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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/07/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2177/2025
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice:
letta l'istanza con cui parte opponente - in persona dell'avv. Guido Terrosi, munito del relativo potere come da procura depositata - dichiara di voler rinunciare agli atti del giudizio;
rilevato che:
- l'art. 306 c.p.c. richiede l'accettazione delle sole parti costituite, tale non è l'opposta nel presente giudizio e, in casi simili, non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese processuali (cfr. Cass. 5756/2011);
- il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale presuppone la precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. 40831/2021), che l'opponente, unica parte costituita, ha già precisato chiedendo, per l'appunto, di dichiararsi l'estinzione del processo;
- tale provvedimento ha natura sostanziale di sentenza (cfr. Cass. 14592/2007 e succ. conf.), ma può essere emesso in camera di consiglio ex art. 308, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass.
17522/2015);
P.Q.M.
letto l'art. 306 c.p.c.;
dichiara l'estinzione del processo;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Como, 09/07/2025
Il giudice
EN ZI
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice:
letta l'istanza con cui parte opponente - in persona dell'avv. Guido Terrosi, munito del relativo potere come da procura depositata - dichiara di voler rinunciare agli atti del giudizio;
rilevato che:
- l'art. 306 c.p.c. richiede l'accettazione delle sole parti costituite, tale non è l'opposta nel presente giudizio e, in casi simili, non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese processuali (cfr. Cass. 5756/2011);
- il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale presuppone la precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. 40831/2021), che l'opponente, unica parte costituita, ha già precisato chiedendo, per l'appunto, di dichiararsi l'estinzione del processo;
- tale provvedimento ha natura sostanziale di sentenza (cfr. Cass. 14592/2007 e succ. conf.), ma può essere emesso in camera di consiglio ex art. 308, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass.
17522/2015);
P.Q.M.
letto l'art. 306 c.p.c.;
dichiara l'estinzione del processo;
nulla sulle spese.
Si comunichi.
Como, 09/07/2025
Il giudice
EN ZI