TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di ER OR, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile iscritta al N.R.G. 4783/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Vairo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 C.F._2
De Prisco, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM presso il Tribunale di ER OR;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.10.2022 dato atto: di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in data 11.06.1987, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Controparte_1 di ER OR (SA) al n. 73, Parte II, Serie A, anno 1987; che con sentenza parziale n. 1459/2019 pubblicata il 19.12.2019 (R.G. 2802/2018), il Tribunale di ER OR dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi;
che dall'unione coniugale è nato un unico figlio, , (il 3.11.1988); che la Per_1
sig.ra svolge la professione di commessa part-time percependo uno stipendio medio CP_1
mensile di euro 800,00, nondimeno, risulta proprietaria e comproprietaria di beni immobili;
che la stessa vive nella casa di proprietà (ex casa coniugale); corrispondere mensilmente la rata di euro
541,54 per il mutuo stipulato con Banca LL in data 28.10.2019 di cui restano da versare nr. 204 rate;
che il sig. , da canto proprio, svolge la professione di Operatore Socio-Sanitario Parte_1
(O.S.S.) con contratto a tempo indeterminato presso la “ISAMA s.r.l.” sita in ER OR (SA), percependo uno stipendio medio mensile di euro 1.200,00 circa dal quale va detratta la somma di euro 310,00 per il canone di locazione;
che, sussistendo i presupposti di cui all' art 3, l. 1.12.1970
n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Vorrà il Tribunale di ER OR , ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della Legge
1.12.1970 n. 898 , dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ER
OR in data 11.06.1987 tra il Sig. , nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...] sposatisi l'11.06.1987 nel Comune Controparte_1
di ER OR, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.73,
Parte II, Serie A, anno 1987”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione del 07.04.2023 si è costituita CP_1
la quale, in via preliminare, ha dato atto della sussistenza delle condizioni di fatto e di
[...]
diritto per la pronuncia divorzile, stante la persistenza della separazione tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruzione del vincolo coniugale;
nel merito non si è opposta alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. e la sig.ra ;
2. Parte_1 Controparte_1
Confermare i provvedimenti relativi all'affidamento della casa coniugale alla sig.ra Controparte_1
che vi abiterà unitamente al figlio;
3. Che venga corrisposto alla sig.ra
[...] Persona_2 [...]
un assegno divorzile di euro 300,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio maggiorenne, non ancora autonomamente autosufficiente, così come già stabilito in sede di separazione nonché in sede stragiudiziale con atto di transazione intercorso tra le parti;
4. Condannare il ricorrente alla rifusione delle spese, e competenze di causa oltre agli accessori di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario.”. Disposti taluni rinvii d'udienza, con provvedimento del 3.07.2023 il Presidente F.F., esperito negativamente il tentativo di conciliazione ed autorizzati i coniugi a continuare a vivere separatamente, ha confermato le pattuizioni di cui alla separazione, rinviando la causa all'udienza del
28.03.2024 dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. il procedimento è stato rinviato per lo scrutinio delle richieste istruttorie
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 5.2.2025 onde consentire alla resistente di prendere espressa posizione sulla richiesta formulata da controparte in ordine alla volontà di addivenire ad una pronuncia non definitiva sullo stato, oltre che per la formale rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza dell'11.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, la domanda è fondata e va accolta.
Osserva preliminarmente il Collegio che qualora, come nel caso in esame, sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sebbene la causa necessiti di proseguire in istruttoria, in relazione alle ulteriori circostanze emerse in corso di causa, non sussiste alcuna discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le risultanze di causa comprovano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che testimonia l'evidente intollerabilità della convivenza ed il definitivo venir meno dell'affectio maritalis, con la conseguenza che ricorrono i presupposti per la richiesta pronuncia divorzile.
Nulla osta, pertanto, ad una pronunzia non definitiva sullo status, mentre le ulteriori richieste e questioni formulate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi potranno essere esaminate nel prosieguo del giudizio.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Va disposta, a cura della Cancelleria, l'allegazione di copia della presente sentenza al fascicolo d'ufficio.
La causa deve, così, proseguire dinnanzi al giudice istruttore secondo le determinazioni che verranno assunte con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER OR, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio giudiziale così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...] Parte_1
(SA) il 25.09.1961 e , nata a [...] il [...] sposatisi Controparte_1 l'11.06.1987 nel Comune di ER OR, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.73, Parte II, Serie A, anno 1987; dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Spese al definitivo.
Così deciso in ER OR nella camera di consiglio del 13.2.2025.
Il Presidente rel., dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di ER OR, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile iscritta al N.R.G. 4783/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Vairo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1 C.F._2
De Prisco, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM presso il Tribunale di ER OR;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.10.2022 dato atto: di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in data 11.06.1987, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Controparte_1 di ER OR (SA) al n. 73, Parte II, Serie A, anno 1987; che con sentenza parziale n. 1459/2019 pubblicata il 19.12.2019 (R.G. 2802/2018), il Tribunale di ER OR dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi;
che dall'unione coniugale è nato un unico figlio, , (il 3.11.1988); che la Per_1
sig.ra svolge la professione di commessa part-time percependo uno stipendio medio CP_1
mensile di euro 800,00, nondimeno, risulta proprietaria e comproprietaria di beni immobili;
che la stessa vive nella casa di proprietà (ex casa coniugale); corrispondere mensilmente la rata di euro
541,54 per il mutuo stipulato con Banca LL in data 28.10.2019 di cui restano da versare nr. 204 rate;
che il sig. , da canto proprio, svolge la professione di Operatore Socio-Sanitario Parte_1
(O.S.S.) con contratto a tempo indeterminato presso la “ISAMA s.r.l.” sita in ER OR (SA), percependo uno stipendio medio mensile di euro 1.200,00 circa dal quale va detratta la somma di euro 310,00 per il canone di locazione;
che, sussistendo i presupposti di cui all' art 3, l. 1.12.1970
n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Vorrà il Tribunale di ER OR , ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della Legge
1.12.1970 n. 898 , dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ER
OR in data 11.06.1987 tra il Sig. , nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...] sposatisi l'11.06.1987 nel Comune Controparte_1
di ER OR, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.73,
Parte II, Serie A, anno 1987”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione del 07.04.2023 si è costituita CP_1
la quale, in via preliminare, ha dato atto della sussistenza delle condizioni di fatto e di
[...]
diritto per la pronuncia divorzile, stante la persistenza della separazione tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruzione del vincolo coniugale;
nel merito non si è opposta alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. e la sig.ra ;
2. Parte_1 Controparte_1
Confermare i provvedimenti relativi all'affidamento della casa coniugale alla sig.ra Controparte_1
che vi abiterà unitamente al figlio;
3. Che venga corrisposto alla sig.ra
[...] Persona_2 [...]
un assegno divorzile di euro 300,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio maggiorenne, non ancora autonomamente autosufficiente, così come già stabilito in sede di separazione nonché in sede stragiudiziale con atto di transazione intercorso tra le parti;
4. Condannare il ricorrente alla rifusione delle spese, e competenze di causa oltre agli accessori di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario.”. Disposti taluni rinvii d'udienza, con provvedimento del 3.07.2023 il Presidente F.F., esperito negativamente il tentativo di conciliazione ed autorizzati i coniugi a continuare a vivere separatamente, ha confermato le pattuizioni di cui alla separazione, rinviando la causa all'udienza del
28.03.2024 dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. il procedimento è stato rinviato per lo scrutinio delle richieste istruttorie
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 5.2.2025 onde consentire alla resistente di prendere espressa posizione sulla richiesta formulata da controparte in ordine alla volontà di addivenire ad una pronuncia non definitiva sullo stato, oltre che per la formale rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza dell'11.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, la domanda è fondata e va accolta.
Osserva preliminarmente il Collegio che qualora, come nel caso in esame, sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sebbene la causa necessiti di proseguire in istruttoria, in relazione alle ulteriori circostanze emerse in corso di causa, non sussiste alcuna discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le risultanze di causa comprovano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che testimonia l'evidente intollerabilità della convivenza ed il definitivo venir meno dell'affectio maritalis, con la conseguenza che ricorrono i presupposti per la richiesta pronuncia divorzile.
Nulla osta, pertanto, ad una pronunzia non definitiva sullo status, mentre le ulteriori richieste e questioni formulate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi potranno essere esaminate nel prosieguo del giudizio.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Va disposta, a cura della Cancelleria, l'allegazione di copia della presente sentenza al fascicolo d'ufficio.
La causa deve, così, proseguire dinnanzi al giudice istruttore secondo le determinazioni che verranno assunte con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER OR, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio giudiziale così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...] Parte_1
(SA) il 25.09.1961 e , nata a [...] il [...] sposatisi Controparte_1 l'11.06.1987 nel Comune di ER OR, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.73, Parte II, Serie A, anno 1987; dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Spese al definitivo.
Così deciso in ER OR nella camera di consiglio del 13.2.2025.
Il Presidente rel., dott.ssa Enrica de Sire