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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/07/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2668/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. UR SA TR Presidente
Dott. NI OR Consigliere rel.
Dott. UR Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 20.9.20924 da già (C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Bonalume Paolo, con elezione di domicilio in Corso Magenta 84, 20123
Milano, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. Salomoni Luciano, con elezione di domicilio in Via Caradosso 8, 20123
Milano, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Cessione dei crediti CONCLUSIONI per già Parte_1 Parte_2
“Voglia la OR d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata sentenza n. 206/24 pubblicata il 20 febbraio 2024 nel giudizio avanti al
Tribunale di Varese RG 2804/20 instaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
e non notificata, limitatamente ai capi Controparte_1
Part con i quali il Tribunale di Varese ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna di al pagamento dei seguenti Controparte_1
crediti:
• € 121.915,18 per sorte capitale, di cui alle 161 fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1 (ciò a causa delle dimensioni e al fine di contenere la lunghezza dell'atto) e già decurtate le note di credito parimenti indicate nel medesimo elenco
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 6.440 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 161 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si CP_1 produce sub doc. 2: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento
(indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che alla data di notifica della CP_1
2 citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' CP_1
• € 262.403,83 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante i documenti denominati Note Debito, riepilogati nell'elenco che si produce sub doc. 3, nei quali sono indicate le fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora per il predetto importo, di cui:
Part
− € 17.938,36, di cui alle Note Debito emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito
Part
− € 47.224,97 di cui alle Note Debito emesse da in relazione ad interessi di mora che erano stati ad essa ceduti dalle società IZ s.r.l., e DI (le Note Debito sono, Controparte_2 infatti, precedute da “PF”, “TK”, “ED”)
− € 4.325,66 sono portati dalle Note Debito emesse dalla società BFF SPV S.r.l. che ha ceduto le Part Note Debito a
− € 192.914,84 sono portati dalle Note Debito emesse dalla società Glaxosmithkline S.p.A.,
Teleflex Medical, Justine Capital, Abbott s.r.l., e DI Energia che hanno ceduto Parte_2
Part le Note Debito a
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 38.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, pari all'importo di € 40,00 per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo • € 29.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
3 novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle seguenti 3 fatture: PF90021337 del 30.12.19 di €
200,00, PF90021339 del 30.12.19 di € 9.120,00 e PF90021338 del 30.12.19 di € 19.880,00 Part riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 4 emesse da ai sensi della predetta disposizione normativa per l'omesso rispetto, da parte di Controparte, del termine di pagamento relativo a fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale e a quelle poste a fondamento delle Note
Debito (fatture che sono indicate nelle predette fatture), oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo Parte IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei predetti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condannare
[...] Controparte_1
l relativo pagamento in favore di
[...] Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti Parte_1
di della diversa somma Controparte_1 ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare Controparte_1
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche
[...] per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per Controparte_1
“In via preliminare, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da non avendo l'appello stesso alcuna ragionevole Parte_3
probabilità di essere accolto;
ai sensi dell'art. 342 c.p.c., accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da
[...]
non avendo ciascuno dei motivi proposti dall'appellata Parte_3
individuato lo specifico capo della sentenza impugnata.
In via principale e nel merito, respingere, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'atto di appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 206/2024 emessa dal Tribunale di Varese e Parte_3 pubblicata il 20 febbraio 2024, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto,
4 confermare integralmente la sentenza n. 206/2024 emessa dal Tribunale di Varese e pubblicata il 20 febbraio 2024;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, e del rimborso delle spese generali di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, poi denominata Parte_3 Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Varese l'
[...] Controparte_1
esponendo di essere un istituto di credito specializzato nella gestione e nello
[...]
smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni;
di essere cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'Ente convenuto dalle seguenti società fornitrici di beni e servizi in favore dello stesso: , ABBOTT SRL, , CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
, , , ,
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , Controparte_6 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
, GLAXOSMITHKLINE, , CP_14 CP_15 Controparte_16
, , ,
[...] Controparte_17 Controparte_18 CP_19 CP_20
; chiedeva la
[...] CP_21 Controparte_22 CP_23
condanna di al pagamento dei crediti ceduti e Controparte_1
così descritti (con richieste e quantificazioni di cui all'originario atto di citazione):
- € 677.933,83 per sorte capitale, di cui a n. 393 fatture, riepilogate in elenchi predisposti dall'attrice, con indicazioni in ordine a cedente, numero fattura, data fattura, importo… elenchi prodotti sub docc. 3A (221 fatture) e 3B (172 fatture);
- su tale sorte capitale impagata, gli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, erano scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.;
- € 14.120,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D. Lgs 231/02, per mancato pagamento di n. 353 delle fatture costituenti la predetta sorte capitale (€ 40,00 per 353 fatture);
- € 262.403,83 a titolo di interessi di mora dovuti, ulteriori e diversi rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituendi la sorte capitale insoluta, crediti parimenti ceduti all'attrice e portati da fatture dei medesimi fornitori, saldate quanto alla sorte capitale;
tali interessi di mora sono stati Part autonomamente fatturati dall'attrice stessa ovvero da società ad essa collegabile, o BFF SPV
S.R.L.; oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, sono scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; oltre ad € 38.720,00 ai sensi
5 dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 968 fatture, il cui tardivo pagamento ha generato interessi di mora oggetto delle
Note di Debito riepilogate sub. doc. 5A;
- ulteriori € 29.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs 231/02, corrispondente all'importo di
€ 40 per tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di fatture ancora ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note di
Debito.
A fondamento delle proprie pretese, la società attrice ha allegato che: negli elenchi prodotti sub. 3A
e 3B le fatture, costituenti la sorte capitale insoluta, erano riportate mediante indicazione del nominativo della società (cfr. “cod. identificativo cedente”), del numero, della data di emissione e di scadenza, dell'importo originario e residuo;
- le fatture, di cui ai predetti elenchi, erano state emesse dalle società precedentemente elencate a
CP_ titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi e forniture erogate dall' convenuto ed erano state cedute all'attrice mediante contratti di cessione di crediti, redatti in forma scritta privata autenticata e notificati all'Ente (cfr. docc. 6B);
- i contratti avevano ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi ed ogni altro accessorio;
- in qualità di cessionaria, pertanto, parte attrice era legittimata a chiedere la condanna dell'Ente al pagamento in proprio favore delle somme richieste. In via subordinata, l'attrice ha formulato domanda di condanna dell'Ente convenuto al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1
contestando la ricostruzione operata e chiedendo il rigetto integrale di ogni domanda svolta da parte attrice.
In particolare, parte convenuta ha eccepito di aver tempestivamente opposto le cessioni dei crediti notificategli, nei 45 giorni di legge, applicandosi alla stessa la normativa inerente il codice dei contratti pubblici, attesa la propria natura giuridica.
Ancora, parte convenuta ha eccepito il divieto pattizio di cessione dei crediti, contenuto nei singoli contratti stipulati con le società fornitrici di beni e servizi, cedenti il credito a Parte_1
Peraltro, la convenuta ha eccepito vizi e/o contestazioni in talune forniture, cui pertanto non conseguirebbe il diritto al relativo compenso in capo alla società cedente il credito a Parte_1
[...]
6 Infine, parte convenuta ha evidenziato e rimarcato l'assoluta indeterminatezza e confusione nella produzione documentale attorea, inidonea a provare alcunché; in particolare, ha contestato che l'attrice abbia provato di essere titolare di tutti i singoli crediti azionati, evidenziando l'assoluta insufficienza del documento della fattura ai fini della prova in un giudizio di merito.
Quanto poi agli interessi richiesti, ha eccepito Controparte_1
la carenza degli elementi probatori a fondamento delle richieste operate;
invero, Parte_1
non avrebbe indicato né provato la data dell'effettivo pagamento, il saggio di interessi applicato e le decorrenze, al fine di operare le conseguenti operazioni di determinazione.
Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha rideterminato le Parte_1
proprie domande, previo stralcio della posizione dei crediti con conseguente CP_23
abbandono delle domande inerenti tale posizione nel giudizio, e quantificazione del residuo credito in:
- € 121.738,45 per sorte capitale, di cui a n. 394 fatture, riepilogate in nuovi elenchi predisposti con indicazione in ordine a cedente, numero fattura, data fattura, importo… elenchi prodotti sub docc.
14A (221 fatture, come nel doc. 3A allegato alla citazione) e 14B (173 fatture, rispetto alle 172 indicate nel doc. 3B allegato citazione);
- su tale sorte capitale impagata, nonché sulla intera sorte capitale originariamente richiesta, determinata in € 488.281,86 già stralciata la posizione gli interessi di mora ex d.lgs. CP_23
n. 231/2002 maturati e maturandi, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, sono scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; oltre € 14.080,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D. Lgs 231/02 (rispetto agli originari € 14.120,00 richiesti in citazione);
- € 262.403,83 a titolo di interessi di mora dovuti, ulteriori e diversi rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituendi la sorte capitale insoluta, crediti parimenti ceduti all'attrice e portati da fatture dei medesimi fornitori, saldate quanto alla sorte capitale;
tali interessi di mora sono stati
Part autonomamente fatturati dall'attrice stessa ovvero da società ad essa collegabile, o BFF SPV
S.R.L.; oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, sono scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; oltre ad € 38.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 968 fatture, il cui tardivo pagamento ha generato interessi di mora oggetto delle Note di Debito riepilogate sub. doc. 5A; ulteriori € 29.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs
231/02, corrispondente all'importo di € 40 per tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna
7 delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di fatture ancora ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note di Debito.
In allegato alla memoria n. 1 e n. 2 parte attrice ha prodotto una ventina di cartelle in formato .zip, ciascuna contenente a sua volta sottocartelle, con produzione spesso innominata e non individuata di ulteriore e plurima documentazione, a supporto delle proprie richieste.
Parte convenuta con il deposito delle memorie, Controparte_1 eccepita l'inammissibilità della documentazione prodotta in allegato alla prima memoria attorea in quanto irrituale, ha prodotto, con la propria seconda memoria, due cartelle in formato .zip contenenti gli atti di diniego avverso le cessioni dei crediti notificategli, nonché gli ordinativi di
Part pagamento emessi da per le fatture azionate, a riprova degli intervenuti pagamenti.
All'udienza 10/10/2023 venivano precisate le conclusioni. nuovamente mutava le proprie conclusioni, riducendo il quantum richiesto e Parte_1
allegando n. 6 nuovi riepiloghi e prospetti delle fatture azionate, suddivise per categoria di richiesta;
- l'originaria domanda da € 677.933,83 per sorte capitale, ridotta ad € 121.738,45 per sorte capitale in prima memoria, è stata precisata in € 119.160,45 per sorte capitale in sede di P.C. e di comparsa conclusionale (il tutto oltre accessori ed ulteriori domande svolte).
Il Tribunale, con sentenza n. 206/24 in data 19.2.2024, pubblicata il 20 febbraio 2024, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, condannava parte convenuta a corrispondere alla società attrice Controparte_1 Parte_1
i seguenti importi:
[...]
a) € 757,35 in linea capitale;
b) gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lett. a), con decorrenza dal giorno successivo al 60esimo giorno successivo all'emissione della fattura, con le esclusioni sul punto di cui in parte narrativa, fino al saldo effettivo;
c) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002, in forza del rinvio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lett. b), scaduti da almeno 6 mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione (11/11/2020) al saldo effettivo;
d) la somma di € 40,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/2002; respingeva le ulteriori domande formulate;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio.
8 Avverso la sentenza proponeva appello deducendo, con un primo motivo, la Parte_1
censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto priva della legittimazione al Pt_1 pagamento dei crediti per omessa prova in ordine all'avvenuta cessione nonostante le allegazioni e le produzioni effettuate da e il comportamento stragiudiziale e giudiziale dell'azienda; Pt_1
con un secondo motivo, prospettando la censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto priva della legittimazione al pagamento dei crediti per omessa prova in ordine Pt_1 all'avvenuta cessione nonostante la comunicazione dell'atto di cessione costituisca un atto a forma libera e abbia posto in essere attività idonea a rendere l' in ordine alla Pt_1 Parte_4
modifica della titolarità dei crediti;
con un terzo motivo, lamentando la censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non allegati e provati gli elementi costitutivi della domanda nonostante le allegazioni e produzioni di e l'assenza di specifiche contestazioni da parte Pt_1 dell' con un quarto motivo, dolendosi della censurabilità della sentenza per avere ritenuto CP_1
non allegati e provati gli elementi costitutivi della domanda nonostante le allegazioni e la documentazione prodotta da e l'assenza di specifiche contestazioni da parte Pt_1 dell' con un quinto motivo allegando la censurabilità della sentenza per avere il Tribunale CP_1 ritenuto priva della legittimazione al pagamento dei crediti ai sensi dell'art. 6 comma 2^ Pt_1
d. lgs. n. 231/02 per non averli acquistati.
Si costituiva chiedendo dichiarare Controparte_1
inammissibile o comunque nel merito respingere l'appello.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 11.2.2025 il Consigliere Istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al Collegio l'udienza del 29.4.2025, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto che i fatti costitutivi del preteso credito devono essere allegati con chiarezza negli atti introduttivi, non potendo essere dedotti con la tecnica del rinvio per relationem
a documenti, nella specie “note di debito”, emesse dal medesimo preteso creditore, o dal suo dante causa, oltre tutto documenti che a loro volta rinviano a riepiloghi unilateralmente predisposti dal medesimo preteso creditore o dal suo dante causa: se si chiedono gli interessi di mora, deve essere precisato e documentato da quali specifici contratti promanino, conclusi quando e tra chi, quale era il termine di scadenza previsto nel contratto e quale è stata la data di pagamento effettivo e, quindi, quanti sono i giorni di ritardo, su quale importo capitale.
La presente vicenda processuale è, per contro, caratterizzata da una singolare confusione in termini di allegazione, prima ancora che di documentazione.
9 Si consideri, in particolare, che la stessa parte appellante già attrice ha, nel corso del giudizio di primo grado, modificato per tre volte la stessa somma azionata per sorte capitale (in citazione ammontava a € 677.933,83; nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. diventava € 121.738,45; nelle conclusioni di primo grado veniva precisata in € 119.160,45), e che con l'atto di appello, agisce ora per il pagamento della somma di € 121.915,18, ovvero un importo ancora diverso (il quarto, ormai) da quello precisato nel giudizio di primo grado;
in tutti i casi senza precisare come si giungeva ala diversa somma;
soprattutto poi ha formulato prospettazioni apodittiche, richiamando documentazione oltremodo disordinata.
Il Tribunale ha cionondimeno operato un meritorio tentativo di ordinare la congerie informe di fatture e note di debito, non indicizzate analiticamente, cercando di pazientemente riscontrare le dedotte cessioni con le singole fatture ed i contratti sottostanti, in tal modo cimentandosi in un'impegnativa attività di riconciliazione, sulla scorta di documentazione “alluvionale ed amplissima”.
Il pregevole esito di tale lavoro viene fatto oggetto dell'impugnazione in esame.
1) I primi tre motivi di censura, aventi ad oggetto i crediti in sorte capitale, oltre ai relativi interessi di mora, anatocistici, rimborso forfettario dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, devono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili.
Per quanto ancora di interesse in questa sede, si deve ricordare che il Tribunale, quanto ai crediti in sorte capitale e relativi accessori, premesso che l'attrice aveva allegato un prospetto riepilogativo delle fatture attinenti la sorte capitale, indicando il “cod. identificativo cedente”, il numero della fattura, la data di scadenza, l'importo originale e quello residuo, la data di emissione e di registrazione contabile (all. A e all. B comparsa conclusionale), per i nuovi importi cui è limitata la domanda, procedeva analiticamente a raffrontare le fatture contenute nei predetti documenti riepilogativi (all. A e all. B comparsa conclusionale), con i singoli contratti di cessione di crediti da ricercarsi sub doc. 6A e doc. 6B allegati all'atto di citazione, doc. 18 allegati alla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., composto di 3 cartelle distinte, nonché i docc. 35 e 36, con medesima struttura
(i documenti 6-18-35-36 sono costituiti da cartelle .zip contenenti ciascuno cartelle denominate con i nominativi delle società cedenti i crediti, all'interno di ciascuna, ripartiti per numeri relativi all'annualità, sono ricomprese documentazioni inerenti il contratto di cessione dei crediti, ivi compreso il documento inerente il testo del contratto e l'allegato elenco dei numeri delle specifiche fatture cedute con esso); valutata conseguentemente la corposa documentazione, giungeva alla conclusione che, seguendo l'ordine di elencazione dei contratti di cessione del decreto di cui ai documenti allegati dall'attrice, contenenti i contratti di cessione in suo favore dei crediti, distinti per
10 nominativo di società cedente, vi era un'unica fattura ancora da saldare (S19F010025 del 27.2.2019, della per € 757,35), in relazione alla quale pronunciava condanna, non impugnata. CP_25
Per tutte le altre posizioni, all'esito di un lavoro di raffronto certosino -del quale qui si dà conto in estrema sintesi, solo per spiegare il percorso motivazionale seguito- rilevava come:
- per un primo gruppo (posizioni Glaxosmithkline, e ), pur rinvenendo i CP_15 CP_21
contratti di cessione di talune (non tutte) le fatture indicate ed azionate, quelle individuate risultavano “a zero” e cioè già pagate per sorte capitale dalla Controparte_1
come da allegazione e deduzione della stessa parte attrice;
alcuna somma poteva
[...]
dunque essere riconosciuta per tali voci a titolo di sorte capitale;
- quanto, poi, alle posizioni di tutte le ulteriori società rilevava che, alla luce delle contestazioni operate dalla convenuta parte attrice non aveva Controparte_1
provato di essere titolare dei crediti azionati, dal che conseguiva il difetto di titolarità attiva del credito in capo a Esaminando nel dettaglio i contratti di cessione di crediti prodotti Parte_1
sub doc. 6 (doc. 6A e doc. 6 B) allegati alla citazione, accertava che non risultavano avere specificamente ad oggetto i crediti oggi azionati.
I contratti di cessione di crediti (citava nello specifico quelli delle società Brystol Myers, CP_12
, ma precisava che tutti gli altri, singolarmente analizzati, CP_17 Controparte_22
avevano struttura identica a uno di quelli indicati), non individuavano con sufficiente determinazione l'oggetto del contratto di cessione di crediti, di talché non se ne poteva inferire la prova che ricomprendessero anche e proprie le fatture azionate.
Osservava infatti che in alcuni (ad esempio la posizione ) il documento prevedeva CP_5
che la cedente cedesse alla cessionaria «i Crediti descritti nel documento che si Parte_1 allega sotto al lettera “A”», ma riscontrava che in allegato non vi era alcun documento contrassegnato dalla lettera “A”.
Se viceversa il Tribunale riusciva a rinvenire il documento, scopriva che esso comunque non consentiva l'individuazione delle fatture oggetto dell'odierna azione come effettivamente ricomprese in detto contratto di cessione di crediti.
Il documento indicava infatti una “Descrizione dei crediti ceduti” del tutto generica, individuando come oggetto del loro cedere, 3 ipotesi di oggetto del contratto:
- fatture elencate con gli estremi: ma a tale dizione non seguiva alcuna elencazione;
- crediti futuri ma sorgenti da contratti già perfezionati, ma senza provvedere all'identificazione di tale contratto, in ragione della spaziatura bianca lasciata laddove doveva inserirsi il numero del contratto ovvero la sua data di stipula;
11 - ancora, crediti futuri sorgenti da contratti da stipularsi nei 24 mesi futuri e cioè crediti sorti dopo una specifica data (il 28.02.2020); anche in tal caso, niente allegando e provando in ordine al dato temporale inerente il contratto da cui scaturisce il singolo credito oggetto di fatturazione di cui viene richiesto il pagamento in questa sede.
Riteneva, in definitiva, il primo Giudice che non avesse dimostrato la titolarità Parte_1
attiva del credito per i crediti azionati (con eccezione di quello detto).
Il Tribunale ha dunque proceduto, con riferimento ai crediti in linea capitale, a una approfondita analisi della documentazione “alluvionale ed amplissima”, della quale ha dettagliatamente dato conto in motivazione, all'esito della quale non ha trovato riscontri alle domande formulate da
[...]
Pt_1
avrebbe quindi dovuto, per impugnare tale statuizione, confrontarsi con la Parte_1
dettagliata e puntuale motivazione e spiegarne, in modo altrettanto analitico, l'erroneità.
