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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/12/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
PVBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 quinquies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 4059 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. 1 ), elettivamente domiciliati in Chieti Scalo, Parte_1 (c.f.
alla via P. De Virgiliis n.6, presso lo studio dell'Avv. Carla Ciminelli, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo attrice
CONTRO
CONDOMINIO LE NEREIDI di via Livenza di Montesilvano (PE) (c.f. P.IVA_1 ), in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Pescara, Via Cetteo Ciglia n°54, presso lo studio dell'Avv. Paolo Raducci, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Silvia De Carolis, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In fase monitoria, a seguito di deposito di relativo ricorso (proc. iscritto al n°3277/2023
R.G.), il Condominio Le Nereidi otteneva il 3/10/2023 dal Tribunale di Pescara decreto ingiuntivo n°1179/2023, provvisoriamente esecutivo, in forza del quale veniva ingiunto a nella spiegata qualità di condomina, il pagamento dell'importo Parte_1
,
complessivo di euro 14.276,04, a titolo di quote condominiali arretrate, maturate e non ancora versate, oltre interessi e spese della procedura, di cui euro 4.311,00 per “quote ordinarie parti comuni" maturate dal 2019 ad oggi, euro 1.309,67 per quote ordinarie inerenti la Palazzina Galatea ed euro 8.700,00 per n°4 rate del fondo speciale costituito per i lavori straordinari deliberati dall'assemblea dei condomini con la delibera del 28/12/2023. In
quella sede il Condominio ricorrente aveva precisato che nell'allegato estratto conto erano state riportate tutte le quote maturate sull'unità immobiliare di che trattasi e non ancora pagate pari a complessivi euro 7.731,62, ma che, con il ricorso introdotto, si era inteso procedere al recupero solo di quelle maturate dal 2019 ad oggi, pari ad euro 4.311,36, poiché per le quote antecedenti era stato emesso in data 20.12.2019, dal Giudice di Pace di
Pescara, decreto ingiuntivo n. 2343/2019, nei confronti dell'ex coniuge dell'allora resistente, decreto regolarmente notificato al suddetto debitore unitamente all'atto di precetto per euro
3.420,26, non opposto e passato in cosa giudicata. Aveva pure precisato che l'assemblea dei condomini in data 18.04.2023, come da relativo verbale che si deposita, aveva approvato il bilancio consuntivo di spesa esercizio 2022 (periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022) e il relativo riparto con determinazione delle quote di conguaglio nonché il bilancio preventivo di spesa della gestione dal 01.01.2023 al 31.12.2023, con relativo prospetto riepilogo quote di ripartizione, come da relativi documenti allegati, dai quali erano dati evincersi, tra gli altri, gli oneri posti a carico della Pt_1
2) Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione,
deducendo la inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle delibere del 28/12/2022, del
18/04/2023 e del 30/05/2023 per mancata applicazione dell'art. 1117 bis c.c. e dell'art. 67
III e Iva comma disp. att.c.c., in quanto emessa da assemblea non conforme all'assemblea del singolo condominio, a propria volta facente parte del Parte_2 munito di proprio codice fiscale, di proprio amministratore, di proprio rendiconto, non essendo mai ,costituito dai condominii della quattro palazzine stato costituito il Controparte_1
CP CP CP_3 e ), in applicazione della L. n° 220/2012, non (denominate Galatea,
essendo mai stata costituita l'assemblea dei rappresentanti, non essendo stati nominati gli amministratori dei singoli Condominii, non avendo l'amministratore rappresentanza, poteri e legittimazione relativi al non essendo stato nominato dalla Controparte_5
,
nuova assemblea dei rappresentanti, né amministratore di singoli Condomini, autonomi fiscalmente e giuridicamente, in quanto mai nominato dalle assemblee di ognuno dei medesimi, rimarcando che il Condominio non avrebbe natura di condominio, bensì appunto quella di supercondominio, con conseguente inottemperanza alla procedura di convocazione delle assemblee prevista per tale superiore ente di gestione, deducendo la violazione del combinato disposto dagli artt. 1129 e 1130 bis c.c., avendo avuto l'amministratore l'obbligo di aprire uno specifico conto corrente per gestire le entrate e le uscite del condominio amministrato, anziché la gestione unitaria dei quattro condomini, deducendo l'annullabilità delle delibere del 28/12/2022 e del 18/04/2023 per la mancata constatazione nei predetti verbali della regolare convocazione di tutti i condomini, deducendo la nullità della delibera del 28/12/2022 (nel cui relativo verbale era dato leggersi
"Ricostituzione fondo lavori straordinari ex art. 1135 c.c. comma 1 numero 4 così come deliberato nell'assemblea del giorno 16.12.2019 per euro 100.000,00 da adeguare alle stime dei costi come dai preventivi sopra riportati. Determinazioni") per mancata costituzione del fondo speciale, evidenziando che la delibera del 16/12/2019 era stata dichiarata nulla con sentenza n°575/2023 del 20/04/2023 nel procedimento R.G.
n°749/2021, atteso che la stessa non aveva deliberato la costituzione di un fondo speciale per i lavori di straordinaria manutenzione, deducendo la nullità della delibera del
30/05/2023 (nel cui relativo verbale, al punto 5, era stato leggersi "Modifiche alla costituzione del fondo speciale rimozione amianto di € 100,000 (delibera del 28.12.2022).
