Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/06/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. 858/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 858/2022 R. G., vertente tra con sede legale in AR OZ di TT (ME), viale Parte_1
Giovanni Pascoli n. 24, iscritto al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Messina con numero costituente anche codice fiscale e partita IVA, R.E.A. n. ME – , P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore
, nata a [...] il [...] (codice fiscale e residente Parte_2 CodiceFiscale_1 in Terme Vigliatore (ME), via Benedettina Infiore 164, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dagli avvocati Tommaso Magaudda (codice fiscale – casella p.e.c. CodiceFiscale_2
e Paolo Vermiglio (codice fiscale Email_1 CodiceFiscale_3
– casella p.e.c. , sia uniti che divisi, ed elettivamente domiciliato Email_2 presso il loro studio in Messina, Piazza Catalani n. 6,
-APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
e
(cod. fisc. e P. Iva ), con sede in AR P.G. Controparte_1 P.IVA_3
(Me), Via Milite Ignoto, n. 29/31, in persona del suo legale rapp.te Sig. (C.F. Controparte_2
) nato a [...] P.G. il 19.06.1986 per quest'atto elettivamente C.F._4 domiciliata in Messina Via M. Giurba 6 (Studio Legale Avv. Roberto Fiumara), recapito professionale dell'Avv. Francesco Aurelio Chillemi ( ) – fax 090/9797601 C.F._5
– pec che la rappresenta e difende giusta procura agli atti, Email_3
-APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE 1
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1304/2022 del Tribunale di AR P.G. sez. civile, emessa in data 08/11/2022, nel proc. n. 1466/2019 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante principale: “1) – preliminarmente, ammettere per la forma e nel rito l'appello col presente atto proposto. 2) - Ritenuta la sussistenza di gravi e fondati motivi e l'urgenza di provvedere, sospendere in via provvisoria con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata o, comunque, disporla con ordinanza previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti. 3) – Nel merito, dire inammissibile e/o improcedibile e/o comunque infondata in fatto ed inattendibile in diritto l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
250/2019 pronunciato il 26.06.2019 dal Tribunale di AR P.G. e, per l'effetto, rigettarla con ogni conseguente statuizione e con la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. 4) – In via istruttoria: 4/1) - ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze e coi testi indicati dal - con la comparsa Parte_1 di costituzione depositata nel giudizio di primo grado: A) – vero che tutti i prodotti indicati nelle fatture di vendita emesse dal e nei documenti di trasporto allegati al fascicolo di produzione dello Parte_1 stesso che mi vengono esibiti, sono stati consegnati presso gli stabilimenti della Parte_1 Parte_3
; B) – vero che nel mese di gennaio del 2016, a seguito di contestazioni sollevate dall'
[...] CP_3 la non ha potuto assumere dipendenti agricoli per la raccolta dei prodotti Parte_3 agricoli;
C) – vero che i responsabili della Cooperativa hanno chiesto al di assumere i Parte_1 signori , FI TT, Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 [...]
, , , , per il periodo Per_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14 gennaio – maggio 2016, i quali, sino alla stagione agricola precedente, avevano lavorato alle dipendenze della , restando tutti i relativi costi dei servizi resi a carico della medesima Parte_3
Cooperativa; D) – vero che nel periodo gennaio – maggio 2016 i dipendenti Persona_1 Per_2
, FI TT, ,
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6
, Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11
, hanno prestato la loro attività lavorativa alle Persona_12 Persona_13 Persona_14 dipendenze del provvedendo alla sola raccolta dei prodotti della e Parte_1 Parte_3 servizi connessi;
E) – vero che riconosco come mia la sottoscrizione apposta in calce ai documenti di trasporto allegati al fascicolo di produzione del che mi vengono esibiti. Si indicano a testimoni, Parte_1 ciascuno sull'intero articolato, i signori (nato il 16.05. 1978), (nato Testimone_1 Parte_4 il 18.04.1980), (nato il [...]) e (nato il [...]). - E con la Persona_15 Persona_16 seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.: 1) – vero che il giorno 21.8.2018 la Parte_3
ha inoltrato al signor , all'epoca presidente del il
[...] Persona_17 Parte_1 messaggio di posta elettronica, inviato il 20.8.2018 dal signor al signor , Parte_5 Testimone_1 contenente la situazione patrimoniale, il conto economico, l'elenco analitico dei clienti nazionali (sottoconto n. 204001), l'elenco analitico dei clienti esteri (sottoconto n. 204002), l'elenco analitico dei fornitori
2 nazionali (sottoconto 501001) e l'elenco analitico dei fornitori esteri (sottoconto 501002) della
[...]
, estratti dalla contabilità della stessa ed aggiornati al 31.12.2017, che mi vengono Parte_3 esibiti unitamente alla copia del messaggio;
2) – vero che tra il novembre 2017 ed il gennaio 2018 il
d'intesa con la , ha assunto i signori Parte_1 Parte_3 Parte_6
(3.11.1998), (5.01.1951), (28.09.1958), Controparte_4 CP_5 Parte_7
(1.01.1975), (28.01.1965), (2.07.1973), Parte_8 Parte_9 Parte_10
(28.07.1953), (12.03.1961), (25.06.1967), Parte_11 Controparte_6 CP_7
(14.09.1984), (2.10.1962), (16.02.1957),
[...] Controparte_8 Parte_12 [...]
(21.11.1958), (3.01.1965), (9.01.1966), Parte_13 Parte_14 Parte_15 Controparte_9
(11.10.1987), (13.03.1968), (24.11.1959), Parte_16 Controparte_10 Controparte_11
(9.9.1968), (27.01.1971), (25.10.1977), Parte_17 CP_12 Parte_18
(6.08.1998), perché curassero i servizi di lavorazione, calibrazione, etichettatura, palettizzazione, con riferimento alle forniture da effettuare alla;
3) – vero che dal novembre 2017 Parte_3
a tutto il 2018 il ha fornito alla i prodotti ed i servizi
Parte_1 Parte_19 aggiuntivi di lavorazione, calibrazione, etichettatura, palettizzazione, raccolta e trasporto, così come indicato nelle singole fatture allegate al fascicolo di produzione del che mi vengono singolarmente
Parte_1 esibite;
4) – vero che i prezzi unitari indicati nelle fatture di vendita dell'anno 2018 - allegate al fascicolo di produzione del che mi vengono singolarmente esibite – sono stati determinati tenendo
Parte_1 in considerazione il valore del prodotto grezzo di prima scelta, maggiorato per i servizi aggiuntivi di lavorazione, calibrazione, etichettatura, palettizzazione, raccolta e di trasporto eseguiti dal
Parte_1 eseguiti per conto della cliente;
5) – vero che tutti i prodotti indicati nelle fatture di vendita emesse
[...] dal nei relativi documenti di trasporto e nei registri IVA – documenti allegati al Parte_1 fascicolo di produzione ed alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. dello stesso che mi Parte_1 vengono singolarmente esibiti – sono stati consegnati, direttamente o previa lavorazione, presso gli stabilimenti della , in quanto destinataria finale delle forniture effettuate dal Parte_3
6) – vero che nel mese di gennaio 2016 i responsabili della Parte_1 Parte_3
hanno chiesto al di assumere, per il periodo gennaio – maggio 2016, i
[...] Parte_1 signori , FI TT, Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 [...]
, , , , già dipendenti Per_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14 della stessa , con l'intesa che tutti i costi dei servizi da resi da costoro sarebbero rimasti a carico Parte_3 della , nel cui esclusivo interesse essi hanno prestato la propria attività Parte_3 lavorativa di raccolta dei prodotti agricoli;
7) – vero che il signor ha collaborato con la Testimone_1
dal 1997 al febbraio del 2019, occupandosi di amministrazione, contabilità, Parte_3 certificazioni di qualità, etichettatura, rapporti con clienti e fornitori, etc.; 8) – vero che nel periodo 2005 – 2019 il signor si è occupato direttamente dei rapporti con le banche e della contabilità Testimone_1 della , collaborando tra gli altri col signor ed intrattenendo i Parte_3 Parte_5 rapporti con i consulenti ed i professionisti incaricati della tenuta della contabilità e della redazione dei bilanci;
9) – vero che la documentazione allegata al messaggio di posta elettronica del 21.8.2018 è stata trasmessa dalla al signor , Presidente del Parte_3 Persona_17 Parte_1
perché verificasse la correttezza dei saldi risultanti dalla contabilità della stessa;
10)
[...] Parte_3
– vero che sino a tutto il dicembre 2018 la ha sempre accettato senza riserve Parte_3
3 e/o contestazioni le fatture nel tempo emesse dal 11) - vero che i costi di manodopera Parte_1 indicati dal nella fattura n. 15/2019 prodotta dal che mi viene esibita, Parte_1 Parte_1 sono quelli relativi ai servizi resi dai signori , Persona_1 Persona_2 Persona_3
FI TT, , Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Per_8
, , , ,
[...] Persona_9 Persona_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13
nel periodo gennaio – maggio 2016, che il e la Persona_14 Parte_1 Parte_3
avevano stabilito dovessero rimanere a carico della;
Si indicano
[...] Parte_3
a testimoni i signori: nato il [...], sull'intero capitolato;
dott. Testimone_1 Testimone_2
(codice fiscale , sulla circostanza n. 8; nato il [...], C.F._6 Parte_5 sulle circostanze nn. 1, 7, 8; nato il 18.04. 1980, sulle circostanze nn. 5, 6; Parte_4 Per_15
nato il [...], (codice fiscale ),
[...] CP_13 CodiceFiscale_7 [...]
nato il [...] e nato il [...], sulla circostanza n. 5; Per_16 Parte_20 CP_7
nato il [...], sulle circostanze nn. 3, 4 e 5; (codice fiscale
[...] Parte_21 [...]
), (codice fiscale , C.F._8 Parte_22 CodiceFiscale_9 Parte_23
(codice fiscale ) sulle circostanze nn. 5, 7, 8. 4/2) - Ordinare
[...] CodiceFiscale_10 alla l'esibizione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017, del partitario dei Parte_3 clienti e dei fornitori degli anni 2016, 2017 e 2018 e del libro degli inventari dell'anno 2017. 4/3) - Ove strettamente necessario ai fini di causa, ammettere consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la rispondenza dei rapporti di debito/credito esistenti tra le parti ed il credito che ne origina, come azionato dallo stesso col ricorso monitorio. 5) – Con vittoria di spese e compensi di causa.” Parte_1
Per l'appellata-appellante incidentale: “1. In via preliminare ritenere e dichiarare, in accoglimento di quanto a tale titolo dedotto nel corpo del presente atto, inammissibile l'atto di appello interposto ex adverso ed all'esito adottare tutte le consequenziali statuizioni;
2. In forza di tutte le argomentazioni esplicitate nel corpo del presente atto, ritenere e dichiarare inammissibili e/o infondati in fatto ed in diritto tutti i motivi di appello interposti ex adverso ed all'esito rigettarli previa conferma integrale della sentenza n 1304/2022 pubbl. il 08/11/2022 resa dal Tribunale di AR P.G.; Nella non temuta ipotesi di accoglimento CP_ anche parziale dell'appello interposto ex adverso, accogliere l'appello incidentale formalizzato dalla Salamita e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che la per i titoli azionati, ha
[...] Controparte_1 diritto al pagamento anche della somma di € 178.673,92 e, conseguentemente, ove dovesse occorrere previa ammissione delle istanze istruttorie a tal fine articolate, riformare la sentenza 1304/2022 Tribunale di AR PG nella parte in cui ha rigettato la residua parte di credito azionato dalla domanda Pt_3
e per l'effetto condannare al pagamento della complessiva somma di € CP_1 Parte_1
290.626,67 di cui € 111.952,75 già riconosciuti con la sentenza di primo grado;
4. Sempre nella non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello interposto ex adverso, accogliere l'appello incidentale formalizzato dalla Soc. Coop. Salamita e, per l'effetto, ammettere tutte le istanze istruttorie dalla medesima articolate in primo grado in seno alla seconda e terza memoria autorizzata che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte;
5. Ancora nella non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello interposto ex adverso, accogliere l'appello incidentale formalizzato dalla Soc. CP_1
Salamita ed all'esito ritenere e dichiarare che il credito azionato dal si è estinto per Parte_1 maturata prescrizione e, per l'effetto rigettare tutti i motivi di appello interposti ex adverso ed all'esito rigettarli previa conferma integrale della sentenza n 1304/2022 pubbl. il 08/11/2022 resa dal Tribunale
4 di AR P.G. nelle parti afferenti ai capi decisionali impugnati dal 6. In ogni Parte_1 caso rigettare integralmente tutte le domande e conclusioni di controparte così come prospettate in primo grado e ribadite in grado di appello ed all'esito accogliere tutte le conclusioni formalizzate dalla
[...]
in persona del suo legale rapp.te nel giudizio di primo grado da intendersi, qui, CP_1 integralmente riportate e trascritte in quanto reiterate in grado di appello;
7. Adottare qualsiasi ulteriore statuizione ritenuta conforme a legge ed a giustizia anche in assenza di specifica conclusione;
Ritenere e dichiarare qui richiamata e trascritta, per quanto di interesse, le memoria di costituzione già depositata per la fase della inibitoria e ciò in uno alle conclusioni ivi rassegnate;
9. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado. Con atto di citazione notificato in data 17.09.2019 la (d'ora Parte_3 in avanti per brevità ), conveniva in giudizio il (d'ora in Parte_3 Parte_1 avanti ”), proponendo opposizione al D.I. n. 250/2019, emesso il 26.06.2019, con cui Parte_1 il Tribunale di AR P.G. le aveva intimato il pagamento, in favore del della Parte_1 somma di € 324.529,73, quale saldo debitorio nascente dalle vendite di prodotti agricoli effettuate in suo favore negli anni 2017 e 2018, nonché per conguagli relativi a vendite del periodo gennaio
– maggio 2016, oltre interessi e spese della procedura monitoria liquidate in € 634,00 per spese vive ed € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali. La Cooperativa eccepiva l'inesistenza del credito e, comunque, l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'ingiunzione deducendo, altresì, di essere creditrice del della Parte_1 complessiva somma di € 290.626,67 della quale chiedeva, in via principale, il pagamento e, in via subordinata, l'imputazione in compensazione parziale con il minor credito dell'opposto ove provato. Con comparsa del 07.03.2023 si costituiva in giudizio il , contestando quanto dedotto Parte_1 nell'atto di citazione in opposizione. Relativamente al primo motivo di opposizione, con cui la aveva dedotto Parte_3
l'infondatezza del preteso credito di € 173.211,57 alla data del 31/12/2017, perché fondato sulle risultanze del bilancio, non rientrante tra i documenti previsti dall'art. 634 c.p.c. come documenti integranti prova scritta, il ribadiva che il bilancio d'esercizio, approvato e pubblicato Parte_1 nelle forme di legge, deve considerarsi documento idoneo ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, riservandosi eventualmente di integrare la prova in corso di causa. Sui crediti relativi all'anno 2018, contestati dalla per non essere stato detratto Parte_3
l'importo di cui alla nota di credito n. 21/2019 (€ 24.834,77) e per essere stato applicato un corrispettivo non congruo, il non discuteva sulla contabilizzazione del credito di cui Parte_1 alla nota n. 21/2019, il cui importo asseriva essere stato considerato nella determinazione del credito in sede monitoria, ma insisteva di aver applicato alla prezzi del tutto in linea Parte_3 con le quotazioni di mercato per la specifica tipologia di prodotti agricoli alla stessa ceduti.
5 Infine, riguardo al credito portato dalla fattura n. 13/2019, emessa per complessivi € 95.837,00 a titolo di conguaglio per le vendite di prodotti agricoli effettuate nel periodo gennaio – maggio 2016, per il quale il affermava di essersi occupato, oltre della fornitura, anche della Parte_1 raccolta per conto dell'acquirente, l'opposto ribadiva che non vi era nulla di anomalo nel fatto di richiedere dei conguagli a distanza di qualche anno, e che le parti si erano accordate nel conferire il suddetto incarico comprensivo della raccolta dei prodotti, per il periodo in questione, al mediante l'applicazione di alcuni dipendenti della Parte_1 Parte_3
Il contestava, inoltre, il presunto credito rivendicato dalla Cooperativa, sostenendo Parte_1 che lo stesso fosse in massima parte inesistente e, per altra parte, già contabilizzato e portato in compensazione col maggior credito del nella misura esposta nel ricorso monitorio. Parte_1
Celebrata la prima udienza, il Tribunale di AR P.G., con ordinanza del 20.01.2021, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dall'opposto, e, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., rigettava altresì le richieste istruttorie articolate da ciascuna delle parti, invitandole a precisare le conclusioni per l'udienza del giorno 01.02.2022. Le parti depositavano note conclusive e, celebrata l'udienza virtuale dell'8.11.22, veniva pronunciava la sentenza n. 1304/2022.
Sentenza di primo grado. Con la suddetta sentenza n. 1304/2022, il Tribunale di AR P.G., accoglieva l'opposizione proposta dalla Cooperativa, revocando il decreto ingiuntivo opposto, ed, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, condannava il
al pagamento in favore della della somma di euro Parte_1 Parte_3
111.952,75, nonché delle spese processuali liquidate in € 634,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge. Il Giudice di primo grado riteneva la contestazione dell'opponente sufficientemente specifica in rapporto ai fatti da cui sarebbero derivati i crediti maturati sino al 31 dicembre 2017; essa, infatti, avrebbe contestato la ricostruzione contabile dare-avere posta in essere dall'opposto, e quindi la pretesa avanzata sia per quanto concerne le singole prestazioni fatturate e annotate in contabilità sia per quel che riguarda i corrispettivi richiesti. Il opposto, attore in senso sostanziale, Parte_1
a fronte delle obiezioni di controparte, non avrebbe assolto all'onere di allegazione della documentazione necessaria ad individuare i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere nei termini di legge. Secondo il Giudice, l'opposto avrebbe incentrato l'attenzione sul valore probatorio da riconoscere ai documenti fiscali e contabili prodotti, senza consentire un'adeguata ricostruzione dei fatti, nonché l'individuazione della fonte delle obbligazioni. Non essendo possibile provare o chiedere di provare i fatti che non siano stati tempestivamente allegati, il Tribunale riteneva inammissibile l'istanza ex art. 210 c.p.c. e irrilevanti i documenti prodotti con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Inoltre, l'opposto non aveva nemmeno adeguatamente provato l'esatto ammontare del suo presunto credito, nonostante sia onere della parte che agisce in giudizio allegare e dimostrare
6 compiutamente, e non parzialmente, gli elementi di fatto (quantità delle prestazioni eseguite e corrispettivi) da cui ricavare il quantum debeatur. Le stesse considerazioni venivano fatte dal primo Giudice relativamente ai crediti degli anni 2018 e 2019, nonché per la somma richiesta a titolo di conguaglio per prestazioni eseguite nell'anno 2016. Il Tribunale riteneva, invece, parzialmente fondata la domanda riconvenzionale avanzata dalla Cooperativa, in quanto il non avrebbe contestato l'esistenza degli accordi e delle Parte_1 prestazioni sottesi alle fatture nn. 52, 70, 93, 152, 224, 300, 407, 474, 247, 473, 545, 257, 405, 780, dell'anno 2017, per un totale di € 110.160,59, né di quelli relativi alle fatture nn. 66, 123, 176, 252, 259, 398, 316 dell'anno 2018, in virtù del principio espresso dall'art. 115 c. 1 c.p.c., che impone al Giudice di astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato.
Giudizio di appello. Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, il soccombente proponeva appello, Parte_1 lamentando l'erroneità e l'ingiustizia della motivazione, chiedendo, preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, e, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di AR P.G., la declaratoria dell'inammissibilità e/o dell'improcedibilità e comunque dell'infondatezza dell'opposizione avanzata dalla Parte_3
, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, per le motivazioni di cui si dirà.
[...]
In via istruttoria, chiedeva l'ammissione della prova per testi indicati negli atti del giudizio di primo grado, che venisse ordinata l'esibizione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017 alla e, se ritenuta necessario, l'ammissione di CTU al fine di valutare la rispondenza dei Parte_3 rapporti di debito/credito tra le parti.
In data 16.12.2022 veniva aperto il sub procedimento relativo all'istanza di inibitoria, con udienza fissata al 20.03.2023.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 07.03.2023, si costituiva in giudizio la contestando la sussistenza del fumus e del periculum Pt_3 Parte_3 relativamente all'istanza di inibitoria ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto e nel merito la sua infondatezza. In particolare, secondo l'appellata, e come sostenuto dal Tribunale nella sentenza di primo grado, il non avrebbe indicato i fatti costitutivi della pretesa (accordo, singole prestazioni Parte_1 effettuate e correlata specifica indicazione del valore economico delle medesime), e sarebbe incorso nelle preclusioni assertive, essendo irrilevante la produzione documentale effettuata tardivamente. Parimenti, il primo Giudice, avrebbe correttamente rigettato le richieste istruttorie formulate dal
, ritenendole inammissibili perché volte ad accertare fatti affermati per la prima volta Parte_1 nella seconda memoria autorizzata, e quindi tardivamente. Sostiene ancora la che il primo Giudice ha accolto, seppur parzialmente, la domanda Parte_3 riconvenzionale dalla stessa proposta, sulla base principio espresso dall'art. 115 c.p.c. 1° comma e quindi non in forza delle scritture contabili, come affermato dall'appellante, ma avendo ritenuto non contestato, e quindi pacifico, il credito della Parte_3
7 Infine, in via subordinata e condizionata, e quindi solamente nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, l'odierna appellata proponeva appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la richiesta avanzata per la residua parte di credito nei confronti del , con ammissione, se necessario, di tutte le Parte_1 relative istanze istruttorie. Sempre in via subordinata e condizionata, reiterava, a titolo di appello incidentale condizionato, l'eccezione, già sollevata in primo grado, di prescrizione della domanda di qualsivoglia credito nascente da pretesi trasporti e forniture effettuati, avendo controparte prodotto atti e documenti risalenti all'anno 2011, in assenza di atti interruttivi e chiedeva la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio tenutasi il 31.03.2023, la Corte, nell'ambito del sub procedimento relativo all'istanza di inibitoria, ritenendo sussistenti i presupposti per l'accoglimento della pretesa avanzata in via cautelare dall'appellante, ordinava la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure.
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del 07.04.2023 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 08.07.2024 e successivamente all'udienza del 09.12.2024 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data. La causa veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del 12.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con il primo motivo d'appello l'odierna appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto non indicati i fatti costitutivi del diritto di credito dalla stessa avanzato. Secondo l'appellante non risponderebbe al vero che il abbia omesso di allegare il Parte_1 contenuto dell'accordo intercorso tra le parti. Sin dal deposito del ricorso monitorio, infatti, e poi dai successivi atti di causa risulterebbe facilmente accertabile che tra le parti in causa sarebbe intercorso un rapporto avente per oggetto la mera lavorazione e vendita di prodotti agricoli, sia con riguardo al credito maturato al 31.12.2017, sia con riguardo a quello degli anni successivi. La stessa non avrebbe contestato l'esistenza di tale rapporto, chiedendo altresì in via Parte_3 riconvenzionale il pagamento di un proprio preteso controcredito fondato sul medesimo titolo. Nel termine dato per l'integrazione dei mezzi istruttori, secondo l'appellante, il Parte_1 avrebbe prodotto documentazione attestante l'effettiva rispondenza del saldo esposto nel proprio
8 bilancio al 31.12.2017 al credito verso la alla stessa data, avrebbe depositato le fatture Parte_3 indicanti le prestazioni eseguite ed i relativi corrispettivi dovuti dalla nonchè i Parte_3 documenti di trasporto delle merci indicate nelle fatture senza ricevere al riguardo contestazione da parte della Parte_3
Il non avrebbe avuto, pertanto, altro onere di allegazione ulteriore essendo la Parte_1 controversia circoscritta alla effettiva esecuzione ed al pagamento delle forniture dei prodotti agricoli di cui agli estratti dei libri contabili ed alle fatture in atti.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante ritiene errata la decisione del Giudice di prime cure di rigetto delle istanze istruttorie formulate dal , in conseguenza delle Parte_1 accertate preclusioni processuali. Secondo l'appellante, il Tribunale pur avendo riconosciuto che tra le parti erano intercorsi rapporti di natura commerciale, avrebbe erroneamente deciso di non accogliere le istanze istruttorie del , ritenendo non allegati dallo stesso i fatti costitutivi del credito. Parte_1
Con il terzo motivo d'appello, il censura la sentenza di primo grado emessa dal Parte_1
Tribunale di AR P.G., nella parte in cui ha disposto il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, condannando il al pagamento della somma Parte_1 di € 111.952,75 in favore della cooperativa. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe riconosciuto parzialmente il credito vantato dalla cooperativa per essere stato questo annotato nella contabilità del , deducendone Parte_1 pertanto una presunta ammissione. Così operando, però, il Tribunale avrebbe agito in violazione dell'art. 2709 c.c., nella parte in cui stabilisce che chi vuol trarre vantaggio dalle risultanze dei libri e delle altre scritture contabili dell'impresa non può scinderne il contenuto. Rigettando la richiesta di esibizione formulata dal ai sensi dell'art. 210 c.p.c., il Tribunale avrebbe negato al la possibilità di Parte_1 Parte_1 provare il complesso delle prestazioni rispettivamente effettuate dall'una parte all'altra; avendo ritenuto rilevanti le scritture contabili del rispetto al credito opposto in via Parte_1 riconvenzionale, il Tribunale avrebbe dovuto preliminarmente disporre l'acquisizione dei libri contabili della per potere poi formulare un giudizio comparativo ed unitario sulle Parte_3 rispettive pretese delle parti nel rispetto dell'art. 2709 c.c.
Con il quarto motivo d'appello, infine, l'odierna appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna delle spese di lite a carico del , insistendo Parte_1 nella riforma della relativa statuizione in ragione dell'accoglimento del proposto gravame.
§
§ 2. L'appello risulta parzialmente fondato, nei limiti di cui si dirà e per le motivazioni di cui appresso.
9 § 2.1. Partendo dall'esame del primo motivo di impugnazione, cioè quello relativo alla mancata allegazione da parte del dei fatti costitutivi del preteso diritto di credito, va detto Parte_1 quanto segue. Nell'atto di citazione in opposizione al d.i. n. 250/2019, la eccepiva l'inesistenza del Parte_3 credito e, comunque, l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza dell'ingiunzione. In particolare, relativamente ai crediti dell'anno 2017, ne eccepiva l'inesistenza e la carenza di prova, sostenendo che il avesse fondato la sua pretesa allegando il bilancio d'esercizio, Parte_1 documento che non può considerarsi prova scritta idonea ai sensi dell'art. 634 c.p.c., non rientrando, secondo la dottrina prevalente, nelle “altre scritture” di cui parla l'art. 2214 c.c. ivi richiamato. Dichiarava, poi, di aver contestato i presunti crediti relativi all'anno 2018 con nota del gennaio 2019 perché sarebbero stati applicati prezzi fuori mercato e perché sarebbero state emesse fatture per merce non consegnata o già di proprietà della riguardo, infine, alla fattura n. Parte_3
13/2019 relativa a conguagli per l'anno 2016, affermava di aver immediatamente proceduto alla contestazione di tale fattura con pec del 24.05.2019 (allegata agli atti) e che non era comunque stato provato da parte del il conferimento dell'incarico avente ad oggetto la raccolta Parte_1 dei prodotti agricoli per il periodo gennaio-maggio 2016. Deduceva, altresì, di essere creditrice del della complessiva somma di € 290.626,67 Parte_1 della quale chiedeva, in via principale, il pagamento e, in via subordinata, l'imputazione in compensazione parziale con il minor credito dell'opposto ove provato. Costituendosi in giudizio, il contestava tutto quanto dedotto dall'opponente, Parte_1 insistendo sull'idoneità della documentazione prodotta a fornire la prova del preteso diritto di credito.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti sembra evidente che siano intercorsi, nelle superiori epoche, tra le parti in causa, rapporti di natura commerciale.
Tuttavia, come correttamente sostenuto dal Giudice di prima cure, il , attore in senso Parte_1 sostanziale nel giudizio di opposizione a d.i., in seguito alle specifiche contestazioni formulate dalla Cooperativa, avrebbe dovuto allegare in maniera precisa i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere, indicando, il contenuto dell'accordo tra le parti, le singole prestazioni effettuate, il loro esatto ammontare.
In tema va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità:
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata” (cfr. Cass. Ordinanza n. 20597/2022).
10 Nel vigente modello processuale civile, antecedente alla fase di individuazione del thema probandum, è quella relativa alla determinazione del thema decidendum; il processo civile è, infatti, configurato come un processo articolato per fasi, ciascuna delle quali deputata allo svolgimento di determinate attività processuali, che risultano precluse dalla scadenza del termine che segna il passaggio alla fase successiva. Come è noto, l'asserzione (vale a dire la deduzione in giudizio) dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti, deve trovare esplicitazione nel primo atto difensivo (atto di citazione o comparsa di risposta) o al più tardi – per quanto concerne il rito ordinario avanti il Tribunale – nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., deputata alla precisazione ed integrazione delle domande e quindi alla precisa delimitazione del thema decidendum. All'espletamento dell'attività asseverativa (diretta ad indicare i mezzi di prova relativi a quanto oggetto di asserzione) è invece riservata la seconda memoria e, nei limiti della prova contraria, la terza memoria previste dalla norma in argomento. Da quanto appena detto consegue che ogni deduzione di natura assertiva (lo si ribadisce, volta a dedurre in giudizio i fatti) posta in essere oltre la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. deve considerarsi tardiva. E, se tardiva è la deduzione dei fatti, l'ulteriore conseguenza è la reiezione delle istanze istruttorie volte a fornire la dimostrazione dei fatti affermati per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. Anche la Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 27 gennaio 2025 n. 1903, conferma la rilevanza, nel vigente sistema processuale, dell'onere di allegazione inteso quale: “situazione giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere, gravante sull'attore e sul convenuto, di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate”. Orbene, nel caso che ci occupa, l'opposto nel ricorso monitorio riferisce semplicemente di operare nel settore dell'agricoltura biologica e biodinamica e nella sua comparsa di costituzione e risposta si limita ad evidenziare il valore probatorio che dovrebbe essere riconosciuto ai documenti contabili e fiscali prodotti;
inoltre, nonostante il Tribunale di AR, P.G. con l'ordinanza di rigetto della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, avesse denunciato la lacuna assertiva del , quest'ultimo non ha provveduto a depositare la prima memoria ex art. Parte_1
183 c.p.c., non consentendo una chiara e precisa individuazione del thema decidendum. Relativamente ai crediti dell'anno 2017, ribadisce egli stesso che l'opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione e si riserva di integrare la prova, ma in realtà nulla dice sul rapporto sottostante;
per i crediti dell'anno 2018, afferma genericamente di aver praticato dei giusti prezzi ma non produce elementi che permettano di effettuare un giudizio di congruità degli stessi;
riguardo, infine, ai crediti dell'anno 2016, portati dalla fattura n. 13/2019, non fornisce alcuna prova del conferimento dell'incarico avente ad oggetto la raccolta dei prodotti agricoli mediante il distacco di alcuni lavoratori della Parte_3
11 Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto lacunosa la ricostruzione dei fatti da parte dell'opposto, tanto da non poter individuare la fonte delle obbligazioni, la natura giuridica dell'accordo contrattuale esistente e la relativa disciplina applicabile, ritenendo irrilevante la documentazione depositata agli atti.
§ Evidente appare ancora la genericità delle affermazioni svolte dal riguardo ai crediti Parte_1 del 2017 e del 2018, limitata, come già detto, ad evidenziare il valore probatorio della documentazione allegata;
più articolata la pretesa riguardante i crediti dell'anno 2016, portati dalla fattura n. 13/2019 emessa per complessivi € 95.837,00. Riguardo a tale circostanza, l'appellante precisa che nell'anno 2016 la aveva segnalato Parte_3 di non poter assumere il personale per la raccolta dei prodotti agricoli e che, quindi, era stata convenuta tra le parti, l'assunzione di alcuni dipendenti della Cooperativa da parte del , Parte_1 al fine di occuparsi di tale servizio per il periodo gennaio-maggio 2016. A conferma di ciò, il afferma di aver depositato i modelli UNILAV attestanti Parte_1
l'assunzione dei dipendenti e di aver formulato nella comparsa di costituzione in primo grado le relative richieste istruttorie.
Anche tale aspetto, però, appare generico e contraddittorio.
A prescindere dalla circostanza che la citata fattura n. 13/2019 non contiene alcun riferimento alla prestazione del servizio di raccolta con proprio personale da addebitare alla Cooperativa, riportando nell'oggetto soltanto la dicitura “DIFFERENZA PREZZO FORNITURA PRODOTTI AGRICOLI DA GENNAIO 2016 A l'appellante non ha fornito Parte_24
-né ha offerto di fornire- alcuna valida prova, in ordine agli accordi intercorsi con la Cooperativa in merito alle spese sostenute per la raccolta dei prodotti.
Né il capitolato di prova così come formulato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. appariva (ed appare) conducente allo scopo invocato. E' bene, infatti, evidenziare che mentre nella comparsa di costituzione il (attore in Parte_1 senso sostanziale) aveva richiesto l'interrogatorio formale sulla seguente circostanza:
“D) – vero che nel periodo gennaio – maggio 2016 i dipendenti Persona_1 Persona_2
, FI TT, , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Per_7
,
[...] Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11 Persona_12
, hanno prestato la loro attività lavorativa alle dipendenze del Persona_13 Persona_14 Parte_1 provvedendo alla sola raccolta dei prodotti della e servizi connessi”; Parte_3 circostanze che anche ove provate non avrebbero dimostrato l'asserito accordo sottostante sull'accollo dei costi della manodopera alla Cooperativa, nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., il ha arricchito la piattaforma istruttoria introducendo circostanze che mal si legano Parte_1 con l'allegazione dei fatti contenuta in comparsa, così articolando i capitolati di prova:
“2) – vero che tra il novembre 2017 ed il gennaio 2018 il d'intesa con la Parte_1 [...]
, ha assunto i signori (3.11.1998), (5.01.1951), Parte_3 Parte_6 Controparte_4 CP_5
(28.09.1958), (1.01.1975), (28.01.1965),
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
12 (2.07.1973), (28.07.1953), (12.03.1961), Parte_10 Parte_11 Controparte_6
(25.06.1967), (14.09.1984), (2.10.1962), (16.02.1957), Controparte_7 Controparte_8 Parte_12
(21.11.1958), (3.01.1965), (9.01.1966), Parte_13 Parte_14 Parte_15 Controparte_9
(11.10.1987), (13.03.1968), (24.11.1959), Parte_16 Controparte_10 Controparte_11
(9.9.1968), (27.01.1971), (25.10.1977), (6.08.1998), Parte_17 CP_12 Parte_18 perché curassero i servizi di lavorazione, calibrazione, etichettatura, palettizzazione, con riferimento alle forniture da effettuare alla;
3) – vero che dal novembre 2017 a tutto il 2018 il Parte_3 ha fornito alla i prodotti ed i servizi aggiuntivi di lavorazione, Parte_1 Parte_19 calibrazione, etichettatura, palettizzazione, raccolta e trasporto, così come indicato nelle singole fatture allegate al fascicolo di produzione del che mi vengono singolarmente esibite.” Parte_1
Le richieste istruttorie formulate con la seconda memoria si pongono, pertanto, in contrasto con le allegazioni iniziali contenute nella comparsa di costituzione, evidenziando confusione e contraddittorietà nell'esposizione dei fatti costituitivi della pretesa da parte dell'appellante.
Analogamente contraddittoria appare la prova testimoniale articolata al n. 11) della citata memoria ex art. 183, c. 6, n. 2), asseritamente volta a sopperire alla superiore lacuna probatoria, atteso che muove dal presupposto, insussistente (come si è detto sopra), che nella menzionata fattura n. 15/19 (rectius: 13/19), da esibire al teste, fossero indicati i “costi di manodopera”.
Riguardo alle altre circostanze, ricordiamo, ancora una volta, che il non ha depositato Parte_1 la memoria n. 1 ex art. 183, e che pertanto eventuali deduzioni assertive contenute nella seconda memoria sono da considerarsi tardive, con conseguente irrilevanza della documentazione allegata a tale memoria (fatture, documenti di trasporto, pec, ecc.), tra cui anche il messaggio di posta elettronica inoltrato il 21.08.2018 dalla Cooperativa al signor Presidente del Persona_17
contenente altro messaggio di tale con allegata la Parte_1 Parte_5 situazione patrimoniale della al 31.12.2017. Parte_3
Da tale mail, emergerebbe, secondo l'appellante, un credito del di € 174.119,64 che Parte_1 dovrebbe considerarsi come una sorta di riconoscimento del debito da parte della Parte_3
Indipendentemente dalla sua rilevanza, la produzione di tale documento è comunque tardiva, trattandosi di una circostanza di cui non si fa menzione nella comparsa di costituzione ed essendo esso stato prodotto solo con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., momento in cui il Parte_1 era già incorso nelle preclusioni assertive.
Dovendo ben distinguere, pertanto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi (che delimitano il thema decidendum) dall'onere probatorio, ed accertata la preclusione assertiva in cui è incorso il
, vi è da aggiungere che comunque la documentazione dallo stesso allegata non può Parte_1 considerarsi idonea e sufficiente a provare il preteso diritto di credito in un giudizio a cognizione piena, come quello nascente in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo. Il , a fondamento delle sue pretese, ha allegato, infatti, fatture, registro iva, estratti Parte_1 conto, bilanci d'esercizio, cioè documenti di formazione unilaterale inidonei a formare piena prova. Unanime giurisprudenza sostiene che:
13 “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti.” Essa può costituire:
“titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cfr. Cass. civ. ordinanza n. 8848/2021; Cass. civ. ordinanza n. 19944/2023). Parimenti, gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie possono costituire, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte solo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non nel giudizio di opposizione che è un ordinario giudizio di cognizione, a cui si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova, ed a cui non può estendersi l'art. 634 c.p.c., che è norma speciale rispetto agli artt. 2709 e 2710 c.c. , secondo cui le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore che le ha redatte e possono fare prova tra imprenditori, per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal Giudice.
Per le motivazioni di cui sopra, il primo motivo di appello risulta infondato e va pertanto rigettato.
§
§ 2.2. Strettamente connesso al primo motivo di impugnazione, risulta essere il secondo, cioè quello relativo al rigetto delle istanze istruttorie formulate dal . Parte_1
In conseguenza al rigetto del primo motivo di appello e all'accertata preclusione assertiva in cui è incorso il , anche il secondo motivo risulta essere infondato, richiamandosi sul punto Parte_1 quanto già sopra ampiamente evidenziato. Come si è già precisato, infatti, mentre la prima memoria ex art 183 c.p.c. segna il limite per le preclusioni assertive e per l'individuazione del thema decidendum, la seconda memoria autorizzata è dedicata all'espletamento dell'attività asseverativa (diretta ad indicare i mezzi di prova relativi a quanto oggetto di asserzione). Ogni deduzione di natura assertiva posta in essere oltre la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. deve considerarsi tardiva, e, se tardiva è la deduzione dei fatti, l'ulteriore conseguenza sarà il rigetto delle istanze istruttorie volte a fornire la dimostrazione dei fatti eventualmente affermati per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.
14 Nel caso che ci occupa, l'odierno appellante non ha assolto all'onere di delimitare in maniera precisa il thema decidendum nei termini previsti, incorrendo nella relativa decadenza;
correttamente, quindi, il primo giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate, affermando che non è possibile provare o chiedere di provare fatti che non siano stati tempestivamente allegati.
§
§ 2.3. Passiamo ora all'esame del terzo motivo di appello, con il quale il censura la Parte_1 sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di AR P.G., nella parte in cui ha disposto il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, condannandolo al pagamento della somma di € 111.952,75 in favore della Parte_3
Tale motivo risulta fondato, per le seguenti ragioni.
Vero è che il non aveva sollevato alcuna contestazione relativamente all'esistenza delle Parte_1 prestazioni sottese alle quattordici fatture emesse dalla nell'anno 2017 (nn. 52, 70, Parte_3
93, 152, 224, 300, 407, 474, 247, 473, 545, 257, 405, 780), ed alle altre fatture emesse dalla stessa nell'anno 2018 (portanti i nn. 66, 123, 176, 252, 259, 398, 316), per un importo totale Parte_3 di € 111.952,75, ma aveva, tuttavia, dedotto al contempo che si trattava di fatture, tutte registrate in contabilità e già considerate al fine di determinare il saldo dei rapporti dare/avere al 31.12.2017 (dato dalla differenza tra i crediti del verso la pari ad €. 797.220,61 ed i CP_14 Parte_3 debiti maturati nei confronti della stessa, pari ad €. 624.009,04), nonché quello maturato nel periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2018 ed esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, pertanto, sebbene le prestazioni oggetto delle fatture non siano state oggetto di contestazione, il ha comunque Parte_1 contestato l'attualità del proprio debito per essere stato lo stesso compensato con altre partite creditorie maturate nei confronti della e non oggetto della domanda oggetto Parte_3 dell'ingiunzione di pagamento opposta.
Da tale allegazione del , quindi, non poteva ricavarsi l'ammissione dei fatti avversi, Parte_1 atteso che la parte ha svolto difese incompatibili con la volontà di ammetterne l'esistenza.
Ne deriva che, ad avviso della Corte, non poteva, in questo caso, essere invocato il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c. per affermare la sussistenza del credito.
E' principio diffuso nell'ambito della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui:
“i fatti addotti da una parte possono considerarsi pacifici, rimanendo così essa esonerata dalla relativa prova, soltanto quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero questa, pur senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento” (Cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10864 del 07/05/2018 -Rv. 648031 – 01.Nella specie, la S.C., in controversia regolata dall'art. 115 c.p.c. nella formulazione antecedente alla novella di cui alla l. n. 69 del 2009, ha ritenuto idonea e sufficiente la contestazione del credito operata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).
15 A ciò si aggiunga che il a sostegno delle proprie deduzioni ha allegato la registrazione Parte_1 delle suddette fatture nella propria contabilità, da cui si poteva, altresì, evincere l'avvenuta compensazione operata con il saldo delle partite di dare/avere pregresso, senza che sul punto vi sia stata specifica contestazione da parte della Parte_3
Del resto, sotto tale profilo è noto che ai sensi dell'art. 2709 c.c., i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l'imprenditore, ma la parte che intenda trarne vantaggio non può scinderne il contenuto, dovendo le scritture stesse, una volta indicate ed esibite, essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico depongono (Cfr. fra le tante: Sez. 1 - , Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 22896 del 11/11/2005).
Ciò posto, va, altresì, osservato in linea con la giurisprudenza di legittimità che “Il principio dell'onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte” (Cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 23286 del 28/08/2024 -Rv. 672195 – 01-)
Giova, quindi, applicare l'insegnamento della S.C. in virtù del quale “Nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione” (Cfr. . Sez. 2 - , Ordinanza n. 15288 del 31/05/2023 -Rv. 667965 – 01-).
Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, tale motivo merita accoglimento, con conseguente riforma in parte qua della sentenza impugnata.
§
§ 3. Appello incidentale condizionato.
Il parziale accoglimento dell'appello principale relativamente al terzo motivo di impugnazione, impone l'esame della pretesa avanzata in via incidentale e condizionata da parte della riguardante il riconoscimento delle somme portate dalle fatture n. 349 di € 51.948,00 Parte_3
e n. 621 di € 43.759,34 entrambe emesse in data 31.12.2018 e dell'importo di € 3.664,78 che il avrebbe incassato da terze società ( e ) e che, a detta della Parte_1 CP_15 CP_16
a, le avrebbe dovuto restituire.
16 Relativamente a tali somme, il Tribunale ha ritenuto esistente una specifica contestazione da parte del e quindi ha ritenuto non applicabile il principio di non contestazione, a differenza Parte_1 di quanto aveva fatto limitatamente all'importo di € 111.952,75; non avendo la Cooperativa assolto compiutamente all'onere probatorio, in seguito alle contestazioni del , il Parte_1
Giudice ne ha rigettato la relativa domanda.
Secondo la Cooperativa, invece, l'appellante avrebbe formulato solo una generica contestazione, non ostativa all'applicazione del principio di cui all'art. 115 cpc;
e, comunque, essa ritiene di non essere incorsa in alcuna carenza assertiva/probatoria, come sostenuto dal primo Giudice, avendo prodotto, con la seconda memoria autorizzata, il contratto di comodato registrato il 20/09/2016 sotteso alla fattura n. 621/18, richiamato il contratto di locazione registrato in data 10/05/2013 sotteso alla fattura n. 398/18, prodotto la mail della società e la scheda contabile della CP_15
, nonché formulato le relative istanze istruttorie. CP_16
Il suddetto motivo di appello incidentale è infondato e pertanto va rigettato.
Preliminarmente, va detto che la contestazione mossa dal ai suddetti pretesi crediti Parte_1 della non può ritenersi generica, come correttamente ritenuto dal primo Giudice. Parte_3
Invero, intanto, il appellante aveva contestato in maniera specifica l'irregolarità delle
Parte_1 fatture n. 349 e n. 621 del 2018 rispettivamente con pec del 21.02.2019 e del 23.03.2019, prodotte nel giudizio di primo grado. In particolare, riguardo alla prima fattura di € 51.948,00, avente ad oggetto una serie di trasporti come dai richiamati DDT, il sin dalla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio
Parte_1 di primo grado ne ha contest nuto, affermando che si trattasse di rimborso di costi per servizi di trasporto in relazione a forniture eseguite direttamente alla quale Parte_3 destinataria finale del trasporto stesso, e quindi di costi alla stessa riferibili. La seconda fattura di € 43.759,34, secondo la puntuale contestazione del , invece, si
Parte_1 riferirebbe a servizi non richiesti e mai forniti al stesso.
Parte_1
Così come detto relativamente alle pretese avanzate dall'appellante, in seguito alle specifiche contestazioni formulate dal , la Cooperativa avrebbe dovuto allegare in maniera precisa Parte_1
i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere e fornire sufficienti elementi di prova, cosa che invece non ha fatto.
Inconducenti risultano i documenti che l'odierna appellata dichiara di aver allegato alla seconda memoria autorizzata e cioè il contratto di locazione registrato il 10.05.2013 ed il contratto di comodato registrato il 20.09.2016. Il primo nulla ha a che vedere con le fatture in questione (la stessa Cooperativa dichiara che esso è sotteso ad una ulteriore fattura, la n. 398/18); riguardo al secondo, invece, che la Cooperativa sostiene essere sotteso alla fattura n. 621/18, è vero che quest'ultima fa riferimento a spese per forniture di energia elettrica, telefono, internet, manutenzione macchinari derivanti dal citato contratto di comodato, ma le relative voci sono riportate in maniera estremamente generica, senza alcun riferimento temporale e/o documentale (per es. fatture delle varie utenze).
La fattura n. 349/2018 di € € 51.948,00 si riferisce, invece, a somme richieste per trasporti che sarebbero stati effettuati nel periodo gennaio-maggio 2018 e per le quali, nonostante l'avvenuta
17 contestazione, la Cooperativa non ha prodotto il contratto, quale fonte da cui avrebbero avuto origine tali prestazioni ed i relativi presunti crediti.
Infine, riguardo alle somme che il avrebbe incassato da imprenditori stranieri (nello Parte_1 specifico € 2.267,18 dalla società ed € 1.397,60 dalla società ), l'odierno CP_15 CP_16 appellante contestava la mancanza di prova dei fatti costitutivi della pretesa, e comunque l'inidoneità probatoria del prospetto allegato dalla Cooperativa.
In effetti, dalla mail della società e dalla scheda contabile della , allegate CP_15 CP_16 alla seconda memoria autorizzat i riesce ad evincere alcun tip orza del quale il avrebbe dovuto restituire le somme contestate alla Cooperativa. Parte_1
Si può, pertanto, concludere che, sia relativamente a tale pretesa che a quella relativa alle somme portate dalle 2 fatture sopra citate, in seguito alla contestazione del , avvenuta nella Parte_1 comparsa di costituzione e risposta, la avrebbe dovuto allegare nella prima memoria Parte_3 ex art. 183 c.p.c. (deputata, come abbiamo già detto, alla precisazione ed integrazione delle domande e quindi alla precisa delimitazione del thema decidendum), elementi idonei ad individuare i fatti costitutivi dei pretesi diritti, e ciò non è avvenuto.
Conseguentemente, in sintonia con quanto già ritenuto dal Giudice di prime cure, anche relativamente a tali presunti crediti, così come è stato sostenuto per i crediti richiesti dall'appellante, ogni deduzione di natura assertiva posta in essere oltre la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. deve considerarsi tardiva, con conseguente rigetto delle relative istanze istruttorie ed irrilevanza di eventuale documentazione prodotta, risultata comunque inidonea a provare le pretese avanzate in via incidentale dalla Parte_3
L'appello incidentale va, pertanto, interamente rigettato.
§ 4. Passando al quarto motivo di appello principale, relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, poste a carico del , esso va parzialmente accolto, nei Parte_1 termini di cui appresso.
Preliminarmente va ribadito il principio secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite.
Ebbene, il rigetto delle domande proposte dal , con conseguente revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo (statuizione che merita conferma) ed il rigetto delle domande avanzate in via riconvenzionale dalla registra la paritaria soccombenza reciproca delle parti, e, Parte_3 quindi, devono ritenersi sussistenti validi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese sia per il giudizio di primo grado che per il presente grado di appello.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, avuto riguardo alla posizione dell'appellante incidentale, le cui istanze sono state 18 totalmente disattese, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…”
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con sede legale in Parte_1
AR OZ di TT (ME), viale Giovanni Pascoli n. 24, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore , rappresentato Parte_2
e difeso, giusta procura agli atti, dagli avvocati Tommaso Magaudda (codice fiscale
[...]
– casella p.e.c. e Paolo Vermiglio (codice C.F._2 Email_1 fiscale – casella p.e.c. , disattesa ogni CodiceFiscale_3 Email_2 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il capo della sentenza di primo grado con il quale è stata disposta la condanna del
“al pagamento in favore di a r.l. di € 111.952,75, nonché delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida in € 634,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge”; ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta integralmente l'appello incidentale proposto dalla Parte_3
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado e del presente grado di appello;
- dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante incidentale, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito
…” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 05 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Massimo Gullino
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