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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4975/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4975/2022 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VAIRA Parte_1 P.IVA_1
MICHELE e dell'avv. DANIELE GIANLUCA ( ) VIALE I MAGGIO 27 C.F._1
FOGGIA, elettivamente domiciliata in VIALE I MAGGIO 27 FOGGIA presso il difensore avv. VAIRA MICHELE
- ATTRICE -
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE - OGGETTO: adempimento CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 16/4/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, esponeva in punto di fatto:
“a) Che è società operante nell'ambito dei settori della formazione Parte_1 universit b) Che in particolare la società, direttamente e tramite le proprie controllate, offre servizi aventi ad oggetto l'organizzazione, o l'intermediazione nell'organizzazione, di corsi formativi, professionalizzanti e abilitanti, in molteplici ambiti di interesse, e che vanno esemplificativamente dall'apprendimento di competenze linguistiche e informatiche, alla specializzazione al sostegno;
dalla partecipazione a percorsi abilitativi o strumentali all'esercizio di arti e professioni al conseguimento di titoli di studio superiori e universitari;
c) Che le società del gruppo si avvalgono a tal fine di convenzioni con strutture Parte_1 universitarie o formative pubbliche e private, italiane ed estere, al fine di permettere agli iscritti di
pagina 1 di 4 svolgere percorsi didattico formativi all'esito dei quali, previo superamento di una prova finale di esame, ottenere il conseguimento del titolo di studio o della certificazione professionale desiderata;
d) Che a tal fine il gruppo si avvale di una rete di collocamento dei prodotti sul Parte_1 territorio, nell'ambito di part da accordi quadro in forza dei quali il c.d. point locale, ovverosia il referente di zona, con organizzazione autonoma e predisposizione di adeguata struttura aziendale, si impegna a promuovere i corsi, raccogliere e gestire le iscrizioni, predisporre eventuali spazi ove svolgere lezioni e incontri, curare l'inserimento dei corsisti nelle piattaforme telematiche sulla scorta delle credenziali di accesso personalizzate (fornite dalla attrice) per la frequenza dei percorsi formativi e l'ottenimento dei titoli conclusivi, il tutto verso il pagamento, a favore del referente locale, di provvigioni previamente determinate;
e) Che accordi di collaborazione sono intervenuti nella città di San Giovanni Rotondo con il signor
c.f. quest'ultimo in proprio e quale legale Parte_2 C.F._3 ociazi FR Onlus, c.f. i quali si sono P.IVA_2 impegnati al collocamento dei corsi ed alla organizzazione di eventuali zi per lezioni ed esami;
f) Che, come detto, la ha proceduto alla organizzazione di percorsi di formazione Parte_1 finalizzati al consegui azione e abilitazione all'insegnamento di sostegno presso le istituzioni scolastiche, da svolgersi per il tramite di un ente di formazione spagnolo, denominato Nebrjia Formacion Continua, legato da un rapporto di partnership con la attrice, e che a propria volta si avvale di alcune istituzioni universitarie, e in particolare della Universidad Nebrija;
g) Che i corsi presso le università spagnole avvenivano on line e permettevano, all'esito delle attività didattiche e formative e al superamento di un esame finale in lingua spagnola, il conseguimento di un titolo abilitante all'insegnamento di sostegno presso le istituzioni scolastiche italiane, e l'inserimento nelle relative graduatorie;
h) Che per il tramite dei citati referenti locali, la convenuta signora ha perfezionato Controparte_2 la sua iscrizione al percorso formativo organizzato dalla attrice, all' a svolto attività formativa e sostenuto un esame finale conseguendo il titolo abilitativo previsto;
i) Che a fronte della iscrizione ai corsi era previsto il pagamento, da parte degli iscritti, di un corrispettivo pari ad euro 9.000, allo stato mai saldato;
j) Che la convenuta ha, come si è detto, chiesto l'attivazione del percorso, fornito la documentazione richiesta per l'espletamento delle formalità di iscrizione, ottenuto l'inserimento della sua posizione personale attraverso credenziali di accesso a quella espressamente fornite, sottoscritto la richiesta di immatricolazione a quella procurata dalla attrice, fruito delle attività formative e didattiche incluse nel pacchetto;
k) Che il percorso è stato fattivamente svolto e concluso senza che la convenuta, sebbene reiteratamente compulsata affinchè vi provvedesse, abbia corrisposto alcunché; l) Che ogni tentativo di comporre bonariamente la controversia si è rivelato inutile stante il pervicace rifiuto della controparte di dare corso al prescritto pagamento…”. Su tali premesse conveniva in giudizio per sentirla condannare al Controparte_2 pagamento della somma di € 9.000,00, con il favore delle spese di lite.
, sebbene regolarmente evocata in giudizio, restava contumace. Controparte_2
La causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata all'udienza del 16/4/2025, celebrata con la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. 2. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione alla luce delle considerazioni che seguono. Preliminarmente occorre evidenziare che, vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale (art.1218 c.c.), il riparto dell'onere probatorio è retto dal principio secondo cui il soggetto che pagina 2 di 4 agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto la prova del fatto estintivo, costituito dall' avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo dell'altrui diritto alla prestazione. Ciò nel rispetto del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero del fatto impeditivo o modificativo” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019). Orbene, nel caso di specie l'attrice ha assolto al proprio onere probatorio avendo: a) provato la fonte negoziale del credito attraverso la produzione dei seguenti documenti:
- Modulo iscrizione CS Uniforma sottoscritto da;
Controparte_2
- Documenti iscrizione e conseguimento titolo abilitativi “Master En Educacion CP_3
Especial” e “Master en Formacion del Profesorado” ; Controparte_2
- Bonifico di in favore di EuroInnova per il MASTER EN EDUCACION CP_3
ESPECIAL ; Controparte_2
- Certificato Controparte_4
- Modulo del punteggio del en Educacion Especial INESEM Business Scholl;
CP_4
- copia del decreto emesso dal TAR Lazio in data 28/8/2021, nell'ambito del giudizio promosso anche da per l'annullamento, previa sospensione, della nota del Controparte_2
– Prot. n. 25348 del 17.08.2021; Controparte_5
b) allegato l'inadempimento della debitrice, cui contesta il mancato pagamento del corrispettivo previsto per la partecipazione al corso per il conseguimento di un titolo abilitante all'insegnamento di sostegno presso le istituzioni scolastiche italiane, e l'inserimento nelle relative graduatorie. Relativamente al quantum, tuttavia, questo Giudice rileva come non vi sia corrispondenza fra la somma indicata nel modulo di iscrizione al corso, pari ad € 7.000,00 - da corrispondersi attraverso tre rate scadenti rispettivamente il 25/2/2021, il 25/3/2021 e il 25/4/2021 – e quella di € 9.000,00 oggetto della domanda;
sicché la pretesa azionata dalla creditrice deve ritenersi provata in relazione al minor importo risultante dalla documentazione prodotta. A fronte dell'assolvimento, da parte della creditrice e nei limiti precisati, dell'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del credito azionato, la convenuta non ha eccepito alcuna concreta circostanza estintiva, impeditiva o modificativa dell'avversa pretesa, restando contumace e rinunciando in tal modo ad articolare la qualsivoglia difesa. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere condannata al Controparte_2 pagamento, in favore dell'attrice e per le causali sopra precisate, della somma di € 7.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al Controparte_2 pagamento, in favore dell'attrice e per le causali di cui alla narrativa, della somma di € 7.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna altresì la convenuta a rimborsare in favore dell'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 per esborsi ed € 3.397,00 per onorari professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 16/4/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 17 aprile 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4975/2022 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VAIRA Parte_1 P.IVA_1
MICHELE e dell'avv. DANIELE GIANLUCA ( ) VIALE I MAGGIO 27 C.F._1
FOGGIA, elettivamente domiciliata in VIALE I MAGGIO 27 FOGGIA presso il difensore avv. VAIRA MICHELE
- ATTRICE -
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE - OGGETTO: adempimento CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 16/4/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, esponeva in punto di fatto:
“a) Che è società operante nell'ambito dei settori della formazione Parte_1 universit b) Che in particolare la società, direttamente e tramite le proprie controllate, offre servizi aventi ad oggetto l'organizzazione, o l'intermediazione nell'organizzazione, di corsi formativi, professionalizzanti e abilitanti, in molteplici ambiti di interesse, e che vanno esemplificativamente dall'apprendimento di competenze linguistiche e informatiche, alla specializzazione al sostegno;
dalla partecipazione a percorsi abilitativi o strumentali all'esercizio di arti e professioni al conseguimento di titoli di studio superiori e universitari;
c) Che le società del gruppo si avvalgono a tal fine di convenzioni con strutture Parte_1 universitarie o formative pubbliche e private, italiane ed estere, al fine di permettere agli iscritti di
pagina 1 di 4 svolgere percorsi didattico formativi all'esito dei quali, previo superamento di una prova finale di esame, ottenere il conseguimento del titolo di studio o della certificazione professionale desiderata;
d) Che a tal fine il gruppo si avvale di una rete di collocamento dei prodotti sul Parte_1 territorio, nell'ambito di part da accordi quadro in forza dei quali il c.d. point locale, ovverosia il referente di zona, con organizzazione autonoma e predisposizione di adeguata struttura aziendale, si impegna a promuovere i corsi, raccogliere e gestire le iscrizioni, predisporre eventuali spazi ove svolgere lezioni e incontri, curare l'inserimento dei corsisti nelle piattaforme telematiche sulla scorta delle credenziali di accesso personalizzate (fornite dalla attrice) per la frequenza dei percorsi formativi e l'ottenimento dei titoli conclusivi, il tutto verso il pagamento, a favore del referente locale, di provvigioni previamente determinate;
e) Che accordi di collaborazione sono intervenuti nella città di San Giovanni Rotondo con il signor
c.f. quest'ultimo in proprio e quale legale Parte_2 C.F._3 ociazi FR Onlus, c.f. i quali si sono P.IVA_2 impegnati al collocamento dei corsi ed alla organizzazione di eventuali zi per lezioni ed esami;
f) Che, come detto, la ha proceduto alla organizzazione di percorsi di formazione Parte_1 finalizzati al consegui azione e abilitazione all'insegnamento di sostegno presso le istituzioni scolastiche, da svolgersi per il tramite di un ente di formazione spagnolo, denominato Nebrjia Formacion Continua, legato da un rapporto di partnership con la attrice, e che a propria volta si avvale di alcune istituzioni universitarie, e in particolare della Universidad Nebrija;
g) Che i corsi presso le università spagnole avvenivano on line e permettevano, all'esito delle attività didattiche e formative e al superamento di un esame finale in lingua spagnola, il conseguimento di un titolo abilitante all'insegnamento di sostegno presso le istituzioni scolastiche italiane, e l'inserimento nelle relative graduatorie;
h) Che per il tramite dei citati referenti locali, la convenuta signora ha perfezionato Controparte_2 la sua iscrizione al percorso formativo organizzato dalla attrice, all' a svolto attività formativa e sostenuto un esame finale conseguendo il titolo abilitativo previsto;
i) Che a fronte della iscrizione ai corsi era previsto il pagamento, da parte degli iscritti, di un corrispettivo pari ad euro 9.000, allo stato mai saldato;
j) Che la convenuta ha, come si è detto, chiesto l'attivazione del percorso, fornito la documentazione richiesta per l'espletamento delle formalità di iscrizione, ottenuto l'inserimento della sua posizione personale attraverso credenziali di accesso a quella espressamente fornite, sottoscritto la richiesta di immatricolazione a quella procurata dalla attrice, fruito delle attività formative e didattiche incluse nel pacchetto;
k) Che il percorso è stato fattivamente svolto e concluso senza che la convenuta, sebbene reiteratamente compulsata affinchè vi provvedesse, abbia corrisposto alcunché; l) Che ogni tentativo di comporre bonariamente la controversia si è rivelato inutile stante il pervicace rifiuto della controparte di dare corso al prescritto pagamento…”. Su tali premesse conveniva in giudizio per sentirla condannare al Controparte_2 pagamento della somma di € 9.000,00, con il favore delle spese di lite.
, sebbene regolarmente evocata in giudizio, restava contumace. Controparte_2
La causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata all'udienza del 16/4/2025, celebrata con la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. 2. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione alla luce delle considerazioni che seguono. Preliminarmente occorre evidenziare che, vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale (art.1218 c.c.), il riparto dell'onere probatorio è retto dal principio secondo cui il soggetto che pagina 2 di 4 agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto la prova del fatto estintivo, costituito dall' avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo dell'altrui diritto alla prestazione. Ciò nel rispetto del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero del fatto impeditivo o modificativo” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019). Orbene, nel caso di specie l'attrice ha assolto al proprio onere probatorio avendo: a) provato la fonte negoziale del credito attraverso la produzione dei seguenti documenti:
- Modulo iscrizione CS Uniforma sottoscritto da;
Controparte_2
- Documenti iscrizione e conseguimento titolo abilitativi “Master En Educacion CP_3
Especial” e “Master en Formacion del Profesorado” ; Controparte_2
- Bonifico di in favore di EuroInnova per il MASTER EN EDUCACION CP_3
ESPECIAL ; Controparte_2
- Certificato Controparte_4
- Modulo del punteggio del en Educacion Especial INESEM Business Scholl;
CP_4
- copia del decreto emesso dal TAR Lazio in data 28/8/2021, nell'ambito del giudizio promosso anche da per l'annullamento, previa sospensione, della nota del Controparte_2
– Prot. n. 25348 del 17.08.2021; Controparte_5
b) allegato l'inadempimento della debitrice, cui contesta il mancato pagamento del corrispettivo previsto per la partecipazione al corso per il conseguimento di un titolo abilitante all'insegnamento di sostegno presso le istituzioni scolastiche italiane, e l'inserimento nelle relative graduatorie. Relativamente al quantum, tuttavia, questo Giudice rileva come non vi sia corrispondenza fra la somma indicata nel modulo di iscrizione al corso, pari ad € 7.000,00 - da corrispondersi attraverso tre rate scadenti rispettivamente il 25/2/2021, il 25/3/2021 e il 25/4/2021 – e quella di € 9.000,00 oggetto della domanda;
sicché la pretesa azionata dalla creditrice deve ritenersi provata in relazione al minor importo risultante dalla documentazione prodotta. A fronte dell'assolvimento, da parte della creditrice e nei limiti precisati, dell'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del credito azionato, la convenuta non ha eccepito alcuna concreta circostanza estintiva, impeditiva o modificativa dell'avversa pretesa, restando contumace e rinunciando in tal modo ad articolare la qualsivoglia difesa. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere condannata al Controparte_2 pagamento, in favore dell'attrice e per le causali sopra precisate, della somma di € 7.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al Controparte_2 pagamento, in favore dell'attrice e per le causali di cui alla narrativa, della somma di € 7.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna altresì la convenuta a rimborsare in favore dell'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 per esborsi ed € 3.397,00 per onorari professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 16/4/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 17 aprile 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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