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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7745 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 5015/2020del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza ex art. 281 sexies c.p.c. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 76833/2014 e vertente tra
sig. nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), titolare della omonima ditta individuale C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliato in 00161, Roma alla via Parte_2
Giovanni Battista de Rossi, 10, presso e nello studio dell'avv. Francesco Innocenti (C.F. ) appellante CodiceFiscale_2
e
in persona dell'amministratore unico Controparte_1 nato a [...] in data [...], con sede a Controparte_2
Montalto di Castro Strada Provinciale Castrense Km. 0,400, partita iva P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Marco Ricci (c.f.: ) presso il cui C.F._3 studio in Viterbo via Caduti sul Lavoro n.2 è pure elettivamente domiciliata appellato
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che
- il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con ordinanza del 11 maggio 2023.
- non è stato riassunto;
Ritenuto che:
1 - i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
- l'estinzione “opera di diritto” e pertanto può e deve essere dichiarata anche d'ufficio, v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva che l'estinzione “deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
- più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva. Tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura. Da qui la pendenza in senso tecnico-giuridico di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
-l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
- al riguardo, trattandosi di misura che - come detto - opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
- in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata, come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25);
- ritenuto che nella specie sono state depositate note da parte appellata con le quali è stata chiesta l'estinzione essendo decorso il termine di legge entro il quale si sarebbe dovuto riassumere il giudizio;
- che pertanto può procedersi all'estinzione del giudizio.
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Roma, data del deposito
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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