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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/12/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2255/2025 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 3/12/2025, vertente tra Parte_1
nato a [...] il [...], c.f.
[...] CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Macari, e nata a [...] CP_1
Inferiore (SA) il 17/9/1969, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_2
ES LD, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28/8/2025 il signor , premesso di aver sposato la Parte_1 signora il 14/9/1996 a Nocera Inferiore (SA) secondo il rito concordatario CP_1
e di aver avuto dalla donna, durante la convivenza, i figli (nata il [...]) ed Per_1
(nato il [...]), ha riferito di essersi separato dalla consorte con accordo Per_2 raggiunto in sede di negoziazione assistita il 2/5/2024, poi autorizzato dal P.M.
l'8/5/2024. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli istituti connessi.
***
Costituita con comparsa del 30/10/2025, la signora non si è opposta alla CP_1 pronuncia del divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 3/12/2025 i signori e hanno chiesto che la causa venga Parte_1 CP_1 definita con la sola pronuncia del divorzio.
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Parte_1 CP_1
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Nocera Inferiore (SA) dell'anno 1996 al numero 136, parte II, serie A e che le parti si sono separate con
1 accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita autorizzato dal P.M. l'8/5/2024.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Parte_1 CP_1
Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n.
898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2255/2025
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e ;
[...] CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nocera Inferiore (SA) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nocera Inferiore (SA) dell'anno 1996 al numero 136, parte II, serie A;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 3/12/2025 il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2255/2025 del R.G.A.C., rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 3/12/2025, vertente tra Parte_1
nato a [...] il [...], c.f.
[...] CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Macari, e nata a [...] CP_1
Inferiore (SA) il 17/9/1969, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_2
ES LD, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28/8/2025 il signor , premesso di aver sposato la Parte_1 signora il 14/9/1996 a Nocera Inferiore (SA) secondo il rito concordatario CP_1
e di aver avuto dalla donna, durante la convivenza, i figli (nata il [...]) ed Per_1
(nato il [...]), ha riferito di essersi separato dalla consorte con accordo Per_2 raggiunto in sede di negoziazione assistita il 2/5/2024, poi autorizzato dal P.M.
l'8/5/2024. Ha fatto presente, nel contempo, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. Ha chiesto, di conseguenza, che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli istituti connessi.
***
Costituita con comparsa del 30/10/2025, la signora non si è opposta alla CP_1 pronuncia del divorzio. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 3/12/2025 i signori e hanno chiesto che la causa venga Parte_1 CP_1 definita con la sola pronuncia del divorzio.
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei signori e di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Parte_1 CP_1
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Nocera Inferiore (SA) dell'anno 1996 al numero 136, parte II, serie A e che le parti si sono separate con
1 accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita autorizzato dal P.M. l'8/5/2024.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro, si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Parte_1 CP_1
Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n.
898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
L'accordo dei signori e giustifica la compensazione delle spese di lite. Parte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2255/2025
R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi Parte_1
e ;
[...] CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nocera Inferiore (SA) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Nocera Inferiore (SA) dell'anno 1996 al numero 136, parte II, serie A;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 3/12/2025 il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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