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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 06/11/2024, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 215/2024
avente per oggetto: riparto quote pensione tra coniuge superstite e coniuge divorziato
promossa da
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
) ivi residente in [...], e C.F._1 [...]
, (CF ) residente in [...] entrambe Pt_2 C.F._2
rappresentate dall'Avvocato Luca Bonavita, Cod. Fisc. pec: C.F._3
con studio in Brescia, Via Antonio Gramsci, nr.28, presso Email_1
il quale sono elettivamente domiciliate
-Ricorrenti-
contro
Part
(cod. fisc. 78 75 05 87), in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Conrotto in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio n. Rep. 37875/7313 del 22/03/2024, ed Persona_1
elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio in Aosta al Corso Battaglione Aosta 39,
Ufficio di Avvocatura dell'Ente
-Convenuto resistente-
pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le ricorrenti, coniuge divorziato e coniuge superstite, agendo in comune accordo, hanno allegato:
- che è stata coniugata con dal 28.08.1993 al Parte_1 Controparte_2
08.06.2011, data in cui il Tribunale di Mantova ha emesso sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (DOC.1);
- che dal matrimonio è nato il figlio , nato a [...] il Per_2
23.05.1997, come da stato di famiglia che si allega (DOC.2);
- che la sig.ra non ha contratto nuove nozze (DOC.3); Parte_1
- che ha iniziato una convivenza in data 29.02.2008 con Controparte_2 Parte_2
nel Comune di Verrayes (DOC.4), trasferendosi poi ad Aosta il 6.12.2010, come da stato di famiglia storico che si allega (DOC.5);
- che il sig. ha poi contratto nuove nozze con la sig.ra in data 08.06.2019 CP_2 Pt_2
(DOC.6);
- che da tale rapporto è nata la LI , nata in [...] in data [...] Persona_3
(DOC.7);
- che il sig. è deceduto in Aosta in data 29.9.2023 (DOC.8); CP_2
- che pertanto il sig. è stato coniugato con per anni 18 e Controparte_2 Parte_1
con per anni 4 oltre ad anni 11 di convivenza;
Parte_2
- che le disposizioni assunte in seno al giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedevano la corresponsione di assegno a titolo di mantenimento in favore della sig.ra nella misura di €.200,00 mensili;
Parte_1
- che la sig.ra svolge la professione di impiegata;
Parte_1
- che la sig.ra svolge la professione di giornalista;
Pt_2
- che la sig.ra in data 30.11.2023 ha rivolto all' la richiesta di Parte_1 CP_3
corresponsione della quota di sua pertinenza del trattamento pensionistico la pensione
(indiretta e supplementare) facente capo all'ex-marito;
- che l' in data 09.02.2024 ha fornito riscontro negativo richiedendo la CP_3
determinazione in sede giudiziale delle quote di spettanza delle due odierne ricorrenti
(DOC.9);
- che la sig.ra in data 27.11.2023 ha rivolto all' analoga richiesta di Pt_2 CP_3
corresponsione della quota di sua pertinenza della pensione spettante al de cujus;
- che l' in data 09.2.2024 ha fornito riscontro negativo risultando la sussistenza di CP_3
pagina 2 di 7 ex coniuge con diritto al mantenimento (DOC.10);
- che sussiste il diritto della minore di vedersi riconosciuta la quota del Persona_3
20% dell'ammontare della pensione spettante al genitore deceduto;
- che vi è pieno accordo tra le due istanti nel senso di mantenere a favore della sig.ra la quota corrispondente all'assegno goduto per tutto il periodo Parte_1
successivo al divorzio, mentre la quota restante verrebbe riconosciuta alla seconda moglie ed alla LI . Parte_2 Persona_3
Ciò premesso, le ricorrenti hanno quindi chiesto al Tribunale di determinare le quote di spettanza di ciascuna disponendo in ragione degli accordi presi e pertanto che:
- alla Sig.ra venga riconosciuto il diritto alla quota della pensione Parte_1 indiretta (e supplementare) pari al valore dell'assegno di mantenimento previsto in sentenza a carico dell'ex marito , ovvero pari ad €.200,00, calcolata al Controparte_2
lordo della tassazione;
- alla LI venga riconosciuto il diritto alla quota del 20% come per Persona_3
legge, autorizzando la madre ad incassarla e gestirla secondo le Parte_2
modalità che verranno indicate dal Tribunale;
- alla sig.ra venga riconosciuto il diritto alla quota restante del Parte_2
trattamento pensionistico spettante al de cujus
e per l'effetto onerare l' dell'obbligo della liquidazione secondo le quote e le indicazioni CP_3
richieste ovvero che il Tribunale vorrà assumere entro il mese successivo al provvedimento emanando, con liquidazione altresì delle somme arretrate.
