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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 03/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1037/2022
T R A
, nata a [...] C.V. il 16/03/1965 e residente a [...]
Salvatore 37, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Viggiano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata Campania CE alla Via Vittorio Emanuele 19; Appellante
E
, nella Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, e CP_2 [...]
, nella persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/3/2020 al Tribunale di Santa Saria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, premesso di essere stata inserita nei ruoli della scuola Statale Parte_1 nell'area professionale del personale docente con la qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria superiore per l'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche (classe di concorso A019) con decorrenza dal 01/09/2014, di prestare servizio presso l
[...]
di Marcianise CE su posto di sostegno e di aver svolto, prima della Parte_2 assunzione in ruolo, 12 anni di servizio pre-ruolo, aveva convenuto in giudizio il
[...]
nonché Controparte_1 [...]
chiedendo di: a) Accertare il servizio pre ruolo prestato Controparte_4 dalla ricorrente in virtù di una successione di contratti a tempo determinato come innanzi specificato e provato dalla documentazione agli atti;
b) Accertare e dichiarare il diritto in favore della ricorrente alla progressione professionale retributiva per il periodo di servizio pre ruolo svolto nel profilo professionale del personale docente con conseguente ricostruzione della carriera ai fini previdenziali, pensionistici, di anzianità e retributivi in ragione dell'anzianità di servizio effettivamente svolto e, per l'effetto, c) Condannare l'Amministrazione convenuta a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata nonché al pagamento delle differenze retributive dovute in base alla ricostruzione della carriera, come da determinazione da effettuarsi anche tramite c.t.u., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
d) Dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione, a far data dall'inizio del rapporto di lavoro, degli scatti di anzianità con relativa progressione retributiva negli anni di pre ruolo, a far data dal primo contratto di assunzione a termine o diversa individuanda data;
condannare l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle rispettive somme corrispondenti all'accertato diritto dall'inizio del rapporto o diversa individuanda data, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
e) Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarre a favore della sottoscritta procuratrice antistataria.
La ricorrente aveva invocato a sostegno della domanda il principio di “non discriminazione” e la conseguente disapplicazione della normativa Italiana del settore Scuola in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro Comunitario del 18 marzo 1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito con la Direttiva Comunitaria 99/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Costituito il contraddittorio, il convenuto, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417- CP_1 bis c.p.c. dall' , aveva resistito al Controparte_5 ricorso eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei e l'infondatezza della domanda.
Con la sentenza n. 2830/2021 pubblicata in data 10/11/2021 il Giudice adito ha così deciso: “1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'istante al riconoscimento a carico del , di un'anzianità di servizio complessiva pari a 12 anni di CP_6 servizio pre ruolo e dei connessi incrementi stipendiali, con inserimento della ricorrente nella fascia stipendiale 9-15 alla data di emissione del decreto di ricostruzione carriera;
2) Ordina al Part
di collocare nella fascia stipendiale ad ella spettante, tenuto conto CP_6 Parte_1 dell'anzianità medio tempore maturata come docente di ruolo;
3) Rigetta, nel resto, il ricorso;
4) compensa le spese di lite”.
Il Tribunale ha rilevato che dall'attestato di servizio risultano prestati, quali servizi pre-ruolo, gli a.s. dal 2000/01 al 2012/13. L'Amministrazione ha calcolato per intero i primi 4 anni, e gli altri nella misura dei 2/3, quindi complessivamente anni 8 mesi 10 e giorni 20, con inserimento della ricorrente nella fascia retributiva 9-15, mentre i restanti anni 2, mesi 5 giorni 10 sono stati riconosciuti ai soli fini economici (cfr. decreto di ricostruzione della carriera n. 4068 del 2/2/2017 in atti).
Ha osservato come il computo dell'anzianità di servizio operato dall'Amministrazione sulla base della normativa interna fosse discriminatorio nei confronti della ricorrente, siccome non giustificato da diversità oggettive della prestazione lavorativa resa dalla stessa rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Ha quindi ritenuto che la normativa interna di cui all'art. 485 dovesse essere disapplicata in favore di quella di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro e ha riconosciuto alla docente una anzianità pre-ruolo pari a n. 12 anni, calcolando per intero gli anni scolastici così come dalla stessa lavorati (ai quali aggiungere gli anni successivi all'immissione in ruolo maturati fino alla data di deposito del ricorso). Il Tribunale ha invece respinto la domanda di condanna del al pagamento delle CP_1 differenze retributive, che l'istante aveva chiesto di quantificare a mezzo CTU senza, tuttavia, allegare alcun elemento utile alla determinazione delle stesse (né busta paga né i CUD delle annualità in contestazione), ritenendo che non fosse possibile procedere alla nomina del consulente in assenza del compendio documentale sul quale operare i conteggi.
Con atto depositato in data 6.5.2022 ha proposto tempestivo appello la docente censurando la parte della sentenza relativa al diniego delle differenze retributive spettanti a seguito dell'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo e della collocazione nella fascia stipendiale di competenza.
La lavoratrice ha osservato, per un verso, che il decreto di ricostruzione di carriera (in atti) richiama tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola applicati al caso de quo con le annesse tabelle stipendiali, dai quali un CTU, se nominato, ben avrebbe potuto ricavare agevolmente le differenze stipendiali scaturenti dalla ricostruzione di carriera a seguito del riconoscimento del pre-ruolo. Nello stesso decreto di ricostruzione di carriera, poi, è indicato il trattamento economico della ricorrente con i riferimenti alle varie voci della retribuzione (stipendio tabellare, retribuzione professionale docenti, indennità vacanza contrattuale).
Per l'altro il Giudice di prime cure avrebbe potuto comunque riconoscere come domanda generica le connesse e conseguenti differenze retributive, al pari di come è stato riconosciuto il diritto della ricorrente dell'anzianità pre-ruolo, degli incrementi stipendiali e della fascia di anzianità, voci tutte non quantificate, lasciando al convenuto la predetta quantificazione. CP_1
Tanto premesso, ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in conseguenza del riconoscimento a favore della ricorrente di un'anzianità di servizio pre-ruolo pari a 12 anni e dei connessi incrementi stipendiali, con inserimento della ricorrente nella fascia stipendiale 9-15 alla data di emissione del decreto di ricostruzione carriera e con ordine al CP_6 di collocarla nella fascia stipendiale spettante, tenuto conto dell'anzianità medio tempore maturata come docente di ruolo, di condannare il al pagamento delle differenze retributive CP_6 dovute in base alla ricostruzione della carriera, come da determinazione da effettuarsi anche tramite c.t.u. (se necessario), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e attribuzione.
Notificato l'atto di appello, la amministrazione convenuta non si è costituita, preferendo rimanere contumace.
La Corte ha disposta la trattazione cartolare del procedimento;
quindi, acquisite le note scritte, all'esito della odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. ha riservata la causa in decisione.
L'appello è fondato.
Preliminarmente sulla notificazione dell'atto di appello, va osservato che in primo grado l'amministrazione si è costituita ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. tramite i propri funzionari.
La S.C. ha affermato che “La notificazione dell'atto di appello eseguita direttamente all'Amministrazione statale - parte del rapporto di lavoro e costituita nel giudizio di primo grado tramite un proprio dipendente ex art. 417-bis c.p.c. - anziché presso l'Avvocatura dello Stato è affetta da nullità, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., se non sanata dalla costituzione della parte intimata” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 5853 del 8/3/2017; Cass. Sez. L. Sentenza n. 5212 del 27/2/2008 e, di recente, Cass. Ordinanza n. 22383 del 15/7/2022).
Nella specie l'appellante ha notificato il ricorso alla controparte, dapprima in data 9.10.2023, al domicilio eletto nel giudizio di primo grado, ovvero , e poi a mezzo Controparte_7 pec all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in data 1.8.2024 nelle more del rinvio di ufficio della prima udienza dal 23.11.2023 al 23.5.2024 e successivamente rinviata di ufficio al 24.10.2024.
