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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19291/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19291/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 gennaio 2025 alle ore 10.22 innanzi alla dott.ssa Bianca Ferramosca, sono comparsi:
l'avv. Fabiana Romano anche in sost. dell'avv. Chisari per Parte_1
l'avv. Anna Maria Spagnuolo in sostituzione degli avv.ti Zangrilli e De Pamphilis per CP_1
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, all'udienza del 9 gennaio 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19291/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carmelo Chisari e dell'avv. Fabiana Parte_1 P.IVA_1
Romano ( ) C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanna Zangrilli e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Matteo De Pamphilis
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto notificato da a in data 29 Controparte_1 Parte_1 aprile 2024 per la complessiva somma di € 180.081,68
Conclusioni: parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, domanda, accertare e dichiarare la legittima sussistenza delle c.d. “misure protettive” discendenti dagli artt. 40, 54 comma 2 e
55 comma 3 del CCII, impeditive dell'avvio e/o dalla prosecuzione di azioni esecutive nei confronti di e pertanto, Parte_1 ferma restando la riserva di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo 5112/2024 (RG 11268/2024) del Tribunale di
Roma, (che sarà presentata nei termini di Legge), accertare e dichiarare che non sussiste, allo stato, il diritto di CP_1
di agire esecutivamente in danno di Con ogni più ampia salvezza istruttoria in corso di giudizio, come
[...] Parte_1 per Legge”;
Parte opposta: “Voglia il Tribunale accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione proposta, rigettando tutte le avverse domande, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, come per legge, e
pagina 2 di 5 condanna della parte attrice opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3 e
4, c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il 6 maggio 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo che, in relazione al precetto di cui in oggetto, si accertasse la Controparte_1 carenza del diritto di agire in via esecutiva in capo alla società intimante a motivo della sussistenza di
“misure protettive” discendenti dagli artt. 40, 54 comma 2 e 55 comma 3 del CCII, impeditive dell'avvio e/o dalla prosecuzione di azioni esecutive nei confronti di essa opponente.
Si è costituita la società intimante opposta che ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della opposizione.
La causa istruita documentalmente viene oggi in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra richiamate.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In punto di fatto risulta documentato che:
- con ricorso in data 15.01.2024, la ha presentato una domanda di “pre-concordato” ex artt. 40 e Parte_1
44 c.I CCII, in funzione della successiva presentazione di una domanda di “concordato preventivo in continuità” ( cfr. doc.1 allegato alla citazione);
- con il medesimo ricorso di cui al punto che precede, ha chiesto di essere ammessa alla Parte_1 procedura di concordato preventivo ex artt. 40 e 44 CCII, riservandosi la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39 CCII;
- sempre con il medesimo ricorso l'odierna opponente ha chiesto anche la concessione delle c.d. “misure protettive” ex art. 54 CCII nei confronti di tutti i suoi creditori;
- con provvedimento in data 9.2.2024, il Tribunale di Roma ha confermato sino al 15 marzo 2024 in favore di le misure protettive richieste con il ricorso del 15.1.2024, “e dunque il divieto per i creditori di Parte_1 iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, nonché la sospensione delle prescrizioni e l'impedimento alle decadenze” ( cfr. doc.2 allegato alla citazione);
- con provvedimento in data 22.3.2024, il Tribunale di Roma, dato atto che la società aveva precisato di non avere richiesto la proroga delle misure protettive già confermate, ha prorogato sino al 14.5.2024 il solo termine già assegnato alla per il deposito della proposta di concordato preventivo, con il piano, Pt_1
l'attestazione e la veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 CCII, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di pagina 3 di 5 cui all'art. 39 comma 1, CCII, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis, con la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 CCII (vd. doc.3 allegato alla citazione).
Questi risultando i fatti documentati dalla società debitrice opponente, se ne ricava che le misure protettive, efficaci sin dal 15 gennaio 2024, sono scadute il 15 marzo 2024 in assenza di proroga delle stesse.
Ed infatti, in punto di diritto, si evidenzia che la domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo o per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione può essere accompagnata, come nel caso di specie, dalla richiesta di misure protettive o cautelari.
Gli effetti protettivi si producono, sempre che il debitore ne abbia fatto richiesta, dalla data della pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese.
Tuttavia, il sistema introdotto dalle citate disposizioni del codice della crisi esclude ogni automatismo in merito alla durata delle misure protettive, giacché, come previsto dall'art. 55, le misure protettive devono essere espressamente confermate dal tribunale con proprio decreto, nel termine di trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese e possono essere prorogate su richiesta e nel rispetto del termine massimo di cui all'art. 8 CCII.
Nel caso di specie, in cui la società odierna opponente non ha richiesto la proroga delle misure protettive, già confermate dal Tribunale di Roma sino al 15 marzo 2024, deve concludersi per il pieno diritto della società convenuta, già alla data di notifica del precetto, di agire esecutivamente nei confronti della società odierna opponente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014.
La temerarietà della lite - come evidente dall'allegazione da parte della società opponente a sostegno della opposizione di un fatto ( efficacia delle misure protettive alla data di notifica del precetto) che essa sapeva non vero ( per quanto ricavabile dal documento 3 allegato allo stesso atto di citazione) - comporta la condanna dell'opponente ad una somma ex art. 96, ult. co. c.p.c. che si ritiene di liquidare equitativamente nel medesimo importo determinato a titolo di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione; condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 7.500,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge;
condanna al pagamento in favore di di una somma ex art. Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 5 96, ult. co. c.p.c., che determina in € 7.500,00.
.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Roma, 9 gennaio 2025 10 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19291/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 gennaio 2025 alle ore 10.22 innanzi alla dott.ssa Bianca Ferramosca, sono comparsi:
l'avv. Fabiana Romano anche in sost. dell'avv. Chisari per Parte_1
l'avv. Anna Maria Spagnuolo in sostituzione degli avv.ti Zangrilli e De Pamphilis per CP_1
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, all'udienza del 9 gennaio 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19291/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carmelo Chisari e dell'avv. Fabiana Parte_1 P.IVA_1
Romano ( ) C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanna Zangrilli e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Matteo De Pamphilis
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto notificato da a in data 29 Controparte_1 Parte_1 aprile 2024 per la complessiva somma di € 180.081,68
Conclusioni: parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, domanda, accertare e dichiarare la legittima sussistenza delle c.d. “misure protettive” discendenti dagli artt. 40, 54 comma 2 e
55 comma 3 del CCII, impeditive dell'avvio e/o dalla prosecuzione di azioni esecutive nei confronti di e pertanto, Parte_1 ferma restando la riserva di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo 5112/2024 (RG 11268/2024) del Tribunale di
Roma, (che sarà presentata nei termini di Legge), accertare e dichiarare che non sussiste, allo stato, il diritto di CP_1
di agire esecutivamente in danno di Con ogni più ampia salvezza istruttoria in corso di giudizio, come
[...] Parte_1 per Legge”;
Parte opposta: “Voglia il Tribunale accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione proposta, rigettando tutte le avverse domande, con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, come per legge, e
pagina 2 di 5 condanna della parte attrice opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3 e
4, c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il 6 maggio 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo che, in relazione al precetto di cui in oggetto, si accertasse la Controparte_1 carenza del diritto di agire in via esecutiva in capo alla società intimante a motivo della sussistenza di
“misure protettive” discendenti dagli artt. 40, 54 comma 2 e 55 comma 3 del CCII, impeditive dell'avvio e/o dalla prosecuzione di azioni esecutive nei confronti di essa opponente.
Si è costituita la società intimante opposta che ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della opposizione.
La causa istruita documentalmente viene oggi in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra richiamate.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In punto di fatto risulta documentato che:
- con ricorso in data 15.01.2024, la ha presentato una domanda di “pre-concordato” ex artt. 40 e Parte_1
44 c.I CCII, in funzione della successiva presentazione di una domanda di “concordato preventivo in continuità” ( cfr. doc.1 allegato alla citazione);
- con il medesimo ricorso di cui al punto che precede, ha chiesto di essere ammessa alla Parte_1 procedura di concordato preventivo ex artt. 40 e 44 CCII, riservandosi la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39 CCII;
- sempre con il medesimo ricorso l'odierna opponente ha chiesto anche la concessione delle c.d. “misure protettive” ex art. 54 CCII nei confronti di tutti i suoi creditori;
- con provvedimento in data 9.2.2024, il Tribunale di Roma ha confermato sino al 15 marzo 2024 in favore di le misure protettive richieste con il ricorso del 15.1.2024, “e dunque il divieto per i creditori di Parte_1 iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, nonché la sospensione delle prescrizioni e l'impedimento alle decadenze” ( cfr. doc.2 allegato alla citazione);
- con provvedimento in data 22.3.2024, il Tribunale di Roma, dato atto che la società aveva precisato di non avere richiesto la proroga delle misure protettive già confermate, ha prorogato sino al 14.5.2024 il solo termine già assegnato alla per il deposito della proposta di concordato preventivo, con il piano, Pt_1
l'attestazione e la veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 CCII, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di pagina 3 di 5 cui all'art. 39 comma 1, CCII, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis, con la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 CCII (vd. doc.3 allegato alla citazione).
Questi risultando i fatti documentati dalla società debitrice opponente, se ne ricava che le misure protettive, efficaci sin dal 15 gennaio 2024, sono scadute il 15 marzo 2024 in assenza di proroga delle stesse.
Ed infatti, in punto di diritto, si evidenzia che la domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo o per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione può essere accompagnata, come nel caso di specie, dalla richiesta di misure protettive o cautelari.
Gli effetti protettivi si producono, sempre che il debitore ne abbia fatto richiesta, dalla data della pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese.
Tuttavia, il sistema introdotto dalle citate disposizioni del codice della crisi esclude ogni automatismo in merito alla durata delle misure protettive, giacché, come previsto dall'art. 55, le misure protettive devono essere espressamente confermate dal tribunale con proprio decreto, nel termine di trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese e possono essere prorogate su richiesta e nel rispetto del termine massimo di cui all'art. 8 CCII.
Nel caso di specie, in cui la società odierna opponente non ha richiesto la proroga delle misure protettive, già confermate dal Tribunale di Roma sino al 15 marzo 2024, deve concludersi per il pieno diritto della società convenuta, già alla data di notifica del precetto, di agire esecutivamente nei confronti della società odierna opponente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014.
La temerarietà della lite - come evidente dall'allegazione da parte della società opponente a sostegno della opposizione di un fatto ( efficacia delle misure protettive alla data di notifica del precetto) che essa sapeva non vero ( per quanto ricavabile dal documento 3 allegato allo stesso atto di citazione) - comporta la condanna dell'opponente ad una somma ex art. 96, ult. co. c.p.c. che si ritiene di liquidare equitativamente nel medesimo importo determinato a titolo di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione; condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 7.500,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge;
condanna al pagamento in favore di di una somma ex art. Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 5 96, ult. co. c.p.c., che determina in € 7.500,00.
.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Roma, 9 gennaio 2025 10 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca
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