L' si è costituito ed ha eccepito: CP_3
la inammissibilità della domanda di riconoscimento del diritto della quota del 20% della pensione indiretta a favore della minore , non essendo stata formulata la domanda Persona_3
in nome e per conto della minore da parte di soggetto fornito di legittimazione ad agire in nome e per conto della stessa;
l'improcedibilità del ricorso ex art 443 c.p.c. per mancata proposizione del prescritto ricorso amministrativo.
Nel merito, l' ha dedotto in comparsa quanto segue. CP_4
Nel caso di specie, come emerge dalla relazione del competente ufficio, al momento del decesso del sig. , risultano accreditati a favore dello stesso n. 1811 contributi Controparte_2
settimanali, pari a 34 anni e 9 mesi e 24 giorni (doc. 7).
Dagli accertamenti effettuati dal competente ufficio (doc. 8), la quota spettante al dante causa,
pagina 3 di 7 signor , all'atto del decesso ammonta ad € 2362,39 mensile lorda così Controparte_2
determinata:
- quota di pensione derivante dai contributi versati come lavoratore dipendente (comprensiva per maggiorazione inabilità doc. 11) pari ad € 2045,42 mensile lorda (doc. 9); tuttavia tale importo è stato calcolato in via provvisoria in attesa della sistemazione della contribuzione relativa all'anno 2005 (ditta Ideal Clima in liquidazione gestita dalla sede di Brescia);
- quota pensionistica derivante dalla contribuzione versata nella gestione separata € 316,97 mensile lorda (doc. 10);
- La pensione indiretta risulta allo stato pari € 1889,90 lordo da ripartire al 60% per il coniuge superstite € 1417,43 e 20% spettante alla LI € 472,47. Per_3
Si segnala, altresì, che sulle quote di pensione indiretta che saranno stabilite da Codesto
Tribunale, in sede di liquidazione delle quote spettanti, dovranno essere operate le quote di riduzione previste dall'art. 1, comma 41, legge 335/95 sulla base dei redditi percepiti dalle parti attrici;
si produce la riguardo CU della sig.ra per l'anno 2023. Pt_2
Ciò premesso, l' si dichiara pronto a corrispondere la quota di pensione che il Tribunale CP_3
riterrà di attribuire alle parti attrici nella misura e con la decorrenza di legge.
Con memoria 1.10.2024, l' ha segnalato che è stata sistemata la contribuzione relativa CP_3 all'anno 2005 (ditta Ideal Clima in liquidazione gestita dalla sede di Brescia) relativamente alla posizione del sig. . L' ha depositato il calcolo della pensione indiretta a Controparte_2 CP_4
carico del Fondo Pensione dei Lavoratori Dipendenti (euro 2111,9362 lordo, doc. 13) ed il calcolo della pensione indiretta a carico della gestione EP (euro 316,9797 lordo doc. 14) spettante al sig. al momento del decesso, rilevando che le pensioni indirette così CP_2
calcolate dovranno essere ripartite al 60% per il coniuge superstite e il coniuge divorziato e al
20% spettante alla LI € 472,47. Per_3
Con memoria 7.10.2024 le ricorrenti, congiuntamente, hanno precisato la domanda chiedendo di determinare in termini percentuali la quota spettante alla LI del defunto Persona_3 nella misura fissa di legge (20%, pari a €.485,98), alla sig.ra in misura pari al Parte_1
15%, (pari a €. 218,69, calcolato sul 60% che deve essere suddiviso tra le due ricorrenti), assegnando la quota residua alla sig.ra Pt_2
All'udienza di discussione l' , in relazione alla nota di precisazione conclusioni depositata CP_4
dalle ricorrenti il 7.10.2024, ha contestato la quantificazione degli importi richiesti rilevando che il quantum va determinato in sede di liquidazione, tenendo conto della tassazione e dei redditi di lavoro delle ricorrenti;
quindi, ha richiamato le conclusioni di cui alla comparsa costitutiva pagina 4 di 7 rinunciando alle eccezioni preliminari. Parte ricorrente ha richiamato le conclusioni precisate con memoria 7.10.2024 chiedendo che la pronuncia si limiti alla fissazione delle percentuali così come concordate tra le beneficiarie.
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Sulle eccezioni preliminari dell' , alle quali peraltro l' ha rinunciato, va in ogni caso CP_3 CP_4
ribadito quanto osservato dal GI con l'ordinanza dell'11.6.2024.
La LI minore del dante causa non è parte necessaria del giudizio. Ed infatti, la causa ha ad oggetto la sola ripartizione tra le ricorrenti (coniuge superstite e coniuge divorziato con diritto all'assegno divorzile) delle quote di pensione indiretta (la quale è pari al 60% della quota spettante al dante causa), mentre non è in discussione, né potrebbe esserlo, il diritto della minore alla quota del 20%, che discende direttamente dalla legge e che l' è tenuto ad erogare, a CP_3
prescindere dalla decisione del Tribunale, a richiesta dalla madre, già autorizzata dal GT per contro della LI (v. autorizzazione in atti). Il ricorso amministrativo non è condizione di procedibilità della domanda in quanto, per legge, la decisione spetta al Tribunale e non all' CP_3
che, piuttosto, a fronte di richieste quali quelle già formulate dalle interessate in via amministrativa e respinte, è anch'esso legittimato ad adire il Tribunale per definire le quote di pensione.
Nel merito, va premesso in diritto che l'art. 9, comma 3, legge n. 898/1970, dispone che, qualora esista un coniuge superstite, avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota di tale pensione spetti anche al coniuge divorziato del defunto, sempre che il coniuge divorziato sia titolare di un assegno divorzile e non sia passato a nuove nozze. La norma stabilisce, inoltre, ai fini della determinazione della misura delle quote spettanti al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, che il Tribunale tenga conto della durata del rapporto.
La Corte Costituzionale, con sentenze n. 491/2000 e n. 419/1999, ha chiarito che per “durata del rapporto” deve intendersi la durata legale del matrimonio comprensiva del periodo di separazione legale, essendo la separazione personale una semplice fase del rapporto coniugale. La Corte ha precisato che il criterio della durata del rapporto, pur rimanendo l'elemento preponderante della valutazione giudiziale, deve essere affiancato da ulteriori elementi correttivi della proporzione matematica, in ottica di maggiore equità economica e sociale, quali la convivenza prematrimoniale, le condizioni patrimoniali/reddituali delle parti e l'ammontare dell'assegno goduto dal divorziato prima del decesso dell'ex coniuge. (cfr. Cassazione. 2092/2007, 23379/04,
6272/04, 1057/02).
pagina 5 di 7 Alla luce di tali criteri, tenuto conto degli elementi fattuali e reddituali allegati in giudizio, si ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti sia equo e non presenti profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico.
Quanto alla decorrenza del diritto in favore del coniuge superstite e del coniuge divorziato,
l'obbligo di erogare il trattamento pensionistico deve essere, di regola, fatto decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del soggetto. Infatti, il soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è l'ente erogatore e non il coniuge superstite che abbia in ipotesi già riscosso la pensione di reversibilità per intero o per quota maggiore a quella spettante, salva restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso (Cassazione, sentenze n. 2092/2007,
23862/2008).
In definitiva, può essere recepito l'accordo delle beneficiarie determinandosi in termini percentuali la quota spettante alla LI del defunto nella misura fissa di legge Persona_3
(20%), la quota spettante alla sig.ra n misura pari al 15% (calcolato sul 60% che Parte_1
deve essere suddiviso tra le due ricorrenti), assegnandosi la quota residua alla sig.ra Pt_2
La madre va autorizzata ad incassare e gestire nell'interesse e per conto della Parte_2
minore la quota a questa spettante.
Va quindi posto a carico dell' l'obbligo della liquidazione secondo le quote e le indicazioni CP_3
concordate e qui recepite dal Tribunale entro il mese successivo alla pronuncia della sentenza, nonché l'obbligo della liquidazione delle somme arretrate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del soggetto della cui pensione si tratta.
Spese compensate per intero trattandosi di pronuncia necessaria al fine di conseguire il diritto nei confronti dell' , nonché in ragione della rinuncia dell'Istituto alle eccezioni preliminari. CP_3
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede: sulla pensione indiretta dovuta alle ricorrenti determina la quota spettante alla LI del defunto nella misura fissa di legge (20%), determina la quota spettante alla sig.ra Persona_3
in misura pari al 15% (calcolato sul 60% che deve essere suddiviso tra le Parte_1
due ricorrenti), assegna la quota residua alla sig.ra Parte_2
La madre è autorizzata ad incassare e gestire nell'interesse e per conto della Parte_2
minore la quota a questa spettante.
Pone a carico dell' l'obbligo della liquidazione secondo le dette quote concordate e qui CP_3
recepite dal Tribunale entro il mese successivo alla pronuncia della sentenza, nonché l'obbligo pagina 6 di 7 della liquidazione delle somme arretrate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del soggetto della cui pensione si tratta.
Compensa le spese.
Aosta, 4.11.2024
Il giudice rel. est.
Dr. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 7