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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 23/12/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TERIBUNALE DI FERMO, IN PERSONA DEL GOP DR.
RO ZI HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
NEL PROC. CIVILE R.G. 66/2024
PROMOSSO DA : , nato in [...] il Parte_1
4.03.1964 , residente in CodiceFiscale_1
Monte Vidon Corrado, rappresentato con poteri congiunti e disgiunti dall'Avv. Maurizio Bamonti e l'Avv. Mauro Cimino ed elettivamente domiciliato presso il studio in Fermo, V.le della Carriera, 24, come da procura apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio;
CONTRO
: P.I. Controparte_1 P.IVA_1
CF.O927024O964, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sedente in Milano e per essa quale procuratore la KRUK ITALIA SRL, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed
RE OR con studio in La Spezia.
OGGETTO OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato presso la cancelleria di
Codesto Ufficio, la e per essa Controparte_1
quale procuratore la Kruk Italia, quale concessionaria di crediti in blocco da parte della Parte_2
intimava al Sig. il pagamento della somma di Pt_1
EURO 30.049,63 dovuta per un rapporto contrattuale n.20220710908457 con la IN spa. Avverso tale Decreto il sig. proponeva opposizione Pt_3
trattandosi di decreto ingiusto e meritevole di essere revocato, in quanto privo di fondamento. Per cui la
IN ha ceduto il proprio credito in forza di tale contratto di cessione. La prova di tale credito, viene fornita in base alla certificazione ex l.130/1999
e art 58 TcassUB, ma, non è dato conoscere come sorga la titolarità del suddetto credito, né fornita alcuna prova del quantum richiesto. Il decreto opposto è stato proposto è stato richiesto ed ottenuto dalla KRUk Italia e, pur quest'ultima essendo procuratrice della era lei Controparte_1
e solo lei legittimata all'azione e, sempre lei ha conferito l'incarico ai difensori Quindi, lo stesso non ha dimostrato la titolarità del credito azionato nella fase monitoria ( cass. Sez. unite2951/2016) Infatti, la cessionario del credito non ha infatti prodotto in giudizio il contratto di cessione da cui ricavare che il credito specifico per il quale essa agisce è stato anche in maniera inequivocabile cartolarizzato E, tale prova
è imprescindibile, poiché si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione Cass.2/3/2016
n.4116 inoltre, l'unica prova del credito per la CP_1
è data dalla dichiarazione ex art 50 TUB strumento questo, pensato e creato in maniera esclusiva per estratti conto bancari. In tal senso infatti, la certificazione del dirigente ai sensi dell'art 50 TUB supplisce all'autentica notarile prevista dall'art 634 cpc. Ne segue che la documentazione contabile assume efficacia di “prova scritta” del diritto di credito vantato dalla in maniera esclusiva ai CP_2
fini del D.I. nei riguardi di un correntista inadempiente e, non quanto la agisce in CP_2
qualità di cessionaria di un credito altrui, al quale devono essere applicate le regole del rapporto originario. E, quindi l'estensione del rapporto del beneficio probatorio di cui all'Art. 50 TUB, anche nei confronti dei cessionari del credito ai sensi della legge
30/04/1999 n.130 ed invero tale interpretazione giurisprudenziale si pone a sostegno della posizione dell'odierna opponente, giacchè nel caso della cartolarizzazione del credito, quest'ultimo nasce originariamente tra banca e correntista e ne mantiene le caratteristiche anche quando detto credito viene ceduto. Pertanto il ricorso per D.I. risulta inammissibile e, vanno annullati per difetto dei presupposti di immissione.
Tanto premesso,
PQM
IL GOP del Tribunale di fermo, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa;
DICHIARA Inammissibile e privo di ogni efficacia il D.I. opposto e per l'effetto
CONDANNA, parte soccombente al pagamento di tutte le spese e competenze di lite a favore dell'attrice opponente che si quantificano in
Complessivi Euro 2.500,500 oltre accessori di legge.
Somme queste da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
Fermo, li 23/12/2025
Il GOP dr. Rossella Maurizi