Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta dai consiglieri:
Dott. Nicola Saracino Presidente Dott. ssa Giovanna Gianì Consigliere relatore
Dott.ssa Elena Gelato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per reclamo iscritto al n. 5291 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell' anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 07.06.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico, con sede in ROMA, Viale Vasco de Gama 81, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Kossuth 19/A, presso lo studio dell'Avv. Francesca
Pitingolo come da procura in atti;
reclamante
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE P.R. Parte_1
- N. 471/2024 (C.F./P.I. ), in persona del Curatore,
[...] P.IVA_1
Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Abatecola presso il cui CP_1 studio in Roma, alla Via Valadier n. 39 è domiciliato giusta procura in atti;
RECLAMATO
Avente ad OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.542/2024 emessa il 24.9.2024
CONCLUSIONI:
Per la RECLAMANTE:
- REVOCARE la liquidazione giudiziale N. 471/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI
ROMA IN DATA 24.9.2024;
- per l'effetto, condannare la Soc. E la CP_2 Parte_2 società al risarcimento dei danni per aver chiesto la liquidazione CP_3 giudiziale con colpa;
- porre a carico delle predette società convenute le spese della procedura di liquidazione giudiziale e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
- condannare la Controparte_4 alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del presente
[...] giudizio da distrarsi.
In Via istruttoria si chiede disporsi CTU al fine di valutare la consistenza patrimoniale ella società:
per la RECLAMATA
1
Con vittoria di spese competenze, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Collego, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con il provvedimento oggetto di reclamo, il Tribunale di Roma ha accertato che i creditori istanti vantavano, rispettivamente, i seguenti crediti:
1) di € 114.892,23 portato da fatture commerciali comprovate da DDT e riconosciuto dalla parte debitrice per € 43.169,63
2) di € 3.308 portato dal D.I. 1653/2024.
In base ai predetti titoli la società veva vanamente esperito esecuzione forzata CP_2 tramite pignoramento mobiliare presso terzi.
Ad avviso del Tribunale, lo stato di insolvenza della società era desumibile dalle seguenti circostanze:
- era stata vanamente esperita l'esecuzione forzata;
- erano emersi pignoramenti presso terzi per un totale di € 40.000 come risultava dalle dichiarazioni negative rese dalla Intesa San Paolo;
- sussistevano debiti tributari e fiscali per importi superiori ad € 40.000;
- l'ultimo bilancio depositato risaliva al 2023, nonostante il decorso del termine utile per il deposito dello stesso;
Nel ricorso per reclamo, depositato il 20.10.2024, la società debitrice ha illustrato le cause della situazione debitoria nella esecuzione, non autorizzata, di gravose operazioni da parte dell'ex compagno, estraneo alla società; di essersi comunque attivata per il pagamento medio tempore di numerosi crediti da forniture;
di aver opposto i plurimi decreti ingiuntivi notificati;
di essere titolare di un immobile in Roma, Casalpalocco, del valore di € 1.400.000, di un lotto edificabile assistito da mutuo fondiario del valore di € 1.900.000; di essere proprietaria di altro immobile in Roma, Via Dobbiaco.
In sintesi (pag. 14 reclamo), deduce che dai bilanci di esercizio e dalle scritture contabili, la società disporrebbe di un attivo patrimoniale Parte_1 asseritamente pari a Euro 5.286.844,70, a fronte di un passivo complessivo di Euro 3.759.465,64, con conseguente “avanzo patrimoniale ATTIVO pari ad € 1.527.379,06” (cfr. p. 14, reclamo).
Con separata e successiva istanza depositata in data 6 marzo 2025 la reclamante ha instato per la sospensione dell'attività di liquidazione dell'attivo, ma la richiesta è stata respinta con provvedimento di rigetto di questa Corte in data 11 marzo 2025 (decreto n. cronol. 1483/2025 11 marzo 2025).
Si è costituita, in persona del curatore, la
[...]
opponendosi al reclamo e chiedendone il Controparte_5 rigetto.
Nel merito, il reclamo è infondato.
2 La articolata prospettazione di cui al ricorso è sintetizzabile nella affermazione della insussistenza, ai fini dell'insolvenza, di uno squilibrio patrimoniale tra le poste attive e passive iscritte in bilancio, non dovendosi tener conto dei plurimi indici dello stato d'insolvenza riscontrati dal Tribunale nell'ambito del procedimento unitario. In ogni caso secondo la stessa prospettazione tale squilibrio non troverebbe riscontro nella situazione patrimoniale della , disponendo Parte_1 quest'ultima di un attivo patrimoniale asseritamente pari a € 5.286.844,70, a fronte di un passivo complessivo di Euro 3.759.465,64 (cfr. p. 14, reclamo avversario).
Tale affermazione non può dirsi riscontrata, essendo piuttosto emersi dati fattuali di segno contrario, opportunamente evidenziati dalla difesa della curatela resistente, ovvero, in dettaglio: a) in primo luogo, dalla perizia di stima disposta nella procedura (prodotta sub all.
6) delle produzioni della reclamata,) risulta che il valore commerciale dei beni immobili (iscritto come 'rimanenze') è ben inferiore a quelli indicati in contabilità, ovvero pari soli a Euro 2.290.000,00 nell'ipotesi di miglior realizzo, rispetto al valore di €3.759.465,64 indicato dalla parte;
non sono stati introdotti elementi per confutare tale minor valore, avendo il consulente condivisibilmente tenuto conto (1) dello stato di illegittimità della costruzione quanto agli immobili siti in Roma (RM), località Infernetto, Via Giorgio Bassani n. 41 e in località Acilia,
Via Largo Rodolfo Villani n. 61, che non consente la stipula di eventuali atti di cessione né atti di transazione, salva l'eliminazione degli abusi edilizi rilevati, previo assolvimento dei relativi oneri, e l'integrale ripristino dello stato dei luoghi;
(2) dell'illegittimità e insanabilità della costruzione relativa al capannone sito in Roma (RM), località Castel Fusano, Via Dobbiaco s.n.c. e della conseguente impossibilità di calcolare il valore dell'immobile nonché del terreno agricolo, posto che la superficie complessiva è risultata inferiore alla minima unità colturale prescritta;
(3) del valore commerciale del fabbricato in corso di costruzione sito in
Roma (RM), località Infernetto, Via Giovanni Macchia s.n.c., stimato nella misura di Euro 1.239.000,00;
b) risultano altresì, e sempre a carico degli stessi immobili, plurime iscrizioni pregiudizievoli per crediti estremamente rilevanti, pari a complessivi Euro 12.065.891,00, dato che riscontra il rischio del venir meno di ogni concreto possibile interesse, sotto il profilo commerciale, da parte di potenziali acquirenti;
c) merita anche di essere letto in una diversa ottica il valore dell'attivo - in particolare ai crediti fiscali derivanti dai c.d. 'sismabonus' e 'superbonus' - indicati dalla reclamante nell'importo di Euro 794.009,89, ridotto dalla Curatela ad Euro
111.154,66 in quanto risultanti, all'esito di verifiche, quantomeno inesigibili in quanto mai incassati in considerazione delle impugnazioni proposte dai committenti, che hanno contestato l'omessa e/o parziale esecuzione dei lavori edili contrattualmente pattuiti con la reclamante;
inoltre, nell'avviso di accertamento della Agenzia delle Entrate, prodotto in atti, risultano formulati i seguenti rilievi: “ In considerazione delle caratteristiche dei fornitori analizzati, si ritiene che gli oneri dedotti, relativamente alle fatture dagli stessi emesse, debbano essere ricondotti a operazioni oggettivamente inesistenti, realizzate al fine di abbattere il carico fiscale attraverso il ricorso a soggetti di dubbia genuinità”: di qui il rischio di parziale inattendibilità delle prestazioni e fatture contabilizzate dalla
[...]
Parte_1
3 d) e' emersa inoltre la presenza di ulteriori passività in corso di accertamento - correlate ad istanze tardive in corso di disamina in sede di verifica dello stato passivo (prevista all'udienza del 7 maggio 2025, pari a ulteriori Euro
3.524.821,68, come risulta dal progetto di stato passivo prodotto dalla parte reclamata (sub doc. 1 del presente atto) ad integrazione della debitoria già accertata in sede di verifica delle domande tempestive, pari a € 1.058.057,68.
Tali significativi elementi - che inducono a ridimensionare nei termini di cui ai superiori punti, la consistenza dell'attivo - non hanno trovato, in definitiva, alcuna persuasiva obiezione nel contesto delle note autorizzate depositate dalla reclamante in data
26.04.2025 dove la parte si è limitata ad evidenziare la irrilevanza, in termini di effettive passività, delle insinuazioni passive allegate dalla controparte.
I rilievi sintetizzati bastano, ad avviso del Collegio, al rigetto del reclamo.
Spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo;
condanna la reclamante in persona del l.r.p.t. Parte_1 CP_6 alla rifusione, in favore della parte reclamata costituita delle spese del
[...] procedimento che liquida in complessivi € 10.000 oltre IVA CPA e spese generali al 15%. dichiara la ricorrenza, a carico della parte reclamante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo dovuto per la impugnazione ex art. 13 comma 1 quater
d.m. 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.06.2025
Il consigliere rel. est. Giovanna Giani' Il Presidente Nicola Saracino
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