Avrebbe cioè dovuto spiegare che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, con riferimento alle cessioni Glaxosmithkline, e , le fatture relative ai crediti ceduti non erano CP_15 CP_21
“a zero”; ovvero, con riferimento alle cessioni Brystol Myers, , CP_12 CP_17 [...]
, avrebbe dovuto dimostrare che la descrizione dei crediti ceduti non era, come CP_22 CP_5
rilevato in sentenza, generica, ma ne consentiva una precisa individuazione;
o ancora, che l'allegato descrittivo non rinvenuto dal Tribunale invece c'era.
non ha fatto nulla di tutto questo, ma si è limitata, in modo del tutto generico, a Parte_1
prospettare l'assenza di contestazioni, a richiamare i documenti prodotti a ribadire che la comunicazione della cessione dei crediti costituisce un atto a forma libera.
Si deve allora rilevare il difetto di specificità dell'impugnazione, che non si rapporta con la decisione impugnata.
Invero l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. sez. Unite, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 Rv. 666375; id. SS.UU.
27119/17); infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario,
l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico- giuridico (Sez. 3, Sentenza n. 12280 del 15/6/2016, Rv. 640307; id. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 3194 del 4/2/2019, Rv. 652880).
12 Nel caso in esame i motivi di appello prescindono del tutto dalle articolate argomentazioni e motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le osservazioni difensive proposte in primo grado. Consegue l'inammissibilità dei motivi di impugnazione.
Si consideri, comunque, che “la parte che si duole dell'omessa considerazione di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata” (Cass. sez. 3 n. 11617 del 26.5.2011), a prescindere dal fatto che, nel caso in esame, neppure viene individuato il documento decisivo pretermesso.
Inoltre, alcun riconoscimento o “fatto concludente” può ravvisarvi nella condotta processuale o extraprocessuale della la quale, sin dalla Controparte_1
comparsa di risposta, ha negato di dover corrispondere gli importi richiesti, esponendone analiticamente le ragioni, evidenziando in particolare l'assoluta indeterminatezza e confusione nella produzione documentale attorea, inidonea a provare alcunché; in particolare, la convenuta contestava che l'attrice avesse provato di essere titolare dei crediti che azionava (comparsa costitutiva in primo grado, pag. 10 e ss.).
Si deve comunque ricordare che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (da ultimo
Cass. n. 8900/2025, la quale richiama Cass. n. 22055/2017).
L'impugnazione proposta con riferimento ai crediti in sorte capitale deve quindi essere dichiarata inammissibile.
La mancata prova in ordine alla sorte capitale si riverbera ovviamente sugli accessori, vale a dire sugli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12; sugli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori;
sul rimborso spese forfettario di
40,00 € a fattura, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
13 192/12; analogamente, quanto agli accessori, come sopra specificati, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo.
2) Residua da valutare il profilo relativo agli ulteriori interessi di mora –ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale– in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale (motivi quarto e quinto). chiedeva, per tale voce, il risarcimento della somma di € 262.403,83 a titolo di Parte_1
ulteriori interessi di mora, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
su tali interessi di mora ha domandato poi, secondo lo schema utilizzato per i crediti in linea capitale, gli interessi anatocistici prodotti dai detti interessi di mora;
il risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di €
40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora.
Il Tribunale respingeva tale domanda, rilevando come le note di debito, poste a fondamento della stessa (che riepilogavano il nominativo della società cedente, il credito originario tardivamente pagato, la fattura portante tale credito, la decorrenza e quantificazione dell'interesse, l'indicazione dell'avvenuto pagamento del capitale da parte della convenuta) costituivano pur sempre atti di parte, non accompagnati da idonea documentazione di riscontro circa l'esistenza dei titoli sottostanti.
Osservava come, a fronte di ampia contestazione della Controparte_1
sul punto in atti, anche in replica a tali eccezioni, si fosse limitata ad
[...] Parte_1
allegare i dati per ciascuna nota di debito -comunque in modo alluvionale e senza suddivisione organica, senza deduzione ed allegazione negli atti di causa, ma con mero rinvio per relationem agli allegati di distinti atti di causa- senza fornire per ciascuna integrale prova documentale.
Evidenziava il Tribunale come si fosse limitata a produrre le fatture originarie e le Parte_1
cessioni delle stesse dalle originarie società fornitrici alla senza nulla documentare Parte_1
in ordine alla decorrenza degli interessi (e, quindi, alla data di effettivo incameramento del pagamento eseguito da , che è elemento Controparte_1 costitutivo dell'autonoma obbligazione degli interessi azionata.
Ritiene la OR di dover confermare la decisione del Tribunale e valorizzare la mancata analitica individuazione dei fatti costitutivi del credito negli atti introduttivi a ciò preposti.
I fatti costituitivi del credito devono infatti essere allegati e precisati dalla parte attrice nelle proprie difese, non potendo essere dedotti con la tecnica del rinvio per relationem a documenti, nella specie
“note di debito” emesse dal medesimo preteso creditore.
14 L'allegazione e produzione delle “note di debito” emesse a titolo di interessi per ritardato pagamento e degli allegati tabulati di calcolo, unilateralmente elaborati da non può Parte_1 ritenersi prova sufficiente dell'asserito ritardo in assenza della specifica produzione, valutazione e trattazione nello sviluppo della tesi difensiva dei documenti comprovanti il rapporto di fornitura e il mancato rispetto dei termini di pagamento.
Essi sono infatti elementi imprescindibili, ai sensi del disposto dell'art. 4 d.lgs. 231/2002, per verificare le date di scadenza di pagamento di ciascuna fattura, le modalità di calcolo degli interessi di mora, la loro decorrenza e dunque, complessivamente, la fondatezza della pretesa, la quale non può essere desunta dalle generiche affermazioni dell'odierna appellante o dai documenti dalla stessa unilateralmente redatti.
Tale prospettazione avrebbe dovuto inoltre essere compiuta in modo chiaro ed esaustivo dalla parte che intende avvalersi di tali asserzioni e di tali documenti, poiché la riconciliazione della documentazione prodotta non è onere che gravi sull'organo giudicante ma sulla parte che su tale documentazione fonda le proprie domande.
Del resto, quanto alla prova del ritardo nei pagamenti, da cui sarebbe generato il diritto ad interessi moratori, essa è regolata dall'ordinario criterio di cui all'art. 2967 c.c., ove i fatti costitutivi sono rappresentati dalla scadenza dell'obbligazione e dalla data dell'avvenuto pagamento: si tratta pertanto di circostanze nella disponibilità dell'appellante, proprio in aderenza al principio di vicinanza della prova.
S'impone concludendo la reiezione dell'impugnazione, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 147/22, secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio e di introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
Deve darsi infine atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La OR d'Appello, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda ed eccezione reietta:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 206/24, resa tra le parti in data 19 febbraio 2024, pubblicata il 20 febbraio 2024;
15 - condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 [...]
che liquida per compensi defensionali in € 22.333,00, Controparte_1
oltre spese generali 15%, IVA e cpa;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 6/5/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NI OR UR SA TR
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. UR SA TR Presidente
Dott. NI OR Consigliere rel.
Dott. UR Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 20.9.20924 da già (C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Bonalume Paolo, con elezione di domicilio in Corso Magenta 84, 20123
Milano, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. Salomoni Luciano, con elezione di domicilio in Via Caradosso 8, 20123
Milano, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Cessione dei crediti CONCLUSIONI per già Parte_1 Parte_2
“Voglia la OR d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata sentenza n. 206/24 pubblicata il 20 febbraio 2024 nel giudizio avanti al
Tribunale di Varese RG 2804/20 instaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
e non notificata, limitatamente ai capi Controparte_1
Part con i quali il Tribunale di Varese ha rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna di al pagamento dei seguenti Controparte_1
crediti:
• € 121.915,18 per sorte capitale, di cui alle 161 fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1 (ciò a causa delle dimensioni e al fine di contenere la lunghezza dell'atto) e già decurtate le note di credito parimenti indicate nel medesimo elenco
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 6.440 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 161 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si CP_1 produce sub doc. 2: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento
(indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che alla data di notifica della CP_1
2 citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' CP_1
• € 262.403,83 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante i documenti denominati Note Debito, riepilogati nell'elenco che si produce sub doc. 3, nei quali sono indicate le fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora per il predetto importo, di cui:
Part
− € 17.938,36, di cui alle Note Debito emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito
Part
− € 47.224,97 di cui alle Note Debito emesse da in relazione ad interessi di mora che erano stati ad essa ceduti dalle società IZ s.r.l., e DI (le Note Debito sono, Controparte_2 infatti, precedute da “PF”, “TK”, “ED”)
− € 4.325,66 sono portati dalle Note Debito emesse dalla società BFF SPV S.r.l. che ha ceduto le Part Note Debito a
− € 192.914,84 sono portati dalle Note Debito emesse dalla società Glaxosmithkline S.p.A.,
Teleflex Medical, Justine Capital, Abbott s.r.l., e DI Energia che hanno ceduto Parte_2
Part le Note Debito a
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 38.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, pari all'importo di € 40,00 per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo • € 29.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come
3 novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle seguenti 3 fatture: PF90021337 del 30.12.19 di €
200,00, PF90021339 del 30.12.19 di € 9.120,00 e PF90021338 del 30.12.19 di € 19.880,00 Part riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 4 emesse da ai sensi della predetta disposizione normativa per l'omesso rispetto, da parte di Controparte, del termine di pagamento relativo a fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale e a quelle poste a fondamento delle Note
Debito (fatture che sono indicate nelle predette fatture), oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo Parte IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei predetti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condannare
[...] Controparte_1
l relativo pagamento in favore di
[...] Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti Parte_1
di della diversa somma Controparte_1 ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare Controparte_1
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche
[...] per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per Controparte_1
“In via preliminare, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da non avendo l'appello stesso alcuna ragionevole Parte_3
probabilità di essere accolto;
ai sensi dell'art. 342 c.p.c., accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da
[...]
non avendo ciascuno dei motivi proposti dall'appellata Parte_3
individuato lo specifico capo della sentenza impugnata.
In via principale e nel merito, respingere, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'atto di appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 206/2024 emessa dal Tribunale di Varese e Parte_3 pubblicata il 20 febbraio 2024, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto,
4 confermare integralmente la sentenza n. 206/2024 emessa dal Tribunale di Varese e pubblicata il 20 febbraio 2024;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, e del rimborso delle spese generali di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, poi denominata Parte_3 Parte_1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Varese l'
[...] Controparte_1
esponendo di essere un istituto di credito specializzato nella gestione e nello
[...]
smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni;
di essere cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'Ente convenuto dalle seguenti società fornitrici di beni e servizi in favore dello stesso: , ABBOTT SRL, , CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
, , , ,
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , Controparte_6 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
, GLAXOSMITHKLINE, , CP_14 CP_15 Controparte_16
, , ,
[...] Controparte_17 Controparte_18 CP_19 CP_20
; chiedeva la
[...] CP_21 Controparte_22 CP_23
condanna di al pagamento dei crediti ceduti e Controparte_1
così descritti (con richieste e quantificazioni di cui all'originario atto di citazione):
- € 677.933,83 per sorte capitale, di cui a n. 393 fatture, riepilogate in elenchi predisposti dall'attrice, con indicazioni in ordine a cedente, numero fattura, data fattura, importo… elenchi prodotti sub docc. 3A (221 fatture) e 3B (172 fatture);
- su tale sorte capitale impagata, gli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, erano scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.;
- € 14.120,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D. Lgs 231/02, per mancato pagamento di n. 353 delle fatture costituenti la predetta sorte capitale (€ 40,00 per 353 fatture);
- € 262.403,83 a titolo di interessi di mora dovuti, ulteriori e diversi rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituendi la sorte capitale insoluta, crediti parimenti ceduti all'attrice e portati da fatture dei medesimi fornitori, saldate quanto alla sorte capitale;
tali interessi di mora sono stati Part autonomamente fatturati dall'attrice stessa ovvero da società ad essa collegabile, o BFF SPV
S.R.L.; oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, sono scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; oltre ad € 38.720,00 ai sensi
5 dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 968 fatture, il cui tardivo pagamento ha generato interessi di mora oggetto delle
Note di Debito riepilogate sub. doc. 5A;
- ulteriori € 29.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs 231/02, corrispondente all'importo di
€ 40 per tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di fatture ancora ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note di
Debito.
A fondamento delle proprie pretese, la società attrice ha allegato che: negli elenchi prodotti sub. 3A
e 3B le fatture, costituenti la sorte capitale insoluta, erano riportate mediante indicazione del nominativo della società (cfr. “cod. identificativo cedente”), del numero, della data di emissione e di scadenza, dell'importo originario e residuo;
- le fatture, di cui ai predetti elenchi, erano state emesse dalle società precedentemente elencate a
CP_ titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi e forniture erogate dall' convenuto ed erano state cedute all'attrice mediante contratti di cessione di crediti, redatti in forma scritta privata autenticata e notificati all'Ente (cfr. docc. 6B);
- i contratti avevano ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi ed ogni altro accessorio;
- in qualità di cessionaria, pertanto, parte attrice era legittimata a chiedere la condanna dell'Ente al pagamento in proprio favore delle somme richieste. In via subordinata, l'attrice ha formulato domanda di condanna dell'Ente convenuto al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1
contestando la ricostruzione operata e chiedendo il rigetto integrale di ogni domanda svolta da parte attrice.
In particolare, parte convenuta ha eccepito di aver tempestivamente opposto le cessioni dei crediti notificategli, nei 45 giorni di legge, applicandosi alla stessa la normativa inerente il codice dei contratti pubblici, attesa la propria natura giuridica.
Ancora, parte convenuta ha eccepito il divieto pattizio di cessione dei crediti, contenuto nei singoli contratti stipulati con le società fornitrici di beni e servizi, cedenti il credito a Parte_1
Peraltro, la convenuta ha eccepito vizi e/o contestazioni in talune forniture, cui pertanto non conseguirebbe il diritto al relativo compenso in capo alla società cedente il credito a Parte_1
[...]
6 Infine, parte convenuta ha evidenziato e rimarcato l'assoluta indeterminatezza e confusione nella produzione documentale attorea, inidonea a provare alcunché; in particolare, ha contestato che l'attrice abbia provato di essere titolare di tutti i singoli crediti azionati, evidenziando l'assoluta insufficienza del documento della fattura ai fini della prova in un giudizio di merito.
Quanto poi agli interessi richiesti, ha eccepito Controparte_1
la carenza degli elementi probatori a fondamento delle richieste operate;
invero, Parte_1
non avrebbe indicato né provato la data dell'effettivo pagamento, il saggio di interessi applicato e le decorrenze, al fine di operare le conseguenti operazioni di determinazione.
Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha rideterminato le Parte_1
proprie domande, previo stralcio della posizione dei crediti con conseguente CP_23
abbandono delle domande inerenti tale posizione nel giudizio, e quantificazione del residuo credito in:
- € 121.738,45 per sorte capitale, di cui a n. 394 fatture, riepilogate in nuovi elenchi predisposti con indicazione in ordine a cedente, numero fattura, data fattura, importo… elenchi prodotti sub docc.
14A (221 fatture, come nel doc. 3A allegato alla citazione) e 14B (173 fatture, rispetto alle 172 indicate nel doc. 3B allegato citazione);
- su tale sorte capitale impagata, nonché sulla intera sorte capitale originariamente richiesta, determinata in € 488.281,86 già stralciata la posizione gli interessi di mora ex d.lgs. CP_23
n. 231/2002 maturati e maturandi, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, sono scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; oltre € 14.080,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D. Lgs 231/02 (rispetto agli originari € 14.120,00 richiesti in citazione);
- € 262.403,83 a titolo di interessi di mora dovuti, ulteriori e diversi rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituendi la sorte capitale insoluta, crediti parimenti ceduti all'attrice e portati da fatture dei medesimi fornitori, saldate quanto alla sorte capitale;
tali interessi di mora sono stati
Part autonomamente fatturati dall'attrice stessa ovvero da società ad essa collegabile, o BFF SPV
S.R.L.; oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, sono scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; oltre ad € 38.720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 968 fatture, il cui tardivo pagamento ha generato interessi di mora oggetto delle Note di Debito riepilogate sub. doc. 5A; ulteriori € 29.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs
231/02, corrispondente all'importo di € 40 per tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna
7 delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di fatture ancora ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note di Debito.
In allegato alla memoria n. 1 e n. 2 parte attrice ha prodotto una ventina di cartelle in formato .zip, ciascuna contenente a sua volta sottocartelle, con produzione spesso innominata e non individuata di ulteriore e plurima documentazione, a supporto delle proprie richieste.
Parte convenuta con il deposito delle memorie, Controparte_1 eccepita l'inammissibilità della documentazione prodotta in allegato alla prima memoria attorea in quanto irrituale, ha prodotto, con la propria seconda memoria, due cartelle in formato .zip contenenti gli atti di diniego avverso le cessioni dei crediti notificategli, nonché gli ordinativi di
Part pagamento emessi da per le fatture azionate, a riprova degli intervenuti pagamenti.
All'udienza 10/10/2023 venivano precisate le conclusioni. nuovamente mutava le proprie conclusioni, riducendo il quantum richiesto e Parte_1
allegando n. 6 nuovi riepiloghi e prospetti delle fatture azionate, suddivise per categoria di richiesta;
- l'originaria domanda da € 677.933,83 per sorte capitale, ridotta ad € 121.738,45 per sorte capitale in prima memoria, è stata precisata in € 119.160,45 per sorte capitale in sede di P.C. e di comparsa conclusionale (il tutto oltre accessori ed ulteriori domande svolte).
Il Tribunale, con sentenza n. 206/24 in data 19.2.2024, pubblicata il 20 febbraio 2024, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, condannava parte convenuta a corrispondere alla società attrice Controparte_1 Parte_1
i seguenti importi:
[...]
a) € 757,35 in linea capitale;
b) gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lett. a), con decorrenza dal giorno successivo al 60esimo giorno successivo all'emissione della fattura, con le esclusioni sul punto di cui in parte narrativa, fino al saldo effettivo;
c) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002, in forza del rinvio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lett. b), scaduti da almeno 6 mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione (11/11/2020) al saldo effettivo;
d) la somma di € 40,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/2002; respingeva le ulteriori domande formulate;
compensava integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio.
8 Avverso la sentenza proponeva appello deducendo, con un primo motivo, la Parte_1
censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto priva della legittimazione al Pt_1 pagamento dei crediti per omessa prova in ordine all'avvenuta cessione nonostante le allegazioni e le produzioni effettuate da e il comportamento stragiudiziale e giudiziale dell'azienda; Pt_1
con un secondo motivo, prospettando la censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto priva della legittimazione al pagamento dei crediti per omessa prova in ordine Pt_1 all'avvenuta cessione nonostante la comunicazione dell'atto di cessione costituisca un atto a forma libera e abbia posto in essere attività idonea a rendere l' in ordine alla Pt_1 Parte_4
modifica della titolarità dei crediti;
con un terzo motivo, lamentando la censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non allegati e provati gli elementi costitutivi della domanda nonostante le allegazioni e produzioni di e l'assenza di specifiche contestazioni da parte Pt_1 dell' con un quarto motivo, dolendosi della censurabilità della sentenza per avere ritenuto CP_1
non allegati e provati gli elementi costitutivi della domanda nonostante le allegazioni e la documentazione prodotta da e l'assenza di specifiche contestazioni da parte Pt_1 dell' con un quinto motivo allegando la censurabilità della sentenza per avere il Tribunale CP_1 ritenuto priva della legittimazione al pagamento dei crediti ai sensi dell'art. 6 comma 2^ Pt_1
d. lgs. n. 231/02 per non averli acquistati.
Si costituiva chiedendo dichiarare Controparte_1
inammissibile o comunque nel merito respingere l'appello.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 11.2.2025 il Consigliere Istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al Collegio l'udienza del 29.4.2025, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto che i fatti costitutivi del preteso credito devono essere allegati con chiarezza negli atti introduttivi, non potendo essere dedotti con la tecnica del rinvio per relationem
a documenti, nella specie “note di debito”, emesse dal medesimo preteso creditore, o dal suo dante causa, oltre tutto documenti che a loro volta rinviano a riepiloghi unilateralmente predisposti dal medesimo preteso creditore o dal suo dante causa: se si chiedono gli interessi di mora, deve essere precisato e documentato da quali specifici contratti promanino, conclusi quando e tra chi, quale era il termine di scadenza previsto nel contratto e quale è stata la data di pagamento effettivo e, quindi, quanti sono i giorni di ritardo, su quale importo capitale.