La prima notifica del 9.10.2023 risulta eseguita tempestivamente nel termine di legge entro la prima udienza di discussione (del 23.11.2023) fissata nel decreto ex art. 435 c.p.c. Tuttavia, la notificazione è nulla in quanto effettuata direttamente alla amministrazione e non presso l'Avvocatura.
Il vizio della notifica è stato spontaneamente sanato dalla ricorrente che nelle more dei rinvii di ufficio della prima udienza (dal 23.11.2023 al 23.5.2024 e poi al 24.10.2024), disposti per ragioni organizzative prima dell'apertura della udienza stessa e senza che la stessa si sia svolta, in data 1.8.2024 ha notificato l'atto di appello via pec alla Avvocatura Distrettuale.
E' principio espresso dalla Corte di Cassazione in ipotesi di slittamento dell'udienza di trattazione che “Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 cod. proc. civ.) con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima” (Cass., Sezioni Unite, n. 14288 del 20/6/2007; Cass. Sez. L Sentenza n. 8684 del 29/4/2015).
Invero, “Il rinvio di ufficio dell'udienza di discussione, che, a mente della consolidata, condivisibile giurisprudenza di legittimità, osta al rilievo di preclusioni e decadenze in danno delle parti, è quello disposto prima della data fissata per la discussione e prima che l'udienza stessa sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, dovendosi ravvisare in tale prima ipotesi una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione (cfr., tra le altre, Cass. 20 giugno 2007 n. 14288, Cass. 3 marzo 2003 n. 3126, Cass. 27 maggio 2000 n. 7013, Cass. 6 novembre1999 n. 12388)” (Cass., Sez. L. Ordinanza n. 16517 del 5/8/2016, che richiama Cass. n. 1175/2015).
La S.C. ha ritenuto che la natura e gli effetti di un rinvio dell'udienza di trattazione disposto d'ufficio prima della udienza stessa, senza che quest'ultima sia stata tenuta, sono diversi da quelli attribuibili ad un rinvio che sia deliberato nel corso della udienza, rispetto al quale la parte che non vi abbia già provveduto si attivi autonomamente per notificare il gravame ed il provvedimento di fissazione della nuova udienza di rinvio. Ciò nella prospettiva di una valorizzazione dei principi di diligenza e di correttezza delle condotte di quanti agiscono, seppure a diverso titolo, nel giudizio, funzionali pur sempre alla garanzia dei principi di ragionevole durata del processo e di certezza delle situazioni giuridiche. Non potendo ritenersi, per converso, che la coincidenza di un'esigenza dell'ufficio con una convenienza della parte, che sia rimasta inattiva rispetto all'onere notificatorio, al differimento della prima udienza, possa rilevare in termini sanzionatori per quest'ultima, pure ove manchi ogni lesione di siffatti principi (Cass. 16517/2016 e 1175/2015 citt.).
Nella specie deve ritenersi adempiuto l'onere notificatorio dell'appello effettuato in data 1.8.2024 presso l'Avvocatura distrettuale nel rispetto dei termini in relazione alla data dell'udienza di discussione, da intendersi con riferimento a quella indicata nel provvedimento di differimento d'ufficio, non essendosi realizzata una lesione del principio di ragionevole durata del processo per comportamento ascrivibile alla parte appellante.
Nel merito, va osservato che nel ricorso di primo grado la docente aveva espressamente chiesto sia il riconoscimento del servizio pre-ruolo con disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera, sia l'inquadramento nella corretta fascia stipendiale sia la condanna del al CP_1 pagamento delle conseguenti differenze economiche tra il trattamento percepito e quello spettante a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza.
Il Giudice di prime cure ha riconosciuto l'anzianità di servizio pari a n. 12 anni di servizio pre- ruolo e ordinato al la ricollocazione della docente nel livello stipendiale corrispondente, CP_1 tenendo conto anche degli anni di servizio successivi alla immissione in ruolo maturati fino alla data di deposito del ricorso, ma ha poi negato il pagamento delle differenze retributive per il difetto di documentazione che non consentiva la loro quantificazione tramite c.t.u.
Come correttamente osservato dalla appellante, il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo è proprio finalizzato ad ottenere la differenza stipendiale corrispondente tra ciò che il dipendente ha percepito e ciò che avrebbe dovuto percepire con l'integrale ed immediata valutazione del servizio pregresso svolto prima della immissione in ruolo, oltre agli scatti di anzianità ed al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata con il raggiungimento dei gradoni stipendiali successivi.
In altri termini, il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo secondo il principio europeo di
“non discriminazione” comporta vantaggi non solo ai fini giuridici ma anche ai fini economici. Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate al lavoratore a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva, nella specie assente, come rilevato dal Giudice di primo grado.
Parte ricorrente, in effetti, ha omesso di indicare l'esatto importo delle differenze retributive conseguenti alla corretta ricostruzione di carriera oggetto di domanda né ha allegato conteggi per la quantificazione delle stesse, sì che la domanda deve intendersi formulata in termini generici, limitata all'an del diritto alle differenze stipendiali.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello va accolto per quanto di ragione e in riforma parziale della sentenza gravata, l'amministrazione resistente va condannata al pagamento, in favore di
[...]
delle differenze retributive conseguenti al diritto riconosciuto, in favore della stessa, Parte_1 di un'anzianità di servizio pari a 12 anni di preruolo (ai quali aggiungere gli anni successivi all'immissione in ruolo maturati fino alla data di deposito del ricorso) e dei connessi incrementi stipendiali, con conferma della collocazione nella fascia stipendiale 9-15. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del
CP_6
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna il al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 differenze retributive che risultino dovute in base alla ricostruzione di carriera e alla ricollocazione della ricorrente nella posizione stipendiale di competenza, oltre interessi come per legge;
-condanna il alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 2738,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi euro 1984,00 per il giudizio di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario;
Napoli, 3/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 03/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1037/2022
T R A
, nata a [...] C.V. il 16/03/1965 e residente a [...]
Salvatore 37, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Viggiano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata Campania CE alla Via Vittorio Emanuele 19; Appellante
E
, nella Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, e CP_2 [...]
, nella persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/3/2020 al Tribunale di Santa Saria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, premesso di essere stata inserita nei ruoli della scuola Statale Parte_1 nell'area professionale del personale docente con la qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria superiore per l'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche (classe di concorso A019) con decorrenza dal 01/09/2014, di prestare servizio presso l
[...]
di Marcianise CE su posto di sostegno e di aver svolto, prima della Parte_2 assunzione in ruolo, 12 anni di servizio pre-ruolo, aveva convenuto in giudizio il
[...]
nonché Controparte_1 [...]
chiedendo di: a) Accertare il servizio pre ruolo prestato Controparte_4 dalla ricorrente in virtù di una successione di contratti a tempo determinato come innanzi specificato e provato dalla documentazione agli atti;
b) Accertare e dichiarare il diritto in favore della ricorrente alla progressione professionale retributiva per il periodo di servizio pre ruolo svolto nel profilo professionale del personale docente con conseguente ricostruzione della carriera ai fini previdenziali, pensionistici, di anzianità e retributivi in ragione dell'anzianità di servizio effettivamente svolto e, per l'effetto, c) Condannare l'Amministrazione convenuta a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata nonché al pagamento delle differenze retributive dovute in base alla ricostruzione della carriera, come da determinazione da effettuarsi anche tramite c.t.u., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
d) Dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione, a far data dall'inizio del rapporto di lavoro, degli scatti di anzianità con relativa progressione retributiva negli anni di pre ruolo, a far data dal primo contratto di assunzione a termine o diversa individuanda data;
condannare l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle rispettive somme corrispondenti all'accertato diritto dall'inizio del rapporto o diversa individuanda data, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
e) Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarre a favore della sottoscritta procuratrice antistataria.
La ricorrente aveva invocato a sostegno della domanda il principio di “non discriminazione” e la conseguente disapplicazione della normativa Italiana del settore Scuola in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro Comunitario del 18 marzo 1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito con la Direttiva Comunitaria 99/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Costituito il contraddittorio, il convenuto, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417- CP_1 bis c.p.c. dall' , aveva resistito al Controparte_5 ricorso eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei e l'infondatezza della domanda.
Con la sentenza n. 2830/2021 pubblicata in data 10/11/2021 il Giudice adito ha così deciso: “1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'istante al riconoscimento a carico del , di un'anzianità di servizio complessiva pari a 12 anni di CP_6 servizio pre ruolo e dei connessi incrementi stipendiali, con inserimento della ricorrente nella fascia stipendiale 9-15 alla data di emissione del decreto di ricostruzione carriera;
2) Ordina al Part
di collocare nella fascia stipendiale ad ella spettante, tenuto conto CP_6 Parte_1 dell'anzianità medio tempore maturata come docente di ruolo;
3) Rigetta, nel resto, il ricorso;
4) compensa le spese di lite”.
Il Tribunale ha rilevato che dall'attestato di servizio risultano prestati, quali servizi pre-ruolo, gli a.s. dal 2000/01 al 2012/13. L'Amministrazione ha calcolato per intero i primi 4 anni, e gli altri nella misura dei 2/3, quindi complessivamente anni 8 mesi 10 e giorni 20, con inserimento della ricorrente nella fascia retributiva 9-15, mentre i restanti anni 2, mesi 5 giorni 10 sono stati riconosciuti ai soli fini economici (cfr. decreto di ricostruzione della carriera n. 4068 del 2/2/2017 in atti).
Ha osservato come il computo dell'anzianità di servizio operato dall'Amministrazione sulla base della normativa interna fosse discriminatorio nei confronti della ricorrente, siccome non giustificato da diversità oggettive della prestazione lavorativa resa dalla stessa rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. Ha quindi ritenuto che la normativa interna di cui all'art. 485 dovesse essere disapplicata in favore di quella di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro e ha riconosciuto alla docente una anzianità pre-ruolo pari a n. 12 anni, calcolando per intero gli anni scolastici così come dalla stessa lavorati (ai quali aggiungere gli anni successivi all'immissione in ruolo maturati fino alla data di deposito del ricorso). Il Tribunale ha invece respinto la domanda di condanna del al pagamento delle CP_1 differenze retributive, che l'istante aveva chiesto di quantificare a mezzo CTU senza, tuttavia, allegare alcun elemento utile alla determinazione delle stesse (né busta paga né i CUD delle annualità in contestazione), ritenendo che non fosse possibile procedere alla nomina del consulente in assenza del compendio documentale sul quale operare i conteggi.
Con atto depositato in data 6.5.2022 ha proposto tempestivo appello la docente censurando la parte della sentenza relativa al diniego delle differenze retributive spettanti a seguito dell'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo e della collocazione nella fascia stipendiale di competenza.
La lavoratrice ha osservato, per un verso, che il decreto di ricostruzione di carriera (in atti) richiama tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola applicati al caso de quo con le annesse tabelle stipendiali, dai quali un CTU, se nominato, ben avrebbe potuto ricavare agevolmente le differenze stipendiali scaturenti dalla ricostruzione di carriera a seguito del riconoscimento del pre-ruolo. Nello stesso decreto di ricostruzione di carriera, poi, è indicato il trattamento economico della ricorrente con i riferimenti alle varie voci della retribuzione (stipendio tabellare, retribuzione professionale docenti, indennità vacanza contrattuale).
Per l'altro il Giudice di prime cure avrebbe potuto comunque riconoscere come domanda generica le connesse e conseguenti differenze retributive, al pari di come è stato riconosciuto il diritto della ricorrente dell'anzianità pre-ruolo, degli incrementi stipendiali e della fascia di anzianità, voci tutte non quantificate, lasciando al convenuto la predetta quantificazione. CP_1
Tanto premesso, ha concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in conseguenza del riconoscimento a favore della ricorrente di un'anzianità di servizio pre-ruolo pari a 12 anni e dei connessi incrementi stipendiali, con inserimento della ricorrente nella fascia stipendiale 9-15 alla data di emissione del decreto di ricostruzione carriera e con ordine al CP_6 di collocarla nella fascia stipendiale spettante, tenuto conto dell'anzianità medio tempore maturata come docente di ruolo, di condannare il al pagamento delle differenze retributive CP_6 dovute in base alla ricostruzione della carriera, come da determinazione da effettuarsi anche tramite c.t.u. (se necessario), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e attribuzione.
Notificato l'atto di appello, la amministrazione convenuta non si è costituita, preferendo rimanere contumace.
La Corte ha disposta la trattazione cartolare del procedimento;
quindi, acquisite le note scritte, all'esito della odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. ha riservata la causa in decisione.
L'appello è fondato.
Preliminarmente sulla notificazione dell'atto di appello, va osservato che in primo grado l'amministrazione si è costituita ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. tramite i propri funzionari.
La S.C. ha affermato che “La notificazione dell'atto di appello eseguita direttamente all'Amministrazione statale - parte del rapporto di lavoro e costituita nel giudizio di primo grado tramite un proprio dipendente ex art. 417-bis c.p.c. - anziché presso l'Avvocatura dello Stato è affetta da nullità, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., se non sanata dalla costituzione della parte intimata” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 5853 del 8/3/2017; Cass. Sez. L. Sentenza n. 5212 del 27/2/2008 e, di recente, Cass. Ordinanza n. 22383 del 15/7/2022).
Nella specie l'appellante ha notificato il ricorso alla controparte, dapprima in data 9.10.2023, al domicilio eletto nel giudizio di primo grado, ovvero , e poi a mezzo Controparte_7 pec all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in data 1.8.2024 nelle more del rinvio di ufficio della prima udienza dal 23.11.2023 al 23.5.2024 e successivamente rinviata di ufficio al 24.10.2024.
La prima notifica del 9.10.2023 risulta eseguita tempestivamente nel termine di legge entro la prima udienza di discussione (del 23.11.2023) fissata nel decreto ex art. 435 c.p.c. Tuttavia, la notificazione è nulla in quanto effettuata direttamente alla amministrazione e non presso l'Avvocatura.
Il vizio della notifica è stato spontaneamente sanato dalla ricorrente che nelle more dei rinvii di ufficio della prima udienza (dal 23.11.2023 al 23.5.2024 e poi al 24.10.2024), disposti per ragioni organizzative prima dell'apertura della udienza stessa e senza che la stessa si sia svolta, in data 1.8.2024 ha notificato l'atto di appello via pec alla Avvocatura Distrettuale.
E' principio espresso dalla Corte di Cassazione in ipotesi di slittamento dell'udienza di trattazione che “Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 cod. proc. civ.) con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima” (Cass., Sezioni Unite, n. 14288 del 20/6/2007; Cass. Sez. L Sentenza n. 8684 del 29/4/2015).
Invero, “Il rinvio di ufficio dell'udienza di discussione, che, a mente della consolidata, condivisibile giurisprudenza di legittimità, osta al rilievo di preclusioni e decadenze in danno delle parti, è quello disposto prima della data fissata per la discussione e prima che l'udienza stessa sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, dovendosi ravvisare in tale prima ipotesi una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione (cfr., tra le altre, Cass. 20 giugno 2007 n. 14288, Cass. 3 marzo 2003 n. 3126, Cass. 27 maggio 2000 n. 7013, Cass. 6 novembre1999 n. 12388)” (Cass., Sez. L. Ordinanza n. 16517 del 5/8/2016, che richiama Cass. n. 1175/2015).
La S.C. ha ritenuto che la natura e gli effetti di un rinvio dell'udienza di trattazione disposto d'ufficio prima della udienza stessa, senza che quest'ultima sia stata tenuta, sono diversi da quelli attribuibili ad un rinvio che sia deliberato nel corso della udienza, rispetto al quale la parte che non vi abbia già provveduto si attivi autonomamente per notificare il gravame ed il provvedimento di fissazione della nuova udienza di rinvio. Ciò nella prospettiva di una valorizzazione dei principi di diligenza e di correttezza delle condotte di quanti agiscono, seppure a diverso titolo, nel giudizio, funzionali pur sempre alla garanzia dei principi di ragionevole durata del processo e di certezza delle situazioni giuridiche. Non potendo ritenersi, per converso, che la coincidenza di un'esigenza dell'ufficio con una convenienza della parte, che sia rimasta inattiva rispetto all'onere notificatorio, al differimento della prima udienza, possa rilevare in termini sanzionatori per quest'ultima, pure ove manchi ogni lesione di siffatti principi (Cass. 16517/2016 e 1175/2015 citt.).
Nella specie deve ritenersi adempiuto l'onere notificatorio dell'appello effettuato in data 1.8.2024 presso l'Avvocatura distrettuale nel rispetto dei termini in relazione alla data dell'udienza di discussione, da intendersi con riferimento a quella indicata nel provvedimento di differimento d'ufficio, non essendosi realizzata una lesione del principio di ragionevole durata del processo per comportamento ascrivibile alla parte appellante.
Nel merito, va osservato che nel ricorso di primo grado la docente aveva espressamente chiesto sia il riconoscimento del servizio pre-ruolo con disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera, sia l'inquadramento nella corretta fascia stipendiale sia la condanna del al CP_1 pagamento delle conseguenti differenze economiche tra il trattamento percepito e quello spettante a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza.
Il Giudice di prime cure ha riconosciuto l'anzianità di servizio pari a n. 12 anni di servizio pre- ruolo e ordinato al la ricollocazione della docente nel livello stipendiale corrispondente, CP_1 tenendo conto anche degli anni di servizio successivi alla immissione in ruolo maturati fino alla data di deposito del ricorso, ma ha poi negato il pagamento delle differenze retributive per il difetto di documentazione che non consentiva la loro quantificazione tramite c.t.u.
Come correttamente osservato dalla appellante, il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo è proprio finalizzato ad ottenere la differenza stipendiale corrispondente tra ciò che il dipendente ha percepito e ciò che avrebbe dovuto percepire con l'integrale ed immediata valutazione del servizio pregresso svolto prima della immissione in ruolo, oltre agli scatti di anzianità ed al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata con il raggiungimento dei gradoni stipendiali successivi.
In altri termini, il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo secondo il principio europeo di
“non discriminazione” comporta vantaggi non solo ai fini giuridici ma anche ai fini economici. Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate al lavoratore a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva, nella specie assente, come rilevato dal Giudice di primo grado.
Parte ricorrente, in effetti, ha omesso di indicare l'esatto importo delle differenze retributive conseguenti alla corretta ricostruzione di carriera oggetto di domanda né ha allegato conteggi per la quantificazione delle stesse, sì che la domanda deve intendersi formulata in termini generici, limitata all'an del diritto alle differenze stipendiali.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello va accolto per quanto di ragione e in riforma parziale della sentenza gravata, l'amministrazione resistente va condannata al pagamento, in favore di
[...]
delle differenze retributive conseguenti al diritto riconosciuto, in favore della stessa, Parte_1 di un'anzianità di servizio pari a 12 anni di preruolo (ai quali aggiungere gli anni successivi all'immissione in ruolo maturati fino alla data di deposito del ricorso) e dei connessi incrementi stipendiali, con conferma della collocazione nella fascia stipendiale 9-15. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del
CP_6
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna il al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 differenze retributive che risultino dovute in base alla ricostruzione di carriera e alla ricollocazione della ricorrente nella posizione stipendiale di competenza, oltre interessi come per legge;
-condanna il alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 2738,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi euro 1984,00 per il giudizio di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario;
Napoli, 3/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano