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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 10.4.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 24276/24
Tra
, nato a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
alla Via Taurano n. 65 bis, cod. fisc. ; rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Gaetano Galotto (cod. fisc. ), unitamente allo stesso C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roccapiemonte (SA), alla Via Biagio
Franco snc – Parco Belfiore.
RICORRENTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis domicilia, C.F._3
in via Diaz n. 11, con domicilio digitale di posta certificata
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pagina1 di 7
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.4.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
1) di essere dipendente dell' Controparte_2
inquadrato con il profilo professionale di Controparte_3
– CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022 (già categoria D del
[...]
CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018), in virtù di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, addetto al Policlinico di Napoli, presso il D.A.I.
(Scienze Cardiovascolari) – U.O.C. “Cardiochirurgia;
Contr 2) di aver lavorato presso l resistente dall'01.06.2019 al 30.12.2023, allorquando transitava presso l' ; Parte_2
3) che, sino a far data dall'assunzione e per tutto il periodo lavorativo, a seguito delle disposizioni di servizio, espletava la propria attività lavorativa osservando turni su h24
(mattina, pomeriggio, notte, smonto, riposo), sia nei giorni feriali che nei giorni festivi;
4) che, dunque, in maniera routinaria, espletava la propria attività lavorativa su tre turni
(mattina, pomeriggio, notte);
5) di aver diritto, per ciascun giorno di ferie già maturato, al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera, ex art. 86, comma 3, CCNL Comparto
Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, nonché di quanto previsto a titolo di indennità di terapia intensiva, ex art. 86, comma 6,
CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022;
6) che, tuttavia, le suddette indennità non venivano ricomprese nella base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale;
7) di essere creditore della somma di € 1.119,70, a titolo di indennità di turno giornaliera e di indennità di terapia intensiva, per ciascun giorno di ferie già maturato, come da conteggi agli atti;
pagina2 di 7 8) che la diffida stragiudiziale, presentata alla parte resistente a mezzo nota prot. n.
0027312 del 10.05.2024, rimaneva priva di riscontro.
In diritto, deduceva l'art. 86 CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018, nonché gli artt. 106
e 107 del CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della propria tesi.
Concludeva:
1. accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (cd. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 6, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, a far data dall'01.06.2019 al 31.12.2023, e, per l'effetto;
2. condannare l
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_2 pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma pari ad € 1.119,70; oltre interessi legali, o a quella diversa somma maggiore o minore risultante a seguito di espletanda Ctu o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta equa ex art. 432
c.p.c.; 3. condannare l in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l
[...]
eccependo la prescrizione dei crediti maturati nel periodo Controparte_2 antecedente il quinquennio dalla notifica del ricorso, stante l'assenza di ulteriori atti interruttivi, nonché l'infondatezza della domanda attorea, posto che le prestazioni invocate non possono essere riconosciute con riferimento ai giorni di ferie, ma solo in relazione ai giorni in cui il dipendente abbia effettivamente prestato la propria attività lavorativa.
Concludeva: “Voglia l'On.le Tribunale rigettare la domanda in quanto infondata e, in parte, prescritta”.
All'udienza del 10.4.25, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
pagina3 di 7 Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, atteso che il ricorrente ha utilmente interrotto il decorso del termine di prescrizione con diffida stragiudiziale del 10.5.2024 (prot. n. 0027312) e i crediti rivendicati afferiscono alle giornate di ferie godute a partire dall'1.6.2019.
Nel merito, il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni già espresse da altri giudici di questa sezione lavoro, cui questo giudicante intende aderire, richiamandone ex art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale.
Parte ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrispostogli a titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione della indennità di turno e della indennità di terapia intensiva dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale.
A tal proposito, richiamando i canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza della
S.C. (Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020), ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva, quest'ultima, di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Nella specie, l'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie
B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
L'indennità di terapia intensiva è regolata dall'art. 86, comma 6 del medesimo CCNL, il quale prevede: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie:
€ 4,13”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria,
pagina4 di 7 quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
In relazione alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla
Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo
“quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di pagina5 di 7 Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali – di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte dal lavoratore, in qualità di infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro” e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva, come avallata dall'azienda convenuta.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione, ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, ritiene il Giudice di condividere i conteggi analitici allegati dal ricorrente, congrui rispetto alla normativa applicabile e non specificamente contestati dalla parte resistente.
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, ed in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso da codesto Tribunale, il ricorso va accolto e l
[...]
va condannata al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
della somma di € 1.119,70 per le indennità in esame, oltre interessi legali dalla Pt_1
maturazione delle singole voci del credito al soddisfo.
pagina6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della prestazione, dell'attività svolta e della serialità della controversia, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- condanna l' al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 1.119,70, oltre interessi legali, Parte_1
dalla maturazione sino al soddisfo;
- condanna l' al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1200,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 10.4.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia
Majorano
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