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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2) dott.Maristella Agostinacchio Consigliere
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 5.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3180/2023 RG
TRA
nato a [...] il [...],c.f. Parte_1
, ivi residente in [...] Int. 3,rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Francesco De Cicco ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Atripalda (AV) alla C.da Novesoldi n. 6, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni anche al proprio numero di fax 0825/623166 ovvero eventualmente all'indirizzo di posta elettronica ovvero all'indirizzo di p.e.c. Email_1
così indicati ai sensi e agli effetti di Email_2 legge, ed ivi digitalmente domiciliato, giusta procura alle liti, rilasciata su foglio separato che è parte integrante dell'appello
Appellante
E
( ) con sede legale in Milano,in Controparte_1 P.IVA_1 persona della dott.ssa procuratore speciale in forza procura Controparte_2 notaio dott. di Bergamo del 11.01.2021 n. 2989 di Persona_1 repertorio, 2154 di raccolta, elettivamente domiciliata ad Avellino, Via Vicolo della Neve 1, presso lo studio dell'Avv. Rossella Caracciolo che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Fulvio Moizo ( ) e Avv. C.F._3
Maria Francesca Cavaliere ( ). C.F._4
Si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni via fax al numero 0255192548 o PEC: 0255192548 o PEC:
Email_3
Email_4
- appellata –
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 649/2023, pubblicata il 28.09.2023 ed in pari data notificata dalla Cancelleria ai procuratori costituiti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art 414 cpc esponeva che , Parte_1 originariamente dipendente della dallo 01.07.2007 al 31.07.2021, CP_3 aveva esercitato dapprima l'attività lavorativa con mansioni di cuoco di cucina presso l'unità operativa dell'ospedale Landolfi di Solofra, e poi, presso l'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino;
che la gestione dell'attività di ristorazione presso il presidio sanitario era stata affidata dal mese di agosto 2021 alla aggiudicataria vincitrice dell'appalto indetto dalla Controparte_1
Regione Campania per la ristorazione collettiva preso il SSN regionale;
che , pertanto , il rapporto di lavoro era proseguito alle dipendenze della predetta società. Tanto esposto rivendicava lo stesso trattamento economico di cui godeva con il precedente datore di lavoro, compreso il superminimo, ritenendo che tra CP_3
e vi era stato un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. Controparte_1
2112 c.c., essendo rimasta immutata l'organizzazione aziendale. La società convenuta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza di tutte le domande svolte nei suoi confronti e rilevando come nel caso in esame non potesse configurarsi un trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. tra e la precedente ditta appaltatrice e, quindi, nessun obbligo in capo a CP_1 di assumere il ricorrente alle medesime condizioni retributive di CP_1 natura individuale godute in precedenza con altro diverso datore di lavoro fornendo, pur non essendo in capo alla medesima il relativo onere probatorio, numerosi elementi di fatto e cospicua documentazione a comprova di ciò. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 20.12.2023 deducendo sostanzialmente l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non configurabile un trasferimento d'azienda ex art 2112 cpc e, dunque, ritenuta la cessionaria non tenuta ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai CCNL. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione . Con rituale memoria si costituiva la che , sulla base di Parte_2 plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto con conferma della impugnata sentenza;
vinte le spese del grado.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Considerato che incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. fornire la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività (Cass., n. 31451/2021), il Tribunale con iter logico ineccepibile ha ritenuto che deduzioni e le relative istanze istruttorie formulate da parte ricorrente fossero inidonee a comprovare la sussistenza dei requisiti costitutivi della cessione d'azienda.
Ed infatti parte ricorrente si è limitata nell'atto introduttivo ad affermare che a seguito del cambio appalto le proprie mansioni erano rimaste immutate, deducendo da questa sola circostanza che si fosse realizzata una cessione del ramo d'azienda, senza soffermarsi – come era suo onere – sull'organizzazione del lavoro, senza offrire alcuna indicazione circa il passaggio di procedure organizzative-tecniche dal cedente al soggetto cessionario e la preesistenza al trasferimento di una entità economica organizzata che, a seguito del trasferimento medesimo, avrebbe conservato la propria identità. E' pacifico nella giurisprudenza eurounitaria – che, al fine di determinare la sussistenza delle caratteristiche di un trasferimento di un'entità economica, dev'essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, dovendosi ritenere che la mera circostanza che i servizi prestati dal precedente e dal nuovo appaltatore siano analoghi non consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità economica, non potendosi ridurre l'entità “all'attività che le era affidata”. L'attuale formulazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003, così come modificato dalla legge n. 122/2016, dispone che “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”. Pertanto, il trasferimento d'azienda è configurabile anche in ipotesi di successione nell'appalto quando, però, si abbia la conservazione dell'identica entità economica organizzata oggetto della cessione. Solo in presenza di circostanze tali da determinare una discontinuità fra la precedente organizzazione produttiva e quella nuova si potrà escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. Ai sensi, pertanto, della suddetta disposizione di legge, ai fini di una corretta valutazione sulla insussistenza di un trasferimento di ramo d'azienda dovrà necessariamente vagliarsi la sussistenza di elementi di discontinuità non tanto nella tipologia del servizio, quanto proprio nella organizzazione del lavoro, nell'impiego di attrezzature e metodologie operative e gestionali, nella suddivisione gerarchica delle responsabilità all'interno dell'appalto. L'insussistenza di elementi di discontinuità nell'organizzazione del servizio e di elementi innovativi nelle metodologie adottate deve essere accertata e verificata avuto riguardo alla complessiva gestione del servizio dedotto in appalto, e non facendo riferimento solo all'identità o diversità della singola mansione svolta dai lavoratori e nemmeno di un singolo aspetto del servizio complessivamente reso. La presenza o assenza di modifiche delle metodologie organizzative nuove e diverse introdotte dall'impresa subentrante rispetto alle imprese cessanti è, dunque, presupposto necessario e indispensabile ai fini della valutazione sulla sussistenza o meno di un trasferimento di ramo di azienda. Nella memoria difensiva di primo grado ha posto in evidenza gli CP_1 elementi di discontinuità determinati dalla propria struttura organizzativa e dalle innovazioni introdotte nella gestione del servizio, sottolineando, in particolare, (v. esposizione fattuale dal punto 11 al punto 32) che :
- è affidataria del servizio di ristorazione, sulla base di un contratto CP_1 Con diverso di quello sottoscritto dalla committente con
- dispone di una propria specifica metodologia organizzativa dei CP_1 servizi, con relative procedure di gestione ed organizzazione del servizio distinta Con da quella di altre imprese concorrenti del settore come
- la nuova gara d'appalto è stata aggiudicata a sulla base di un CP_1 progetto specifico, elaborato in base alle procedure e alle metodologie seguite dalla società resistente e che non ha nulla a che vedere con l'offerta presentata da Con
- la gestione e l'organizzazione del servizio è stata impostata ex novo, secondole proprie metodologie organizzative, dai Responsabili di appositamente CP_1 incaricati dall'azienda
- ha adottato il proprio modello organizzativo (cfr. doc. n. 3) per la CP_1 gestione e organizzazione dell'intera attività (ordini, scelta e accreditamento dei fornitori, manutenzione degli attrezzi e macchinari etc.); - gestisce tutte le attività relative all'appalto dalla sede centrale CP_1 attraverso le specifiche direzioni o reparti senza i quali la filiale d'appalto non potrebbe eseguire operativamente il servizio di ristorazione;
- nell'ambito della propria organizzazione dell'appalto ha previsto per CP_1 le direzioni l'utilizzo del programma informatico denominato Oplà, fatto creare ad hoc dalla società convenuta, come piattaforma per tutti le attività di tipo operativo e per la contrattualistica beni e servizi immateriali (cfr. punti da 14 a 17 dell'esposizione fattuale);
- ha introdotto una nuova metodologia per la preparazione e il CP_1 confezionamento dei vassoi introducendo il sistema denominato “tutto in avanti” e il nastro di confezionamento (cfr. punti da 24 a 28 esposizione fattuale);
- ha introdotto le proprie attrezzature e i propri macchinari che hanno CP_1 comportato un rilevante e preponderante investimento di tipo economico, nonché delle di innovazioni e migliorie organizzative rispetto al servizio in essere, così come richiesto dal Committente nel bando di gara d'appalto (cfr. doc. 4 - 5 -6 – 7). Tali circostanze ed elementi, così come la documentazione allegata a comprova degli stessi, non sono mai stati neanche presi in considerazione dall'appellato né tantomeno, come sottolineato dal Giudice di prime cure, sono stati oggetto di contestazione dallo stesso. In assenza di prove contrarie (che dovevano essere fornite parte ricorrente ), deve ritenersi che la non abbia apportato – CP_1 dei semplici “adeguamenti organizzativi” che sarebbero una “conseguenza necessaria e diretta del cambio di titolarità nell'appalto in questione”, ma ha introdotto, con il progetto tecnico di gara, un diverso modello organizzativo, secondo le proprie metodologie, modificando in modo sostanziale le modalità di svolgimento del servizio e l'organizzazione dello stesso. Soltanto nel presente grado di giudizio e , quindi , in modo del tutto inammissibile , parte appellante ha tentato di modificare la domanda richiamando il CCNL Turismo- Pubblici vigente , in materia di superminimi ed introducendo nel giudizio di secondo grado un atto e un documento ovvero “note autorizzate con allegata a) sentenza della Cassazione e b) estratto CCNL” denominate “_note superminimo” che non hanno MAI fatto parte e non sono MAI stati depositati nel fascicolo di primo grado del Tribunale di Avellino , come reso evidente dal fatto che le predette note risultano datate 12.10.2023 ossia in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata. A ben vedere il contenuto di dette note è stato trasfuso nel secondo motivo di gravame che ,per quanto innanzi detto, si appalesa inammissibile siccome proposto per la prima volta in grado di appello. Al riguardo giova sottolineare come l'unica e sola questione giuridica posta alla base delle pretese dell'appellante, oggetto delle proprie argomentazioni ed allegazioni, e quindi affrontata durante l'intero giudizio di primo grado e, dunque
, anche con la sentenza impugnata, è costituita solo ed esclusivamente dalla configurabilità o meno di un trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112 c.c..sicchè ogni ulteriore e diversa prospettazione non può avere ingresso nel presente giudizio. A parte tale dirimente rilievo, deve convenirsi in ogni caso con l'assunto difensivo della società in ordine all'infondatezza del motivo e la corretta applicazione del CCNL Turismo- Pubblici del 8.2.2018, vigente al momento della sottoscrizione del contratto che, all'art. 157 ,non prevede quali elementi della retribuzione eventuali superminimi individuali o trattamenti retributivi comunque denominati istituiti a livello aziendale o riconosciuti personalmente dal precedente datore di lavoro. Pertanto la sentenza della Cassazione citata dall'appellante e su cui si fonda l'intero motivo è del tutto inconferente in quanto relativa al CCNL Multiservizi che (quello sì) prevede tra gli elementi base della retribuzione i superminimi,mentre al caso di specie si applica il CCNL Turismo. Ritiene, dunque , la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.
In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dalla società appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro 300,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Napoli il 5.6.2025
Il Presidente est. rel.
Dott.ssa Rosa B.Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1)dott. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2) dott.Maristella Agostinacchio Consigliere
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 5.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3180/2023 RG
TRA
nato a [...] il [...],c.f. Parte_1
, ivi residente in [...] Int. 3,rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Francesco De Cicco ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Atripalda (AV) alla C.da Novesoldi n. 6, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni anche al proprio numero di fax 0825/623166 ovvero eventualmente all'indirizzo di posta elettronica ovvero all'indirizzo di p.e.c. Email_1
così indicati ai sensi e agli effetti di Email_2 legge, ed ivi digitalmente domiciliato, giusta procura alle liti, rilasciata su foglio separato che è parte integrante dell'appello
Appellante
E
( ) con sede legale in Milano,in Controparte_1 P.IVA_1 persona della dott.ssa procuratore speciale in forza procura Controparte_2 notaio dott. di Bergamo del 11.01.2021 n. 2989 di Persona_1 repertorio, 2154 di raccolta, elettivamente domiciliata ad Avellino, Via Vicolo della Neve 1, presso lo studio dell'Avv. Rossella Caracciolo che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Fulvio Moizo ( ) e Avv. C.F._3
Maria Francesca Cavaliere ( ). C.F._4
Si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni via fax al numero 0255192548 o PEC: 0255192548 o PEC:
Email_3
Email_4
- appellata –
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 649/2023, pubblicata il 28.09.2023 ed in pari data notificata dalla Cancelleria ai procuratori costituiti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art 414 cpc esponeva che , Parte_1 originariamente dipendente della dallo 01.07.2007 al 31.07.2021, CP_3 aveva esercitato dapprima l'attività lavorativa con mansioni di cuoco di cucina presso l'unità operativa dell'ospedale Landolfi di Solofra, e poi, presso l'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino;
che la gestione dell'attività di ristorazione presso il presidio sanitario era stata affidata dal mese di agosto 2021 alla aggiudicataria vincitrice dell'appalto indetto dalla Controparte_1
Regione Campania per la ristorazione collettiva preso il SSN regionale;
che , pertanto , il rapporto di lavoro era proseguito alle dipendenze della predetta società. Tanto esposto rivendicava lo stesso trattamento economico di cui godeva con il precedente datore di lavoro, compreso il superminimo, ritenendo che tra CP_3
e vi era stato un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. Controparte_1
2112 c.c., essendo rimasta immutata l'organizzazione aziendale. La società convenuta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza di tutte le domande svolte nei suoi confronti e rilevando come nel caso in esame non potesse configurarsi un trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. tra e la precedente ditta appaltatrice e, quindi, nessun obbligo in capo a CP_1 di assumere il ricorrente alle medesime condizioni retributive di CP_1 natura individuale godute in precedenza con altro diverso datore di lavoro fornendo, pur non essendo in capo alla medesima il relativo onere probatorio, numerosi elementi di fatto e cospicua documentazione a comprova di ciò. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 20.12.2023 deducendo sostanzialmente l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non configurabile un trasferimento d'azienda ex art 2112 cpc e, dunque, ritenuta la cessionaria non tenuta ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai CCNL. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione . Con rituale memoria si costituiva la che , sulla base di Parte_2 plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto con conferma della impugnata sentenza;
vinte le spese del grado.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Considerato che incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. fornire la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività (Cass., n. 31451/2021), il Tribunale con iter logico ineccepibile ha ritenuto che deduzioni e le relative istanze istruttorie formulate da parte ricorrente fossero inidonee a comprovare la sussistenza dei requisiti costitutivi della cessione d'azienda.
Ed infatti parte ricorrente si è limitata nell'atto introduttivo ad affermare che a seguito del cambio appalto le proprie mansioni erano rimaste immutate, deducendo da questa sola circostanza che si fosse realizzata una cessione del ramo d'azienda, senza soffermarsi – come era suo onere – sull'organizzazione del lavoro, senza offrire alcuna indicazione circa il passaggio di procedure organizzative-tecniche dal cedente al soggetto cessionario e la preesistenza al trasferimento di una entità economica organizzata che, a seguito del trasferimento medesimo, avrebbe conservato la propria identità. E' pacifico nella giurisprudenza eurounitaria – che, al fine di determinare la sussistenza delle caratteristiche di un trasferimento di un'entità economica, dev'essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, dovendosi ritenere che la mera circostanza che i servizi prestati dal precedente e dal nuovo appaltatore siano analoghi non consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità economica, non potendosi ridurre l'entità “all'attività che le era affidata”. L'attuale formulazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003, così come modificato dalla legge n. 122/2016, dispone che “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”. Pertanto, il trasferimento d'azienda è configurabile anche in ipotesi di successione nell'appalto quando, però, si abbia la conservazione dell'identica entità economica organizzata oggetto della cessione. Solo in presenza di circostanze tali da determinare una discontinuità fra la precedente organizzazione produttiva e quella nuova si potrà escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. Ai sensi, pertanto, della suddetta disposizione di legge, ai fini di una corretta valutazione sulla insussistenza di un trasferimento di ramo d'azienda dovrà necessariamente vagliarsi la sussistenza di elementi di discontinuità non tanto nella tipologia del servizio, quanto proprio nella organizzazione del lavoro, nell'impiego di attrezzature e metodologie operative e gestionali, nella suddivisione gerarchica delle responsabilità all'interno dell'appalto. L'insussistenza di elementi di discontinuità nell'organizzazione del servizio e di elementi innovativi nelle metodologie adottate deve essere accertata e verificata avuto riguardo alla complessiva gestione del servizio dedotto in appalto, e non facendo riferimento solo all'identità o diversità della singola mansione svolta dai lavoratori e nemmeno di un singolo aspetto del servizio complessivamente reso. La presenza o assenza di modifiche delle metodologie organizzative nuove e diverse introdotte dall'impresa subentrante rispetto alle imprese cessanti è, dunque, presupposto necessario e indispensabile ai fini della valutazione sulla sussistenza o meno di un trasferimento di ramo di azienda. Nella memoria difensiva di primo grado ha posto in evidenza gli CP_1 elementi di discontinuità determinati dalla propria struttura organizzativa e dalle innovazioni introdotte nella gestione del servizio, sottolineando, in particolare, (v. esposizione fattuale dal punto 11 al punto 32) che :
- è affidataria del servizio di ristorazione, sulla base di un contratto CP_1 Con diverso di quello sottoscritto dalla committente con
- dispone di una propria specifica metodologia organizzativa dei CP_1 servizi, con relative procedure di gestione ed organizzazione del servizio distinta Con da quella di altre imprese concorrenti del settore come
- la nuova gara d'appalto è stata aggiudicata a sulla base di un CP_1 progetto specifico, elaborato in base alle procedure e alle metodologie seguite dalla società resistente e che non ha nulla a che vedere con l'offerta presentata da Con
- la gestione e l'organizzazione del servizio è stata impostata ex novo, secondole proprie metodologie organizzative, dai Responsabili di appositamente CP_1 incaricati dall'azienda
- ha adottato il proprio modello organizzativo (cfr. doc. n. 3) per la CP_1 gestione e organizzazione dell'intera attività (ordini, scelta e accreditamento dei fornitori, manutenzione degli attrezzi e macchinari etc.); - gestisce tutte le attività relative all'appalto dalla sede centrale CP_1 attraverso le specifiche direzioni o reparti senza i quali la filiale d'appalto non potrebbe eseguire operativamente il servizio di ristorazione;
- nell'ambito della propria organizzazione dell'appalto ha previsto per CP_1 le direzioni l'utilizzo del programma informatico denominato Oplà, fatto creare ad hoc dalla società convenuta, come piattaforma per tutti le attività di tipo operativo e per la contrattualistica beni e servizi immateriali (cfr. punti da 14 a 17 dell'esposizione fattuale);
- ha introdotto una nuova metodologia per la preparazione e il CP_1 confezionamento dei vassoi introducendo il sistema denominato “tutto in avanti” e il nastro di confezionamento (cfr. punti da 24 a 28 esposizione fattuale);
- ha introdotto le proprie attrezzature e i propri macchinari che hanno CP_1 comportato un rilevante e preponderante investimento di tipo economico, nonché delle di innovazioni e migliorie organizzative rispetto al servizio in essere, così come richiesto dal Committente nel bando di gara d'appalto (cfr. doc. 4 - 5 -6 – 7). Tali circostanze ed elementi, così come la documentazione allegata a comprova degli stessi, non sono mai stati neanche presi in considerazione dall'appellato né tantomeno, come sottolineato dal Giudice di prime cure, sono stati oggetto di contestazione dallo stesso. In assenza di prove contrarie (che dovevano essere fornite parte ricorrente ), deve ritenersi che la non abbia apportato – CP_1 dei semplici “adeguamenti organizzativi” che sarebbero una “conseguenza necessaria e diretta del cambio di titolarità nell'appalto in questione”, ma ha introdotto, con il progetto tecnico di gara, un diverso modello organizzativo, secondo le proprie metodologie, modificando in modo sostanziale le modalità di svolgimento del servizio e l'organizzazione dello stesso. Soltanto nel presente grado di giudizio e , quindi , in modo del tutto inammissibile , parte appellante ha tentato di modificare la domanda richiamando il CCNL Turismo- Pubblici vigente , in materia di superminimi ed introducendo nel giudizio di secondo grado un atto e un documento ovvero “note autorizzate con allegata a) sentenza della Cassazione e b) estratto CCNL” denominate “_note superminimo” che non hanno MAI fatto parte e non sono MAI stati depositati nel fascicolo di primo grado del Tribunale di Avellino , come reso evidente dal fatto che le predette note risultano datate 12.10.2023 ossia in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata. A ben vedere il contenuto di dette note è stato trasfuso nel secondo motivo di gravame che ,per quanto innanzi detto, si appalesa inammissibile siccome proposto per la prima volta in grado di appello. Al riguardo giova sottolineare come l'unica e sola questione giuridica posta alla base delle pretese dell'appellante, oggetto delle proprie argomentazioni ed allegazioni, e quindi affrontata durante l'intero giudizio di primo grado e, dunque
, anche con la sentenza impugnata, è costituita solo ed esclusivamente dalla configurabilità o meno di un trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112 c.c..sicchè ogni ulteriore e diversa prospettazione non può avere ingresso nel presente giudizio. A parte tale dirimente rilievo, deve convenirsi in ogni caso con l'assunto difensivo della società in ordine all'infondatezza del motivo e la corretta applicazione del CCNL Turismo- Pubblici del 8.2.2018, vigente al momento della sottoscrizione del contratto che, all'art. 157 ,non prevede quali elementi della retribuzione eventuali superminimi individuali o trattamenti retributivi comunque denominati istituiti a livello aziendale o riconosciuti personalmente dal precedente datore di lavoro. Pertanto la sentenza della Cassazione citata dall'appellante e su cui si fonda l'intero motivo è del tutto inconferente in quanto relativa al CCNL Multiservizi che (quello sì) prevede tra gli elementi base della retribuzione i superminimi,mentre al caso di specie si applica il CCNL Turismo. Ritiene, dunque , la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.
In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dalla società appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro 300,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Napoli il 5.6.2025
Il Presidente est. rel.
Dott.ssa Rosa B.Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.