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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/06/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 04/06/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6848/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. CONTINO SABRINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MODUGNO PATRIZIA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CORDUSIO, 4 20123 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 22 ottobre 2024 , , Parte_1 Parte_3 [...]
, e chiesero che venisse dichiarato non prescritto il Parte_4 Parte_5 Parte_2 diritto di credito vantato nei confronti di e che quest'ultima venisse condannata, Controparte_1 previo accertamento dell'inadempimento agli obblighi di legge, a restituire la somma di 15.246,85 oltre interessi. In via subordinata domandarono la condanna al risarcimento del danno comprensivo sia dell'importo capitale sia degli interessi.
e evidenziarono di aver acquistato n. 6 buoni fruttiferi postali così Parte_1 Parte_2 descritti:
- Buono postale fruttifero n. 0586170313 emesso il 02.08.1999 di £5.000,00 (ora € 2.582,28) cointestato con la figlia (doc. 006). Parte_5
- Buono postale fruttifero n. 0586170413 emesso il 02.08.1999 di £5.000,00 (ora € 2.582,28) cointestato con il figlio (doc. 7). Parte_3
- Buono postale fruttifero n. 0586170513 emesso il 02.08.1999 di £ 5.000,00 (ora € 2.582,28) cointestato con il figlio (doc. 8). Parte_4
- Buono postale fruttifero n. 39489810315 emesso il 24.12.2001 di € 2.500,00 cointestato con la figlia
(doc. 9). Parte_5
- Buono postale fruttifero n. 39489910385 emesso il 24.12.2001 di € 2.500,00 cointestato con il figlio
(doc. 10). Parte_3
- Buono postale fruttifero n. 39490010362 emesso il 24.12.2001 di € 2.500,00 cointestato con il figlio
(doc. 11). Parte_4
precisò che in 23 maggio 2024 si era recato presso l'ufficio postale di Cusano Parte_1
Milanino per chiedere il rimborso degli stessi e che in tale occasione gli era stato comunicato che i suoi buoni erano prescritti. Specificarono che tutti i BFP non riportavano l'indicazione della scadenza, del termine di prescrizione, del numero di serie e che tali elementi li avevano indotti a ritenere di aver sottoscritto buoni ordinari dalla durata ventennale.
Precisarono, inoltre, che nei tre buoni postali fruttiferi sottoscritti il 02.08.1999, Controparte_1 aveva omesso di apporre il tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione, mentre nei buoni sottoscritti il 24.12.2001 era stata omessa la consegna foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche degli investimenti effettuati. In diritto, gli attori hanno eccepito l'inosservanza di dei doveri informativi posti Controparte_1 dall'art. 3 co.1 DM del tesoro del 19.12.2000 che gli avrebbero impedito di conoscere quale fosse il termine di scadenza e di prescrizione dei buoni.
Dichiararono, inoltre, di aver iniziato il procedimento di mediazione volto a raggiungere una definizione bonaria della controversia e precisarono che la convenuta non si era presentata al primo incontro fissato. si costituì in giudizio evidenziando che i buoni fruttiferi postali rispettivamente: Controparte_1
- buono postale fruttifero n. 0586170313 emesso il 02.08.1999 di £ 5.000,00 (ora € 2.582,28) cointestato con la figlia (doc. 6) Parte_5
- buono postale fruttifero n. 0586170413 emesso il 02.08.1999 di £ 5.000,00 (ora € 2.582,28) cointestato con il figlio (doc. 7) Parte_3
- buono postale fruttifero n. 0586170513 emesso il 02.08.1999 di £ 5.000,00 (ora € 2.582,28) cointestato con il figlio (doc. 8) Parte_4 erano stati emessi con decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della Programmazione economica, resi noti mediante affissione in tutti gli uffici postali, nei locali aperti al pubblico e con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ove erano indicati i rendimenti e le condizioni praticate con modalità idonee ad informare e tutelare i risparmiatori.
Precisò che essi appartenevano alla serie CB istituita con Decreto del Ministro del Tesoro del 26 febbraio 1999. Pertanto, osservò che era stata applicata la normativa contenuta Decreto del Ministro del Tesoro del 26 febbraio 1999 (doc. n. 2) che disponeva la consegna del foglio informativo.
pagina 2 di 7 Dichiarò che tali BFP erano a termine e avevano una durata di undici anni. Affermò che essi erano diventati infruttiferi al termine dell'undicesimo anno successivo alla data di sottoscrizione, precisamente in data 02.08.2010; quindi, il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione era il 2.08.2010 e la prescrizione decennale si era compiuta in data 03.08.2020. Precisò che a causa dell'epidemia di Covid-19, con l'art. 34, comma 3, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77, era stata disposta la proroga di due mesi del termine di prescrizione (doc. 4). Indicò che le caratteristiche del BFP della serie “CB” erano reperibili sul sito internet di Parte_6
[...] Dichiarò, altresì, che i restanti tre buoni, precisamente,
- Buono fruttifero Postale “a termine” serie “AA3” n. 39489810315 emesso il 24.12.2001 di € 2.500,00 cointestato con la figlia;
Parte_5
- Buono Fruttifero Postale “a termine” serie “AA3” n. 39489910385 emesso il 24.12.2001 di € 2.500,00 cointestato con il figlio;
Parte_3
- Buono Fruttifero Postale “a termine” serie “AA3” n. 39490010362 emesso il 24.12.2001 di € 2.500,00 cointestato con il figlio;
Parte_4 erano sottoscritti e rinviavano ai fogli informativi esposti nei locali aperti al pubblico, che venivano consegnati al sottoscrittore come previsto dall'art. 6 del D.M. del 19.12.2000, come da documento 3. Asserì che erano stati consegnati i fogli informativi all'interno dei quali erano indicati la serie di appartenenza, i rendimenti e le condizioni inerenti la serie stessa, così come prescritto dal D.M. del 19.12.2000.
Affermò che i BFP avevano una durata pari a sette anni e che si prescrivevano in dieci anni;
pertanto, erano diventati infruttiferi in data 24.12.2008 e si erano prescritti in data 25.12.2018.
Segnalò che la richiesta di rimborso dei ricorrenti era avvenuta solo nel mese di maggio 2024, quando i BFP erano già ampiamente prescritti.
Comunicò che presso tutti gli uffici era affisso un avviso volto ad attenzionare ai clienti la data di scadenza e il conseguente termine di prescrizione dei propri BFP, precisando che nel caso in cui non fosse riportata sul buono, era possibile controllarla sul sito web di poste (doc. 11).
Infine, dichiarò che negli uffici postali erano presenti dei prontuari contenenti i riferimenti di tutte le serie emesse con le condizioni economiche, oltre che la durata e la data di prescrizione.
Eccepì sia la prescrizione del diritto alla restituzione del capitale e degli interessi ex 1284 c.c., sia del diritto al risarcimento. Disattesa la richiesta di prove orali, la causa venne rinviata per la discussione orale alla data del 15 maggio 2025 in modalità cartolare.
-------- La domanda risarcitoria (non già restitutoria) proposta da , , Parte_1 Parte_3
, e fondata sull'inadempimento di Parte_4 Parte_5 Parte_2 [...] agli obblighi contrattuali e di legge, va accolta nei termini di seguito precisati. Controparte_1 I titoli oggetto di contestazione appartengono a due serie distinte: la prima serie è la CB, disciplinata dal d.m. Decreto del Ministro del Tesoro del 26 febbraio 1999 (doc. 2 della resistente), per tali buoni era previsto un rendimento pari al 25% del capitale sottoscritto alla scadenza.
La seconda serie è la AA3, disciplinata dal D.M. 17 ottobre 2001 (doc. 8 della resistente); per tali buoni era previsto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione. Quanto alla prescrizione decennale, l'art. 8, comma 1, D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, relativo, tra l'altro, a “condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi” prevede, in maniera generale, che
“i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. L'art. 3, comma 1, di quest'ultimo Decreto Ministeriale dispone che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il
pagina 3 di 7 foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”. A sua volta, l'art. 6, comma 1, del medesimo Decreto da ultimo citato stabilisce che “ Controparte_1 espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli
[...] informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”. Con l'art. 9 del medesimo Decreto, risulta essere stato abrogato, tra l'altro, “il decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante
"Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro" limitatamente all'art. 3, comma 2, seconda parte, dalle parole "All'atto di emissione del buono ..." alle parole "...ed il periodo di prescrizione", sicché nessuna violazione della norma in questione può essere prospettata nella fattispecie. Per quanto concerne il foglio informativo, gli odierni ricorrenti hanno negato di averlo ricevuto all'atto della sottoscrizione dei titoli.
