle deposizioni testimoniali, possono ritenersi accertate le condotte contestate al ricorrente, ossia, più specificamente, l'avere rivolto espressioni ingiuriose nei confronti del collega e l'averlo colpito con una ginocchiata nei CP_2 testicoli.
15. In particolare, lo scontro fisico è stato confermato dal diretto interessato, unico soggetto che, essendo coinvolto nella colluttazione, ha potuto avere cognizione diretta dell'accaduto; il suo resoconto trova comunque riscontro in quanto riferito dagli altri soggetti che hanno assistito alla scena, i quali, pur non avendo potuto vedere la ginocchiata in ragione del loro angolo visuale, hanno comunque descritto una dinamica dell'incidente coerente con quanto riportato da (a esempio riferendo di un CP_2 sobbalzo di quest'ultimo dopo essere venuto in contatto con il ricorrente).
16. Inoltre, la dinamica dell'aggressione è altresì confermata dal referto medico di pronto soccorso del 2.11.2023, nel quale è stato diagnosticato a n «trauma testicolare CP_2 senza segni di complicanze» (doc. 5 convenuta).
17. Si tratta di condotte di indiscutibile gravità e rilevanza disciplinare, trattandosi di clamorose violazioni dei canoni comunemente accettati di corretta gestione dei rapporti con i colleghi.
18. In particolare, l'aggressione fisica violenta a una zona vulnerabile rappresenta un comportamento intollerabile su un luogo di lavoro, che giustifica la radicale recisione dell'imprescindibile rapporto di fiducia posto alla base della relazione lavorativa, integrando pertanto la giusta causa di licenziamento.
19. A ciò si deve aggiungere che i fatti compiuti dal lavoratore, oltre a costituire una auto- evidente negazione delle regole basilari di convivenza civile sul posto di lavoro, sono altresì espressamente individuate come motivo di licenziamento senza preavviso dal contratto collettivo applicabile. L'art. 70 CCNL Industria Alimentare (doc. 17 convenuta), infatti, prevede che costituiscano giusta causa di licenziamento, tra l'altro, la «rissa o vie di fatto nello stabilimento» e le «gravi offese verso i compagni di lavoro», ossia appunto le condotte contestate al ricorrente.
20. Sono poi state smentite le circostanze allegate dal ricorrente che, nella sua prospettazione, avrebbero giustificato la sua reazione. Dalle testimonianze è infatti
6 emerso che on abbia attaccato il ricorrente con un tubo di acciaio, che era stato CP_2 fatto cadere a terra prima di avvicinarsi alla postazione di Inoltre, nessun teste Pt_1 ha confermato che il ricorrente sia stato minacciato da o da all'esito CP_2 Per_1 della colluttazione.
21. Deve quindi essere accertata la sussistenza dei fatti contestati e la loro idoneità a integrare giusta causa, con conseguente legittimità del licenziamento.
22. Sono altresì infondate le ulteriori conclusioni formulate dal ricorrente, non essendo stato neppure dedotto nessun fatto né ragione giuridica a supporto dell'asserita nullità o irregolarità formale del licenziamento. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un attenta e meditata disamina delle risultanze istruttorie in atti, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni del lavoratore odierno appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). L'odierno appellante, peraltro, nel proprio atto di gravame, non ha offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare le valutazioni del compendio probatorio in atti compiute dal Tribunale di Parma nella gravata sentenza. Ed invero, ad avviso di questa Corte, all'esito del giudizio di prime cure, è risultato inequivocabilmente provato con deposizioni univoche e concordanti (anche dei testi citati dal lavoratore) tutto quanto contestato all'allora ricorrente con lettera del 6 novembre 2023. In primo luogo, ha trovato conferma la circostanza che il giorno 2 novembre 2023 il signor
– che si trovava in servizio presso il reparto “Affettati” – era stato contattato Pt_1 telefonicamente dal collega il quale doveva segnalargli un problema di CP_2 non conformità ad un sensore. Il signor anziché rispondere educatamente al collega (se del caso anche Pt_1 riferendogli di essere impegnato in un corso online), volutamente provocava il signor gli rispondeva con linguaggio scurrile e maleducato, inaccettabile per un luogo CP_2 di lavoro. Il fatto è provato dalla testimonianza resa dal signor (ex dipendente della CP_2 società, dimessosi a fronte dell'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico per i fatti occorsi nella giornata del 02.11.2023) il quale ha riferito: <Con riferimento all'evento del 2.11.2023, avevo telefonato al sig. per questioni di lavoro;
avevo Pt_1 riscontrato un problema di non conformità a un sensore e lo ho segnalato a Lui Pt_1 mi ha detto che non aveva tempo e mi ha detto la frase “sto facendo un corso, non mi rompere i coglioni”>>. In secondo luogo, è risultato anche provato che il signor a fronte della reazione Pt_1 verbale del signor (anch'essa inaccettabile), è passato alle vie di fatto, colpendo CP_2 il collega ai genitali, dando avvio ad una colluttazione fisica con quest'ultimo.
7 Si vedano sul punto la testimonianza del signor (“Confermo di essermi CP_2 avvicinato al sig. e di avere urlato “mi hai rotto i coglioni col tuo comportamento”. Pt_1
Il sig. da seduto, mi ha dato una ginocchiata nei testicoli. Mi sono chinato per il Pt_1 contraccolpo;
a quel punto si è alzato e ci siamo strattonati a vicenda, poi è finito tutto lì; io non avevo tanta forza avendo preso il colpo, lo ho agganciato per tenerlo a distanza. mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha tirato indietro”) e la testimonianza Per_1 del signor (“Io ero dietro a quando si è avvicinato a lo Persona_1 CP_2 Pt_1 ho visto fare un sobbalzo;
non ho visto personalmente se ha ricevuto una ginocchiata. A quel punto si è alzato e si sono cominciati a strattonare. Io ho prima preso Pt_1 CP_2 tirandolo indietro, poi mi sono messo in mezzo per dividerli”). Per quanto attiene ai testi di parte ricorrente (signori e , essi si sono Pt_3 CP_3 limitati a riferire di essere entrati nell'ufficio del signor e di aver visto i due colleghi Pt_1
( e che si strattonavano e si insultavano vicendevolmente, nel mentre il Pt_1 CP_2 signor tentava di dividerli e calmarli. Per_1
I signori e tuttavia, come riferito dal teste non hanno potuto Pt_3 CP_3 Per_1 assistere al momento dell'avvio della colluttazione fisica tra i signori e e, Pt_1 CP_2 conseguentemente, nulla hanno potuto riferire in merito alla presunta aggressione subìta dall'allora ricorrente. Sul punto, il teste ha infatti riferito: “Sono arrivati poi anche i sig. Per_1 CP_3
e nel momento in cui mi sono messo in mezzo tra e , ed il teste Pt_3 CP_2 Pt_1 ha confermato: “Abbiamo aperto la porta dell'officina e ho visto, a una distanza CP_3 di circa 5-6 metri, che era seduto al pc, che non aveva più la sbarra di Pt_1 CP_2 ferro e che ha messo le mani sulle spalle di e lo ha preso per tirarlo su. A quel Pt_1 punto sono andato verso di loro: quando sono arrivato i due erano stati separati da Per_1
e continuavano a inveirsi contro, urlandosi insulti”. Identica è stata anche la versione dei fatti riportata dalla teste la quale ha Pt_3 ulteriormente ribadito: “Siamo andati a vedere in officina: quando ho aperto la porta ho visto che era seduto al pc e che aveva le mani sul bavero della giacca di Pt_1 CP_2 lavoro di Vedendo questa scena ho detto a “guarda che lo sta Pt_1 CP_3 picchiando”. ha risposto che non era vero;
a quel punto i due si erano separati CP_2 fisicamente ma continuavano a inveire uno contro l'altro”. Infine, sono state clamorosamente smentite le circostanze addotte dal signor nel Pt_1 tentativo di “giustificare” la propria inaccettabile condotta. Non è affatto emerso, infatti, che il signor abbia aggredito (né, tanto meno, CP_2 colpito) l'allora ricorrente con il tubolare di acciaio che stava maneggiando per ragioni di lavoro. Al riguardo si vedano le seguenti deposizioni: teste “Quando mi sono avviato avevo in mano un tubolare di acciaio: prima di CP_2 entrare in officina ho lasciato cadere il tubo. Era dietro di me il sig. , che è l'altro Per_1
8 testimone che ho visto presente oggi. Il tubo lo ho lasciato molto più indietro della sedia di Iattoni, all'ingresso dell'officina.”; teste “ADR la sbarra non era in mano di uando sono entrata in officina, Pt_3 CP_2 era per terra vicino alla sedia di ; Pt_1 teste “Abbiamo aperto la porta dell'officina e ho visto, a una distanza di circa CP_3
5-6 metri, che era seduto al pc, che non aveva più la sbarra di ferro e che Pt_1 CP_2 ha messo le mani sulle spalle di e lo ha preso per tirarlo su (…)”; Pt_1 teste “Siamo entrati in officina dove c'era seduto al pc;
si è Per_1 Pt_1 CP_2 avviato verso e ha lasciato cadere il tubolare a metà strada tra la porta e la sedia”. Pt_1
Inoltre, né il signor né il signor in esito alla colluttazione, risultano CP_2 Per_1 aver minacciato il signor con le frasi “ti spacco la faccia” o “non finisce qui stai Pt_1 pur certo”. La circostanza invero è stata negata con decisione proprio dai testi citati dal lavoratore che, sul punto, hanno riferito: teste “Non ho sentito dire dal signor “ti spacco la faccia”. (…) Non CP_3 CP_2 ho sentito dire dai sig. e non finisce qui, stai pur certo” all'indirizzo Per_1 CP_2 del ricorrente”; teste “Non ricordo di aver sentito e dire al ricorrente “non Pt_3 CP_2 Per_1 finisce qui, stai pur certo”; teste “Io non ho detto “non è finita qui”; non ho sentito nessuno dei presenti Per_1 dire questa frase”. Orbene, alla luce delle risultanze della descritta istruttoria orale, tenuto anche conto della documentazione dimessa in atti, non è revocabile in dubbio che hanno trovato conferma tutte le gravissime circostanze addebitate al signor e cioè: Pt_1
- le gravi offese ai danni del collega CP_2
- l'essere giunto alle “vie di fatto”, con aggressioni fisiche ai danni del signor CP_2 medesimo e con grave turbamento del normale svolgimento della vita collettiva nell'ambito della comunità aziendale. Il fatto materiale contestato è, indubitabilmente, sussistente e di estrema gravità e, come tale, certamente idoneo a ledere in via definitiva il vincolo fiduciario che deve porsi alla base del rapporto di lavoro (cfr. sul punto Cass. ordinanza n. 26043 del 7 settembre 2023). Quanto all'eccepita inattendibilità dei testi la stessa non è suffragata CP_2 Per_1 da alcun concreto elemento probatorio ma esclusivamente asserita dall'odierno appellante sulla scorta di astratte congetture che risultano, però, indimostrate. Né appare dirimente in senso contrario alle suesposte conclusioni, la circostanza che il dr. abbia diagnosticato al sig. successivamente ai fatti per cui è causa, Persona_2 Pt_1 un “trauma toracico lieve”, con prognosi successivamente prolungata dall'INAIL a dodici giorni (cfr. doc. 16 di parte appellante). Non vi è prova, infatti, che tale trauma toracico sia dipeso da un colpo sferrato al sig.
9 dal collega con un tubo d'acciaio (come sostenuto nell'atto di Pt_1 CP_2 gravame); nessuno dei testi escussi, infatti, lo si ripete, ha visto sferrare ai danni dell'odierno appellante un simile colpo che, in teoria, avrebbe dovuto avere conseguenze ben più gravi. Il trauma toracico in questione, infatti, ben potrebbe essere dipeso dall'evoluzione della colluttazione, ricollegandosi, ad esempio, ai vigorosi strattonamenti intervenuti fra i due contendenti durante la rissa. Proprio il teste ha dichiarato CP_2 che, dopo esser stato colpito ai testicoli dall'allora ricorrente, provvide ad “agganciato per tenerlo a distanza” e non è dato sapere l'intensità di tale presa. Per di più, anche laddove si volesse ipotizzare che il sig. sia stato colpito al torace Pt_1 dal sig. con una barra di ferro (circostanza invero indimostrata), la CP_2 reazione dell'odierno appellante, consistita nello sferrare una ginocchiata nei genitali del contendente (ossia un colpo potenzialmente molto lesivo), dovrebbe comunque considerarsi avventata, sproporzionata e molto pericolosa per l'altrui incolumità. Anche in tale ipotesi, dunque, il comportamento complessivamente tenuto dall'allora ricorrente (principiato dalle gravi offese da lui dirette al sig. non sarebbe giustificato CP_2 integrando “giusta causa” di licenziamento.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in giudizio, l'appello proposto dal sig. va respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza Parte_1 gravata. Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia, da considerarsi di bassa complessità, all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4 del Decreto cit. (fra cui l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell' ). CP_4
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dal sig. con conseguente integrale conferma Parte_1 della sentenza gravata;
- condanna l'appellante a rifondere alla società appellata le spese del grado che si liquidano nella somma di € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta, e CPA, come per legge;
- dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un
10 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20.11.2025 Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
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