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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/12/2025, n. 4319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4319 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n° 11664/2021 del Ruolo Generale Affari Civili, avente a oggetto Vendita di cose mobili, pendente tra (P.i.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Sant'Antimo (Na), alla via Degli Oleandri n° 36/a, e ivi elettivamente domiciliata, alla via C. Verde n° 23, presso lo studio legale dell'Avv. Chiariello Giuseppe (C.f.: p.e.c.: C.F._1
, che la rappresenta e difende in Email_1 giudizio giusta procura alle liti in calce alla citazione.
- Attrice - e (P.i.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Villafranca Padovana (Pd), alla via Caduti del Lavoro n° 9, elettivamente domiciliata in Verona, alla via Terre n° 6, presso lo studio legale degli Avv.ti Turri Alessandra (C.f.: ; p.e.c.: C.F._2
e (C.f.: Email_2 Controparte_2 C.F._3
p.e.c.: , che la rappresentano e Email_3 difendono in giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta - CONCLUSIONI Per l'attore: I° dichiarare la risoluzione del contratto tra le parti e per l'effetto condannare, la convenuta in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 alla restituzione all'attrice della somma di euro €. 14.927,38, Parte_1 quale prezzo versato, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singolo pagamento, previa riconsegna del legname. II° In via subordinata dichiarare il minor prezzo dovuto ex art.1492 c.c.; III° condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario. Per la convenuta: “a parziale modifica di quanto richiesto in comparsa di costituzione e risposta, rinuncia alla domanda riconvenzionale ed all'eccezione preliminare ed insiste per (…) rigettare le domande tutte formulate da parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni già esposte negli atti di
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causa e nei verbali di udienza;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte il 23/09/2021, la ha convenuto in giudizio la chiedendo Parte_1 Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “I° dichiarare la risoluzione del contratto tra le parti e, per l'effetto, condannare la convenuta […] alla Controparte_1 restituzione all'attrice della somma di € 14.927,38 quale prezzo Parte_1 versato, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singolo pagamento, previa riconsegna del legname;
II° In via subordinata, dichiarare il minor prezzo dovuto ex art. 1492 c.c.; III° condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario”. A fondamento della pretesa, l'attrice ha dedotto di essere una società esercente l'attività di produzione e vendita di parquet, per la cui realizzazione aveva acquistato nell'ottobre 2020 una partita di legname ebano amara dalla CP_1 per l'importo complessivo di € 37.318,43, da pagarsi in cinque rate di € 7.463,69 cadauna;
che per la lavorazione di detto legname era stata incaricata la
[...]
e che quest'ultima, dopo averlo ricevuto, aveva certificato la pessima Parte_2 qualità del prodotto e, pertanto, l'impossibilità di produrre il pavimento ligneo usando il materiale consegnatole;
che la compratrice aveva prontamente Pt_1 informato la fornitrice della pessima qualità del legname ricevuto CP_1 dall'incaricata della lavorazione che l'acquirente, per salvaguardare il Pt_2 buon nome della sua azienda in attesa della soluzione del problema, aveva comunque pagato alla fornitrice due delle cinque rate previste, ammontanti a complessivi € 14.927,38; che, per le stesse ragioni d'immagine, l'acquirente aveva pagato anche l'importo di € 5.760,00 all'incaricata della lavorazione , Pt_2 nonostante l'infruttuosità dell'opera da quest'ultima prestata;
che il legname fornito era ancora stipato nei magazzini della;
che, dunque, essendo la Pt_1 fornitrice tenuta a garantire, ex art. 1490 c.c., che la cosa venduta sia CP_1 immune da vizi tali da renderla inidonea all'uso a cui è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, sussisterebbero i presupposti applicativi dell'art. 1492 c.c. e, dunque, per la richiesta di risoluzione del contratto con restituzione del prezzo versato, previa riconsegna del legname o in subordine per la riduzione del prezzo.
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Il 28/01/2022, si è costituita in giudizio la chiedendo accogliersi le CP_1 seguenti conclusioni: “in via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord e, conseguentemente, dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Padova, per le motivazioni espresse in narrativa del presente atto;
in via principale: nella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord e con espressa riserva di gravame, rigettare le domande tutte formulate da parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
in via riconvenzionale: accertata e dichiarata la validità ed efficacia del contratto di compravendita concluso tra le parti, condannare la società attrice al pagamento […] del saldo di cui alla fattura n° 1920 del 20/11/2020 e pertanto l'importo pari a € 22.391,05, oltre interessi moratori dalla scadenza di ogni singola rata sino al saldo effettivo;
condannare altresì la società attrice al risarcimento del danno da “lite temeraria”, ai sensi e per l'effetto dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa dal Giudice”. A fondamento della difesa, la ha eccepito l'incompetenza territoriale di CP_1 codesto Tribunale di Napoli Nord ritenendo sussistente, invece, quella del Tribunale di Padova, poiché la compravendita di legname si era conclusa nel momento in cui perveniva nella sede padovana della l'accettazione da CP_1 parte della della proposta d'ordine precedentemente formulatale. Nel Pt_1 merito, la ha contestato che la , nell'aprile del 2020, le aveva CP_1 Pt_1 richiesto un preventivo per un quantitativo di tavolame di legno ebano amara e che, non avendo ricevuto positivo riscontro in merito allo stesso, aveva proposto alla richiedente una fornitura di analogo materiale ligneo ma, anziché in tavolame, in tronchi squadrati denominati nel gergo tecnico “flitch”, meno pregiati e costosi;
che, il 30/09/2020, vi era stato un sopralluogo presso la sede di una fornitrice della finalizzato a collaudare il materiale prescelto, a cui avevano CP_1 presenziato, da un lato, il direttore e l'addetto commerciale dell'azienda fornitrice e, dall'altro, il direttore commerciale della società incaricata dalla Pt_2
per la lavorazione del materiale ligneo;
che, positivamente collaudato il Pt_1 materiale, la aveva telefonicamente confermato alla l'interesse Pt_1 CP_1 per il prodotto visionato chiedendole una scontistica;
che, accordato lo sconto, la aveva predisposto e inoltrato alla la conferma d'ordine n° 1806 CP_1 Pt_1 datata 05/10/2020, da quest'ultima debitamente sottoscritta per accettazione;
che la consegna del materiale collaudato era avvenuta, per espressa richiesta della
, il 06/11/2020 presso la sede dell'incaricata della lavorazione Pt_1 Pt_2 precisamente quella di Franzolo di Vedelago;
che sul documento di trasporto del materiale era stato esplicitato di doverlo controllare prima d'intraprenderne la lavorazione, cominciata presso la sede ungherese della solamente il Pt_2
13/01/2021, dunque oltre i sessanta giorni dalla sua consegna;
che solamente dopo l'avvio della lavorazione all'estero la compratrice, previo avviso dell'incaricata della lavorazione, avrebbe preso contezza dei vizi della fornitura e ciononostante,
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ometteva di denunciarli alla nel termine di otto giorni dalla loro CP_1 avvenuta scoperta, provvedendo, invece, a saldare due delle cinque rate con i pagamenti datati 28/02/2021 e 31/03/2021; che le prime contestazioni erano avvenute solamente il 01/03/2021 e che le stesse riguardavano, più che la qualità del materiale acquistato, la resa del prodotto lavorato dalla che, a Pt_2 conferma della qualità della prodotto, la aveva anche in seguito Pt_1 continuato a richiedere alla ulteriori forniture;
che, dunque, la , CP_1 Pt_1 avendo già corrisposto il pagamento di due delle cinque rate di pagamento previste per la fornitura in discorso, risultava ancora debitrice della per CP_1
l'importo di € 22.391,05, quale residuo dell'integrale costo del materiale di € 37.318,43, così come risultante dalla fattura n° 1920 datata 20/11/2020. Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., escussi cinque testi (due su intimazione dell'attrice e tre su intimazione della convenuta), all'esito dell'istruttoria è stato conferito incarico di Consulenza tecnica d'ufficio, espletato il quale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/07/2025 e ivi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Questioni preliminari In merito all'eccepita incompetenza territoriale di codesto Tribunale, va evidenziata la tardiva costituzione della convenuta rispetto ai termini all'uopo prescritti dall'art. 166 c.p.c., atteso che, in ossequio agli stessi, la si CP_1 sarebbe dovuta costituire entro il 27/01/2022 e che, invece, la stessa ha provveduto al deposito telematico della propria comparsa di costituzione e risposta solamente il giorno successivo, ossia il 28/01/2022; ne derivano, pertanto, le preclusioni previste dall'art. 167 c.p.c. e, dunque, la decadenza della convenuta dalla possibilità di poter proporre sia eccezioni in senso stretto, anche processuali, e sia domanda riconvenzionale;
sul punto, infine, va sottolineato che è stata la stessa , nelle note per la trattazione scritta redatte in occasione CP_1 dell'udienza cartolare dell'11/07/2025, ad aver esplicitato di “rinunciare alla domanda riconvenzionale e all'eccezione preliminare”.