al contrario, ha affermato di averlo consegnato. Controparte_1 Al riguardo, deve ritenersi che fosse a carico della società resistente l'onere della prova dell'adempimento dell'obbligo di consegna ovvero del carattere incolpevole dell'eventuale inadempimento, e ciò sia secondo quanto stabilito, in via generale, dall'art. 1218 c.c., sia avuto riguardo al fatto che, diversamente opinando, i ricorrenti avrebbero avuto l'onere di fornire la prova di una circostanza negativa. Ciò posto, pur dovendo rilevarsi che la dimostrazione della consegna del foglio informativo è alquanto difficoltosa da fornire, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dai fatti oggetto di causa (oltre venti anni) e dell'insussistenza di un obbligo di farsi rilasciare una ricevuta scritta in relazione all'incombente, non può neppure omettersi di tenere in considerazione il fatto che la società resistente non ha offerto alcuna prova, neppure indiziaria, della prassi osservata negli uffici postali nel periodo in cui è avvenuta la sottoscrizione dei buoni per cui è causa. In proposito, al contrario, sebbene il provvedimento emesso dall'AGCM nei confronti di Controparte_1 in data 18 ottobre 2022, prodotto dai ricorrenti (doc. 1), riguardi un periodo assai successivo
[...] rispetto a quello dei fatti oggetto del presente giudizio, va ugualmente considerato che la prassi più recente ivi attestata, a pagina 7, era quella di consegnare il foglio informativo solo a coloro che lo avessero richiesto espressamente, prassi, questa, che non appare conforme alla previsione di cui all'art. 3, comma 1, D.M. Tesoro 19 dicembre 2000. Si noti, al riguardo, che, mentre i buoni emessi nella vigenza dell'art. 3 D.M. 8 ottobre 1998 dovevano contenere, tra l'altro, “un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione”, i titoli prodotti in atti, emessi in virtù della normativa successivamente emanata, non riportano le suddette indicazioni, le quali, invece, si ricavano proprio dal foglio informativo. Si osserva, invece, che le norme contenute nel D.M. 8 ottobre 1998 prevedevano che “All'atto di emissione del buono l'Agenzia postale appone sul verso del titolo (negli allegati contraddistinto da uno spazio in bianco, indicante "spazio riservato al tagliando dei rendimenti", compreso nel riquadro centrale del verso) un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione ”, mentre all'interno del successivo D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, relativo alle “condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi” è stato, tuttavia, disposto all'art. 3, comma 1, che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”. Ciò implica che le indicazioni presenti sul tagliando apposto sui buoni fruttiferi postali sono state sostituite da quelle presenti nel foglio informativo. Nel caso di specie, nei BFP della serie “CB” la presenza del tagliando era un elemento necessario, essendo vigente la normativa contenuta nel DM 8 ottobre del 1998.
La mancata apposizione del tagliando non è stata contestata dalla resistente che precisa che era presente la dicitura “a termine” ed era possibile desumere la serie di appartenenza, oltre che le ulteriori informazioni, dalla data di emissione dei suddetti. L'indicazione “a termine” presente sul frontespizio e sul retro, pur essendo finalizzata a differenziare i pagina 4 di 7 buoni in questione da quelli ordinari, non risulta affatto univoca nel far ritenere alle persone comuni che il prestito in questione fosse assoggettato ad un termine più breve di quello ventennale.
È infatti evidente che anche un buono ventennale, in linea di principio, può essere definito come buono “a termine”. Infine, i titoli, come sopra si è visto, non riportavano neppure l'indicazione manoscritta della serie. Si rileva, invece, che per i BFP della serie AA3 le indicazioni di cui al foglio informativo hanno sostituito quelle di cui al tagliando.
