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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/09/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 16.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 371 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
e entrambi esercenti la potestà genitoriale sul minore Parte_1 Parte_2 _1
, con l'Avv. Salvatore Francesco Panza
[...]
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Alfonso Niccoli e Silvia Cumino
appellata
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Somministrazione “trattamento con metodologia ABA” e rimborso spese. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 14.10.19 e genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sul minore , nato nel 2011, esponevano che sin dal 2016 al minore era stato Persona_1 diagnosticato un disturbo dello spettro dell'autismo e che sin dall'ottobre del 2017 avevano avviato Cont la terapia cognitivo-comportamentale con il metodo terapia che aveva da subito fornito risposte soddisfacenti per il minore e che aveva comportato per i ricorrenti, al momento del deposito del ricorso, spese mediche per euro 8.858,52. Denunciavano che l' non garantiva né Parte_3 Cont direttamente, né con strutture convenzionate, la terapia con metodo indispensabile per la cura del disturbo dello spettro autistico da cui era affetto il figlio minore, sostenendo che il diritto alla salute di rilievo costituzionale e di cui alla Legge 833/78 imponevano all' il rimborso Parte_3 delle spese mediche sostenute per la menzionata terapia. Concludevano chiedendo di accertare Cont l'obbligo dell'Asp convenuta di garantire l'essenziale trattamento con il metodo al minore _1
, con condanna dell'ente al rimborso delle spese già sostenute al momento della domanda,
[...] nonché di quelle che sarebbero state sostenute in corso di causa, per la somministrazione del metodo Cont
2) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha respinto Parte_3 il ricorso con le seguenti motivazioni:
“Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato ritenendo il giudice, mutando orientamento rispetto ad una isolata pronuncia, di dare continuità ad altro orientamento già espresso dall'intestato Tribunale in controversie analoghe e le cui condivisibili motivazioni si richiamano qui espressamente Part ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (si vedano i plurimi precedenti versati nel fascicolo dell' ). La Suprema Corte, affrontando una vicenda del tutto sovrapponibile a quella oggetto dell'odierno giudizio, ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “In tema di cure tempestive non erogabili dal servizio pubblico, il diritto alla fruizione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve essere riconosciuto contemperando l'elevato livello di protezione della salute umana, garantito dalla Costituzione e dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con i condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo Stato dispone per organizzare il Servizio sanitario in favore di un numero quanto più ampio possibile di fruitori, dovendo dunque essere accertato sulla base dei seguenti criteri: a) le prestazioni richieste devono presentare, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, validate da parte della comunità scientifica;
b) l'appropriatezza, che impone che vi sia corrispondenza tra la patologia e il trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente;
c) l'economicità nell'impiego delle risorse, che richiede di valutare la presenza di altre forme di assistenza, meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate” (Cass. Sez. Lav., ordinanza 3 aprile 2019, n. 9272). Per quel che qui interessa, i giudici di legittimità hanno rilevato che l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 dispone che “Il Servizio Sanitario Nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano Sanitario Nazionale nel rispetto dei principi della dignità umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità dell'impiego delle risorse”. È stato quindi messo in risalto che la disposizione citata, al successivo comma 7, indica il contenuto dei cosiddetti L.E.A. (livelli essenziali di assistenza), individuando anche le prestazioni che ne sono escluse, ove prevede che “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a. non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b. non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c. in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza”. Secondo la Corte di legittimità “[…]per l'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie da parte del Servizio Sanitario Nazionale si richiede il rispetto dei seguenti criteri: che le prestazioni presentino, per le specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, validate da parte della comunità scientifica;
l'appropriatezza, che impone che vi sia corrispondenza tra la patologia e il trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente;
l'economicità nell'impiego delle risorse, che impone infine di valutare la presenza di altre forme di assistenza meno costose e volte a soddisfare le medesime esigenze, di efficacia comparabile, considerando quindi la possibilità di adeguati e tempestivi interventi terapeutici concorrenti o alternativi erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale”. Ha quindi concluso la Corte rilevando che “[…] la pretesa di scelta della modalità tecnica della cura presso un centro non accreditato con il S.S.N. non può derivare solo dal maggiore gradimento soggettivo, occorrendo l'inettitudine delle metodiche pubbliche anche sotto il profilo psicologico motivazionale […]”. Ora, nella specie parte ricorrente chiede l'accertamento del diritto a ricevere, in via indiretta ovvero mediante rimborso delle ore di terapia, a carico dell' , l'erogazione del trattamento Parte_3 riabilitativo cognitivo comportamentale mediante metodologia ABA ma, osserva il giudice: Part
1) l' ha dedotto di erogare, attraverso il Dipartimento Materno Infantile – Neuropsichiatria infantile, le prestazioni sanitarie necessarie per patologie quali quella di specie e tale allegazione non è contestata né superata da elementi di prova di segno contrario;
Part
2) l' ha dedotto e documentato (cfr. fasc. di parte) di aver stipulato in data 13.2.2020 un accordo negoziale con la struttura accreditata ANMI-SSIS volto alla cura dell'autismo mettendo a disposizione dell'utenza l'assistenza riabilitativa estensiva extra ospedaliera e la parte ricorrente non ha svolto allegazioni in merito alla non idoneità di tale assistenza riabilitativa;
3) la parte ricorrente non ha dedotto comunque provato la maggiore efficacia oggettiva del trattamento di cui chiede l'erogazione (indiretta mediante il rimborso delle ore di terapia) a carico dello Servizio Sanitario Nazionale rispetto a quello offerto da tale Servizio: per la verità non ha neppure dedotto di essersi avvalsa del trattamento/dei trattamenti erogati dalle strutture pubbliche e che i risultati conseguiti (in termini di salute) non siano stati apprezzabili o che lo siano stati in misura inferiore rispetto a quelli assicurati (o assicurabili) con la c.d. metodologia ABA;
4) parte ricorrente non ha provato che il trattamento di cui chiede l'erogazione (indiretta mediante il rimborso delle ore di terapia) a carico dello Servizio Sanitario Nazionale soddisfi il principio dell'economicità dell'impiego delle risorse, che impone di valutare la presenza di altre forme di assistenza meno costose e volte a soddisfare le medesime esigenze con efficacia comparabile. A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso”.
3) Avverso tale sentenza il e la hanno proposto appello denunciando l'errore del _1 Pt_2 tribunale nell'applicare al caso di specie la pronuncia di legittimità n° 9272/19, non avvedendosi che il caso all'oggetto della Suprema Corte era stato caratterizzato dallo svolgimento di consulenza medico-legale che aveva escluso la validità scientifica della terapia richiesta dal ricorrente, mentre il Cont trattamento con metodo era ormai validato da decenni di studi scientifici documentati in atti, tanto da essere stato previsto nelle Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità, n° 21, a loro volta richiamate nell'art. 25 del Dpcm 12.1.17. Il tribunale, dunque, avrebbe dovuto espletare la consulenza medico-legale richiesta sin dal ricorso introduttivo al fine di verificare la sussistenza nel caso di specie delle tre condizioni cui la pronuncia di legittimità n° 9272/19 subordina il diritto alla fruizione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale. La documentazione in atti, inoltre, Cont dimostrava chiaramente che il trattamento del minore con metodo non aveva un'efficacia meramente individuale, né era espressivo di un mero gradimento soggettivo dei ricorrenti. Inoltre, contrariamente a quanto affermato in sentenza, i ricorrenti aveva espressamente contestato la scarsa utilità delle terapie alternative garantite dall' ovvero neuropsicomotricità e logopedia, Parte_3 rispetto al quadro patologico del minore, che era nettamente migliorato grazie all'intrapreso Cont trattamento del tutto diverso dalle terapie garantite dall' Del pari, il tribunale Parte_3 non si era avveduto che le convenzioni che l' aveva stipulato con la struttura Parte_3 accreditata ANMI-SSIS avevano ad oggetto la mera assistenza riabilitativa consistente, per l'appunto, Cont nella sola neuropsicomotricità. Quanto alla maggiore efficacia terapeutica del metodo poi, la stessa era ampiamente dimostrata dalla documentazione medica in atti, tanto ciò vero che i sanitari che avevano in cura il minore avevano continuato a prescrivere la terapia richiesta. Quanto, infine, al principio di economicità delle risorse, dagli atti di causa non emergeva la presenza di altre forme di assistenza, meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate, essendo evidente le differenze esistenti tra la Cont logopedia e la neuropsicomotricità garantite dall' e il trattamento con metodo Parte_3 Gli appellanti hanno quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e, previso svolgimento di consulenza medica, per l'accoglimento della domanda.
4) L si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello, nonché richiamando Parte_3 pronunce di merito che avevano declinato in cause analoghe la giurisdizione del giudice ordinario in applicazione della pronuncia di legittimità n° 1781/22.
5) Con ordinanza del 12.9.24 il Collegio ha ritenuto indispensabile espletare consulenza medico- legale, demandando al perito di a) descrivere e valutare le condizioni sanitarie del minore _1
; b) indicare se il trattamento psicoeducativo con il metodo ABA è appropriato e indicato per
[...] il periziando;
c) dire se quel trattamento è, nel caso specifico, efficace e non fungibile con altri;
d) in caso di risposta positiva, di indicare, ai fini della personalizzazione del percorso terapeutico, la misura dello stesso in termini di intensità (per quanti giorni e quante ore) e di durata (sino a quando); ritenuto che occorre procedere alla nomina del consulente d'ufficio.
6) Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 13.3.25 il Collegio ha invitato gli appellanti, stante la produzione delle sole fatture relative alle spese mediche sostenute per il minore, a depositare idonea documentazione volta a dimostrare l'effettivo pagamento di tutte le fatture in atti.
7) In data 13.5.25 gli appellanti hanno depositato, a riscontro dell'invito del 13.3.25, memoria difensiva e relativi allegati
8) I soli appellanti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito per l'accoglimento del gravame e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) Preliminarmente deve darsi atto che nel presente giudizio si è ormai formato il giudicato implicito in ordine alla giurisdizione, avendo il tribunale respinto nel merito la domanda giudiziale. L'azienda sanitaria appellata avrebbe dovuto, al fine di accertare la giurisdizione del giudice amministrativo, proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, ma ciò non ha fatto essendosi limitata a costituirsi in grado di appello.
10) Ciò detto, hanno ragione gli appellanti a dolersi del fatto che il tribunale ha respinto la loro domanda sulla base dei condivisibili principi dettati dalla Suprema Corte con pronuncia n° 9272/19 che, però, presupponevano il necessario espletamento di una consulenza medico-legale, cui il giudice di primo grado non ha dato corso.
11) A tale lacuna è stato rimediato in questo grado di giudizio, demandando al nominato ausiliare di rispondere ai quesiti sopra descritti al punto 5). 12) Il consulente nominato in questo grado di giudizio, attraverso complete ed esaustive argomentazioni medico-legali e previo esame della documentazione sanitaria in atti ed incontri con il minore, ha accertato:
a) che questi è affetto da disturbo dello spettro autistico, così come diagnosticato sin dal novembre 2016; Cont b) che il trattamento con il metodo cui lo stesso è sottoposto sin dal 2017, risulta utile nel superamento di comportamenti problema, miglioramento delle capacità interattive lavorando sulla intenzionalità comunicativa e nell'acquisizione delle autonomie, così come l'acquisizione di strategie comportamentali funzionali in ogni contesto e all'integrazione in ambiente scolastico, extrascolastico e lavorativo. Tale intervento risulta utile anche come supporto ai genitori e quindi Cont nella gestione del disturbo in ambiente familiare;
che l'efficacia del trattamento con il metodo Secondo quanto riportato dalla documentazione medica e stando a quanto riportato dai genitori durante i colloqui svolti con il CTU, risulta che tale terapia ABA (Applied Behavior Analysis) negli anni abbia aiutato il ragazzo al raggiungimento progressivo di obiettivi riguardanti l'autonomia e l'integrazione scolastica, aiutandolo ad acquisire strategie comportamentali più funzionali. Tale terapia inoltre, attraverso strategie adeguate ha aiutato anche i genitori nella gestione della disabilità del ragazzo, in particolare nella gestione dei cosiddetti “comportamenti problema” (comportamenti disfunzionali o crisi comportamentali) del figlio a casa e in contesti extra casalinghi. Tale trattamento inoltre, risulta essere stato condotto da . con maggiore frequenza e _1 _1 assiduità negli anni, oltre quello di neuropsicomotricità presso l' , che si è svolto Controparte_3 un'ora alla settimana per qualche anno. Dall'analisi della documentazione gli interventi ABA risultano essere stati messi in atto da professionisti certificati, in maniera rigorosa e individualizzata, calibrando interventi e obiettivi sulla situazione reale del ragazzo. La letteratura così come indicato anche nelle Line Guida n. 21 (LG) riporta fra gli interventi su bambini e adulti con ADS anche altri strumenti e terapie d'intervento. Tali terapie agiscono su aspetti diversi rispetto all'ambito comportamentale, poiché l'unica terapia che fornisce velocemente strumenti e metodi per il superamento di comportamenti disfunzionali e problematici favorendo l'acquisizione di altri più funzionali e adattivi è quello che nasce dalla corrente del “comportamentismo” e della terapia cognitivo – comportamentale, ovvero l'ABA; c) che vi sono studi che riportano una buona efficacia nel superamento di difficoltà legate al disturbo dell'autismo, con la tale metodo si basa su un approccio relazionale che mette al CP_4 centro le emozioni e le relazioni, oltre ad aspetti motori, cercando di agire sullo sviluppo cognitivo. Secondo gli studi il metodo ABA e il DIRFlortime possono dare benefici simili. Quest'ultimo metodo però, non è ancora molto conosciuto e soprattutto in un passato anche recente era più difficile trovare operatori qualificati in tutta Italia. Nel caso specifico di A. F. non possiamo sapere quale efficacia eventualmente tale metodo avrebbe potuto avere in passato. Il ragazzo, secondo la certificazione medica, non presenta difficoltà motorie gravi né difficolta nelle principali autonomie o nella relazione con i caregiver o con i genitori, anche se presenta un QI non verbale pur sempre inferiore alla media e delle cadute soprattutto a causa della compresenza con disturbo dell'iperattività, non possiamo sapere con certezza se tale metodo sarebbe stato di maggiore aiuto al ragazzo. Il metodo DIRFlortime così come l'ABA si basano sull'evidenza empirica dunque, vi è necessità che tali metodologie vengano applicate con costanza e scrupolosità e da terapisti con molta esperienza, aspetti che non possono prescindere da risultati positivi nel trattamento. Dati i precedenti interventi e le strategie utilizzate fino ad oggi sarebbe utile in un intervento personalizzato, che il ragazzo continuasse con tale metodologia di intervento nel futuro tenendo conto anche degli obiettivi accademici e relativi alle nuove competenze e abilità richieste per l'inserimento in eventuale ambiente lavorativo e anche in previsione delle nuove competenze sociali e relazionali. L'intervento ABA dunque, nel caso specifico non parrebbe fungibile con altro metodo d'intervento. d) che sarebbe preferibile dunque, un intervento strutturato per quanto riguarda orario e giorni di terapia, in continuità con quelli già attuati e per il monte ore stabilito da relazione redatta dal BCBA, che ha in carico il ragazzo, con supporto in ambito scolastico e a casa e inoltre in ambienti extra famigliari ed extra scolastici. Si suggerisce di continuare la terapia fino a conclusione della scuola e all'inserimento in contesto accademico o lavorativo. Ricordiamo a tal proposito che i cambiamenti importati ella vita di un soggetto con ADS possono dare come risultato regressioni dovute all'incapacità di trovare risorse per adeguarsi a nuovi cotesti, dunque sarà importate mantenere il trattamento fino al completamento delle principali transizioni (passaggi evolutivi) nella vita del ragazzo.
13) Il Ctu, inoltre, ha efficacemente replicato alle obiezioni mosse dall' ribadendo Parte_3 Cont che: a) il metodo è supportato da sufficienti evidenze scientifiche, secondo gli studi riportati nella perizia e confermati nelle Linee Guida n. 21 dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché dalle successive raccomandazioni a tali linee guida pubblicate nel 2023; b) che nel caso di specie la metodologia ABA non è fungibile con altri trattamenti poiché agendo sui comportamenti dovrebbe essere sostituita con altro trattamento comportamentale o simile. Ad oggi esiste un trattamento simile che agisce però sulle emozioni e relazioni. Si chiama DIRFloor time ma tale trattamento così come l'ABA viene appreso dopo anni e dunque risulta meno fruibile da chi ha già speso molti anni ad acquisire le strategie dell'ABA. Inoltre il DIRFloor time non è presente su tutto il nostro territorio e o ha abbastanza specialisti;
che il comportamento del ragazzo dovrà essere sempre riadattato a causa del cambiamento dei cotesti che i cui il ragazzo dovrà inserirsi, i quali gli richiederanno sempre nuove strategie e lo metteranno alla prova circa le sue capacita di sapersi includere. Gli strumenti ABA acquisiti dovranno quindi poi essere adattati e dunque il ragazzo dovrà imparare a saper utilizzare gli strumenti ABA acquisiti. Ma non è detto che sarà in grado di farlo autonomamente data la sua patologia. Duque, si rimanda agli specialisti che lo conoscono per quantificare il numero di sedute necessarie. La Terapia comunque si precisa che solitamente per avere la giusta efficacia varia da un minimo di quattro ore di seduta a settimana. Si precisa ancora che il trattamento ABA risulta utile nel permettere a soggetti con disabilità di poter integrarsi nei vari cotesti di vita, di diventare autonomi e dunque avere una condizione di vita dignitosa e qualitativamente migliore rispetto a chi non ha avuto possibilità di usufruire di tali trattamenti. Inoltre è bene ricordare che i trattamenti ABA non sono specifici solo per i bambini, ma anche per adolescenti e per gli adulti, anche se in modalità diverse.
14) Dalle puntuali ed esaustive argomentazioni del nominato consulente, che il Collegio condivide, risultano soddisfatte le tre condizioni di cui alla pronuncia di legittimità n° 9272/19. Sussiste, quindi, Cont il diritto del minore alla fruizione del trattamento con metodo a carico dell'azienda Persona_1 sanitaria appellata, nonché il diritto al rimborso delle spese sostenute per il suddetto trattamento.
15) Sotto tale ultimo profilo, presupponendo il diritto rimborso la prova dell'effettivo sostenimento delle spese (Cass. 5980/22), gli appellanti, come detto, sono stati invitati a documentare gli effettivi esborsi delle somme di cui hanno chiesto il pagamento, non essendo al riguardo sufficienti le sole fatture emesse dai sanitari che hanno avuto in cura il minore.
16) Con memoria del 13.5.25 e relativi allegati, gli appellanti hanno debitamente dimostrato, attraverso la produzione di bonifici bancari e di quietanze di pagamento rilasciate dai sanitari che hanno avuto in cura il minore, l'effettivo sostenimento di spese mediche per l'importo complessivo di euro 29.091,46.
17) Al pagamento di tale somma deve essere quindi condannata l' oltre interessi Parte_3 legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
18) Non può invece essere accolta la domanda volta a condannare l' al rimborso delle Parte_3 spese mediche per il futuro, stante la genericità con cui tale domanda è stata formulata (fino a quando i medici che hanno in cura il minore lo riterranno utile) e non essendo emersa tale necessità in modo sufficientemente preciso nei suoi contorni temporali all'esito della consulenza espletata, essendosi l'ausiliare limitato ad un mero rimando agli specialisti che lo conoscono per quantificare il numero di sedute necessarie.
19) Le spese dei due gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base del decisum, seguono la soccombenza, mentre le spese dell'espletata Ctu, che saranno liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' appellata. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...] avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n° 2039/21, così provvede: Pt_2
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
al pagamento in favore degli appellanti della somma di euro 29.091,46, oltre Controparte_1 interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in euro 5.000,00, per il primo grado di giudizio, e in euro 5.500,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese di Ctu, che saranno liquidate con separato decreto, a carico dell'
[...]
. Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 28.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 16.6.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 371 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
e entrambi esercenti la potestà genitoriale sul minore Parte_1 Parte_2 _1
, con l'Avv. Salvatore Francesco Panza
[...]
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Alfonso Niccoli e Silvia Cumino
appellata
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Somministrazione “trattamento con metodologia ABA” e rimborso spese. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 14.10.19 e genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sul minore , nato nel 2011, esponevano che sin dal 2016 al minore era stato Persona_1 diagnosticato un disturbo dello spettro dell'autismo e che sin dall'ottobre del 2017 avevano avviato Cont la terapia cognitivo-comportamentale con il metodo terapia che aveva da subito fornito risposte soddisfacenti per il minore e che aveva comportato per i ricorrenti, al momento del deposito del ricorso, spese mediche per euro 8.858,52. Denunciavano che l' non garantiva né Parte_3 Cont direttamente, né con strutture convenzionate, la terapia con metodo indispensabile per la cura del disturbo dello spettro autistico da cui era affetto il figlio minore, sostenendo che il diritto alla salute di rilievo costituzionale e di cui alla Legge 833/78 imponevano all' il rimborso Parte_3 delle spese mediche sostenute per la menzionata terapia. Concludevano chiedendo di accertare Cont l'obbligo dell'Asp convenuta di garantire l'essenziale trattamento con il metodo al minore _1
, con condanna dell'ente al rimborso delle spese già sostenute al momento della domanda,
[...] nonché di quelle che sarebbero state sostenute in corso di causa, per la somministrazione del metodo Cont
2) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha respinto Parte_3 il ricorso con le seguenti motivazioni:
“Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato ritenendo il giudice, mutando orientamento rispetto ad una isolata pronuncia, di dare continuità ad altro orientamento già espresso dall'intestato Tribunale in controversie analoghe e le cui condivisibili motivazioni si richiamano qui espressamente Part ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (si vedano i plurimi precedenti versati nel fascicolo dell' ). La Suprema Corte, affrontando una vicenda del tutto sovrapponibile a quella oggetto dell'odierno giudizio, ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “In tema di cure tempestive non erogabili dal servizio pubblico, il diritto alla fruizione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve essere riconosciuto contemperando l'elevato livello di protezione della salute umana, garantito dalla Costituzione e dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con i condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo Stato dispone per organizzare il Servizio sanitario in favore di un numero quanto più ampio possibile di fruitori, dovendo dunque essere accertato sulla base dei seguenti criteri: a) le prestazioni richieste devono presentare, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, validate da parte della comunità scientifica;
b) l'appropriatezza, che impone che vi sia corrispondenza tra la patologia e il trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente;
c) l'economicità nell'impiego delle risorse, che richiede di valutare la presenza di altre forme di assistenza, meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate” (Cass. Sez. Lav., ordinanza 3 aprile 2019, n. 9272). Per quel che qui interessa, i giudici di legittimità hanno rilevato che l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 dispone che “Il Servizio Sanitario Nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano Sanitario Nazionale nel rispetto dei principi della dignità umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità dell'impiego delle risorse”. È stato quindi messo in risalto che la disposizione citata, al successivo comma 7, indica il contenuto dei cosiddetti L.E.A. (livelli essenziali di assistenza), individuando anche le prestazioni che ne sono escluse, ove prevede che “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a. non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b. non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c. in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza”. Secondo la Corte di legittimità “[…]per l'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie da parte del Servizio Sanitario Nazionale si richiede il rispetto dei seguenti criteri: che le prestazioni presentino, per le specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, validate da parte della comunità scientifica;
l'appropriatezza, che impone che vi sia corrispondenza tra la patologia e il trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente;
l'economicità nell'impiego delle risorse, che impone infine di valutare la presenza di altre forme di assistenza meno costose e volte a soddisfare le medesime esigenze, di efficacia comparabile, considerando quindi la possibilità di adeguati e tempestivi interventi terapeutici concorrenti o alternativi erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale”. Ha quindi concluso la Corte rilevando che “[…] la pretesa di scelta della modalità tecnica della cura presso un centro non accreditato con il S.S.N. non può derivare solo dal maggiore gradimento soggettivo, occorrendo l'inettitudine delle metodiche pubbliche anche sotto il profilo psicologico motivazionale […]”. Ora, nella specie parte ricorrente chiede l'accertamento del diritto a ricevere, in via indiretta ovvero mediante rimborso delle ore di terapia, a carico dell' , l'erogazione del trattamento Parte_3 riabilitativo cognitivo comportamentale mediante metodologia ABA ma, osserva il giudice: Part
1) l' ha dedotto di erogare, attraverso il Dipartimento Materno Infantile – Neuropsichiatria infantile, le prestazioni sanitarie necessarie per patologie quali quella di specie e tale allegazione non è contestata né superata da elementi di prova di segno contrario;
Part
2) l' ha dedotto e documentato (cfr. fasc. di parte) di aver stipulato in data 13.2.2020 un accordo negoziale con la struttura accreditata ANMI-SSIS volto alla cura dell'autismo mettendo a disposizione dell'utenza l'assistenza riabilitativa estensiva extra ospedaliera e la parte ricorrente non ha svolto allegazioni in merito alla non idoneità di tale assistenza riabilitativa;
3) la parte ricorrente non ha dedotto comunque provato la maggiore efficacia oggettiva del trattamento di cui chiede l'erogazione (indiretta mediante il rimborso delle ore di terapia) a carico dello Servizio Sanitario Nazionale rispetto a quello offerto da tale Servizio: per la verità non ha neppure dedotto di essersi avvalsa del trattamento/dei trattamenti erogati dalle strutture pubbliche e che i risultati conseguiti (in termini di salute) non siano stati apprezzabili o che lo siano stati in misura inferiore rispetto a quelli assicurati (o assicurabili) con la c.d. metodologia ABA;
4) parte ricorrente non ha provato che il trattamento di cui chiede l'erogazione (indiretta mediante il rimborso delle ore di terapia) a carico dello Servizio Sanitario Nazionale soddisfi il principio dell'economicità dell'impiego delle risorse, che impone di valutare la presenza di altre forme di assistenza meno costose e volte a soddisfare le medesime esigenze con efficacia comparabile. A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso”.