Aumento dello stesso in base al consuntivo finale dei lavori comprensivo degli oneri aggiuntivi (compensi al direttore dei lavori, responsabili della sicurezza, responsabile amianto, amministratore, campionamenti richiesti dalla ASL, diritti ecc.) redatto dal direttore dei lavori Ing. Controparte_6 e sottoposto per deliberazione all'assemblea dei condomini. Determinazioni”), per mancata costituzione del fondo speciale, tanto premesso, conveniva in giudizio il Condominio Le Nereidi per sentire accogliere le seguenti conclusioni : IN VIA PRELIMINARE previo accertamento dell'inesistenza dei 66
-
presupposti ex art 642 c.p.c . per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n.1179/2023, RG n.3277/2023, concesso dal Tribunale di Pescara in data 03.10.2023, notificato ai sensi dell'art 140 c.p.c. in data 17.10.2023, per tutte le causali di cui al presente atto;
IN VIA RICONVENZIONALE E NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare, in applicazione di quanto disposto dall'art 1117bis c.c. e art 67 comma III e IV disp. att. c.c., che il Condominio “LE NEREIDI" con 91 part ecipanti configura l'ipotesi ex Lege 220/2012 del Controparte_5 la cui normativa
di ordine pubblico “in nessun caso" (art. 1138 c.c.) può essere derogata da regolamenti contrattuali o assembleari;
2) per l'effetto dichiarare nulle e/o annullare le delibere
28.12.2022,18.04.2023, 30.05.2023 sottostanti la richiesta del procedimento monitorio D.I.
n.1179/2023, oggi impugnato, perché le relative convocazioni sono state effettuate da Amministratore eletto da assemblea del giuridicamente non più Controparte_5
esistente ex Lege, e mai nominato dalla assemblea del Controparte_7 facente parte del Supercondominio over 60 "Le Nereidi", e perché le delibere oggi impugnate sono state emesse, quella del da assemblea non più esistente, e quella del Controparte_5
da assemblea non conforme all'assemblea del singolo condominio Controparte_7
Controparte_5 ) munito di proprio codice fiscale, di proprio (facente parte del amministratore, di proprio conto corrente postale o bancario, di proprio rendiconto, di proprio preventivo, ecc., come inderogabilmente stabilito dalla normativa vigente, - A) non essendo mai stato costituito il "Le Nereidi", in rigorosa Controparte_5
applicazione della Legge 220/2012 che ha istituzionalizzato questa nuova figura condominiale, rigorosamente distinta dalla figura del Supercondominio fino a 60 partecipanti, nel rispetto del principio della "trasparenza" sancito dal Legislatore, per il quale la rendicontazione fino a 60 partecipanti si presume per legge "trasparente” e di immediata comprensibilità per ciascun partecipante ai singoli condominii facenti parte del
Supercondominio over 60; B) non essendo mai stata costituita l'assemblea dei
-
rappresentanti così come stabilito dalla Legge, trattandosi di Controparte_8
[...] - C) non essendo mai stati costituiti i singoli ed autonomi condominii Galatea, CP CP
CP_3 e -, che sono parte del Supercondominio "Le Nereidi" over sessanta, nella forma giuridica e fiscale voluta dal Legislatore, per la quale ogni Supercondominio over sessanta deve essere munito di proprio codice fiscale, di proprio amministratore, di propria assemblea, di proprio conto corrente postale o bancario, di proprio rendiconto, di proprio preventivo, ecc., come inderogabilmente stabilito dalla NUOVA normativa vigente;
- D) non essendo mai stati nominati gli amministratori dei singoli Condominii, unici INDICATI a gestire i singoli condominii e, quindi, UNICI muniti di titolo, poteri e legittimazione a - E)convocare le assemblee dei singoli condominii, uniche aventi valore legale. conseguendone la ineluttabile conclusione che l'Amministratore del Supercondominio over
60 "Le Nereidi" non solo non ha rappresentanza, poteri e legittimazione relativi al
Controparte_5 ‚ perché mai nominato dalla nuova assemblea dei rappresentanti, ma non è amministratore dei singoli Condominii, perché mai nominato amministratore dalle assemblee di questi singoli Condominii legalmente strutturati. 3) per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace il D.I. n.1179/2023 e quindi revocare il provvedimento;
4) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o disporre l'annullamento delle delibere
28.12.2022, 18.04.2023, 30.05.2023 per violazione degli artt. 1129, 1130 bis c.c. oltre che per violazione degli art. 1117 bis c.c. e art 67 comma III e IV disp. att. c.c. e della restante normativa sulla trasparenza voluta dal Legislatore per i Supercondominii over 60, nella loro interezza per contrarietà alla nuova legge 220/2012, oltre che per aver omesso la constatazione della regolare convocazione delle parti, così come disposto dall'art 1136, comma 6, c.c.; 5) accertare e dichiarare la nullità delle delibere 28.12.2022 e 30.05.2023 per mancata costituzione del fondo speciale ex art 1135 c.c.; 6) per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace il D.I. n.1179/2023, e quindi revocare il decreto opposto;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge”.
3) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva in giudizio il Condominio Le
Nereidi, deducendo l'insussistenza di alcun supercondominio, essendo per converso unico il
Condominio, sia pure articolato su più palazzine, come da relativo Regolamento e come deliberato dai condomini, in merito alla volontà di non procedere allo scioglimento, nella delibera dell'1/08/2027 e del 15/03/2019, deducendo, di conseguenza, non necessaria alcuna contabilità separata per le varie palazzine, non costituite in autonomi condomini e prive di qualsiasi elemento di autonomia, deducendo la improcedibilità del motivo di impugnazione della delibera inerente la asserita omessa constatazione della regolare costituzione delle assemblee, non essendo stata fatta oggetto la questione di mediazione obbligatoria, unitamente alla relativa inammissibilità per decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c., deducendo nel merito della questione che nei verbali era stato dato atto della regolare costituzione, deducendo in ordine alla questione sollevata inerente la pretesa mancata costituzione del fondo speciale per la sostituzione del tetto in Eternit che detto fondo era stato deliberato ex novo nell'assemblea del 28/12/2022, come da relativo verbale, sulla base del relativo preventivo presentato dalla ditta Tegos s.r.l., precedentemente approvato nella stessa assemblea e rappresentato nello stesso verbale.
Concludeva quindi il Condominio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE - rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del D.I. n. 1179/2023 del 03.10.2023, non ricorrendo nel caso di specie i gravi motivi di cui all'art 649 cpc, rilevando da un lato la inesistenza del periculum in mora, in quanto alcun danno grave ed irreparabile può derivare al patrimonio della debitrice, del resto non allegato né provato da controparte, e dall'altro l'infondatezza del fumus boni juris, per tutte le motivazioni finora esposte, atteso che parte attrice ha proposto la presente opposizione sollevando ancora una volta questioni (natura del Condominio ed effetti) più volte sottoposte all'attenzione dei Giudici e da questi rigettate, e quindi in totale violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità delle proprie ragioni;
e per l'effetto confermare la provvisoria
-
esecutività del provvedimento impugnato. - IN VIA PRELIMINARE, IN RITO - sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della definizione delle cause pregiudiziali
(R.G. 1476/2023; 3425/2023; 3433/2023), vedi par. III Diritto p.6, previo rigetto della domanda di sospensione della provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo opposto. - IN
VIA PRINCIPALE NEL MERITO - rigettare l'opposizione in tutte le sue domande (1-6) in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte di cui al presente atto e per l'effetto confermare il D.I. n. 1179/2023, reso in data 03.10.2023 dal Tribunale di
Pescara... CON VITTORIA DI SPESE, COMPETENZE ED ONORARI".
4) Nel corso del giudizio avveniva il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e con ordinanza istruttoria resa dal precedente Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11/04/2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto d'ingiunzione opposto, come invocato in opposizione dalla Pt_1 ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e fissata per la remissione in decisione della causa l'udienza del
2/04/2025, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
5) A seguito di mutamento dei precedenti Giudici, assegnata la causa allo scrivente giudicante, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9/07/2025.
6) L'opposizione proposta è destituita di ogni fondamento e, come tale, deve essere rigettata. 7) Riguardo al primo motivo, risulta per tabulas che il complesso immobiliare composto dalle quattro palazzine non costituisce un supercondomino, bensì un unico condominio denominato "Le Nereidi". Tale aspetto di centrale rilevanza nella vicenda in esame è dato ricavarsi innanzitutto dal Regolamento del Condominio ( regolamento predisposto dall'originario costruttore del complesso immobiliare depositato per atto del Notaio
Persona_1 in data 8 settembre 1971, Rep. n. 4280 cfr all. 7 e 29), ove sin
dapprincipio è stata prevista l'unicità di tutte le unità immobiliari, dalla tabella delle unità immobiliari predisposta per le spese generali delle quattro palazzine (ognuna con una CP CP propria denominazione, denominate Galatea, e CP_3), dai documenti amministrativi intestati all'unico Condominio odierno convenuto dalla gestione economica e fiscale e, a fortiori, dalla volontà del consesso assembleare di non procedere allo scioglimento dell'unico condominio, espressa nella delibera dell'assemblea del 1° agosto
2017 (allegato n° 19 di parte opposta) e nella delibera del 15 marzo 2019 (allegato n°20 di parte opposta. Sic "l'assemblea all'unanimità dei presenti delibera di non voler costituire per ogni palazzina che comprende le unità immobiliari che costituiscono il condominio Le
Nereidi "né i codici fiscali, né i conti correnti, né la gestione contabile separata per palazzina, il tutto rimanendo allo stato attuale", dichiarando di non voler costituire condominii separati, né di voler sciogliere il condominio Le Nereidi, confermando il
Condominio unico esistente allo stato attuale fin dall'origine, risalente alla fine degli anni
"60"). Ne consegue che, per volontà di quel consesso, è stata espressamente esclusa la costituzione di ulteriori quattro sub-condomini nonché di costituire gli elementi costitutivi di quattro sub-condomini di fatto.
8) Appare il caso rammentare che, secondo arresti consolidati della Cassazione, al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e segg. c.c., anche il cd. Supercondominio viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini,
abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sentenza
3/07/2024 n°18238 - Rv. 671768 – 01; conforme Cass. Civ., Sez. 2, sentenza 15/11/2017
n°27094 - Rv. 645955-01). Ergo, "Il supercondominio, sorgendo "ipso iure et facto", se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti, unifica entro una più ampia organizzazione condominiale una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati;
ad esso, pertanto, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione" (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sentenza
10/12/2019 n°32237 - Rv. 656214-01).
9) Stando dunque ai principi dianzi illustrati la configurabilità del supercondominio di fatto è esclusa se il titolo dispone altrimenti.
10) Per converso, stando all'art. 61 disp. att.c.c., è prevista la piena compatibilità con la figura del condominio la sua articolazione su un gruppo di edifici, così come è previsto il relativo scioglimento in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, scelta rimessa all'autonomia privata dei condomini.
11) Dall'allegazione difensiva di parte opposta, risulta che sulla questione è stato in precedenza interessato il Tribunale di Pescara e nel successivo grado di giudizio la Corte d'Appello dell'Aquila, proprio su ricorsi proposti da altro soggetto. Il Giudice di primo grado nel procedimento iscritto al n°139/2019 V.G., chiamato a pronunciarsi in ordine alla natura del complesso immobiliare di cui si controverte, ha inteso qualificarlo quale Condominio e non segnatamente sulla scorta del cennato regolamento di Condominio e Parte_2
,
richiamando in tal senso un altrettanto condivisibile arresto della Cassazione (" In
considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio elencate in via esemplificativa - se il contrario non risulta dal titolo - dall'art. 1117 cod. civ.alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso, la nozione di condominio in senso proprio è configurabile non solo nell'ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale ma anche nel caso di costruzioni adiacenti orizzontalmente (come in particolare le cosiddette case a schiera), in quanto siano dotate delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato art. 1117 cod. civ;
peraltro, anche quando manchi un così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, non può essere esclusa la condominialità neppure per un insieme di edifici indipendenti, giacché, secondo quanto si desume dagli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ. - che consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui un gruppo di edifici si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi - è possibile la costituzione "ab origine" di un condominio fra fabbricati a sè stanti, aventi in comune solo alcuni elementi, o locali, o servizi o impianti condominiali;
dunque, per i complessi immobiliari, che comprendono più edifici, seppure autonomi, è rimessa all'autonomia privata la scelta se dare luogo alla formazione di un unico condominio, oppure di distinti condomini per ogni fabbricato, cui si affianca in tal caso la figura di elaborazione giurisprudenziale del "supercondominio, al quale sono applicabili le norme relative al condominio in relazione alle parti comuni, di cui all'art. 1117 cod. civ. (cfr. Cass. Civ. n.8066/2005, n. 9093/2007, 13883/2010).
12) A propria volta, nel secondo grado di giudizio(nel proc. iscritto al n° 239/2019), la Corte di
Appello dell'Aquila, a conferma della decisione del Tribunale di Pescara, ha posto in risalto che la materia è sostanzialmente rimessa alla volontà privata ( come previsto dagli artt. 61 e
62 disp. att., peraltro preesistenti alla riforma), nel senso che a fronte di una pluralità di edifici, i condòmini possono formare altrettanti condomini, oppure un condominio unico e che nel caso in esame il regolamento ha inteso unificare le quattro palazzine in un unico condominio, regolando sia i rapporti all'interno dei singoli edifici, che quelli dell'intero condominio e che a tale regolamento è stata data costante attuazione, considerato che le assemblee sono state sempre convocate e tenute in maniera unitaria, coinvolgendo tutti i condomini delle quattro palazzine.
13) Logico corollario di tale qualificazione dell'Ente di gestione di cui si controverte è che, se sussiste un unico condominio e non quattro condomini distinti, non può trovare accoglimento la doglianza inerente la pretesa contabilità separata, essendo del tutto legittima ed in linea con quell'assetto organizzativo unitario, l'utilizzazione, da parte dell'amministratore, di un unico conto intestato al condominio “Le Nereidi" ai fini del regolamento dei pagamenti relativi all'intero complesso.
14) Riguardo poi agli ulteriori motivi di opposizione proposti, gli stessi appaiono inammissibili non essendo stato oggetto di discussione in sede di mediazione. Ma inoltre le delibere non sono state impugnate nei termini all'uopo previsti ex art. 1137 c.c. (è appena il caso rammentare che la Pt_1 ha inteso opporre il provvedimento monitorio inerente il pagamento di oneri condominiali derivanti da quelle delibere).
15) Ciò nondimeno, quanto al motivo di opposizione relativo alla invocata annullabilità delle delibere del 28/12/2022 e del 18/04/2023 per la mancata constatazione nei predetti verbali della regolare convocazione di tutti i condomini, tale assunto difensivo non trova conferma al lume della lettura dei verbali delle delibere in questione. 16) Quanto agli ulteriori motivi inerenti la insussistenza della costituzione del fondo speciale per la sostituzione del tetto in Eternit, è del pari infondato. Risulta dall'allegazioni difensiva del
Condominio che tale fondo è stato costituito ex novo a seguito dell'annullamento da parte del Tribunale di Pescara di una precedente delibera (quella del 16/12/2019) per difetto di preventivo del costo dei lavori di risanamento del tetto. Risulta che l'assemblea del
Condominio in data 4/06/2021 aveva deliberato la restituzione del fondo speciale e che poi,
a seguito di ordinanza sindacale del Comune di Montesilvano ( in forza della quale, l'Ente di gestione in persona dell'amministratore era stato diffidato a provvedere alla immediata bonifica dei materiali contenenti amianto), resasi quindi necessaria la costituzione di detto fondo, l'aveva così deliberata il 28/12/2022, designando, dietro disamina di due preventivi pervenuti, la ditta Tegos S.r.l. per l'importo di euro 88.421,00 oltre IVA (doc. 5, p.2 s. ), procedendo alla costituzione ex novo del "fondo lavori straordinari”.
17) In questi termini, per effetto del rigetto dell'opposizione, il decreto d'ingiunzione opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
18) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., valore indeterminato, complessità bassa, valori medi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.4 co. I°, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione; per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto d'ingiunzione n°1179/2023
(emesso nel proc. iscritto al n° 3277/2023 R.G.); condanna l'attrice alla refusione, in favore del Condominio convenuto, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 16 Dicembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 281 quinquies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 4059 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
C.F. 1 ), elettivamente domiciliati in Chieti Scalo, Parte_1 (c.f.
alla via P. De Virgiliis n.6, presso lo studio dell'Avv. Carla Ciminelli, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo attrice
CONTRO
CONDOMINIO LE NEREIDI di via Livenza di Montesilvano (PE) (c.f. P.IVA_1 ), in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Pescara, Via Cetteo Ciglia n°54, presso lo studio dell'Avv. Paolo Raducci, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Silvia De Carolis, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In fase monitoria, a seguito di deposito di relativo ricorso (proc. iscritto al n°3277/2023
R.G.), il Condominio Le Nereidi otteneva il 3/10/2023 dal Tribunale di Pescara decreto ingiuntivo n°1179/2023, provvisoriamente esecutivo, in forza del quale veniva ingiunto a nella spiegata qualità di condomina, il pagamento dell'importo Parte_1
,
complessivo di euro 14.276,04, a titolo di quote condominiali arretrate, maturate e non ancora versate, oltre interessi e spese della procedura, di cui euro 4.311,00 per “quote ordinarie parti comuni" maturate dal 2019 ad oggi, euro 1.309,67 per quote ordinarie inerenti la Palazzina Galatea ed euro 8.700,00 per n°4 rate del fondo speciale costituito per i lavori straordinari deliberati dall'assemblea dei condomini con la delibera del 28/12/2023. In
quella sede il Condominio ricorrente aveva precisato che nell'allegato estratto conto erano state riportate tutte le quote maturate sull'unità immobiliare di che trattasi e non ancora pagate pari a complessivi euro 7.731,62, ma che, con il ricorso introdotto, si era inteso procedere al recupero solo di quelle maturate dal 2019 ad oggi, pari ad euro 4.311,36, poiché per le quote antecedenti era stato emesso in data 20.12.2019, dal Giudice di Pace di
Pescara, decreto ingiuntivo n. 2343/2019, nei confronti dell'ex coniuge dell'allora resistente, decreto regolarmente notificato al suddetto debitore unitamente all'atto di precetto per euro
3.420,26, non opposto e passato in cosa giudicata. Aveva pure precisato che l'assemblea dei condomini in data 18.04.2023, come da relativo verbale che si deposita, aveva approvato il bilancio consuntivo di spesa esercizio 2022 (periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022) e il relativo riparto con determinazione delle quote di conguaglio nonché il bilancio preventivo di spesa della gestione dal 01.01.2023 al 31.12.2023, con relativo prospetto riepilogo quote di ripartizione, come da relativi documenti allegati, dai quali erano dati evincersi, tra gli altri, gli oneri posti a carico della Pt_1
2) Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione,
deducendo la inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle delibere del 28/12/2022, del
18/04/2023 e del 30/05/2023 per mancata applicazione dell'art. 1117 bis c.c. e dell'art. 67
III e Iva comma disp. att.c.c., in quanto emessa da assemblea non conforme all'assemblea del singolo condominio, a propria volta facente parte del Parte_2 munito di proprio codice fiscale, di proprio amministratore, di proprio rendiconto, non essendo mai ,costituito dai condominii della quattro palazzine stato costituito il Controparte_1
CP CP CP_3 e ), in applicazione della L. n° 220/2012, non (denominate Galatea,
essendo mai stata costituita l'assemblea dei rappresentanti, non essendo stati nominati gli amministratori dei singoli Condominii, non avendo l'amministratore rappresentanza, poteri e legittimazione relativi al non essendo stato nominato dalla Controparte_5
,
nuova assemblea dei rappresentanti, né amministratore di singoli Condomini, autonomi fiscalmente e giuridicamente, in quanto mai nominato dalle assemblee di ognuno dei medesimi, rimarcando che il Condominio non avrebbe natura di condominio, bensì appunto quella di supercondominio, con conseguente inottemperanza alla procedura di convocazione delle assemblee prevista per tale superiore ente di gestione, deducendo la violazione del combinato disposto dagli artt. 1129 e 1130 bis c.c., avendo avuto l'amministratore l'obbligo di aprire uno specifico conto corrente per gestire le entrate e le uscite del condominio amministrato, anziché la gestione unitaria dei quattro condomini, deducendo l'annullabilità delle delibere del 28/12/2022 e del 18/04/2023 per la mancata constatazione nei predetti verbali della regolare convocazione di tutti i condomini, deducendo la nullità della delibera del 28/12/2022 (nel cui relativo verbale era dato leggersi
"Ricostituzione fondo lavori straordinari ex art. 1135 c.c. comma 1 numero 4 così come deliberato nell'assemblea del giorno 16.12.2019 per euro 100.000,00 da adeguare alle stime dei costi come dai preventivi sopra riportati. Determinazioni") per mancata costituzione del fondo speciale, evidenziando che la delibera del 16/12/2019 era stata dichiarata nulla con sentenza n°575/2023 del 20/04/2023 nel procedimento R.G.
n°749/2021, atteso che la stessa non aveva deliberato la costituzione di un fondo speciale per i lavori di straordinaria manutenzione, deducendo la nullità della delibera del
30/05/2023 (nel cui relativo verbale, al punto 5, era stato leggersi "Modifiche alla costituzione del fondo speciale rimozione amianto di € 100,000 (delibera del 28.12.2022).
Aumento dello stesso in base al consuntivo finale dei lavori comprensivo degli oneri aggiuntivi (compensi al direttore dei lavori, responsabili della sicurezza, responsabile amianto, amministratore, campionamenti richiesti dalla ASL, diritti ecc.) redatto dal direttore dei lavori Ing. Controparte_6 e sottoposto per deliberazione all'assemblea dei condomini. Determinazioni”), per mancata costituzione del fondo speciale, tanto premesso, conveniva in giudizio il Condominio Le Nereidi per sentire accogliere le seguenti conclusioni : IN VIA PRELIMINARE previo accertamento dell'inesistenza dei 66
-
presupposti ex art 642 c.p.c . per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n.1179/2023, RG n.3277/2023, concesso dal Tribunale di Pescara in data 03.10.2023, notificato ai sensi dell'art 140 c.p.c. in data 17.10.2023, per tutte le causali di cui al presente atto;
IN VIA RICONVENZIONALE E NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare, in applicazione di quanto disposto dall'art 1117bis c.c. e art 67 comma III e IV disp. att. c.c., che il Condominio “LE NEREIDI" con 91 part ecipanti configura l'ipotesi ex Lege 220/2012 del Controparte_5 la cui normativa
di ordine pubblico “in nessun caso" (art. 1138 c.c.) può essere derogata da regolamenti contrattuali o assembleari;
2) per l'effetto dichiarare nulle e/o annullare le delibere
28.12.2022,18.04.2023, 30.05.2023 sottostanti la richiesta del procedimento monitorio D.I.
n.1179/2023, oggi impugnato, perché le relative convocazioni sono state effettuate da Amministratore eletto da assemblea del giuridicamente non più Controparte_5
esistente ex Lege, e mai nominato dalla assemblea del Controparte_7 facente parte del Supercondominio over 60 "Le Nereidi", e perché le delibere oggi impugnate sono state emesse, quella del da assemblea non più esistente, e quella del Controparte_5
da assemblea non conforme all'assemblea del singolo condominio Controparte_7
Controparte_5 ) munito di proprio codice fiscale, di proprio (facente parte del amministratore, di proprio conto corrente postale o bancario, di proprio rendiconto, di proprio preventivo, ecc., come inderogabilmente stabilito dalla normativa vigente, - A) non essendo mai stato costituito il "Le Nereidi", in rigorosa Controparte_5
applicazione della Legge 220/2012 che ha istituzionalizzato questa nuova figura condominiale, rigorosamente distinta dalla figura del Supercondominio fino a 60 partecipanti, nel rispetto del principio della "trasparenza" sancito dal Legislatore, per il quale la rendicontazione fino a 60 partecipanti si presume per legge "trasparente” e di immediata comprensibilità per ciascun partecipante ai singoli condominii facenti parte del
Supercondominio over 60; B) non essendo mai stata costituita l'assemblea dei
-
rappresentanti così come stabilito dalla Legge, trattandosi di Controparte_8
[...] - C) non essendo mai stati costituiti i singoli ed autonomi condominii Galatea, CP CP
CP_3 e -, che sono parte del Supercondominio "Le Nereidi" over sessanta, nella forma giuridica e fiscale voluta dal Legislatore, per la quale ogni Supercondominio over sessanta deve essere munito di proprio codice fiscale, di proprio amministratore, di propria assemblea, di proprio conto corrente postale o bancario, di proprio rendiconto, di proprio preventivo, ecc., come inderogabilmente stabilito dalla NUOVA normativa vigente;
- D) non essendo mai stati nominati gli amministratori dei singoli Condominii, unici INDICATI a gestire i singoli condominii e, quindi, UNICI muniti di titolo, poteri e legittimazione a - E)convocare le assemblee dei singoli condominii, uniche aventi valore legale. conseguendone la ineluttabile conclusione che l'Amministratore del Supercondominio over
60 "Le Nereidi" non solo non ha rappresentanza, poteri e legittimazione relativi al
Controparte_5 ‚ perché mai nominato dalla nuova assemblea dei rappresentanti, ma non è amministratore dei singoli Condominii, perché mai nominato amministratore dalle assemblee di questi singoli Condominii legalmente strutturati. 3) per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace il D.I. n.1179/2023 e quindi revocare il provvedimento;
4) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o disporre l'annullamento delle delibere
28.12.2022, 18.04.2023, 30.05.2023 per violazione degli artt. 1129, 1130 bis c.c. oltre che per violazione degli art. 1117 bis c.c. e art 67 comma III e IV disp. att. c.c. e della restante normativa sulla trasparenza voluta dal Legislatore per i Supercondominii over 60, nella loro interezza per contrarietà alla nuova legge 220/2012, oltre che per aver omesso la constatazione della regolare convocazione delle parti, così come disposto dall'art 1136, comma 6, c.c.; 5) accertare e dichiarare la nullità delle delibere 28.12.2022 e 30.05.2023 per mancata costituzione del fondo speciale ex art 1135 c.c.; 6) per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace il D.I. n.1179/2023, e quindi revocare il decreto opposto;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge”.
3) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva in giudizio il Condominio Le
Nereidi, deducendo l'insussistenza di alcun supercondominio, essendo per converso unico il
Condominio, sia pure articolato su più palazzine, come da relativo Regolamento e come deliberato dai condomini, in merito alla volontà di non procedere allo scioglimento, nella delibera dell'1/08/2027 e del 15/03/2019, deducendo, di conseguenza, non necessaria alcuna contabilità separata per le varie palazzine, non costituite in autonomi condomini e prive di qualsiasi elemento di autonomia, deducendo la improcedibilità del motivo di impugnazione della delibera inerente la asserita omessa constatazione della regolare costituzione delle assemblee, non essendo stata fatta oggetto la questione di mediazione obbligatoria, unitamente alla relativa inammissibilità per decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c., deducendo nel merito della questione che nei verbali era stato dato atto della regolare costituzione, deducendo in ordine alla questione sollevata inerente la pretesa mancata costituzione del fondo speciale per la sostituzione del tetto in Eternit che detto fondo era stato deliberato ex novo nell'assemblea del 28/12/2022, come da relativo verbale, sulla base del relativo preventivo presentato dalla ditta Tegos s.r.l., precedentemente approvato nella stessa assemblea e rappresentato nello stesso verbale.
Concludeva quindi il Condominio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE - rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del D.I. n. 1179/2023 del 03.10.2023, non ricorrendo nel caso di specie i gravi motivi di cui all'art 649 cpc, rilevando da un lato la inesistenza del periculum in mora, in quanto alcun danno grave ed irreparabile può derivare al patrimonio della debitrice, del resto non allegato né provato da controparte, e dall'altro l'infondatezza del fumus boni juris, per tutte le motivazioni finora esposte, atteso che parte attrice ha proposto la presente opposizione sollevando ancora una volta questioni (natura del Condominio ed effetti) più volte sottoposte all'attenzione dei Giudici e da questi rigettate, e quindi in totale violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità delle proprie ragioni;
e per l'effetto confermare la provvisoria
-
esecutività del provvedimento impugnato. - IN VIA PRELIMINARE, IN RITO - sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della definizione delle cause pregiudiziali
(R.G. 1476/2023; 3425/2023; 3433/2023), vedi par. III Diritto p.6, previo rigetto della domanda di sospensione della provvisoria esecutività del Decreto ingiuntivo opposto. - IN
VIA PRINCIPALE NEL MERITO - rigettare l'opposizione in tutte le sue domande (1-6) in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte di cui al presente atto e per l'effetto confermare il D.I. n. 1179/2023, reso in data 03.10.2023 dal Tribunale di
Pescara... CON VITTORIA DI SPESE, COMPETENZE ED ONORARI".
4) Nel corso del giudizio avveniva il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e con ordinanza istruttoria resa dal precedente Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11/04/2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto d'ingiunzione opposto, come invocato in opposizione dalla Pt_1 ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e fissata per la remissione in decisione della causa l'udienza del
2/04/2025, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
5) A seguito di mutamento dei precedenti Giudici, assegnata la causa allo scrivente giudicante, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9/07/2025.
6) L'opposizione proposta è destituita di ogni fondamento e, come tale, deve essere rigettata. 7) Riguardo al primo motivo, risulta per tabulas che il complesso immobiliare composto dalle quattro palazzine non costituisce un supercondomino, bensì un unico condominio denominato "Le Nereidi". Tale aspetto di centrale rilevanza nella vicenda in esame è dato ricavarsi innanzitutto dal Regolamento del Condominio ( regolamento predisposto dall'originario costruttore del complesso immobiliare depositato per atto del Notaio
Persona_1 in data 8 settembre 1971, Rep. n. 4280 cfr all. 7 e 29), ove sin
dapprincipio è stata prevista l'unicità di tutte le unità immobiliari, dalla tabella delle unità immobiliari predisposta per le spese generali delle quattro palazzine (ognuna con una CP CP propria denominazione, denominate Galatea, e CP_3), dai documenti amministrativi intestati all'unico Condominio odierno convenuto dalla gestione economica e fiscale e, a fortiori, dalla volontà del consesso assembleare di non procedere allo scioglimento dell'unico condominio, espressa nella delibera dell'assemblea del 1° agosto
2017 (allegato n° 19 di parte opposta) e nella delibera del 15 marzo 2019 (allegato n°20 di parte opposta. Sic "l'assemblea all'unanimità dei presenti delibera di non voler costituire per ogni palazzina che comprende le unità immobiliari che costituiscono il condominio Le
Nereidi "né i codici fiscali, né i conti correnti, né la gestione contabile separata per palazzina, il tutto rimanendo allo stato attuale", dichiarando di non voler costituire condominii separati, né di voler sciogliere il condominio Le Nereidi, confermando il
Condominio unico esistente allo stato attuale fin dall'origine, risalente alla fine degli anni
"60"). Ne consegue che, per volontà di quel consesso, è stata espressamente esclusa la costituzione di ulteriori quattro sub-condomini nonché di costituire gli elementi costitutivi di quattro sub-condomini di fatto.
8) Appare il caso rammentare che, secondo arresti consolidati della Cassazione, al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e segg. c.c., anche il cd. Supercondominio viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini,
abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sentenza
3/07/2024 n°18238 - Rv. 671768 – 01; conforme Cass. Civ., Sez. 2, sentenza 15/11/2017
n°27094 - Rv. 645955-01). Ergo, "Il supercondominio, sorgendo "ipso iure et facto", se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti, unifica entro una più ampia organizzazione condominiale una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati;
ad esso, pertanto, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione" (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sentenza
10/12/2019 n°32237 - Rv. 656214-01).
9) Stando dunque ai principi dianzi illustrati la configurabilità del supercondominio di fatto è esclusa se il titolo dispone altrimenti.
10) Per converso, stando all'art. 61 disp. att.c.c., è prevista la piena compatibilità con la figura del condominio la sua articolazione su un gruppo di edifici, così come è previsto il relativo scioglimento in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, scelta rimessa all'autonomia privata dei condomini.
11) Dall'allegazione difensiva di parte opposta, risulta che sulla questione è stato in precedenza interessato il Tribunale di Pescara e nel successivo grado di giudizio la Corte d'Appello dell'Aquila, proprio su ricorsi proposti da altro soggetto. Il Giudice di primo grado nel procedimento iscritto al n°139/2019 V.G., chiamato a pronunciarsi in ordine alla natura del complesso immobiliare di cui si controverte, ha inteso qualificarlo quale Condominio e non segnatamente sulla scorta del cennato regolamento di Condominio e Parte_2
,
richiamando in tal senso un altrettanto condivisibile arresto della Cassazione (" In
considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio elencate in via esemplificativa - se il contrario non risulta dal titolo - dall'art. 1117 cod. civ.alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso, la nozione di condominio in senso proprio è configurabile non solo nell'ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale ma anche nel caso di costruzioni adiacenti orizzontalmente (come in particolare le cosiddette case a schiera), in quanto siano dotate delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato art. 1117 cod. civ;
peraltro, anche quando manchi un così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, non può essere esclusa la condominialità neppure per un insieme di edifici indipendenti, giacché, secondo quanto si desume dagli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ. - che consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui un gruppo di edifici si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi - è possibile la costituzione "ab origine" di un condominio fra fabbricati a sè stanti, aventi in comune solo alcuni elementi, o locali, o servizi o impianti condominiali;
dunque, per i complessi immobiliari, che comprendono più edifici, seppure autonomi, è rimessa all'autonomia privata la scelta se dare luogo alla formazione di un unico condominio, oppure di distinti condomini per ogni fabbricato, cui si affianca in tal caso la figura di elaborazione giurisprudenziale del "supercondominio, al quale sono applicabili le norme relative al condominio in relazione alle parti comuni, di cui all'art. 1117 cod. civ. (cfr. Cass. Civ. n.8066/2005, n. 9093/2007, 13883/2010).
12) A propria volta, nel secondo grado di giudizio(nel proc. iscritto al n° 239/2019), la Corte di
Appello dell'Aquila, a conferma della decisione del Tribunale di Pescara, ha posto in risalto che la materia è sostanzialmente rimessa alla volontà privata ( come previsto dagli artt. 61 e
62 disp. att., peraltro preesistenti alla riforma), nel senso che a fronte di una pluralità di edifici, i condòmini possono formare altrettanti condomini, oppure un condominio unico e che nel caso in esame il regolamento ha inteso unificare le quattro palazzine in un unico condominio, regolando sia i rapporti all'interno dei singoli edifici, che quelli dell'intero condominio e che a tale regolamento è stata data costante attuazione, considerato che le assemblee sono state sempre convocate e tenute in maniera unitaria, coinvolgendo tutti i condomini delle quattro palazzine.
13) Logico corollario di tale qualificazione dell'Ente di gestione di cui si controverte è che, se sussiste un unico condominio e non quattro condomini distinti, non può trovare accoglimento la doglianza inerente la pretesa contabilità separata, essendo del tutto legittima ed in linea con quell'assetto organizzativo unitario, l'utilizzazione, da parte dell'amministratore, di un unico conto intestato al condominio “Le Nereidi" ai fini del regolamento dei pagamenti relativi all'intero complesso.
14) Riguardo poi agli ulteriori motivi di opposizione proposti, gli stessi appaiono inammissibili non essendo stato oggetto di discussione in sede di mediazione. Ma inoltre le delibere non sono state impugnate nei termini all'uopo previsti ex art. 1137 c.c. (è appena il caso rammentare che la Pt_1 ha inteso opporre il provvedimento monitorio inerente il pagamento di oneri condominiali derivanti da quelle delibere).
15) Ciò nondimeno, quanto al motivo di opposizione relativo alla invocata annullabilità delle delibere del 28/12/2022 e del 18/04/2023 per la mancata constatazione nei predetti verbali della regolare convocazione di tutti i condomini, tale assunto difensivo non trova conferma al lume della lettura dei verbali delle delibere in questione. 16) Quanto agli ulteriori motivi inerenti la insussistenza della costituzione del fondo speciale per la sostituzione del tetto in Eternit, è del pari infondato. Risulta dall'allegazioni difensiva del
Condominio che tale fondo è stato costituito ex novo a seguito dell'annullamento da parte del Tribunale di Pescara di una precedente delibera (quella del 16/12/2019) per difetto di preventivo del costo dei lavori di risanamento del tetto. Risulta che l'assemblea del
Condominio in data 4/06/2021 aveva deliberato la restituzione del fondo speciale e che poi,
a seguito di ordinanza sindacale del Comune di Montesilvano ( in forza della quale, l'Ente di gestione in persona dell'amministratore era stato diffidato a provvedere alla immediata bonifica dei materiali contenenti amianto), resasi quindi necessaria la costituzione di detto fondo, l'aveva così deliberata il 28/12/2022, designando, dietro disamina di due preventivi pervenuti, la ditta Tegos S.r.l. per l'importo di euro 88.421,00 oltre IVA (doc. 5, p.2 s. ), procedendo alla costituzione ex novo del "fondo lavori straordinari”.
17) In questi termini, per effetto del rigetto dell'opposizione, il decreto d'ingiunzione opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
18) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo D.M.
n°55/2014 e s.m.i., valore indeterminato, complessità bassa, valori medi, avuto riguardo ai parametri di cui all'art.4 co. I°, cennato decreto), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione; per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto d'ingiunzione n°1179/2023
(emesso nel proc. iscritto al n° 3277/2023 R.G.); condanna l'attrice alla refusione, in favore del Condominio convenuto, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 16 Dicembre 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi