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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/12/2024, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 20/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 14 novembre 2024, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORSA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO, 39/A 64100
TERAMO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
RIBICHINI RUBEN, elettivamente domiciliato in San Benedetto del Tronto, via
Giovanni XXIII n. 7
APPELLATO/I
pagina 1 di 7 avverso la sentenza n. 355/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno - Sezione Lavoro depositata in data 24.11.2023 e pubblicata in pari data, notificata in data 19.12.2023 a mezzo pec
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
propone appello avverso la sentenza in epigrafe indicata che Parte_1
respingeva la sua domanda volta ad accertare la nullità e/o illegittimità e/o simulazione dei contratti a chiamata ripassati tra lo stesso e CILS coop. prima nonché con
[...]
entrambe convenute nel predetto giudizio, e ad ottenere la Controparte_1
condanna delle stesse singolarmente ovvero in solido - stante un presunto centro unico di imputazione del rapporto datoriale ovvero una presunta codatorialità o ancora eventuali contratti di appalto/subappalto - al pagamento delle differenze retributive maturate in forza della continuità della prestazione e altresì in forza delle ore effettivamente svolte in corso di rapporto nei confronti di entrambe le società predette, nonché maturate in forza del diritto al corretto inquadramento nel livello immediatamente superiore.
Il primo giudice giungeva alla statuizione di rigetto, rilevando, da un lato, non provato il centro unico di imputazione e, nel merito, ritenendo che, seppure il lavoro svolto a turni dal ricorrente con continuità facesse propendere per la nullità del contratto di lavoro intermittente, tuttavia, non era stata fornita prova sufficiente in merito allo svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello retribuito in busta paga.
Ritiene, invece, l'appellante l'erroneità della sentenza in quanto basata su di una erronea ricostruzione dei fatti di causa e una erronea valutazione degli stessi e delle prove raccolte nonché per omessa e contraddittoria motivazione. Viene, pertanto, richiesto l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado ed, in subordine, la riforma della sentenza in punto di liquidazione e regolamento delle spese di lite.
pagina 2 di 7 Le parti appellate si sono entrambe costituite in giudizio con un unico atto, resistendo all'appello, del quale hanno chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello deve ritenersi infondato.
Si premette, innanzitutto, come alcuna doglianza sia stata rivolta alla statuizione che ha respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di un centro unico di imputazione tra le due società convenute, sicché sul punto è sceso il giudicato.
Per il resto, è vero che la sentenza di primo grado, pur affermando che dalle dichiarazioni testimoniali era emerso che il ricorrente svolgesse turni di lavoro, dovendosi escludere, dunque, che si trattasse di un lavoro a chiamata o intermittente e, pertanto, discontinuo, tuttavia, ha, nel contempo, respinto la domanda del ricorrente, ritenendo non provato il maggiore orario di lavoro svolto.
Seppure le due affermazioni sembrano in contrasto tra loro, tale contraddizione appare, tuttavia, più apparente che reale.
È vero, infatti, che il ricorso, pur denunciando la nullità dei contratti a chiamata stipulati, non conteneva alcuna domanda di conversione di tale contratto in quello a tempo indeterminato a tempo pieno, ma solo la domanda di pagamento di un numero di ore maggiore di quelle contrattualmente previste, sul presupposto dell'aver prestato servizio, ogni settimana, dal lunedì al venerdì, per 6 ore al giorno (ossia, dichiaratamente, in forza di un contratto a tempo determinato part time).
Sul punto, peraltro, il ricorso ha fatto anche una certa confusione in quanto pur affermandosi lo svolgimento di lavoro per 5 giorni alla settimana per 6 ore (dalle 2 alle 8 del mattino), si è chiesto l'accertamento di un orario settimanale pari a 35 ore che non corrisponde alla predetta allegazione in fatto (5x6=30).
pagina 3 di 7 Ad ogni modo, appare corretta la decisione di primo grado che ha escluso che il ricorrente avesse provato di avere lavorato, per 5 giorni alla settimana, per sei ore dalle 2 alle 8.
In proposito, è stato escusso il teste ex collega del presso la Tes_1 Pt_1 [...]
che ha riferito che l'orario di lavoro era dalle 2 alle 8, in quanto, seppure il CP_1
magazzino dove lavoravano (spedizioni GSL) chiudeva prima, loro rimanevano a fare le pulizie e a sistemare. Il teste ha pure riferito che l'orario del era dalle 2 alle Tes_2 Pt_1
8 ma ha affermato che, siccome lui lavorava dalle 22 alle 7, lo vedeva arrivare alle 2 e lo lasciava nel magazzino quando usciva alle 7.
Il primo teste, tuttavia, non può ritenersi pienamente attendibile, avendo dichiarato di avere intentato anche lui una vertenza contro la per CP_1
differenze retributive, per il secondo teste, invece, non è possibile una precisa collocazione temporale della testimonianza, atteso che non ha specificato quando e alle dipendenze di chi egli lavorasse, ossia se avesse lavorato per tutto il periodo in cui il era stato alle dipendenze delle appellate. Pt_1
D'altro canto, i due testi e , indotti da parte datoriale, hanno, invece, Tes_3 Tes_4
smentito tale orario, affermando che il lavorava (come loro) dalle 2,30 alle 6,30. Pt_1
Ebbene, in virtù dei rigorosi oneri probatori posti a carico del lavoratore che rivendichi lo svolgimento di orario di lavoro extra contrattuale (straordinario o supplementare, v. Cass. Sentenza n. 16150 del 19/06/2018), deve convenirsi con quanto affermato dal primo giudice circa la mancanza di una prova certa dello svolgimento di un orario contrattuale pari a 6 ore giornaliere.
Peraltro, al di là di quanto incidentalmente affermato dal primo giudice, non si può neppure ritenere provata la continuità della prestazione (unico elemento su cui insiste l'appello al fine di dimostrare la nullità del contratto intermittente), essendo del tutto generiche e non temporalmente specifiche le dichiarazioni sul punto dei due testi di parte ricorrente (dalla lettura dei LUL risulta, infatti, che in alcuni periodi, anche lunghi,
pagina 4 di 7 l'attività lavorativa era stata, in effetti, resa giornalmente sicché la prova doveva concentrarsi sugli altri periodi in cui vi era presenza intermittente).
Quanto alle rivendicazioni inerenti le differenze salariali per superiore inquadramento, sul punto correttamente la parte appellante lamenta l'assenza di motivazione nella sentenza gravata che non ha preso in esame tale precipua domanda.
La stessa, tuttavia, vagliata in questo grado, si presenta anch'essa infondata.
Premessa una certa genericità di allegazione in merito agli elementi fondanti tale domanda, ritiene l'appellante di avere diritto all'inquadramento al livello 5 del CCNL
Trasporto, Merci e Logistica per il fatto di avere svolto mansione di magazziniere consegnatario, addetto allo smistamento pacchi per GLS, con movimentazione delle merci sia sul nastro trasportatore (fase di smistamento per la destinazione finale del pacco sia in uscita (ossia al carico sui furgoni per le consegne dei pacchi) con CP_3
l'utilizzo di transpallet manuali e all'occorrenza elettrici.
Ebbene, con il primo contratto il ricorrente veniva inquadrato nel 6° livello ccnl
Logistica, al quale appartengono: “… i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici. Profili esemplificativi Operai · Attività manuali di scarico e carico merci – facchino;
· recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
· comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
· manovali comuni, compresi quelli di officina;
· guardiani e/o personale di custodia alla porta”. Con il secondo contratto veniva invece inquadrato nel livello 6j ccnl Logistica, con mansioni di facchino, cui appartengono: “… i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”.
pagina 5 di 7 Al 5° Livello, appartengono, invece, “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva (Profili esemplificativi: Operai, • Addetto rizzaggio/derizzaggio;• attività di addetto al magazzino;
• facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
• attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici).
Ciò premesso, il ricorrente non ha dato dimostrazione, al fine della qualifica superiore, né di avere una adeguata conoscenza professionale, ossia, quanto meno, una precedente esperienza professionale ovvero un congruo periodo di pratica nel sesto livello, né dell'affidamento di responsabilità e autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni, così come richiesto dalla declaratoria del 5° livello.
Inoltre, in quanto pacificamente addetto alla movimentazione delle merci, ossia al carico e scarico, il medesimo non ha fornito la prova in merito all'usuale e preponderante utilizzo di mezzi meccanici o elettrici, essendo questa la principale differenza con il livello 6 che richiede, invece, l'utilizzo di mezzi semplici o manuali.
Il teste ha, infatti, sì affermato che il ricorrente usava il transpallet, Tes_1
tuttavia, ha riferito che era manuale e che sarebbe consistito in un carrello spostato a mano, il che fa dedurre che non si trattava neppure di un transpallet che, come noto, serve per sollevare la merce e non per spostarla con ruote.
Il teste ha pure riferito che utilizzava un transpallet manuale ma, essendo la Tes_2
testimonianza stata resa con l'ausilio di un interprete, non è neppure dato accertare se la tipologia di macchinario fosse stata rettamente intesa e dichiarata.
pagina 6 di 7 I due testi indotti da parte datoriale hanno, invece, dichiarato che il Miha non utilizzava né transpallet manuali né elettrici.
La prova acquisita si dimostra, dunque, del tutto insufficiente al fine di fondare la domanda di superiore inquadramento, considerata anche la presumibile assenza di previa esperienza nel settore.
In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata, seppure con motivazione integrata.
Quanto alle spese di lite su cui vi è pure apposito motivo di appello, si deve ritenere che, in ragione della difficoltà della prova a carico del ricorrente e degli esiti del tutto incerti della stessa, sussistano eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che, per il resto, conferma, compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado;
• Compensa le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Ancona, 14 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 14 novembre 2024, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORSA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO, 39/A 64100
TERAMO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
RIBICHINI RUBEN, elettivamente domiciliato in San Benedetto del Tronto, via
Giovanni XXIII n. 7
APPELLATO/I
pagina 1 di 7 avverso la sentenza n. 355/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno - Sezione Lavoro depositata in data 24.11.2023 e pubblicata in pari data, notificata in data 19.12.2023 a mezzo pec
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
propone appello avverso la sentenza in epigrafe indicata che Parte_1
respingeva la sua domanda volta ad accertare la nullità e/o illegittimità e/o simulazione dei contratti a chiamata ripassati tra lo stesso e CILS coop. prima nonché con
[...]
entrambe convenute nel predetto giudizio, e ad ottenere la Controparte_1
condanna delle stesse singolarmente ovvero in solido - stante un presunto centro unico di imputazione del rapporto datoriale ovvero una presunta codatorialità o ancora eventuali contratti di appalto/subappalto - al pagamento delle differenze retributive maturate in forza della continuità della prestazione e altresì in forza delle ore effettivamente svolte in corso di rapporto nei confronti di entrambe le società predette, nonché maturate in forza del diritto al corretto inquadramento nel livello immediatamente superiore.
Il primo giudice giungeva alla statuizione di rigetto, rilevando, da un lato, non provato il centro unico di imputazione e, nel merito, ritenendo che, seppure il lavoro svolto a turni dal ricorrente con continuità facesse propendere per la nullità del contratto di lavoro intermittente, tuttavia, non era stata fornita prova sufficiente in merito allo svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello retribuito in busta paga.
Ritiene, invece, l'appellante l'erroneità della sentenza in quanto basata su di una erronea ricostruzione dei fatti di causa e una erronea valutazione degli stessi e delle prove raccolte nonché per omessa e contraddittoria motivazione. Viene, pertanto, richiesto l'accoglimento della domanda avanzata in primo grado ed, in subordine, la riforma della sentenza in punto di liquidazione e regolamento delle spese di lite.
pagina 2 di 7 Le parti appellate si sono entrambe costituite in giudizio con un unico atto, resistendo all'appello, del quale hanno chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
A giudizio del Collegio, l'appello deve ritenersi infondato.
Si premette, innanzitutto, come alcuna doglianza sia stata rivolta alla statuizione che ha respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di un centro unico di imputazione tra le due società convenute, sicché sul punto è sceso il giudicato.
Per il resto, è vero che la sentenza di primo grado, pur affermando che dalle dichiarazioni testimoniali era emerso che il ricorrente svolgesse turni di lavoro, dovendosi escludere, dunque, che si trattasse di un lavoro a chiamata o intermittente e, pertanto, discontinuo, tuttavia, ha, nel contempo, respinto la domanda del ricorrente, ritenendo non provato il maggiore orario di lavoro svolto.
Seppure le due affermazioni sembrano in contrasto tra loro, tale contraddizione appare, tuttavia, più apparente che reale.
È vero, infatti, che il ricorso, pur denunciando la nullità dei contratti a chiamata stipulati, non conteneva alcuna domanda di conversione di tale contratto in quello a tempo indeterminato a tempo pieno, ma solo la domanda di pagamento di un numero di ore maggiore di quelle contrattualmente previste, sul presupposto dell'aver prestato servizio, ogni settimana, dal lunedì al venerdì, per 6 ore al giorno (ossia, dichiaratamente, in forza di un contratto a tempo determinato part time).
Sul punto, peraltro, il ricorso ha fatto anche una certa confusione in quanto pur affermandosi lo svolgimento di lavoro per 5 giorni alla settimana per 6 ore (dalle 2 alle 8 del mattino), si è chiesto l'accertamento di un orario settimanale pari a 35 ore che non corrisponde alla predetta allegazione in fatto (5x6=30).
pagina 3 di 7 Ad ogni modo, appare corretta la decisione di primo grado che ha escluso che il ricorrente avesse provato di avere lavorato, per 5 giorni alla settimana, per sei ore dalle 2 alle 8.
In proposito, è stato escusso il teste ex collega del presso la Tes_1 Pt_1 [...]
che ha riferito che l'orario di lavoro era dalle 2 alle 8, in quanto, seppure il CP_1
magazzino dove lavoravano (spedizioni GSL) chiudeva prima, loro rimanevano a fare le pulizie e a sistemare. Il teste ha pure riferito che l'orario del era dalle 2 alle Tes_2 Pt_1
8 ma ha affermato che, siccome lui lavorava dalle 22 alle 7, lo vedeva arrivare alle 2 e lo lasciava nel magazzino quando usciva alle 7.
Il primo teste, tuttavia, non può ritenersi pienamente attendibile, avendo dichiarato di avere intentato anche lui una vertenza contro la per CP_1
differenze retributive, per il secondo teste, invece, non è possibile una precisa collocazione temporale della testimonianza, atteso che non ha specificato quando e alle dipendenze di chi egli lavorasse, ossia se avesse lavorato per tutto il periodo in cui il era stato alle dipendenze delle appellate. Pt_1
D'altro canto, i due testi e , indotti da parte datoriale, hanno, invece, Tes_3 Tes_4
smentito tale orario, affermando che il lavorava (come loro) dalle 2,30 alle 6,30. Pt_1
Ebbene, in virtù dei rigorosi oneri probatori posti a carico del lavoratore che rivendichi lo svolgimento di orario di lavoro extra contrattuale (straordinario o supplementare, v. Cass. Sentenza n. 16150 del 19/06/2018), deve convenirsi con quanto affermato dal primo giudice circa la mancanza di una prova certa dello svolgimento di un orario contrattuale pari a 6 ore giornaliere.
Peraltro, al di là di quanto incidentalmente affermato dal primo giudice, non si può neppure ritenere provata la continuità della prestazione (unico elemento su cui insiste l'appello al fine di dimostrare la nullità del contratto intermittente), essendo del tutto generiche e non temporalmente specifiche le dichiarazioni sul punto dei due testi di parte ricorrente (dalla lettura dei LUL risulta, infatti, che in alcuni periodi, anche lunghi,
pagina 4 di 7 l'attività lavorativa era stata, in effetti, resa giornalmente sicché la prova doveva concentrarsi sugli altri periodi in cui vi era presenza intermittente).
Quanto alle rivendicazioni inerenti le differenze salariali per superiore inquadramento, sul punto correttamente la parte appellante lamenta l'assenza di motivazione nella sentenza gravata che non ha preso in esame tale precipua domanda.
La stessa, tuttavia, vagliata in questo grado, si presenta anch'essa infondata.
Premessa una certa genericità di allegazione in merito agli elementi fondanti tale domanda, ritiene l'appellante di avere diritto all'inquadramento al livello 5 del CCNL
Trasporto, Merci e Logistica per il fatto di avere svolto mansione di magazziniere consegnatario, addetto allo smistamento pacchi per GLS, con movimentazione delle merci sia sul nastro trasportatore (fase di smistamento per la destinazione finale del pacco sia in uscita (ossia al carico sui furgoni per le consegne dei pacchi) con CP_3
l'utilizzo di transpallet manuali e all'occorrenza elettrici.
Ebbene, con il primo contratto il ricorrente veniva inquadrato nel 6° livello ccnl
Logistica, al quale appartengono: “… i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici. Profili esemplificativi Operai · Attività manuali di scarico e carico merci – facchino;
· recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
· comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
· manovali comuni, compresi quelli di officina;
· guardiani e/o personale di custodia alla porta”. Con il secondo contratto veniva invece inquadrato nel livello 6j ccnl Logistica, con mansioni di facchino, cui appartengono: “… i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”.
pagina 5 di 7 Al 5° Livello, appartengono, invece, “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva (Profili esemplificativi: Operai, • Addetto rizzaggio/derizzaggio;• attività di addetto al magazzino;
• facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
• attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici).
Ciò premesso, il ricorrente non ha dato dimostrazione, al fine della qualifica superiore, né di avere una adeguata conoscenza professionale, ossia, quanto meno, una precedente esperienza professionale ovvero un congruo periodo di pratica nel sesto livello, né dell'affidamento di responsabilità e autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni, così come richiesto dalla declaratoria del 5° livello.
Inoltre, in quanto pacificamente addetto alla movimentazione delle merci, ossia al carico e scarico, il medesimo non ha fornito la prova in merito all'usuale e preponderante utilizzo di mezzi meccanici o elettrici, essendo questa la principale differenza con il livello 6 che richiede, invece, l'utilizzo di mezzi semplici o manuali.
Il teste ha, infatti, sì affermato che il ricorrente usava il transpallet, Tes_1
tuttavia, ha riferito che era manuale e che sarebbe consistito in un carrello spostato a mano, il che fa dedurre che non si trattava neppure di un transpallet che, come noto, serve per sollevare la merce e non per spostarla con ruote.
Il teste ha pure riferito che utilizzava un transpallet manuale ma, essendo la Tes_2
testimonianza stata resa con l'ausilio di un interprete, non è neppure dato accertare se la tipologia di macchinario fosse stata rettamente intesa e dichiarata.
pagina 6 di 7 I due testi indotti da parte datoriale hanno, invece, dichiarato che il Miha non utilizzava né transpallet manuali né elettrici.
La prova acquisita si dimostra, dunque, del tutto insufficiente al fine di fondare la domanda di superiore inquadramento, considerata anche la presumibile assenza di previa esperienza nel settore.
In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata, seppure con motivazione integrata.
Quanto alle spese di lite su cui vi è pure apposito motivo di appello, si deve ritenere che, in ragione della difficoltà della prova a carico del ricorrente e degli esiti del tutto incerti della stessa, sussistano eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che, per il resto, conferma, compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado;
• Compensa le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Ancona, 14 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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