3) Avverso tale sentenza il e la hanno proposto appello denunciando l'errore del _1 Pt_2 tribunale nell'applicare al caso di specie la pronuncia di legittimità n° 9272/19, non avvedendosi che il caso all'oggetto della Suprema Corte era stato caratterizzato dallo svolgimento di consulenza medico-legale che aveva escluso la validità scientifica della terapia richiesta dal ricorrente, mentre il Cont trattamento con metodo era ormai validato da decenni di studi scientifici documentati in atti, tanto da essere stato previsto nelle Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità, n° 21, a loro volta richiamate nell'art. 25 del Dpcm 12.1.17. Il tribunale, dunque, avrebbe dovuto espletare la consulenza medico-legale richiesta sin dal ricorso introduttivo al fine di verificare la sussistenza nel caso di specie delle tre condizioni cui la pronuncia di legittimità n° 9272/19 subordina il diritto alla fruizione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale. La documentazione in atti, inoltre, Cont dimostrava chiaramente che il trattamento del minore con metodo non aveva un'efficacia meramente individuale, né era espressivo di un mero gradimento soggettivo dei ricorrenti. Inoltre, contrariamente a quanto affermato in sentenza, i ricorrenti aveva espressamente contestato la scarsa utilità delle terapie alternative garantite dall' ovvero neuropsicomotricità e logopedia, Parte_3 rispetto al quadro patologico del minore, che era nettamente migliorato grazie all'intrapreso Cont trattamento del tutto diverso dalle terapie garantite dall' Del pari, il tribunale Parte_3 non si era avveduto che le convenzioni che l' aveva stipulato con la struttura Parte_3 accreditata ANMI-SSIS avevano ad oggetto la mera assistenza riabilitativa consistente, per l'appunto, Cont nella sola neuropsicomotricità. Quanto alla maggiore efficacia terapeutica del metodo poi, la stessa era ampiamente dimostrata dalla documentazione medica in atti, tanto ciò vero che i sanitari che avevano in cura il minore avevano continuato a prescrivere la terapia richiesta. Quanto, infine, al principio di economicità delle risorse, dagli atti di causa non emergeva la presenza di altre forme di assistenza, meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate, essendo evidente le differenze esistenti tra la Cont logopedia e la neuropsicomotricità garantite dall' e il trattamento con metodo Parte_3 Gli appellanti hanno quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e, previso svolgimento di consulenza medica, per l'accoglimento della domanda.
4) L si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello, nonché richiamando Parte_3 pronunce di merito che avevano declinato in cause analoghe la giurisdizione del giudice ordinario in applicazione della pronuncia di legittimità n° 1781/22.
5) Con ordinanza del 12.9.24 il Collegio ha ritenuto indispensabile espletare consulenza medico- legale, demandando al perito di a) descrivere e valutare le condizioni sanitarie del minore _1
; b) indicare se il trattamento psicoeducativo con il metodo ABA è appropriato e indicato per
[...] il periziando;
c) dire se quel trattamento è, nel caso specifico, efficace e non fungibile con altri;
d) in caso di risposta positiva, di indicare, ai fini della personalizzazione del percorso terapeutico, la misura dello stesso in termini di intensità (per quanti giorni e quante ore) e di durata (sino a quando); ritenuto che occorre procedere alla nomina del consulente d'ufficio.
6) Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 13.3.25 il Collegio ha invitato gli appellanti, stante la produzione delle sole fatture relative alle spese mediche sostenute per il minore, a depositare idonea documentazione volta a dimostrare l'effettivo pagamento di tutte le fatture in atti.
7) In data 13.5.25 gli appellanti hanno depositato, a riscontro dell'invito del 13.3.25, memoria difensiva e relativi allegati
8) I soli appellanti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito per l'accoglimento del gravame e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) Preliminarmente deve darsi atto che nel presente giudizio si è ormai formato il giudicato implicito in ordine alla giurisdizione, avendo il tribunale respinto nel merito la domanda giudiziale. L'azienda sanitaria appellata avrebbe dovuto, al fine di accertare la giurisdizione del giudice amministrativo, proporre appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, ma ciò non ha fatto essendosi limitata a costituirsi in grado di appello.