2. Nel merito La domanda di risoluzione contrattuale è infondata e va rigettata, mentre la domanda dichiarativa del minor prezzo dovuto è fondata e può accogliersi per quanto di seguito precisato. Va innanzitutto rammentato che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte del suo diritto, negoziale o legale, e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n° 7996 del 6 aprile 2006); tale principio, nondimeno, va coordinato con l'altro, dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel
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noto brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit”, consacrato nell'art. 2697 c.c.; da quest'ultima disposizione, che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione del diritto stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto;
appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la dimostrazione dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore, il quale dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dello stesso, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (cfr. sentenza 973/96; 3232/98; 11629/99). Venendo al caso di specie, va preliminarmente evidenziato che risultano pacifiche tra le parti (e, dunque, dimostrate anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) una serie di circostanze quali l'esistenza di un rapporto commerciale tra esse intercorso, l'effettiva esecuzione, previo collaudo, della forniture di tronchi di ebano amara concordata nell'ambito dello stesso, l'ammontare del costo originariamente pattuito per detto legno e l'avvenuto versamento di due delle cinque rate in cui è stato suddiviso il complessivo ammontare della compravendita, divergendo le prospettazioni di attrice e convenuta, invece, in ordine all'idoneità, o meno, della fornitura di legname per la realizzazione di un parquet, esigenza di cui la compratrice ha pienamente reso edotta la venditrice in fase di trattative, come si evince sia dalle interlocutorie avvenuta tramite messaggistica whatsapp tra le parti e sia dalla comunicazione datata 27/04/2021 con cui la ha dato riscontro CP_1
a una precedente p.e.c. contenente le contestazioni sollevate dalla;
il Pt_1 contenuto di detta comunicazione, inoltre, oltre a palesare che la fornitrice avesse ricevuto dalla compratrice piena contezza di quali fossero le sue reali esigenze, consente d'inquadrare piuttosto efficacemente sia il contesto nel quale si sono svolte le trattative e sia i termini dell'accordo intercorso tra le parti, avendo la ivi specificato che “Con riferimento al concetto di resa, teniamo a CP_1 precisare che non essendo noi gli incaricati della trasformazione della materia, non ci compete fornire conferme o indicazioni circa l'esito di lavorazioni da voi richieste a terzi […] La mera indicazione circa la resa ipotetica del materiale
[…] si riferiva a materiale ben diverso, per caratteristiche e costo, da quello che vi è stato poi fornito […] che poi comunque vi ha dato una resa proporzionale. Ribadiamo quindi di non avervi dato alcuna garanzia circa la resa. La presunzione della resa, piuttosto, è naturale o logico pensare che vi fosse stata fornita dal terzista da voi incaricato e delegato, il quale, avendo svolto inoltre il suo incarico eseguendo il collaudo fisico del materiale per vostro conto, […] vi avrà certamente fornito tutto il supporto professionale, le informazioni e le rassicurazioni del caso, per farvi prendere la decisione di ordinare il suddetto materiale. […] Infine, una volta appresa la necessità di reperire ulteriore materiale, ci siamo attivati, nonostante la già nota complessità di approvvigionamento, proponendovi la merce presente nel mercato (cfr. il
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“doc.10” allegato alla comparsa di costituzione e risposta e il “doc.14” allegato alla memoria istruttoria di secondo termine redatta dalla convenuta). Il tenore di detta comunicazione, quindi, oltre a consentire di poter senz'altro ricondurre la fattispecie oggetto di causa nell'alveo dell'art. 1490 c.c. allorché l'attrice ha lamentato l'inidoneità del materiale acquistato a essere utilizzato per la realizzazione di un parquet, evidenzia altresì il contributo della nella Pt_2 conclusione dell'affare, atteso che quest'ultima, in vista della complessa lavorazione del legno richiestale dalla , ha eseguito il collaudo del Pt_1 materiale fornito dalla e l'ha preso direttamente in consegna per CP_1 eseguire l'opera commissionatale. D'altronde, l'importante ruolo svolto dalla nel complessivo affare è Pt_2 apprezzabile anche dal vaglio dell'istruttoria testimoniale, avendo il direttore commerciale della stessa dichiarato che “ho curato Controparte_3 personalmente il collaudo del materiale […] è un legno che noi utilizziamo di frequente, è un particolare tipo di legno che non viene di solito richiesto per la realizzazione di parquet, è difficile;
[…] il collaudo era stato positivo, ero lì per la ed ero stato chiamato da;
[…] ricordo la consegna della Pt_2 Pt_1 merce e la confermo, merce di cui al ddt che mi viene esibito;
[…] il responsabile di produzione è in contatto costante con me e quindi trattandosi di una Pt_2 lavorazione particolare mi aggiornava costantemente;
[…] la lavorazione non ha presentato particolari problematiche, una parte del materiale era idoneo per costruire un parquet che rispondesse alle richieste ed esigenze estetiche di
, e poi ce ne era parte che per estetica e/o per dimensioni non era idonea Pt_1 essendo però materiale di scarto che è normale avere a seguito di una lavorazione. Una parte è stata scartata proprio per le pretese di , anche Pt_1 sull'estetica ci imponevano di fare una selezione molto importante;
[…]si trattava di fornitura atipica, particolare e molto pregiata;
[…] le flitch non erano marce per nulla, nemmeno una volta fatta la lavorazione;
ricordo bene che le flitch erano ben aperte sui bancali, disposte sui bancali, allineate per due tre blocchi ed erano aperte, non imballate, ben visibili” (cfr. verbale della prova delegata raccolta il 21/11/2023 presso il Tribunale di Treviso). Quanto riferito da detto teste in ordine allo svolgimento del collaudo, inoltre, ha trovato conferma nella deposizione degli altri due partecipanti allo stesso, i quali hanno riferito ulteriori dettagli anche sull'avvio della trattativa e sui motivi economici per i quali la abbia preferito acquistare tronchi grezzi anziché Pt_1 tavole già lavorate, avendo dichiarato , responsabile delle vendite Testimone_1 della , che “sono a conoscenza delle trattative che interessavano le CP_1 società […] ricordo che la trattativa […] era iniziata con la richiesta di fornitura di tavole di , ma poiché si trattava di materiale che aveva un costo Parte_3 oneroso, sono state proposte delle alternative al cliente e cioè dei tronchi denominati flitch sempre di ebano Trattandosi di materiale comunque Pt_3 pregiato, di prassi abbiano proposto un collaudo al cliente, il quale tramite
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proprio incaricato si è recato presso il fornitore di questo materiale che si trova in zona Monza Brianza, a visionare i flitch […] questo incontro finalizzato al collaudo è avvenuto nel mese di ottobre […] Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate le tavole dell'originario preventivo poi ritenuto troppo oneroso. Preciso che sono stato presente proprio io al collaudo verificatosi nel mese di ottobre e avente a oggetto le flitch e a questo incontro, oltre a me è stato presente il sig. e il sig. , quale incaricato della società […] Tes_2 CP_3 Pt_1
l'incontro è durato circa un'oretta durante la quale io ho lasciato libero il di visionare tutti i tronchi, i quali erano disposti liberi nel capannone e CP_3 non erano imballati o legati anche se erano sovrapposti a gruppi di due o tre” e impiegato con mansioni commerciali della , che “ho Persona_1 CP_1 seguito la trattativa commerciale tra le parti. […] ricordo che ci era stata richiesta la fornitura di tavolame di ebano amara, ma poi poiché aveva dei costi ingenti il cliente chiese se potevamo offrire dell'altro materiale a costo Pt_1 inferiore. […] per prassi ogni qualvolta deve essere effettuata una fornitura deve essere effettuato un collaudo con il cliente nel senso che viene prima inviata al cliente la documentazione fotografica e poi viene fatto visionare il materiale dal vivo […] ricordo che nel mese di ottobre […] è avvenuto presso un fornitore di che si trova a Mariano Comense un incontro con un incaricato della CP_1 società di nome , venuto a visionare le flitch, di ebano amara. Si Pt_1 CP_3 trattava di un tronco squadrato e non del tavolame. […] riconosco le foto del tavolame che avevamo inviato in allegato all'originale preventivo che poi non è stato accettato perché troppo oneroso. […] a seguito della mancata accettazione del preventivo avevamo proposto come alternativa dei tronchi di ebano amara come da carteggio che riconosco. […] il sopralluogo è durato circa un'ora e l'incaricato di ha potuto visionare tutti i tronchi e ha scattato anche Pt_1 delle foto […] oggetto della trattativa commerciale era proprio l'acquisto dei tronchi visionati durante il sopralluogo. […] dopo l'incontro e il collaudo ricordo che il cliente comunicò di accettare la fornitura dei tronchi visionati Pt_1 durante il sopralluogo e infatti nella conferma d'ordine viene apposta la dicitura che la merce fornita è quella come da collaudo effettuato col cliente […] il cliente aveva già acquistato da noi il tranciato ed era la prima volta che Pt_1 acquistava, per lo meno da noi, i tronchi di ebano amara. Non so dire se per la società era la prima volta che si apprestavano a lavorare i tronchi di Pt_1 ebano. Preciso però che in occasione del collaudo, l'incaricato di il sig. Pt_1
mi disse che era un po' preoccupato perché era la prima volta che CP_3 lavorava il tronco di ebano” (cfr. verbale d'udienza del 03/10/2023). L'istruttoria testimoniale, dunque, sebbene confermi, in buona sostanza, le prospettazioni di ambo le parti e altresì dimostri la possibilità data alla Pt_2 di poter liberamente visionare, per conto dell'attrice, i tronchi a quest'ultima forniti dalla convenuta e, quindi, la regolare esecuzione delle operazioni di collaudo, non ha fornito una rassicurante certezza su quale fosse lo stato in cui
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versava il legno ebano amara al momento della consegna, per ottenere la quale, essendo detto materiale direttamente analizzabile in quanto ancora nella disponibilità della , si è ritenuto opportuno nominare un Consulente Pt_1 tecnico d'ufficio che potesse fornire delucidazioni anche in merito all'astratta realizzabilità di un parquet utilizzando un prodotto ritenuto dalla tanto CP_1 insolito allo scopo;
al riguardo, l'elaborato peritale redatto dall'Ausiliare del Giudice è risultato chiaro ed esaustivo e, pertanto, meritano assoluta condivisione le conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico d'ufficio; quest'ultimo, dopo aver attestato che “L'inizio delle operazioni peritali […] ha avuto luogo il 15/11/2024, alle ore 11:30, presso la sede della sita in Parte_4 via degli Oleandri n° 36, Sant'Antimo, al fine di procedere alla verifica del materiale ligneo oggetto di contestazione. […] Nel corso delle attività svolte presso il deposito della il sottoscritto […] ha Parte_4 provveduto all'esame del materiale ligneo della specie disposto su Parte_3
n° 2 pedane in legno, nonché di parte di pavimento già realizzato con lamelle di mediante incollaggio su supporto in multistrato. Durante Parte_3
l'accertamento, è stato effettuato un dettagliato rilievo fotografico del materiale e sono state rilevate, dal sottoscritto, alcune misurazioni […]” (cfr. da pagina 3 a pagina 15 della relazione di C.t.u.) e aver fornito una “scheda tecnica dell'ebano amara” da cui possono evincersi le caratteristiche fisiche, la lavorazione, le proprietà meccaniche e l'utilizzo di detto legname (cfr. pagina 16 della relazione di C.t.u.), in risposta agli specifici quesiti demandatigli dal Giudice ha sostenuto:
▪ In ordine alle caratteristiche del materiale oggetto di fornitura e all'idoneità dello stesso a ricavare lamelle di parquet, che “La specie legnosa di ebano amara […] ha la caratteristica idonea a ricavare lamelle solo che una limitata commercializzazione;
il costo elevato orienta i produttori di parquet su altre specie legnose (in Italia, solo un paio di fabbriche di pavimenti in legno commercializza questo legno per il parquet). La sua densità e durezza lo rendono un materiale ideale per una varietà di applicazioni, tra cui la produzione di elementi decorativi e, in particolare, questo legno è molto resistente all'usura e ai danni da impatto. Dal punto di vista tecnico, l'ebano amara è un legno che si presta alla produzione di lamelle di parquet, grazie alla sua compattezza e alla struttura fibrosa. La sua durezza lo rende particolarmente resistente, ma anche difficile da lavorare, un fattore che può rappresentare un ostacolo per trattare un legno così denso e resistente. A causa della sua alta densità, l'ebano amara può subire deformazioni se sottoposto a forti sbalzi termici. Il Consulente tecnico d'Ufficio sottolinea che, sebbene in passato abbia commercializzato per alcuni decenni pavimenti in legno, quasi mai gli è stata richiesta la fornitura di un pavimento in legno di ebano amara. Si precisa, inoltre, che questa specie legnosa, pur essendo idonea alla produzione di lamelle per pavimentazione in legno e/o parquet, presenta
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una diffusione commerciale estremamente limitata per tale impiego. Tale circostanza può comportare una valutazione non corretta nella determinazione della sua destinazione d'uso. A ulteriore conferma di quanto sopra esposto, dall'analisi della scheda tecnica dell'ebano amara emerge chiaramente che questa tipologia di legno è comunemente utilizzata e commercializzata per impieghi più specifici e differenti rispetto alla realizzazione di pavimentazioni in legno “così come da scheda tecnica della presente in internet” (cfr. da pagina 17 a pagina 18 della CP_1 relazione di C.t.u.);
▪ In ordine all'asserita esistenza ed entità dei vizi interessanti il materiale fornito e, qualora riscontrata, all'incidenza degli stessi sull'utilizzabilità dei tronchi di legno al fine di ricavarne tavole per parquet, che “Per quanto riguardo la realizzazione di parquet con le lamelle di ebano amara incollato su multistrato, ci viene in aiuto la normativa per il parquet prefinito in multistrato, ossia la norma Uni En 13489. Il parquet prefinito in multistrato, secondo la norma Uni En 13489, è composto da almeno tre strati (superiore, intermedio e inferiore) e deve soddisfare requisiti specifici relativi a stabilità dimensionale, resistenza all'usura e qualità dei materiali. La norma Uni En 13489/2018 classifica gli elementi di parquet multistrato in tre classi di aspetto, rappresentate da cerchio, triangolo e quadrato. Ecco una descrizione dettagliata di ciascuna classe: • Classe cerchio: questa classe rappresenta il parquet di alta qualità, con venature regolari e nodi sani di piccole dimensioni (inferiori a 3 millimetri). Non sono ammessi alburno (la parte più chiara del legno vicino alla corteccia) e tracce di corteccia;
• Classe triangolo: questa classe indica un parquet con venature omogenee e nodi sani di dimensioni contenute (fino a 8 millimetri). Sono ammesse leggere variazioni cromatiche e alburno fino al 50% della superficie;
• Classe quadrato: questa classe rappresenta il parquet con nodi, crepe e striature accentuate senza limiti specifici di misura se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet. Per un legno pregiato e denso come l'ebano amara, oltre ai requisiti generali della norma Uni En 13489/2018, potrebbero essere necessarie specifiche aggiuntive o particolari accorgimenti: maggiore attenzione alla stabilità dimensionale, con margini di dilatazione superiori rispetto ad altri legni meno compatti;
difficoltà nella lavorazione, data la sua durezza, richiede utensili in metallo duro (HM) o diamante (PCD) per taglio e levigatura;
prevenzione delle crepe, le lamelle con microfratture potrebbero essere più fragili e soggette a scheggiature, quindi è importante una selezione attenta del materiale. In sintesi, l'ebano amara può rientrare negli standard della Uni En 13489, ma la sua natura pregiata e densa impone accorgimenti specifici. Sulla base delle mie competenze tecniche, posso affermare che il legno ebano, fornito
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dalla alla , avrebbe richiesto una valutazione più CP_1 Pt_1 approfondita nell'ambito della trattativa commerciale. Tale approfondimento si sarebbe reso necessario al fine di garantire un'adeguata ponderazione delle caratteristiche del materiale, tenendo conto della sua specifica, delle dimensioni delle lamelle da ottenere e della sua destinazione d'uso. A seguito dell'analisi della documentazione tecnica e del sopralluogo eseguito sul legno ebano amara, il sottoscritto ha rilevato, sulla base dei requisiti definiti dalla normativa Uni En 13489, che una parte del parquet risulta conforme agli standard d'idoneità per l'impiego previsto, mentre un'altra presenta alcune limitazioni funzionali nella misura del 50%. In particolare, il tipo di legno utilizzato, essendo molto compatto, risulta di difficile lavorazione (in genere, più un legno è duro e compatto e più è soggetto a instabilità dimensionale) e una non corretta selezione delle lamelle di ebano amara potrebbe renderle particolarmente fragili e prone a scalfitture, compromettendo di conseguenza anche la resistenza all'usura” (cfr. da pagina 19 a pagina 20 della relazione di C.t.u.);
▪ In ordine alla derivazione dei vizi eventualmente riscontrati dal tipo di materiale fornito o, piuttosto, da difetti dello stesso, che “In merito alla fornitura del legno da parte di alla , si ritiene opportuno CP_1 Pt_1 precisare che le problematiche riscontrate non derivano da difetti intrinseci della specie legnosa utilizzata, ma sono piuttosto riconducibili alle specifiche caratteristiche della partita di legno effettivamente fornita. Pur trattandosi di un materiale di pregio, la qualità e le condizioni della fornitura avrebbero richiesto una valutazione più attenta, tenendo conto delle necessità e della destinazione d'uso prevista. Da un'analisi più approfondita, appare evidente che le problematiche riscontrate siano maggiormente imputabili alla qualità della partita di legname venduta, piuttosto che a carenze intrinseche della specie legnosa in sé” (cfr. da pagina 20 a pagina 21 della relazione di C.t.u.);
▪ In ordine all'attitudine degli inconvenienti eventualmente riscontrati a rendere totalmente inidoneo all'uso il materiale fornito o a incidere, e in che misura, sul prezzo di vendita, che “Alla luce della documentazione agli atti, delle verifiche condotte in sede di sopralluogo e dell'analisi dettagliata effettuata mediante rilievo fotografico dal sottoscritto, ritengo opportuno evidenziare alcuni aspetti fondamentali relativi alla fornitura del legname e alla sua idoneità rispetto alla destinazione d'uso prevista. Nello specifico, pur riconoscendo che la normativa di riferimento in materia di classificazione del legno ammette, nella classe d'aspetto quadrata, la presenza di determinate caratteristiche e difetti naturali del materiale, è altresì necessario considerare l'effettivo contesto d'impiego per valutare la congruità della fornitura. Sebbene tali difetti siano generalmente accettabili per la realizzazione di un certo tipo di pavimentazione, è importante
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sottolineare che, nel caso in esame, il legname acquistato rientra nella categoria dei materiali di pregio e di una forte compattezza. Questa tipologia di legno, per sua natura, risulta particolarmente adatta ad ambienti eleganti e raffinati, dove l'estetica e la qualità percepita rivestono un ruolo essenziale, piuttosto che a contesti rustici o informali, in cui le imperfezioni possono essere considerate un valore aggiunto. Pertanto, sulla base della mia valutazione tecnica, ritengo che il materiale fornito al 50% non risulti pienamente idoneo all'uso specifico per cui è stato acquistato. Tale discrepanza tra le caratteristiche del legno e le esigenze del progetto incide in maniera significativa sul suo utilizzo. Ritengo, dunque, che un'attenta valutazione preliminare, basata non solo sulla conformità normativa ma anche sulla destinazione d'uso e sulle aspettative estetiche e funzionali, avrebbe potuto prevenire questa criticità, assicurando una fornitura più adeguata alle reali necessità. Sebbene l'approvvigionamento del legno da parte della presso la andasse ponderato in Pt_1 CP_1 modo più approfondito, la doveva informare meglio l'acquirente, CP_1
“con documentazioni”, affinché l'acquisto non risultasse inidoneo;
infatti, dallo studio dei fascicoli, non risulta essere rilasciata nessuna “scheda prodotto” del legno di ebano amara in flitches. La scheda prodotto va sempre rilasciata, specialmente se il materiale è destinato a usi specifici che richiedono informazioni dettagliate sulle sue caratteristiche. È obbligatorio rilasciare, da parte del venditore, sempre la scheda prodotto dei materiali. Quest'obbligo è regolato dal Codice del consumo (decreto legislativo n° 206 del 6 settembre 2005), che richiede che i prodotti commercializzati sul territorio italiano siano sempre accompagnati da informazioni chiare e precise. Oltre alla scheda prodotto andrebbe rilasciata la scheda Dop. Questa non è sempre obbligatoria (dichiarazione di prestazione Dop secondo il regolamento UE 305/2011) ma è fortemente raccomandata per garantire qualità e conformità. Motivazioni per il rilascio della scheda prodotto:
1. Tracciabilità e qualità: l'ebano amara è un legno pregiato e costoso;
quindi, la scheda prodotto garantisce che il materiale fornito corrisponda agli standard richiesti;
2. Normativa e conformità: il commercio di legni esotici è soggetto a regolamenti specifici (es. Cites, se la specie è protetta). La scheda prodotto aiuta a dimostrare la provenienza legale e le certificazioni;
3. Caratteristiche tecniche: essendo venduto in flitches (ovvero tavole grezze non ancora rifilate o lavorate), è importante conoscerne lo spessore, la qualità, l'umidità e altri parametri prima della lavorazione;
4. Trasparenza per il cliente: fornisce informazioni fondamentali per valutarne l'idoneità rispetto all'uso previsto” (cfr. da pagina 21 a pagina 23 della relazione di C.t.u.). L'Ausiliare del Giudice, infine, esaminati i fascicoli di parte e il materiale oggetto di fornitura, ha concluso sostenendo che “la , in qualità di acquirente Pt_1
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competente, aveva la responsabilità di assicurarsi che il materiale scelto rispondesse in modo adeguato alle specifiche esigenze progettuali. La , CP_1 in qualità di fornitrice, aveva l'obbligo di garantire un'informazione chiara e completa sull'idoneità del materiale fornito. Tale obbligo includeva la fornitura della scheda prodotto, il cui rilascio è espressamente richiesto dal Codice del consumo (decreto legislativo n° 206 del 6 settembre 2005). Oltre alla scheda prodotto, la avrebbe dovuto valutare l'opportunità di fornire anche la CP_1
Dichiarazione di prestazione (dop), che, pur non essendo sempre obbligatoria, è altamente raccomandata per attestare la conformità del materiale agli standard previsti. Questi documenti avrebbero permesso all'acquirente di avere un quadro più chiaro sulle prestazioni del prodotto e avrebbe tutelando da qualsiasi responsabilità la . Pertanto, il Consulente tecnico d'ufficio, valutando CP_1 tutti gli aspetti come su elencanti, determina un deprezzamento del legno in flitcher ebano amara del 50% del suo valore effettivo” (cfr. da pagina 23 a pagina 24 della relazione di C.t.u.). In definitiva, l'analitica disamina della normativa vigente in materia, la chiarezza espositiva dei concetti sostenuti e la linearità dei passaggi logici effettuati, inducono a ritenere pienamente condivisibile il contenuto e le conclusioni della perizia;
dunque, avendo l'Ausiliare del Giudice evidenziato che la ha CP_1 comunque parzialmente adempiuto all'obbligo contrattualmente assunto di fornire legname idoneo alla realizzazione di un parquet, non si ritengono integrati i presupposti per addivenire alla risoluzione contrattuale per inadempimento della convenuta;
acclarata la perdurante efficacia del contratto, d'altro canto, possono certamente ritenersi dimostrati i vizi interessanti circa la metà della complessiva fornitura dei tronchi di ebano amara e, dunque, sussistenti i presupposti applicativi della riduzione del prezzo di compravendita previsti dall'art. 1492 c.c. Alla stregua di quanto osservato dal CTU in ordine alle limitazioni funzionali nella misura del 50% di una parte del parquet, il prezzo di compravendita delle
“flitch” di ebano amara concordemente fissato in € 37.318,43 va dunque decurtato del 50% e determinato in € 18.659,00. Inoltre, considerato l'avvenuto parziale pagamento della fornitura per € 14.927,38, va affermato che il restante debito gravante sulla nei confronti della per la compravendita di Pt_1 CP_1 legname oggetto di causa ammonta a complessivi € 3.731,83. 3. Spese di lite Le spese di lite, atteso il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale e la residua posizione debitoria della nei confronti della nonostante Pt_1 CP_1
l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 11664/2021 del Ruolo Generale Affari Civili, avente a oggetto Vendita di cose mobili, pendente tra
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e ogni contraria istanza disattesa, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Rigetta la domanda di risoluzione del contratto, per le ragioni di cui in motivazione;
2. Accoglie la domanda di riduzione del prezzo, per le ragioni di cui in motivazione;
per l'effetto:
3. Dichiara che il prezzo di compravendita del legname oggetto del presente giudizio ammonta a complessivi € 18.659,21 e che, essendo già stato corrisposto il pagamento di € 14.927,38, la risulta Pt_1 debitrice della per la restante cifra di € 3.731,83; CP_1
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. Pone le spese di CTU liquidate con decreto del 15.7.2025 a carico di entrambe le parti in solido. Così deciso in Aversa, il 03/12/2025 Il Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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