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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 16/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Composta da dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 399/2024 RG promossa da Parte_1
in persona del legale rappresentante )
[...] P.IVA_1 lettivamente presso lo studio dell'avv. CARENT rappresenta e difende in forza di procura in atti, unitamente all'avv. COSSELLU CATERINA appellante CONTRO
( domiciliata elettivamente presso CP_1 C.F._1 lo studio dell'avv. APICELLA CIRO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, unitamente all'avv. RUSSO MASSIMO e all'avv. DE VENDITTIS VALERIA
appellata e
in persona del sindaco pro- Controparte_2 mente presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
SALARIS SALVATORE MARIO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
appellato-appellante incidentale Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza n. 626/2024, emessa in data 29.9.2024, il Tribunale di Tempio Pausania, in accoglimento della domanda proposta da , CP_1 dichiarava la responsabilità del e dell' Controparte_2 [...] anni l Controparte_3 dalla in seguito all'aggressione subita da un cane randagio di grossa CP_1 taglia 016 alle ore 21.30 circa nella spiaggia sita in loc. Capotesta e, per l'effetto, li condannava, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 80.237,25, oltre interessi legali dalla data del fatto. In particolare, il tribunale gravato – istruita la causa con produzioni documentali, prova per testi e c.t.u. medico legale – riteneva innanzi tutto dimostrata, in forza delle concordi dichiarazioni testimoniali, la dinamica dei fatti rappresentata dalla sull'aggressione subita ad opera di un cane CP_1 di grossa taglia, privo di di cui non era stato possibile individuare il proprietario. Inoltre, richiamate le norme di legge adottate in materia dalla Regione Sardegna – da un lato, artt. 2 e 9 della legge regionale n. 21/1994 e art. 5 lett. a) del relativo regolamento e, dall'altro, il punto 3 delle direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali, allegate alla Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 17/39 del 27.4.2020 - sosteneva che gli enti convenuti erano titolari di “compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti, siano essi randagi o meno, in esecuzione dei quali essi sono tenuti ad adottare le iniziative ed i provvedimenti volti ad evitare che gli animali arrechino danno alle persone nel territorio di loro competenza”. Conseguentemente, secondo il giudice di prime cure, andava affermata la responsabilità esclusiva di entrambi i convenuti, posto che “la mancata adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza necessari alla cattura ed al controllo degli animali randagi integra dunque la violazione da parte degli enti convenuti del generale divieto del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. con l'ulteriore conseguenza che, “in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, la considerazione del comportamento dovuto e della condotta mantenuta assume allora decisivo rilievo, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest'ultima astringe rimane invero presuntivamente provato…”. In ordine al quantum, il tribunale riconosceva in favore della il danno CP_1 non patrimoniale sulla base di una invalidità permanente del 18%, accertata in sede di perizia medica, e di una ulteriore invalidità di natura temporanea, liquidato secondo le tabelle del Tribunale di Milano, senza alcuna personalizzazione ed escludendo altresì la prova di un danno patrimoniale. Le spese seguivano la soccombenza. Parte La (già ) ha proposto appello Pt_1 Parte_1 cen l eame ritenuto dimostrata la condizione di randagismo dell'animale responsabile dell'aggressione, presupposto indispensabile per sostenere la responsabilità dei soggetti preposti al controllo dei cani randagi;
ii) per avere erroneamente ritenuto entrambi gli enti responsabili in uguale misura a fronte della normativa di settore, incombendo in capo all' esclusivamente l'obbligo di catturare i Controparte_4 cani vaganti e non di p are il fenomeno;
pertanto, in difetto di una richiesta di cattura, alcuna responsabilità era ascrivibile all'azienda sanitaria;
iii) per avere quantificato il danno non patrimoniale sulla scorta di una c.t.u. elaborata solo da un medico legale e non da un collegio peritale in ossequio ai dettami della legge Parte_2
Si è costituito il proponendo a sua Controparte_5 volta appello incidentale e contestando la sentenza: i) nella parte in cui il tribunale riteneva che il cane fosse randagio;
ii) nella parte in cui riconosceva la responsabilità congiunta dell'ente territoriale e dell'ASL, nonostante “nel territorio della Regione Sardegna gli obblighi di vigilanza e di controllo del fenomeno del randagismo gravino unicamente in capo alla ASL (all'epoca dei fatti ) con la conseguenza che soltanto Controparte_3 quest'ultima risulterebbe legittimata passiva delle richieste risarcitorie relative ai danni cagionati da animali randagi”; iii) nella parte in cui il tribunale affermava la responsabilità degli enti convenuti nonostante non vi fossero state precedenti segnalazioni. Si è costituita resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto CP_1 perché infond Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc. Preliminarmente va evidenziata l'ammissibilità dell'appello incidentale - pur proposto tardivamente dal con comparsa di Controparte_2 costituzione depositata il 7.3. prima comparizione fissata per il 14.3.2025, a nulla rilevando il rinvio d'ufficio dall'udienza del 14.3.2025 al 28.3.2025 disposto nel caso di specie ai sensi dell'art. 168 bis quarto comma cpc – trattandosi, comunque, di impugnazione avanzata da uno dei soccombenti in una situazione di litisconsorzio necessario. Gli appelli sono comunque infondati. Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr per tutte Cass. n. 9621/22) “In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni
o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi”. Pertanto, dimostrato ad opera del danneggiato che l'evento infausto è stato determinato da un cane randagio, incombe sugli enti preposti provare l'osservanza della norma cautelare e cioè l'approntamento di un servizio organizzato e "solo una volta che questa prova fosse stata data, spetta.. all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito" (cfr in senso conforme anche Cass. n. 32884/21; Cass. n. 9671/2020). Tanto premesso, possono ora esaminarsi i motivi di appello. A) Della natura randagia del cane. La allegava in atto di citazione che: “in data 19.09.2016, alle ore CP_1
21,30 circa, in Santa Teresa di Gallura (SS), alla località Cala Spinosa Capotesta, durante una festa di ragazzi in spiaggia, veniva avvicinata ed immediatamente aggredita da un cane randagio nero di grossa taglia, di aspetto trasandato e sporco, senza collare e targhetta identificativa, in stato di abbandono e completa libertà, che fuoriusciva dall'adiacente boscaglia insieme ad altri cani randagi” e “tra lo sgomento e la paura dei presenti, il cane , che non apparteneva a nessuno né portava collare al collo né targhetta identificativa, come detto, afferrava ed azzannava violentemente il polpaccio e la gamba sinistra della sfortunata odierna attrice, impedendole di scappare via”. Tali allegazioni erano integralmente confermate da tutti i testi escussi, ES
, e (vedi verbale udienza 9.11.2020), presenti al fatto, ed il Tes_2 Tes_3 Tes_4
r inoltre che anche lui nel mese di agosto di quello stesso Tes_4 anno era stato aggredito nel medesimo posto da un branco di cani randagi e che la notizia era stata pubblicata sul giornale. Ad avviso della Corte tali risultanze sono del tutto sufficienti a dimostrare che l'aggressione è intervenuta ad opera di un cane randagio mentre non si comprende quali ulteriori accertamenti poteva compiere la danneggiata. Le censure avanzate sul punto dagli appellanti vanno, pertanto, disattese. B) Della responsabilità di entrambi gli enti. La Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria si è doluta della sentenza nella parte in cui il tribunale riteneva che entrambi gli enti fossero responsabili in uguale misura a fronte della normativa di settore, incombendo, invece, in capo all' esclusivamente l'obbligo di catturare i cani vaganti e non Controparte_4 qu e controllare il fenomeno;
pertanto, secondo l'appellante principale, in difetto di una richiesta di cattura nel periodo in cui si era verificato l'evento, come dichiarato dal teste , all'epoca Testimone_5 Parte responsabile per il randagismo, alcuna responsabilità era ascrivibile all'azienda sa ia. Il ha invece eccepito che “nel territorio della Regione Controparte_2
S ilanza e di controllo del fenomeno del randagismo gravino unicamente in capo alla ASL (all'epoca dei fatti Controparte_3
) con la conseguenza che soltanto qu
[...] legittimata passiva delle richieste risarcitorie relative ai danni cagionati da animali randagi”. I motivi di censura, anche alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, sono infondati. Del tutto corretti sono i riferimenti normativi richiamati nella sentenza impugnata e del resto non oggetto di alcuna censura. Da un lato, gli artt. 2 e 9 della legge regionale n. 21/1994, contenente le
“norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina”, stabiliscono la competenza delle aziende sanitarie in materia di cattura dei cani randagi e, dall'altro, l'art. 18 della citata legge stabilisce espressamente che
“La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, oltre che al Parte servizio veterinario di ciascuna a) agli addetti al servizio di polizia municipale….”. Inoltre, se da un lato, il comune in persona del suo sindaco è anche responsabile, in generale, per il suo ruolo di autorità sanitaria locale (art. 13 legge n. 833/1978) e, attraverso la polizia municipale, è responsabile del controllo del territorio, avendo il preciso obbligo di rilevare l'eventuale presenza di cani vaganti, come da disposizioni citate e come specificatamente sottolineato anche nella sentenza impugnata, dall'altro, analoghi doveri sono affidati all' che ha l'obbligo, non solo di provvedere alla Controparte_4 cattura dei cani vaganti, su segnalazione e richiesta del comune, attraverso il ricorso all'opera delle guardie zoofile, coordinate e dirette dai servizi veterinari dell'ASL, ma altresì, sempre mediante le guardie zoofile, di vigilare sull'applicazione della normativa di settore (vedi art. 19 della legge regionale n. 21 cit.: “Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali - denominate guardie zoofile ….Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali…”). Infine, le direttive in materia di lotta al randagismo oggetto della Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 17/39 del 27.4.2020, all'art. 3, disciplinando specificatamente i compiti ed i “rapporti di collaborazione” tra gli enti preposti, comuni e aziende sanitarie, prevedono, tra l'altro, che:
- “il Sindaco è l'Autorità Sanitaria Locale (Art. 13. L. 833/1978) e il rappresentante della comunità locale (D.L.vo 267/2000 – Testo Unico degli Enti locali); ha pertanto un ruolo centrale nella gestione del randagismo. Tramite la Polizia Municipale, il esercita il controllo CP_2 del territorio, rileva la presenza di cani vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile. Il è responsabile della gestione CP_2
(anche amministrativa) del ricovero dei cani nei canili e deve vigilare continuamente sulla stessa…….. per far fronte a tutte le incombenze dei Comuni, é necessario che in ogni sia nominalmente individuato CP_2 il Responsabile di procedimento pe al randagismo e la protezione degli animali (All. 12), il quale, in collegamento con la ASL competente, coordina le azioni di pertinenza del ; CP_2
- “la ASL è l'organo tecnico che supporta il nell'esecuzione delle CP_2 attività medico-veterinarie e anagrafiche; e aggiorna la banca dati dell'anagrafe canina, provvede alla cattura dei cani vaganti su richiesta del Comune o di altra autorità competente (v. cap. 6), fornisce il servizio di sterilizzazione dei cani e dei gatti delle colonie feline, vigila sul rispetto delle normative sanitarie, applica nei canili i piani regionali di lotta alle malattie infettive e parassitarie, vigila sul rispetto della normativa inerente il rispetto del benessere animale”. Alla luce di tali dati normativi, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, “E' dunque evidente che gli interventi finalizzati alla lotta al randagismo sono posti a carico sia dei Comuni che dei servizi veterinari delle ASL, secondo una ripartizione di competenze che, al fine di perseguire efficacemente l'obiettivo, devono necessariamente svolgersi in modo organizzato e concertato”. Tanto premesso, in base ai principi di diritto sopra esposti, dimostrato da parte della danneggiata che l'evento infausto era stato determinato da un cane randagio nei termini sopra riportati, incombeva sul comune e sull'
[...]
l'onere di dimostrare l'osservanza della norma cautelare e cioè CP_4
l'approntamento di un servizio organizzato e "solo una volta che questa prova fosse stata data, spettava all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito" (cfr giurisprudenza citata). Pertanto, in difetto di qualsiasi allegazione e prova sul punto, e cioè sull'obbligo di attivarsi rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale, su cui nulla deducevano e provavano né il comune né l' , “il nesso Controparte_4 di causalità …rimane presuntivamente provato" (co Cass. cit. n. 9621/22). Peraltro, nel caso di specie, il teste , come rilevato sopra, riferiva che Tes_4 nell'agosto dello stesso anno nello stesso luogo era stato aggredito da un branco di cani e la notizia era stata addirittura pubblicata sul giornale. Tale specifica circostanza è rimasta del tutto incontestata. Pertanto, la sentenza va confermata in punto di responsabilità di entrambi gli enti preposti. C) Della liquidazione dei danni. Infine, l'appellante principale si è doluta della sentenza nella parte in cui quantificava il danno non patrimoniale sulla scorta di una c.t.u. elaborata solo da un medico legale e non da un collegio peritale in ossequio ai dettami della legge Gelli-Bianco. Il motivo è infondato. La legge invocata - la n. 24/2017, denominata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, il cui art. 15 recita che “Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento” - non è, infatti, applicabile al caso di specie, in cui non viene in considerazione una ipotesi di responsabilità sanitaria. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il minimo, in difetto di qualsiasi attività istruttoria e di questioni di particolare complessità, dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- rigetta l'appello principale proposto dalla Parte_1
Liquidatoria e l'appello incidentale proposto dal CP_2 CP_2 [...]
avverso la sentenza n. 626/2024 CP_2
Pausania;
- condanna gli appellanti, principale e incidentale, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata che liquida in CP_1 complessivi euro 7.160,00, oltre 15% spese gen essori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 16.5.2025
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
in persona del legale rappresentante )
[...] P.IVA_1 lettivamente presso lo studio dell'avv. CARENT rappresenta e difende in forza di procura in atti, unitamente all'avv. COSSELLU CATERINA appellante CONTRO
( domiciliata elettivamente presso CP_1 C.F._1 lo studio dell'avv. APICELLA CIRO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, unitamente all'avv. RUSSO MASSIMO e all'avv. DE VENDITTIS VALERIA
appellata e
in persona del sindaco pro- Controparte_2 mente presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
SALARIS SALVATORE MARIO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
appellato-appellante incidentale Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza n. 626/2024, emessa in data 29.9.2024, il Tribunale di Tempio Pausania, in accoglimento della domanda proposta da , CP_1 dichiarava la responsabilità del e dell' Controparte_2 [...] anni l Controparte_3 dalla in seguito all'aggressione subita da un cane randagio di grossa CP_1 taglia 016 alle ore 21.30 circa nella spiaggia sita in loc. Capotesta e, per l'effetto, li condannava, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 80.237,25, oltre interessi legali dalla data del fatto. In particolare, il tribunale gravato – istruita la causa con produzioni documentali, prova per testi e c.t.u. medico legale – riteneva innanzi tutto dimostrata, in forza delle concordi dichiarazioni testimoniali, la dinamica dei fatti rappresentata dalla sull'aggressione subita ad opera di un cane CP_1 di grossa taglia, privo di di cui non era stato possibile individuare il proprietario. Inoltre, richiamate le norme di legge adottate in materia dalla Regione Sardegna – da un lato, artt. 2 e 9 della legge regionale n. 21/1994 e art. 5 lett. a) del relativo regolamento e, dall'altro, il punto 3 delle direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali, allegate alla Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 17/39 del 27.4.2020 - sosteneva che gli enti convenuti erano titolari di “compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti, siano essi randagi o meno, in esecuzione dei quali essi sono tenuti ad adottare le iniziative ed i provvedimenti volti ad evitare che gli animali arrechino danno alle persone nel territorio di loro competenza”. Conseguentemente, secondo il giudice di prime cure, andava affermata la responsabilità esclusiva di entrambi i convenuti, posto che “la mancata adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza necessari alla cattura ed al controllo degli animali randagi integra dunque la violazione da parte degli enti convenuti del generale divieto del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. con l'ulteriore conseguenza che, “in caso di concretizzazione del rischio che la norma violata tende a prevenire, la considerazione del comportamento dovuto e della condotta mantenuta assume allora decisivo rilievo, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest'ultima astringe rimane invero presuntivamente provato…”. In ordine al quantum, il tribunale riconosceva in favore della il danno CP_1 non patrimoniale sulla base di una invalidità permanente del 18%, accertata in sede di perizia medica, e di una ulteriore invalidità di natura temporanea, liquidato secondo le tabelle del Tribunale di Milano, senza alcuna personalizzazione ed escludendo altresì la prova di un danno patrimoniale. Le spese seguivano la soccombenza. Parte La (già ) ha proposto appello Pt_1 Parte_1 cen l eame ritenuto dimostrata la condizione di randagismo dell'animale responsabile dell'aggressione, presupposto indispensabile per sostenere la responsabilità dei soggetti preposti al controllo dei cani randagi;
ii) per avere erroneamente ritenuto entrambi gli enti responsabili in uguale misura a fronte della normativa di settore, incombendo in capo all' esclusivamente l'obbligo di catturare i Controparte_4 cani vaganti e non di p are il fenomeno;
pertanto, in difetto di una richiesta di cattura, alcuna responsabilità era ascrivibile all'azienda sanitaria;
iii) per avere quantificato il danno non patrimoniale sulla scorta di una c.t.u. elaborata solo da un medico legale e non da un collegio peritale in ossequio ai dettami della legge Parte_2
Si è costituito il proponendo a sua Controparte_5 volta appello incidentale e contestando la sentenza: i) nella parte in cui il tribunale riteneva che il cane fosse randagio;
ii) nella parte in cui riconosceva la responsabilità congiunta dell'ente territoriale e dell'ASL, nonostante “nel territorio della Regione Sardegna gli obblighi di vigilanza e di controllo del fenomeno del randagismo gravino unicamente in capo alla ASL (all'epoca dei fatti ) con la conseguenza che soltanto Controparte_3 quest'ultima risulterebbe legittimata passiva delle richieste risarcitorie relative ai danni cagionati da animali randagi”; iii) nella parte in cui il tribunale affermava la responsabilità degli enti convenuti nonostante non vi fossero state precedenti segnalazioni. Si è costituita resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto CP_1 perché infond Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc. Preliminarmente va evidenziata l'ammissibilità dell'appello incidentale - pur proposto tardivamente dal con comparsa di Controparte_2 costituzione depositata il 7.3. prima comparizione fissata per il 14.3.2025, a nulla rilevando il rinvio d'ufficio dall'udienza del 14.3.2025 al 28.3.2025 disposto nel caso di specie ai sensi dell'art. 168 bis quarto comma cpc – trattandosi, comunque, di impugnazione avanzata da uno dei soccombenti in una situazione di litisconsorzio necessario. Gli appelli sono comunque infondati. Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr per tutte Cass. n. 9621/22) “In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni
o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi”. Pertanto, dimostrato ad opera del danneggiato che l'evento infausto è stato determinato da un cane randagio, incombe sugli enti preposti provare l'osservanza della norma cautelare e cioè l'approntamento di un servizio organizzato e "solo una volta che questa prova fosse stata data, spetta.. all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito" (cfr in senso conforme anche Cass. n. 32884/21; Cass. n. 9671/2020). Tanto premesso, possono ora esaminarsi i motivi di appello. A) Della natura randagia del cane. La allegava in atto di citazione che: “in data 19.09.2016, alle ore CP_1
21,30 circa, in Santa Teresa di Gallura (SS), alla località Cala Spinosa Capotesta, durante una festa di ragazzi in spiaggia, veniva avvicinata ed immediatamente aggredita da un cane randagio nero di grossa taglia, di aspetto trasandato e sporco, senza collare e targhetta identificativa, in stato di abbandono e completa libertà, che fuoriusciva dall'adiacente boscaglia insieme ad altri cani randagi” e “tra lo sgomento e la paura dei presenti, il cane , che non apparteneva a nessuno né portava collare al collo né targhetta identificativa, come detto, afferrava ed azzannava violentemente il polpaccio e la gamba sinistra della sfortunata odierna attrice, impedendole di scappare via”. Tali allegazioni erano integralmente confermate da tutti i testi escussi, ES
, e (vedi verbale udienza 9.11.2020), presenti al fatto, ed il Tes_2 Tes_3 Tes_4
r inoltre che anche lui nel mese di agosto di quello stesso Tes_4 anno era stato aggredito nel medesimo posto da un branco di cani randagi e che la notizia era stata pubblicata sul giornale. Ad avviso della Corte tali risultanze sono del tutto sufficienti a dimostrare che l'aggressione è intervenuta ad opera di un cane randagio mentre non si comprende quali ulteriori accertamenti poteva compiere la danneggiata. Le censure avanzate sul punto dagli appellanti vanno, pertanto, disattese. B) Della responsabilità di entrambi gli enti. La Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria si è doluta della sentenza nella parte in cui il tribunale riteneva che entrambi gli enti fossero responsabili in uguale misura a fronte della normativa di settore, incombendo, invece, in capo all' esclusivamente l'obbligo di catturare i cani vaganti e non Controparte_4 qu e controllare il fenomeno;
pertanto, secondo l'appellante principale, in difetto di una richiesta di cattura nel periodo in cui si era verificato l'evento, come dichiarato dal teste , all'epoca Testimone_5 Parte responsabile per il randagismo, alcuna responsabilità era ascrivibile all'azienda sa ia. Il ha invece eccepito che “nel territorio della Regione Controparte_2
S ilanza e di controllo del fenomeno del randagismo gravino unicamente in capo alla ASL (all'epoca dei fatti Controparte_3
) con la conseguenza che soltanto qu
[...] legittimata passiva delle richieste risarcitorie relative ai danni cagionati da animali randagi”. I motivi di censura, anche alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, sono infondati. Del tutto corretti sono i riferimenti normativi richiamati nella sentenza impugnata e del resto non oggetto di alcuna censura. Da un lato, gli artt. 2 e 9 della legge regionale n. 21/1994, contenente le
“norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina”, stabiliscono la competenza delle aziende sanitarie in materia di cattura dei cani randagi e, dall'altro, l'art. 18 della citata legge stabilisce espressamente che
“La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata, oltre che al Parte servizio veterinario di ciascuna a) agli addetti al servizio di polizia municipale….”. Inoltre, se da un lato, il comune in persona del suo sindaco è anche responsabile, in generale, per il suo ruolo di autorità sanitaria locale (art. 13 legge n. 833/1978) e, attraverso la polizia municipale, è responsabile del controllo del territorio, avendo il preciso obbligo di rilevare l'eventuale presenza di cani vaganti, come da disposizioni citate e come specificatamente sottolineato anche nella sentenza impugnata, dall'altro, analoghi doveri sono affidati all' che ha l'obbligo, non solo di provvedere alla Controparte_4 cattura dei cani vaganti, su segnalazione e richiesta del comune, attraverso il ricorso all'opera delle guardie zoofile, coordinate e dirette dai servizi veterinari dell'ASL, ma altresì, sempre mediante le guardie zoofile, di vigilare sull'applicazione della normativa di settore (vedi art. 19 della legge regionale n. 21 cit.: “Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali - denominate guardie zoofile ….Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali…”). Infine, le direttive in materia di lotta al randagismo oggetto della Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 17/39 del 27.4.2020, all'art. 3, disciplinando specificatamente i compiti ed i “rapporti di collaborazione” tra gli enti preposti, comuni e aziende sanitarie, prevedono, tra l'altro, che:
- “il Sindaco è l'Autorità Sanitaria Locale (Art. 13. L. 833/1978) e il rappresentante della comunità locale (D.L.vo 267/2000 – Testo Unico degli Enti locali); ha pertanto un ruolo centrale nella gestione del randagismo. Tramite la Polizia Municipale, il esercita il controllo CP_2 del territorio, rileva la presenza di cani vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile. Il è responsabile della gestione CP_2
(anche amministrativa) del ricovero dei cani nei canili e deve vigilare continuamente sulla stessa…….. per far fronte a tutte le incombenze dei Comuni, é necessario che in ogni sia nominalmente individuato CP_2 il Responsabile di procedimento pe al randagismo e la protezione degli animali (All. 12), il quale, in collegamento con la ASL competente, coordina le azioni di pertinenza del ; CP_2
- “la ASL è l'organo tecnico che supporta il nell'esecuzione delle CP_2 attività medico-veterinarie e anagrafiche; e aggiorna la banca dati dell'anagrafe canina, provvede alla cattura dei cani vaganti su richiesta del Comune o di altra autorità competente (v. cap. 6), fornisce il servizio di sterilizzazione dei cani e dei gatti delle colonie feline, vigila sul rispetto delle normative sanitarie, applica nei canili i piani regionali di lotta alle malattie infettive e parassitarie, vigila sul rispetto della normativa inerente il rispetto del benessere animale”. Alla luce di tali dati normativi, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, “E' dunque evidente che gli interventi finalizzati alla lotta al randagismo sono posti a carico sia dei Comuni che dei servizi veterinari delle ASL, secondo una ripartizione di competenze che, al fine di perseguire efficacemente l'obiettivo, devono necessariamente svolgersi in modo organizzato e concertato”. Tanto premesso, in base ai principi di diritto sopra esposti, dimostrato da parte della danneggiata che l'evento infausto era stato determinato da un cane randagio nei termini sopra riportati, incombeva sul comune e sull'
[...]
l'onere di dimostrare l'osservanza della norma cautelare e cioè CP_4
l'approntamento di un servizio organizzato e "solo una volta che questa prova fosse stata data, spettava all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era stato approntato solo sulla carta, ma che in realtà non era operativo o aveva, nella fattispecie, funzionato male, perché c'erano state specifiche segnalazioni che non avevano avuto seguito" (cfr giurisprudenza citata). Pertanto, in difetto di qualsiasi allegazione e prova sul punto, e cioè sull'obbligo di attivarsi rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale, su cui nulla deducevano e provavano né il comune né l' , “il nesso Controparte_4 di causalità …rimane presuntivamente provato" (co Cass. cit. n. 9621/22). Peraltro, nel caso di specie, il teste , come rilevato sopra, riferiva che Tes_4 nell'agosto dello stesso anno nello stesso luogo era stato aggredito da un branco di cani e la notizia era stata addirittura pubblicata sul giornale. Tale specifica circostanza è rimasta del tutto incontestata. Pertanto, la sentenza va confermata in punto di responsabilità di entrambi gli enti preposti. C) Della liquidazione dei danni. Infine, l'appellante principale si è doluta della sentenza nella parte in cui quantificava il danno non patrimoniale sulla scorta di una c.t.u. elaborata solo da un medico legale e non da un collegio peritale in ossequio ai dettami della legge Gelli-Bianco. Il motivo è infondato. La legge invocata - la n. 24/2017, denominata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, il cui art. 15 recita che “Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento” - non è, infatti, applicabile al caso di specie, in cui non viene in considerazione una ipotesi di responsabilità sanitaria. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il minimo, in difetto di qualsiasi attività istruttoria e di questioni di particolare complessità, dello scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- rigetta l'appello principale proposto dalla Parte_1
Liquidatoria e l'appello incidentale proposto dal CP_2 CP_2 [...]
avverso la sentenza n. 626/2024 CP_2
Pausania;
- condanna gli appellanti, principale e incidentale, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata che liquida in CP_1 complessivi euro 7.160,00, oltre 15% spese gen essori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 16.5.2025
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni