Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, in persona dei magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 3893/2022, vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Conticelli e Parte_1
Cesare Cardoni e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Gaetano
Filangieri n. 4, per procura allegata al ricorso in appello appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Barili e presso Controparte_1 quest'ultimo elettivamente domiciliata in Viterbo, Piazza dei Caduti n. 16, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellata e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: ricorso avverso la sentenza n. 15/2022 del Tribunale di Viterbo pubbl.
l'8.1.2022
Conclusioni
Parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n.
15/2022 pronunciata dal Tribunale di Viterbo in data 07/01/2022, depositata e resa
1
Parte appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettare l'appello proposto dal signor per le ragioni dedotte in narrativa e per l'effetto confermare Parte_1
la sentenza n. 15/2022 emessa dal Tribunale di Viterbo, con condanna dell'appellante alle spese del secondo grado di giudizio.”
Premesso che
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Viterbo, dopo aver pronunciato in corso di giudizio la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 5.9.1993, così definiva le domande connesse: Controparte_1
-riconosceva alla una somma mensile di 200,00 euro a titolo di assegno divorzile;
CP_1
-revocava il contributo imposto al ET per il mantenimento ordinario del figlio fissato in sede di separazione nell'importo mensile di 250,00 euro;
Per_1
-compensava interamente le spese di lite tra le parti.
Con ricorso depositato il 7.7.2022 il ha proposto appello avverso la predetta Pt_1
sentenza censurando il riconoscimento e l'entità dell'assegno divorzile, a suo dire determinata dall'erronea valutazione del Tribunale in ordine alle rispettive condizioni economiche delle parti.
Il ricorrente ha dedotto l'indipendenza economica della Sborchia, rappresentando che in sede di separazione consensuale i coniugi si erano fatti delle reciproche concessioni aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari: in particolare, il aveva ceduto alla Pt_1 CP_1
la propria quota di proprietà della casa familiare, di cui entrambi erano comproprietari, e quest'ultima gli aveva trasferito la propria quota di proprietà di un magazzino che il
2 aveva acquistato in costanza di matrimonio per l'esercizio dell' attività di Pt_1
idraulico. Ha rappresentato, inoltre, che la aveva intrapreso una relazione CP_1
affettiva con un'altra persona.
Ha pertanto chiesto, in riforma della decisione, la revoca dell'assegno divorzile attribuito all' ex coniuge o, in subordine, il riconoscimento di una somma inferiore e la condanna di controparte alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata il 29.9.2023 si costituiva in giudizio e, Controparte_1
contestando il fondamento dell'appello nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico- patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive.
Il Procuratore Generale non ha fatto pervenire il proprio parere.
Con note depositate in data 26.6.2024 il ha rappresentato di avere cessato nel Pt_1
2022 l'attività di impresa individuale che svolgeva e di essere stato assunto a tempo indeterminato come termoidraulico.
L'udienza dell'11.7.2024 è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
Motivazione
Preliminarmente, va disattesa l'istanza avanzata in via istruttoria dall'appellante di ammissione dei mezzi di prova non ammessi in primo grado (accertamento peritale sulla capacità lavorativa della e interrogatorio formale) in quanto relativi a circostanze CP_1
allegate genericamente e non considerate rilevanti ai fini del decidere.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Infatti, il , che dopo avere svolto attività di imprenditore individuale, lavora dal Pt_1
luglio 2022, come operaio termoidraulico alle dipendenze della ha Parte_2
documentato redditi lordi di circa 15.230/12.659,00 euro negli anni 2019/2022 ed ha depositato buste paga relative ad alcuni mesi del 2023 che oscillano tra i 1600, ed i 1800 euro mensili . Inoltre, egli è titolare della proprietà esclusiva di un immobile adibito a
3 magazzino, destinato all'attività di impresa, nel Comune di Montefiascone e della proprietà di un immobile sito nel Comune di Orvieto in cui attualmente vive, acquistato nel 2015.
La ha dichiarato di non avere mai lavorato stabilmente in costanza di CP_1
matrimonio, di essersi dedicata prevalentemente alla cura della famiglia, circostanza questa non contestata, e di avere svolto fin dalla separazione attività saltuaria di pulizia presso abitazioni private, senza carattere di continuità, percependo un compenso mensile di circa
250,00 euro, attività che svolge tutt'ora. Inoltre, ella vive a Montefiascone nella casa di proprietà. Non vi è dubbio, dunque, sulla sussistenza dello squilibrio patrimoniale tra le parti che esisteva tanto al momento della sentenza di primo grado e che persiste tutt'ora.
A fronte, infatti, di lievi e non particolarmente significative flessioni nel reddito del
ET, immutato è rimasto il quadro patrimoniale della Sborchia. Né può ritenersi che la situazione patrimoniale delle parti possa essere diversamente valutata, in virtù dell'attribuzione in sede di separazione alla di una porzione della casa familiare CP_1
in Montefiascone, con contestuale assegnazione all'appellante di un magazzino, trattandosi della mera regolamentazione dello scioglimento della comunione in sede di separazione .
E' infine da condividersi l'osservazione del Tribunale circa la limitata capacità della
Sborchia di inserimento nel mondo del lavoro, in considerazione della sua età e tenuto conto che il mercato del lavoro favorisce oggi l'inserimento di giovani, piuttosto che l'inserimento di soggetti ultracinquantenni.
Infine, è irrilevante di per sé, oltre che sfornita di prova, la mera deduzione da parte del dell'appellante dell'intrattenimento di una relazione affettiva da parte della signora con altra persona. CP_1
Il tenore della decisione, valutato all'esito complessivo di entrambi i gradi di giudizio, giustifica la conferma della pronuncia sulle spese del primo grado e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio del presente grado liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
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p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello
-condanna al rimborso in favore dell'appellata delle spese processuali Parte_1
del presente grado che liquida in complessivi euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, Iva e cpa come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma dovuta per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 6.2.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
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