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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/11/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2074/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 9.11.2023, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Tonolo, con domicilio eletto presso il difensore, in Venezia San Polo 2822/A, appellanti/attori opponenti in primo grado;
E
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._3
RL e OM ET e OM ET, con domicilio eletto presso i domicili digitali dei difensori, appellato/convenuto opposto in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n.
1704/2023, pubblicata in data 5.10.2023 a definizione del giudizio di primo grado n.
2987/2021, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 223/2021, emesso dal Tribunale di Venezia in data 28.1.2021 per la somma di € 100.000, oltre accessori e spese di lite del monitorio;
causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 23.10.2025, in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
1 ➢ conclusioni di parte appellante [ e ]: Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1704/2023 emessa dal Tribunale di Venezia, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2987/21, depositata in cancelleria in data 5.10.2023, notificata il 10.10.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Nel merito: in via principale: dichiarare infondato, ingiusto ed illegittimo, e pertanto revocare, il decreto ingiuntivo n. 223/2021 D.I. R.G.
427/2021, emesso dal Tribunale di Venezia in data 25 gennaio 2021 per la somma complessiva di € 100.000,00, oltre a compensi per € 2.135,00, spese per € 406,50, rigettando in ogni caso integralmente le domande con esso proposte siccome infondate, sia in punto di fatto, che di diritto. In ogni caso, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da e al signor per Parte_1 Parte_2 CP_1 nessun titolo, causa o ragione, e conseguentemente accogliersi il presente appello, e per l'effetto, e conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: disporsi ed ordinarsi ex art. 210 c.p.c. ad Controparte_2
l'esibizione in giudizio di copia degli assegni tratti su detto istituto ed individuati con le matrici di cui ai docc. nn. 10-15 fasc. primo grado;
ordinarsi ai sensi dell'art. 210
c.p.c. al signor di esibire l'integrale documentazione inerente la CP_1 richiesta azionata dall'avv. Carlo Straulino nel 2009 relativamente al credito vantato di € 120.000,00. Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. all'avv. Carlo Straulino, con studio in
Venezia, San Marco n. 3480, l'esibizione del fascicolo integrale relativo alla pratica di recupero credito per il signor nei confronti del signor;
ordinarsi CP_1 Pt_1 ex art. 210 c.p.c. alla Banca Intesa San Paolo – già Cassa di Risparmio di Venezia, sede di Venezia, Santa Sofia, Cannaregio 4001/C – di esibire gli assegni e l'ulteriore documentazione inerente tratti presso detto istituto di cui ai docc. 8-9 (assegno tratto su Cassa di Risparmio di Venezia in data 8.1.2010 n. 4200917314 ed assegno tratto su Cassa di Risparmio di Venezia in data 29.01.2010 n. 4200917315) così da individuare il traente/beneficiario degli stessi;
ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a Unicredit
Banca, sede di Venezia, Rialto, San Polo n. 203, di esibire gli assegni e l'ulteriore documentazione inerente di cui alle matrici tratte presso detto istituto di cui ai docc.10, 11, 12, 13, 14, 15 (Matrice assegno tratto su Unicredit Banca in data 22 marzo 2010 n. 3536745152-05, Matrice assegno tratto su Unicredit Banca in data 30
2 marzo 2010 n. 3536745153-06; Matrice assegno tratto su Unicredit Banca in data 02 aprile 2010 n. 3536745154-07; Matrice assegno tratto su Unicredit Banca in data 01 giugno 2010 n. 3536745155-08; Matrice assegno tratto su Unicredit Banca in data
23 giugno 2010 n. 3536745156-09; Matrice assegno tratto su Unicredit Banca in data
01 giugno 2010 n. 3536745157-10, così da individuare il traente-beneficiario degli stessi. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Si chiede, altresì, in accoglimento dell'appello, che parte appellata venga condannata a restituire tutte le somme alla medesima versate in esecuzione della sentenza di prime cure, così come azionata nel procedimento E.I. RG 130/21 estintosi in data 8 luglio
2025 avanti l'intestato Tribunale, ad esito dell'istanza di conversione e pari a €
130.203,70”;
➢ conclusioni di parte appellata [ ]: CP_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, nel merito: rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte, avendo parte opponente riconosciuto l'effettività del prestito sul quale si fonda la richiesta monitoria. In via subordinata: in caso di revoca del decreto opposto si chiede la condanna degli opponenti-appellanti, in via tra loro solidale, ovvero alternativa, al pagamento in favore del sig. CP_1 dell'importo di € 100.000,00, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma che risulterà di giustizia per la causale fatta valere con la domanda monitoria. In via istruttoria: ci si oppone alle richieste avversarie per le ragioni esposte nelle memorie 24.1.2022 e 9.2.2022. Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Il giudizio prende le mosse dal ricorso datato 10 novembre 2020 con il quale
, premesso: - di aver concesso nel gennaio del 2013 ai sig.ri CP_1 Pt_1
e un prestito di 100.000,00 € da restituirsi entro il
[...] Parte_2
31.7.2013, come attestato dal riconoscimento di debito sottoscritto da entrambi gli obbligati, avente il seguente contenuto: “Atto di quietanza. Noi sottoscritti Pt_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]n. 3570
[...]
e , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Cannaregio n. 2816, riceviamo dal sig. nato a [...] il giorno CP_1
1° marzo 1957 e residente in [...]n. 4951 la somma di € 100.000,00
(euro centomila/00) e ci impegniamo a restituirgliela entro la data del 31 dicembre
3 2013. Venezia, 21 Gennaio 2013 ”; - che alla Parte_3 scadenza concordata l'impegno assunto non era stato onorato;
- che inutili erano state le richieste volte ad ottenere il rimborso del prestito, chiedeva al Tribunale di
Venezia l'emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per l'importo mutuato di 100.000 €, maggiorato degli interessi dal 31.7.2013 al saldo, oltre alle spese del giudizio monitorio, ricorso che veniva accolto dal Tribunale con l'emissione del decreto n. 223/2021 indicato in epigrafe.
2. Avverso l'ingiunzione di pagamento emessa a loro carico proponevano ritualmente opposizione entrambi gli obbligati, esponendo:
i) di non aver mai ricevuto dal sig. il prestito descritto nella CP_1 quietanza di pagamento/riconoscimento di debito da questi prodotta in allegato al ricorso monitorio (sub doc. 1), e cioè il prestito della somma di 100.000 € che – in tesi – sarebbe stata loro consegnata nel gennaio del 2013 con l'intesa che sarebbe stata restituita entro il 31 luglio dello stesso anno;
ii) che la realtà dei fatti era radicalmente diversa da quella rappresentata dal ricorrente, risultando piuttosto che:
a) nel dicembre del 2000 ebbe a concedere a un CP_1 Parte_1 mutuo di 120.000 € che questi, però, non restituì, sicché il con l'assistenza CP_1 dell'avv. Carlo Straulino, nel dicembre del 2009, e quindi poco prima che il credito restitutorio si prescrivesse, ebbe a diffidare l'obbligato a provvedere al versamento della somma di complessivi 143.000 €;
b) a fronte di tale richiesta il si incontrò con il e lo rassicurò in Pt_1 CP_1 merito alla propria disponibilità a adempiere;
c) il considerato che era decorso moltissimo tempo senza che il CP_1 Pt_1 provvedesse ad onorare l'impegno di restituzione del prestito, e ritenendo di doversi garantire dal rischio della prescrizione, pretese che il s'impegnasse Pt_1 formalmente per iscritto a versare la somma dovuta (oltre a ulteriori 500,00 €), e quindi che gli rilasciasse dei pertinenti atti di quietanza sottoscritti anche dalla signora
, divenuta nel frattempo la compagna di vita del , così da Parte_2 Pt_1 poter disporre di maggiori garanzie. Nello specifico, il predispose tali “atti di CP_1 quietanza” in più originali, indicando negli stessi, sia diversi importi per ciascun anno, sia diverse date di sottoscrizione, sia diverse date di termine finale per il pagamento.
A garanzia della restituzione dell'unico debito di 120.000 € erano stati quindi formati più atti di quietanza con scadenza a luglio e a dicembre di ogni anno fino al 2013, come indirettamente comprovato dallo stesso ricorrente, che nel ricorso per decreto
4 ingiuntivo aveva indicato quale termine di pagamento il mese di luglio 2013, anziché il mese di dicembre 2013, riportato nella quietanza prodotta in allegato al ricorso;
d) la verità di tale ricostruzione fattuale trovava indiretta conferma nella assoluta inverosimiglianza della tesi opposta, e cioè che nella medesima data del 21 gennaio
2013 il signor potesse aver versato ai signori e la CP_1 Pt_1 Pt_2 somma di 100.000,00 € per ben due volte (e quindi 200.000 €), chiedendo il rilascio di due atti di quietanza, di cui l'uno con termine di pagamento scadente il 31 luglio
2013 e l'altro il 31 dicembre 2013, determinandosi poi ad agire in sede monitoria producendo (errando) il secondo atto ricognitivo (e cioè quello con impegno di restituzione entro il 31.12.2013), ma riferendosi al primo nella narrativa dell'atto.
Inoltre, che nessuna somma fosse mai stata versata dal ai signori e CP_1 Pt_1
nel gennaio 2013, e che pertanto detti atti di quietanza non riportassero la Pt_2 vera sostanza dei fatti, sarebbe ulteriormente comprovato dall'inesistenza di un qualsiasi rapporto tra la signora e il signor (che la prima non avrebbe Pt_2 CP_1 mai incontrato), tanto è vero che il nella sua qualità di redattore degli atti di CP_1 quietanza, aveva sbagliato la data di nascita della;
Pt_2
e) detto debito venne interamente saldato mediante più pagamenti, avendo il consegnato al complessivamente 143.000 € mediante più assegni Pt_1 CP_1 bancari, e segnatamente: in data 8.1.2010, 14.000,00 € con assegno n. 4200917314 tratto sulla Cassa di Risparmio di Venezia;
in data 29.1.2010, 4.000 € con assegno n. 4200917315 tratto sulla Cassa di Risparmio di Venezia, e poi ancora: in data 22 marzo 2010, 15.000,00 € con assegno n. 3536745152-05 tratto su Unicredit Banca;
in data 30 marzo 2010, 26.000,00 € con assegno n. 3536745153-06 tratto su
Unicredit Banca;
in data 2 aprile 2010, 9.500,00 € con assegno n. 3536745154-07 tratto su Unicredit Banca;
in data 1 giugno 2010, 15.000,00 € con assegno n.
3536745155-08 tratto su Unicredit Banca;
in data 23 giugno 2010, 35.000,00 € con assegno n. 3536745156-09 tratto su Unicredit Banca;
in data 1 giugno 2010,
25.000,00 € con assegno n. 3536745157-10 tratto su Unicredit Banca;
f) nonostante l'intero debito fosse stato pagato secondo gli accordi, il non CP_1 provvide a distruggere le “quietanze” che gli erano state rilasciate a garanzia, come reso evidente dal fatto che lo stesso le ha in seguito poste a fondamento del ricorso monitorio di cui si tratta e di altre iniziative giudiziali parimenti proposte nei confronti della coppia , moltiplicando in tal modo indebitamente la propria Controparte_3 pretesa creditoria a fronte di un unico debito già interamente saldato;
iii) che l'atto di quietanza posto a fondamento del ricorso non era stato prodotto in originale, ma in copia fotostatica, del quale disconoscevano espressamente, sia la
5 conformità della copia all'originale, sia il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione, ex art. 215 c.p.c., riservando all'esito della produzione dell'originale ogni specifico rilievo ai sensi degli artt. 221 e ss c.p.c.; iv) che l'onere di provare il fondamento della pretesa creditoria era comunque a carico dell'ingiungente, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione svolgentesi secondo le norme del procedimento ordinario, ma detta prova non era stata fornita,
e quindi concludendo nei suddetti termini: “respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione avversaria, nel merito, in via principale, voglia il Tribunale adito, previa sospensione della esecutività del decreto opposto, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, dichiarare infondato, ingiusto ed illegittimo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n. 223/2021 D.I. R.G.
427/2021, emesso dal Tribunale di Venezia in data 25 gennaio 2021 per la somma complessiva di € 100.000,00.=, oltre a compensi per € 2.135,00.= spese per €
406,50.=, rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome infondate sia in punto di fatto che di diritto. In ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa al presente atto, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da e Parte_1 Parte_2
al signor per nessun titolo, causa o ragione e,
[...] CP_1 conseguentemente, accogliersi la presente opposizione e per l'effetto annullarsi ovvero revocarsi il decreto ingiuntivo n. 223/21, R.G. 427/21 emesso dal Tribunale di Venezia essendo le avverse richieste infondate sia in punto di fatto che di diritto.
Spese e compensi di lite integralmente rifusi. In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva di eccezioni, produzioni e deduzioni istruttorie, anche in esito alle difese avversarie. Disporsi ed ordinarsi ex art.210 c.p.c. ad l'esibizione in Controparte_2 giudizio di copia degli assegni tratti su detto istituto ed individuati con le matrici di cui ai docc. nn. 10-15”.
3. Nel giudizio così incardinato si costituiva deducendo: CP_1
i) che la pretesa creditoria dallo stesso azionata in via monitoria era stata di fatto riconosciuta dagli opponenti ammettendo di aver ricevuto (quantomeno il ) la Pt_1 somma di 120.000 €;
ii) che la ricognizione di debito faceva riferimento a detto debito, che nel momento in cui era stata sottoscritta non era stato soddisfatto, come non lo fu nemmeno in seguito, avendo gli opponenti prodotto esclusivamente delle matrici di assegno, che non provavano il pagamento, fatto questo che spettava indubbiamente agli stessi dimostrare;
6 iii) che si trattava di argomentazioni decisive, che confermavano la validità della richiesta azionata in via monitoria;
iv) che le difese e ammissioni degli opponenti confermavano anche la sicura riferibilità a questi del riconoscimento di debito posto a base dell'ingiunzione e che le
“discrasie” rilevate nel chirografo integravano dei semplici refusi, in concreto non incidenti sulla validità ed efficacia dello stesso, da ritenersi certamente sottoscritto dai consorti e , anche solo considerano le firme dai medesimi apposte Pt_1 Pt_2 in calce al mandato rilasciato al legale che aveva proposto l'opposizione;
v) che, in definitiva, per quanto la pretesa creditoria trovasse adeguato fondamento in un'espressa ricognizione di debito – che ex art. 1988 c.c. esonera il soggetto a cui favore è fatta dall'onere di provare il rapporto causale sottostante alla stessa – era la stessa ammissione degli opponenti di aver contratto con lo stesso un prestito di 120.000 €, che nel 2009 non era stato ancora pagato, e il non avere offerto una prova apprezzabile di averlo in seguito saldato, a costituire la prova determinante comprovante la domanda di credito oggetto di causa;
vi) che le discrasie e inverosimiglianze ipotizzate dagli opponenti non esistevano veramente, in quanto, se effettivamente, erano stati formati due riconoscimenti di debito, ciò trovava una logica spiegazione nel fatto che il prestito dallo stesso concesso era stato, in realtà, di 200.000,00 €, e solo parte di questo era oggetto del presente giudizio, mentre la restituzione dell'altra parte del prestito era oggetto del decreto ingiuntivo n. 483/2021, parimenti opposto;
vii) che era comunque propria intenzione quella di avvalersi del documento disconosciuto, riservandosi la produzione dell'originale per richiederne la verificazione, concludendo, quindi, a propria volta nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale di
Venezia, in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 223/21 in quanto il credito azionato si basa su una ricognizione di debito scritta, l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta, né è di facile e pronta soluzione, e il prestito, anzi, è stato riconosciuto dall'opponente, che non prova di averlo restituito. In via gradata si chiede che l'eventuale sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto sia subordinata alla consegna da parte degli opponenti di idonea cauzione da prestare a mezzo di fideiussione bancaria pari all'importo del capitale ingiunto oltre interessi e spese anche perché nell'opposizione non si contestano i profili di periculum in mora date dalle rilevanti esposizioni bancarie degli opponenti verso il Sistema Bancario, indici di illiquidità per i quali il Giudice del Monitorio ha concesso la provvisoria
7 esecutorietà al decreto ex art. 642 c.p.c. Nel merito: rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte avendo parte opponente riconosciuto l'effettività del prestito sul quale si fonda la richiesta monitoria;
in via subordinata, in caso di revoca del decreto opposto si chiede la condanna degli opponenti, in via tra loro solidale, ovvero alternativa, al pagamento in favore del IG. dell'importo di € 100.000,00, oltre interessi moratori CP_1
e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma che risulterà di Giustizia per la causale fatta valere con la domanda monitoria. Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo”.
4. L'istruttore, ritenute inammissibili le istanze di esibizione formulate dalla difesa degli attori-opponenti (con la motivazione che, in quelle rivolte alla controparte e al terzo avvocato Carlo Straulino, non era stata specificamente indicata la res exhibenda, mentre in quelle rivolte agli istituti bancari non consterebbe la prova dell'impossibilità per la parte richiedente di acquisire autonomamente la documentazione oggetto dell'istanza), disponeva C.T.U. grafologica al fine di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dagli obbligati sulla quietanza del
21.1.2013 (all. 1 del fascicolo monitorio). All'udienza fissata per il conferimento dell'incarico al C.T.U., l'avv. Tonolo, a nome e per conto di entrambi gli opponenti, riconosceva però l'autografia delle firme presenti sull'originale del doc. 3 (doc. 1 del fascicolo monitorio) e il giudice, per l'effetto, revocava l'ammissione della C.T.U., fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e quindi decideva la causa con la sentenza qui impugnata, con la quale rigettava l'opposizione e confermava il decreto opposto, ritenendo che gli opponenti avessero ammesso l'esistenza di un prestito di
120.000 e che, per contro, non fosse stata fornita una prova adeguata del suo pagamento per una somma superiore a 18.000 euro, donde la permanenza di un debito di almeno 100.000 euro, pari (appunto) a quello azionato in via monitoria.
5. Hanno proposto appello gli opponenti rimasti soccombenti sulla base di un unico motivo, articolato sulla base di più censure che investono l'intera sentenza, nello specifico lamentandone l'erroneità per non aver adeguatamente considerato:
i) che nel 2013 il ricorrente non aveva versato alcunchè al , CP_1 Pt_1 né tantomeno alla sig.ra , che mai aveva incontrato;
Pt_2
ii) che era onere del provare di aver versato alla coppia CP_1 Controparte_3 la somma di 100.000 € di cui pretendeva la restituzione, tanto più considerato che ciò sarebbe avvenuto in violazione delle norme valutarie che nel 2013 prevedevano come limite per i trasferimenti di denaro contante la somma di 1.000 €;
8 iii) che la promessa di pagamento/ricognizione di debito prodotta in allegato al ricorso monitorio non era idonea di per sé sola a costituire la prova del rapporto obbligatorio, essendovi prova documentale che analoga promessa di pagamento e ricognizione di debito esiste con data diversa: il che fa venire meno l'efficacia del titolo azionato in assenza della prova del rapporto sottostante, posto che la promessa e la ricognizione valgono solo se esiste il rapporto sottostante;
iv) che l'unico rapporto di mutuo esistente tra il e il è quello per CP_1 Pt_1
120.000 € stipulato nel dicembre 2000, per la cui restituzione il con CP_1
l'assistenza dell'avv. Carlo Straulino, nel 2009 inviò diffida di adempimento al debitore, pretendendo che questi si impegnasse a versare la somma richiesta e che sottoscrivesse degli atti di quietanza sottoscritti anche dalla signora , Pt_2 divenuta nel frattempo la compagna di vita del , così da poter disporre di Pt_1 maggiori garanzie;
v) che detto debito venne integralmente ripagato, sicché non poteva dirsi sussistente la pretesa azionata con il ricorso monitorio;
vi) che, in sintesi, non sarebbe stato fornito alcun apprezzabile riscontro del fatto costitutivo della pretesa creditoria oggetto della pretesa monitoria così come rappresentata nel ricorso: nello specifico, non sarebbe stata fornita la prova dell'avere erogato a titolo di prestito alla coppia la CP_1 Controparte_3 somma di complessivi 100.000 euro nel gennaio del 2013, con previsione di restituzione entro il 31 luglio dello stesso anno, concludendo, quindi, nei termini sopra trascritti.
6. Nel presente giudizio si è costituito il ricorrente prendendo CP_1 posizione sulle ragioni dell'impugnazione e chiedendone, quindi, il rigetto siccome infondate.
7. Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, all'esito dell'udienza del
23.10.2025, tenutasi avanti al consigliere istruttore in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct, la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa dal Collegio nella composizione indicata in epigrafe nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
8. Il giudice di primo grado ha respinto l'opposizione ritenendo che – al di là di ogni altra considerazione in merito alla posizione delle parti in causa in relazione alla pretesa creditoria di riferimento (fondata su una ricognizione di debito, con conseguente inversione dell'onere della prova) e anche a voler ritenere che gli opponenti abbiano dato prova della insussistenza del rapporto di credito esplicitato
9 nella predetta ricognizione di debito – sia stata comunque fornita (dagli stessi obbligati, oltretutto) la prova dell'esistenza di un debito (di originari 120.000 €) di cui gli stessi sarebbe attualmente gravati (e che andrebbe, quindi, pagato essendo ormai scaduto da tempo), considerato che, nonostante abbiano ammesso (con l'atto di opposizione) che detto debito sia effettivamente sorto (in tesi nel 2000) con la dazione della relativa provvista (il fatto è incontestato, risultando sotto tale profilo corrispondente la narrazione contenuta nell'atto di opposizione e nella comparsa di risposta di primo grado), non avrebbero poi provato di averlo integralmente estinto, bensì solo per la minor parte di 18.000 €, non essendo a tal fine sufficiente la produzione documentale relativa alla differenza, costituita da semplici matrici di assegno, e non essendo possibile la prova alternativa, richiedente l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., del quale non sussisterebbero però le condizioni di legge. Quanto al collegamento tra il prestito di 120.000 € e la ricognizione di debito posta a fondamento del ricorso monitorio, questo risiederebbe nel fatto che, per concorde decisione delle parti, fu convenuto di documentare in forma scritta l'esistenza del credito ancora esistente (pari a € 100.000, al netto, quindi, degli acconti versati nel 2010) e la sua scadenza (fissata al 31.7.2013). Riguardo, poi, alla posizione della sig.ra – che in tale differente rappresentazione dei fatti non Pt_2 avrebbe ricevuto la provvista originaria (di 120.000 €), ma si sarebbe comunque impegnata a restituire l'importo (di 100.000 €) ancora dovuto dal – la stessa Pt_1 sarebbe tenuta “quantomeno” a titolo di garante nella stessa misura del “co- ingiunto”. Da ultimo, quanto all'esistenza di un ulteriore titolo di pretesa, costituito dall'assegno bancario di cui si discute nella causa n. 3886/2021 R.G. Tribunale
Venezia, non si tratterebbe di una questione rilevante ai fini del presente giudizio, riferendosi a una diversa pretesa creditoria (v. sentenza impugnata, pag. 3 – 5:
“(omissis) L'opposizione è infondata e va respinta. Gli opponenti, dopo l'iniziale disconoscimento, hanno successivamente riconosciuto, a mezzo del proprio procuratore, la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura in data 21.1.13 azionata con il monitorio, nella quale gli stessi dichiarano di ricevere da la somma di € CP_1
100.000,00 e si impegnano a restituirla entro il 31.12.13. Assumono, tuttavia, gli stessi che tale somma non sarebbe mai stata consegnata in quella data da CP_1 spettando semmai a quest'ultimo di provare la circostanza. È noto, tuttavia, che la ricognizione di debito esonera il creditore dal provare il rapporto sottostante, spettando semmai al debitore dimostrare l'insussistenza o l'estinzione dello stesso
(c.d. astrazione processuale della causa: si veda, tra le molte, Cass. n. 26334/16).
Si osserva, inoltre, che anche laddove si ritenga che gli opponenti abbiano dato prova
10 dell'insussistenza del rapporto sottostante (cioè del prestito di € 100.000,00 ricevuto nel gennaio 2013, come da scrittura azionata), permarrebbe comunque la fondatezza della pretesa creditoria azionata da per le seguenti ragioni. Come precisato in CP_1 giurisprudenza, “una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (…), spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito” (così Cass. sez. lavoro n. 17713/13). Nel caso, sembra essere lo stesso opposto a dare atto, nella comparsa di risposta, che il credito azionato trae origine da un prestito di € 120.000,00 precedentemente (rispetto al gennaio 2013) concesso a , non ancora restituito nel 2009, al netto degli Pt_1 acconti versati nel 2010. Prestito di € 120.000,00 riconosciuto da , il quale Pt_1 deduce, invece, di averlo integralmente estinto con gli interessi e le spese nel 2010.
Si osserva, a tale ultimo riguardo, che, al di là delle somme che anche l'opposto riconosce aver ricevuto (per € 18.000,00 di cui ai docc.
8-9 opponenti), l'ulteriore documentazione prodotta (docc. 10-15 opponenti: semplici matrici di assegno) non
è idonea a provare gli allegati pagamenti ad integrale estinzione, né le istanze di esibizione formulate dagli opponenti, al fine di ottenere dal precedente difensore del creditore (avv. Straulino), o dai propri Istituti bancari, la documentazione attestante gli allegati versamenti, risultano ammissibili, trattandosi di documentazione genericamente indicata e/o che la parte poteva autonomamente acquisire. Quanto alla posizione di , laddove si ritenga, per i motivi sopra specificati, che sia Pt_2 dimostrata l'insussistenza del rapporto sottostante di cui alla scrittura riconosciuta (il versamento di € 100.000,00 nel gennaio 2013) e pur non essendovi prova del fatto che, diversamente dalla posizione del co-ingiunto , la stessa abbia ricevuto il Pt_1 precedente prestito di € 120.000,00 (tant'è che il precedente difensore del creditore intimava il pagamento al solo nel 2009: all. 6 opponenti), nondimeno può Pt_1 ritenersi accertata la sussistenza del debito anche nei confronti della stessa. Sono gli stessi opponenti, invero, ad allegare che avrebbe preteso che CP_1 Pt_1 sottoscrivesse, unitamente alla compagna a maggiore garanzia, varie Pt_2 scritture di “impegno” (alla restituzione del prestito di originari € 120.000,00), tra cui quella azionata. Pertanto, al di là del fatto allegato (irrilevante) che non Pt_2 avrebbe mai incontrato la scrittura azionata (riconosciuta anche dalla CP_1 predetta) vale, quantomeno, come garanzia personale alla restituzione del prestito ricevuto dal co-ingiunto. Non sembrano poter assumere valore decisivo ai fini dell'esito della presente causa, va da ultimo osservato, gli sviluppi della causa n.
3886/21 R.G., avente ad oggetto, da quanto di desume ex actis, diversa pretesa
11 creditoria dell'opposto fondata su titolo bancario. L'opposizione va, per l'effetto respinta, ed il provvedimento monitorio confermato. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, come integrato dal d.m. 147/22.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: - rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto (omissis)”).
9. L'appello, proposto per le ragioni sintetizzate in premessa, si risolve in buona sostanza nella riaffermazione della tesi per cui il credito di 100.000 € azionato da con il ricorso monitorio non sussisterebbe, tenuto conto che nessuna CP_1 erogazione monetaria sarebbe stata effettuata alla coppia il giorno Controparte_3
21 gennaio 2013 e che l'unico mutuo esistito tra il e il (estranea CP_1 Pt_1 comunque la , che mai avrebbe incontrato il sarebbe già stato Pt_2 CP_1 estinto, essendo stato interamente ripagato con la consegna degli assegni bancari indicati nell'atto di opposizione. Così stando le cose, non può essere accolto, presentando concorrenti profili di inammissibilità (per difetto di specificità) e di infondatezza, che non consentono di superare la statuizione del primo giudice, il quale, come si è visto, ha ritenuto come proprio a seguito e in dipendenza delle difese svolte dagli opponenti, e del corrispondente riconoscimento di tale prospettazione fatta dal ricorrente, potesse dirsi acquisita in causa (sub specie di difetto di contestazione) la prova del fatto che fosse tuttora titolare del credito CP_1 azionato col ricorso, avendo effettivamente mutuato a la somma di Parte_1
120.000 €, che quest'ultimo, per sua stessa ammissione, non aveva però rimborsato per anni;
che a tale inadempimento le parti dell'iniziale prestito avevano cercato di porre rimedio formalizzando per iscritto l'esistenza del debito nella misura residuata a seguito dei pagamenti parziali già effettuati dal (in realtà, alla luce delle Pt_1 contrapposte allegazioni, la somma da quest'ultimo ancora dovuta al sarebbe CP_1 stata leggermente superiore, e segnatamente pari a 102.000 €), stabilendo anche la data finale del rimborso;
che al fine di “rafforzare” la garanzia del pagamento era stato preteso (dal anche il coinvolgimento della compagna del , CP_1 Pt_1
, la quale sottoscrivendo la promessa di pagamento, aveva inteso Parte_2
a propria volta assumere l'impegno di pagamento della somma pretesa, impegno riguardabile indifferentemente come assunzione di una coobbligazione di pagamento, ovvero come assunzione di un'obbligazione di garanzia personale.
12 10. La soluzione data dal giudice alla vertenza è invero coerente con la struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e con la possibilità offerta dall'ordinamento al creditore opposto di modificare la domanda, sia con riguardo al
“petitum”, che alla “causa petendi”, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte, né l'allungamento dei tempi del processo.
10.1 Sotto il primo profilo va ricordato che il procedimento di opposizione all'ingiunzione è stato costruito dal sistema codicistico di rito, non come mero giudizio di accertamento della validità del decreto ingiuntivo, ma come ordinario processo di cognizione, che ha inizio con il ricorso del creditore, che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Pertanto, l'opposizione non introduce un giudizio autonomo, e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645
c.p.c.). Il che comporta, da un lato, che le parti si ritrovano davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato e dall'altro, che il giudice dell'opposizione non può limitarsi a valutare l'originaria legittimità del decreto, ma deve accertare, al momento della decisione, la sussistenza e i limiti dell'obbligazione vantata dal creditore (Cass.,
SS.UU., 7.7.1993, n. 7448: “(omissis) Nella composizione del contrasto le sezioni unite ritengono di dover adottare quest'ultima soluzione, in sintonia con la natura giuridica del procedimento di opposizione all'ingiunzione, costruito dal sistema codicistico di rito, non come mero giudizio di accertamento della validità del decreto ingiuntivo, ma come ordinario processo di cognizione che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in se, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione). Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo
(convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente.
Da questa prima considerazione discendono due corollari: da un lato, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi spetta al debitore che ha proposto l'opposizione; dall'altro, di fronte all'exceptio de soluto spiegata dal debitore, vien meno la persistenza del credito, anche se vantato al momento del decreto, sicché ove il diritto di credito, azionato con la richiesta del
13 decreto, risulti soddisfatto e l'obbligazione in tutto o in parte adempiuta,
l'accoglimento parziale dell'opposizione non può non travolgere il decreto ingiuntivo, sebbene all'epoca validamente emesso. Il sovrapporsi dell'opposizione come giudizio di cognizione piena sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo,
è concordemente sostenuto dalla giurisprudenza, tanto da ammettere che il giudice, ove ritenga provato il credito, deve accogliere la domanda del creditore, indipendentemente dalla regolarità e sufficienza degli elementi probatori in base ai quali fu emesso il decreto ingiuntivo, potendo essere integrate le prove addotte in sede monitoria e modificata perfino la causa petendi (Cass. 8.4.1989, n. 1690;
3.11.1987, n. 8082; 5.9.1987 n.7224; 9.5.1987, n. 4298; 11.4.1987, n. 3628;
28.1.1985, n. 475; 6.12.1983, n. 7275; 25.7.1983, n. 5119; 20.6.1983, n. 4234;
24.11.1981, n. 6244; 13.7.1981, n. 4571; 26.10.1974, n. 3175; 12.11.1974, n.
3565; 20.3.1973, n. 782). Sotto questo profilo si è ritenuto che la nullità del decreto ingiuntivo, dedotta con l'opposizione del debitore, non impedisce al creditore di richiedere ugualmente una decisione sulla pretesa creditoria posta a fondamento del ricorso per ingiunzione, avendo il giudice dell'opposizione l'obbligo di pronunciare non solo sulle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche sulla fondatezza e sul merito della domanda, nel senso che deve accoglierla, qualora ritenga provato il credito dedotto. L'accoglimento si presenta quindi del tutto indipendente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo. Alla stregua di queste considerazioni il giudizio di opposizione, dunque, non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se in quel momento sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della pretesa creditoria. Poiché le condizioni dell'azione vanno accertate con riferimento alla situazione di fatto esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, il giudice dell'opposizione deve ritenere fondata la pretesa del creditore, se i fatti costitutivi di essa, ancorché non esistenti al momento dell'emissione del decreto, sussistano invece al momento della decisione sull'opposizione, confinando il problema della validità, regolarità e sufficienza del decreto ingiuntivo sul piano delle spese processuali”).
10.2 Sotto il secondo profilo va invece rilevato che il principio tradizionale, per cui nel procedimento ordinario di cognizione è inammissibile ogni modifica della domanda iniziale che incida sul petitum e/o sulla causa petendi (c.d. mutatio libelli), è stato
14 scardinato dalle Sezioni Unite della S.C. con la sentenza n. 12310 del 15.6.2015, con la quale è stato affermato il principio per cui: “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”. Le Sezioni Unite del 2015 hanno, poi, precisato che la vera differenza tra domande “nuove” – implicitamente vietate dal codice di rito – e domande “modificate” – espressamente ammesse fino alla prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. – risiede nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate nuove, nel senso di ulteriori rispetto alle domande iniziali, trattandosi di domande diverse, che però non si aggiungono a quelle iniziali, ma le sostituiscono, in un rapporto di alternatività. Successivamente, sempre le Sezioni
Unite, con la sentenza n. 22404 del 13.9.2018 hanno affermato che, per valutare se la domanda diversa contenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., sia ammissibile, occorre verificare se quest'ultima e la domanda iniziale siano in un rapporto di connessione, non solo per alternatività, ma anche per incompatibilità, sicché la domanda “modificata” non dovrà necessariamente sostituirsi alla domanda iniziale, ma potrà ad essa cumularsi in via gradata (nella specie, la Corte ha dichiarato ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria, nel processo introdotto per ottenere l'adempimento contrattuale), completando la ricostruzione del regime di proponibilità delle domande c.d. “complanari”, che introducono in giudizio un diritto che “deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio” (cfr. Cass.., sez. 6-1, ordinanza 7.9.2020, n. 18546).
Applicando al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la richiamata soluzione adottata dalle Sezioni Unite – ribadita in quanto conforme alla logica del sistema processuale introdotto con la Novella del 1990, siccome rispettosa dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, favorendo la concentrazione in un unico processo di tutte le questioni relative alla medesima vicenda sostanziale e limitando il rischio di giudicati contrastanti – la Cassazione ha ritenuto che il convenuto opposto possa proporre con la comparsa di costituzione e
15 risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso monitorio, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso bene sostanziale della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (cfr. Cassazione Sez. 1, sentenza n. 9633 del 24.3.2022, Rv. 664369 – 01: “(omissis) 6.4. Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre solo l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, può proporre domanda riconvenzionale
(Sez. 2, n. 6091 del 4.3.2020, Rv. 657127 - 02; Sez. 3, n. 21245 del 29.9.2006, Rv.
593890 - 01; Sez. 2, n. 7571 del 30.3.2006, Rv. 588997 - 01). Di conseguenza, il convenuto opposto, proprio perché riveste la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio;
l'unica eccezione sussiste nel caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis. In questo caso, tuttavia, tale domanda deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Sez. 2, n. 5415 del 25.2.2019, Rv.
652929 - 02; Sez. 1, n. 16564 del 22.6.2018, Rv. 649670 - 01; Sez. 3, n. 22754 del
4.10.2013, Rv. 629056 - 01; Sez. 3, n. 21245 del 29.9.2006, Rv. 593890 - 01). 6.5.
Nella fattispecie il motivo assume in primo luogo la legittimità della reconventio reconventionis del convenuto opposto sulla base della richiesta, qualificata come domanda riconvenzionale, dell'opponente diretta ad ottenere un ridimensionamento quantitativo del credito oggetto di ingiunzione, mentre la domanda
contro
- riconvenzionale si basa su di una diversa causa petendi di natura extracontrattuale,
16 sia pur riconducibile alla stessa vicenda sostanziale intercorsa fra le parti.
6.6. Questa prima linea di ragionamento non può essere seguita. È evidente che la richiesta dell'attore opponente volta a ridurre l'entità della somma ingiunta dovuta non integra affatto una domanda riconvenzionale e neppure una eccezione riconvenzionale, visto che mira soltanto a ridurre l'importo del dovuto, senza ampliare in alcun modo il thema decidendum.
6.7. Resta però da valutare se la domanda potesse essere introdotta dai convenuti opposti e danti causa dell'attuale ricorrente in ragione dell'eccezione sollevata dal opponente di inefficacia dell'accordo CP_4 amichevole sulla base del quale il decreto ingiuntivo era stato emesso.
6.8. Al fine di rispondere a questo interrogativo occorre tener conto della significativa evoluzione riscontrabile nella giurisprudenza di questa Corte in tema di jus variandi endoprocessuale nell'ultimo decennio, puntualmente richiamata dalla parte ricorrente nella sua memoria illustrativa (in particolare, in chiusura del § 2 e nel § 3, da pag. 7
a pag. 10). Dalla ricostruzione tradizionale, espressa nella sentenza delle Sezioni
Unite, n. 26128 del 27.12.2010, Rv. 615487 - 01, che era stata resa con riferimento all'introduzione successiva di una domanda di ingiustificato arricchimento in una causa volta a richiedere l'adempimento contrattuale inizialmente proposta con ricorso per decreto ingiuntivo, si è discostata la sentenza delle Sezioni Unite n. 12310 del
15.6.2015, Rv. 635536 - 01, che rappresenta un arresto fondamentale nell' evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Secondo questo più recente indirizzo, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla «vicenda sostanziale dedotta in giudizio» e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. In quel caso si trattava di una modificazione dell'originaria domanda di pronuncia costitutiva ex art.2932 cod.civ. in pronuncia dichiarativa dell'avvenuto effetto traslativo della proprietà. Tali principi sono stati poi ribaditi dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite, n. 22404 del 13.9.2018, Rv. 650451 - 01, con riferimento alla proposizione da parte dell'attore con la memoria ex art. 183 cod.proc.civ., comma 6, n. 1), in via subordinata, di una domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, in seguito all'eccezione sollevata dal convenuto della nullità del titolo contrattuale azionato in principalità.
6.9. Il ricorrente ipotizza che il margine di manovra e adattamento delle proprie domande riconosciuto dall'indirizzo richiamato all'attore sostanziale e formale nel giudizio ordinario di cognizione all'udienza ex art.183 cod.proc.civ., che si traduce in un elastico jus variandi,
17 disancorato dal rigoroso rispetto dei criteri di identificazione della domanda e collegato piuttosto all'identità sostanziale della vicenda, possa essere esteso, anche in considerazione del suo ravvisato fondamento costituzionale, anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo a favore dell'attore sostanziale, convenuto formale, consentendogli di avvalersi nella comparsa di costituzione e risposta delle stesse facoltà concesse all'attore sostanziale e formale all'udienza ex art. 183 cod.proc.civ.
6.10. L'alternativa è che tale completa equiparazione sia preclusa dalla specialità del procedimento monitorio e della conseguente fase di opposizione, improntati a regole particolari che determinano nello specifico ambiente processuale un complesso di vantaggi e svantaggi. L'ultima pronuncia delle Sezioni
Unite n. 22404 del 2018, se pur non risolve totalmente il dubbio, nel riflettere comparativamente sui principi affermati con le precedenti decisioni n. 26128 del 2010
e n. 12310 del 2015, ha attribuito alla seconda una portata ben più ampia della prima, evidenziando, fra l'altro, che la prima pronuncia del 2010 si riferiva «ad un ambito ben specifico e, per così dire, settoriale» (sentenza 22404/2018, § 7).
6.11. Secondo il Collegio la soluzione auspicata dal ricorrente appare in definitiva conforme alla logica del sistema processuale introdotto dalla Novella del 1990 e successive modifiche e integrazioni, come ricostruito dalle Sezioni Unite. Tale sistema è sì preordinato alla prioritaria cristallizzazione del thema decidendum con l'obiettivo pubblicistico di garantire un processo rapido e concentrato, esente da arresti e ritorni all'indietro, ma non può trascurare l'interdipendenza delle attività difensive dei contendenti anche al fine di prevenire situazioni di pregiudizialità rispetto ad altri giudizi successivamente introdotti che finirebbero con il ritardare e condizionare l'iter processuale, come avverrebbe se l'attore fosse costretto, anziché proporre la riconvenzionale conseguenziale, a instaurare altro separato giudizio. La chiave del sistema è offerta dal concetto fondamentale di «consequenzialità» che abilita il giudice a valutare pragmaticamente la sussistenza del collegamento fra la domanda introdotta alla udienza di trattazione e l'esigenza difensiva tracciata dalle allegazioni contenute nella comparsa di risposta del convenuto per ravvisarvi quelle allegazioni di fatti idonei a radicare eccezioni anche in senso lato che potrebbero, ove non contrastate, condurre al rigetto della domanda. Secondo le Sezioni Unite bisogna ritenere che il legislatore abbia scelto proprio questo momento per consentire, prima dell'inizio della trattazione della causa, correzioni di tiro e cambiamenti anche rilevanti (rispetto ai quali è addirittura previsto un triplo ordine di termini) al fine di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto, così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al
18 giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale. Diversamente opinando, si finirebbe per imprigionare la ratio che presiede alla organizzazione dell'art. 183 cod.proc.civ. nell'ambito di una logica deontica fine a sé stessa, intesa ad inquadrare e regolamentare permessi, obblighi e divieti con l'unica preoccupazione che siano certi i confini tra quel che si può, quel che si deve e quel che è vietato fare, anche a discapito della funzionalità dell'intero processo e dei suoi valori fondanti. Ed ancora - secondo le Sezioni Unite - i risultati ermeneutici in tal modo raggiunti circa la riconosciuta possibilità di modificare domande, eccezioni e conclusioni già formulate, risultano in completa consonanza sia con l'esigenza - ripetutamente perseguita nel codice di rito talora anche attraverso modifiche della disciplina sulla competenza - di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale, sia, più in generale, con i valori funzionali del processo via via enucleati nel corso degli ultimi anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità. L'interpretazione in questione risulta infatti maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, poiché non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene, ma determina anzi una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia, in quanto idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi. La concentrazione favorita da tale interpretazione rafforza infine la stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti, e l'effettività della tutela assicurata, sempre messa in pericolo da pronunce meramente formalistiche.
6.12. L'ammissibilità della reconventio reconventionis non può essere subordinata alla formulazione da parte del convenuto di una vera e propria domanda riconvenzionale, tenuto conto del contenuto letterale dell'art. 183, comma 5, primo periodo, cod.proc.civ. E' stato al proposito sostenuto - in via di interpretazione estensiva - che l'art. 183 cod.proc.civ., comma 4, nel testo anteriore alla riforma del
2006, così come l'attuale comma 5 della stessa norma, consentono che l'attore possa introdurre una nuova domanda, oltre che a seguito di eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto, anche in dipendenza di una mera difesa in iure o in facto che alleghi l'infondatezza della domanda originaria, ferma restando la necessità che la nuova domanda assuma carattere consequenziale e, dunque, che la mera difesa svolga rispetto ad essa funzione di elemento costitutivo (Sez. 3, n. 17708 del
19 19.7.2013, Rv. 628941 - 01; Sez.1, n.29574 del 24.12.2020, in motivazione, sub §
20.3, pag. 81).
6.13. Le Sezioni Unite, occupandosi dell'art. 183 cod.proc.civ., sia pur in diversa prospettiva, che atteneva propriamente ai limiti della cosiddetta emendatio libelli, hanno affermato che con riguardo alle domande nuove, pur in assenza di un espresso divieto come quello di cui all'art. 345 cod.proc.civ., questo poteva essere implicitamente desunto dal fatto che risultano specificamente ammesse per l'attore le domande e le eccezioni «che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto»; se ne poteva quindi desumere che sono (implicitamente) vietate tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto, secondo una struttura in parte dissimile da quella riscontrabile nel più volte citato art. 345 cod.proc.civ., dove il divieto di domande nuove risulta esplicitato
(Sez. un. 15.6.2015 n. 12310).
6.14. Se quindi l'attività posta in essere dai sig.
[omissis] nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere considerata pienamente legittima in un giudizio di ordinaria cognizione in cui essi fossero stati attori sostanziali e formali, vien da chiedersi se la soluzione possa essere diversa in ragione della natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e dei limiti frapposti allo ius variandi che compete all'attore sostanziale convenuto formale.
6.15. L'opinione maturata dal Collegio è che la soluzione non possa essere differente e che il convenuto opposto possa proporre una domanda riconvenzionale, legittima in quanto riconducibile alla stessa vicenda sostanziale, nel solco tracciato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, anche quando l'attore opponente non abbia proposto una domanda riconvenzionale propriamente detta richiedendo una pronuncia ampliativa del thema decidendum ma si sia limitato a chiedere il rigetto della domanda accolta con il decreto opposto con la proposizione a tal fine di eccezioni in senso stretto.
L'approdo è confortato sia dal fondamento costituzionale posto ad architrave dell'evoluzione giurisprudenziale delle Sezioni Unite in relazione alle finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, sia dall'assenza di una apprezzabile giustificazione di una differenziazione di disciplina dei poteri processuali delle parti, fra i giudizi ordinari e quelli scaturenti da opposizione a decreto ingiuntivo, che non si ancori a una classificazione formalistica priva di sostanza.
6.16. In questa logica si è mossa la pronuncia sopra ricordata n.16564 del 2018. In quel caso la Corte ha rigettato il ricorso di una banca avverso la decisione di merito che, nel confermare la revoca di tre decreti ingiuntivi e nel disattendere la domanda di condanna della medesima banca per responsabilità contrattuale, l'aveva condannata, viceversa, a titolo di responsabilità ex art. 2049 cod.civ., accogliendo la domanda proposta dal
20 cliente, parte opposta, in via subordinata e riconvenzionale, a seguito dell'eccezione di irregolarità dei certificati di deposito, sollevata dall'istituto di credito in sede di opposizione contro i predetti provvedimenti monitori. Alteris verbis, è stata ritenuta ammissibile una domanda riconvenzionale del convenuto opposto a fondamento extracontrattuale a fronte di eccezioni dell'opponente volte ad ottenere il rigetto della domanda a fondamento contrattuale accolta in sede monitoria. La sentenza della
Sezione 3, n.22754 del 4.10.2013, ragionando analogamente ha considerato tardiva la domanda riconvenzionale del convenuto opposto ex art.2041 cod.civ. sol perché non proposta con la comparsa di costituzione e risposta dell'opposto, atto equivalente alla comparsa di risposta del convenuto ai sensi dell'art. 167 cod.proc.civ., nell'ordinario giudizio di cognizione, ma solo successivamente nel corso del giudizio di primo grado. Nella fattispecie non è invece controverso che la domanda de qua è stata proposta all'atto della stessa costituzione in giudizio delle parti convenute opposte, come ammette lo stesso controricorrente (controricorso, pag.10). CP_4
6.17. La giurisprudenza più recente di questa Corte, raccogliendo il monito ispiratore delle ricordate pronunce delle Sezioni Unite, si è orientata ancor più nettamente a riconoscere al convenuto opposto lo stesso jus variandi che compete all'attore formale. La Sezione 3, con la sentenza 11.2.2021 n.3571, ha ripreso adesivamente i principi espressi dall'ordinanza della Sezione 6-1 del 7.9.2020 n.18546 in tema di
«domanda complanare», intesa come la domanda avente ad oggetto un diritto diverso da quello dedotto originariamente in giudizio, ma incompatibile o alternativo, sì che le due domande non potrebbero essere entrambe accolte, e si è quindi pronunciata proprio con riferimento al tema dell'estensione dello jus variandi alla posizione processuale del convenuto opposto. La questione è stata risolta alla luce dei principi delle sentenze del 2015 e del 2018 delle Sezioni unite sopra ricordate, con la precisazione che tale approdo doveva essere adattato alle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. È pur vero che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto riveste la posizione sostanziale dell'attore: tuttavia deve ritenersi ormai superato il tradizionale orientamento restrittivo secondo cui l'opposto, proprio per tale sua posizione, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis
21 che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale. È stata infatti ritenuta ammissibile la domanda formulata in via subordinata dal convenuto opposto qualora essa si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso bene della vita, tendendo alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, della stessa utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale, e sia comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, giustificando così il ricorso al simultaneus processus.
6.18. A questi principi il Collegio ritiene debba essere assicurata continuità perché coerenti ai principi generali espressi dalle sentenze delle
Sezioni Unite n. 12310 del 2015 e n. 22404 del 2018, che impongono il superamento del precedente orientamento restrittivo che consentiva al convenuto opposto la proposizione di una domanda diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo nel solo caso in cui l'opponente avesse proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale. Il Collegio ritiene pertanto di dover enunciare il seguente principio di diritto ex art. 384 cod.proc.civ.: «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta»”.
Tale valutazione, ribadita da successive pronunce di analogo tenore (cfr. Cass., sez.
3, ordinanza n. 27183 del 22.9.2023, Rv. 668674 – 01; Cass., sez. 3, ordinanza n.
32933 del 27.11.2023, Rv. 669523 – 01; Cass., sez. 3, ordinanza n. 7592 del
21.3.2024, Rv. 670597 – 01: “Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi”, è stata, infine, confermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26727 del 15.10.2024 (Rv. 672396 – 01, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.), che partendo dal presupposto che dall'avvio
22 monitorio del contenzioso non può derivare alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del thema decidendum, come se l'opposto le avesse esaurite nella fase monitoria, ha affermato (al punto 13.4 della motivazione) il principio di diritto per cui: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. aveva affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria).
11. Ciò posto, la soluzione adottata dal giudice di primo grado con la sentenza qui in esame risulta indubbiamente coerente con la richiamata impostazione della giurisprudenza di legittimità.
Il infatti, con l'originario ricorso monitorio ha fatto valere una pretesa CP_1 creditoria di 100.000 € - fondata su un prestito dallo stesso in tesi concesso a entrambi i soggetti richiesti ( e ) nel mese di gennaio Parte_1 Parte_2 del 2013, con previsione di restituzione entro il 31.7.2013, data che non veniva però rispettata dagli obbligati, donde la necessità di procedere per via giudiziale – producendo a supporto della domanda un documento intestato “Atto di quietanza”, avente il richiamato contenuto: “Noi sottoscritti , nato a [...] il 16 Parte_1
Giugno 1962 e residente in [...]n. 3570 e , nata a [...]
Venezia il 25 Maggio 1967 e residente in Venezia Cannaregio n. 2816, riceviamo dal sig. nato a [...] il giorno 1 marzo 1957 e residente in [...]
Castello n. 4951 la somma di € 100.000,00 (euro centomila/00) e ci impegniamo a restituirgliela entro la data del 31 Dicembre 2013”.
Gli ingiunti – e – nel proporre opposizione hanno Parte_1 Parte_2 impostato la difesa, da un lato negando di aver mai ricevuto la ridetta provvista di
100.000 € nel gennaio del 2013, ma dall'altro affermando che un debito verso il era effettivamente esistito, avendo il ricevuto dal ricorrente una CP_1 Pt_1 somma di denaro, e segnatamente la somma di 120.000 €, consegnatagli dal CP_1 nell'anno 2000, che non aveva però restituito nei termini convenuti (peraltro in
23 dettaglio non specificati). Da lì si era innestata una trattativa con il finalizzata CP_1
a concordare il rientro del prestito, nonché, in tale ambito, ad offrire al prestatore un supporto documentale attestante la propria posizione di creditore, essendo stato, all'evidenza, il prestito erogato in esecuzione di un contratto di mutuo non formalizzato per iscritto, ed altresì un ulteriore soggetto tenuto al pagamento, individuato nella compagna del , , che si era prestata a Pt_1 Parte_2 sottoscrivere la dichiarazione di impegno alla restituzione della somma di 100.000 € entro la (nuova) data convenuta del 31.7.2013.
Il costituendosi nel giudizio di opposizione, invece di ribadire chiaramente la CP_1 tesi di aver consegnato agli ingiunti nel gennaio del 2013 la provvista monetaria di
100.000 € che chiedeva agli stessi in restituzione, ha ritenuto – sia pure in termini non esattamente lineari – di assecondare la ricostruzione dei fatti offerta dagli opponenti, sostenendo che il prestito a cui aveva fatto riferimento nel ricorso era in realtà proprio quello concesso al nel 2000, che questi, però, non gli aveva Pt_1 ancora restituito, di qui la formalizzazione della pretesa in via monitoria al netto di quanto pagatogli nel gennaio del 2010 (€ 14.000 + € 4.000), pretesa avanzata a carico sia del , che della , essendosi anche quest'ultima impegnata Pt_1 Pt_2 alla soddisfazione del credito sottoscrivendo la richiamata ricognizione di debito (il fatto risulta ammesso e non è stato fatto oggetto di ulteriore contestazione in questa sede di gravame).
In questo senso – al di là di una serie di discrasie in concreto non rilevanti – deve ritenersi la ragionevole interpretazione combinata dell'atto di citazione in opposizione e della comparsa di risposta, atti che risultano rispettivamente così articolati:
A) l'atto di citazione in opposizione: “(omissis) E' sufficiente esaminare quanto dedotto e prodotto da controparte, per rilevare come la richiesta monitoria appaia infondata. Il c.d. atto di quietanza dimesso quale doc. n.1 da parte ricorrente individua la data di nascita della signora nell'anno 1967, anziché nell'anno Pt_2
1969. Il c.d. atto di quietanza dimesso da parte ricorrente, individua il termine entro il quale restituire la somma nel mese di dicembre 2013: “31 dicembre 2013”. In realtà nel ricorso per decreto ingiuntivo detto termine viene indicato al “31.7.2013”
(così rigo 20, pag.1, del ricorso per decreto ingiuntivo). Siffatte discrasie non sono affatto banali, ma rilevano la non corrispondenza alla reale situazione esistente tra le parti. Il signor ebbe a disporre un mutuo a favore del signor CP_1 Pt_1
per €120.000,00.= nel dicembre 2000. Tant'è che per la restituzione di detta
[...] somma il con l'assistenza dell'avv. Carlo Straulino, ebbe a diffidare il CP_1 versamento della somma complessivamente indicata in €143.000,00.= (doc. n.6).
24 La richiesta venne inviata nel dicembre 2009, poco prima della prescrizione del diritto.
A fronte di ciò il signor si incontrò con il signor e lo assicurò della Pt_1 CP_1 propria volontà di adempiere. Il invece, rilevando che era decorso moltissimo CP_1 tempo senza che il avesse provveduto ad onorare l'impegno e ritenendo di Pt_1 doversi garantire avverso eventuali termini prescrizionali, pretese che il Pt_1
s'impegnasse a versare la somma richiesta oltre ad ulteriori € 500,00, e che sottoscrivesse degli atti di quietanza. Il pretese che gli atti di quietanza CP_1 venissero sottoscritti anche dalla signora divenuta nel frattempo la Pt_2 compagna di vita del signor , così da aver maggiori garanzie. La signora Pt_1
non ha mai incontrato il signor Di tali atti di quietanza il Pt_2 CP_1 predispose diversi originali, indicando sia diversi importi per ciascun anno, sia CP_1 diverse date di sottoscrizione, sia diverse date di termine finale per il pagamento, perché il pur concedendo tempo al per il versamento, voleva CP_1 Pt_1 garantirsi di non incorrere in ulteriori tagliole prescrizionali. Vi erano atti di quietanza con scadenza a luglio ed a dicembre di ogni anno fino al 2013. A comprova di ciò vi
è il lapsus contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo, nel quale il termine di pagamento viene indicato nel mese di luglio 2013, anziché dicembre 2013 come riportato nel documento prodotto. Ed in effetti esiste anche l'atto di quietanza cui si fa riferimento nel ricorso monitorio, proprio con scadenza 31 luglio 2013 (doc. n. 7), uguale ma diverso da quello prodotto in giudizio. Non è certo verosimile che alla medesima data del 21 gennaio 2013 il signor abbia versato € 100.000 CP_1 ai signori e per ben due volte, chiedendo due atti di quietanza l'uno Pt_1 Pt_2 con termine di pagamento a luglio 2013 e l'altro con termine di pagamento a dicembre 2013 ed oggi agisca per il pagamento producendo il secondo come documento e riferendosi al primo nella narrativa dell'atto! Nessuna somma, in realtà,
è stata mai versata nel 2013 dal ai signori e . Il fatto, poi, CP_1 Pt_1 Pt_2 che questi atti di quietanza non riportino la vera sostanza dei fatti è dimostrato anche dall'inesistente rapporto tra la signora ed il signor tanto che il Pt_2 CP_1 CP_1 medesimo – nella sua qualità di redattore degli atti di quietanza – sbaglia sempre la data di nascita della signora”;
B) la comparsa di risposta: “(omissis) 2) Con atto di citazione 12.4.21, notificato in pari data, i IG.ri e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 contro tale provvedimento monitorio, contestando le pretese di parte ricorrente pur riconoscendo, il IG. , nelle sue difese (i) di aver ricevuto “un mutuo Controparte_5 dal IG. di € 120.000,00 nel Dicembre 2000” (cfr. atto di citazione in CP_1 opposizione pagina 3 rigo 14 e seguenti) che (ii) non aveva ancora restituito quando
25 ha ricevuto la “diffida…dell'Avv. Carlo Straulino, di Dicembre 2009, (di versare al
€ 143.000,00” (cfr. pag. 6 atto di citazione avv.). Così scrive testualmente CP_1
l'opponente in tale sua difesa: “a fronte di ciò (ndr della diffida del dicembre 2009) il
IG. si incontrò con il IG. e lo assicurò sulla propria volontà Parte_1 CP_1 di adempiere” (cfr. pag. 3 atto di citazione avv. rigo 21 e ss.). Ne segue che l'opponente, con tale sua difesa ammette, confessoriamente, di aver ricevuto un prestito dal IG. di “€ 120.000,00” e che nel “dicembre 2009” quel CP_1 prestito non era stato ancora restituito. Si tratta, appunto, dell'importo oggetto di ingiunzione, al netto dei versamenti, in acconto, effettuati dall'opponente nel gennaio
2010 pari, rispettivamente, ad € 14.000,00 (doc. 8 avv.) e ad € 4.000,00 (doc. 9 avv.) residuando, quindi, proprio l'importo di € 100.000,00 che l'opponente e la coniuge, IG.ra , si sono impegnati a restituire “entro il 31.12.13”, Parte_2 come da riconoscimento 21.1.13 dagli stessi sottoscritto (cfr. ns. doc. 1 fasc. mon.).
Infatti, dopo i primi rimborsi del Gennaio 2010 (nonostante le loro promesse) non è, poi, seguita alcuna ulteriore rimessa da parte dei debitori per cui, a fronte di ulteriori solleciti da parte del i debitori hanno assunto l'impegno contenuto nella CP_1 scrittura 21.1.2013. Ed, infatti, nei documenti dimessi da controparte non vi è prova di alcun ulteriore versamento al volto all'estinzione del prestito per cui è lite. CP_1
Vi sono sub. 10-15 avversari (a differenza di quanto è stato prodotto sub. 8 e 9) solo delle matrici di assegni che – riteniamo – dovrebbero essere degli opponenti (non vi
è, infatti, prova in causa che il conto corrente sul quale sarebbero stati tratti fosse loro) con l'annotazione “ , mentre non vi è traccia che gli assegni, CP_1 corrispondenti a quelle matrici, siano stati effettivamente emessi e consegnati all'opposto ed, in particolare, che questi li abbia incassati ad estinzione del debito di cui al riconoscimento 21.1.13 (cfr. ns doc. 1 Fascicolo Monitorio). E la prova rigorosa dell'estinzione del prestito riconosciuto spettava agli opponenti. Del resto, se così fosse stato, controparte avrebbe prodotto (come ha fatto con i docc. 8 e 9) fronte e retro di tali assegni, con la copia dell'estratto del proprio conto corrente sul quale erano stati tratti, per dimostrare che i titoli di credito, (riferiti a quelle matrici) fossero stati realmente emessi e pagati al IG. . Ed a estinzione del debito qui CP_1 ingiunto. Parte opponente non ha, pertanto, dato alcuna prova che il debito ingiunto
(che riconosce fosse ancora da saldare nel dicembre 2009 – data dalla diffida – cfr. doc. 6 avversario) sia stato totalmente onorato. Si tratta di considerazioni che … confermano l'esistenza del debito oggetto di ingiunzione senza neppure indagare sul riconoscimento di debito costituito dal documento prodotto sub. 1 Fasc. Mon. Infatti, di fronte alle difese, confessorie, degli opponenti contenute nella loro opposizione,
26 spettava a questi dimostrare di aver estinto il debito ingiunto che riconoscono di aver contratto con l'opposto nella misura di € 120.000,00 ammettendo, pure, che … nel dicembre 2009 (cfr. doc. 6 avversario) non fosse ancora saldato. Si tratta di argomentazioni, ripetiamo, decisive che portano a confermare la validità della richiesta azionata in via monitoria ed, in particolare, la provvisoria esecutorietà accordata al decreto opposto, anche perché controparte non contesta il periculum in mora conseguente alle proprie consistenti esposizioni bancarie che avevano convinto il Giudice ad accordare al decreto la tutela di cui all'art. 642 c.p.c. Per tali ragioni l'eventuale sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto – richiesta dagli opponenti – dovrà essere almeno subordinata alla prestazione da parte loro di una idonea cauzione a mezzo di fideiussione bancaria pari al capitale ingiunto oltre interessi e spese. 3) Le difese ed ammissioni avversarie che abbiamo sin qui esaminato confermano anche la sicura riferibilità agli opponenti del riconoscimento di debito posto a base dell'ingiunzione e che le “discrasie” rilevate nel chirografo semplici refusi che non incidono sulla validità ed efficacia dello stesso, certamente sottoscritto dai consorti e se solo si considerano le firme dai Pt_1 Pt_2 medesimi rilasciate per il mandato al legale che ha proposto l'opposizione. 4) Si tratta di un'espressa ricognizione del debito che ex art. 1988 c.c. esonera l'odierna opposta dall'onere di provare il rapporto causale sottostante alla stessa … anche se non ve ne
è bisogno perché è lo stesso che ammette, nella sua opposizione, di essere, Pt_1 almeno nel dicembre 2009, ancora debitore del di … 100.000,00 euro”. CP_1
Tale essendo la novellata impostazione della vertenza data dal ricorrente opposto, in accordo con la ricostruzione fattane dagli opponenti, è corretta la valutazione del primo giudice per cui:
a) è stato “lo stesso opposto a dare atto, nella comparsa di risposta, che il credito azionato trae origine da un prestito di € 120.000,00 precedentemente (rispetto al gennaio 2013) concesso a , non ancora restituito nel 2009, al netto degli Pt_1 acconti versati nel 2010. Prestito di € 120.000,00 riconosciuto da , il quale Pt_1 deduce, invece, di averlo integralmente estinto con gli interessi e le spese nel 2010”
e,
b) non è stato provato in causa in termini adeguati che detto credito sia stato saldato, atteso che “al di là delle somme che anche l'opposto riconosce aver ricevuto
(per € 18.000,00 di cui ai docc.
8-9 opponenti), l'ulteriore documentazione prodotta
(doc. 10-15 opponenti: semplici matrici di assegno) non è idonea a provare gli allegati pagamenti ad integrale estinzione, né le istanze di esibizione formulate dagli opponenti, al fine di ottenere dal precedente difensore del creditore (avv. Straulino)
27 o dai propri Istituti bancari la documentazione attestante gli allegati versamenti, risultano ammissibili, trattandosi di documentazione genericamente indicata e/o che la parte poteva autonomamente acquisire”.
Quanto, poi, alla posizione della sig.ra , va sottolineato che la Parte_2 statuizione contenuta in sentenza per cui anche quest'ultima, pur non avendo ricevuto la somma oggetto del prestito, e non potendo quindi ritenersi tenuta al pagamento quale obbligato principale, lo sarebbe comunque in quanto coobbligata, ovvero quale garante sulla base di una garanzia di tipo personale, non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione. Ne consegue che anche la sig.ra deve Pt_2 rispondere nei confronti del creditore opposto, , per l'intero debito di CP_1
100.000 € azionato in via monitoria, in disparte ogni più approfondita analisi in merito al titolo per cui anche quest'ultima è chiamata a rispondere, da ritenersi in concreto superflua nella misura in cui non è stata sollevata alcuna eccezione strettamente pertinente alla posizione del fideiussore, quale, ad esempio, la preclusione temporale di cui all'art. 1957 c.c.
12. Riguardo, infine, al rigetto delle istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c., va dato atto come nessuna censura sia stata sollevata in merito alla contraria decisione assunta dal primo giudice, dapprima con l'ordinanza del 20.4.2022, e poi ancora in sentenza.
13. In definitiva, la pretesa creditoria azionata dal ricorrente, , nei CP_1 confronti di e di per l'importo di 100.000 €, oltre Parte_1 Parte_2 agli interessi al tasso legale dal 31.7.2013 al saldo, riconosciuta fondata dal giudice del monitorio e quindi da quello dell'opposizione, non risulta fondatamente smentita neanche in questa sede di gravame, essendo l'impugnazione immeritevole di accoglimento per le ragioni esposte, assorbita ogni altra, diversa, questione.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico, in solido, degli appellanti, e , e a favore Parte_1 Parte_2 dell'appellato, , con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. CP_1
[parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle prime due fasi (di studio e di introduzione) e minimi per quella decisoria (essendosi, a tale riguardo, le parti limitate a ripercorrere le considerazioni già svolte nei rispettivi atti introduttivi) in cui si è concreto sviluppato
28 il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento: da € 52.001 a €
260.000.
Deve darsi atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata, di rigetto integrale dell'appello, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 2074/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) respinge l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 1704/2023 del Tribunale di Venezia;
b) condanna gli appellanti in solido a rimborsare all'appellato le CP_1 spese di lite del presente secondo grado, che liquida, per compensi, in € 7.400, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 24.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 2074/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 9.11.2023, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Tonolo, con domicilio eletto presso il difensore, in Venezia San Polo 2822/A, appellanti/attori opponenti in primo grado;
E
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._3
RL e OM ET e OM ET, con domicilio eletto presso i domicili digitali dei difensori, appellato/convenuto opposto in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n.
1704/2023, pubblicata in data 5.10.2023 a definizione del giudizio di primo grado n.
2987/2021, di opposizione al decreto ingiuntivo n. 223/2021, emesso dal Tribunale di Venezia in data 28.1.2021 per la somma di € 100.000, oltre accessori e spese di lite del monitorio;
causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 23.10.2025, in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
1 ➢ conclusioni di parte appellante [ e ]: Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1704/2023 emessa dal Tribunale di Venezia, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2987/21, depositata in cancelleria in data 5.10.2023, notificata il 10.10.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Nel merito: in via principale: dichiarare infondato, ingiusto ed illegittimo, e pertanto revocare, il decreto ingiuntivo n. 223/2021 D.I. R.G.
427/2021, emesso dal Tribunale di Venezia in data 25 gennaio 2021 per la somma complessiva di € 100.000,00, oltre a compensi per € 2.135,00, spese per € 406,50, rigettando in ogni caso integralmente le domande con esso proposte siccome infondate, sia in punto di fatto, che di diritto. In ogni caso, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da e al signor per Parte_1 Parte_2 CP_1 nessun titolo, causa o ragione, e conseguentemente accogliersi il presente appello, e per l'effetto, e conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: disporsi ed ordinarsi ex art. 210 c.p.c. ad Controparte_2
l'esibizione in giudizio di copia degli assegni tratti su detto istituto ed individuati con le matrici di cui ai docc. nn. 10-15 fasc. primo grado;
ordinarsi ai sensi dell'art. 210
c.p.c. al signor di esibire l'integrale documentazione inerente la CP_1 richiesta azionata dall'avv. Carlo Straulino nel 2009 relativamente al credito vantato di € 120.000,00. Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. all'avv. Carlo Straulino, con studio in
Venezia, San Marco n. 3480, l'esibizione del fascicolo integrale relativo alla pratica di recupero credito per il signor nei confronti del signor;
ordinarsi CP_1 Pt_1 ex art. 210 c.p.c. alla Banca Intesa San Paolo – già Cassa di Risparmio di Venezia, sede di Venezia, Santa Sofia, Cannaregio 4001/C – di esibire gli assegni e l'ulteriore documentazione inerente tratti presso detto istituto di cui ai docc. 8-9 (assegno tratto su Cassa di Risparmio di Venezia in data 8.1.2010 n. 4200917314 ed assegno tratto su Cassa di Risparmio di Venezia in data 29.01.2010 n. 4200917315) così da individuare il traente/beneficiario degli stessi;
ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a Unicredit
Banca, sede di Venezia, Rialto, San Polo n. 203, di esibire gli assegni e l'ulteriore documentazione inerente di cui alle matrici tratte presso detto istituto di cui ai docc.10, 11, 12, 13, 14, 15 (Matrice assegno tratto su Unicredit Banca in data 22 marzo 2010 n. 3536745152-05, Matrice assegno tratto su Unicredit Banca in data 30
2 marzo 2010 n. 3536745153-06; Matrice assegno tratto su Unicredit Banca in data 02 aprile 2010 n. 3536745154-07; Matrice assegno tratto su Unicredit Banca in data 01 giugno 2010 n. 3536745155-08; Matrice assegno tratto su Unicredit Banca in data
23 giugno 2010 n. 3536745156-09; Matrice assegno tratto su Unicredit Banca in data
01 giugno 2010 n. 3536745157-10, così da individuare il traente-beneficiario degli stessi. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Si chiede, altresì, in accoglimento dell'appello, che parte appellata venga condannata a restituire tutte le somme alla medesima versate in esecuzione della sentenza di prime cure, così come azionata nel procedimento E.I. RG 130/21 estintosi in data 8 luglio
2025 avanti l'intestato Tribunale, ad esito dell'istanza di conversione e pari a €
130.203,70”;
➢ conclusioni di parte appellata [ ]: CP_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, nel merito: rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte, avendo parte opponente riconosciuto l'effettività del prestito sul quale si fonda la richiesta monitoria. In via subordinata: in caso di revoca del decreto opposto si chiede la condanna degli opponenti-appellanti, in via tra loro solidale, ovvero alternativa, al pagamento in favore del sig. CP_1 dell'importo di € 100.000,00, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma che risulterà di giustizia per la causale fatta valere con la domanda monitoria. In via istruttoria: ci si oppone alle richieste avversarie per le ragioni esposte nelle memorie 24.1.2022 e 9.2.2022. Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Il giudizio prende le mosse dal ricorso datato 10 novembre 2020 con il quale
, premesso: - di aver concesso nel gennaio del 2013 ai sig.ri CP_1 Pt_1
e un prestito di 100.000,00 € da restituirsi entro il
[...] Parte_2
31.7.2013, come attestato dal riconoscimento di debito sottoscritto da entrambi gli obbligati, avente il seguente contenuto: “Atto di quietanza. Noi sottoscritti Pt_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]n. 3570
[...]
e , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Cannaregio n. 2816, riceviamo dal sig. nato a [...] il giorno CP_1
1° marzo 1957 e residente in [...]n. 4951 la somma di € 100.000,00
(euro centomila/00) e ci impegniamo a restituirgliela entro la data del 31 dicembre
3 2013. Venezia, 21 Gennaio 2013 ”; - che alla Parte_3 scadenza concordata l'impegno assunto non era stato onorato;
- che inutili erano state le richieste volte ad ottenere il rimborso del prestito, chiedeva al Tribunale di
Venezia l'emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per l'importo mutuato di 100.000 €, maggiorato degli interessi dal 31.7.2013 al saldo, oltre alle spese del giudizio monitorio, ricorso che veniva accolto dal Tribunale con l'emissione del decreto n. 223/2021 indicato in epigrafe.
2. Avverso l'ingiunzione di pagamento emessa a loro carico proponevano ritualmente opposizione entrambi gli obbligati, esponendo:
i) di non aver mai ricevuto dal sig. il prestito descritto nella CP_1 quietanza di pagamento/riconoscimento di debito da questi prodotta in allegato al ricorso monitorio (sub doc. 1), e cioè il prestito della somma di 100.000 € che – in tesi – sarebbe stata loro consegnata nel gennaio del 2013 con l'intesa che sarebbe stata restituita entro il 31 luglio dello stesso anno;
ii) che la realtà dei fatti era radicalmente diversa da quella rappresentata dal ricorrente, risultando piuttosto che:
a) nel dicembre del 2000 ebbe a concedere a un CP_1 Parte_1 mutuo di 120.000 € che questi, però, non restituì, sicché il con l'assistenza CP_1 dell'avv. Carlo Straulino, nel dicembre del 2009, e quindi poco prima che il credito restitutorio si prescrivesse, ebbe a diffidare l'obbligato a provvedere al versamento della somma di complessivi 143.000 €;
b) a fronte di tale richiesta il si incontrò con il e lo rassicurò in Pt_1 CP_1 merito alla propria disponibilità a adempiere;
c) il considerato che era decorso moltissimo tempo senza che il CP_1 Pt_1 provvedesse ad onorare l'impegno di restituzione del prestito, e ritenendo di doversi garantire dal rischio della prescrizione, pretese che il s'impegnasse Pt_1 formalmente per iscritto a versare la somma dovuta (oltre a ulteriori 500,00 €), e quindi che gli rilasciasse dei pertinenti atti di quietanza sottoscritti anche dalla signora
, divenuta nel frattempo la compagna di vita del , così da Parte_2 Pt_1 poter disporre di maggiori garanzie. Nello specifico, il predispose tali “atti di CP_1 quietanza” in più originali, indicando negli stessi, sia diversi importi per ciascun anno, sia diverse date di sottoscrizione, sia diverse date di termine finale per il pagamento.
A garanzia della restituzione dell'unico debito di 120.000 € erano stati quindi formati più atti di quietanza con scadenza a luglio e a dicembre di ogni anno fino al 2013, come indirettamente comprovato dallo stesso ricorrente, che nel ricorso per decreto
4 ingiuntivo aveva indicato quale termine di pagamento il mese di luglio 2013, anziché il mese di dicembre 2013, riportato nella quietanza prodotta in allegato al ricorso;
d) la verità di tale ricostruzione fattuale trovava indiretta conferma nella assoluta inverosimiglianza della tesi opposta, e cioè che nella medesima data del 21 gennaio
2013 il signor potesse aver versato ai signori e la CP_1 Pt_1 Pt_2 somma di 100.000,00 € per ben due volte (e quindi 200.000 €), chiedendo il rilascio di due atti di quietanza, di cui l'uno con termine di pagamento scadente il 31 luglio
2013 e l'altro il 31 dicembre 2013, determinandosi poi ad agire in sede monitoria producendo (errando) il secondo atto ricognitivo (e cioè quello con impegno di restituzione entro il 31.12.2013), ma riferendosi al primo nella narrativa dell'atto.
Inoltre, che nessuna somma fosse mai stata versata dal ai signori e CP_1 Pt_1
nel gennaio 2013, e che pertanto detti atti di quietanza non riportassero la Pt_2 vera sostanza dei fatti, sarebbe ulteriormente comprovato dall'inesistenza di un qualsiasi rapporto tra la signora e il signor (che la prima non avrebbe Pt_2 CP_1 mai incontrato), tanto è vero che il nella sua qualità di redattore degli atti di CP_1 quietanza, aveva sbagliato la data di nascita della;
Pt_2
e) detto debito venne interamente saldato mediante più pagamenti, avendo il consegnato al complessivamente 143.000 € mediante più assegni Pt_1 CP_1 bancari, e segnatamente: in data 8.1.2010, 14.000,00 € con assegno n. 4200917314 tratto sulla Cassa di Risparmio di Venezia;
in data 29.1.2010, 4.000 € con assegno n. 4200917315 tratto sulla Cassa di Risparmio di Venezia, e poi ancora: in data 22 marzo 2010, 15.000,00 € con assegno n. 3536745152-05 tratto su Unicredit Banca;
in data 30 marzo 2010, 26.000,00 € con assegno n. 3536745153-06 tratto su
Unicredit Banca;
in data 2 aprile 2010, 9.500,00 € con assegno n. 3536745154-07 tratto su Unicredit Banca;
in data 1 giugno 2010, 15.000,00 € con assegno n.
3536745155-08 tratto su Unicredit Banca;
in data 23 giugno 2010, 35.000,00 € con assegno n. 3536745156-09 tratto su Unicredit Banca;
in data 1 giugno 2010,
25.000,00 € con assegno n. 3536745157-10 tratto su Unicredit Banca;
f) nonostante l'intero debito fosse stato pagato secondo gli accordi, il non CP_1 provvide a distruggere le “quietanze” che gli erano state rilasciate a garanzia, come reso evidente dal fatto che lo stesso le ha in seguito poste a fondamento del ricorso monitorio di cui si tratta e di altre iniziative giudiziali parimenti proposte nei confronti della coppia , moltiplicando in tal modo indebitamente la propria Controparte_3 pretesa creditoria a fronte di un unico debito già interamente saldato;
iii) che l'atto di quietanza posto a fondamento del ricorso non era stato prodotto in originale, ma in copia fotostatica, del quale disconoscevano espressamente, sia la
5 conformità della copia all'originale, sia il contenuto e l'autenticità della sottoscrizione, ex art. 215 c.p.c., riservando all'esito della produzione dell'originale ogni specifico rilievo ai sensi degli artt. 221 e ss c.p.c.; iv) che l'onere di provare il fondamento della pretesa creditoria era comunque a carico dell'ingiungente, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione svolgentesi secondo le norme del procedimento ordinario, ma detta prova non era stata fornita,
e quindi concludendo nei suddetti termini: “respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione avversaria, nel merito, in via principale, voglia il Tribunale adito, previa sospensione della esecutività del decreto opposto, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, dichiarare infondato, ingiusto ed illegittimo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n. 223/2021 D.I. R.G.
427/2021, emesso dal Tribunale di Venezia in data 25 gennaio 2021 per la somma complessiva di € 100.000,00.=, oltre a compensi per € 2.135,00.= spese per €
406,50.=, rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome infondate sia in punto di fatto che di diritto. In ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa al presente atto, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da e Parte_1 Parte_2
al signor per nessun titolo, causa o ragione e,
[...] CP_1 conseguentemente, accogliersi la presente opposizione e per l'effetto annullarsi ovvero revocarsi il decreto ingiuntivo n. 223/21, R.G. 427/21 emesso dal Tribunale di Venezia essendo le avverse richieste infondate sia in punto di fatto che di diritto.
Spese e compensi di lite integralmente rifusi. In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva di eccezioni, produzioni e deduzioni istruttorie, anche in esito alle difese avversarie. Disporsi ed ordinarsi ex art.210 c.p.c. ad l'esibizione in Controparte_2 giudizio di copia degli assegni tratti su detto istituto ed individuati con le matrici di cui ai docc. nn. 10-15”.
3. Nel giudizio così incardinato si costituiva deducendo: CP_1
i) che la pretesa creditoria dallo stesso azionata in via monitoria era stata di fatto riconosciuta dagli opponenti ammettendo di aver ricevuto (quantomeno il ) la Pt_1 somma di 120.000 €;
ii) che la ricognizione di debito faceva riferimento a detto debito, che nel momento in cui era stata sottoscritta non era stato soddisfatto, come non lo fu nemmeno in seguito, avendo gli opponenti prodotto esclusivamente delle matrici di assegno, che non provavano il pagamento, fatto questo che spettava indubbiamente agli stessi dimostrare;
6 iii) che si trattava di argomentazioni decisive, che confermavano la validità della richiesta azionata in via monitoria;
iv) che le difese e ammissioni degli opponenti confermavano anche la sicura riferibilità a questi del riconoscimento di debito posto a base dell'ingiunzione e che le
“discrasie” rilevate nel chirografo integravano dei semplici refusi, in concreto non incidenti sulla validità ed efficacia dello stesso, da ritenersi certamente sottoscritto dai consorti e , anche solo considerano le firme dai medesimi apposte Pt_1 Pt_2 in calce al mandato rilasciato al legale che aveva proposto l'opposizione;
v) che, in definitiva, per quanto la pretesa creditoria trovasse adeguato fondamento in un'espressa ricognizione di debito – che ex art. 1988 c.c. esonera il soggetto a cui favore è fatta dall'onere di provare il rapporto causale sottostante alla stessa – era la stessa ammissione degli opponenti di aver contratto con lo stesso un prestito di 120.000 €, che nel 2009 non era stato ancora pagato, e il non avere offerto una prova apprezzabile di averlo in seguito saldato, a costituire la prova determinante comprovante la domanda di credito oggetto di causa;
vi) che le discrasie e inverosimiglianze ipotizzate dagli opponenti non esistevano veramente, in quanto, se effettivamente, erano stati formati due riconoscimenti di debito, ciò trovava una logica spiegazione nel fatto che il prestito dallo stesso concesso era stato, in realtà, di 200.000,00 €, e solo parte di questo era oggetto del presente giudizio, mentre la restituzione dell'altra parte del prestito era oggetto del decreto ingiuntivo n. 483/2021, parimenti opposto;
vii) che era comunque propria intenzione quella di avvalersi del documento disconosciuto, riservandosi la produzione dell'originale per richiederne la verificazione, concludendo, quindi, a propria volta nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale di
Venezia, in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 223/21 in quanto il credito azionato si basa su una ricognizione di debito scritta, l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta, né è di facile e pronta soluzione, e il prestito, anzi, è stato riconosciuto dall'opponente, che non prova di averlo restituito. In via gradata si chiede che l'eventuale sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto sia subordinata alla consegna da parte degli opponenti di idonea cauzione da prestare a mezzo di fideiussione bancaria pari all'importo del capitale ingiunto oltre interessi e spese anche perché nell'opposizione non si contestano i profili di periculum in mora date dalle rilevanti esposizioni bancarie degli opponenti verso il Sistema Bancario, indici di illiquidità per i quali il Giudice del Monitorio ha concesso la provvisoria
7 esecutorietà al decreto ex art. 642 c.p.c. Nel merito: rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte avendo parte opponente riconosciuto l'effettività del prestito sul quale si fonda la richiesta monitoria;
in via subordinata, in caso di revoca del decreto opposto si chiede la condanna degli opponenti, in via tra loro solidale, ovvero alternativa, al pagamento in favore del IG. dell'importo di € 100.000,00, oltre interessi moratori CP_1
e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma che risulterà di Giustizia per la causale fatta valere con la domanda monitoria. Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo”.
4. L'istruttore, ritenute inammissibili le istanze di esibizione formulate dalla difesa degli attori-opponenti (con la motivazione che, in quelle rivolte alla controparte e al terzo avvocato Carlo Straulino, non era stata specificamente indicata la res exhibenda, mentre in quelle rivolte agli istituti bancari non consterebbe la prova dell'impossibilità per la parte richiedente di acquisire autonomamente la documentazione oggetto dell'istanza), disponeva C.T.U. grafologica al fine di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dagli obbligati sulla quietanza del
21.1.2013 (all. 1 del fascicolo monitorio). All'udienza fissata per il conferimento dell'incarico al C.T.U., l'avv. Tonolo, a nome e per conto di entrambi gli opponenti, riconosceva però l'autografia delle firme presenti sull'originale del doc. 3 (doc. 1 del fascicolo monitorio) e il giudice, per l'effetto, revocava l'ammissione della C.T.U., fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e quindi decideva la causa con la sentenza qui impugnata, con la quale rigettava l'opposizione e confermava il decreto opposto, ritenendo che gli opponenti avessero ammesso l'esistenza di un prestito di
120.000 e che, per contro, non fosse stata fornita una prova adeguata del suo pagamento per una somma superiore a 18.000 euro, donde la permanenza di un debito di almeno 100.000 euro, pari (appunto) a quello azionato in via monitoria.
5. Hanno proposto appello gli opponenti rimasti soccombenti sulla base di un unico motivo, articolato sulla base di più censure che investono l'intera sentenza, nello specifico lamentandone l'erroneità per non aver adeguatamente considerato:
i) che nel 2013 il ricorrente non aveva versato alcunchè al , CP_1 Pt_1 né tantomeno alla sig.ra , che mai aveva incontrato;
Pt_2
ii) che era onere del provare di aver versato alla coppia CP_1 Controparte_3 la somma di 100.000 € di cui pretendeva la restituzione, tanto più considerato che ciò sarebbe avvenuto in violazione delle norme valutarie che nel 2013 prevedevano come limite per i trasferimenti di denaro contante la somma di 1.000 €;
8 iii) che la promessa di pagamento/ricognizione di debito prodotta in allegato al ricorso monitorio non era idonea di per sé sola a costituire la prova del rapporto obbligatorio, essendovi prova documentale che analoga promessa di pagamento e ricognizione di debito esiste con data diversa: il che fa venire meno l'efficacia del titolo azionato in assenza della prova del rapporto sottostante, posto che la promessa e la ricognizione valgono solo se esiste il rapporto sottostante;
iv) che l'unico rapporto di mutuo esistente tra il e il è quello per CP_1 Pt_1
120.000 € stipulato nel dicembre 2000, per la cui restituzione il con CP_1
l'assistenza dell'avv. Carlo Straulino, nel 2009 inviò diffida di adempimento al debitore, pretendendo che questi si impegnasse a versare la somma richiesta e che sottoscrivesse degli atti di quietanza sottoscritti anche dalla signora , Pt_2 divenuta nel frattempo la compagna di vita del , così da poter disporre di Pt_1 maggiori garanzie;
v) che detto debito venne integralmente ripagato, sicché non poteva dirsi sussistente la pretesa azionata con il ricorso monitorio;
vi) che, in sintesi, non sarebbe stato fornito alcun apprezzabile riscontro del fatto costitutivo della pretesa creditoria oggetto della pretesa monitoria così come rappresentata nel ricorso: nello specifico, non sarebbe stata fornita la prova dell'avere erogato a titolo di prestito alla coppia la CP_1 Controparte_3 somma di complessivi 100.000 euro nel gennaio del 2013, con previsione di restituzione entro il 31 luglio dello stesso anno, concludendo, quindi, nei termini sopra trascritti.
6. Nel presente giudizio si è costituito il ricorrente prendendo CP_1 posizione sulle ragioni dell'impugnazione e chiedendone, quindi, il rigetto siccome infondate.
7. Precisate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, all'esito dell'udienza del
23.10.2025, tenutasi avanti al consigliere istruttore in forma cartolare mediante deposito di note scritte in pct, la causa è stata rimessa in decisione e quindi decisa dal Collegio nella composizione indicata in epigrafe nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
8. Il giudice di primo grado ha respinto l'opposizione ritenendo che – al di là di ogni altra considerazione in merito alla posizione delle parti in causa in relazione alla pretesa creditoria di riferimento (fondata su una ricognizione di debito, con conseguente inversione dell'onere della prova) e anche a voler ritenere che gli opponenti abbiano dato prova della insussistenza del rapporto di credito esplicitato
9 nella predetta ricognizione di debito – sia stata comunque fornita (dagli stessi obbligati, oltretutto) la prova dell'esistenza di un debito (di originari 120.000 €) di cui gli stessi sarebbe attualmente gravati (e che andrebbe, quindi, pagato essendo ormai scaduto da tempo), considerato che, nonostante abbiano ammesso (con l'atto di opposizione) che detto debito sia effettivamente sorto (in tesi nel 2000) con la dazione della relativa provvista (il fatto è incontestato, risultando sotto tale profilo corrispondente la narrazione contenuta nell'atto di opposizione e nella comparsa di risposta di primo grado), non avrebbero poi provato di averlo integralmente estinto, bensì solo per la minor parte di 18.000 €, non essendo a tal fine sufficiente la produzione documentale relativa alla differenza, costituita da semplici matrici di assegno, e non essendo possibile la prova alternativa, richiedente l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., del quale non sussisterebbero però le condizioni di legge. Quanto al collegamento tra il prestito di 120.000 € e la ricognizione di debito posta a fondamento del ricorso monitorio, questo risiederebbe nel fatto che, per concorde decisione delle parti, fu convenuto di documentare in forma scritta l'esistenza del credito ancora esistente (pari a € 100.000, al netto, quindi, degli acconti versati nel 2010) e la sua scadenza (fissata al 31.7.2013). Riguardo, poi, alla posizione della sig.ra – che in tale differente rappresentazione dei fatti non Pt_2 avrebbe ricevuto la provvista originaria (di 120.000 €), ma si sarebbe comunque impegnata a restituire l'importo (di 100.000 €) ancora dovuto dal – la stessa Pt_1 sarebbe tenuta “quantomeno” a titolo di garante nella stessa misura del “co- ingiunto”. Da ultimo, quanto all'esistenza di un ulteriore titolo di pretesa, costituito dall'assegno bancario di cui si discute nella causa n. 3886/2021 R.G. Tribunale
Venezia, non si tratterebbe di una questione rilevante ai fini del presente giudizio, riferendosi a una diversa pretesa creditoria (v. sentenza impugnata, pag. 3 – 5:
“(omissis) L'opposizione è infondata e va respinta. Gli opponenti, dopo l'iniziale disconoscimento, hanno successivamente riconosciuto, a mezzo del proprio procuratore, la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura in data 21.1.13 azionata con il monitorio, nella quale gli stessi dichiarano di ricevere da la somma di € CP_1
100.000,00 e si impegnano a restituirla entro il 31.12.13. Assumono, tuttavia, gli stessi che tale somma non sarebbe mai stata consegnata in quella data da CP_1 spettando semmai a quest'ultimo di provare la circostanza. È noto, tuttavia, che la ricognizione di debito esonera il creditore dal provare il rapporto sottostante, spettando semmai al debitore dimostrare l'insussistenza o l'estinzione dello stesso
(c.d. astrazione processuale della causa: si veda, tra le molte, Cass. n. 26334/16).
Si osserva, inoltre, che anche laddove si ritenga che gli opponenti abbiano dato prova
10 dell'insussistenza del rapporto sottostante (cioè del prestito di € 100.000,00 ricevuto nel gennaio 2013, come da scrittura azionata), permarrebbe comunque la fondatezza della pretesa creditoria azionata da per le seguenti ragioni. Come precisato in CP_1 giurisprudenza, “una volta che il debitore abbia fornito la prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore (…), spetta a chi si afferma comunque creditore l'indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito” (così Cass. sez. lavoro n. 17713/13). Nel caso, sembra essere lo stesso opposto a dare atto, nella comparsa di risposta, che il credito azionato trae origine da un prestito di € 120.000,00 precedentemente (rispetto al gennaio 2013) concesso a , non ancora restituito nel 2009, al netto degli Pt_1 acconti versati nel 2010. Prestito di € 120.000,00 riconosciuto da , il quale Pt_1 deduce, invece, di averlo integralmente estinto con gli interessi e le spese nel 2010.
Si osserva, a tale ultimo riguardo, che, al di là delle somme che anche l'opposto riconosce aver ricevuto (per € 18.000,00 di cui ai docc.
8-9 opponenti), l'ulteriore documentazione prodotta (docc. 10-15 opponenti: semplici matrici di assegno) non
è idonea a provare gli allegati pagamenti ad integrale estinzione, né le istanze di esibizione formulate dagli opponenti, al fine di ottenere dal precedente difensore del creditore (avv. Straulino), o dai propri Istituti bancari, la documentazione attestante gli allegati versamenti, risultano ammissibili, trattandosi di documentazione genericamente indicata e/o che la parte poteva autonomamente acquisire. Quanto alla posizione di , laddove si ritenga, per i motivi sopra specificati, che sia Pt_2 dimostrata l'insussistenza del rapporto sottostante di cui alla scrittura riconosciuta (il versamento di € 100.000,00 nel gennaio 2013) e pur non essendovi prova del fatto che, diversamente dalla posizione del co-ingiunto , la stessa abbia ricevuto il Pt_1 precedente prestito di € 120.000,00 (tant'è che il precedente difensore del creditore intimava il pagamento al solo nel 2009: all. 6 opponenti), nondimeno può Pt_1 ritenersi accertata la sussistenza del debito anche nei confronti della stessa. Sono gli stessi opponenti, invero, ad allegare che avrebbe preteso che CP_1 Pt_1 sottoscrivesse, unitamente alla compagna a maggiore garanzia, varie Pt_2 scritture di “impegno” (alla restituzione del prestito di originari € 120.000,00), tra cui quella azionata. Pertanto, al di là del fatto allegato (irrilevante) che non Pt_2 avrebbe mai incontrato la scrittura azionata (riconosciuta anche dalla CP_1 predetta) vale, quantomeno, come garanzia personale alla restituzione del prestito ricevuto dal co-ingiunto. Non sembrano poter assumere valore decisivo ai fini dell'esito della presente causa, va da ultimo osservato, gli sviluppi della causa n.
3886/21 R.G., avente ad oggetto, da quanto di desume ex actis, diversa pretesa
11 creditoria dell'opposto fondata su titolo bancario. L'opposizione va, per l'effetto respinta, ed il provvedimento monitorio confermato. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, come integrato dal d.m. 147/22.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: - rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto (omissis)”).
9. L'appello, proposto per le ragioni sintetizzate in premessa, si risolve in buona sostanza nella riaffermazione della tesi per cui il credito di 100.000 € azionato da con il ricorso monitorio non sussisterebbe, tenuto conto che nessuna CP_1 erogazione monetaria sarebbe stata effettuata alla coppia il giorno Controparte_3
21 gennaio 2013 e che l'unico mutuo esistito tra il e il (estranea CP_1 Pt_1 comunque la , che mai avrebbe incontrato il sarebbe già stato Pt_2 CP_1 estinto, essendo stato interamente ripagato con la consegna degli assegni bancari indicati nell'atto di opposizione. Così stando le cose, non può essere accolto, presentando concorrenti profili di inammissibilità (per difetto di specificità) e di infondatezza, che non consentono di superare la statuizione del primo giudice, il quale, come si è visto, ha ritenuto come proprio a seguito e in dipendenza delle difese svolte dagli opponenti, e del corrispondente riconoscimento di tale prospettazione fatta dal ricorrente, potesse dirsi acquisita in causa (sub specie di difetto di contestazione) la prova del fatto che fosse tuttora titolare del credito CP_1 azionato col ricorso, avendo effettivamente mutuato a la somma di Parte_1
120.000 €, che quest'ultimo, per sua stessa ammissione, non aveva però rimborsato per anni;
che a tale inadempimento le parti dell'iniziale prestito avevano cercato di porre rimedio formalizzando per iscritto l'esistenza del debito nella misura residuata a seguito dei pagamenti parziali già effettuati dal (in realtà, alla luce delle Pt_1 contrapposte allegazioni, la somma da quest'ultimo ancora dovuta al sarebbe CP_1 stata leggermente superiore, e segnatamente pari a 102.000 €), stabilendo anche la data finale del rimborso;
che al fine di “rafforzare” la garanzia del pagamento era stato preteso (dal anche il coinvolgimento della compagna del , CP_1 Pt_1
, la quale sottoscrivendo la promessa di pagamento, aveva inteso Parte_2
a propria volta assumere l'impegno di pagamento della somma pretesa, impegno riguardabile indifferentemente come assunzione di una coobbligazione di pagamento, ovvero come assunzione di un'obbligazione di garanzia personale.
12 10. La soluzione data dal giudice alla vertenza è invero coerente con la struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e con la possibilità offerta dall'ordinamento al creditore opposto di modificare la domanda, sia con riguardo al
“petitum”, che alla “causa petendi”, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte, né l'allungamento dei tempi del processo.
10.1 Sotto il primo profilo va ricordato che il procedimento di opposizione all'ingiunzione è stato costruito dal sistema codicistico di rito, non come mero giudizio di accertamento della validità del decreto ingiuntivo, ma come ordinario processo di cognizione, che ha inizio con il ricorso del creditore, che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Pertanto, l'opposizione non introduce un giudizio autonomo, e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645
c.p.c.). Il che comporta, da un lato, che le parti si ritrovano davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato e dall'altro, che il giudice dell'opposizione non può limitarsi a valutare l'originaria legittimità del decreto, ma deve accertare, al momento della decisione, la sussistenza e i limiti dell'obbligazione vantata dal creditore (Cass.,
SS.UU., 7.7.1993, n. 7448: “(omissis) Nella composizione del contrasto le sezioni unite ritengono di dover adottare quest'ultima soluzione, in sintonia con la natura giuridica del procedimento di opposizione all'ingiunzione, costruito dal sistema codicistico di rito, non come mero giudizio di accertamento della validità del decreto ingiuntivo, ma come ordinario processo di cognizione che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in se, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione). Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo
(convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente.
Da questa prima considerazione discendono due corollari: da un lato, l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi spetta al debitore che ha proposto l'opposizione; dall'altro, di fronte all'exceptio de soluto spiegata dal debitore, vien meno la persistenza del credito, anche se vantato al momento del decreto, sicché ove il diritto di credito, azionato con la richiesta del
13 decreto, risulti soddisfatto e l'obbligazione in tutto o in parte adempiuta,
l'accoglimento parziale dell'opposizione non può non travolgere il decreto ingiuntivo, sebbene all'epoca validamente emesso. Il sovrapporsi dell'opposizione come giudizio di cognizione piena sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo,
è concordemente sostenuto dalla giurisprudenza, tanto da ammettere che il giudice, ove ritenga provato il credito, deve accogliere la domanda del creditore, indipendentemente dalla regolarità e sufficienza degli elementi probatori in base ai quali fu emesso il decreto ingiuntivo, potendo essere integrate le prove addotte in sede monitoria e modificata perfino la causa petendi (Cass. 8.4.1989, n. 1690;
3.11.1987, n. 8082; 5.9.1987 n.7224; 9.5.1987, n. 4298; 11.4.1987, n. 3628;
28.1.1985, n. 475; 6.12.1983, n. 7275; 25.7.1983, n. 5119; 20.6.1983, n. 4234;
24.11.1981, n. 6244; 13.7.1981, n. 4571; 26.10.1974, n. 3175; 12.11.1974, n.
3565; 20.3.1973, n. 782). Sotto questo profilo si è ritenuto che la nullità del decreto ingiuntivo, dedotta con l'opposizione del debitore, non impedisce al creditore di richiedere ugualmente una decisione sulla pretesa creditoria posta a fondamento del ricorso per ingiunzione, avendo il giudice dell'opposizione l'obbligo di pronunciare non solo sulle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche sulla fondatezza e sul merito della domanda, nel senso che deve accoglierla, qualora ritenga provato il credito dedotto. L'accoglimento si presenta quindi del tutto indipendente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo. Alla stregua di queste considerazioni il giudizio di opposizione, dunque, non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se in quel momento sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della pretesa creditoria. Poiché le condizioni dell'azione vanno accertate con riferimento alla situazione di fatto esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, il giudice dell'opposizione deve ritenere fondata la pretesa del creditore, se i fatti costitutivi di essa, ancorché non esistenti al momento dell'emissione del decreto, sussistano invece al momento della decisione sull'opposizione, confinando il problema della validità, regolarità e sufficienza del decreto ingiuntivo sul piano delle spese processuali”).
10.2 Sotto il secondo profilo va invece rilevato che il principio tradizionale, per cui nel procedimento ordinario di cognizione è inammissibile ogni modifica della domanda iniziale che incida sul petitum e/o sulla causa petendi (c.d. mutatio libelli), è stato
14 scardinato dalle Sezioni Unite della S.C. con la sentenza n. 12310 del 15.6.2015, con la quale è stato affermato il principio per cui: “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”. Le Sezioni Unite del 2015 hanno, poi, precisato che la vera differenza tra domande “nuove” – implicitamente vietate dal codice di rito – e domande “modificate” – espressamente ammesse fino alla prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. – risiede nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate nuove, nel senso di ulteriori rispetto alle domande iniziali, trattandosi di domande diverse, che però non si aggiungono a quelle iniziali, ma le sostituiscono, in un rapporto di alternatività. Successivamente, sempre le Sezioni
Unite, con la sentenza n. 22404 del 13.9.2018 hanno affermato che, per valutare se la domanda diversa contenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., sia ammissibile, occorre verificare se quest'ultima e la domanda iniziale siano in un rapporto di connessione, non solo per alternatività, ma anche per incompatibilità, sicché la domanda “modificata” non dovrà necessariamente sostituirsi alla domanda iniziale, ma potrà ad essa cumularsi in via gradata (nella specie, la Corte ha dichiarato ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria, nel processo introdotto per ottenere l'adempimento contrattuale), completando la ricostruzione del regime di proponibilità delle domande c.d. “complanari”, che introducono in giudizio un diritto che “deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio” (cfr. Cass.., sez. 6-1, ordinanza 7.9.2020, n. 18546).
Applicando al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la richiamata soluzione adottata dalle Sezioni Unite – ribadita in quanto conforme alla logica del sistema processuale introdotto con la Novella del 1990, siccome rispettosa dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, favorendo la concentrazione in un unico processo di tutte le questioni relative alla medesima vicenda sostanziale e limitando il rischio di giudicati contrastanti – la Cassazione ha ritenuto che il convenuto opposto possa proporre con la comparsa di costituzione e
15 risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso monitorio, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso bene sostanziale della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (cfr. Cassazione Sez. 1, sentenza n. 9633 del 24.3.2022, Rv. 664369 – 01: “(omissis) 6.4. Secondo un risalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre solo l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, può proporre domanda riconvenzionale
(Sez. 2, n. 6091 del 4.3.2020, Rv. 657127 - 02; Sez. 3, n. 21245 del 29.9.2006, Rv.
593890 - 01; Sez. 2, n. 7571 del 30.3.2006, Rv. 588997 - 01). Di conseguenza, il convenuto opposto, proprio perché riveste la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio;
l'unica eccezione sussiste nel caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis. In questo caso, tuttavia, tale domanda deve dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Sez. 2, n. 5415 del 25.2.2019, Rv.
652929 - 02; Sez. 1, n. 16564 del 22.6.2018, Rv. 649670 - 01; Sez. 3, n. 22754 del
4.10.2013, Rv. 629056 - 01; Sez. 3, n. 21245 del 29.9.2006, Rv. 593890 - 01). 6.5.
Nella fattispecie il motivo assume in primo luogo la legittimità della reconventio reconventionis del convenuto opposto sulla base della richiesta, qualificata come domanda riconvenzionale, dell'opponente diretta ad ottenere un ridimensionamento quantitativo del credito oggetto di ingiunzione, mentre la domanda
contro
- riconvenzionale si basa su di una diversa causa petendi di natura extracontrattuale,
16 sia pur riconducibile alla stessa vicenda sostanziale intercorsa fra le parti.
6.6. Questa prima linea di ragionamento non può essere seguita. È evidente che la richiesta dell'attore opponente volta a ridurre l'entità della somma ingiunta dovuta non integra affatto una domanda riconvenzionale e neppure una eccezione riconvenzionale, visto che mira soltanto a ridurre l'importo del dovuto, senza ampliare in alcun modo il thema decidendum.
6.7. Resta però da valutare se la domanda potesse essere introdotta dai convenuti opposti e danti causa dell'attuale ricorrente in ragione dell'eccezione sollevata dal opponente di inefficacia dell'accordo CP_4 amichevole sulla base del quale il decreto ingiuntivo era stato emesso.
6.8. Al fine di rispondere a questo interrogativo occorre tener conto della significativa evoluzione riscontrabile nella giurisprudenza di questa Corte in tema di jus variandi endoprocessuale nell'ultimo decennio, puntualmente richiamata dalla parte ricorrente nella sua memoria illustrativa (in particolare, in chiusura del § 2 e nel § 3, da pag. 7
a pag. 10). Dalla ricostruzione tradizionale, espressa nella sentenza delle Sezioni
Unite, n. 26128 del 27.12.2010, Rv. 615487 - 01, che era stata resa con riferimento all'introduzione successiva di una domanda di ingiustificato arricchimento in una causa volta a richiedere l'adempimento contrattuale inizialmente proposta con ricorso per decreto ingiuntivo, si è discostata la sentenza delle Sezioni Unite n. 12310 del
15.6.2015, Rv. 635536 - 01, che rappresenta un arresto fondamentale nell' evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Secondo questo più recente indirizzo, la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla «vicenda sostanziale dedotta in giudizio» e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. In quel caso si trattava di una modificazione dell'originaria domanda di pronuncia costitutiva ex art.2932 cod.civ. in pronuncia dichiarativa dell'avvenuto effetto traslativo della proprietà. Tali principi sono stati poi ribaditi dalla successiva sentenza delle Sezioni Unite, n. 22404 del 13.9.2018, Rv. 650451 - 01, con riferimento alla proposizione da parte dell'attore con la memoria ex art. 183 cod.proc.civ., comma 6, n. 1), in via subordinata, di una domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, in seguito all'eccezione sollevata dal convenuto della nullità del titolo contrattuale azionato in principalità.
6.9. Il ricorrente ipotizza che il margine di manovra e adattamento delle proprie domande riconosciuto dall'indirizzo richiamato all'attore sostanziale e formale nel giudizio ordinario di cognizione all'udienza ex art.183 cod.proc.civ., che si traduce in un elastico jus variandi,
17 disancorato dal rigoroso rispetto dei criteri di identificazione della domanda e collegato piuttosto all'identità sostanziale della vicenda, possa essere esteso, anche in considerazione del suo ravvisato fondamento costituzionale, anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo a favore dell'attore sostanziale, convenuto formale, consentendogli di avvalersi nella comparsa di costituzione e risposta delle stesse facoltà concesse all'attore sostanziale e formale all'udienza ex art. 183 cod.proc.civ.
6.10. L'alternativa è che tale completa equiparazione sia preclusa dalla specialità del procedimento monitorio e della conseguente fase di opposizione, improntati a regole particolari che determinano nello specifico ambiente processuale un complesso di vantaggi e svantaggi. L'ultima pronuncia delle Sezioni
Unite n. 22404 del 2018, se pur non risolve totalmente il dubbio, nel riflettere comparativamente sui principi affermati con le precedenti decisioni n. 26128 del 2010
e n. 12310 del 2015, ha attribuito alla seconda una portata ben più ampia della prima, evidenziando, fra l'altro, che la prima pronuncia del 2010 si riferiva «ad un ambito ben specifico e, per così dire, settoriale» (sentenza 22404/2018, § 7).
6.11. Secondo il Collegio la soluzione auspicata dal ricorrente appare in definitiva conforme alla logica del sistema processuale introdotto dalla Novella del 1990 e successive modifiche e integrazioni, come ricostruito dalle Sezioni Unite. Tale sistema è sì preordinato alla prioritaria cristallizzazione del thema decidendum con l'obiettivo pubblicistico di garantire un processo rapido e concentrato, esente da arresti e ritorni all'indietro, ma non può trascurare l'interdipendenza delle attività difensive dei contendenti anche al fine di prevenire situazioni di pregiudizialità rispetto ad altri giudizi successivamente introdotti che finirebbero con il ritardare e condizionare l'iter processuale, come avverrebbe se l'attore fosse costretto, anziché proporre la riconvenzionale conseguenziale, a instaurare altro separato giudizio. La chiave del sistema è offerta dal concetto fondamentale di «consequenzialità» che abilita il giudice a valutare pragmaticamente la sussistenza del collegamento fra la domanda introdotta alla udienza di trattazione e l'esigenza difensiva tracciata dalle allegazioni contenute nella comparsa di risposta del convenuto per ravvisarvi quelle allegazioni di fatti idonei a radicare eccezioni anche in senso lato che potrebbero, ove non contrastate, condurre al rigetto della domanda. Secondo le Sezioni Unite bisogna ritenere che il legislatore abbia scelto proprio questo momento per consentire, prima dell'inizio della trattazione della causa, correzioni di tiro e cambiamenti anche rilevanti (rispetto ai quali è addirittura previsto un triplo ordine di termini) al fine di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale richiesto, così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al
18 giudice, evitando che esse tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale. Diversamente opinando, si finirebbe per imprigionare la ratio che presiede alla organizzazione dell'art. 183 cod.proc.civ. nell'ambito di una logica deontica fine a sé stessa, intesa ad inquadrare e regolamentare permessi, obblighi e divieti con l'unica preoccupazione che siano certi i confini tra quel che si può, quel che si deve e quel che è vietato fare, anche a discapito della funzionalità dell'intero processo e dei suoi valori fondanti. Ed ancora - secondo le Sezioni Unite - i risultati ermeneutici in tal modo raggiunti circa la riconosciuta possibilità di modificare domande, eccezioni e conclusioni già formulate, risultano in completa consonanza sia con l'esigenza - ripetutamente perseguita nel codice di rito talora anche attraverso modifiche della disciplina sulla competenza - di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale, sia, più in generale, con i valori funzionali del processo via via enucleati nel corso degli ultimi anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità. L'interpretazione in questione risulta infatti maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, poiché non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene, ma determina anzi una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia, in quanto idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi. La concentrazione favorita da tale interpretazione rafforza infine la stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti, e l'effettività della tutela assicurata, sempre messa in pericolo da pronunce meramente formalistiche.
6.12. L'ammissibilità della reconventio reconventionis non può essere subordinata alla formulazione da parte del convenuto di una vera e propria domanda riconvenzionale, tenuto conto del contenuto letterale dell'art. 183, comma 5, primo periodo, cod.proc.civ. E' stato al proposito sostenuto - in via di interpretazione estensiva - che l'art. 183 cod.proc.civ., comma 4, nel testo anteriore alla riforma del
2006, così come l'attuale comma 5 della stessa norma, consentono che l'attore possa introdurre una nuova domanda, oltre che a seguito di eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto, anche in dipendenza di una mera difesa in iure o in facto che alleghi l'infondatezza della domanda originaria, ferma restando la necessità che la nuova domanda assuma carattere consequenziale e, dunque, che la mera difesa svolga rispetto ad essa funzione di elemento costitutivo (Sez. 3, n. 17708 del
19 19.7.2013, Rv. 628941 - 01; Sez.1, n.29574 del 24.12.2020, in motivazione, sub §
20.3, pag. 81).
6.13. Le Sezioni Unite, occupandosi dell'art. 183 cod.proc.civ., sia pur in diversa prospettiva, che atteneva propriamente ai limiti della cosiddetta emendatio libelli, hanno affermato che con riguardo alle domande nuove, pur in assenza di un espresso divieto come quello di cui all'art. 345 cod.proc.civ., questo poteva essere implicitamente desunto dal fatto che risultano specificamente ammesse per l'attore le domande e le eccezioni «che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto»; se ne poteva quindi desumere che sono (implicitamente) vietate tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto, secondo una struttura in parte dissimile da quella riscontrabile nel più volte citato art. 345 cod.proc.civ., dove il divieto di domande nuove risulta esplicitato
(Sez. un. 15.6.2015 n. 12310).
6.14. Se quindi l'attività posta in essere dai sig.
[omissis] nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere considerata pienamente legittima in un giudizio di ordinaria cognizione in cui essi fossero stati attori sostanziali e formali, vien da chiedersi se la soluzione possa essere diversa in ragione della natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e dei limiti frapposti allo ius variandi che compete all'attore sostanziale convenuto formale.
6.15. L'opinione maturata dal Collegio è che la soluzione non possa essere differente e che il convenuto opposto possa proporre una domanda riconvenzionale, legittima in quanto riconducibile alla stessa vicenda sostanziale, nel solco tracciato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, anche quando l'attore opponente non abbia proposto una domanda riconvenzionale propriamente detta richiedendo una pronuncia ampliativa del thema decidendum ma si sia limitato a chiedere il rigetto della domanda accolta con il decreto opposto con la proposizione a tal fine di eccezioni in senso stretto.
L'approdo è confortato sia dal fondamento costituzionale posto ad architrave dell'evoluzione giurisprudenziale delle Sezioni Unite in relazione alle finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, sia dall'assenza di una apprezzabile giustificazione di una differenziazione di disciplina dei poteri processuali delle parti, fra i giudizi ordinari e quelli scaturenti da opposizione a decreto ingiuntivo, che non si ancori a una classificazione formalistica priva di sostanza.
6.16. In questa logica si è mossa la pronuncia sopra ricordata n.16564 del 2018. In quel caso la Corte ha rigettato il ricorso di una banca avverso la decisione di merito che, nel confermare la revoca di tre decreti ingiuntivi e nel disattendere la domanda di condanna della medesima banca per responsabilità contrattuale, l'aveva condannata, viceversa, a titolo di responsabilità ex art. 2049 cod.civ., accogliendo la domanda proposta dal
20 cliente, parte opposta, in via subordinata e riconvenzionale, a seguito dell'eccezione di irregolarità dei certificati di deposito, sollevata dall'istituto di credito in sede di opposizione contro i predetti provvedimenti monitori. Alteris verbis, è stata ritenuta ammissibile una domanda riconvenzionale del convenuto opposto a fondamento extracontrattuale a fronte di eccezioni dell'opponente volte ad ottenere il rigetto della domanda a fondamento contrattuale accolta in sede monitoria. La sentenza della
Sezione 3, n.22754 del 4.10.2013, ragionando analogamente ha considerato tardiva la domanda riconvenzionale del convenuto opposto ex art.2041 cod.civ. sol perché non proposta con la comparsa di costituzione e risposta dell'opposto, atto equivalente alla comparsa di risposta del convenuto ai sensi dell'art. 167 cod.proc.civ., nell'ordinario giudizio di cognizione, ma solo successivamente nel corso del giudizio di primo grado. Nella fattispecie non è invece controverso che la domanda de qua è stata proposta all'atto della stessa costituzione in giudizio delle parti convenute opposte, come ammette lo stesso controricorrente (controricorso, pag.10). CP_4
6.17. La giurisprudenza più recente di questa Corte, raccogliendo il monito ispiratore delle ricordate pronunce delle Sezioni Unite, si è orientata ancor più nettamente a riconoscere al convenuto opposto lo stesso jus variandi che compete all'attore formale. La Sezione 3, con la sentenza 11.2.2021 n.3571, ha ripreso adesivamente i principi espressi dall'ordinanza della Sezione 6-1 del 7.9.2020 n.18546 in tema di
«domanda complanare», intesa come la domanda avente ad oggetto un diritto diverso da quello dedotto originariamente in giudizio, ma incompatibile o alternativo, sì che le due domande non potrebbero essere entrambe accolte, e si è quindi pronunciata proprio con riferimento al tema dell'estensione dello jus variandi alla posizione processuale del convenuto opposto. La questione è stata risolta alla luce dei principi delle sentenze del 2015 e del 2018 delle Sezioni unite sopra ricordate, con la precisazione che tale approdo doveva essere adattato alle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. È pur vero che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto riveste la posizione sostanziale dell'attore: tuttavia deve ritenersi ormai superato il tradizionale orientamento restrittivo secondo cui l'opposto, proprio per tale sua posizione, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis
21 che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale. È stata infatti ritenuta ammissibile la domanda formulata in via subordinata dal convenuto opposto qualora essa si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso bene della vita, tendendo alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, della stessa utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale, e sia comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, giustificando così il ricorso al simultaneus processus.
6.18. A questi principi il Collegio ritiene debba essere assicurata continuità perché coerenti ai principi generali espressi dalle sentenze delle
Sezioni Unite n. 12310 del 2015 e n. 22404 del 2018, che impongono il superamento del precedente orientamento restrittivo che consentiva al convenuto opposto la proposizione di una domanda diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo nel solo caso in cui l'opponente avesse proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale. Il Collegio ritiene pertanto di dover enunciare il seguente principio di diritto ex art. 384 cod.proc.civ.: «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta»”.
Tale valutazione, ribadita da successive pronunce di analogo tenore (cfr. Cass., sez.
3, ordinanza n. 27183 del 22.9.2023, Rv. 668674 – 01; Cass., sez. 3, ordinanza n.
32933 del 27.11.2023, Rv. 669523 – 01; Cass., sez. 3, ordinanza n. 7592 del
21.3.2024, Rv. 670597 – 01: “Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi”, è stata, infine, confermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26727 del 15.10.2024 (Rv. 672396 – 01, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.), che partendo dal presupposto che dall'avvio
22 monitorio del contenzioso non può derivare alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del thema decidendum, come se l'opposto le avesse esaurite nella fase monitoria, ha affermato (al punto 13.4 della motivazione) il principio di diritto per cui: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione”, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. aveva affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria).
11. Ciò posto, la soluzione adottata dal giudice di primo grado con la sentenza qui in esame risulta indubbiamente coerente con la richiamata impostazione della giurisprudenza di legittimità.
Il infatti, con l'originario ricorso monitorio ha fatto valere una pretesa CP_1 creditoria di 100.000 € - fondata su un prestito dallo stesso in tesi concesso a entrambi i soggetti richiesti ( e ) nel mese di gennaio Parte_1 Parte_2 del 2013, con previsione di restituzione entro il 31.7.2013, data che non veniva però rispettata dagli obbligati, donde la necessità di procedere per via giudiziale – producendo a supporto della domanda un documento intestato “Atto di quietanza”, avente il richiamato contenuto: “Noi sottoscritti , nato a [...] il 16 Parte_1
Giugno 1962 e residente in [...]n. 3570 e , nata a [...]
Venezia il 25 Maggio 1967 e residente in Venezia Cannaregio n. 2816, riceviamo dal sig. nato a [...] il giorno 1 marzo 1957 e residente in [...]
Castello n. 4951 la somma di € 100.000,00 (euro centomila/00) e ci impegniamo a restituirgliela entro la data del 31 Dicembre 2013”.
Gli ingiunti – e – nel proporre opposizione hanno Parte_1 Parte_2 impostato la difesa, da un lato negando di aver mai ricevuto la ridetta provvista di
100.000 € nel gennaio del 2013, ma dall'altro affermando che un debito verso il era effettivamente esistito, avendo il ricevuto dal ricorrente una CP_1 Pt_1 somma di denaro, e segnatamente la somma di 120.000 €, consegnatagli dal CP_1 nell'anno 2000, che non aveva però restituito nei termini convenuti (peraltro in
23 dettaglio non specificati). Da lì si era innestata una trattativa con il finalizzata CP_1
a concordare il rientro del prestito, nonché, in tale ambito, ad offrire al prestatore un supporto documentale attestante la propria posizione di creditore, essendo stato, all'evidenza, il prestito erogato in esecuzione di un contratto di mutuo non formalizzato per iscritto, ed altresì un ulteriore soggetto tenuto al pagamento, individuato nella compagna del , , che si era prestata a Pt_1 Parte_2 sottoscrivere la dichiarazione di impegno alla restituzione della somma di 100.000 € entro la (nuova) data convenuta del 31.7.2013.
Il costituendosi nel giudizio di opposizione, invece di ribadire chiaramente la CP_1 tesi di aver consegnato agli ingiunti nel gennaio del 2013 la provvista monetaria di
100.000 € che chiedeva agli stessi in restituzione, ha ritenuto – sia pure in termini non esattamente lineari – di assecondare la ricostruzione dei fatti offerta dagli opponenti, sostenendo che il prestito a cui aveva fatto riferimento nel ricorso era in realtà proprio quello concesso al nel 2000, che questi, però, non gli aveva Pt_1 ancora restituito, di qui la formalizzazione della pretesa in via monitoria al netto di quanto pagatogli nel gennaio del 2010 (€ 14.000 + € 4.000), pretesa avanzata a carico sia del , che della , essendosi anche quest'ultima impegnata Pt_1 Pt_2 alla soddisfazione del credito sottoscrivendo la richiamata ricognizione di debito (il fatto risulta ammesso e non è stato fatto oggetto di ulteriore contestazione in questa sede di gravame).
In questo senso – al di là di una serie di discrasie in concreto non rilevanti – deve ritenersi la ragionevole interpretazione combinata dell'atto di citazione in opposizione e della comparsa di risposta, atti che risultano rispettivamente così articolati:
A) l'atto di citazione in opposizione: “(omissis) E' sufficiente esaminare quanto dedotto e prodotto da controparte, per rilevare come la richiesta monitoria appaia infondata. Il c.d. atto di quietanza dimesso quale doc. n.1 da parte ricorrente individua la data di nascita della signora nell'anno 1967, anziché nell'anno Pt_2
1969. Il c.d. atto di quietanza dimesso da parte ricorrente, individua il termine entro il quale restituire la somma nel mese di dicembre 2013: “31 dicembre 2013”. In realtà nel ricorso per decreto ingiuntivo detto termine viene indicato al “31.7.2013”
(così rigo 20, pag.1, del ricorso per decreto ingiuntivo). Siffatte discrasie non sono affatto banali, ma rilevano la non corrispondenza alla reale situazione esistente tra le parti. Il signor ebbe a disporre un mutuo a favore del signor CP_1 Pt_1
per €120.000,00.= nel dicembre 2000. Tant'è che per la restituzione di detta
[...] somma il con l'assistenza dell'avv. Carlo Straulino, ebbe a diffidare il CP_1 versamento della somma complessivamente indicata in €143.000,00.= (doc. n.6).
24 La richiesta venne inviata nel dicembre 2009, poco prima della prescrizione del diritto.
A fronte di ciò il signor si incontrò con il signor e lo assicurò della Pt_1 CP_1 propria volontà di adempiere. Il invece, rilevando che era decorso moltissimo CP_1 tempo senza che il avesse provveduto ad onorare l'impegno e ritenendo di Pt_1 doversi garantire avverso eventuali termini prescrizionali, pretese che il Pt_1
s'impegnasse a versare la somma richiesta oltre ad ulteriori € 500,00, e che sottoscrivesse degli atti di quietanza. Il pretese che gli atti di quietanza CP_1 venissero sottoscritti anche dalla signora divenuta nel frattempo la Pt_2 compagna di vita del signor , così da aver maggiori garanzie. La signora Pt_1
non ha mai incontrato il signor Di tali atti di quietanza il Pt_2 CP_1 predispose diversi originali, indicando sia diversi importi per ciascun anno, sia CP_1 diverse date di sottoscrizione, sia diverse date di termine finale per il pagamento, perché il pur concedendo tempo al per il versamento, voleva CP_1 Pt_1 garantirsi di non incorrere in ulteriori tagliole prescrizionali. Vi erano atti di quietanza con scadenza a luglio ed a dicembre di ogni anno fino al 2013. A comprova di ciò vi
è il lapsus contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo, nel quale il termine di pagamento viene indicato nel mese di luglio 2013, anziché dicembre 2013 come riportato nel documento prodotto. Ed in effetti esiste anche l'atto di quietanza cui si fa riferimento nel ricorso monitorio, proprio con scadenza 31 luglio 2013 (doc. n. 7), uguale ma diverso da quello prodotto in giudizio. Non è certo verosimile che alla medesima data del 21 gennaio 2013 il signor abbia versato € 100.000 CP_1 ai signori e per ben due volte, chiedendo due atti di quietanza l'uno Pt_1 Pt_2 con termine di pagamento a luglio 2013 e l'altro con termine di pagamento a dicembre 2013 ed oggi agisca per il pagamento producendo il secondo come documento e riferendosi al primo nella narrativa dell'atto! Nessuna somma, in realtà,
è stata mai versata nel 2013 dal ai signori e . Il fatto, poi, CP_1 Pt_1 Pt_2 che questi atti di quietanza non riportino la vera sostanza dei fatti è dimostrato anche dall'inesistente rapporto tra la signora ed il signor tanto che il Pt_2 CP_1 CP_1 medesimo – nella sua qualità di redattore degli atti di quietanza – sbaglia sempre la data di nascita della signora”;
B) la comparsa di risposta: “(omissis) 2) Con atto di citazione 12.4.21, notificato in pari data, i IG.ri e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 contro tale provvedimento monitorio, contestando le pretese di parte ricorrente pur riconoscendo, il IG. , nelle sue difese (i) di aver ricevuto “un mutuo Controparte_5 dal IG. di € 120.000,00 nel Dicembre 2000” (cfr. atto di citazione in CP_1 opposizione pagina 3 rigo 14 e seguenti) che (ii) non aveva ancora restituito quando
25 ha ricevuto la “diffida…dell'Avv. Carlo Straulino, di Dicembre 2009, (di versare al
€ 143.000,00” (cfr. pag. 6 atto di citazione avv.). Così scrive testualmente CP_1
l'opponente in tale sua difesa: “a fronte di ciò (ndr della diffida del dicembre 2009) il
IG. si incontrò con il IG. e lo assicurò sulla propria volontà Parte_1 CP_1 di adempiere” (cfr. pag. 3 atto di citazione avv. rigo 21 e ss.). Ne segue che l'opponente, con tale sua difesa ammette, confessoriamente, di aver ricevuto un prestito dal IG. di “€ 120.000,00” e che nel “dicembre 2009” quel CP_1 prestito non era stato ancora restituito. Si tratta, appunto, dell'importo oggetto di ingiunzione, al netto dei versamenti, in acconto, effettuati dall'opponente nel gennaio
2010 pari, rispettivamente, ad € 14.000,00 (doc. 8 avv.) e ad € 4.000,00 (doc. 9 avv.) residuando, quindi, proprio l'importo di € 100.000,00 che l'opponente e la coniuge, IG.ra , si sono impegnati a restituire “entro il 31.12.13”, Parte_2 come da riconoscimento 21.1.13 dagli stessi sottoscritto (cfr. ns. doc. 1 fasc. mon.).
Infatti, dopo i primi rimborsi del Gennaio 2010 (nonostante le loro promesse) non è, poi, seguita alcuna ulteriore rimessa da parte dei debitori per cui, a fronte di ulteriori solleciti da parte del i debitori hanno assunto l'impegno contenuto nella CP_1 scrittura 21.1.2013. Ed, infatti, nei documenti dimessi da controparte non vi è prova di alcun ulteriore versamento al volto all'estinzione del prestito per cui è lite. CP_1
Vi sono sub. 10-15 avversari (a differenza di quanto è stato prodotto sub. 8 e 9) solo delle matrici di assegni che – riteniamo – dovrebbero essere degli opponenti (non vi
è, infatti, prova in causa che il conto corrente sul quale sarebbero stati tratti fosse loro) con l'annotazione “ , mentre non vi è traccia che gli assegni, CP_1 corrispondenti a quelle matrici, siano stati effettivamente emessi e consegnati all'opposto ed, in particolare, che questi li abbia incassati ad estinzione del debito di cui al riconoscimento 21.1.13 (cfr. ns doc. 1 Fascicolo Monitorio). E la prova rigorosa dell'estinzione del prestito riconosciuto spettava agli opponenti. Del resto, se così fosse stato, controparte avrebbe prodotto (come ha fatto con i docc. 8 e 9) fronte e retro di tali assegni, con la copia dell'estratto del proprio conto corrente sul quale erano stati tratti, per dimostrare che i titoli di credito, (riferiti a quelle matrici) fossero stati realmente emessi e pagati al IG. . Ed a estinzione del debito qui CP_1 ingiunto. Parte opponente non ha, pertanto, dato alcuna prova che il debito ingiunto
(che riconosce fosse ancora da saldare nel dicembre 2009 – data dalla diffida – cfr. doc. 6 avversario) sia stato totalmente onorato. Si tratta di considerazioni che … confermano l'esistenza del debito oggetto di ingiunzione senza neppure indagare sul riconoscimento di debito costituito dal documento prodotto sub. 1 Fasc. Mon. Infatti, di fronte alle difese, confessorie, degli opponenti contenute nella loro opposizione,
26 spettava a questi dimostrare di aver estinto il debito ingiunto che riconoscono di aver contratto con l'opposto nella misura di € 120.000,00 ammettendo, pure, che … nel dicembre 2009 (cfr. doc. 6 avversario) non fosse ancora saldato. Si tratta di argomentazioni, ripetiamo, decisive che portano a confermare la validità della richiesta azionata in via monitoria ed, in particolare, la provvisoria esecutorietà accordata al decreto opposto, anche perché controparte non contesta il periculum in mora conseguente alle proprie consistenti esposizioni bancarie che avevano convinto il Giudice ad accordare al decreto la tutela di cui all'art. 642 c.p.c. Per tali ragioni l'eventuale sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto – richiesta dagli opponenti – dovrà essere almeno subordinata alla prestazione da parte loro di una idonea cauzione a mezzo di fideiussione bancaria pari al capitale ingiunto oltre interessi e spese. 3) Le difese ed ammissioni avversarie che abbiamo sin qui esaminato confermano anche la sicura riferibilità agli opponenti del riconoscimento di debito posto a base dell'ingiunzione e che le “discrasie” rilevate nel chirografo semplici refusi che non incidono sulla validità ed efficacia dello stesso, certamente sottoscritto dai consorti e se solo si considerano le firme dai Pt_1 Pt_2 medesimi rilasciate per il mandato al legale che ha proposto l'opposizione. 4) Si tratta di un'espressa ricognizione del debito che ex art. 1988 c.c. esonera l'odierna opposta dall'onere di provare il rapporto causale sottostante alla stessa … anche se non ve ne
è bisogno perché è lo stesso che ammette, nella sua opposizione, di essere, Pt_1 almeno nel dicembre 2009, ancora debitore del di … 100.000,00 euro”. CP_1
Tale essendo la novellata impostazione della vertenza data dal ricorrente opposto, in accordo con la ricostruzione fattane dagli opponenti, è corretta la valutazione del primo giudice per cui:
a) è stato “lo stesso opposto a dare atto, nella comparsa di risposta, che il credito azionato trae origine da un prestito di € 120.000,00 precedentemente (rispetto al gennaio 2013) concesso a , non ancora restituito nel 2009, al netto degli Pt_1 acconti versati nel 2010. Prestito di € 120.000,00 riconosciuto da , il quale Pt_1 deduce, invece, di averlo integralmente estinto con gli interessi e le spese nel 2010”
e,
b) non è stato provato in causa in termini adeguati che detto credito sia stato saldato, atteso che “al di là delle somme che anche l'opposto riconosce aver ricevuto
(per € 18.000,00 di cui ai docc.
8-9 opponenti), l'ulteriore documentazione prodotta
(doc. 10-15 opponenti: semplici matrici di assegno) non è idonea a provare gli allegati pagamenti ad integrale estinzione, né le istanze di esibizione formulate dagli opponenti, al fine di ottenere dal precedente difensore del creditore (avv. Straulino)
27 o dai propri Istituti bancari la documentazione attestante gli allegati versamenti, risultano ammissibili, trattandosi di documentazione genericamente indicata e/o che la parte poteva autonomamente acquisire”.
Quanto, poi, alla posizione della sig.ra , va sottolineato che la Parte_2 statuizione contenuta in sentenza per cui anche quest'ultima, pur non avendo ricevuto la somma oggetto del prestito, e non potendo quindi ritenersi tenuta al pagamento quale obbligato principale, lo sarebbe comunque in quanto coobbligata, ovvero quale garante sulla base di una garanzia di tipo personale, non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione. Ne consegue che anche la sig.ra deve Pt_2 rispondere nei confronti del creditore opposto, , per l'intero debito di CP_1
100.000 € azionato in via monitoria, in disparte ogni più approfondita analisi in merito al titolo per cui anche quest'ultima è chiamata a rispondere, da ritenersi in concreto superflua nella misura in cui non è stata sollevata alcuna eccezione strettamente pertinente alla posizione del fideiussore, quale, ad esempio, la preclusione temporale di cui all'art. 1957 c.c.
12. Riguardo, infine, al rigetto delle istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c., va dato atto come nessuna censura sia stata sollevata in merito alla contraria decisione assunta dal primo giudice, dapprima con l'ordinanza del 20.4.2022, e poi ancora in sentenza.
13. In definitiva, la pretesa creditoria azionata dal ricorrente, , nei CP_1 confronti di e di per l'importo di 100.000 €, oltre Parte_1 Parte_2 agli interessi al tasso legale dal 31.7.2013 al saldo, riconosciuta fondata dal giudice del monitorio e quindi da quello dell'opposizione, non risulta fondatamente smentita neanche in questa sede di gravame, essendo l'impugnazione immeritevole di accoglimento per le ragioni esposte, assorbita ogni altra, diversa, questione.
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico, in solido, degli appellanti, e , e a favore Parte_1 Parte_2 dell'appellato, , con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. CP_1
[parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle prime due fasi (di studio e di introduzione) e minimi per quella decisoria (essendosi, a tale riguardo, le parti limitate a ripercorrere le considerazioni già svolte nei rispettivi atti introduttivi) in cui si è concreto sviluppato
28 il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione di riferimento: da € 52.001 a €
260.000.
Deve darsi atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata, di rigetto integrale dell'appello, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 2074/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) respinge l'appello per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, conferma la impugnata sentenza n. 1704/2023 del Tribunale di Venezia;
b) condanna gli appellanti in solido a rimborsare all'appellato le CP_1 spese di lite del presente secondo grado, che liquida, per compensi, in € 7.400, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
c) dà atto della sussistenza a carico degli appellanti dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 24.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
29