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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1392/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nata in [...] l'[...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'avv. Susanna Caro che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2
l'avv. Ilaria Chiosi che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva depositata il 13.2.25-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione giudiziale e rimettere la causa sul ruolo ai fini del prosieguo del giudizio
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.1.2023 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in Firenze l'8.11.2008 con dalla cui unione erano nati i figli Parte_2 Per_1
, e , rispettivamente il 21.9.09, il 21.1.13, il 7.8.15 e Per_2 Persona_3 Per_4
l'11.11.17- Ha aggiunto che improvvisamente nel giugno 2022 la coniuge si era recata in
Serbia con i figli e da allora aveva impedito ogni rapporto con il padre, anche dopo aver fatto rientro in Italia dove si era trasferita a casa del proprio genitore in Lastra a Signa. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito alla coniuge, la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, la collocazione dei figli presso di sé, la disciplina della frequentazione materna, l'attribuzione dell'assegno unico al padre e la ripartizione fra i coniugi delle spese straordinarie.
Con comparsa costitutiva ha rappresentato di essersi allontanata dal Parte_2
coniuge per i maltrattamenti subiti in costanza di convivenza matrimoniale chiedendo a sua volta l'addebito della separazione al ricorrente, l'affido esclusivo dei figli, con frequentazione protetta del padre, un contributo di € 200,00 per ciascun figlio oltre il 50 % delle spese straordinarie, e l'attribuzione dell'assegno unico.
Nel corso del giudizio, all'udienza dell'8.4.25 le parti hanno chiesto la pronuncia limitata allo status e la successiva rimessione in istruttoria.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno entrambe dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza accusandosi di comportamenti contrari ai doveri familiari. Peraltro, è pacifico che le parti vivessero separati di fatto fin dal giugno 2022.
Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
In ordine alle ulteriori domande occorre invece rimettere la causa sul ruolo per l'istruttoria, come da separata ordinanza.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visto l'art. 279 n. 4) c.p.c., pronuncia la separazione dei coniugi nata in [...] Parte_1
l'1.1.1985, e nata a [...] il [...], (matrimonio contratto Parte_2 in Firenze l'8.11.08, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze, al n.
818, parte I, anno 2008);
manda alla cancelleria per la comunicazione al Comune di Firenze per l'annotazione.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 9 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1392/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale”
promossa da:
nata in [...] l'[...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'avv. Susanna Caro che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2
l'avv. Ilaria Chiosi che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva depositata il 13.2.25-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione giudiziale e rimettere la causa sul ruolo ai fini del prosieguo del giudizio
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.1.2023 ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in Firenze l'8.11.2008 con dalla cui unione erano nati i figli Parte_2 Per_1
, e , rispettivamente il 21.9.09, il 21.1.13, il 7.8.15 e Per_2 Persona_3 Per_4
l'11.11.17- Ha aggiunto che improvvisamente nel giugno 2022 la coniuge si era recata in
Serbia con i figli e da allora aveva impedito ogni rapporto con il padre, anche dopo aver fatto rientro in Italia dove si era trasferita a casa del proprio genitore in Lastra a Signa. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito alla coniuge, la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, la collocazione dei figli presso di sé, la disciplina della frequentazione materna, l'attribuzione dell'assegno unico al padre e la ripartizione fra i coniugi delle spese straordinarie.
Con comparsa costitutiva ha rappresentato di essersi allontanata dal Parte_2
coniuge per i maltrattamenti subiti in costanza di convivenza matrimoniale chiedendo a sua volta l'addebito della separazione al ricorrente, l'affido esclusivo dei figli, con frequentazione protetta del padre, un contributo di € 200,00 per ciascun figlio oltre il 50 % delle spese straordinarie, e l'attribuzione dell'assegno unico.
Nel corso del giudizio, all'udienza dell'8.4.25 le parti hanno chiesto la pronuncia limitata allo status e la successiva rimessione in istruttoria.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno entrambe dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza accusandosi di comportamenti contrari ai doveri familiari. Peraltro, è pacifico che le parti vivessero separati di fatto fin dal giugno 2022.
Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
In ordine alle ulteriori domande occorre invece rimettere la causa sul ruolo per l'istruttoria, come da separata ordinanza.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visto l'art. 279 n. 4) c.p.c., pronuncia la separazione dei coniugi nata in [...] Parte_1
l'1.1.1985, e nata a [...] il [...], (matrimonio contratto Parte_2 in Firenze l'8.11.08, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze, al n.
818, parte I, anno 2008);
manda alla cancelleria per la comunicazione al Comune di Firenze per l'annotazione.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 9 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3