10) Ciò detto, hanno ragione gli appellanti a dolersi del fatto che il tribunale ha respinto la loro domanda sulla base dei condivisibili principi dettati dalla Suprema Corte con pronuncia n° 9272/19 che, però, presupponevano il necessario espletamento di una consulenza medico-legale, cui il giudice di primo grado non ha dato corso.
11) A tale lacuna è stato rimediato in questo grado di giudizio, demandando al nominato ausiliare di rispondere ai quesiti sopra descritti al punto 5). 12) Il consulente nominato in questo grado di giudizio, attraverso complete ed esaustive argomentazioni medico-legali e previo esame della documentazione sanitaria in atti ed incontri con il minore, ha accertato:
a) che questi è affetto da disturbo dello spettro autistico, così come diagnosticato sin dal novembre 2016; Cont b) che il trattamento con il metodo cui lo stesso è sottoposto sin dal 2017, risulta utile nel superamento di comportamenti problema, miglioramento delle capacità interattive lavorando sulla intenzionalità comunicativa e nell'acquisizione delle autonomie, così come l'acquisizione di strategie comportamentali funzionali in ogni contesto e all'integrazione in ambiente scolastico, extrascolastico e lavorativo. Tale intervento risulta utile anche come supporto ai genitori e quindi Cont nella gestione del disturbo in ambiente familiare;
che l'efficacia del trattamento con il metodo Secondo quanto riportato dalla documentazione medica e stando a quanto riportato dai genitori durante i colloqui svolti con il CTU, risulta che tale terapia ABA (Applied Behavior Analysis) negli anni abbia aiutato il ragazzo al raggiungimento progressivo di obiettivi riguardanti l'autonomia e l'integrazione scolastica, aiutandolo ad acquisire strategie comportamentali più funzionali. Tale terapia inoltre, attraverso strategie adeguate ha aiutato anche i genitori nella gestione della disabilità del ragazzo, in particolare nella gestione dei cosiddetti “comportamenti problema” (comportamenti disfunzionali o crisi comportamentali) del figlio a casa e in contesti extra casalinghi. Tale trattamento inoltre, risulta essere stato condotto da . con maggiore frequenza e _1 _1 assiduità negli anni, oltre quello di neuropsicomotricità presso l' , che si è svolto Controparte_3 un'ora alla settimana per qualche anno. Dall'analisi della documentazione gli interventi ABA risultano essere stati messi in atto da professionisti certificati, in maniera rigorosa e individualizzata, calibrando interventi e obiettivi sulla situazione reale del ragazzo. La letteratura così come indicato anche nelle Line Guida n. 21 (LG) riporta fra gli interventi su bambini e adulti con ADS anche altri strumenti e terapie d'intervento. Tali terapie agiscono su aspetti diversi rispetto all'ambito comportamentale, poiché l'unica terapia che fornisce velocemente strumenti e metodi per il superamento di comportamenti disfunzionali e problematici favorendo l'acquisizione di altri più funzionali e adattivi è quello che nasce dalla corrente del “comportamentismo” e della terapia cognitivo – comportamentale, ovvero l'ABA; c) che vi sono studi che riportano una buona efficacia nel superamento di difficoltà legate al disturbo dell'autismo, con la tale metodo si basa su un approccio relazionale che mette al CP_4 centro le emozioni e le relazioni, oltre ad aspetti motori, cercando di agire sullo sviluppo cognitivo. Secondo gli studi il metodo ABA e il DIRFlortime possono dare benefici simili. Quest'ultimo metodo però, non è ancora molto conosciuto e soprattutto in un passato anche recente era più difficile trovare operatori qualificati in tutta Italia. Nel caso specifico di A. F. non possiamo sapere quale efficacia eventualmente tale metodo avrebbe potuto avere in passato. Il ragazzo, secondo la certificazione medica, non presenta difficoltà motorie gravi né difficolta nelle principali autonomie o nella relazione con i caregiver o con i genitori, anche se presenta un QI non verbale pur sempre inferiore alla media e delle cadute soprattutto a causa della compresenza con disturbo dell'iperattività, non possiamo sapere con certezza se tale metodo sarebbe stato di maggiore aiuto al ragazzo. Il metodo DIRFlortime così come l'ABA si basano sull'evidenza empirica dunque, vi è necessità che tali metodologie vengano applicate con costanza e scrupolosità e da terapisti con molta esperienza, aspetti che non possono prescindere da risultati positivi nel trattamento. Dati i precedenti interventi e le strategie utilizzate fino ad oggi sarebbe utile in un intervento personalizzato, che il ragazzo continuasse con tale metodologia di intervento nel futuro tenendo conto anche degli obiettivi accademici e relativi alle nuove competenze e abilità richieste per l'inserimento in eventuale ambiente lavorativo e anche in previsione delle nuove competenze sociali e relazionali. L'intervento ABA dunque, nel caso specifico non parrebbe fungibile con altro metodo d'intervento. d) che sarebbe preferibile dunque, un intervento strutturato per quanto riguarda orario e giorni di terapia, in continuità con quelli già attuati e per il monte ore stabilito da relazione redatta dal BCBA, che ha in carico il ragazzo, con supporto in ambito scolastico e a casa e inoltre in ambienti extra famigliari ed extra scolastici. Si suggerisce di continuare la terapia fino a conclusione della scuola e all'inserimento in contesto accademico o lavorativo. Ricordiamo a tal proposito che i cambiamenti importati ella vita di un soggetto con ADS possono dare come risultato regressioni dovute all'incapacità di trovare risorse per adeguarsi a nuovi cotesti, dunque sarà importate mantenere il trattamento fino al completamento delle principali transizioni (passaggi evolutivi) nella vita del ragazzo.
