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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1592/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1592/2024 r.g. sez. lav. vertente tra
TRA
generalizzato in atti, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Raffaele
APPELLANTE
E
- in persona del Presidente Controparte_1
p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Quarta
APPELLATO
1 OGGETTO: Spese di lite.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Nola n. 1891/2023, pubblicata il 12/12/2023, in atti, limitatamente al capo di pronuncia inerente alla liquidazione delle spese di lite.
L'appellante lamenta la violazione del DM 55/2014, avendo il Giudice di primo grado omesso di liquidare il compenso spettante per la fase di
“trattazione e/o istruttoria”; si duole, pertanto, dell'importo che il giudice aveva liquidato in misura complessivamente inferiore ai minimi previsti per i giudizi (come il presente) di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro
26.000,00.
Instauratosi il contraddittorio non si è costituita la parte appellata
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'unico motivo di appello valgono le seguenti argomentazioni che portano al suo accoglimento.
Il gravame investe la liquidazione delle spese di lite sicché il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
L'appellante chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense, ex DM 55/2014, avuto riguardo ai valori medi e, comunque,
2 non inferiori ai minimi, di liquidazione delle fasi in concreto svolte nonché del valore della controversia.
Nel merito, è pacifico che alla presente fattispecie vada applicato il D.M.
55/2014 e DM 147/2022 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (cfr. Cass. n. 17405 del 2012) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n.
2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016).
Occorre evidenziare che il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, nel testo applicabile ratione temporis a seguito delle modifiche di cui al DM
n.147/2022, prevede al comma 1, che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento..” Il raffronto tra il testo modificato e quello originario ( a seguito delle modifiche del DM n. 37 del 2018) evidenzia come a seguito della novella l'aumento e la diminuzione dei compensi, prima prevista, rispettivamente, solo " di regola fino all'80 per cento” e “fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che l'aumento e la riduzione del 50 % costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di
3 inderogabilità dei minimi tariffari. Ulteriormente ridotta la possibilità di discostarsi discrezionalmente dai parametri atteso che è stato soppresso l'ultimo periodo che prevedeva, per la fase istruttoria, “..l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
Venendo al caso in esame, acclarato che lo scaglione da applicare è quello per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, applicati i parametri stabiliti per tale scaglione, includendo la fase istruttoria - per le ragioni di seguito esposte- ed operando la riduzione del 50%, stante la non complessità delle questioni esaminate, vanno individuati in euro 465,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 832,00 per la fase istruttoria/trattazione, ed euro 1011,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 2697,00.
Con particolare riferimento alla esclusione dalla liquidazione del compenso per la fase istruttoria, va osservato che il parametro tabellare di cui al D.M. n.
55 del 2014 è riferito alla "fase istruttoria e/o di trattazione", discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett.
c, dell'art. 4 d.m. n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o") In tal senso Cass. n. 28627/2023, cui adde Cass.
n.3242 del 05/02/2024.
Dunque, la liquidazione operata dal giudice di prime nell'importo di euro
1.865,00 va riformata in quanto risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del 2014. In parziale accoglimento dell'appello,
4 l' va condannato, per il giudizio di primo grado, alla refusione delle spese CP_1
di lite nella misura di euro 2697,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Le spese del presente grado vanno compensate tenuto conto del contegno processuale delle parti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata che conferma nel resto, condanna l' alla refusione delle spese del primo grado CP_1
che liquida in complessivi euro 2697,00 oltre rimborso spese generali al 15%,
Iva e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario dichiara compensate le spese del presente grado.
Così deciso in Napoli 13.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1592/2024 r.g. sez. lav. vertente tra
TRA
generalizzato in atti, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Raffaele
APPELLANTE
E
- in persona del Presidente Controparte_1
p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Quarta
APPELLATO
1 OGGETTO: Spese di lite.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Nola n. 1891/2023, pubblicata il 12/12/2023, in atti, limitatamente al capo di pronuncia inerente alla liquidazione delle spese di lite.
L'appellante lamenta la violazione del DM 55/2014, avendo il Giudice di primo grado omesso di liquidare il compenso spettante per la fase di
“trattazione e/o istruttoria”; si duole, pertanto, dell'importo che il giudice aveva liquidato in misura complessivamente inferiore ai minimi previsti per i giudizi (come il presente) di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro
26.000,00.
Instauratosi il contraddittorio non si è costituita la parte appellata
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'unico motivo di appello valgono le seguenti argomentazioni che portano al suo accoglimento.
Il gravame investe la liquidazione delle spese di lite sicché il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
L'appellante chiede la rideterminazione delle spese in misura rispettosa della tariffa forense, ex DM 55/2014, avuto riguardo ai valori medi e, comunque,
2 non inferiori ai minimi, di liquidazione delle fasi in concreto svolte nonché del valore della controversia.
Nel merito, è pacifico che alla presente fattispecie vada applicato il D.M.
55/2014 e DM 147/2022 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (cfr. Cass. n. 17405 del 2012) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n.
2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016).
Occorre evidenziare che il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, nel testo applicabile ratione temporis a seguito delle modifiche di cui al DM
n.147/2022, prevede al comma 1, che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento..” Il raffronto tra il testo modificato e quello originario ( a seguito delle modifiche del DM n. 37 del 2018) evidenzia come a seguito della novella l'aumento e la diminuzione dei compensi, prima prevista, rispettivamente, solo " di regola fino all'80 per cento” e “fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che l'aumento e la riduzione del 50 % costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di
3 inderogabilità dei minimi tariffari. Ulteriormente ridotta la possibilità di discostarsi discrezionalmente dai parametri atteso che è stato soppresso l'ultimo periodo che prevedeva, per la fase istruttoria, “..l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
Venendo al caso in esame, acclarato che lo scaglione da applicare è quello per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, applicati i parametri stabiliti per tale scaglione, includendo la fase istruttoria - per le ragioni di seguito esposte- ed operando la riduzione del 50%, stante la non complessità delle questioni esaminate, vanno individuati in euro 465,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 832,00 per la fase istruttoria/trattazione, ed euro 1011,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 2697,00.
Con particolare riferimento alla esclusione dalla liquidazione del compenso per la fase istruttoria, va osservato che il parametro tabellare di cui al D.M. n.
55 del 2014 è riferito alla "fase istruttoria e/o di trattazione", discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett.
c, dell'art. 4 d.m. n. 55 del 2014) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o") In tal senso Cass. n. 28627/2023, cui adde Cass.
n.3242 del 05/02/2024.
Dunque, la liquidazione operata dal giudice di prime nell'importo di euro
1.865,00 va riformata in quanto risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del 2014. In parziale accoglimento dell'appello,
4 l' va condannato, per il giudizio di primo grado, alla refusione delle spese CP_1
di lite nella misura di euro 2697,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Le spese del presente grado vanno compensate tenuto conto del contegno processuale delle parti.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata che conferma nel resto, condanna l' alla refusione delle spese del primo grado CP_1
che liquida in complessivi euro 2697,00 oltre rimborso spese generali al 15%,
Iva e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario dichiara compensate le spese del presente grado.
Così deciso in Napoli 13.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
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