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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha pronunciato la se- guente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1042 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA Parte_1
, in qualità di successore a titolo particolare di P.IVA_1 Controparte_1
, P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, al viale Angelico, n. 92, presso lo studio dell'avv. Simone Salzetta (cod. fisc. , pec: C.F._1 [...]
) e dell'avv. Domenico Salzetta (cod. fisc. Email_1
pec: ), che la rap- C.F._2 Email_2 presentano e difendono per mandato in calce all'atto di costituzione di nuovi difensori;
[...]
[...
[...]
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA , CP_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla piazza Le Pera n. 9, presso lo studio dell'avv. Peppino Mariano (cod. fisc. – pec: C.F._3 [...]
, che la rappresenta e difende per Email_3
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATA - nonché
; Controparte_3
-APPELLATO CONTUMACE-
Oggetto: Appello su sentenza n. 156/2023, depositata il 15.5.2023, del Giudice di Pace di Petilia Policastro.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 14.10.2024 le parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità Parte_2
di successore di , proponeva appello av- Controparte_1 verso la sentenza n. 156/2023, depositata il 15.5.2023, del Giudice di Pace di
Petilia Policastro, con la quale la domanda formulata in primo grado era stata rigettata.
A sostegno dell'appello esponeva: che Controparte_4
[...
, in forza di cessione di credito in proprio favore, aveva convenuto in giudi- zio dinanzi al Giudice di Pace di Petilia Policastro la Controparte_5 per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni materiali occorsi al
[...]
veicolo Ford Kuga tg. EJ994WE di proprietà di e condotta Controparte_6
2 da , in seguito a sinistro stradale verificatosi il 30.3.2017 a Meso- Parte_3
raca per colpa di la quale, alla guida del veicolo Fiat Ducato Controparte_7 tg. BW265NC, di proprietà di , aveva urtato il veicolo della Controparte_3
e provocato danni per € 7.310,22 oltre spese stragiudiziali per € CP_6
1.100,00; che l'assicurazioe convenuta si era costituita chiedendo il rigetto della doamnda;
che era sentito un testimone e espletata c.t.u.; che all'esito era stata emessa la sentenza appellata, che aveva rigettato la domanda attorea;
che le ri- sultanze processuali non erano state corettamente esaminate dal giudice di prime cure in quanto il teste invece aveva pienamente confermato la di- Tes_1
namica dei fatti rendendo una testimonianza lucida, coerente e precisa;
in quanto, inoltre, il c.t.u., pur dichiarando di non aver potuto visionare il veico- lo, aveva comunque compiuto la valutazione, ricorrendo all'ausilio di un vei- colo similare;
che il giudice di prime cure, inoltre, non aveva tenuto in conside- razione che in atti era presente il mod. CAI sottoscritto da entrambi i condu- centi. Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado, con l'accoglimento della domanda di accertamento e risarcitoria formulata.
Si costituiva in giudizio con propria comparsa, Controparte_5
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per palese infondatezza;
nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto la sentenza di primo grado era stata adeguatamente motivata in ordine all'insufficienza del compendio probatorio acquisito in primo grado. Inoltre, precisava che nel corso del giudizio di primo grado era emersa una palese in- compatibilità tra l'evento e la tipologia di danni riscontrata sui mezzi asseri- tamente coinvolti
Integrato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva. Controparte_3
In assenza di attività istruttoria, istruita la causa sulla scorta della docu- mentazione in atti, la causa è pervenuta all'udienza del 14.10.2024, nel corso della quale sono state precisate le conclusioni ed è stata all'esito trattenuta in decisione, con i termini.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_8
[..
, che non si è costituito nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, come da integrazione del contraddittorio.
Dev'essere inoltre rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in quanto la valutazione in tal senso non avrebbe potuto esse- re compiuta prima facie, dato atto del tenore delle contestazioni di parte appel- lante.
Nel merito, l'appello proposto è infondato nel merito e non merita acco- glimento, per i motivi qui di seguito precisati.
Il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c., i responsabili civili e la relativa compagna di assicurazione, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto danno- so ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass., 2 agosto 2001, n. 10609).
In ogni caso e sotto il profilo dell'an, l'esito dell'istruttoria espletata (a mez- zo di prova per testi, produzione documentale e c.t.u.) nel corso del procedi- mento di primo grado consente di ritenere fondata la pronuncia del Giudice di
Pace di Petilia Policastro, che ha ritenuto sulla base delle risultanze istruttorie che non fosse stata raggiunta la prova della verificazione del sinistro come nar- rato dalla società allora attrice.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben rilevato che nel corso del giudizio di pri- mo grado le risultanze istruttorie non hanno consentito di ritenere fondate le pretese di parte attrice.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che le circostanze narrate dalla società attrice in merito alla dinamica del sinistro non hanno trovato piena conferma nella descrizione effettuata dal teste né dalla relazione modale espletata.
Secondo la valutazione del Giudice di Pace, infatti, il teste ha genericamen- te riferito sulla dinamica del sinistro e, quanto alla relazione del c.t.u., lo stesso,
4 non avendo potuto visionare la vettura investitrice, non avrebbe potuto espri- mere alcun parere tecnico di coerenza e compatibilità dei punti d'urto diretti e indiretti;
peraltro, dalle fotografie inviate dal c.t.p. al c.t.u. sul veicolo Fiat Du- cato si evincerebbe chiaramente che sulla parte anteriore il mezzo non presen- tava alcun danno tale da giustificare sia l'urto diretto che quello indiretto con- tro il palo della luce.
Il Giudice di primo grado ha concluso che, sussistendo diverse perplessità in ordine all'evento narrato da parte attrice, non vi erano i presupposti per ri- tenere la susisstenza del nesso di causalità.
Le valutazioni espresse dal Giudice di Pace di Petilia Policastro devono es- sere confermate.
La valutazione compiuta dal c.t.u. in merito alla compatibilità astratta tra sinistro come narrato e punti d'urto come presumibilmente risultanti dalla ri- costruzione compiuta è infatti smentita dalla c.t.p. di Controparte_5
nella quale si dà atto che i mezzi nella fase precedente al giudizio erano
[...]
stati in effetti esaminati ed era stata riscontrata l'incompatibilità tra il sinistro denunciato e i danni lamentati.
In punto di diritto, infatti, l'obbligo di risarcire il danno causato da un sini- stro stradale trova il suo fondamento nel combinato disposto degli artt. 2043 e
2054 c.c. I danni causati dall'incidente stradale, infatti, generano una responsa- bilità da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. Configurando una responsabili- tà da fatto illecito, anche quella da circolazione di veicoli si fonda sul principio generale del neminem laedere, ossia quello di non violare l'altrui sfera giuridica.
Questa previsione deve però essere integrata con quanto previsto dall'art. 2054 c.c., che tratta nello specifico della “circolazione di veicoli”. L'art. 2054
c.c., in particolare, pone a carico del conducente – e del proprietario, se sogget- to diverso – il risarcimento del danno cagionato a persone o a cose durante la circolazione del veicolo.
Come noto, inoltre, il secondo comma dell'art. 2054 c.c. tratta dello scontro tra veicoli e introduce una ulteriore presunzione legale: quella della correspon-
5 sabilità tra i conducenti. Nello scontro tra veicoli, infatti, si presume il pari concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti. Non è necessario che i veicoli siano entrambi in marcia affinché trovi applicazione l'art. 2054, 2° comma, c.c. in quanto lo scontro può avvenire anche tra un veicolo in marcia ed uno fermo. Ad ogni modo, è necessario che vi sia stato un impatto, perché la presunzione non opera in caso di sinistro senza scontro tra veicoli, nel qual caso può tornare ad applicarsi la presunzione di cui al primo comma del me- desimo art. 2054 c.c. (ove il danno possa considerarsi conseguente alla circola- zione del veicolo danneggiante).
La parità della colpa si presume fino a prova contraria. Anche in questo ca- so, quindi, il legislatore ha previsto una prova liberatoria, il cui onere incombe su ciascuno dei conducenti i quali devono, quindi, rispettivamente dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Come abbiamo visto, la prova da fornire è ardua, in quanto il conducente di un veicolo non è tenuto ad ottemperare solo alle norme di condotta previste in materia di circolazione, ma deve utilizzare altresì la comune prudenza fino a prevedere, di fatto, l'imprudenza altrui ed affermare l'assoluta estraneità della propria condotta dall'evento di danno.
Il conducente che, tuttavia, riesca a dimostrare la colpa esclusiva dell'altro, non sarà tenuto a dimostrare di aver posto in essere tutto il possibile, essendo, così, di fatto esonerato dall'onere della prova liberatoria.
Nella fattispecie in esame, la prova rigorosa della colpa esclusiva dell'altro conducente non è stata fornita dall'attrice in primo grado.
Correttamente il giudice di primo grado non ha attribuito alcuna rilevanza a quanto scritto nel modulo CAI in assenza di altri elementi di prova.
Come statuito dalla giurisprudenza, anche di recente, infatti, la dichiara- zione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sini- stro (cosiddetto CID o CAI), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del so- lo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo
6 trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, co. 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei liti- sconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice;
il modello CAI
o CID è una prova documentale con efficacia confessoria e rappresenta un elemento istruttorio che, insieme a tutte le altre emergenze processuali, incluse quelle idonee a superarla, consente al giudice di giungere all'accertamento del fatto, e cioè alla decisione sull'an debeatur (cfr. Trib. Bologna, 7.1.2020, n. 23).
Ne consegue che in sostanza non avrebbe potuto essere conferito un valore di prova al modello CAI sottoscritto dalle parti.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento del- le spese del presente giudizio in favore dell'appellata costituita nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi di tariffa professionale, ri- dotti del 50% tenuto conto dell'estrema semplicità della questione e dell'assenza della fase istruttoria.
Sussistono, peraltro, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. Infatti, l'art. 1 comma 17, L. 24.12.2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità) ha introdotto, in seno all'art. 13 del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, il nuovo comma 1quater, in cui è previsto che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis”. In queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposto di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” e che le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti ini- ziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1 comma 18) (procedimenti iniziati dalla data del 31.1.2013),
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sull'atto di appello av- verso la sentenza n. 156/2023, depositata il 15.5.2023, del Giudice di Pace di
Petilia Policastro, proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., P. IVA , in qualità di successore a titolo parti- P.IVA_1
colare di , P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., contro in persona del legale rap- CP_5
presentante p.t., P.IVA , e (R.G. n. 1042/2023) co- P.IVA_3 Controparte_3
sì provvede:
- Rigetta nel merito l'appello proposto e conferma la sentenza appella- ta;
- condanna l'appellante al pagamento in favore della compagnia con- venuta delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €
1.700,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e compenso forfettario come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di cui all'art. 13 co. 1quater d.P.R. 115/2002 e manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Crotone, il 22 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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