13) Il Ctu, inoltre, ha efficacemente replicato alle obiezioni mosse dall' ribadendo Parte_3 Cont che: a) il metodo è supportato da sufficienti evidenze scientifiche, secondo gli studi riportati nella perizia e confermati nelle Linee Guida n. 21 dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché dalle successive raccomandazioni a tali linee guida pubblicate nel 2023; b) che nel caso di specie la metodologia ABA non è fungibile con altri trattamenti poiché agendo sui comportamenti dovrebbe essere sostituita con altro trattamento comportamentale o simile. Ad oggi esiste un trattamento simile che agisce però sulle emozioni e relazioni. Si chiama DIRFloor time ma tale trattamento così come l'ABA viene appreso dopo anni e dunque risulta meno fruibile da chi ha già speso molti anni ad acquisire le strategie dell'ABA. Inoltre il DIRFloor time non è presente su tutto il nostro territorio e o ha abbastanza specialisti;
che il comportamento del ragazzo dovrà essere sempre riadattato a causa del cambiamento dei cotesti che i cui il ragazzo dovrà inserirsi, i quali gli richiederanno sempre nuove strategie e lo metteranno alla prova circa le sue capacita di sapersi includere. Gli strumenti ABA acquisiti dovranno quindi poi essere adattati e dunque il ragazzo dovrà imparare a saper utilizzare gli strumenti ABA acquisiti. Ma non è detto che sarà in grado di farlo autonomamente data la sua patologia. Duque, si rimanda agli specialisti che lo conoscono per quantificare il numero di sedute necessarie. La Terapia comunque si precisa che solitamente per avere la giusta efficacia varia da un minimo di quattro ore di seduta a settimana. Si precisa ancora che il trattamento ABA risulta utile nel permettere a soggetti con disabilità di poter integrarsi nei vari cotesti di vita, di diventare autonomi e dunque avere una condizione di vita dignitosa e qualitativamente migliore rispetto a chi non ha avuto possibilità di usufruire di tali trattamenti. Inoltre è bene ricordare che i trattamenti ABA non sono specifici solo per i bambini, ma anche per adolescenti e per gli adulti, anche se in modalità diverse.
14) Dalle puntuali ed esaustive argomentazioni del nominato consulente, che il Collegio condivide, risultano soddisfatte le tre condizioni di cui alla pronuncia di legittimità n° 9272/19. Sussiste, quindi, Cont il diritto del minore alla fruizione del trattamento con metodo a carico dell'azienda Persona_1 sanitaria appellata, nonché il diritto al rimborso delle spese sostenute per il suddetto trattamento.
15) Sotto tale ultimo profilo, presupponendo il diritto rimborso la prova dell'effettivo sostenimento delle spese (Cass. 5980/22), gli appellanti, come detto, sono stati invitati a documentare gli effettivi esborsi delle somme di cui hanno chiesto il pagamento, non essendo al riguardo sufficienti le sole fatture emesse dai sanitari che hanno avuto in cura il minore.
16) Con memoria del 13.5.25 e relativi allegati, gli appellanti hanno debitamente dimostrato, attraverso la produzione di bonifici bancari e di quietanze di pagamento rilasciate dai sanitari che hanno avuto in cura il minore, l'effettivo sostenimento di spese mediche per l'importo complessivo di euro 29.091,46.
17) Al pagamento di tale somma deve essere quindi condannata l' oltre interessi Parte_3 legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
18) Non può invece essere accolta la domanda volta a condannare l' al rimborso delle Parte_3 spese mediche per il futuro, stante la genericità con cui tale domanda è stata formulata (fino a quando i medici che hanno in cura il minore lo riterranno utile) e non essendo emersa tale necessità in modo sufficientemente preciso nei suoi contorni temporali all'esito della consulenza espletata, essendosi l'ausiliare limitato ad un mero rimando agli specialisti che lo conoscono per quantificare il numero di sedute necessarie.
19) Le spese dei due gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base del decisum, seguono la soccombenza, mentre le spese dell'espletata Ctu, che saranno liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' appellata. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...] avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n° 2039/21, così provvede: Pt_2
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
al pagamento in favore degli appellanti della somma di euro 29.091,46, oltre Controparte_1 interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in euro 5.000,00, per il primo grado di giudizio, e in euro 5.500,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese di Ctu, che saranno liquidate con separato decreto, a carico dell'
[...]
. Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 28.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale