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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/07/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 5390 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1
via Petrazza, n. 6, Montesanto, c.f. elettivamente C.F._1
domiciliato in ME, Via Dogali, n. 25, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Laresca, (c.f. . CodiceFiscale_2
dal quale è rappresentato e difeso, per Email_1
procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ivi residente in [...], C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Santoro (c.f. C.F._4
) del Foro di ME, ed elettivamente domiciliata in ME via
[...]
del Bufalo. n.6, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 29.12.2024, premesso che in data Parte_1
22.06.2013, a ME, aveva contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, con (atto trascritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di ME al n. 184 parte 2 serie
A anno 2013); che da tale unione erano nati due figli, in data 05.03.2011
ed in data 19.04.2018 ; che i coniugi si erano separati Per_1 Per_2
consensualmente con decreto di omologa dell'11.06.2024; che le condizioni della separazione omologate prevedevano l'affidamento dei figli minori e in via esclusiva alla madre e l'obbligo a carico del Per_2 Per_1
deducente di corrispondere la somma mensile di € 300,00 complessiva per il mantenimento dei due figli, avendo egli dato alla CP
l'autorizzazione a percepire nella sua interezza l'assegno unico, oltre al 50
% delle spese straordinarie individuate sulla base delle Line Guida del
CNF, con le ulteriori specificazioni contenute nel medesimo accordo;
che i coniugi non si erano riconciliati dopo la separazione ed appariva ormai impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale;
che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, che i figli minori fossero affidati in via esclusiva alla madre, che fosse posto a carico del deducente l'obbligo di corrispondere per il mantenimento dei figli un assegno complessivo di €
300,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate sulla base delle Linee Guida del CNF, che fosse previsto che i minori avrebbero potuto permanere con il padre sulla base dell'accordo di volta in volta raggiunto dalle parti tenendo conto delle esigenze del deducente e dei figli minori.
2 Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29.01/03.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente Cont depositata l'08.04.2025, si costituiva la quale Controparte_1
lamentava che il non aveva adempiuto le obbligazioni assunte Pt_1
nell'accordo di separazione omologato, tanto che ella aveva dovuto agire esecutivamente, con esito negativo, ed evidenziava che, a seguito di un procedimento di liquidazione controllata aperto nei confronti del Pt_1
era stato disposto il rilascio della casa coniugale che era stata a lei assegnata. Non si opponeva, in ogni caso, alla pronuncia di divorzio;
chiedeva la conferma di quanto stabilito in sede di separazione omologata con riferimento ai diritti indisponibili inerenti i figli, ma, in relazione all'assegno per il mantenimento della prole, domandava che questo fosse aumentato ad almeno € 500,00, anche in relazione all'aumento delle esigenze derivanti dalla richiesta di rilascio della casa coniugale;
chiedeva, infine, che fosse disposto in suo favore un assegno divorzile, in quanto ella era priva di redditi e, dovendo badare ai figli, non poteva accedere al mondo del lavoro.
In data 05.05.2025, depositava documentazione Parte_1
reddituale e, in data 06.05.2025, depositava l'accordo di separazione consensuale.
All'udienza dell'08.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva. In tale sede proponeva di aumentare l'assegno Parte_1
per il mantenimento dei figli, in ragione del fatto che la CP
avrebbe dovuto rilasciare la casa coniugale, ad € 500,00 complessivi, ma faceva presente che si stava attivando per cercare di assicurare comunque la
3 prosecuzione del godimento dell'immobile alla . Il procuratore CP
della resistente chiedeva un termine per l'esame della suddetta proposta, facendo presente che la propria assistita era interessata soprattutto a potere permanere nell'immobile o ad avere una possibilità abitativa equivalente.
Alla successiva udienza del 26.06.2025 il procuratore della resistente dichiarava che la propria assistita era disponibile ad accettare la proposta formulata dalla controparte alla precedente udienza, mentre il Pt_1
faceva presente che, avendo riflettuto, non era in grado di mantenere l'impegno preso all'udienza. I procuratori delle parti chiedevano, pertanto, che fosse il Tribunale a decidere l'ammontare dell'assegno.
Il Giudice delegato invitava, quindi, i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del provvedimento di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto da sei mesi (in caso di separazione consensuale) sin dall'udienza nella quale il Giudice, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
4 Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata con decreto dell'11/12.06.2024 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, celebrata il 22.02.2021, alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effettui civili del matrimonio concordatario contratto in data 22.06.2013, a ME, con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di ME al n. 184 parte 2 serie A anno 2013.
Quanto all'affidamento ed al mantenimento della prole si deve premettere che quando, come nel caso in esame, sussista un provvedimento giurisdizionale emesso in sede di separazione che disciplina i rapporti tra le parti con riferimento ai figli, la modifica delle statuizioni vigenti può essere effettuata solo nel caso in cui intervengano circostanze che giustifichino una loro revisione, poiché l'art. 337 quinquies c.c., pur stabilendo che la revisione di provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n.
10720).
5 Nella fattispecie in esame non sono state allegate circostanze sopravvenute che possano giustificare una revisione delle statuizioni vigenti, che sono state assunte circa un anno fa. D'altronde, con riferimento al regime di affidamento della prole ed alle visite del padre, nessuna delle parti ha chiesto una revisione di dette statuizioni, mentre con riferimento al mantenimento dei figli, la ha chiesto un aumento dell'assegno CP
lamentando che il era rimasto inadempiente, non avendo Pt_1
provveduto al pagamento dell'assegno stabilito in sede di separazione, e vi era il concreto pericolo di dovere lasciare la casa familiare, avendo già ricevuto precetto per il rilascio a seguito del mancato pagamento delle rate di mutuo da parte del Nondimeno, ritiene il collegio che le Pt_1
suddette circostanze non siano idonee a giustificare un aumento dell'assegno, in quanto il mancato pagamento dell'assegno stabilito negli accordi di separazione non integra una modifica nelle condizioni economiche delle parti o delle esigenze dei figli, che sono gli elementi da prendere in esame ai fini della quantificazione dell'assegno per la prole ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e la parte interessata potrà attivare i diversi strumenti previsti dall'ordinamento per ottenere l'adempimento; il pericolo di dovere lasciare la casa coniugale è, invece, privo di attualità nella misura in cui il precetto per rilascio è “scaduto” senza che venisse portato ad ulteriore esecuzione e nulla esclude che la possa permanere CP
nell'immobile anche per un periodo lungo, mentre la misura dell'assegno va determinata sulla base di situazioni concrete che incidono immediatamente ed in modo apprezzabile sulle condizioni economiche delle parti.
Quanto alla richiesta avanzata dalla resistente, volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, occorre premettere che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è
6 indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi
(Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del
28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.
Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi ( Cass.
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501;Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007;
Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati
7 nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.).
In particolare, le Sezioni Unite nella citata pronuncia, hanno chiarito che tutti gli indicatori stabiliti dalla legge sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, con la coneguenza che all'assegno divorzile va riconosciuta, da un lato, una natura assistenziale e, dall'altro lato, una natura perequatrice – compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà, nel rispetto dei principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità, e che impone di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in relazione alla durata del rapporto, all'età del coniuge richiedente, alla conformazione del mercato del lavoro. Infatti, la piena reversibilità del vincolo coniugale non esclude “il rilievo pregnante che questa scelta, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare può imprimere alla costruzione del profilo personale ed economico – patrimoniale dei singoli coniugi”. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata “non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva”, nel qual caso l'assegno divorzile svolgerà una funzione essenzialmente assistenziale in favore di chi si trovi
8 in stato di bisogno, “ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare”. Nell'applicazione del criterio unitario e integrato come sopra descritto (cd. criterio assistenziale- compensativo), il giudice deve, pertanto, valutare il modello familiare, il contesto sociale del richiedente, le condizioni strettamente individuali che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori del nucleo familiare, in quanto “il profilo assistenziale deve essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa”.
Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta
(Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n.
5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost..
Sennonché, proprio sulla base di tali presupposti la Suprema Corte ha sottolineato che, pur essendo la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti nel regime di separazione dei coniugi, non è possibile di regola riconoscere un assegno divorzile con funzione assistenziale (viceversa, non può escludersi
9 un assegno divorzile di natura compensativa e perequativa), pur in mancanza dei presupposti per un assegno di mantenimento nel regime della separazione o, comunque, un assegno divorzile di importo superiore all'assegno di mantenimento previsto nel regime della separazione, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, in quanto ciò non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile (Cass. civ.
28.02.2020 n. 5605).
Nella fattispecie in esame, nondimeno, risulta che in sede di separazione la ha rinunciato all'assegno di mantenimento e nel CP
presente giudizio di divorzio non ha neppure allegato che la situazione economica delle parti sia mutata nel breve tempo intercorso tra l'accordo di separazione e l'instaurazione del presente giudizio. Peraltro, la
[...]
, pur avendo formulato istanza di assegno divorzile, non ha CP
prodotto la documentazione richiesta dall'art. 473 bis .16 c.p.c. che richiama a sua volta l'art. 473 bis .12 c.p.c. e di tale comportamento occorre tenere conto ai sensi dell'art. 473 bis .18 c.p.c.. Deve, pertanto, escludersi che le possa essere riconosciuto un assegno con funzione assistenziale.
Ad avviso del collegio non sussistono, nondimeno, neppure le condizioni per riconoscere un assegno con funzione compensativa. Infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 29920/2022), condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure
10 domestiche e dei figli, in quanto la condotta di un coniuge volta alla cura dei figli è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività, specie se si considera che l'esigenza compensativa viene in simili casi soddisfatta attraverso la possibilità di godere del tenore di vita assicurato dai proventi dell'attività lavorativa dell'altro coniuge. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile con funzione compensativa, il coniuge richiedente non può limitarsi ad allegare di essersi occupato della cura della prole, ma deve dare prova di avere rinunciato occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte. Occorre, pertanto, indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di uno dei coniugi di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, il che assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali di cui la parte richiedente l'assegno deve dar prova (Corte di Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n.
17144/2023; Corte di Cassazione, sez. VI, 13 ottobre 2022, n. 29920), mentre nel caso in esame la resistente si è limitata a sottolineare di essersi dedicata alla famiglia.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di assegno divorzile va disattesa.
Tenuto conto della soccombenza reciproca e della natura della causa che entro certi limiti imponeva il ricorso all'Autorità giurisdizionale appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29.12.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 22.06.2013, a ME, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ME al n. 184 parte 2 serie A anno 2013, tra nato a Parte_1
ME (ME) il 11/11/1978 e nata a Controparte_1
ME (ME) il 31/07/1987;
2) conferma le statuizioni vigenti nel regime della separazione con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della prole;
3) rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata da CP
;
[...]
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
5) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ME di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria;
Così deciso in ME nella camera di consiglio del 08/07/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 5390 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in Parte_1
via Petrazza, n. 6, Montesanto, c.f. elettivamente C.F._1
domiciliato in ME, Via Dogali, n. 25, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Laresca, (c.f. . CodiceFiscale_2
dal quale è rappresentato e difeso, per Email_1
procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ivi residente in [...], C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Santoro (c.f. C.F._4
) del Foro di ME, ed elettivamente domiciliata in ME via
[...]
del Bufalo. n.6, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 29.12.2024, premesso che in data Parte_1
22.06.2013, a ME, aveva contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, con (atto trascritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile del Comune di ME al n. 184 parte 2 serie
A anno 2013); che da tale unione erano nati due figli, in data 05.03.2011
ed in data 19.04.2018 ; che i coniugi si erano separati Per_1 Per_2
consensualmente con decreto di omologa dell'11.06.2024; che le condizioni della separazione omologate prevedevano l'affidamento dei figli minori e in via esclusiva alla madre e l'obbligo a carico del Per_2 Per_1
deducente di corrispondere la somma mensile di € 300,00 complessiva per il mantenimento dei due figli, avendo egli dato alla CP
l'autorizzazione a percepire nella sua interezza l'assegno unico, oltre al 50
% delle spese straordinarie individuate sulla base delle Line Guida del
CNF, con le ulteriori specificazioni contenute nel medesimo accordo;
che i coniugi non si erano riconciliati dopo la separazione ed appariva ormai impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale;
che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, che i figli minori fossero affidati in via esclusiva alla madre, che fosse posto a carico del deducente l'obbligo di corrispondere per il mantenimento dei figli un assegno complessivo di €
300,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate sulla base delle Linee Guida del CNF, che fosse previsto che i minori avrebbero potuto permanere con il padre sulla base dell'accordo di volta in volta raggiunto dalle parti tenendo conto delle esigenze del deducente e dei figli minori.
2 Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29.01/03.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente Cont depositata l'08.04.2025, si costituiva la quale Controparte_1
lamentava che il non aveva adempiuto le obbligazioni assunte Pt_1
nell'accordo di separazione omologato, tanto che ella aveva dovuto agire esecutivamente, con esito negativo, ed evidenziava che, a seguito di un procedimento di liquidazione controllata aperto nei confronti del Pt_1
era stato disposto il rilascio della casa coniugale che era stata a lei assegnata. Non si opponeva, in ogni caso, alla pronuncia di divorzio;
chiedeva la conferma di quanto stabilito in sede di separazione omologata con riferimento ai diritti indisponibili inerenti i figli, ma, in relazione all'assegno per il mantenimento della prole, domandava che questo fosse aumentato ad almeno € 500,00, anche in relazione all'aumento delle esigenze derivanti dalla richiesta di rilascio della casa coniugale;
chiedeva, infine, che fosse disposto in suo favore un assegno divorzile, in quanto ella era priva di redditi e, dovendo badare ai figli, non poteva accedere al mondo del lavoro.
In data 05.05.2025, depositava documentazione Parte_1
reddituale e, in data 06.05.2025, depositava l'accordo di separazione consensuale.
All'udienza dell'08.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva. In tale sede proponeva di aumentare l'assegno Parte_1
per il mantenimento dei figli, in ragione del fatto che la CP
avrebbe dovuto rilasciare la casa coniugale, ad € 500,00 complessivi, ma faceva presente che si stava attivando per cercare di assicurare comunque la
3 prosecuzione del godimento dell'immobile alla . Il procuratore CP
della resistente chiedeva un termine per l'esame della suddetta proposta, facendo presente che la propria assistita era interessata soprattutto a potere permanere nell'immobile o ad avere una possibilità abitativa equivalente.
Alla successiva udienza del 26.06.2025 il procuratore della resistente dichiarava che la propria assistita era disponibile ad accettare la proposta formulata dalla controparte alla precedente udienza, mentre il Pt_1
faceva presente che, avendo riflettuto, non era in grado di mantenere l'impegno preso all'udienza. I procuratori delle parti chiedevano, pertanto, che fosse il Tribunale a decidere l'ammontare dell'assegno.
Il Giudice delegato invitava, quindi, i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del provvedimento di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto da sei mesi (in caso di separazione consensuale) sin dall'udienza nella quale il Giudice, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
4 Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata con decreto dell'11/12.06.2024 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, celebrata il 22.02.2021, alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effettui civili del matrimonio concordatario contratto in data 22.06.2013, a ME, con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di ME al n. 184 parte 2 serie A anno 2013.
Quanto all'affidamento ed al mantenimento della prole si deve premettere che quando, come nel caso in esame, sussista un provvedimento giurisdizionale emesso in sede di separazione che disciplina i rapporti tra le parti con riferimento ai figli, la modifica delle statuizioni vigenti può essere effettuata solo nel caso in cui intervengano circostanze che giustifichino una loro revisione, poiché l'art. 337 quinquies c.c., pur stabilendo che la revisione di provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n.
10720).
5 Nella fattispecie in esame non sono state allegate circostanze sopravvenute che possano giustificare una revisione delle statuizioni vigenti, che sono state assunte circa un anno fa. D'altronde, con riferimento al regime di affidamento della prole ed alle visite del padre, nessuna delle parti ha chiesto una revisione di dette statuizioni, mentre con riferimento al mantenimento dei figli, la ha chiesto un aumento dell'assegno CP
lamentando che il era rimasto inadempiente, non avendo Pt_1
provveduto al pagamento dell'assegno stabilito in sede di separazione, e vi era il concreto pericolo di dovere lasciare la casa familiare, avendo già ricevuto precetto per il rilascio a seguito del mancato pagamento delle rate di mutuo da parte del Nondimeno, ritiene il collegio che le Pt_1
suddette circostanze non siano idonee a giustificare un aumento dell'assegno, in quanto il mancato pagamento dell'assegno stabilito negli accordi di separazione non integra una modifica nelle condizioni economiche delle parti o delle esigenze dei figli, che sono gli elementi da prendere in esame ai fini della quantificazione dell'assegno per la prole ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e la parte interessata potrà attivare i diversi strumenti previsti dall'ordinamento per ottenere l'adempimento; il pericolo di dovere lasciare la casa coniugale è, invece, privo di attualità nella misura in cui il precetto per rilascio è “scaduto” senza che venisse portato ad ulteriore esecuzione e nulla esclude che la possa permanere CP
nell'immobile anche per un periodo lungo, mentre la misura dell'assegno va determinata sulla base di situazioni concrete che incidono immediatamente ed in modo apprezzabile sulle condizioni economiche delle parti.
Quanto alla richiesta avanzata dalla resistente, volta al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, occorre premettere che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è
6 indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi
(Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del
28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti.
Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi ( Cass.
Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501;Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007;
Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati
7 nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.).
In particolare, le Sezioni Unite nella citata pronuncia, hanno chiarito che tutti gli indicatori stabiliti dalla legge sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, con la coneguenza che all'assegno divorzile va riconosciuta, da un lato, una natura assistenziale e, dall'altro lato, una natura perequatrice – compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà, nel rispetto dei principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità, e che impone di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in relazione alla durata del rapporto, all'età del coniuge richiedente, alla conformazione del mercato del lavoro. Infatti, la piena reversibilità del vincolo coniugale non esclude “il rilievo pregnante che questa scelta, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare può imprimere alla costruzione del profilo personale ed economico – patrimoniale dei singoli coniugi”. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata “non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva”, nel qual caso l'assegno divorzile svolgerà una funzione essenzialmente assistenziale in favore di chi si trovi
8 in stato di bisogno, “ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare”. Nell'applicazione del criterio unitario e integrato come sopra descritto (cd. criterio assistenziale- compensativo), il giudice deve, pertanto, valutare il modello familiare, il contesto sociale del richiedente, le condizioni strettamente individuali che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori del nucleo familiare, in quanto “il profilo assistenziale deve essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa”.
Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta
(Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n.
5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost..
Sennonché, proprio sulla base di tali presupposti la Suprema Corte ha sottolineato che, pur essendo la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti nel regime di separazione dei coniugi, non è possibile di regola riconoscere un assegno divorzile con funzione assistenziale (viceversa, non può escludersi
9 un assegno divorzile di natura compensativa e perequativa), pur in mancanza dei presupposti per un assegno di mantenimento nel regime della separazione o, comunque, un assegno divorzile di importo superiore all'assegno di mantenimento previsto nel regime della separazione, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, in quanto ciò non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile (Cass. civ.
28.02.2020 n. 5605).
Nella fattispecie in esame, nondimeno, risulta che in sede di separazione la ha rinunciato all'assegno di mantenimento e nel CP
presente giudizio di divorzio non ha neppure allegato che la situazione economica delle parti sia mutata nel breve tempo intercorso tra l'accordo di separazione e l'instaurazione del presente giudizio. Peraltro, la
[...]
, pur avendo formulato istanza di assegno divorzile, non ha CP
prodotto la documentazione richiesta dall'art. 473 bis .16 c.p.c. che richiama a sua volta l'art. 473 bis .12 c.p.c. e di tale comportamento occorre tenere conto ai sensi dell'art. 473 bis .18 c.p.c.. Deve, pertanto, escludersi che le possa essere riconosciuto un assegno con funzione assistenziale.
Ad avviso del collegio non sussistono, nondimeno, neppure le condizioni per riconoscere un assegno con funzione compensativa. Infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 29920/2022), condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure
10 domestiche e dei figli, in quanto la condotta di un coniuge volta alla cura dei figli è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività, specie se si considera che l'esigenza compensativa viene in simili casi soddisfatta attraverso la possibilità di godere del tenore di vita assicurato dai proventi dell'attività lavorativa dell'altro coniuge. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile con funzione compensativa, il coniuge richiedente non può limitarsi ad allegare di essersi occupato della cura della prole, ma deve dare prova di avere rinunciato occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte. Occorre, pertanto, indagare sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di uno dei coniugi di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, il che assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali di cui la parte richiedente l'assegno deve dar prova (Corte di Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n.
17144/2023; Corte di Cassazione, sez. VI, 13 ottobre 2022, n. 29920), mentre nel caso in esame la resistente si è limitata a sottolineare di essersi dedicata alla famiglia.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di assegno divorzile va disattesa.
Tenuto conto della soccombenza reciproca e della natura della causa che entro certi limiti imponeva il ricorso all'Autorità giurisdizionale appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29.12.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 22.06.2013, a ME, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ME al n. 184 parte 2 serie A anno 2013, tra nato a Parte_1
ME (ME) il 11/11/1978 e nata a Controparte_1
ME (ME) il 31/07/1987;
2) conferma le statuizioni vigenti nel regime della separazione con riferimento all'affidamento ed al mantenimento della prole;
3) rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata da CP
;
[...]
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
5) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ME di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria;
Così deciso in ME nella camera di consiglio del 08/07/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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