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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi;
lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.12.2024, depositate in data 08.12.2024 solo da parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 136/2024 R.G.L. proposta da:
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
), residente in [...]; C.F._1
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_2
), residente in [...]
Reggio n. 67;
, nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_3
), residente in [...]
d'Assisi n. 17; tutti rappresentati e difesi, in via congiunta e disgiunta, dall'avv. Domenico
Naso (c.f. ) del Foro di Roma e dall'avv. Cinzia C.F._4
Ganzerli (c.f. ) del Foro di Mantova, elettivamente C.F._5 domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Mantova via Chiassi n.
54 ricorrenti contro
(C.F. Controparte_4
, in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
Controparte_5
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
Controparte_6
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_3
Dirigente quale legale rappresentante p.t. Per i predetti convenuti, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_6 del Dirigente quale legale rappresentante pro tempore dott. CP_7
e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa CP_8
e dott. , elettivamente domiciliati presso l
[...] CP_9 [...]
, via Controparte_6
G. Mazzini 6
Resistenti In punto a: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto; B) Condannare il
(già ) a Controparte_4 Controparte_4 mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica:
€ 1.500,00 a per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, CP_1
2020/21; € 3.000,00 a per gli anni scolastici 2018/19, CP_2
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; € 500,00 a Controparte_3 per l'anno scolastico 2022/23; per la somma totale di € 5.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. IN VIA SUBORDINATA: A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
Pag. 2 di 14 107/2015; B) Condannare il (già Controparte_4
) al pagamento in favore dei ricorrenti, come di Controparte_4 seguito specificato: € 1.500,00 a per gli anni scolastici CP_1
2018/19, 2019/20, 2020/21; € 3.000,00 a per gli anni CP_2 scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; € 500,00 a per l'anno scolastico 2022/23; per la somma totale di € Controparte_3
5.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Per parte resistente: “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato e, per
l'effetto: a) rigettare per decorso del termine di prescrizione quinquennale la domanda dei ricorrenti e riferita all'a.s. CP_1 CP_2
2018/19; b) rigettare altresì la domanda del ricorrente CP_2 riferita all'a.s. 2023/24, non avendo il ricorrente maturato per l'a.s. in corso il diritto vantato in quanto il rapporto di lavoro non è ancora giunto
a conclusione;
4) il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame, degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali e della reciproca parziale soccombenza.”.
SVOL GIMENTO DEL PROCE SSO
E RAGIONI DELLA DECI SIONE
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo il 06.02.2024, i ricorrenti e CP_1 CP_2 Controparte_3 chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui, tramite “Carta elettronica” prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 , vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali. Di conseguenza, i medesimi richiedono la
Pag. 3 di 14 condanna del a mettere a Controparte_4 disposizione, in loro favore, tramite il sistema della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 5.000,00, oltre interessi legali;
mentre in via subordinata, i ricorrenti chiedono il pagamento della medesim a somma, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, nell'ipotesi di fuoriuscita degli stess i dal sistema scolastico, oltre accessori.
Dai fatti allegati e dai documenti versati in atti risulta che
è docente di scuola primaria, mentre CP_1 CP_2
e sono docenti di scuola secondaria di II
[...] Controparte_3 grado, con sedi di titolarità e di servizio presso istituti scolastic i della provincia di , al momento del CP_6 deposito del ricorso.
In particolare, ciascun ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo
, in forza di contratti a tempo determinato, annuali o CP_4 fino al termine delle attività didattiche ovvero: negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, CP_1
2020/2021; negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, CP_2
2020/2021 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
nell'anno scolastico 2022/2023. Controparte_3
In esecuzione di ques ti contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato.
A fronte di ciò, gli is tanti contestano il mancato riconoscimento, a favore deg li stessi, del beneficio succitato, da parte del res istente , che ha in tal modo agito in CP_4 violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato .
A sostegno della azionata domanda di accertamento del diritto de quo, viene dedotta l'insuss istenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo
Pag. 4 di 14 stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con memoria del 14.05.2024, il s i Controparte_10 costituisce tempes tivamente ed eccepisce - in via preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricors o è basato sulla pretesa illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015 (contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica ) e della nota n.15219 del 15.10. 2015, la quale al paragrafo 2 CP_11
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche sta tali a tempo indeter minato con contratto di lavor o a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano s tati sos pesi in seguito a procedimenti disciplinari”. Pertanto, a sostegno della p redetta eccezione, viene eccepito che tali atti , asseritamente illegittimi, devono essere impugnati – secondo parte resistente - dinnanzi al
Giudice amministrativo , competente ai sensi dell'art. 13 c.p.
Inoltre, parte resistente eccepisce – in base all'art. 5 D.P.C.M. del 28.11.2016 - la prescrizione del diritto al beneficio in capo ai ricorrenti e limitatamente CP_1 CP_2 all'a.s. 2018/2019, per decorso del termine quinquennale, atteso che “non vi è prova di richieste formali” aventi ad oggetto l'attribuzione del suddetto beneficio anteriormente alla data di iscrizione del presente giudizio (i.e. 06.02.2024) ovvero entro i cinque anni dalla data di conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2018/2019.
Nel merito, il res istente rileva l'infondatezza del CP_4 ricorso, deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/201 5, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Pag. 5 di 14 Sempre in relazione al ricorrente parte CP_2 resistente chiede il rigetto della domanda al bonus limitatamente all'a.s. 2023/2024, in quanto il rapporto di lavoro a tempo determinato non è ancora giunto a conclus ione, trattandosi di anno in corso al momento del deposito del ricorso e non essendos i compiutamente maturato il diritto vantato.
Sul contradditorio cos ì ins tauratos i, la causa viene is truita documentalmente.
All'udienza del 18.09.2024, la causa viene rinviata per discussione all'udienza del 1 3.12.2024, a trattazione scritta ex art. 127 -ter c.p.c.
In data 08.12.2024 solo parte ricorrente deposita n ote scritte in sostituzione d'udienza, all'esito delle quali la causa viene decisa in data odierna.
*** *** ***
In via preliminare, sulla carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconos cimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi di un diritto soggettivo, in capo a docenti a tempo determinat o, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria in contrasto con i principi eurocomunitari, di cui viene richiesta la disapplicazione.
Sempre in via preliminare, va trattata l'eccezione di prescrizione del diritto al bonus, sollevata nei confronti di e in relazione all'anno CP_1 CP_2 scolastico 2018/2019. Sul punto, vanno richiamati l'art. 5 D.P.C.M. del 28.11.2016 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, che delineano i presupposti, le modalità e le tempistiche di fruizione della Carta docenti unitamente alle risultanze documentali.
In particolare, va evidenziato che la prescrizione del diritto di cui si tratta è quinquennale e decorre - per l'incarico di docenza
Pag. 6 di 14 fino al termine della attività didattiche ex art. 4 comma II L. n.
124/1999 ovvero fino al 30.06. 2019 – dalla data di inizio dell'incarico, che nel caso della ricorrente CP_1 coincide dal 10.10.2018 mentre nel caso del ricorrente CP_2
coincide dal 06.10.2018.
[...]
Dalle risultanze documentali va rilevato che l e lettere di diffida e costituzione in mora, prodotta da (cfr. doc. 1 – CP_1 ter) reca la data del 21.03.2023 e quella prodotta d a CP_2
reca la data del 21.09.2023 ed è contraddis tinta dalla
[...] dicitura “raccomandata a mano al protocollo della scuola”.
Dai predetti documenti non si rinvengono i numeri di protocollo, trattandosi all'evidenza di copie di lettere non protocollat e e dalle quali – in ogni caso - non si desume l'eventuale data di ricezione delle stesse da parte dell'Amministrazione scolastica resistente.
Pertanto, le predette non hanno effetto interruttivo, s tante il principio consolidato per cui l'atto di diffida interrompe la prescrizione in coincidenza della data di ricevimento da parte del destinatario, che – nell'ipotes i di cui si tratta - deve avvenire tempestivamente ovvero entro il lasso di tempo dei cinque anni dalla data di inizio dell'incarico scolastico.
Di conseguenza, è fondato ritenere prescritto il diritto al bonus in relazione all'a.s. 2018/2019 in capo a ed in CP_1 capo a in quanto l'eccezione sollevata dal CP_2 resistente trova fondamento in base alle risultanze CP_4 istruttorie – documentali.
Nel merito, le altre domande de i ricorrenti sono fondate e meritano accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione e confermate dagli Stati matricolari prodotti da parte resis tente, ris ulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
Pag. 7 di 14 ha prestato attività di docenza nell'a.s. CP_1
2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal 23.09.2019 al
30.06.2020 (24 ore settimanali); nell'a.s. 202 0/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 11.09.2020 al 31.08.2021 (24 ore settimanali); ha prestato attività di docenza nell'a.s. CP_2
2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal 21.09.2019 al
31.08.2020 (18 ore settimanali); nell'a.s. 2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 15.09.2020 al 31.08.2021 (18 ore settimanali); nell'a.s. 2021/2022 con contratto di lavoro decorrente dal 06.09.2021 al 31.08. 2022 (18 ore settimanali ); nell'a.s. 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal
01.09.2022 al 31.08.2023 (18 ore settimanali); nell'a.s.
2023/2024 con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024 (orario completo); ha prestato attività di doce nza nell'a.s. Controparte_3
2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023 (11 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal 14.11.2022 al 30.06.2023 (3 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in format o digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accre ditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_12 laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico,
Pag. 8 di 14 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa del le scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso i l 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_4 personale docente a tempo determinato di tale , il CP_4 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contratt azione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L. del 29.11.2007, l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03 .2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato
Pag. 9 di 14 che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_4
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrariet à ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seg uente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_4
I principi giuris prude nziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte da i ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in atto di ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copia di contratti di lavoro e copia bus te paga), risulta che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolas tici sopra indicati.
Sul punto, il costituito non ha contestato CP_4 specificamente i contratti di lavoro de quibus, sottoscritti dal
Dirigente scolas tico ogni anno scolastico dedotto, che trovano conferma anche nello “Stato matricolare aggiornato” prodotto dal medes imo . CP_4
Sull'eccezione di parte resistente, avente ad oggetto la mancata maturazione del diritto vantato all'epoca dell'iscrizione del
Pag. 10 di 14 giudizio (i.e. 06.02.2024) ed il conseguente rigetto della richiesta di “carta del docente” in capo al ricorrente Pt_1
in riferimento all'a.s. 202 3/2024 (ovvero anno in corso
[...] al momento del depos ito del ricorso), va osservato quanto segue.
In primis, va rilevat o che agli atti non è stato prodotto il contratto di lavoro relativo all'a.s. 2023/2024, atteso che il relativo onere della prova ricade su parte ricorrente.
La predetta lacuna probatoria è sopperita dallo stato matricolare relativo al docente versato in atti all'atto della Parte_2 costituzione in giudizio del resistente , avvenuta in CP_4 data 14.05.2024.
Dal citato stato matricolare risulta che nell'a.s. 2023/2024 il ricorrente ha svolto servizio di docenza a decorrere dal CP_2
01.09.2023 al 30.06. 2024 (orario completo), qualificata come
“assegnazione supplenza docente – servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche”.
Sul punto, va rilevata la sussis tenza del presupposto, richiesto dalla prevalente giurisprudenza per il ricon oscimento del beneficio di cui si tratta, relativo a “180 giorni lavorativi effettivi”, svolti presso il medesimo istituto scolastico, atteso che dal predetto stato matricolare è attestato che l'incarico di docenza, relativo all'a.s. 2023/2024, decorre dal 01.09.2023 fino al termine delle attività didattiche.
Pertanto, proprio dal predetto stato matricolare, è fondato presumere il fatto che il ricorrente ha compiutamente CP_2 svolto la supplenza relativa all'a.s. 23/24 per oltre 180 giorni di calendario, presso il medesimo istituto scolas tico, atteso che quest'ultimo fatto non è stato contestato dal resistente alla data di costituzione in giudizio del 14.05. 2024 né successivamente. Ai fini dell'accoglimento della domanda dei ricorrenti, a titolo di adempi mento in forma specifica dell'attribuzione del bonus di cui s i tratta, va altresì rilevata la prova del presuppos to della
Pag. 11 di 14 permanenza in servizio de i ricorrenti, al momento del deposito del ricors o ed al momento della pronuncia giudiziale.
La predetta prova è costituita - per - dal CP_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal
01.09.2022, indicato nello stato matricolare prodotto in atti da parte res istente;
per , dalle della provincia CP_2 Pt_3 di valide p er il biennio 2024/2026; per CP_6 [...]
, dalle della provincia di Napoli, valide per il CP_3 Pt_3 biennio 2024/2026.
Per tutti i motivi sopra esposti, il va condannato a CP_4 mettere a disposizione in favore de i ricorrenti la complessiva somma di € 4.000,00, così come ripartita nel seguente dispositivo.
Sulla spettanza degli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente” va nuovamente richiamata la sentenza della Corte di Cassazione del 27.10.2023 n. 29961/2023, la quale ha chiaramente affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta giudizialmente “l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”, come nel caso di specie, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regola mento di cui al comma 18 dell'ar ticolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mes i dalla d ata di entrata in vigore della presente legge. L'ar ticolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retr ibutiva, pens ionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entr o il 23 dicembr e
1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criter i e le modalità di applicazione
Pag. 12 di 14 del presente comma sono determinati con decreto del Ministr o del tesor o, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle pres tazioni dovute, a decorre re dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristor o del maggior danno subito dal titolare della prestazi one per la diminuzione del valore del suo credito”.
Pertanto, è corretto applicare al caso di specie le norme di legge innanzi richiamate, in conformità all'applicazione che ne è stata fatta dalla C orte di Cassazione nella sentenza del 27.10. 2023 n.
29961, a cui si ritiene doveros o pres tare osservanza nel ris petto della funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Sulla regolamentazione delle spes e di lite, va applicato il criterio della parziale soccombenza, sicchè le s pese sono riconosciute in favore di parte ricorrente per i quattro quinti dell'intero, ed il restante 1/5 è compensato tra le parti, come da liquidazione determinata in dis positivo, tenuto conto dei valori minimi ex lege previsti per le cause di lavoro (scaglione da €
1.101,00 ad € 5.200,00), considerate le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria unitamente all'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, che giustifica la riduzione ai sensi dell'art. 4 comma 4 D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 136/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto de i ricorrenti CP_1 CP_2
e ad usufruire del beneficio economico
[...] Controparte_3 di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente
Pag. 13 di 14 condanna del a rendere Controparte_4 disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n.
107/ 2015, con le stess e regole previste per il personale di ruolo con riferimento ris pettivamente:
- agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di oltre interessi legali CP_1 dalle scadenze all'integrale soddisfo;
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
2022/2023 e 2023/2024 per un importo di € 2. 500,00 a favore di
, oltre interessi legali dalle scadenze all'integrale CP_2 soddis fo;
- all'anno scolastico 2022/2023 per un importo di € 500,00 a favore di , oltre interessi legali dalle scadenze Controparte_3 all'integrale soddisfo.
2) Condanna il alla Controparte_4 rifusione, in favore d i parte ricorrente , delle spese di lite in misura di 4/5 dell'intero, intero che liquida nella somma di €
49,00 per esborsi ed € 875,50 per compens i, oltre rimbors o spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, compensato tra le parti il rimanente quinto.
Reggio Emilia, così decis o il 29/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi;
lette le note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.12.2024, depositate in data 08.12.2024 solo da parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 136/2024 R.G.L. proposta da:
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_1
), residente in [...]; C.F._1
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_2
), residente in [...]
Reggio n. 67;
, nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_3
), residente in [...]
d'Assisi n. 17; tutti rappresentati e difesi, in via congiunta e disgiunta, dall'avv. Domenico
Naso (c.f. ) del Foro di Roma e dall'avv. Cinzia C.F._4
Ganzerli (c.f. ) del Foro di Mantova, elettivamente C.F._5 domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Mantova via Chiassi n.
54 ricorrenti contro
(C.F. Controparte_4
, in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
Controparte_5
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
Controparte_6
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_3
Dirigente quale legale rappresentante p.t. Per i predetti convenuti, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_6 del Dirigente quale legale rappresentante pro tempore dott. CP_7
e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa CP_8
e dott. , elettivamente domiciliati presso l
[...] CP_9 [...]
, via Controparte_6
G. Mazzini 6
Resistenti In punto a: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”.
Conclusioni
Per parte ricorrente: “A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto; B) Condannare il
(già ) a Controparte_4 Controparte_4 mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica:
€ 1.500,00 a per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, CP_1
2020/21; € 3.000,00 a per gli anni scolastici 2018/19, CP_2
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; € 500,00 a Controparte_3 per l'anno scolastico 2022/23; per la somma totale di € 5.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. IN VIA SUBORDINATA: A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
Pag. 2 di 14 107/2015; B) Condannare il (già Controparte_4
) al pagamento in favore dei ricorrenti, come di Controparte_4 seguito specificato: € 1.500,00 a per gli anni scolastici CP_1
2018/19, 2019/20, 2020/21; € 3.000,00 a per gli anni CP_2 scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; € 500,00 a per l'anno scolastico 2022/23; per la somma totale di € Controparte_3
5.000,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Per parte resistente: “1) in via preliminare dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere ciascuna pretesa entro i limiti del giusto e del provato e, per
l'effetto: a) rigettare per decorso del termine di prescrizione quinquennale la domanda dei ricorrenti e riferita all'a.s. CP_1 CP_2
2018/19; b) rigettare altresì la domanda del ricorrente CP_2 riferita all'a.s. 2023/24, non avendo il ricorrente maturato per l'a.s. in corso il diritto vantato in quanto il rapporto di lavoro non è ancora giunto
a conclusione;
4) il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame, degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali e della reciproca parziale soccombenza.”.
SVOL GIMENTO DEL PROCE SSO
E RAGIONI DELLA DECI SIONE
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo il 06.02.2024, i ricorrenti e CP_1 CP_2 Controparte_3 chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui, tramite “Carta elettronica” prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 , vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali. Di conseguenza, i medesimi richiedono la
Pag. 3 di 14 condanna del a mettere a Controparte_4 disposizione, in loro favore, tramite il sistema della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 5.000,00, oltre interessi legali;
mentre in via subordinata, i ricorrenti chiedono il pagamento della medesim a somma, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, nell'ipotesi di fuoriuscita degli stess i dal sistema scolastico, oltre accessori.
Dai fatti allegati e dai documenti versati in atti risulta che
è docente di scuola primaria, mentre CP_1 CP_2
e sono docenti di scuola secondaria di II
[...] Controparte_3 grado, con sedi di titolarità e di servizio presso istituti scolastic i della provincia di , al momento del CP_6 deposito del ricorso.
In particolare, ciascun ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo
, in forza di contratti a tempo determinato, annuali o CP_4 fino al termine delle attività didattiche ovvero: negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, CP_1
2020/2021; negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, CP_2
2020/2021 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
nell'anno scolastico 2022/2023. Controparte_3
In esecuzione di ques ti contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato.
A fronte di ciò, gli is tanti contestano il mancato riconoscimento, a favore deg li stessi, del beneficio succitato, da parte del res istente , che ha in tal modo agito in CP_4 violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato .
A sostegno della azionata domanda di accertamento del diritto de quo, viene dedotta l'insuss istenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo
Pag. 4 di 14 stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con memoria del 14.05.2024, il s i Controparte_10 costituisce tempes tivamente ed eccepisce - in via preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricors o è basato sulla pretesa illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015 (contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica ) e della nota n.15219 del 15.10. 2015, la quale al paragrafo 2 CP_11
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche sta tali a tempo indeter minato con contratto di lavor o a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano s tati sos pesi in seguito a procedimenti disciplinari”. Pertanto, a sostegno della p redetta eccezione, viene eccepito che tali atti , asseritamente illegittimi, devono essere impugnati – secondo parte resistente - dinnanzi al
Giudice amministrativo , competente ai sensi dell'art. 13 c.p.
Inoltre, parte resistente eccepisce – in base all'art. 5 D.P.C.M. del 28.11.2016 - la prescrizione del diritto al beneficio in capo ai ricorrenti e limitatamente CP_1 CP_2 all'a.s. 2018/2019, per decorso del termine quinquennale, atteso che “non vi è prova di richieste formali” aventi ad oggetto l'attribuzione del suddetto beneficio anteriormente alla data di iscrizione del presente giudizio (i.e. 06.02.2024) ovvero entro i cinque anni dalla data di conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2018/2019.
Nel merito, il res istente rileva l'infondatezza del CP_4 ricorso, deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/201 5, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Pag. 5 di 14 Sempre in relazione al ricorrente parte CP_2 resistente chiede il rigetto della domanda al bonus limitatamente all'a.s. 2023/2024, in quanto il rapporto di lavoro a tempo determinato non è ancora giunto a conclus ione, trattandosi di anno in corso al momento del deposito del ricorso e non essendos i compiutamente maturato il diritto vantato.
Sul contradditorio cos ì ins tauratos i, la causa viene is truita documentalmente.
All'udienza del 18.09.2024, la causa viene rinviata per discussione all'udienza del 1 3.12.2024, a trattazione scritta ex art. 127 -ter c.p.c.
In data 08.12.2024 solo parte ricorrente deposita n ote scritte in sostituzione d'udienza, all'esito delle quali la causa viene decisa in data odierna.
*** *** ***
In via preliminare, sulla carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconos cimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi di un diritto soggettivo, in capo a docenti a tempo determinat o, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria in contrasto con i principi eurocomunitari, di cui viene richiesta la disapplicazione.
Sempre in via preliminare, va trattata l'eccezione di prescrizione del diritto al bonus, sollevata nei confronti di e in relazione all'anno CP_1 CP_2 scolastico 2018/2019. Sul punto, vanno richiamati l'art. 5 D.P.C.M. del 28.11.2016 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, che delineano i presupposti, le modalità e le tempistiche di fruizione della Carta docenti unitamente alle risultanze documentali.
In particolare, va evidenziato che la prescrizione del diritto di cui si tratta è quinquennale e decorre - per l'incarico di docenza
Pag. 6 di 14 fino al termine della attività didattiche ex art. 4 comma II L. n.
124/1999 ovvero fino al 30.06. 2019 – dalla data di inizio dell'incarico, che nel caso della ricorrente CP_1 coincide dal 10.10.2018 mentre nel caso del ricorrente CP_2
coincide dal 06.10.2018.
[...]
Dalle risultanze documentali va rilevato che l e lettere di diffida e costituzione in mora, prodotta da (cfr. doc. 1 – CP_1 ter) reca la data del 21.03.2023 e quella prodotta d a CP_2
reca la data del 21.09.2023 ed è contraddis tinta dalla
[...] dicitura “raccomandata a mano al protocollo della scuola”.
Dai predetti documenti non si rinvengono i numeri di protocollo, trattandosi all'evidenza di copie di lettere non protocollat e e dalle quali – in ogni caso - non si desume l'eventuale data di ricezione delle stesse da parte dell'Amministrazione scolastica resistente.
Pertanto, le predette non hanno effetto interruttivo, s tante il principio consolidato per cui l'atto di diffida interrompe la prescrizione in coincidenza della data di ricevimento da parte del destinatario, che – nell'ipotes i di cui si tratta - deve avvenire tempestivamente ovvero entro il lasso di tempo dei cinque anni dalla data di inizio dell'incarico scolastico.
Di conseguenza, è fondato ritenere prescritto il diritto al bonus in relazione all'a.s. 2018/2019 in capo a ed in CP_1 capo a in quanto l'eccezione sollevata dal CP_2 resistente trova fondamento in base alle risultanze CP_4 istruttorie – documentali.
Nel merito, le altre domande de i ricorrenti sono fondate e meritano accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione e confermate dagli Stati matricolari prodotti da parte resis tente, ris ulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
Pag. 7 di 14 ha prestato attività di docenza nell'a.s. CP_1
2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal 23.09.2019 al
30.06.2020 (24 ore settimanali); nell'a.s. 202 0/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 11.09.2020 al 31.08.2021 (24 ore settimanali); ha prestato attività di docenza nell'a.s. CP_2
2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal 21.09.2019 al
31.08.2020 (18 ore settimanali); nell'a.s. 2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 15.09.2020 al 31.08.2021 (18 ore settimanali); nell'a.s. 2021/2022 con contratto di lavoro decorrente dal 06.09.2021 al 31.08. 2022 (18 ore settimanali ); nell'a.s. 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal
01.09.2022 al 31.08.2023 (18 ore settimanali); nell'a.s.
2023/2024 con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024 (orario completo); ha prestato attività di doce nza nell'a.s. Controparte_3
2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023 (11 ore settimanali) e con contratto di lavoro decorrente dal 14.11.2022 al 30.06.2023 (3 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in format o digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accre ditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_12 laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico,
Pag. 8 di 14 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa del le scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso i l 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_4 personale docente a tempo determinato di tale , il CP_4 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contratt azione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L. del 29.11.2007, l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03 .2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato
Pag. 9 di 14 che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_4
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrariet à ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seg uente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_4
I principi giuris prude nziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte da i ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in atto di ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copia di contratti di lavoro e copia bus te paga), risulta che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolas tici sopra indicati.
Sul punto, il costituito non ha contestato CP_4 specificamente i contratti di lavoro de quibus, sottoscritti dal
Dirigente scolas tico ogni anno scolastico dedotto, che trovano conferma anche nello “Stato matricolare aggiornato” prodotto dal medes imo . CP_4
Sull'eccezione di parte resistente, avente ad oggetto la mancata maturazione del diritto vantato all'epoca dell'iscrizione del
Pag. 10 di 14 giudizio (i.e. 06.02.2024) ed il conseguente rigetto della richiesta di “carta del docente” in capo al ricorrente Pt_1
in riferimento all'a.s. 202 3/2024 (ovvero anno in corso
[...] al momento del depos ito del ricorso), va osservato quanto segue.
In primis, va rilevat o che agli atti non è stato prodotto il contratto di lavoro relativo all'a.s. 2023/2024, atteso che il relativo onere della prova ricade su parte ricorrente.
La predetta lacuna probatoria è sopperita dallo stato matricolare relativo al docente versato in atti all'atto della Parte_2 costituzione in giudizio del resistente , avvenuta in CP_4 data 14.05.2024.
Dal citato stato matricolare risulta che nell'a.s. 2023/2024 il ricorrente ha svolto servizio di docenza a decorrere dal CP_2
01.09.2023 al 30.06. 2024 (orario completo), qualificata come
“assegnazione supplenza docente – servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche”.
Sul punto, va rilevata la sussis tenza del presupposto, richiesto dalla prevalente giurisprudenza per il ricon oscimento del beneficio di cui si tratta, relativo a “180 giorni lavorativi effettivi”, svolti presso il medesimo istituto scolastico, atteso che dal predetto stato matricolare è attestato che l'incarico di docenza, relativo all'a.s. 2023/2024, decorre dal 01.09.2023 fino al termine delle attività didattiche.
Pertanto, proprio dal predetto stato matricolare, è fondato presumere il fatto che il ricorrente ha compiutamente CP_2 svolto la supplenza relativa all'a.s. 23/24 per oltre 180 giorni di calendario, presso il medesimo istituto scolas tico, atteso che quest'ultimo fatto non è stato contestato dal resistente alla data di costituzione in giudizio del 14.05. 2024 né successivamente. Ai fini dell'accoglimento della domanda dei ricorrenti, a titolo di adempi mento in forma specifica dell'attribuzione del bonus di cui s i tratta, va altresì rilevata la prova del presuppos to della
Pag. 11 di 14 permanenza in servizio de i ricorrenti, al momento del deposito del ricors o ed al momento della pronuncia giudiziale.
La predetta prova è costituita - per - dal CP_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal
01.09.2022, indicato nello stato matricolare prodotto in atti da parte res istente;
per , dalle della provincia CP_2 Pt_3 di valide p er il biennio 2024/2026; per CP_6 [...]
, dalle della provincia di Napoli, valide per il CP_3 Pt_3 biennio 2024/2026.
Per tutti i motivi sopra esposti, il va condannato a CP_4 mettere a disposizione in favore de i ricorrenti la complessiva somma di € 4.000,00, così come ripartita nel seguente dispositivo.
Sulla spettanza degli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente” va nuovamente richiamata la sentenza della Corte di Cassazione del 27.10.2023 n. 29961/2023, la quale ha chiaramente affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta giudizialmente “l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto”, come nel caso di specie, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regola mento di cui al comma 18 dell'ar ticolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mes i dalla d ata di entrata in vigore della presente legge. L'ar ticolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retr ibutiva, pens ionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entr o il 23 dicembr e
1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criter i e le modalità di applicazione
Pag. 12 di 14 del presente comma sono determinati con decreto del Ministr o del tesor o, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle pres tazioni dovute, a decorre re dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristor o del maggior danno subito dal titolare della prestazi one per la diminuzione del valore del suo credito”.
Pertanto, è corretto applicare al caso di specie le norme di legge innanzi richiamate, in conformità all'applicazione che ne è stata fatta dalla C orte di Cassazione nella sentenza del 27.10. 2023 n.
29961, a cui si ritiene doveros o pres tare osservanza nel ris petto della funzione nomofilattica della Suprema Corte.
Sulla regolamentazione delle spes e di lite, va applicato il criterio della parziale soccombenza, sicchè le s pese sono riconosciute in favore di parte ricorrente per i quattro quinti dell'intero, ed il restante 1/5 è compensato tra le parti, come da liquidazione determinata in dis positivo, tenuto conto dei valori minimi ex lege previsti per le cause di lavoro (scaglione da €
1.101,00 ad € 5.200,00), considerate le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria unitamente all'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, che giustifica la riduzione ai sensi dell'art. 4 comma 4 D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 136/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto de i ricorrenti CP_1 CP_2
e ad usufruire del beneficio economico
[...] Controparte_3 di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente
Pag. 13 di 14 condanna del a rendere Controparte_4 disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n.
107/ 2015, con le stess e regole previste per il personale di ruolo con riferimento ris pettivamente:
- agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di oltre interessi legali CP_1 dalle scadenze all'integrale soddisfo;
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
2022/2023 e 2023/2024 per un importo di € 2. 500,00 a favore di
, oltre interessi legali dalle scadenze all'integrale CP_2 soddis fo;
- all'anno scolastico 2022/2023 per un importo di € 500,00 a favore di , oltre interessi legali dalle scadenze Controparte_3 all'integrale soddisfo.
2) Condanna il alla Controparte_4 rifusione, in favore d i parte ricorrente , delle spese di lite in misura di 4/5 dell'intero, intero che liquida nella somma di €
49,00 per esborsi ed € 875,50 per compens i, oltre rimbors o spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, compensato tra le parti il rimanente quinto.
Reggio Emilia, così decis o il 29/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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