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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Visti gli atti del procedimento civile n. r.g. v.g. , L. 24.03.2001 n. 89;
promosso da
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
),
[...] C.F._4 Parte_5
), ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
), Parte_7 C.F._7 Parte_8
), - ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 Pt_10
, ( ),
[...] C.F._10 Parte_11 C.F._11
), Parte_12 C.F._12 Parte_13
, , C.F._13 Parte_14 C.F._14
( ), Parte_15 C.F._15 Parte_16
, ( ), C.F._16 Parte_17 C.F._17 rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Guaraldi - C.F._18
, Rocco Lanzavecchia Email_1
- , Matteo Acciari C.F._19 Email_2
- e Luca Zamagni C.F._20 Email_3
- , in virtù di C.F._21 Email_4 procure depositate in atti, con domicilio eletto in Ancona, nello studio dell'avvocato Marco Chiarugi, Via Maratta 14 (fax 0535 704612); nei confronti di
; Controparte_1
Oggetto: ricorso ex art. 5 ter 24.03.2001 n. 89;
OSSERVA
I ricorrenti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , hanno Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 proposto opposizione avverso il decreto della intestata Corte, in composizione monocratica, n. 1702/2024 del 28.06.2024 con cui è stato ingiunto al il pagamento della somma di euro Controparte_1
2.400,00 in favore di ciascun ricorrente a titolo di indennizzo per la durata irragionevole di sei anni del giudizio cd. presupposto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Gli opponenti deducono l'erronea individuazione da padre del GD del dies
a quo, ai fini dell'accertamento della durata irragionevole , in quello della esecutività dello stato passivo ( peraltro individuato per errore materiale in quello del 10.01.2011 anziché in quello del 24.05.2010), anziché in quello di deposito del ricorso per insinuazione allo stato passivo ( 12.02.2010).
Evidenziano inoltre che la diversa decorrenza comporta la durata irragionevole di un ulteriore anno rispetto ai sei riconosciuti dal primo giudice e quindi chiedono: “In parziale riforma del decreto oggi impugnato, voglia: ingiungere al , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il pagamento della somma di € 2.800 ciascuno, oltre ai compensi con l'aumento del 340 % per il numero delle parti ricorrenti, oltre alle spese (€ 27 per ciascuna fase) e dell'ulteriore 30 % per la predisposizione PCT dell'atto di entrambe le fasi della presente procedura;
con richiesta di distrazione a favore dei difensori che si dichiarano antistatari”. Il , cui il ricorso risulta ritualmente notificato, non si Controparte_1
è costituito.
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Gli odierni opponenti – tutti creditori della Parte_18 dichiarata fallita dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza 26.11.2009 - con il ricorso introduttivo del procedimento dinanzi al GD hanno indicato la data del 12 febbraio 2010 di deposito delle domande di ammissione al passivo ai fini della decorrenza del periodo di durata irragionevole del processo cd. presupposto determinata in anni tredici.
Secondo quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità,
“In tema di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare per il creditore va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che solo con essa si instaura il rapporto processuale, coerentemente con quanto statuito dell'art. 94 l.fall., non rilevando il periodo anteriore dalla dichiarazione di apertura del fallimento a cui il creditore è estraneo” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 324 del 05/01/2024).
Avuto riguardo alla data del 12 febbraio 2010 quale dies a quo, e a quella del 23.02.2023 di chiusura della procedura fallimentare, la durata del giudizio cd . presupposto va determinata in anni tredici sicché, detratto il periodo di anni sei in cui la procedura avrebbe dovuto essere ultimata, la durata irragionevole risulta essere di anni sette.
Ne consegue che in parziale riforma del decreto opposto – confermato nel resto - va liquidato in favore di ciascun ricorrente il complessivo importo di euro 2.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese della presente fase vanno interamente compensate in ragione del mutamento della giurisprudenza in tema di individuazione del dies a quo ai fini della determinazione della durata del procedimento fallimentare per i creditori insinuati al passivo.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da
[...]
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , , , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , nei confronti del Parte_15 Parte_16 Parte_17
, revoca parzialmente il decreto opposto – che Controparte_1 conferma nel resto - e condanna il a pagare in Controparte_1 favore di ciascun opponente la somma di euro 2.800,00 , oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Spese della presente fase interamente compensate.
Ancona, così deciso il 05.02.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico