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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/08/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa RG MA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2464/2023 R.G. controversie di lavoro promossa
d a rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1
dagli Avv.ti Maurizio Traina e Rossella Vasile ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Valentina Guarrera sito in Cefalà Diana in Via Roma n.30, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore – elettivamente domiciliato in Palermo in Via
Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'ente, rappresentato e difeso dall' avvocato Rosaria Ciancimino, per procura generale del Notaio di Roma. Per_1
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.07.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo che, in data 09.09.2020, presentava all' domanda per ottenere la CP_1
pensione ordinaria di invalidità o, in subordine, l'assegno ordinario di invalidità e che, con successiva nota del 20.10.2020, l' di Misilmeri, comunicava la CP_2 CP_1
reiezione della domanda con la seguente motivazione: “Non sono risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 l. n.222/1984). È stata invece riconosciuta la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro occupazionale confacenti alle attitudini personali, in relazione alla richiesta di assegno di invalidità da lei presentata in via subordinata (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222). Per la definizione della predetta richiesta di assegno di invalidità è in corso l'accertamento dei requisiti assicurativi e contributivi” disponendo, altresì, “ la reiezione dell'assegno ordinario di invalidità per l'assenza del requisito contributivo, in quanto non risultavano versati
n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente”, lamentava l'erroneità del provvedimento di rigetto stante il possesso dei requisiti contributivi nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “accertare e dichiarare che il sig.
[...]
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
via Stanze (cf ) è in possesso dei requisiti contributivi per C.F._1
ottenere il riconoscimento e l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ; condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dei sottoscritti legali che dichiarano di avere anticipato le spese e di non aver percepito alcun compenso , da aumentarsi del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. del 10.03.2014, n. 55, , (così come modificato dall'art
1 del D.M. 8 marzo 2018, n. 37) in quanto tale atto è stato redatto “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. (cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, essendo il ricorrente già a partire dal mese di aprile 2019 titolare di pensione di vecchiaia a carico della
Gestione Artigiani e Commercianti come tale incompatibile con l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità; chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art 96 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 03.06.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Con riferimento alla fattispecie in esame, deve rammentarsi che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984, oltre al requisito sanitario (capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo), devono sussistere anche gli specifici requisiti amministrativi previsti dalla legge.
Detto assegno spetta, infatti, ai lavoratori assicurati (dipendenti; autonomi;
iscritti alla
Gestione Separata) con almeno cinque anni (260 settimane) di contribuzione e assicurazione, di cui tre anni (156 settimane) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità.
Accertata la sussistenza del requisito sanitario, conformemente a quanto si evince dalla comunicazione dell'ente previdenziale del 20.10.2020, quanto al possesso del requisito contributivo ed assicurativo, l'arco temporale di riferimento deve essere fissato alla data dell'ultima contribuzione risultante dall'estratto contributivo in atti (all. 4 fascicolo parte ricorrente).
Difatti, è noto che il requisito dei 156 contributi settimanali possa perfezionarsi anche successivamente, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario, volto a conseguire l'assegno di invalidità (cosiddetto quinquennio "scorrevole"), ma è pur sempre necessario il rispetto della concentrazione di detta contribuzione nell'arco di cinque anni computati a ritroso dall'ultima contribuzione, non essendovi spazio per l'applicazione di un quinquennio cosiddetto "dilatato".
Ne deriva che il requisito dei 156 contributi settimanali nel quinquennio può realizzarsi o con riferimento alla data della domanda amministrativa, o con riferimento ad una data posteriore, nella quale il requisito contributivo matura, con effetto sulla decorrenza della prestazione. Ma deve sempre trattarsi di 156 contributi settimanali versati nell'arco di cinque anni, sicché il quinquennio contributivo diviene "scorrevole", restando la contribuzione concentrata nei cinque anni computati a ritroso dall'ultima contribuzione (in tal senso, Cass., 24 maggio 2006, n. 12237, cui adde, Cass., 21 febbraio 2003, n. 2699; Cass., 23 giugno 2004 n. 11696; Cass., 11 aprile 1998 n.
3738;Cass. civ. Sez. lavoro, 20-05-2014, n. 11057).
E' altresì noto che la contemporaneità della sussistenza dei requisiti è richiesta quindi dalla lettera della legge che fissa un momento di individuazione del requisito, che per questa ragione è detto mobile, con riferimento al momento della domanda amministrativa, nel quale dovevano sussistere anche i requisiti sanitario e di contribuzione complessiva.
La possibilità che il requisito di contribuzione mobile sopraggiunga nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, prevista dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 355 del 1989, in analogia a quanto disposto dall'art. 149 disp. att.
c.p.c. per il requisito sanitario, non esclude il principio che per il sorgere del diritto occorra la presenza, al momento della domanda o successivamente nel corso dei procedimenti giudiziari ed amministrativo contemporanea dei tre requisiti. Tale esigenza è connaturata al concetto di requisito costitutivo, cioè di un fatto la cui presenza attuale è necessaria perché sorga il diritto (Cass. civ. Sez. lavoro, 27/03/2003,
n. 4674, in parte motiva).
Sulla scorta di tali principi e tenuto conto della documentazione in atti (all. 4 fascicolo parte ricorrente- estratto contributivo), nella fattispecie difetta il requisito di 260 settimane di contributi, risultandone soltanto 204 nel quinquennio precedente la presentazione della domanda amministrativa.
Nulla aggiunge al quadro probatorio così acquisito, l'adesione al pagamento contributi
(all.to 7) prodotto da parte ricorrente al fine di fornire prova dell'integrazione dei contributi previdenziali, non rinvenendosi in tale atto alcun riferimento temporale ai contributi omessi e successivamente regolarizzati, né provvedendo, a tal fine, ad allegare nuovo estratto contributivo dal quale evincere il totale raggiungimento dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa di riferimento.
Con riferimento, invece, alla richiesta formulata dall' di condanna del ricorrente CP_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la stessa va disattesa, atteso che non ne sussistono i presupposti.
Invero, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria (che ha natura extracontrattuale) la domanda di cui all'art. 96 cod. proc. civ. richiede la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur, a meno che tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. Civ. 13395/2007); ciò che nella specie non si è verificato, non avendo l allegato (e meno che mai CP_1
dimostrato) di avere subito un danno diverso e maggiore conseguenziale ad altre attività processuali o accessorie, che sia stato costretto a intraprendere (particolarmente invasive della sua sfera giuridica e astrattamente idonee a determinare l'insorgenza di un pregiudizio patrimoniale a suo danno - cfr. Cass. civ. sez. III, ordinanza 09/11/2017
n° 26515), rispetto a quella necessaria per costituirsi nel presente giudizio.
Per le su esposte considerazioni, il ricorso, assorbita ogni altra questione, va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il ricorrente, avendo reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., va esentato dal pagamento delle spese giudiziali avversarie.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così decide:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, il 12.08.2025.
IL GIUDICE
RG MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa RG MA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2464/2023 R.G. controversie di lavoro promossa
d a rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1
dagli Avv.ti Maurizio Traina e Rossella Vasile ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Valentina Guarrera sito in Cefalà Diana in Via Roma n.30, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore – elettivamente domiciliato in Palermo in Via
Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'ente, rappresentato e difeso dall' avvocato Rosaria Ciancimino, per procura generale del Notaio di Roma. Per_1
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.07.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, premettendo che, in data 09.09.2020, presentava all' domanda per ottenere la CP_1
pensione ordinaria di invalidità o, in subordine, l'assegno ordinario di invalidità e che, con successiva nota del 20.10.2020, l' di Misilmeri, comunicava la CP_2 CP_1
reiezione della domanda con la seguente motivazione: “Non sono risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 l. n.222/1984). È stata invece riconosciuta la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro occupazionale confacenti alle attitudini personali, in relazione alla richiesta di assegno di invalidità da lei presentata in via subordinata (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222). Per la definizione della predetta richiesta di assegno di invalidità è in corso l'accertamento dei requisiti assicurativi e contributivi” disponendo, altresì, “ la reiezione dell'assegno ordinario di invalidità per l'assenza del requisito contributivo, in quanto non risultavano versati
n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente”, lamentava l'erroneità del provvedimento di rigetto stante il possesso dei requisiti contributivi nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: “accertare e dichiarare che il sig.
[...]
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
via Stanze (cf ) è in possesso dei requisiti contributivi per C.F._1
ottenere il riconoscimento e l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ; condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 a far data dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dei sottoscritti legali che dichiarano di avere anticipato le spese e di non aver percepito alcun compenso , da aumentarsi del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. del 10.03.2014, n. 55, , (così come modificato dall'art
1 del D.M. 8 marzo 2018, n. 37) in quanto tale atto è stato redatto “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. (cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, essendo il ricorrente già a partire dal mese di aprile 2019 titolare di pensione di vecchiaia a carico della
Gestione Artigiani e Commercianti come tale incompatibile con l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità; chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art 96 c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 03.06.2025 per il deposito di note.
***
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Con riferimento alla fattispecie in esame, deve rammentarsi che, ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984, oltre al requisito sanitario (capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo), devono sussistere anche gli specifici requisiti amministrativi previsti dalla legge.
