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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE N. R.G. 52493/2024 Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa NE di IO -Presidente dott.ssa Silvia Albano - Giudice dott. IM MA - Giudice rel. ha pronunziato il seguente
DECRETO Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 52493 /2024 promossa da: C.F. ) nato in [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'avv. Natalina Vitali, come da procura in atti;
Ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
[...] CP_2 Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliato;
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 ed art. 3, comma 3 bis e ss., d.lgs. n. 25/2008
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE OGGETTO: ricorso ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 ed art. 3, comma 3 bis e ss., d.lgs. n. 25/2008
Visto il ricorso depositato in data 06.12.2024 con cui il sig. ha impugnato il Parte_1 provvedimento con il quale il
[...]
e Controparte_3 CP_1 CP_1 ha disposto il suo trasferimento in Croazia;
Rilevato che, in epoca successiva all'adozione del decreto impugnato, il – Controparte_1 NI , essendo decorso inutilmente il termine semestrale per il trasferimento del CP_1 ricorrente, ha ritenuto la competenza dello Stato italiano a decidere sulla domanda di protezione internazionale, come risulta dal relativo provvedimento depositato in atti, per cui deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
Considerato che l'integrazione allegata dal ricorrente è successiva al provvedimento impugnato, si ritiene che spese di lite vadano compensate in ragione della reciproca soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, in data 03/10/2025 Il Giudice estensore La Presidente
IM MA NE Di IO
DECRETO Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 52493 /2024 promossa da: C.F. ) nato in [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'avv. Natalina Vitali, come da procura in atti;
Ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
[...] CP_2 Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliato;
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 ed art. 3, comma 3 bis e ss., d.lgs. n. 25/2008
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE OGGETTO: ricorso ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 ed art. 3, comma 3 bis e ss., d.lgs. n. 25/2008
Visto il ricorso depositato in data 06.12.2024 con cui il sig. ha impugnato il Parte_1 provvedimento con il quale il
[...]
e Controparte_3 CP_1 CP_1 ha disposto il suo trasferimento in Croazia;
Rilevato che, in epoca successiva all'adozione del decreto impugnato, il – Controparte_1 NI , essendo decorso inutilmente il termine semestrale per il trasferimento del CP_1 ricorrente, ha ritenuto la competenza dello Stato italiano a decidere sulla domanda di protezione internazionale, come risulta dal relativo provvedimento depositato in atti, per cui deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
Considerato che l'integrazione allegata dal ricorrente è successiva al provvedimento impugnato, si ritiene che spese di lite vadano compensate in ragione della reciproca soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, in data 03/10/2025 Il Giudice estensore La Presidente
IM MA NE Di IO