La presente vicenda processuale è, per contro, caratterizzata da una singolare confusione in termini di allegazione, prima ancora che di documentazione.
9 Si consideri, in particolare, che la stessa parte appellante già attrice ha, nel corso del giudizio di primo grado, modificato per tre volte la stessa somma azionata per sorte capitale (in citazione ammontava a € 677.933,83; nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. diventava € 121.738,45; nelle conclusioni di primo grado veniva precisata in € 119.160,45), e che con l'atto di appello, agisce ora per il pagamento della somma di € 121.915,18, ovvero un importo ancora diverso (il quarto, ormai) da quello precisato nel giudizio di primo grado;
in tutti i casi senza precisare come si giungeva ala diversa somma;
soprattutto poi ha formulato prospettazioni apodittiche, richiamando documentazione oltremodo disordinata.
Il Tribunale ha cionondimeno operato un meritorio tentativo di ordinare la congerie informe di fatture e note di debito, non indicizzate analiticamente, cercando di pazientemente riscontrare le dedotte cessioni con le singole fatture ed i contratti sottostanti, in tal modo cimentandosi in un'impegnativa attività di riconciliazione, sulla scorta di documentazione “alluvionale ed amplissima”.
Il pregevole esito di tale lavoro viene fatto oggetto dell'impugnazione in esame.
1) I primi tre motivi di censura, aventi ad oggetto i crediti in sorte capitale, oltre ai relativi interessi di mora, anatocistici, rimborso forfettario dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, devono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili.
Per quanto ancora di interesse in questa sede, si deve ricordare che il Tribunale, quanto ai crediti in sorte capitale e relativi accessori, premesso che l'attrice aveva allegato un prospetto riepilogativo delle fatture attinenti la sorte capitale, indicando il “cod. identificativo cedente”, il numero della fattura, la data di scadenza, l'importo originale e quello residuo, la data di emissione e di registrazione contabile (all. A e all. B comparsa conclusionale), per i nuovi importi cui è limitata la domanda, procedeva analiticamente a raffrontare le fatture contenute nei predetti documenti riepilogativi (all. A e all. B comparsa conclusionale), con i singoli contratti di cessione di crediti da ricercarsi sub doc. 6A e doc. 6B allegati all'atto di citazione, doc. 18 allegati alla prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., composto di 3 cartelle distinte, nonché i docc. 35 e 36, con medesima struttura
(i documenti 6-18-35-36 sono costituiti da cartelle .zip contenenti ciascuno cartelle denominate con i nominativi delle società cedenti i crediti, all'interno di ciascuna, ripartiti per numeri relativi all'annualità, sono ricomprese documentazioni inerenti il contratto di cessione dei crediti, ivi compreso il documento inerente il testo del contratto e l'allegato elenco dei numeri delle specifiche fatture cedute con esso); valutata conseguentemente la corposa documentazione, giungeva alla conclusione che, seguendo l'ordine di elencazione dei contratti di cessione del decreto di cui ai documenti allegati dall'attrice, contenenti i contratti di cessione in suo favore dei crediti, distinti per
10 nominativo di società cedente, vi era un'unica fattura ancora da saldare (S19F010025 del 27.2.2019, della per € 757,35), in relazione alla quale pronunciava condanna, non impugnata. CP_25
Per tutte le altre posizioni, all'esito di un lavoro di raffronto certosino -del quale qui si dà conto in estrema sintesi, solo per spiegare il percorso motivazionale seguito- rilevava come:
- per un primo gruppo (posizioni Glaxosmithkline, e ), pur rinvenendo i CP_15 CP_21
contratti di cessione di talune (non tutte) le fatture indicate ed azionate, quelle individuate risultavano “a zero” e cioè già pagate per sorte capitale dalla Controparte_1
come da allegazione e deduzione della stessa parte attrice;
alcuna somma poteva
[...]
dunque essere riconosciuta per tali voci a titolo di sorte capitale;
- quanto, poi, alle posizioni di tutte le ulteriori società rilevava che, alla luce delle contestazioni operate dalla convenuta parte attrice non aveva Controparte_1
provato di essere titolare dei crediti azionati, dal che conseguiva il difetto di titolarità attiva del credito in capo a Esaminando nel dettaglio i contratti di cessione di crediti prodotti Parte_1
sub doc. 6 (doc. 6A e doc. 6 B) allegati alla citazione, accertava che non risultavano avere specificamente ad oggetto i crediti oggi azionati.
I contratti di cessione di crediti (citava nello specifico quelli delle società Brystol Myers, CP_12
, ma precisava che tutti gli altri, singolarmente analizzati, CP_17 Controparte_22
avevano struttura identica a uno di quelli indicati), non individuavano con sufficiente determinazione l'oggetto del contratto di cessione di crediti, di talché non se ne poteva inferire la prova che ricomprendessero anche e proprie le fatture azionate.
Osservava infatti che in alcuni (ad esempio la posizione ) il documento prevedeva CP_5
che la cedente cedesse alla cessionaria «i Crediti descritti nel documento che si Parte_1 allega sotto al lettera “A”», ma riscontrava che in allegato non vi era alcun documento contrassegnato dalla lettera “A”.
Se viceversa il Tribunale riusciva a rinvenire il documento, scopriva che esso comunque non consentiva l'individuazione delle fatture oggetto dell'odierna azione come effettivamente ricomprese in detto contratto di cessione di crediti.
Il documento indicava infatti una “Descrizione dei crediti ceduti” del tutto generica, individuando come oggetto del loro cedere, 3 ipotesi di oggetto del contratto:
- fatture elencate con gli estremi: ma a tale dizione non seguiva alcuna elencazione;
- crediti futuri ma sorgenti da contratti già perfezionati, ma senza provvedere all'identificazione di tale contratto, in ragione della spaziatura bianca lasciata laddove doveva inserirsi il numero del contratto ovvero la sua data di stipula;
11 - ancora, crediti futuri sorgenti da contratti da stipularsi nei 24 mesi futuri e cioè crediti sorti dopo una specifica data (il 28.02.2020); anche in tal caso, niente allegando e provando in ordine al dato temporale inerente il contratto da cui scaturisce il singolo credito oggetto di fatturazione di cui viene richiesto il pagamento in questa sede.
Riteneva, in definitiva, il primo Giudice che non avesse dimostrato la titolarità Parte_1
attiva del credito per i crediti azionati (con eccezione di quello detto).
Il Tribunale ha dunque proceduto, con riferimento ai crediti in linea capitale, a una approfondita analisi della documentazione “alluvionale ed amplissima”, della quale ha dettagliatamente dato conto in motivazione, all'esito della quale non ha trovato riscontri alle domande formulate da
[...]
Pt_1
avrebbe quindi dovuto, per impugnare tale statuizione, confrontarsi con la Parte_1
dettagliata e puntuale motivazione e spiegarne, in modo altrettanto analitico, l'erroneità.
