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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/12/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 670/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 670/2023 promossa da: tra
(P.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Lucchese (PEC: ) Email_1
ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Nizza n. 45, presso il difensore
APPELLANTE
e
+ (P.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Mauro Carboni ( ) ed elettivamente domiciliata in Email_2
Foligno, Via Monte Acuto n. 49, presso il difensore
APPELLATO
OGGETTO
Subfornitura – Impugnazione sentenza 282/2023 Tribunale di Spoleto
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 R.G. 670/2023
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 03.02.2018, la adiva il Tribunale di Controparte_1
Spoleto affinché ingiungesse alla , in persona del Liquidatore, Parte_2
di pagare in proprio favore la somma di euro 6.890,96, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. n.
231/2002 dal dovuto al saldo, in virtù di alcune fatture insolute emesse dalla ricorrente per la fornitura di energia erogata in favore della resistente.
Con provvedimento del 20.02.2018, il Tribunale di Spoleto accoglieva la richiesta di ingiunzione ed emetteva il decreto n. 220/2018 immediatamente esecutivo.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione la , Parte_1
previa sospensione dello stesso, sostenendo che il credito non era stato documentalmente provato in quanto basato esclusivamente su fatture unilateralmente prodotte nonché l'inammissibilità della procedura monitoria, data la pendenza di un piano di rientro tra le parti. Si costituiva la CP_1
chiedendo il rigetto della domanda avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 282/2023 pubblicata il 18.04.2023, il Tribunale di Spoleto respingeva l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., lamentando che il primo Giudice avrebbe erroneamente ritenuto provato il credito e dato al piano di rientro ed alle fatture prodotte un valore probatorio insussistente ed evidenziando che il piano di rientro conteneva una serie di fatture non totalmente coincidenti con quelle del procedimento monitorio. L'appellante ha inoltre eccepito il mancato rilievo officioso da parte del Tribunale della natura vessatoria della clausola contenuta nel piano di rientro con cui si disponeva che “la rateizzazione dovrà ritenersi automaticamente revocata con conseguente decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di una soltanto delle rate con conseguente facoltà di di agire per il recupero dell'intero” e sostenuto l'applicabilità CP_1
dell'art. 33 co. 2 lett. f) del Codice del Consumo in quanto il contratto di fornitura di energia non era connesso con l'esercizio dell'attività professionale dell'opponente.
Si è costituita in giudizio la confutando le allegazioni dell'appellante e precisando CP_1
che il credito, risalente ad una fornitura cessata nel 2017 e per cui era stato sottoscritto in data
28.03.2017 un piano di rientro di cui venivano saldate solo due rate, non era mai stato contestato fino all'opposizione al decreto ingiuntivo e che lo stesso era stato correttamente calcolato sulla base dei pagina 2 di 6 R.G. 670/2023
consumi reali e nel rispetto dell'art. 7 delle condizioni generali di fornitura. Riguardo alla prova del credito, l'appellato ha sottolineato di aver correttamente adempiuto i propri oneri probatori avendo prodotto, oltre alle fatture, gli estratti delle scritture contabili autenticate dal notaio che costituiscono prova scritta del credito avente efficacia legale ai sensi degli artt. 633 e 634 e ss. c.p.c., mentre mancherebbe la prova di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del credito da parte del debitore. La parte ha dedotto, inoltre, la generica contestazione degli importi del credito azionato che invece tengono conto dell'avvenuto pagamento di due rate scadute aritmeticamente detratte;
ha contestato l'eccezione inerente alla vessatorietà della clausola di decadenza sul beneficio del termine in quanto domanda nuova;
ha sostenuto che la qualifica di consumatore che la parte appellante ha affermato di possedere sia inapplicabile al contratto di fornitura in oggetto in quanto siglato dalla una società per uno scopo connesso all'attività professionale. chiedendo il rigetto dell'appello la conferma del decreto ingiuntivo ovvero la condanna dell'appellante al pagamento della maggiore o minore somma provata nel corso del giudizio, oltre interessi e spese legali.
Con atto di costituzione del 14.05.2025 si è costituito il nuovo procuratore di Controparte_1
ed all'udienza del 9.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la decisione è stata riservata al Collegio.
***
Preliminarmente occorre chiarire che il rapporto tra le parti va ricondotto al contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.). In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché solo in caso di contestazione grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante e sul fruitore l'onere opposto della prova che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28984 del 18/10/2023).
In sede di opposizione a decreto l'appellante si è limitato ad eccepire che il credito era carente dei requisiti richiesti ai fini del decreto ingiuntivo, l'inidoneità delle fatture emesse a dimostrare il credito e a fondare la pretesa creditoria sotto il profilo della certezza/liquidità ed esigibilità del credito,
pagina 3 di 6 R.G. 670/2023
l'inesigibilità del credito in considerazione della stipula del pian di rientro. Non è stata contestata l'entità dei consumi, né dedotto il malfunzionamento del contatore, tanto meno la condotta illecita di terzi, né è stata richiesta alcuna verifica in tal proposito essendosi la parte opponente limitata a contestare la validità delle fatture a comprovare il credito.
In merito alla prova del credito, ha prodotto non solo le fatture e l'estratto CP_1
autentico del registro Iva, ma ha allegato anche un piano di rientro (Cfr. All. 8 fascicolo monitorio) con cui le parti avevano concordato la rateazione del credito, poi azionato in quanto non rispettato.
Tale scrittura conteneva l'accordo di pagare in 10 rate da € 861,37 ciascuna, le 8 fatture insolute (n. 149949/2016; n. 170033/2016; n. 189449/2016; n. 209156/2016; n. 224752/2016; n.
022140/2017; n. 021931/2017; n. 023850/2017) per un totale di € 8.613,70.
Il creditore allega la circostanza, non contestata, per cui veniva effettuato il pagamento di sole due rate, per un totale di € 1.722,74, cifra che è stata matematicamente detratta dal credito in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, richiesto infatti per la somma di € 6.890,96.
Da parte del debitore appellante non solo non è stata contestata l'esistenza del piano di rientro, ma addirittura esso è stato posto a fondamento dell'eccezione di “inammissibilità” della pretesa creditoria.
Orbene, a tale accordo, che è stato sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della in data 28.03.2017 e non formalmente disconosciuto, va attribuita la Parte_3
natura di riconoscimento di debito di cui all'art. 1988 c.c. In tema di promessa di pagamento, o ricognizione di debito, la Giurisprudenza di legittimità ha già più volte precisato che “essa non è fonte autonoma di obbligazione, ma quale dichiarazione unilaterale ricettizia, ha effetto confermativo del preesistente rapporto fondamentale, operandosi ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, in ragione della quale il destinatario della dichiarazione o della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino
a prova contraria e dalla cui esistenza o validità non si può prescindere sotto il profilo sostanziale, con la conseguenza che l'efficacia vincolante della promessa o della ricognizione viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento, prova di cui è onerato il promittente” (Cass. n.
2091/2022).
pagina 4 di 6 R.G. 670/2023
Le ulteriori contestazioni mosse con l'atto di appello circa le fatture azionate in monitorio, che non coinciderebbero con quelle di cui al piano di rientro, oltre ad essere generiche sono nuove ed inammissibili.
L'appellante con il secondo motivo solleva in appello, per la prima volta, la questione della nullità della clausola contenuta nel Piano di rientro azionato da là dove prevedeva “la CP_1
rateizzazione dovrà ritenersi automaticamente revocata con conseguente decadenza dal beneficio del termine (…) in caso di mancato pagamento anche di una soltanto delle rate (…) con conseguente facoltà di di agire per il recupero dell'intero”, sotto il duplice profilo della nullità in base CP_1
alla disciplina consumeristica e della inefficacia ex art. 1341 c.c.
In merito al primo profilo deduce la circostanza di aver sottoscritto il contratto di Parte_1
fornitura di energia in qualità di consumatore e, pertanto, che ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. f) del
Codice del Consumo, la predetta clausola sarebbe da considerarsi nulla, data la sua natura manifestamente eccessiva, andava sottoscritta con le cautele previste dall'art. 1341 co. 2 c.c.
A ben vedere però, non sussiste la invocata qualifica di “consumatore” in quanto il contratto di fornitura è stato sottoscritto dalla società per tramite del proprio legale Parte_4
rappresentante, per una fornitura “altri usi” (Cfr. All. 1 fascicolo monitorio); secondo l'interpretazione della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17848 del 19/07/2017), stante la definizione fornita dal Codice del Consumo, la possibilità di considerare una persona giuridica come un consumatore è da escludersi categoricamente, tanto più che, come affermato da una costante giurisprudenza, ad “una società che abbia come oggetto un'attività che rientri fra quelle integranti l'impresa commerciale” deve essere necessariamente “riconosciuta la qualità di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell'attività”. In sostanza, una società opera sempre ed indistintamente nell'alveo della propria attività imprenditoriale/commerciale per il solo fatto della sua costituzione.
L'appellante eccepisce comunque l'inefficacia della clausola, ritenuta vessatoria, redatta su
“modulo standard” predisposto unilateralmente da controparte e meramente accettato “per adesione” dall'opponente, in assenza di qualsivoglia sottoscrizione o doppia sottoscrizione.
L'appellato contesta la proponibilità di detta eccezione per la prima volta in sede di appello.
Indipendentemente dalla rilevabilità d'ufficio della vessatorietà della clausola, premesso che il piano di rientro -la cui esistenza è pacifica - non è allegato in atti al PCT (il doc. 5 indicato pagina 5 di 6 R.G. 670/2023
dall'appellante è, in realtà, la memoria ex art. 183 co VI della controparte), si osserva che il creditore non si è avvalso della clausola di decadenza dal beneficio del termine, ma ha azionato con il ricorso monitorio il grave inadempimento della debitrice, che dapprima non pagava le fatture alle regolari scadenze, di poi non pagava ben sei rate del piano di rientro, dopo essere stato messo in liquidazione.
Pertanto resta irrilevante l'inefficacia della clausola in oggetto.
Per tali ragioni, l'appello viene rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, nonché dell'assenza di istruttoria.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
la Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellato costituito che liquida in
€ 1.700,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Perugia, 4.12.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 670/2023 promossa da: tra
(P.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Lucchese (PEC: ) Email_1
ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Nizza n. 45, presso il difensore
APPELLANTE
e
+ (P.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Mauro Carboni ( ) ed elettivamente domiciliata in Email_2
Foligno, Via Monte Acuto n. 49, presso il difensore
APPELLATO
OGGETTO
Subfornitura – Impugnazione sentenza 282/2023 Tribunale di Spoleto
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 R.G. 670/2023
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 03.02.2018, la adiva il Tribunale di Controparte_1
Spoleto affinché ingiungesse alla , in persona del Liquidatore, Parte_2
di pagare in proprio favore la somma di euro 6.890,96, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. n.
231/2002 dal dovuto al saldo, in virtù di alcune fatture insolute emesse dalla ricorrente per la fornitura di energia erogata in favore della resistente.
Con provvedimento del 20.02.2018, il Tribunale di Spoleto accoglieva la richiesta di ingiunzione ed emetteva il decreto n. 220/2018 immediatamente esecutivo.
Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione la , Parte_1
previa sospensione dello stesso, sostenendo che il credito non era stato documentalmente provato in quanto basato esclusivamente su fatture unilateralmente prodotte nonché l'inammissibilità della procedura monitoria, data la pendenza di un piano di rientro tra le parti. Si costituiva la CP_1
chiedendo il rigetto della domanda avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 282/2023 pubblicata il 18.04.2023, il Tribunale di Spoleto respingeva l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la , in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., lamentando che il primo Giudice avrebbe erroneamente ritenuto provato il credito e dato al piano di rientro ed alle fatture prodotte un valore probatorio insussistente ed evidenziando che il piano di rientro conteneva una serie di fatture non totalmente coincidenti con quelle del procedimento monitorio. L'appellante ha inoltre eccepito il mancato rilievo officioso da parte del Tribunale della natura vessatoria della clausola contenuta nel piano di rientro con cui si disponeva che “la rateizzazione dovrà ritenersi automaticamente revocata con conseguente decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di una soltanto delle rate con conseguente facoltà di di agire per il recupero dell'intero” e sostenuto l'applicabilità CP_1
dell'art. 33 co. 2 lett. f) del Codice del Consumo in quanto il contratto di fornitura di energia non era connesso con l'esercizio dell'attività professionale dell'opponente.
Si è costituita in giudizio la confutando le allegazioni dell'appellante e precisando CP_1
che il credito, risalente ad una fornitura cessata nel 2017 e per cui era stato sottoscritto in data
28.03.2017 un piano di rientro di cui venivano saldate solo due rate, non era mai stato contestato fino all'opposizione al decreto ingiuntivo e che lo stesso era stato correttamente calcolato sulla base dei pagina 2 di 6 R.G. 670/2023
consumi reali e nel rispetto dell'art. 7 delle condizioni generali di fornitura. Riguardo alla prova del credito, l'appellato ha sottolineato di aver correttamente adempiuto i propri oneri probatori avendo prodotto, oltre alle fatture, gli estratti delle scritture contabili autenticate dal notaio che costituiscono prova scritta del credito avente efficacia legale ai sensi degli artt. 633 e 634 e ss. c.p.c., mentre mancherebbe la prova di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del credito da parte del debitore. La parte ha dedotto, inoltre, la generica contestazione degli importi del credito azionato che invece tengono conto dell'avvenuto pagamento di due rate scadute aritmeticamente detratte;
ha contestato l'eccezione inerente alla vessatorietà della clausola di decadenza sul beneficio del termine in quanto domanda nuova;
ha sostenuto che la qualifica di consumatore che la parte appellante ha affermato di possedere sia inapplicabile al contratto di fornitura in oggetto in quanto siglato dalla una società per uno scopo connesso all'attività professionale. chiedendo il rigetto dell'appello la conferma del decreto ingiuntivo ovvero la condanna dell'appellante al pagamento della maggiore o minore somma provata nel corso del giudizio, oltre interessi e spese legali.
Con atto di costituzione del 14.05.2025 si è costituito il nuovo procuratore di Controparte_1
ed all'udienza del 9.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la decisione è stata riservata al Collegio.
***
Preliminarmente occorre chiarire che il rapporto tra le parti va ricondotto al contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.). In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché solo in caso di contestazione grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante e sul fruitore l'onere opposto della prova che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28984 del 18/10/2023).
In sede di opposizione a decreto l'appellante si è limitato ad eccepire che il credito era carente dei requisiti richiesti ai fini del decreto ingiuntivo, l'inidoneità delle fatture emesse a dimostrare il credito e a fondare la pretesa creditoria sotto il profilo della certezza/liquidità ed esigibilità del credito,
pagina 3 di 6 R.G. 670/2023
l'inesigibilità del credito in considerazione della stipula del pian di rientro. Non è stata contestata l'entità dei consumi, né dedotto il malfunzionamento del contatore, tanto meno la condotta illecita di terzi, né è stata richiesta alcuna verifica in tal proposito essendosi la parte opponente limitata a contestare la validità delle fatture a comprovare il credito.
In merito alla prova del credito, ha prodotto non solo le fatture e l'estratto CP_1
autentico del registro Iva, ma ha allegato anche un piano di rientro (Cfr. All. 8 fascicolo monitorio) con cui le parti avevano concordato la rateazione del credito, poi azionato in quanto non rispettato.
Tale scrittura conteneva l'accordo di pagare in 10 rate da € 861,37 ciascuna, le 8 fatture insolute (n. 149949/2016; n. 170033/2016; n. 189449/2016; n. 209156/2016; n. 224752/2016; n.
022140/2017; n. 021931/2017; n. 023850/2017) per un totale di € 8.613,70.
Il creditore allega la circostanza, non contestata, per cui veniva effettuato il pagamento di sole due rate, per un totale di € 1.722,74, cifra che è stata matematicamente detratta dal credito in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, richiesto infatti per la somma di € 6.890,96.
Da parte del debitore appellante non solo non è stata contestata l'esistenza del piano di rientro, ma addirittura esso è stato posto a fondamento dell'eccezione di “inammissibilità” della pretesa creditoria.
Orbene, a tale accordo, che è stato sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della in data 28.03.2017 e non formalmente disconosciuto, va attribuita la Parte_3
natura di riconoscimento di debito di cui all'art. 1988 c.c. In tema di promessa di pagamento, o ricognizione di debito, la Giurisprudenza di legittimità ha già più volte precisato che “essa non è fonte autonoma di obbligazione, ma quale dichiarazione unilaterale ricettizia, ha effetto confermativo del preesistente rapporto fondamentale, operandosi ai sensi dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, in ragione della quale il destinatario della dichiarazione o della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino
a prova contraria e dalla cui esistenza o validità non si può prescindere sotto il profilo sostanziale, con la conseguenza che l'efficacia vincolante della promessa o della ricognizione viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento, prova di cui è onerato il promittente” (Cass. n.
2091/2022).
pagina 4 di 6 R.G. 670/2023
Le ulteriori contestazioni mosse con l'atto di appello circa le fatture azionate in monitorio, che non coinciderebbero con quelle di cui al piano di rientro, oltre ad essere generiche sono nuove ed inammissibili.
L'appellante con il secondo motivo solleva in appello, per la prima volta, la questione della nullità della clausola contenuta nel Piano di rientro azionato da là dove prevedeva “la CP_1
rateizzazione dovrà ritenersi automaticamente revocata con conseguente decadenza dal beneficio del termine (…) in caso di mancato pagamento anche di una soltanto delle rate (…) con conseguente facoltà di di agire per il recupero dell'intero”, sotto il duplice profilo della nullità in base CP_1
alla disciplina consumeristica e della inefficacia ex art. 1341 c.c.
In merito al primo profilo deduce la circostanza di aver sottoscritto il contratto di Parte_1
fornitura di energia in qualità di consumatore e, pertanto, che ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. f) del
Codice del Consumo, la predetta clausola sarebbe da considerarsi nulla, data la sua natura manifestamente eccessiva, andava sottoscritta con le cautele previste dall'art. 1341 co. 2 c.c.
A ben vedere però, non sussiste la invocata qualifica di “consumatore” in quanto il contratto di fornitura è stato sottoscritto dalla società per tramite del proprio legale Parte_4
rappresentante, per una fornitura “altri usi” (Cfr. All. 1 fascicolo monitorio); secondo l'interpretazione della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17848 del 19/07/2017), stante la definizione fornita dal Codice del Consumo, la possibilità di considerare una persona giuridica come un consumatore è da escludersi categoricamente, tanto più che, come affermato da una costante giurisprudenza, ad “una società che abbia come oggetto un'attività che rientri fra quelle integranti l'impresa commerciale” deve essere necessariamente “riconosciuta la qualità di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell'attività”. In sostanza, una società opera sempre ed indistintamente nell'alveo della propria attività imprenditoriale/commerciale per il solo fatto della sua costituzione.
L'appellante eccepisce comunque l'inefficacia della clausola, ritenuta vessatoria, redatta su
“modulo standard” predisposto unilateralmente da controparte e meramente accettato “per adesione” dall'opponente, in assenza di qualsivoglia sottoscrizione o doppia sottoscrizione.
L'appellato contesta la proponibilità di detta eccezione per la prima volta in sede di appello.
Indipendentemente dalla rilevabilità d'ufficio della vessatorietà della clausola, premesso che il piano di rientro -la cui esistenza è pacifica - non è allegato in atti al PCT (il doc. 5 indicato pagina 5 di 6 R.G. 670/2023
dall'appellante è, in realtà, la memoria ex art. 183 co VI della controparte), si osserva che il creditore non si è avvalso della clausola di decadenza dal beneficio del termine, ma ha azionato con il ricorso monitorio il grave inadempimento della debitrice, che dapprima non pagava le fatture alle regolari scadenze, di poi non pagava ben sei rate del piano di rientro, dopo essere stato messo in liquidazione.
Pertanto resta irrilevante l'inefficacia della clausola in oggetto.
Per tali ragioni, l'appello viene rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, nonché dell'assenza di istruttoria.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
la Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellato costituito che liquida in
€ 1.700,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Perugia, 4.12.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 6 di 6