Detto assegno spetta, infatti, ai lavoratori assicurati (dipendenti; autonomi;
iscritti alla
Gestione Separata) con almeno cinque anni (260 settimane) di contribuzione e assicurazione, di cui tre anni (156 settimane) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità.
Accertata la sussistenza del requisito sanitario, conformemente a quanto si evince dalla comunicazione dell'ente previdenziale del 20.10.2020, quanto al possesso del requisito contributivo ed assicurativo, l'arco temporale di riferimento deve essere fissato alla data dell'ultima contribuzione risultante dall'estratto contributivo in atti (all. 4 fascicolo parte ricorrente).
Difatti, è noto che il requisito dei 156 contributi settimanali possa perfezionarsi anche successivamente, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario, volto a conseguire l'assegno di invalidità (cosiddetto quinquennio "scorrevole"), ma è pur sempre necessario il rispetto della concentrazione di detta contribuzione nell'arco di cinque anni computati a ritroso dall'ultima contribuzione, non essendovi spazio per l'applicazione di un quinquennio cosiddetto "dilatato".
Ne deriva che il requisito dei 156 contributi settimanali nel quinquennio può realizzarsi o con riferimento alla data della domanda amministrativa, o con riferimento ad una data posteriore, nella quale il requisito contributivo matura, con effetto sulla decorrenza della prestazione. Ma deve sempre trattarsi di 156 contributi settimanali versati nell'arco di cinque anni, sicché il quinquennio contributivo diviene "scorrevole", restando la contribuzione concentrata nei cinque anni computati a ritroso dall'ultima contribuzione (in tal senso, Cass., 24 maggio 2006, n. 12237, cui adde, Cass., 21 febbraio 2003, n. 2699; Cass., 23 giugno 2004 n. 11696; Cass., 11 aprile 1998 n.
3738;Cass. civ. Sez. lavoro, 20-05-2014, n. 11057).
E' altresì noto che la contemporaneità della sussistenza dei requisiti è richiesta quindi dalla lettera della legge che fissa un momento di individuazione del requisito, che per questa ragione è detto mobile, con riferimento al momento della domanda amministrativa, nel quale dovevano sussistere anche i requisiti sanitario e di contribuzione complessiva.
La possibilità che il requisito di contribuzione mobile sopraggiunga nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, prevista dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 355 del 1989, in analogia a quanto disposto dall'art. 149 disp. att.
c.p.c. per il requisito sanitario, non esclude il principio che per il sorgere del diritto occorra la presenza, al momento della domanda o successivamente nel corso dei procedimenti giudiziari ed amministrativo contemporanea dei tre requisiti. Tale esigenza è connaturata al concetto di requisito costitutivo, cioè di un fatto la cui presenza attuale è necessaria perché sorga il diritto (Cass. civ. Sez. lavoro, 27/03/2003,
n. 4674, in parte motiva).
Sulla scorta di tali principi e tenuto conto della documentazione in atti (all. 4 fascicolo parte ricorrente- estratto contributivo), nella fattispecie difetta il requisito di 260 settimane di contributi, risultandone soltanto 204 nel quinquennio precedente la presentazione della domanda amministrativa.
Nulla aggiunge al quadro probatorio così acquisito, l'adesione al pagamento contributi
(all.to 7) prodotto da parte ricorrente al fine di fornire prova dell'integrazione dei contributi previdenziali, non rinvenendosi in tale atto alcun riferimento temporale ai contributi omessi e successivamente regolarizzati, né provvedendo, a tal fine, ad allegare nuovo estratto contributivo dal quale evincere il totale raggiungimento dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa di riferimento.
Con riferimento, invece, alla richiesta formulata dall' di condanna del ricorrente CP_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la stessa va disattesa, atteso che non ne sussistono i presupposti.
Invero, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria (che ha natura extracontrattuale) la domanda di cui all'art. 96 cod. proc. civ. richiede la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur, a meno che tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. Civ. 13395/2007); ciò che nella specie non si è verificato, non avendo l allegato (e meno che mai CP_1
dimostrato) di avere subito un danno diverso e maggiore conseguenziale ad altre attività processuali o accessorie, che sia stato costretto a intraprendere (particolarmente invasive della sua sfera giuridica e astrattamente idonee a determinare l'insorgenza di un pregiudizio patrimoniale a suo danno - cfr. Cass. civ. sez. III, ordinanza 09/11/2017
n° 26515), rispetto a quella necessaria per costituirsi nel presente giudizio.
Per le su esposte considerazioni, il ricorso, assorbita ogni altra questione, va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il ricorrente, avendo reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., va esentato dal pagamento delle spese giudiziali avversarie.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così decide:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, il 12.08.2025.
IL GIUDICE
RG MA