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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/07/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott. Paolo Marescalco, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 528/2020 R.G. promossa da: nata a [...] il [...] ( c.f. ) , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosa Maria D'ANTONE ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Ivano MARCEDONE resistente CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.02.2020 l'avv. D'Antone ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 59820190002819779000 relativo alla iscrizione d'ufficio alla gestione Agricola CP_1 Lavoratori Autonomi
Deduce l'opponente l'assenza dei presupposti di legge per l'avviso di addebito di cui sopra , così come per altri procedimenti pendenti tra le parti , conseguentemente è nulla la richiesta di pagamento ora contestata.
Instauratosi il presente giudizio con provvedimento del 04.02.2021 veniva sospesa la esecutività dell'atto impugnato e con comparsa di costituzione e risposta del 18.01.2022 si costituiva l' CP_1 deducendo inizialmente la correttezza del proprio operato in applicazione della legge e successivamente che effettivamente la somma azionata non era dovuta e ne aveva provveduto allo sgravio e quindi chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In assenza di attività istruttoria all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione .
Il ricorso va accolto.
Invero rivedendo la posizione contributiva , l' ha annullato l'atto posto a base dell'intimazione di CP_1 pagamento azionata . Quindi se il giudizio va definito per cessazione della materia del contendere resta il problema della condanna al pagamento delle spese legali sulle quali le posizioni sono divergenti.
pagina 1 di 2 Ma se è indubbio che la parte è stata costretta a proporre il giudizio, e questo certo non può giustificare la richiesta di compensazione delle spese legali, dall'altra la singolarità della posizione della ricorrente , come peraltro accertato dalle numerose pronunzie giudiziarie richiamate, spinge questo giudicante alla compensazione delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice , in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza , eccezione e/o deduzione
Accoglie il ricorso promosso da e per l'effetto annulla l'avviso di addebito di cui Parte_1 in premessa .
Compensa tra le parti le spese di lite .
Siracusa 22.07.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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