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Sentenza 18 maggio 2024
Sentenza 18 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/05/2024, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6906/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6906/2016 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Del Vecchio Augusto e dall'avv. Addessi Roberto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Fondi, Via Dei Volsci n. 13, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Stravato Nadia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi, Via Zara n. 4, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: inadempimento contrattuale – cessione d'azienda.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale, esponendo che, in qualità di titolare della Controparte_1
Org omonima ditta individuale esercente l'attività di ( ), svolgeva la propria attività Org_2
nel Comune di Fondi alla Via Placitelli n.1, in locali ricevuti in locazione commerciale;
quindi, in data 27 novembre 2014, stipulava un contratto preliminare di compravendita della propria attività
pagina 1 di 16 commerciale con la Sig.ra odierna convenuta, quale promittente Controparte_1
acquirente. Col predetto contratto preliminare si stabiliva altresì che il rogito definitivo si sarebbe dovuto stipulare entro il 15 febbraio 2015, e all'art. 10 di detto preliminare si conveniva che nelle more del rogito definitivo: “…i promittenti acquirenti, con regolare assunzione provvederanno in totale autonomia alla completa ed ordinaria gestione dell'attività, con relativi oneri a proprio carico, (fitto mensile, di euro 1.000,00, da versare nelle mani della titolare entro il 5 del mese, approvvigionamento merci, spese per utenze ecc.)”. Pertanto, la prendeva CP_1
immediatamente la detenzione dell'immobile esercitando l'attività, ma ometteva di versare l'intera caparra come stabilito nel preliminare di vendita tanto che l'attrice si vedeva costretta a costituirla in mora a mezzo dei propri legali con raccomandata del 06 febbraio 2015 pervenuta il
10 febbraio 2015. Anche il termine del 15 febbraio 2015 (data concordata per la stipula dell'atto definitivo di compravendita dell'azienda) scadeva senza che la volesse provvedere alla CP_1
stipula dell'atto definitivo. Successivamente la , a mezzo dei suoi legali, Parte_1
con raccomandata A/R inoltrata il 23/02/2015 e pervenuta il 25/02/2015, invitava e diffidava formalmente la controparte all'immediata restituzione e rilascio dell'azienda e dell'immobile ove essa era esercitata, ma a tale diffida rispondeva la a mezzo di proprio legale denegando CP_1
la restituzione delle chiavi. L'azienda e l'immobile non solo non venivano restituiti ma addirittura venivano tenuti chiusi dalla in totale stato di abbandono, così determinando CP_1
la chiusura arbitraria e forzata dei locali.
Ancora, deduceva l'attrice che la promissaria acquirente, nonostante l'obbligo contrattuale assunto, non versava l'importo di euro 500,00 quale canone forfettario mensile per la
“provvisoria” gestione dell'azienda (art.11 dello stesso contratto preliminare), né l'importo di euro 1.000,00 quale fitto mensile dell'immobile ove veniva esercitata l'impresa (art.10 del contratto preliminare) tranne che per il primo mese.
OR Nelle more, interveniva la perdita definitiva del locale commerciale sede del a causa di sfratto per morosità, causato dall'omesso pagamento del canone mensile di locazione da parte della convenuta.
Assumeva quindi la di avere diritto a vedersi riconosciuto non solo l'importo della Parte_1
caparra pattuita e non versata, ma anche il pagamento dei canoni di gestione pattuiti e di locazione dell'immobile nonché il risarcimento causato dall'ulteriore inadempimento contrattuale
OR rappresentato dalla mancata riconsegna del e del successivo stato di abbandono dell'azienda pagina 2 di 16 che aveva cagionato danni economici agli arredi, agli impianti ( senza considerare i danni alle tinteggiature delle mura impregnate di umido e muffa per i quali l'odierna attrice rimaneva esposta nei confronti del proprietario dell'immobile), ma soprattutto il notevole danno per aver
OR perso la sede del e la possibilità di vederlo venduto a terzi nella storica sede. La CP_1
avrebbe dovuto dunque scegliere se recedere dal preliminare e restituire l'azienda e l'immobile ove era esercitata versando l'intera caparra di euro 20.000 oltre agli arretrati del canone di locazione e di gestione provvisoria, ovvero stipulare il rogito definitivo e versare l'importo di acquisto pattuito. Dunque, detto grave inadempimento aveva determinato un danno sia contrattuale che extracontrattuale per fatto illecito ex art.2043 c.c. per depauperamento doloso inesorabile e continuo dell'azienda stessa, che avevano portato anche alla perdita totale dell'avviamento commerciale faticosamente costruito con sacrificio per anni ed alla perdita definitiva della sede.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: - Accertare e dichiarare la Sig.ra Controparte_1
CF , residente in [...] inadempiente nei C.F._2
confronti della Sig.ra nel contratto preliminare di vendita del 27/11/2014 Parte_1
nonché la responsabilità extracontrattuale nella causazione di tutti i danni subiti e subendi dalla
Sig.ra per i fatti di cui in premessa;
- Per l'effetto condannare la Sig.ra Parte_1
al pagamento in favore della Sig.ra della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 120.000,00 o della somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia a ristoro del suindicato inadempimento e di tutti i danni subiti oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio esponendo di aver lavorato unicamente in qualità Controparte_1
di cuoca in cucina alle dipendenze dell'odierna attrice, la quale, essendo gravida ed in prossimità dell'evento del parto, avvenuto il 10/12/2014, le rappresentava, in uno al proprio marito PE
(ufficialmente dipendente della ditta , che si sarebbe dovuta assentare dal
[...] Org_3
locale, che così sarebbe rimasto privo della figura del titolare, invitandola a sottoscrivere il preliminare già prestampato, con l'assicurazione che invece si sarebbe proceduto alla regolarizzazione del suddetto rapporto di lavoro.
Deduceva la convenuta che, nell'intento di circuirla ad apporre la propria firma al predetto preliminare, i coniugi e avevano garantito che sarebbe stato regolarmente Parte_1 PE
pagina 3 di 16 assunto anche il figlio di costei, sig. , per svolgere l'attività di barista. Quindi, la Persona_2
si convinceva ad apporre la propria firma al preliminare in questione in quanto CP_1
rassicurata dal fatto che lo stesso era soltanto utilizzato dai coniugi e per Parte_1 PE
garantirsi l'apertura e lo svolgimento del loro locale in prossimità delle festività natalizie e soprattutto per ottenere la regolarizzazione del suo rapporto di lavoro e l'assunzione del figlio
. Per_2
Inoltre, la convenuta rappresentava che, da consultazione all'anagrafe tributaria del 20/01/2015, aveva riscontrato che la aveva cessato la propria attività registrata con il numero di Parte_1
partita IVA in data 06/12/2011, e che invece l'attività di birreria-pub in Fondi (lt) P.IVA_1
alla Via Placitelli 1 risultava intestata a , con partita iva CP_2 P.IVA_2
Pertanto, presa contezza del grave raggiro subito ed anche del fatto che non ci sarebbe potuta essere la regolarizzazione del suo rapporto di lavoro, tantomeno l'assunzione per suo figlio, aveva dovuto cessare la sua prestazione lavorativa. Assumeva che già in data 20/01/2015 era intervenuta la risoluzione del preliminare in questione con effetto ex tunc, per essere risultato non essere la titolare dell'omonima ditta recante numero di partita i.v.a. , Parte_1 P.IVA_1
cessata come sopra dimostrato il 06/12/2011, e soprattutto per non poter essere titolare Org dell'attività di ( ) nel Comune di Fondi Via Placitelli n. 1, invece intestata al ORnizzazione_4
sopraddetto , con de relato piena sua incapacità a concluderlo, tantomeno il rogito CP_2
definitivo.
Inoltre, il preliminare in questione riportava comunque un termine essenziale ex suo art. 8, ove era stabilito che il rogito definitivo sarebbe dovuto avvenire entro il 15 febbraio 2015, per cui era comunque intervenuta la sua risoluzione di diritto ex art. 1457 2° comma c.c..
Ancora, soggiungeva che il contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita di un'attività commerciale doveva avere la forma che la legge prescrive per il contratto definitivo, sicché, trattandosi di trasferimento di attività commerciale, ovvero di azienda, doveva seguire la forma dell'atto pubblico.
Assumeva altresì la convenuta che il contratto in questione doveva essere annullato per dolo, in quanto la stessa era stata raggirata in quanto rassicurata che così si sarebbe proceduto sia alla regolarizzazione della sua assunzione, sia anche all'assunzione di suo figlio sig. Persona_2
per svolgere l'attività di barista.
pagina 4 di 16 Eccepiva, infine, l'indeterminatezza e/o indeterminabilità delle averse richieste economiche, e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, rigettare le avverse domande, con accoglimento delle sopra estese eccezioni e dichiarazione di intervenuta risoluzione della scrittura ex adverso azionata, interessi ed accessori, nonché alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attrice e prova per testi, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.2.2024 e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
È incontestato, nonché documentalmente provato, che in data 27.11.2014 le odierne parti in causa stipulavano un contratto preliminare di compravendita di attività commerciale, in forza del quale prometteva di vendere a che prometteva di Parte_1 Controparte_1
acquistare, l'azienda avente ad oggetto l'attività di pub (osteria e birreria) presso il Comune di
Fondi, Via Placitelli n. 1, esercitata giusta autorizzazione rilasciata dal Comune n. 459 del
22.8.2002, p.i. . P.IVA_1
Il prezzo complessivo della cessione d'azienda era fissato in € 60.000,00, e per la stipula del contratto definitivo si conveniva la data del 15.2.2015. Inoltre, le parti stabilivano che la promissaria acquirente avrebbe provveduto alla gestione provvisoria dell'azienda nelle more del definitivo, per cui la stessa si impegnava a versare il fitto mensile nei confronti della proprietà dei locali, pari ad € 1.000,00, oltre che € 500,00 mensili a favore della promittente venditrice, a fronte della gestione provvisoria del locale.
Ciò posto, va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità del suddetto contratto, che a dire della convenuta sarebbe determinata dalla erronea indicazione del numero di partita IVA, corrispondente ad un'attività già cessata a far data dal 2011.
L'erronea indicazione della partita IVA identificativa dell'azienda, invero, non determina la nullità del contratto per mancanza dell'oggetto ex art. 1325 c.c.
Ai sensi dell'art. 1346 c.c., infatti, l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Nel caso di specie, l'azienda oggetto di cessione risultava pagina 5 di 16 chiaramente individuata nel contratto preliminare, mediante l'univoco riferimento all'attività di pub (osteria-birreria) esercitata presso il Comune di Fondi, Via Placitelli n.
1. Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, invero, “Ai sensi dell'art. 2555 c.c. l'azienda, quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, è compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere l'insieme degli elementi organizzati in detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività dell'impresa” (Cass. Civ., Sez. II, 15.5.2006,
n.11130).
Né può ritenersi che la non sarebbe stata legittimata a stipulare il contratto definitivo, Parte_1
atteso che dalla documentazione versata in atti risulta autorizzazione del Comune di Fondi, rilasciata il 22.12.2014 a favore dell'odierna attrice, concernente l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande presso il predetto Comune, Via Placitelli n. 1.
Il contratto preliminare de quo, dunque, aveva un oggetto del tutto possibile e lecito (e cioè
l'azienda destinata allo svolgimento del servizio di ristorazione e pub); né è contestato che la suddetta attività fosse effettivamente esercitata dalla promittente venditrice in data antecedente alla stipula del negozio oggetto di causa.
Parimenti destituita di fondamento l'eccezione di nullità del contratto per difetto della forma scritta. Ad avviso della convenuta, infatti, il contratto preliminare di cessione d'azienda dovrebbe rivestire la forma dell'atto pubblico, ad substantiam e, quindi, a pena di nullità.
Ebbene, tale assunto è sconfessato dal chiaro tenore letterale dell'art. 2556 c.c., che, ai fini della cessione di azienda, non esige il ricorso ad una forma particolare ad substantiam, ma solo ad probationem, prevedendo (e solo per le imprese soggette a registrazione) che i contratti, che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda, devono essere provati per iscritto. Il trasferimento di azienda, dunque, non richiede la forma scritta ai fini della sua validità, a meno che tale forma non sia richiesta per la natura dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto, né assume rilevanza, in senso contrario, la disposizione di cui al capoverso dell'art. 2556, la quale nel prescrivere l'iscrizione nel registro delle imprese – che, a sua volta, postula la forma pubblica o per scrittura privata autenticata dell'atto – non richiede tali adempimenti ai fini della validità del contratto, ma si riferisce al regime di opponibilità ai terzi dello stesso (Cass. III, n. 18066/2019).
pagina 6 di 16 Ancora, non merita positivo scrutinio l'assunto di parte convenuta secondo cui il contratto oggetto di causa si sarebbe risolto di diritto in conseguenza del decorso del termine previsto per la stipula del definitivo, reputato quale termine essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457
c.c.
Difatti, nel caso di specie deve senz'altro escludersi la natura essenziale del termine del
15.2.2015, indicato nel preliminare per la stipula del contratto definitivo.
Secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, il termine per l'adempimento può considerarsi essenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., soltanto qualora alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto
“risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi” (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
15.7.2016, n. 14426).
Dunque, il termine previsto nel contratto preliminare per la stipula del successivo contratto definitivo deve considerarsi normalmente di carattere non essenziale, a prescindere dalle espressioni utilizzate dalle parti, che vanno considerate quali mere espressioni di stile, a meno che non emerga in modo chiaro ed incontrovertibile che le parti hanno inteso attribuire al rispetto del termine valore determinante, elevando pertanto il tempo di esecuzione del contratto a causa concreta dello stesso (Cass. Civ., sez. II, 19.1.2022, n. 1552).
Ed allora, considerato che in tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, nessuna diversa volontà può rinvenirsi nella fattispecie oggetto di esame, atteso che all'art. 8 le parti stabilivano che il contratto definitivo sarebbe stato concluso “presumibilmente” entro il
15.2.2015.
Infine, ritiene il Tribunale che parte convenuta non abbia offerto convincenti riscontri probatori a sostegno del presunto raggiro che la stessa assume di aver subito, adducendo di essere stata indotta e circuita dalla a sottoscrivere il preliminare in contestazione, il quale sarebbe Parte_1
pertanto affetto da vizio del consenso.
pagina 7 di 16 Secondo la prospettazione della , invero, il contratto in questione dovrebbe essere CP_1
annullato per essere stata la stessa raggirata ed indotta a sottoscriverlo in quanto rassicurata che così si sarebbe proceduto sia alla regolarizzazione della sua assunzione, sia all'assunzione del di lei figlio, . Persona_2
Orbene, in disparte la circostanza che nessuna domanda di annullamento è stata proposta dall'odierna convenuta, la doglianza si appalesa infondata per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, infatti, l'art. 1439 c.c. dispone che “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato”.
A tal fine, dunque, è necessario che: i) venga posta in essere una condotta, commissiva od omissiva, consistente in raggiri, ossia in un complesso di manovre e artifizi;
ii) in forza di tale condotta la controparte sia caduta in errore;
iii) vi sia un nesso di causalità tra i raggiri e l'errore e, dunque, tra la condotta fraudolenta e la decisione del deceptus di stipulare il contratto.
Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che “per il dolo, ai sensi dell'art. 1439 c.c., occorre che il raggiro o l'inganno abbia agito come fattore decisivo e determinante della volontà negoziale. L'errore provocato dall'altrui azione ingannatrice costituisce, quindi, causa di annullamento del contratto solo in quanto abbia inciso sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a causa della quale il contraente si sia determinato a stipulare. Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo
è subordinato alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio di consenso) che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza - o in costanza - di questa falsa rappresentazione, spontanea o provocata;
con l'ulteriore conseguenza che la domanda di annullamento non può essere accolta allorché, in relazione al concreto ed inequivoco contenuto delle clausole negoziali, o per effetto di qualsiasi altra circostanza, debba escludersi che l'attore versasse in errore al momento della prestazione del consenso” (Cass. Civ., Sez. II, 27.2.2019, n.
5734).
In definitiva, affinché si produca l'annullamento del contratto, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e quindi sul consenso di quest'ultima.
Ebbene, tali circostanze non appaiono integrate nel caso di specie.
pagina 8 di 16 Pa
, infatti, non ha fornito alcun riscontro probatorio da cui sia dato evincere il CP_1
compimento ad opera della controparte di artifici o raggiri tali da indurla in errore al momento della stipulazione del preliminare, nel senso sopra precisato;
sul punto, l'unico elemento in tal senso parrebbe costituito dalla deposizione del teste (figlio della convenuta), il Persona_2
quale, sentito all'udienza del
27.9.2018, ha riferito che l'odierna attrice, in stato di gravidanza, rappresentava alla che CP_1
si sarebbe dovuta assentare dalla gestione del locale, il quale sarebbe così rimasto privo del titolare, invitando pertanto l'odierna convenuta a sottoscrivere il preliminare, con la promessa che avrebbe provveduto alla regolarizzazione dell'assunzione sua e del figlio.
Ebbene, la suddetta deposizione non risulta certamente sufficiente, in assenza di qualsivoglia ulteriore riscontro probatorio, a comprovare la sussistenza del dolo, ma anzi sembrerebbe indicativa di una mera influenza psicologica e non di un vero e proprio vizio del consenso.
Le dichiarazioni rese dal teste inoltre, sono contraddette da quanto dichiarato dal testimone Per_2
di parte attrice, , il quale ha riferito che l'odierna convenuta era interessata Persona_1
all'acquisto dell'attività già in epoca precedente alla sottoscrizione del preliminare del
27.11.2014.
A tale riguardo, si osserva che i due testimoni citati, rispettivamente figlio della convenuta e coniuge dell'attrice, appaiono dotati di analogo livello di attendibilità, risultando entrambi avvinti da stretti legami parentali con le odierne parti in causa e comunque in vario modo coinvolti nelle vicende oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che la deposizione del teste non è idonea da sola a comprovare il preteso Per_2
raggiro asseritamente perpetrato dall'attrice.
Peraltro, il teste sentito all'udienza del 16.3.2023, se da un lato ha affermato di non Tes_1
essere a conoscenza del contratto preliminare del settembre del 2014, ha comunque confermato di aver ricevuto copia del contratto oggetto di causa, stipulato il 27.11.2014, da parte dell'odierna convenuta, della quale era consulente, soggiungendo che “La sig.ra era interessata CP_1
OR all'acquisto del .
In definitiva, quindi, gli elementi di prova introdotti in giudizio dalla convenuta non appaiono idonei a dimostrare, neanche in via presuntiva, il compimento di raggiri tali da indurre in errore la promissaria acquirente al momento della prestazione del consenso.
pagina 9 di 16 Deve quindi concludersi nel senso della assoluta validità del contratto preliminare di cessione di azienda, sottoscritto dall'odierna convenuta in data 27.11.2014, con cui la stessa si obbligava al versamento del prezzo di complessivi € 60.000,00, oltre che al pagamento del canone di affitto mensile di € 1.000,00 e di un canone di € 500,00 mensili a titolo di corrispettivo per la gestione provvisoria dell'azienda.
Va detto, poi, che non è contestato che la stessa abbia dato parziale esecuzione CP_1
all'obbligo di corresponsione del prezzo, procedendo al versamento dell'importo complessivo di
€ 8.000,00, per cui veniva rilasciata quietanza all'art. 3 del contratto preliminare.
Dall'istruttoria svolta è altresì emerso come l'odierna convenuta abbia effettivamente intrapreso l'esercizio dell'attività oggetto dell'azienda ceduta. In particolare, il teste ha Persona_1
confermato che, nel mese di dicembre del 2014, la Sig.ra ed il sig. Parte_3 CP_3
celebravano la festa di compleanno del figlio presso il Pub oggetto di causa,
[...] Per_3
dopo averne contrattato i costi e quant'altro per la riuscita della stessa esclusivamente con l'odierna convenuta, riferendo di aver assistito personalmente al pagamento effettuato in favore di quest'ultima.
Tale circostanza è stata confermata anche da e i quali, Parte_3 CP_3
sentiti in qualità di informatori nel giudizio cautelare R.G. 2194/2015 – instaurato ex art. 700
c.p.c. dall'attrice per conseguire il rilascio dell'azienda e conclusosi con provvedimento di rigetto per insussistenza del periculum in mora – hanno dichiarato di aver organizzato la festa di compleanno del proprio figlio presso il locale oggetto di causa, in data 29.12.2014, e Per_3
che a tale data l'attività commerciale era gestita dalla . CP_1
Ciò posto, ritiene il Tribunale che debba trovare accoglimento la domanda proposta da parte attrice, con conseguente accertamento del grave inadempimento della promissaria acquirente, consistente nel mancato pagamento né delle rate di acconto convenute nell'art. 3 del contratto, né delle ulteriori somme di cui ai successivi art. 10 (affitto mensile di € 1.000,00) e art. 11 (canone di € 500,00 mensili per la gestione provvisoria dell'attività).
In diritto, giova richiamare il principio generale enunciato dalla Corte di Cassazione quanto alla ripartizione dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento è tenuto a provare esclusivamente la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della pagina 10 di 16 controparte, mentre è al debitore spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla non imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass., Sez.
Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, nel caso di specie l'odierna attrice ha fornito piena prova del titolo del proprio diritto, producendo in giudizio il contratto preliminare del 27.11.2014, sottoscritto da entrambe le parti e non disconosciuto dall'odierna convenuta, ed allegando l'altrui inadempimento.
Di contro, la non è stata in grado di dimostrare la sussistenza di fatti estintivi dell'altrui CP_1
pretesa, atteso che le eccezioni di nullità, annullamento e risoluzione di diritto del contratto, per come ampiamente esaminate, si sono rivelate destituite di fondamento.
Parimenti la convenuta nulla ha dedotto in merito all'avvenuto adempimento, sicché risulta incontestato che la non abbia mai provveduto al pagamento delle somme concordate a CP_1
cui si era obbligata in forza del contratto, validamente sottoscritto in data 27.11.2014.
In merito alla gravità dell'inadempimento, è noto che il giudice “deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo a uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, a opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità” (Cass. Civ., Sez. II,
5.3.2019, n. 6364).
Nella specie, in considerazione della particolare modalità di formazione progressiva del contratto scelta dalle parti, dapprima con contratto preliminare e quindi con contratto definitivo, e con precise scadenze temporali per il versamento di acconti e saldo, va rilevata l'evidente importanza dell'interesse della cedente a verificare nel corso della formazione del negozio l'affidabilità economica e giuridica della controparte negoziale, attraverso il puntuale adempimento degli impegni di spesa intermedi.
Ed allora, il venir meno della convenuta all'obbligo di pagamento sia della rata prevista per il
31.1.2015 (pari ad € 20.000,00), sia, soprattutto, del canone di affitto mensile e del corrispettivo convenuto per la gestione provvisoria dell'attività, nonostante la diffida intimata in data 6.2.2015,
pagina 11 di 16 costituisce condotta idonea ad incrinare la fiducia reciproca e ad incidere significativamente su contenuti essenziali del sinallagma negoziale.
Risulta, altresì, che l'odierna convenuta, oltre a rendersi inadempiente agli obblighi di pagamento assunti, ometteva di riconsegnare alla le chiavi del locale, in spregio alle formali Parte_1
richieste inviate in tal senso in data 23.2.2015 e 30.3.2015.
Infine, è documentato che, con provvedimento del 10.11.2015, veniva convalidato lo sfratto per morosità intimato all'odierna attrice dalla proprietaria dei locali presso cui veniva esercitata l'azienda.
Le circostanze sopra esposte conclamano, quindi, il grave inadempimento dell'odierna convenuta.
Né rileva, in senso contrario, che successivamente l'attività sia passata in gestione di soggetti terzi ( di , posto che, dalla visura camerale prodotta da parte CP_4 Persona_4
convenuta, si evince che la suddetta attività ha avuto inizio in data 30.3.2016, e quindi successivamente rispetto alla convalida di sfratto per morosità nei confronti dell'attrice.
Alla spetta, quindi, il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'altrui Parte_1
inadempimento contrattuale.
Sotto questo profilo, deve anzitutto riconoscersi il diritto dell'odierna attrice ad essere ristorata per il mancato godimento dell'azienda promessa in vendita, per il periodo intercorrente tra la stipula del preliminare (gennaio 2015) all'esecuzione dello sfratto per morosità (convalidato nel novembre 2015 ed eseguito nel gennaio del 2016 – circostanza, questa, mai contestata dalla convenuta).
Può quindi farsi applicazione del principio, dettato in tema di inadempimento del preliminare di compravendita immobiliare, per cui “Il promissario acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all'atto della firma del preliminare, si renda inadempiente per l'obbligazione del prezzo, da versarsi prima del definitivo, e provochi la risoluzione del contratto preliminare, è tenuto al risarcimento del danno in favore della parte promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che
l'occupazione dell'immobile si configuri come sine titulo. Ne consegue che tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti né dal pagamento del prezzo né dal godimento dell'immobile, sono legittimamente liquidati dal giudice di merito, con
pagina 12 di 16 riferimento all'intera durata dell'occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale” (Cass. Civ., sez. II, 20.12.2017, n. 30594).
L'importo spettante all'attrice a tale titolo può essere determinato facendo riferimento alle somme che la si era obbligata a corrispondere per la gestione dell'attività, pari ad € CP_1
1.500,00 mensili, di cui € 1.000,00 rappresentavano il canone di affitto dei locali ed € 500,00 il canone per la gestione provvisoria dell'attività.
Ne deriva che la deve essere condannata a rifondere all'attrice la somma di € 18.000,00 CP_1
( € 1.500,00 per dodici mesi da gennaio 2015 a gennaio 2016).
Parimenti deve essere riconosciuto alla l'importo di € 50.000,00, corrispondente al Parte_1
residuo prezzo pattuito per la cessione dell'azienda – di cui € 20.000,00 da versarsi a titolo di acconto entro il 31.1.2015 ed € 30.000,00 alla data di stipula del contratto definitivo – che avrebbe dovuto essere corrisposto dalla convenuta ove la stessa fosse risultata adempiente alle obbligazioni contrattuali.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, infatti, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo (“id quod interest contractum non fuisse”) ma esteso all'interesse positivo
(“quantum lucrari potuit”) – cfr. Cass. Civ. n. 28022/2021 – sicché “in caso di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del compratore, il danno va commisurato all'incremento patrimoniale netto che il venditore avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto”
(Cass. Civ., Sez. III, 28.3.2001 n. 4473).
Sotto questo profilo, se è vero che, in linea di principio, il danno patito dal venditore a causa della sfumata vendita va rapportato alla differenza tra il valore commerciale dell'immobile al momento della liquidazione, e il prezzo offerto dall'acquirente rivalutato al momento della liquidazione – dovendosi quindi tener conto della possibilità che il promittente venditore, conservando la disponibilità dell'immobile, possa proficuamente impiegarlo per ricavarne un lucro o tentare una nuova vendita – nel caso di specie occorre considerare che è pacifica la perdita definitiva della disponibilità dell'azienda da parte dell'odierna attrice, in conseguenza dell'esecuzione dello sfratto per morosità intimato dalla proprietà delle mura.
Ne deriva che il danno subito dalla corrispondente all'incremento patrimoniale di cui Parte_1
avrebbe beneficiato ove il contratto preliminare di cessione d'azienda fosse stato adempiuto dalla pagina 13 di 16 convenuta, può nel caso in esame essere fatto coincidere con il prezzo che la cessionaria avrebbe dovuto corrispondere per l'acquisto dell'azienda, successivamente andata perduta.
Non può invece essere riconosciuto l'ulteriore importo di € 50.000,00, genericamente richiesto dall'attrice quale danno subito per la perdita dell'avviamento commerciale, così come non merita positivo scrutinio la pretesa risarcitoria avente ad oggetto il presunto pregiudizio all'immagine di imprenditrice che sarebbe stato accusato dalla Parte_1
Invero, se la risoluzione del contratto per inadempimento comporta il diritto della parte non inadempiente di chiedere il risarcimento del danno ex art. 1453 c.c., i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli di cui all'art. 1223 c.c., risultando pertanto risarcibili solo i danni conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento a condizione che la parte che si assume danneggiata fornisca la prova della loro effettiva esistenza.
Nel caso in esame, quindi, l'odierna attrice avrebbe dovuto comprovare il deprezzamento della propria azienda per effetto della cattiva gestione della promissaria acquirente, dimostrando lo stato dell'azienda al momento della consegna e lo stato dell'azienda stessa al momento della proposizione della domanda, ovvero indicare e quantificare, almeno sommariamente, il valore dei macchinari, delle attrezzature e dei mobili asseritamente danneggiati.
Nessun elemento è stato fornito né tantomeno allegato, inoltre, ai fini della quantificazione del valore dell'avviamento dell'azienda andato perduto.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al danno all'immagine, di cui la ha chiesto la liquidazione in via equitativa, in assenza di qualsiasi deduzione e prova sul Parte_1
punto. Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, infatti, Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima
(Cass. Civ., Sez. III, 18.2.2022, n. 4005).
In definitiva, quindi, la somma complessivamente dovuta all'attrice a titolo risarcitorio ammonta ad € 68.000,00, di cui € 18.000,00 per l'illegittima occupazione dell'azienda da parte della pagina 14 di 16 convenuta ed € 68.000,00 corrispondente al mancato guadagno non realizzatosi a beneficio del patrimonio della in conseguenza dell'altrui inadempimento, tenuto conto che l'azienda Parte_1
non risulta più passibile di restituzione.
Su detta somma, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, spettano altresì la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi calcolati al tasso legale sul capitale originario e su quello rivalutato anno per anno, con decorrenza dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso, che nel caso di specie può farsi coincidere con la data originariamente prevista per la stipula del contratto definitivo di cessione d'azienda, vale a dire il 15.2.2015. In tal senso, si è recentemente espressa la Suprema Corte, rilevando che “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cass. Civ., sez. I , 27/12/2022 , n. 37798).
Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento delle domande attoree, accerta il grave inadempimento della convenuta al contratto preliminare di cessione d'azienda stipulato tra le parti in data 27.11.2014, e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di Controparte_1
€ 68.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi nei termini di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite del Controparte_1
pagina 15 di 16 presente giudizio, che liquida in € 786,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Latina, 17 maggio 2024
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6906/2016 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Del Vecchio Augusto e dall'avv. Addessi Roberto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Fondi, Via Dei Volsci n. 13, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Stravato Nadia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi, Via Zara n. 4, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: inadempimento contrattuale – cessione d'azienda.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale, esponendo che, in qualità di titolare della Controparte_1
Org omonima ditta individuale esercente l'attività di ( ), svolgeva la propria attività Org_2
nel Comune di Fondi alla Via Placitelli n.1, in locali ricevuti in locazione commerciale;
quindi, in data 27 novembre 2014, stipulava un contratto preliminare di compravendita della propria attività
pagina 1 di 16 commerciale con la Sig.ra odierna convenuta, quale promittente Controparte_1
acquirente. Col predetto contratto preliminare si stabiliva altresì che il rogito definitivo si sarebbe dovuto stipulare entro il 15 febbraio 2015, e all'art. 10 di detto preliminare si conveniva che nelle more del rogito definitivo: “…i promittenti acquirenti, con regolare assunzione provvederanno in totale autonomia alla completa ed ordinaria gestione dell'attività, con relativi oneri a proprio carico, (fitto mensile, di euro 1.000,00, da versare nelle mani della titolare entro il 5 del mese, approvvigionamento merci, spese per utenze ecc.)”. Pertanto, la prendeva CP_1
immediatamente la detenzione dell'immobile esercitando l'attività, ma ometteva di versare l'intera caparra come stabilito nel preliminare di vendita tanto che l'attrice si vedeva costretta a costituirla in mora a mezzo dei propri legali con raccomandata del 06 febbraio 2015 pervenuta il
10 febbraio 2015. Anche il termine del 15 febbraio 2015 (data concordata per la stipula dell'atto definitivo di compravendita dell'azienda) scadeva senza che la volesse provvedere alla CP_1
stipula dell'atto definitivo. Successivamente la , a mezzo dei suoi legali, Parte_1
con raccomandata A/R inoltrata il 23/02/2015 e pervenuta il 25/02/2015, invitava e diffidava formalmente la controparte all'immediata restituzione e rilascio dell'azienda e dell'immobile ove essa era esercitata, ma a tale diffida rispondeva la a mezzo di proprio legale denegando CP_1
la restituzione delle chiavi. L'azienda e l'immobile non solo non venivano restituiti ma addirittura venivano tenuti chiusi dalla in totale stato di abbandono, così determinando CP_1
la chiusura arbitraria e forzata dei locali.
Ancora, deduceva l'attrice che la promissaria acquirente, nonostante l'obbligo contrattuale assunto, non versava l'importo di euro 500,00 quale canone forfettario mensile per la
“provvisoria” gestione dell'azienda (art.11 dello stesso contratto preliminare), né l'importo di euro 1.000,00 quale fitto mensile dell'immobile ove veniva esercitata l'impresa (art.10 del contratto preliminare) tranne che per il primo mese.
OR Nelle more, interveniva la perdita definitiva del locale commerciale sede del a causa di sfratto per morosità, causato dall'omesso pagamento del canone mensile di locazione da parte della convenuta.
Assumeva quindi la di avere diritto a vedersi riconosciuto non solo l'importo della Parte_1
caparra pattuita e non versata, ma anche il pagamento dei canoni di gestione pattuiti e di locazione dell'immobile nonché il risarcimento causato dall'ulteriore inadempimento contrattuale
OR rappresentato dalla mancata riconsegna del e del successivo stato di abbandono dell'azienda pagina 2 di 16 che aveva cagionato danni economici agli arredi, agli impianti ( senza considerare i danni alle tinteggiature delle mura impregnate di umido e muffa per i quali l'odierna attrice rimaneva esposta nei confronti del proprietario dell'immobile), ma soprattutto il notevole danno per aver
OR perso la sede del e la possibilità di vederlo venduto a terzi nella storica sede. La CP_1
avrebbe dovuto dunque scegliere se recedere dal preliminare e restituire l'azienda e l'immobile ove era esercitata versando l'intera caparra di euro 20.000 oltre agli arretrati del canone di locazione e di gestione provvisoria, ovvero stipulare il rogito definitivo e versare l'importo di acquisto pattuito. Dunque, detto grave inadempimento aveva determinato un danno sia contrattuale che extracontrattuale per fatto illecito ex art.2043 c.c. per depauperamento doloso inesorabile e continuo dell'azienda stessa, che avevano portato anche alla perdita totale dell'avviamento commerciale faticosamente costruito con sacrificio per anni ed alla perdita definitiva della sede.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: - Accertare e dichiarare la Sig.ra Controparte_1
CF , residente in [...] inadempiente nei C.F._2
confronti della Sig.ra nel contratto preliminare di vendita del 27/11/2014 Parte_1
nonché la responsabilità extracontrattuale nella causazione di tutti i danni subiti e subendi dalla
Sig.ra per i fatti di cui in premessa;
- Per l'effetto condannare la Sig.ra Parte_1
al pagamento in favore della Sig.ra della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 120.000,00 o della somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia a ristoro del suindicato inadempimento e di tutti i danni subiti oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio esponendo di aver lavorato unicamente in qualità Controparte_1
di cuoca in cucina alle dipendenze dell'odierna attrice, la quale, essendo gravida ed in prossimità dell'evento del parto, avvenuto il 10/12/2014, le rappresentava, in uno al proprio marito PE
(ufficialmente dipendente della ditta , che si sarebbe dovuta assentare dal
[...] Org_3
locale, che così sarebbe rimasto privo della figura del titolare, invitandola a sottoscrivere il preliminare già prestampato, con l'assicurazione che invece si sarebbe proceduto alla regolarizzazione del suddetto rapporto di lavoro.
Deduceva la convenuta che, nell'intento di circuirla ad apporre la propria firma al predetto preliminare, i coniugi e avevano garantito che sarebbe stato regolarmente Parte_1 PE
pagina 3 di 16 assunto anche il figlio di costei, sig. , per svolgere l'attività di barista. Quindi, la Persona_2
si convinceva ad apporre la propria firma al preliminare in questione in quanto CP_1
rassicurata dal fatto che lo stesso era soltanto utilizzato dai coniugi e per Parte_1 PE
garantirsi l'apertura e lo svolgimento del loro locale in prossimità delle festività natalizie e soprattutto per ottenere la regolarizzazione del suo rapporto di lavoro e l'assunzione del figlio
. Per_2
Inoltre, la convenuta rappresentava che, da consultazione all'anagrafe tributaria del 20/01/2015, aveva riscontrato che la aveva cessato la propria attività registrata con il numero di Parte_1
partita IVA in data 06/12/2011, e che invece l'attività di birreria-pub in Fondi (lt) P.IVA_1
alla Via Placitelli 1 risultava intestata a , con partita iva CP_2 P.IVA_2
Pertanto, presa contezza del grave raggiro subito ed anche del fatto che non ci sarebbe potuta essere la regolarizzazione del suo rapporto di lavoro, tantomeno l'assunzione per suo figlio, aveva dovuto cessare la sua prestazione lavorativa. Assumeva che già in data 20/01/2015 era intervenuta la risoluzione del preliminare in questione con effetto ex tunc, per essere risultato non essere la titolare dell'omonima ditta recante numero di partita i.v.a. , Parte_1 P.IVA_1
cessata come sopra dimostrato il 06/12/2011, e soprattutto per non poter essere titolare Org dell'attività di ( ) nel Comune di Fondi Via Placitelli n. 1, invece intestata al ORnizzazione_4
sopraddetto , con de relato piena sua incapacità a concluderlo, tantomeno il rogito CP_2
definitivo.
Inoltre, il preliminare in questione riportava comunque un termine essenziale ex suo art. 8, ove era stabilito che il rogito definitivo sarebbe dovuto avvenire entro il 15 febbraio 2015, per cui era comunque intervenuta la sua risoluzione di diritto ex art. 1457 2° comma c.c..
Ancora, soggiungeva che il contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita di un'attività commerciale doveva avere la forma che la legge prescrive per il contratto definitivo, sicché, trattandosi di trasferimento di attività commerciale, ovvero di azienda, doveva seguire la forma dell'atto pubblico.
Assumeva altresì la convenuta che il contratto in questione doveva essere annullato per dolo, in quanto la stessa era stata raggirata in quanto rassicurata che così si sarebbe proceduto sia alla regolarizzazione della sua assunzione, sia anche all'assunzione di suo figlio sig. Persona_2
per svolgere l'attività di barista.
pagina 4 di 16 Eccepiva, infine, l'indeterminatezza e/o indeterminabilità delle averse richieste economiche, e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, rigettare le avverse domande, con accoglimento delle sopra estese eccezioni e dichiarazione di intervenuta risoluzione della scrittura ex adverso azionata, interessi ed accessori, nonché alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attrice e prova per testi, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.2.2024 e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
È incontestato, nonché documentalmente provato, che in data 27.11.2014 le odierne parti in causa stipulavano un contratto preliminare di compravendita di attività commerciale, in forza del quale prometteva di vendere a che prometteva di Parte_1 Controparte_1
acquistare, l'azienda avente ad oggetto l'attività di pub (osteria e birreria) presso il Comune di
Fondi, Via Placitelli n. 1, esercitata giusta autorizzazione rilasciata dal Comune n. 459 del
22.8.2002, p.i. . P.IVA_1
Il prezzo complessivo della cessione d'azienda era fissato in € 60.000,00, e per la stipula del contratto definitivo si conveniva la data del 15.2.2015. Inoltre, le parti stabilivano che la promissaria acquirente avrebbe provveduto alla gestione provvisoria dell'azienda nelle more del definitivo, per cui la stessa si impegnava a versare il fitto mensile nei confronti della proprietà dei locali, pari ad € 1.000,00, oltre che € 500,00 mensili a favore della promittente venditrice, a fronte della gestione provvisoria del locale.
Ciò posto, va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità del suddetto contratto, che a dire della convenuta sarebbe determinata dalla erronea indicazione del numero di partita IVA, corrispondente ad un'attività già cessata a far data dal 2011.
L'erronea indicazione della partita IVA identificativa dell'azienda, invero, non determina la nullità del contratto per mancanza dell'oggetto ex art. 1325 c.c.
Ai sensi dell'art. 1346 c.c., infatti, l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Nel caso di specie, l'azienda oggetto di cessione risultava pagina 5 di 16 chiaramente individuata nel contratto preliminare, mediante l'univoco riferimento all'attività di pub (osteria-birreria) esercitata presso il Comune di Fondi, Via Placitelli n.
1. Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, invero, “Ai sensi dell'art. 2555 c.c. l'azienda, quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, è compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere l'insieme degli elementi organizzati in detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività dell'impresa” (Cass. Civ., Sez. II, 15.5.2006,
n.11130).
Né può ritenersi che la non sarebbe stata legittimata a stipulare il contratto definitivo, Parte_1
atteso che dalla documentazione versata in atti risulta autorizzazione del Comune di Fondi, rilasciata il 22.12.2014 a favore dell'odierna attrice, concernente l'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande presso il predetto Comune, Via Placitelli n. 1.
Il contratto preliminare de quo, dunque, aveva un oggetto del tutto possibile e lecito (e cioè
l'azienda destinata allo svolgimento del servizio di ristorazione e pub); né è contestato che la suddetta attività fosse effettivamente esercitata dalla promittente venditrice in data antecedente alla stipula del negozio oggetto di causa.
Parimenti destituita di fondamento l'eccezione di nullità del contratto per difetto della forma scritta. Ad avviso della convenuta, infatti, il contratto preliminare di cessione d'azienda dovrebbe rivestire la forma dell'atto pubblico, ad substantiam e, quindi, a pena di nullità.
Ebbene, tale assunto è sconfessato dal chiaro tenore letterale dell'art. 2556 c.c., che, ai fini della cessione di azienda, non esige il ricorso ad una forma particolare ad substantiam, ma solo ad probationem, prevedendo (e solo per le imprese soggette a registrazione) che i contratti, che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda, devono essere provati per iscritto. Il trasferimento di azienda, dunque, non richiede la forma scritta ai fini della sua validità, a meno che tale forma non sia richiesta per la natura dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto, né assume rilevanza, in senso contrario, la disposizione di cui al capoverso dell'art. 2556, la quale nel prescrivere l'iscrizione nel registro delle imprese – che, a sua volta, postula la forma pubblica o per scrittura privata autenticata dell'atto – non richiede tali adempimenti ai fini della validità del contratto, ma si riferisce al regime di opponibilità ai terzi dello stesso (Cass. III, n. 18066/2019).
pagina 6 di 16 Ancora, non merita positivo scrutinio l'assunto di parte convenuta secondo cui il contratto oggetto di causa si sarebbe risolto di diritto in conseguenza del decorso del termine previsto per la stipula del definitivo, reputato quale termine essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457
c.c.
Difatti, nel caso di specie deve senz'altro escludersi la natura essenziale del termine del
15.2.2015, indicato nel preliminare per la stipula del contratto definitivo.
Secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, il termine per l'adempimento può considerarsi essenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., soltanto qualora alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto
“risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo, che non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della prestazione, se non emerga, dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi” (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
15.7.2016, n. 14426).
Dunque, il termine previsto nel contratto preliminare per la stipula del successivo contratto definitivo deve considerarsi normalmente di carattere non essenziale, a prescindere dalle espressioni utilizzate dalle parti, che vanno considerate quali mere espressioni di stile, a meno che non emerga in modo chiaro ed incontrovertibile che le parti hanno inteso attribuire al rispetto del termine valore determinante, elevando pertanto il tempo di esecuzione del contratto a causa concreta dello stesso (Cass. Civ., sez. II, 19.1.2022, n. 1552).
Ed allora, considerato che in tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, nessuna diversa volontà può rinvenirsi nella fattispecie oggetto di esame, atteso che all'art. 8 le parti stabilivano che il contratto definitivo sarebbe stato concluso “presumibilmente” entro il
15.2.2015.
Infine, ritiene il Tribunale che parte convenuta non abbia offerto convincenti riscontri probatori a sostegno del presunto raggiro che la stessa assume di aver subito, adducendo di essere stata indotta e circuita dalla a sottoscrivere il preliminare in contestazione, il quale sarebbe Parte_1
pertanto affetto da vizio del consenso.
pagina 7 di 16 Secondo la prospettazione della , invero, il contratto in questione dovrebbe essere CP_1
annullato per essere stata la stessa raggirata ed indotta a sottoscriverlo in quanto rassicurata che così si sarebbe proceduto sia alla regolarizzazione della sua assunzione, sia all'assunzione del di lei figlio, . Persona_2
Orbene, in disparte la circostanza che nessuna domanda di annullamento è stata proposta dall'odierna convenuta, la doglianza si appalesa infondata per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, infatti, l'art. 1439 c.c. dispone che “il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato”.
A tal fine, dunque, è necessario che: i) venga posta in essere una condotta, commissiva od omissiva, consistente in raggiri, ossia in un complesso di manovre e artifizi;
ii) in forza di tale condotta la controparte sia caduta in errore;
iii) vi sia un nesso di causalità tra i raggiri e l'errore e, dunque, tra la condotta fraudolenta e la decisione del deceptus di stipulare il contratto.
Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che “per il dolo, ai sensi dell'art. 1439 c.c., occorre che il raggiro o l'inganno abbia agito come fattore decisivo e determinante della volontà negoziale. L'errore provocato dall'altrui azione ingannatrice costituisce, quindi, causa di annullamento del contratto solo in quanto abbia inciso sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a causa della quale il contraente si sia determinato a stipulare. Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo
è subordinato alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio di consenso) che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza - o in costanza - di questa falsa rappresentazione, spontanea o provocata;
con l'ulteriore conseguenza che la domanda di annullamento non può essere accolta allorché, in relazione al concreto ed inequivoco contenuto delle clausole negoziali, o per effetto di qualsiasi altra circostanza, debba escludersi che l'attore versasse in errore al momento della prestazione del consenso” (Cass. Civ., Sez. II, 27.2.2019, n.
5734).
In definitiva, affinché si produca l'annullamento del contratto, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e quindi sul consenso di quest'ultima.
Ebbene, tali circostanze non appaiono integrate nel caso di specie.
pagina 8 di 16 Pa
, infatti, non ha fornito alcun riscontro probatorio da cui sia dato evincere il CP_1
compimento ad opera della controparte di artifici o raggiri tali da indurla in errore al momento della stipulazione del preliminare, nel senso sopra precisato;
sul punto, l'unico elemento in tal senso parrebbe costituito dalla deposizione del teste (figlio della convenuta), il Persona_2
quale, sentito all'udienza del
27.9.2018, ha riferito che l'odierna attrice, in stato di gravidanza, rappresentava alla che CP_1
si sarebbe dovuta assentare dalla gestione del locale, il quale sarebbe così rimasto privo del titolare, invitando pertanto l'odierna convenuta a sottoscrivere il preliminare, con la promessa che avrebbe provveduto alla regolarizzazione dell'assunzione sua e del figlio.
Ebbene, la suddetta deposizione non risulta certamente sufficiente, in assenza di qualsivoglia ulteriore riscontro probatorio, a comprovare la sussistenza del dolo, ma anzi sembrerebbe indicativa di una mera influenza psicologica e non di un vero e proprio vizio del consenso.
Le dichiarazioni rese dal teste inoltre, sono contraddette da quanto dichiarato dal testimone Per_2
di parte attrice, , il quale ha riferito che l'odierna convenuta era interessata Persona_1
all'acquisto dell'attività già in epoca precedente alla sottoscrizione del preliminare del
27.11.2014.
A tale riguardo, si osserva che i due testimoni citati, rispettivamente figlio della convenuta e coniuge dell'attrice, appaiono dotati di analogo livello di attendibilità, risultando entrambi avvinti da stretti legami parentali con le odierne parti in causa e comunque in vario modo coinvolti nelle vicende oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che la deposizione del teste non è idonea da sola a comprovare il preteso Per_2
raggiro asseritamente perpetrato dall'attrice.
Peraltro, il teste sentito all'udienza del 16.3.2023, se da un lato ha affermato di non Tes_1
essere a conoscenza del contratto preliminare del settembre del 2014, ha comunque confermato di aver ricevuto copia del contratto oggetto di causa, stipulato il 27.11.2014, da parte dell'odierna convenuta, della quale era consulente, soggiungendo che “La sig.ra era interessata CP_1
OR all'acquisto del .
In definitiva, quindi, gli elementi di prova introdotti in giudizio dalla convenuta non appaiono idonei a dimostrare, neanche in via presuntiva, il compimento di raggiri tali da indurre in errore la promissaria acquirente al momento della prestazione del consenso.
pagina 9 di 16 Deve quindi concludersi nel senso della assoluta validità del contratto preliminare di cessione di azienda, sottoscritto dall'odierna convenuta in data 27.11.2014, con cui la stessa si obbligava al versamento del prezzo di complessivi € 60.000,00, oltre che al pagamento del canone di affitto mensile di € 1.000,00 e di un canone di € 500,00 mensili a titolo di corrispettivo per la gestione provvisoria dell'azienda.
Va detto, poi, che non è contestato che la stessa abbia dato parziale esecuzione CP_1
all'obbligo di corresponsione del prezzo, procedendo al versamento dell'importo complessivo di
€ 8.000,00, per cui veniva rilasciata quietanza all'art. 3 del contratto preliminare.
Dall'istruttoria svolta è altresì emerso come l'odierna convenuta abbia effettivamente intrapreso l'esercizio dell'attività oggetto dell'azienda ceduta. In particolare, il teste ha Persona_1
confermato che, nel mese di dicembre del 2014, la Sig.ra ed il sig. Parte_3 CP_3
celebravano la festa di compleanno del figlio presso il Pub oggetto di causa,
[...] Per_3
dopo averne contrattato i costi e quant'altro per la riuscita della stessa esclusivamente con l'odierna convenuta, riferendo di aver assistito personalmente al pagamento effettuato in favore di quest'ultima.
Tale circostanza è stata confermata anche da e i quali, Parte_3 CP_3
sentiti in qualità di informatori nel giudizio cautelare R.G. 2194/2015 – instaurato ex art. 700
c.p.c. dall'attrice per conseguire il rilascio dell'azienda e conclusosi con provvedimento di rigetto per insussistenza del periculum in mora – hanno dichiarato di aver organizzato la festa di compleanno del proprio figlio presso il locale oggetto di causa, in data 29.12.2014, e Per_3
che a tale data l'attività commerciale era gestita dalla . CP_1
Ciò posto, ritiene il Tribunale che debba trovare accoglimento la domanda proposta da parte attrice, con conseguente accertamento del grave inadempimento della promissaria acquirente, consistente nel mancato pagamento né delle rate di acconto convenute nell'art. 3 del contratto, né delle ulteriori somme di cui ai successivi art. 10 (affitto mensile di € 1.000,00) e art. 11 (canone di € 500,00 mensili per la gestione provvisoria dell'attività).
In diritto, giova richiamare il principio generale enunciato dalla Corte di Cassazione quanto alla ripartizione dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento è tenuto a provare esclusivamente la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della pagina 10 di 16 controparte, mentre è al debitore spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla non imputabilità dell'inadempimento (cfr. Cass., Sez.
Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ebbene, nel caso di specie l'odierna attrice ha fornito piena prova del titolo del proprio diritto, producendo in giudizio il contratto preliminare del 27.11.2014, sottoscritto da entrambe le parti e non disconosciuto dall'odierna convenuta, ed allegando l'altrui inadempimento.
Di contro, la non è stata in grado di dimostrare la sussistenza di fatti estintivi dell'altrui CP_1
pretesa, atteso che le eccezioni di nullità, annullamento e risoluzione di diritto del contratto, per come ampiamente esaminate, si sono rivelate destituite di fondamento.
Parimenti la convenuta nulla ha dedotto in merito all'avvenuto adempimento, sicché risulta incontestato che la non abbia mai provveduto al pagamento delle somme concordate a CP_1
cui si era obbligata in forza del contratto, validamente sottoscritto in data 27.11.2014.
In merito alla gravità dell'inadempimento, è noto che il giudice “deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo a uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, a opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità” (Cass. Civ., Sez. II,
5.3.2019, n. 6364).
Nella specie, in considerazione della particolare modalità di formazione progressiva del contratto scelta dalle parti, dapprima con contratto preliminare e quindi con contratto definitivo, e con precise scadenze temporali per il versamento di acconti e saldo, va rilevata l'evidente importanza dell'interesse della cedente a verificare nel corso della formazione del negozio l'affidabilità economica e giuridica della controparte negoziale, attraverso il puntuale adempimento degli impegni di spesa intermedi.
Ed allora, il venir meno della convenuta all'obbligo di pagamento sia della rata prevista per il
31.1.2015 (pari ad € 20.000,00), sia, soprattutto, del canone di affitto mensile e del corrispettivo convenuto per la gestione provvisoria dell'attività, nonostante la diffida intimata in data 6.2.2015,
pagina 11 di 16 costituisce condotta idonea ad incrinare la fiducia reciproca e ad incidere significativamente su contenuti essenziali del sinallagma negoziale.
Risulta, altresì, che l'odierna convenuta, oltre a rendersi inadempiente agli obblighi di pagamento assunti, ometteva di riconsegnare alla le chiavi del locale, in spregio alle formali Parte_1
richieste inviate in tal senso in data 23.2.2015 e 30.3.2015.
Infine, è documentato che, con provvedimento del 10.11.2015, veniva convalidato lo sfratto per morosità intimato all'odierna attrice dalla proprietaria dei locali presso cui veniva esercitata l'azienda.
Le circostanze sopra esposte conclamano, quindi, il grave inadempimento dell'odierna convenuta.
Né rileva, in senso contrario, che successivamente l'attività sia passata in gestione di soggetti terzi ( di , posto che, dalla visura camerale prodotta da parte CP_4 Persona_4
convenuta, si evince che la suddetta attività ha avuto inizio in data 30.3.2016, e quindi successivamente rispetto alla convalida di sfratto per morosità nei confronti dell'attrice.
Alla spetta, quindi, il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'altrui Parte_1
inadempimento contrattuale.
Sotto questo profilo, deve anzitutto riconoscersi il diritto dell'odierna attrice ad essere ristorata per il mancato godimento dell'azienda promessa in vendita, per il periodo intercorrente tra la stipula del preliminare (gennaio 2015) all'esecuzione dello sfratto per morosità (convalidato nel novembre 2015 ed eseguito nel gennaio del 2016 – circostanza, questa, mai contestata dalla convenuta).
Può quindi farsi applicazione del principio, dettato in tema di inadempimento del preliminare di compravendita immobiliare, per cui “Il promissario acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all'atto della firma del preliminare, si renda inadempiente per l'obbligazione del prezzo, da versarsi prima del definitivo, e provochi la risoluzione del contratto preliminare, è tenuto al risarcimento del danno in favore della parte promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che
l'occupazione dell'immobile si configuri come sine titulo. Ne consegue che tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti né dal pagamento del prezzo né dal godimento dell'immobile, sono legittimamente liquidati dal giudice di merito, con
pagina 12 di 16 riferimento all'intera durata dell'occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale” (Cass. Civ., sez. II, 20.12.2017, n. 30594).
L'importo spettante all'attrice a tale titolo può essere determinato facendo riferimento alle somme che la si era obbligata a corrispondere per la gestione dell'attività, pari ad € CP_1
1.500,00 mensili, di cui € 1.000,00 rappresentavano il canone di affitto dei locali ed € 500,00 il canone per la gestione provvisoria dell'attività.
Ne deriva che la deve essere condannata a rifondere all'attrice la somma di € 18.000,00 CP_1
( € 1.500,00 per dodici mesi da gennaio 2015 a gennaio 2016).
Parimenti deve essere riconosciuto alla l'importo di € 50.000,00, corrispondente al Parte_1
residuo prezzo pattuito per la cessione dell'azienda – di cui € 20.000,00 da versarsi a titolo di acconto entro il 31.1.2015 ed € 30.000,00 alla data di stipula del contratto definitivo – che avrebbe dovuto essere corrisposto dalla convenuta ove la stessa fosse risultata adempiente alle obbligazioni contrattuali.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, infatti, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo (“id quod interest contractum non fuisse”) ma esteso all'interesse positivo
(“quantum lucrari potuit”) – cfr. Cass. Civ. n. 28022/2021 – sicché “in caso di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del compratore, il danno va commisurato all'incremento patrimoniale netto che il venditore avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto”
(Cass. Civ., Sez. III, 28.3.2001 n. 4473).
Sotto questo profilo, se è vero che, in linea di principio, il danno patito dal venditore a causa della sfumata vendita va rapportato alla differenza tra il valore commerciale dell'immobile al momento della liquidazione, e il prezzo offerto dall'acquirente rivalutato al momento della liquidazione – dovendosi quindi tener conto della possibilità che il promittente venditore, conservando la disponibilità dell'immobile, possa proficuamente impiegarlo per ricavarne un lucro o tentare una nuova vendita – nel caso di specie occorre considerare che è pacifica la perdita definitiva della disponibilità dell'azienda da parte dell'odierna attrice, in conseguenza dell'esecuzione dello sfratto per morosità intimato dalla proprietà delle mura.
Ne deriva che il danno subito dalla corrispondente all'incremento patrimoniale di cui Parte_1
avrebbe beneficiato ove il contratto preliminare di cessione d'azienda fosse stato adempiuto dalla pagina 13 di 16 convenuta, può nel caso in esame essere fatto coincidere con il prezzo che la cessionaria avrebbe dovuto corrispondere per l'acquisto dell'azienda, successivamente andata perduta.
Non può invece essere riconosciuto l'ulteriore importo di € 50.000,00, genericamente richiesto dall'attrice quale danno subito per la perdita dell'avviamento commerciale, così come non merita positivo scrutinio la pretesa risarcitoria avente ad oggetto il presunto pregiudizio all'immagine di imprenditrice che sarebbe stato accusato dalla Parte_1
Invero, se la risoluzione del contratto per inadempimento comporta il diritto della parte non inadempiente di chiedere il risarcimento del danno ex art. 1453 c.c., i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli di cui all'art. 1223 c.c., risultando pertanto risarcibili solo i danni conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento a condizione che la parte che si assume danneggiata fornisca la prova della loro effettiva esistenza.
Nel caso in esame, quindi, l'odierna attrice avrebbe dovuto comprovare il deprezzamento della propria azienda per effetto della cattiva gestione della promissaria acquirente, dimostrando lo stato dell'azienda al momento della consegna e lo stato dell'azienda stessa al momento della proposizione della domanda, ovvero indicare e quantificare, almeno sommariamente, il valore dei macchinari, delle attrezzature e dei mobili asseritamente danneggiati.
Nessun elemento è stato fornito né tantomeno allegato, inoltre, ai fini della quantificazione del valore dell'avviamento dell'azienda andato perduto.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al danno all'immagine, di cui la ha chiesto la liquidazione in via equitativa, in assenza di qualsiasi deduzione e prova sul Parte_1
punto. Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, infatti, Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima
(Cass. Civ., Sez. III, 18.2.2022, n. 4005).
In definitiva, quindi, la somma complessivamente dovuta all'attrice a titolo risarcitorio ammonta ad € 68.000,00, di cui € 18.000,00 per l'illegittima occupazione dell'azienda da parte della pagina 14 di 16 convenuta ed € 68.000,00 corrispondente al mancato guadagno non realizzatosi a beneficio del patrimonio della in conseguenza dell'altrui inadempimento, tenuto conto che l'azienda Parte_1
non risulta più passibile di restituzione.
Su detta somma, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, spettano altresì la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi calcolati al tasso legale sul capitale originario e su quello rivalutato anno per anno, con decorrenza dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso, che nel caso di specie può farsi coincidere con la data originariamente prevista per la stipula del contratto definitivo di cessione d'azienda, vale a dire il 15.2.2015. In tal senso, si è recentemente espressa la Suprema Corte, rilevando che “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cass. Civ., sez. I , 27/12/2022 , n. 37798).
Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento delle domande attoree, accerta il grave inadempimento della convenuta al contratto preliminare di cessione d'azienda stipulato tra le parti in data 27.11.2014, e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di Controparte_1
€ 68.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi nei termini di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite del Controparte_1
pagina 15 di 16 presente giudizio, che liquida in € 786,00 per esborsi e in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Latina, 17 maggio 2024
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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