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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/09/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1360/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1360/2025, avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), il primo rappresentato e difeso dall'avv. Speranza Faenza e la C.F._2 seconda dall'avv. Paola Scialpi, procuratori domiciliatari;
Ricorrenti Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 24.03.2025, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 3.10.2009 in Cutrofiano e che dalla loro unione erano nate due figlie, (14.11.2008) e (11.08.2016); - che era stata Persona_1 Per_2 pronunciata la separazione con sentenza n. 1276/2024, in ratifica delle condizioni accordate tra le parti;
- che, essendo decorsi i termini di legge, chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- Disporre l'affidamento congiunto delle minori e ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- La casa coniugale, di proprietà del rimarrà assegnata alla sig.ra Parte_1 Pt_2 che la abiterà con le due figlie minori mentre il continuerà a pagare per l'intero la rata Pt_1 del mutuo;
- Garantire il diritto di visita del padre nei confronti delle figlie consentendole di vederle liberamente quando lo vorrà concordando con la madre e comunque in tendenziale misura pari a questa, compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse figlie;
in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario: ogni martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 in inverno e alle ore 22:00 in estate;
a settimane alterne da sabato mattina alle 11:00 o all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20:00 in inverno e alle ore 22:00 in estate;
trascorreranno le festività di Natale e Pasqua col padre negli anni pari, mentre in quelli dispari con la madre;
il Capodanno con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale;
negli anni pari le minori trascorreranno la giornata dei rispettivi compleanni col padre e quella dell'onomastico con la madre e viceversa negli anni dispari;
trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno della festa del papà. Nel periodo estivo, due settimane consecutive con il padre, concordate di anno in anno con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
- corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 300,00 (in ragione Parte_1 Pt_2 di € 150,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 28 di ogni mese da rivalutare secondo gli indici Istat a partire da gennaio 2026. - Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e non mutuabili, che dovranno essere affrontate per i figli dovranno essere previamente concordate e documentate tra le parti e dovranno essere ripartire al 50%;
- I coniugi si prestano il consenso reciproco per l'espatrio e per l'iscrizione delle figlie nei relativi documenti;
- L'assegno unico per le figlie minori verrà percepito nella misura del 50% per ciascun genitore Con decreto del 6.06.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 15.07.2025 per la comparizione personale delle parti. All'udienza predetta, dopo aver specificato che il continuava a farsi carico per Pt_1 intero della rata di mutuo ammontante ad € 850,00 mensili, provvedevano a modificare alcune condizioni indicate in ricorso, ossia: 1) il contributo di mantenimento per le figlie viene fissato in € 100,00 ciascuna, per un totale di € 200,00; 2) le spese straordinarie saranno regolate secondo il Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Lecce;
3) l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla . Pt_2 In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorsi più di sei mesi dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale. Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni indicate in ricorso, come modificate a verbale di udienza del 15.07.2025, possono essere ratificate in quanto corrispondenti all'interesse delle parti ed a quello preminente della prole. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], ogni diversa istanza, eccezione e Parte_3 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, contratto a Cutrofiano il 3.10.2009, alle condizioni indicate in parte motiva;
Parte_3
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese. Lecce, 17.09.2025
Il giudice rel. La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Francesca CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 1360/2025, avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), il primo rappresentato e difeso dall'avv. Speranza Faenza e la C.F._2 seconda dall'avv. Paola Scialpi, procuratori domiciliatari;
Ricorrenti Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 24.03.2025, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 3.10.2009 in Cutrofiano e che dalla loro unione erano nate due figlie, (14.11.2008) e (11.08.2016); - che era stata Persona_1 Per_2 pronunciata la separazione con sentenza n. 1276/2024, in ratifica delle condizioni accordate tra le parti;
- che, essendo decorsi i termini di legge, chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- Disporre l'affidamento congiunto delle minori e ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- La casa coniugale, di proprietà del rimarrà assegnata alla sig.ra Parte_1 Pt_2 che la abiterà con le due figlie minori mentre il continuerà a pagare per l'intero la rata Pt_1 del mutuo;
- Garantire il diritto di visita del padre nei confronti delle figlie consentendole di vederle liberamente quando lo vorrà concordando con la madre e comunque in tendenziale misura pari a questa, compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse figlie;
in caso di disaccordo, secondo il seguente calendario: ogni martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 in inverno e alle ore 22:00 in estate;
a settimane alterne da sabato mattina alle 11:00 o all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20:00 in inverno e alle ore 22:00 in estate;
trascorreranno le festività di Natale e Pasqua col padre negli anni pari, mentre in quelli dispari con la madre;
il Capodanno con il genitore con il quale non ha trascorso il Natale;
negli anni pari le minori trascorreranno la giornata dei rispettivi compleanni col padre e quella dell'onomastico con la madre e viceversa negli anni dispari;
trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno della festa del papà. Nel periodo estivo, due settimane consecutive con il padre, concordate di anno in anno con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
- corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 300,00 (in ragione Parte_1 Pt_2 di € 150,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 28 di ogni mese da rivalutare secondo gli indici Istat a partire da gennaio 2026. - Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e non mutuabili, che dovranno essere affrontate per i figli dovranno essere previamente concordate e documentate tra le parti e dovranno essere ripartire al 50%;
- I coniugi si prestano il consenso reciproco per l'espatrio e per l'iscrizione delle figlie nei relativi documenti;
- L'assegno unico per le figlie minori verrà percepito nella misura del 50% per ciascun genitore Con decreto del 6.06.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 15.07.2025 per la comparizione personale delle parti. All'udienza predetta, dopo aver specificato che il continuava a farsi carico per Pt_1 intero della rata di mutuo ammontante ad € 850,00 mensili, provvedevano a modificare alcune condizioni indicate in ricorso, ossia: 1) il contributo di mantenimento per le figlie viene fissato in € 100,00 ciascuna, per un totale di € 200,00; 2) le spese straordinarie saranno regolate secondo il Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Lecce;
3) l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla . Pt_2 In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorsi più di sei mesi dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale. Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni indicate in ricorso, come modificate a verbale di udienza del 15.07.2025, possono essere ratificate in quanto corrispondenti all'interesse delle parti ed a quello preminente della prole. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], ogni diversa istanza, eccezione e Parte_3 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, contratto a Cutrofiano il 3.10.2009, alle condizioni indicate in parte motiva;
Parte_3
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese. Lecce, 17.09.2025
Il giudice rel. La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Francesca CAPUTO