Decreto presidenziale 9 novembre 2020
Sentenza 26 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 26/07/2021, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2021
N. 00974/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01130/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2020, proposto da
HI IT, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Ferretti e Ezio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
USR - Ufficio Scolastico Regionale per EN, USP - Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia, Commissione di Concorso, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della graduatoria provinciale per il conferimento di supplenze (GPS) per la provincia di Venezia pubblicata in data 4 settembre 2020 dall'USR per il EN laddove assegna alla ricorrente per la classe di concorso AB24 punti 118,50 e la colloca in 19° posizione e per la classe di concorso AC24 punti 104,50 e la colloca in 11° posizione e del relativo avviso di pubblicazione;
b) degli atti di data e numero sconosciuto della Commissione Esaminatrice con i quali sono stati valutati i titoli professionali e di servizio della ricorrente;
c) dei provvedimenti adottati dalla Commissione Esaminatrice e/o dall'Amministrazione Scolastica di numero e data sconosciuti e con i quali è stato respinto il reclamo proposto dalla ricorrente avverso il suo errato posizionamento nella graduatoria provvisoria e conseguentemente del rinnovato giudizio di attribuzione del punteggio relativo ai titoli della ricorrente;
d) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo per l'interesse della ricorrente;
nonché per l'accertamento:
e) del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti i punti per il servizio prestato presso la scuola paritaria Leone XIII di Milano dall'1 settembre 2008 al 22 novembre 2008 e dal 9 febbraio 2009 al 21 marzo 2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato gli atti della procedura per la formazione della graduatoria provinciale per il conferimento di supplenze (GPS) per la Provincia di Venezia pubblicata in data 4 settembre 2020, lamentando il mancato riconoscimento dei “ punti che le sarebbero spettati per i periodi di servizio prestati presso la scuola paritaria Leone XIII di Milano dall’1/9/2008 al 22/11/2008 e dal 9/2/2009 al 21/3/2009”;
- che il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio depositando gli atti del procedimento concernenti la posizione della ricorrente;
- che con atto depositato in data 22 aprile 2021, la ricorrente ha rilevato che dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente “ emerge che, effettivamente, alla ricorrente sono già stati riconosciuti i punteggi per il servizio prestato presso la scuola paritaria Leone XIII di Milano dal dall’1/9/2008 al 22/11/2008 e dal 9/2/2009 al 21/3/2009 ” e ha dichiarato di “ non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso ”;
- che ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso improcedibile “ quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito” ;
- che per consolidata giurisprudenza, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981);
- che per la peculiarità della procedura e del mancato riscontro al reclamo proposto dalla ricorrente, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO