CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'udienza in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 247 /2024 promossa da:
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
STEFANO TORCHIO ( ) C.F._1
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
assistito e difeso dall'Avv. VALERIA MARMORATO
( C.F._3
appellato
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da ricorso. per l'appellato: come da memoria di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 225/2024 pubblicata in data 13/03/2024 il Tribunale di
Genova, in parziale accoglimento del ricorso depositato in data 13.10.2022
da , ha dichiara la nullità del patto di Controparte_1
prova apposto al contratto di assunzione del ricorrente da Parte_1
ha quindi dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 5.4.2022 ed estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condannando a corrispondere al ricorrente un'indennità Parte_1
risarcitoria pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR e così complessivamente euro 21.254,10, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla presente sentenza fino al saldo.
Le spese di lite sono state compensate per metà, considerato il rigetto delle domande volta all'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento ed all'annullamento della sanzione disciplinare di 4 ore di multa irrogata al lavoratore il 4.4.2022; per la restante parte sono state poste a carico di
Parte_1
Il Tribunale ha ritenuto che il patto non contenesse specifici riferimenti alle mansioni oggetto di prova, limitandosi a rinviare al sistema classificatorio del CCNL;
né potevano assumere rilevanza gli elementi valorizzati dalla datrice di lavoro, ossia la percezione in busta paga di una specifica indennità ed il fatto che il lavoratore era stato assunto sulla base di un bando che prevedeva il possesso di un requisito che presupponeva lo svolgimento di una determinata mansione. Ha quindi ritenuto il lavoratore assunto in via definitiva già a far data dal 7.1.2022, liquidando a suo favore un'indennità commisurata a dieci mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, “tenuto conto della breve durata del rapporto (circa tre mesi) e del numero di dipendenti occupati dalla convenuta”.
pag. 2/6 Con ricorso depositato in data 12/08/2024 propone appello Parte_1
lamentando l'erroneità della motivazione in punto a genericità del patto di prova, e la non corretta valutazione della rilevanza delle previsioni del bando prodromico all'assunzione del lavoratore, considerato dal Tribunale quale elemento estraneo al contratto di assunzione. Lamenta inoltre l'assenza di motivazione della scelta di commisurare l'indennità risarcitoria in 10 mensilità, e dunque in misura superiore al minimo, in difetto del necessario apprezzamento delle circostanze del caso concreto.
resiste. Controparte_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L'appello è infondato.
L'art. 2096 c.c. prescrive che la pattuizione del periodo di prova risulti “da atto scritto” ed impone alle parti di “consentire e fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova” sicché, per giurisprudenza costante e condivisibile, il patto di prova deve contenere la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi, posto che l'insindacabile valutazione del datore di lavoro sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente individuate.
La giurisprudenza ha altresì chiarito che l'individuazione dell'oggetto della prova può avvenire per relationem, mediante il rinvio al sistema classificatorio della contrattazione collettiva, purchè “rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali il richiamo contenuto nel patto di prov sia fatto alla nozione più dettagliata” (cfr Cass.
9597/2017, Cass. 14950/2000, Cass. 17045/2005, 1099/2022 e 5881/2023).
pag. 3/6 Nel caso di specie il Tribunale, considerato il tenore letterale del patto di prova, ha ritenuto equivoco il riferimento al livello 3B “considerato il complessivo metodo classificatorio adottato dal CCNL Utilitalia” e considerato altresì l'espresso richiamo in contratto ad un'area operativo funzionale diversa dalle cinque previste dal CCNL – ossia all' “Area di
Gestione Servizi al Territorio/Gestione Operativa Genovesato (GEOG)”.
Ha inoltre rilevato che le mansioni di “Autista Raccoglitore” indicate in contratto integrano un profilo neppure espressamente contemplato nell'Area Conduzione, Area cui la datrice di lavoro afferma doversi intendere riferito l'utilizzo della lettera “B” affianco al livello 3 nel contratto di assunzione. Anche rispetto a quest'ultima difesa, il Tribunale ha sottolineato l'equivocità del richiamo alla lettera “B”, che ben può considerarsi riferita alla posizione parametrale prevista per i neo assunti, quale era il ricorrente.
Il Tribunale ha infine escluso la possibilità di ricondurre le mansioni oggetto del patto di prova nell'ambito dell'Area conduzione avuto riguardo alla tipologia della patente richiesta (C piuttosto che B), considerato che nel contratto di lavoro del ricorrente non viene fatto alcun riferimento alla patente richiesta.
Le valutazioni operate dal Tribunale sono corrette e condivisibili in quanto coerenti con la consolidata giurisprudenza in tema di specificità del patto di prova ed ancorate alle risultanze documentali, fondandosi in particolare sull'attenta disamina del CCNL pacificamente applicato al rapporto de quo,
Tali conclusioni non risultano scalfite dalle censure mosse dall'appellante, che si fondano principalmente sulla pretesa necessità di valutare anche le pag. 4/6 previsioni del bando prodromico all'assunzione del ricorrente, che secondo l'appellante costituisce parte integrante del contratto individuale di lavoro.
Tuttavia anche sotto tale profilo deve ritenersi corretta e condivisibile la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, che ha puntualmente osservato come detto bando non sia neppure richiamato nel contratto di assunzione.
Quanto infine alla lamentata omessa motivazione dell'operata quantificazione dell'indennità risarcitoria, deve osservarsi che in realtà il
Tribunale ha compiutamente motivato la scelta di parametrarla a dieci mensilità, avendo fatto esplicito riferimento alla durata del rapporto ed al numero di dipendenti occupati dalla convenuta. Valutazioni che peraltro risultano congrue e condivisibili.
L'appello viene pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
pag. 5/6 Così deciso all'udienza del 03/04/2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'udienza in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 247 /2024 promossa da:
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
STEFANO TORCHIO ( ) C.F._1
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
assistito e difeso dall'Avv. VALERIA MARMORATO
( C.F._3
appellato
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da ricorso. per l'appellato: come da memoria di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 225/2024 pubblicata in data 13/03/2024 il Tribunale di
Genova, in parziale accoglimento del ricorso depositato in data 13.10.2022
da , ha dichiara la nullità del patto di Controparte_1
prova apposto al contratto di assunzione del ricorrente da Parte_1
ha quindi dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera 5.4.2022 ed estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condannando a corrispondere al ricorrente un'indennità Parte_1
risarcitoria pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR e così complessivamente euro 21.254,10, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla presente sentenza fino al saldo.
Le spese di lite sono state compensate per metà, considerato il rigetto delle domande volta all'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento ed all'annullamento della sanzione disciplinare di 4 ore di multa irrogata al lavoratore il 4.4.2022; per la restante parte sono state poste a carico di
Parte_1
Il Tribunale ha ritenuto che il patto non contenesse specifici riferimenti alle mansioni oggetto di prova, limitandosi a rinviare al sistema classificatorio del CCNL;
né potevano assumere rilevanza gli elementi valorizzati dalla datrice di lavoro, ossia la percezione in busta paga di una specifica indennità ed il fatto che il lavoratore era stato assunto sulla base di un bando che prevedeva il possesso di un requisito che presupponeva lo svolgimento di una determinata mansione. Ha quindi ritenuto il lavoratore assunto in via definitiva già a far data dal 7.1.2022, liquidando a suo favore un'indennità commisurata a dieci mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, “tenuto conto della breve durata del rapporto (circa tre mesi) e del numero di dipendenti occupati dalla convenuta”.
pag. 2/6 Con ricorso depositato in data 12/08/2024 propone appello Parte_1
lamentando l'erroneità della motivazione in punto a genericità del patto di prova, e la non corretta valutazione della rilevanza delle previsioni del bando prodromico all'assunzione del lavoratore, considerato dal Tribunale quale elemento estraneo al contratto di assunzione. Lamenta inoltre l'assenza di motivazione della scelta di commisurare l'indennità risarcitoria in 10 mensilità, e dunque in misura superiore al minimo, in difetto del necessario apprezzamento delle circostanze del caso concreto.
resiste. Controparte_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L'appello è infondato.
L'art. 2096 c.c. prescrive che la pattuizione del periodo di prova risulti “da atto scritto” ed impone alle parti di “consentire e fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova” sicché, per giurisprudenza costante e condivisibile, il patto di prova deve contenere la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi, posto che l'insindacabile valutazione del datore di lavoro sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente individuate.
La giurisprudenza ha altresì chiarito che l'individuazione dell'oggetto della prova può avvenire per relationem, mediante il rinvio al sistema classificatorio della contrattazione collettiva, purchè “rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali il richiamo contenuto nel patto di prov sia fatto alla nozione più dettagliata” (cfr Cass.
9597/2017, Cass. 14950/2000, Cass. 17045/2005, 1099/2022 e 5881/2023).
pag. 3/6 Nel caso di specie il Tribunale, considerato il tenore letterale del patto di prova, ha ritenuto equivoco il riferimento al livello 3B “considerato il complessivo metodo classificatorio adottato dal CCNL Utilitalia” e considerato altresì l'espresso richiamo in contratto ad un'area operativo funzionale diversa dalle cinque previste dal CCNL – ossia all' “Area di
Gestione Servizi al Territorio/Gestione Operativa Genovesato (GEOG)”.
Ha inoltre rilevato che le mansioni di “Autista Raccoglitore” indicate in contratto integrano un profilo neppure espressamente contemplato nell'Area Conduzione, Area cui la datrice di lavoro afferma doversi intendere riferito l'utilizzo della lettera “B” affianco al livello 3 nel contratto di assunzione. Anche rispetto a quest'ultima difesa, il Tribunale ha sottolineato l'equivocità del richiamo alla lettera “B”, che ben può considerarsi riferita alla posizione parametrale prevista per i neo assunti, quale era il ricorrente.
Il Tribunale ha infine escluso la possibilità di ricondurre le mansioni oggetto del patto di prova nell'ambito dell'Area conduzione avuto riguardo alla tipologia della patente richiesta (C piuttosto che B), considerato che nel contratto di lavoro del ricorrente non viene fatto alcun riferimento alla patente richiesta.
Le valutazioni operate dal Tribunale sono corrette e condivisibili in quanto coerenti con la consolidata giurisprudenza in tema di specificità del patto di prova ed ancorate alle risultanze documentali, fondandosi in particolare sull'attenta disamina del CCNL pacificamente applicato al rapporto de quo,
Tali conclusioni non risultano scalfite dalle censure mosse dall'appellante, che si fondano principalmente sulla pretesa necessità di valutare anche le pag. 4/6 previsioni del bando prodromico all'assunzione del ricorrente, che secondo l'appellante costituisce parte integrante del contratto individuale di lavoro.
Tuttavia anche sotto tale profilo deve ritenersi corretta e condivisibile la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, che ha puntualmente osservato come detto bando non sia neppure richiamato nel contratto di assunzione.
Quanto infine alla lamentata omessa motivazione dell'operata quantificazione dell'indennità risarcitoria, deve osservarsi che in realtà il
Tribunale ha compiutamente motivato la scelta di parametrarla a dieci mensilità, avendo fatto esplicito riferimento alla durata del rapporto ed al numero di dipendenti occupati dalla convenuta. Valutazioni che peraltro risultano congrue e condivisibili.
L'appello viene pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.966,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
pag. 5/6 Così deciso all'udienza del 03/04/2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 6/6