Avrebbe cioè dovuto spiegare che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, con riferimento alle cessioni Glaxosmithkline, e , le fatture relative ai crediti ceduti non erano CP_15 CP_21
“a zero”; ovvero, con riferimento alle cessioni Brystol Myers, , CP_12 CP_17 [...]
, avrebbe dovuto dimostrare che la descrizione dei crediti ceduti non era, come CP_22 CP_5
rilevato in sentenza, generica, ma ne consentiva una precisa individuazione;
o ancora, che l'allegato descrittivo non rinvenuto dal Tribunale invece c'era.
non ha fatto nulla di tutto questo, ma si è limitata, in modo del tutto generico, a Parte_1
prospettare l'assenza di contestazioni, a richiamare i documenti prodotti a ribadire che la comunicazione della cessione dei crediti costituisce un atto a forma libera.
Si deve allora rilevare il difetto di specificità dell'impugnazione, che non si rapporta con la decisione impugnata.
Invero l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. sez. Unite, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 Rv. 666375; id. SS.UU.
27119/17); infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario,
l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico- giuridico (Sez. 3, Sentenza n. 12280 del 15/6/2016, Rv. 640307; id. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 3194 del 4/2/2019, Rv. 652880).
12 Nel caso in esame i motivi di appello prescindono del tutto dalle articolate argomentazioni e motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le osservazioni difensive proposte in primo grado. Consegue l'inammissibilità dei motivi di impugnazione.
Si consideri, comunque, che “la parte che si duole dell'omessa considerazione di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata” (Cass. sez. 3 n. 11617 del 26.5.2011), a prescindere dal fatto che, nel caso in esame, neppure viene individuato il documento decisivo pretermesso.
Inoltre, alcun riconoscimento o “fatto concludente” può ravvisarvi nella condotta processuale o extraprocessuale della la quale, sin dalla Controparte_1
comparsa di risposta, ha negato di dover corrispondere gli importi richiesti, esponendone analiticamente le ragioni, evidenziando in particolare l'assoluta indeterminatezza e confusione nella produzione documentale attorea, inidonea a provare alcunché; in particolare, la convenuta contestava che l'attrice avesse provato di essere titolare dei crediti che azionava (comparsa costitutiva in primo grado, pag. 10 e ss.).
Si deve comunque ricordare che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (da ultimo
Cass. n. 8900/2025, la quale richiama Cass. n. 22055/2017).
L'impugnazione proposta con riferimento ai crediti in sorte capitale deve quindi essere dichiarata inammissibile.
La mancata prova in ordine alla sorte capitale si riverbera ovviamente sugli accessori, vale a dire sugli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12; sugli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori;
sul rimborso spese forfettario di
40,00 € a fattura, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
13 192/12; analogamente, quanto agli accessori, come sopra specificati, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo.
2) Residua da valutare il profilo relativo agli ulteriori interessi di mora –ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale– in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale (motivi quarto e quinto). chiedeva, per tale voce, il risarcimento della somma di € 262.403,83 a titolo di Parte_1
ulteriori interessi di mora, maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
su tali interessi di mora ha domandato poi, secondo lo schema utilizzato per i crediti in linea capitale, gli interessi anatocistici prodotti dai detti interessi di mora;
il risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di €
40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora.
Il Tribunale respingeva tale domanda, rilevando come le note di debito, poste a fondamento della stessa (che riepilogavano il nominativo della società cedente, il credito originario tardivamente pagato, la fattura portante tale credito, la decorrenza e quantificazione dell'interesse, l'indicazione dell'avvenuto pagamento del capitale da parte della convenuta) costituivano pur sempre atti di parte, non accompagnati da idonea documentazione di riscontro circa l'esistenza dei titoli sottostanti.
Osservava come, a fronte di ampia contestazione della Controparte_1
sul punto in atti, anche in replica a tali eccezioni, si fosse limitata ad
[...] Parte_1
allegare i dati per ciascuna nota di debito -comunque in modo alluvionale e senza suddivisione organica, senza deduzione ed allegazione negli atti di causa, ma con mero rinvio per relationem agli allegati di distinti atti di causa- senza fornire per ciascuna integrale prova documentale.
Evidenziava il Tribunale come si fosse limitata a produrre le fatture originarie e le Parte_1
cessioni delle stesse dalle originarie società fornitrici alla senza nulla documentare Parte_1
in ordine alla decorrenza degli interessi (e, quindi, alla data di effettivo incameramento del pagamento eseguito da , che è elemento Controparte_1 costitutivo dell'autonoma obbligazione degli interessi azionata.
Ritiene la OR di dover confermare la decisione del Tribunale e valorizzare la mancata analitica individuazione dei fatti costitutivi del credito negli atti introduttivi a ciò preposti.
I fatti costituitivi del credito devono infatti essere allegati e precisati dalla parte attrice nelle proprie difese, non potendo essere dedotti con la tecnica del rinvio per relationem a documenti, nella specie
“note di debito” emesse dal medesimo preteso creditore.
14 L'allegazione e produzione delle “note di debito” emesse a titolo di interessi per ritardato pagamento e degli allegati tabulati di calcolo, unilateralmente elaborati da non può Parte_1 ritenersi prova sufficiente dell'asserito ritardo in assenza della specifica produzione, valutazione e trattazione nello sviluppo della tesi difensiva dei documenti comprovanti il rapporto di fornitura e il mancato rispetto dei termini di pagamento.
Essi sono infatti elementi imprescindibili, ai sensi del disposto dell'art. 4 d.lgs. 231/2002, per verificare le date di scadenza di pagamento di ciascuna fattura, le modalità di calcolo degli interessi di mora, la loro decorrenza e dunque, complessivamente, la fondatezza della pretesa, la quale non può essere desunta dalle generiche affermazioni dell'odierna appellante o dai documenti dalla stessa unilateralmente redatti.
Tale prospettazione avrebbe dovuto inoltre essere compiuta in modo chiaro ed esaustivo dalla parte che intende avvalersi di tali asserzioni e di tali documenti, poiché la riconciliazione della documentazione prodotta non è onere che gravi sull'organo giudicante ma sulla parte che su tale documentazione fonda le proprie domande.
Del resto, quanto alla prova del ritardo nei pagamenti, da cui sarebbe generato il diritto ad interessi moratori, essa è regolata dall'ordinario criterio di cui all'art. 2967 c.c., ove i fatti costitutivi sono rappresentati dalla scadenza dell'obbligazione e dalla data dell'avvenuto pagamento: si tratta pertanto di circostanze nella disponibilità dell'appellante, proprio in aderenza al principio di vicinanza della prova.
S'impone concludendo la reiezione dell'impugnazione, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 147/22, secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio e di introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
Deve darsi infine atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La OR d'Appello, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda ed eccezione reietta:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 206/24, resa tra le parti in data 19 febbraio 2024, pubblicata il 20 febbraio 2024;
15 - condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 [...]
che liquida per compensi defensionali in € 22.333,00, Controparte_1
oltre spese generali 15%, IVA e cpa;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 6/5/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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