afferma di aver consegnato il foglio informativo, precisando di aver esposto nei Controparte_1 propri locali aperti al pubblico le condizioni praticate, ulteriore fonte di conoscenza delle condizioni applicate. Inoltre, precisa che non era necessario far sottoscrivere per ricevuta il foglio informativo, in assenza di un obbligo giuridico e che, in ogni caso come previsto dall'art. 231 del DPR 256/1989 i documenti contabili e i buoni rimangono giacenti per un termine di cinque anni. Segnala che, invece, volendo applicare l'art. 119 TUB, l'obbligo di conservazione dei documenti da parte della banca termina con il decorso del termine prescrizionale ordinario. Si osserva che non ha, in ogni caso, fornito alcuna prova dell'adempimento dei Controparte_1 propri obblighi. Va, infine, rilevato che eventuali termini specifici inerenti all'obbligo di conservazione dei documenti contabili relativi ai buoni postali non sono estensibili alla documentazione contrattuale che attiene alla prova dell'esistenza stessa del titolo negoziale e delle condizioni che ne regolano la vendita. Vanno dunque verificate le conseguenze dell'inadempimento di un siffatto obbligo. I resistenti hanno eccepito, in primo luogo, la prescrizione del diritto al rimborso dei ricorrenti. Questi ultimi hanno affermato che la mancata consegna del foglio informativo per i buoni fruttiferi postali
“AA3” e la mancata apposizione del tagliando per i buoni “CB” avevano impedito la decorrenza del termine di prescrizione in quanto aveva violato gli specifici obblighi informativi Controparte_1 previsti dai citati DM, oltre che il principio di correttezza e buona fede di cui all'art 1175 cc e il dovere di diligenza professionale ex art 1176 cc e art. 21 del TUF. Tale eccezione è accolta.
La sospensione della prescrizione è disciplinata ex art. 2941, comma primo che al numero 8, c.c., prevede che la prescrizione rimane sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”. È necessario segnalare che la Corte di cassazione (ordinanza n. 2030 del 29.01.2010), ha affermato che “in tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l'occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare;
né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto, trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto previsti da norme, anche se per finalità estranee ai rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi, agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi, ma inidonei, di per sé, a dimostrare il doloso occultamento della data del contratto o di altri fatti produttivi di diritti altrui”. Nella specie, si ritiene che, sebbene la consegna del foglio informativo e l'apposizione del tagliando costituissero oggetto di un preciso obbligo, la mera mancanza dell'adempimento in questione non può essere affatto assimilata ad una dolosa omissione di informazioni.
Pertanto, risulta prescritto il diritto al rimborso dei BFP.
I ricorrenti hanno chiesto, in subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna della resistente alla restituzione del capitale investito ed al risarcimento dei danni, ovvero, in ulteriore subordine, al solo risarcimento dei danni.
I resistenti hanno eccepito la prescrizione della domanda risarcitoria. Tale eccezione deve essere rigettata. Gli obblighi di informazione, quale l'obbligo di apporre la scadenza sul buono ovvero di dare al risparmiatore informazioni precise al momento della sottoscrizione al fine di individuare la data di scadenza dei BFP, gravanti su , costituiscono parte integrante del programma negoziale CP_1 scaturente dalla sottoscrizione dei buoni. Per tale ragione, l'omessa indicazione della data di pagina 5 di 7 scadenza come si evince dagli atti – per i buoni CB derivante dalla mancata apposizione del tagliando, mentre per quelli AA3 dalla mancata consegna del foglio informativo - costituisce un'ipotesi di inadempimento contrattuale giuridicamente rilevante ed imputabile a . Controparte_1 In conformità con il principio di vicinanza della prova, sancito in più occasioni dalla Corte di
Cassazione (13533/2001), i ricorrenti hanno adempiuto al proprio onere di allegazione, producendo i buoni fruttiferi postali privi del tagliando e allegando l'altrui inadempimento;
al contempo la resistente avrebbe dovuto provare di aver adempiuto a tali obblighi o di non aver adempiuto per causa a lei non imputabile ex 1218 c.c.; tuttavia non ha fornito tale prova, a fronte di specifiche contestazioni.
In tale prospettiva, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere dal momento in cui la condotta inadempiente che ha determinato l'evento dannoso si è resa oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, nella specie coincidente con la richiesta di rimborso avvenuta nel 2024, in quanto la mancata consegna del documento contenente l'indicazione sulla scadenza del titolo ha integrato un impedimento alla conoscenza di carattere legale, non già di mero fatto, all'esercizio del diritto al rimborso. Infine, la resistente contesta l'indisponibilità delle somme poiché devolute al fondo istituito per indennizzare le vittime delle frodi finanziarie.
Tale contestazione è da rigettare in quanto la condanna nei confronti della resistente non riguarda la restituzione delle somme già devolute al fondo di garanzia per i risparmiatori che, investendo nei mercati finanziari, siano rimasti vittime di frodi, ma il risarcimento dei danni provocati da una condotta omissiva attribuibile a Controparte_1 Per quanto riguarda la quantificazione del danno, esso va parametrato, oltre che al capitale perso, all'entità degli interessi che sarebbero maturati nel periodo della durata fruttifera, cioè fino al 02 agosto 2010 per i buoni della serie “CB” e al 24 dicembre 2008 per la serie AA3, mentre al tasso legale per il periodo successivo fino al saldo, in assenza di prova del maggior danno. Pertanto, va condannata a pagare a: Controparte_1
- , e , in via di solidarietà attiva, la somma di € Parte_1 Parte_2 Parte_5 5.082,28 oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni;
- , e , in via di solidarietà attiva, la Parte_1 Parte_2 Parte_3 somma di € 5.082,28 oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni;
- ed , in via di solidarietà attiva, la somma Controparte_2 Parte_4 di € 5.082,28 oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni. Sugli importi di cui sopra, poi, sono dovuti gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo.
Ogni altra domanda va disattesa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Condanna a pagare a: Controparte_1
- , e , in via di solidarietà attiva, la somma di € Parte_1 Parte_2 Parte_5 5.082,28 oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni nonché oltre agli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo;
- , e , in via di solidarietà attiva, la Parte_1 Parte_2 Parte_3 somma di € 5.082,28 oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni, nonché oltre agli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo;
- ed , in via di solidarietà attiva, la somma Controparte_2 Parte_4 di € 5.082,28 oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni, nonché oltre agli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo;
pagina 6 di 7 2. Rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
3. Condanna a rimborsare a , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_5
, ed le spese di lite che liquida in
[...] Parte_3 Parte_4 complessivi € 6.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, 15% per spese generali, IVA, e contributo c.p.a;
4. con sentenza esecutiva. Monza, 4 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 04/06/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6848/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. CONTINO SABRINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MODUGNO PATRIZIA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CORDUSIO, 4 20123 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 22 ottobre 2024 , , Parte_1 Parte_3 [...]
, e chiesero che venisse dichiarato non prescritto il Parte_4 Parte_5 Parte_2 diritto di credito vantato nei confronti di e che quest'ultima venisse condannata, Controparte_1 previo accertamento dell'inadempimento agli obblighi di legge, a restituire la somma di 15.246,85 oltre interessi. In via subordinata domandarono la condanna al risarcimento del danno comprensivo sia dell'importo capitale sia degli interessi.
e evidenziarono di aver acquistato n. 6 buoni fruttiferi postali così Parte_1 Parte_2 descritti:
- Buono postale fruttifero n. 0586170313 emesso il 02.08.1999 di £5.000,00 (ora € 2.582,28) cointestato con la figlia (doc. 006). Parte_5
- Buono postale fruttifero n. 0586170413 emesso il 02.08.1999 di £5.000,00 (ora € 2.582,28) cointestato con il figlio (doc. 7). Parte_3
- Buono postale fruttifero n. 0586170513 emesso il 02.08.1999 di £ 5.000,00 (ora € 2.582,28) cointestato con il figlio (doc. 8). Parte_4
- Buono postale fruttifero n. 39489810315 emesso il 24.12.2001 di € 2.500,00 cointestato con la figlia
(doc. 9). Parte_5
- Buono postale fruttifero n. 39489910385 emesso il 24.12.2001 di € 2.500,00 cointestato con il figlio
(doc. 10). Parte_3
- Buono postale fruttifero n. 39490010362 emesso il 24.12.2001 di € 2.500,00 cointestato con il figlio
(doc. 11). Parte_4
precisò che in 23 maggio 2024 si era recato presso l'ufficio postale di Cusano Parte_1
Milanino per chiedere il rimborso degli stessi e che in tale occasione gli era stato comunicato che i suoi buoni erano prescritti. Specificarono che tutti i BFP non riportavano l'indicazione della scadenza, del termine di prescrizione, del numero di serie e che tali elementi li avevano indotti a ritenere di aver sottoscritto buoni ordinari dalla durata ventennale.
Precisarono, inoltre, che nei tre buoni postali fruttiferi sottoscritti il 02.08.1999, Controparte_1 aveva omesso di apporre il tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione, mentre nei buoni sottoscritti il 24.12.2001 era stata omessa la consegna foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche degli investimenti effettuati. In diritto, gli attori hanno eccepito l'inosservanza di dei doveri informativi posti Controparte_1 dall'art. 3 co.1 DM del tesoro del 19.12.2000 che gli avrebbero impedito di conoscere quale fosse il termine di scadenza e di prescrizione dei buoni.
Dichiararono, inoltre, di aver iniziato il procedimento di mediazione volto a raggiungere una definizione bonaria della controversia e precisarono che la convenuta non si era presentata al primo incontro fissato. si costituì in giudizio evidenziando che i buoni fruttiferi postali rispettivamente: Controparte_1
- buono postale fruttifero n. 0586170313 emesso il 02.08.1999 di £ 5.000,00 (ora € 2.582,28) cointestato con la figlia (doc. 6) Parte_5
- buono postale fruttifero n. 0586170413 emesso il 02.08.1999 di £ 5.000,00 (ora € 2.582,28) cointestato con il figlio (doc. 7) Parte_3
- buono postale fruttifero n. 0586170513 emesso il 02.08.1999 di £ 5.000,00 (ora € 2.582,28) cointestato con il figlio (doc. 8) Parte_4 erano stati emessi con decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della Programmazione economica, resi noti mediante affissione in tutti gli uffici postali, nei locali aperti al pubblico e con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ove erano indicati i rendimenti e le condizioni praticate con modalità idonee ad informare e tutelare i risparmiatori.
Precisò che essi appartenevano alla serie CB istituita con Decreto del Ministro del Tesoro del 26 febbraio 1999. Pertanto, osservò che era stata applicata la normativa contenuta Decreto del Ministro del Tesoro del 26 febbraio 1999 (doc. n. 2) che disponeva la consegna del foglio informativo.
pagina 2 di 7 Dichiarò che tali BFP erano a termine e avevano una durata di undici anni. Affermò che essi erano diventati infruttiferi al termine dell'undicesimo anno successivo alla data di sottoscrizione, precisamente in data 02.08.2010; quindi, il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione era il 2.08.2010 e la prescrizione decennale si era compiuta in data 03.08.2020. Precisò che a causa dell'epidemia di Covid-19, con l'art. 34, comma 3, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77, era stata disposta la proroga di due mesi del termine di prescrizione (doc. 4). Indicò che le caratteristiche del BFP della serie “CB” erano reperibili sul sito internet di Parte_6
[...] Dichiarò, altresì, che i restanti tre buoni, precisamente,
- Buono fruttifero Postale “a termine” serie “AA3” n. 39489810315 emesso il 24.12.2001 di € 2.500,00 cointestato con la figlia;
Parte_5
- Buono Fruttifero Postale “a termine” serie “AA3” n. 39489910385 emesso il 24.12.2001 di € 2.500,00 cointestato con il figlio;
Parte_3
- Buono Fruttifero Postale “a termine” serie “AA3” n. 39490010362 emesso il 24.12.2001 di € 2.500,00 cointestato con il figlio;
Parte_4 erano sottoscritti e rinviavano ai fogli informativi esposti nei locali aperti al pubblico, che venivano consegnati al sottoscrittore come previsto dall'art. 6 del D.M. del 19.12.2000, come da documento 3. Asserì che erano stati consegnati i fogli informativi all'interno dei quali erano indicati la serie di appartenenza, i rendimenti e le condizioni inerenti la serie stessa, così come prescritto dal D.M. del 19.12.2000.
Affermò che i BFP avevano una durata pari a sette anni e che si prescrivevano in dieci anni;
pertanto, erano diventati infruttiferi in data 24.12.2008 e si erano prescritti in data 25.12.2018.
Segnalò che la richiesta di rimborso dei ricorrenti era avvenuta solo nel mese di maggio 2024, quando i BFP erano già ampiamente prescritti.
Comunicò che presso tutti gli uffici era affisso un avviso volto ad attenzionare ai clienti la data di scadenza e il conseguente termine di prescrizione dei propri BFP, precisando che nel caso in cui non fosse riportata sul buono, era possibile controllarla sul sito web di poste (doc. 11).
Infine, dichiarò che negli uffici postali erano presenti dei prontuari contenenti i riferimenti di tutte le serie emesse con le condizioni economiche, oltre che la durata e la data di prescrizione.
Eccepì sia la prescrizione del diritto alla restituzione del capitale e degli interessi ex 1284 c.c., sia del diritto al risarcimento. Disattesa la richiesta di prove orali, la causa venne rinviata per la discussione orale alla data del 15 maggio 2025 in modalità cartolare.
-------- La domanda risarcitoria (non già restitutoria) proposta da , , Parte_1 Parte_3
, e fondata sull'inadempimento di Parte_4 Parte_5 Parte_2 [...] agli obblighi contrattuali e di legge, va accolta nei termini di seguito precisati. Controparte_1 I titoli oggetto di contestazione appartengono a due serie distinte: la prima serie è la CB, disciplinata dal d.m. Decreto del Ministro del Tesoro del 26 febbraio 1999 (doc. 2 della resistente), per tali buoni era previsto un rendimento pari al 25% del capitale sottoscritto alla scadenza.
La seconda serie è la AA3, disciplinata dal D.M. 17 ottobre 2001 (doc. 8 della resistente); per tali buoni era previsto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione. Quanto alla prescrizione decennale, l'art. 8, comma 1, D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, relativo, tra l'altro, a “condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi” prevede, in maniera generale, che
“i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. L'art. 3, comma 1, di quest'ultimo Decreto Ministeriale dispone che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il
pagina 3 di 7 foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”. A sua volta, l'art. 6, comma 1, del medesimo Decreto da ultimo citato stabilisce che “ Controparte_1 espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli
[...] informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”. Con l'art. 9 del medesimo Decreto, risulta essere stato abrogato, tra l'altro, “il decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante
"Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro" limitatamente all'art. 3, comma 2, seconda parte, dalle parole "All'atto di emissione del buono ..." alle parole "...ed il periodo di prescrizione", sicché nessuna violazione della norma in questione può essere prospettata nella fattispecie. Per quanto concerne il foglio informativo, gli odierni ricorrenti hanno negato di averlo ricevuto all'atto della sottoscrizione dei titoli.
al contrario, ha affermato di averlo consegnato. Controparte_1 Al riguardo, deve ritenersi che fosse a carico della società resistente l'onere della prova dell'adempimento dell'obbligo di consegna ovvero del carattere incolpevole dell'eventuale inadempimento, e ciò sia secondo quanto stabilito, in via generale, dall'art. 1218 c.c., sia avuto riguardo al fatto che, diversamente opinando, i ricorrenti avrebbero avuto l'onere di fornire la prova di una circostanza negativa. Ciò posto, pur dovendo rilevarsi che la dimostrazione della consegna del foglio informativo è alquanto difficoltosa da fornire, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dai fatti oggetto di causa (oltre venti anni) e dell'insussistenza di un obbligo di farsi rilasciare una ricevuta scritta in relazione all'incombente, non può neppure omettersi di tenere in considerazione il fatto che la società resistente non ha offerto alcuna prova, neppure indiziaria, della prassi osservata negli uffici postali nel periodo in cui è avvenuta la sottoscrizione dei buoni per cui è causa. In proposito, al contrario, sebbene il provvedimento emesso dall'AGCM nei confronti di Controparte_1 in data 18 ottobre 2022, prodotto dai ricorrenti (doc. 1), riguardi un periodo assai successivo
[...] rispetto a quello dei fatti oggetto del presente giudizio, va ugualmente considerato che la prassi più recente ivi attestata, a pagina 7, era quella di consegnare il foglio informativo solo a coloro che lo avessero richiesto espressamente, prassi, questa, che non appare conforme alla previsione di cui all'art. 3, comma 1, D.M. Tesoro 19 dicembre 2000. Si noti, al riguardo, che, mentre i buoni emessi nella vigenza dell'art. 3 D.M. 8 ottobre 1998 dovevano contenere, tra l'altro, “un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione”, i titoli prodotti in atti, emessi in virtù della normativa successivamente emanata, non riportano le suddette indicazioni, le quali, invece, si ricavano proprio dal foglio informativo. Si osserva, invece, che le norme contenute nel D.M. 8 ottobre 1998 prevedevano che “All'atto di emissione del buono l'Agenzia postale appone sul verso del titolo (negli allegati contraddistinto da uno spazio in bianco, indicante "spazio riservato al tagliando dei rendimenti", compreso nel riquadro centrale del verso) un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione ”, mentre all'interno del successivo D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, relativo alle “condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi” è stato, tuttavia, disposto all'art. 3, comma 1, che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”. Ciò implica che le indicazioni presenti sul tagliando apposto sui buoni fruttiferi postali sono state sostituite da quelle presenti nel foglio informativo. Nel caso di specie, nei BFP della serie “CB” la presenza del tagliando era un elemento necessario, essendo vigente la normativa contenuta nel DM 8 ottobre del 1998.
La mancata apposizione del tagliando non è stata contestata dalla resistente che precisa che era presente la dicitura “a termine” ed era possibile desumere la serie di appartenenza, oltre che le ulteriori informazioni, dalla data di emissione dei suddetti. L'indicazione “a termine” presente sul frontespizio e sul retro, pur essendo finalizzata a differenziare i pagina 4 di 7 buoni in questione da quelli ordinari, non risulta affatto univoca nel far ritenere alle persone comuni che il prestito in questione fosse assoggettato ad un termine più breve di quello ventennale.
È infatti evidente che anche un buono ventennale, in linea di principio, può essere definito come buono “a termine”. Infine, i titoli, come sopra si è visto, non riportavano neppure l'indicazione manoscritta della serie. Si rileva, invece, che per i BFP della serie AA3 le indicazioni di cui al foglio informativo hanno sostituito quelle di cui al tagliando.
afferma di aver consegnato il foglio informativo, precisando di aver esposto nei Controparte_1 propri locali aperti al pubblico le condizioni praticate, ulteriore fonte di conoscenza delle condizioni applicate. Inoltre, precisa che non era necessario far sottoscrivere per ricevuta il foglio informativo, in assenza di un obbligo giuridico e che, in ogni caso come previsto dall'art. 231 del DPR 256/1989 i documenti contabili e i buoni rimangono giacenti per un termine di cinque anni. Segnala che, invece, volendo applicare l'art. 119 TUB, l'obbligo di conservazione dei documenti da parte della banca termina con il decorso del termine prescrizionale ordinario. Si osserva che non ha, in ogni caso, fornito alcuna prova dell'adempimento dei Controparte_1 propri obblighi. Va, infine, rilevato che eventuali termini specifici inerenti all'obbligo di conservazione dei documenti contabili relativi ai buoni postali non sono estensibili alla documentazione contrattuale che attiene alla prova dell'esistenza stessa del titolo negoziale e delle condizioni che ne regolano la vendita. Vanno dunque verificate le conseguenze dell'inadempimento di un siffatto obbligo. I resistenti hanno eccepito, in primo luogo, la prescrizione del diritto al rimborso dei ricorrenti. Questi ultimi hanno affermato che la mancata consegna del foglio informativo per i buoni fruttiferi postali
“AA3” e la mancata apposizione del tagliando per i buoni “CB” avevano impedito la decorrenza del termine di prescrizione in quanto aveva violato gli specifici obblighi informativi Controparte_1 previsti dai citati DM, oltre che il principio di correttezza e buona fede di cui all'art 1175 cc e il dovere di diligenza professionale ex art 1176 cc e art. 21 del TUF. Tale eccezione è accolta.
La sospensione della prescrizione è disciplinata ex art. 2941, comma primo che al numero 8, c.c., prevede che la prescrizione rimane sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”. È necessario segnalare che la Corte di cassazione (ordinanza n. 2030 del 29.01.2010), ha affermato che “in tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l'occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare;
né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto, trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto previsti da norme, anche se per finalità estranee ai rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi, agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi, ma inidonei, di per sé, a dimostrare il doloso occultamento della data del contratto o di altri fatti produttivi di diritti altrui”. Nella specie, si ritiene che, sebbene la consegna del foglio informativo e l'apposizione del tagliando costituissero oggetto di un preciso obbligo, la mera mancanza dell'adempimento in questione non può essere affatto assimilata ad una dolosa omissione di informazioni.
Pertanto, risulta prescritto il diritto al rimborso dei BFP.
I ricorrenti hanno chiesto, in subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna della resistente alla restituzione del capitale investito ed al risarcimento dei danni, ovvero, in ulteriore subordine, al solo risarcimento dei danni.
I resistenti hanno eccepito la prescrizione della domanda risarcitoria. Tale eccezione deve essere rigettata. Gli obblighi di informazione, quale l'obbligo di apporre la scadenza sul buono ovvero di dare al risparmiatore informazioni precise al momento della sottoscrizione al fine di individuare la data di scadenza dei BFP, gravanti su , costituiscono parte integrante del programma negoziale CP_1 scaturente dalla sottoscrizione dei buoni. Per tale ragione, l'omessa indicazione della data di pagina 5 di 7 scadenza come si evince dagli atti – per i buoni CB derivante dalla mancata apposizione del tagliando, mentre per quelli AA3 dalla mancata consegna del foglio informativo - costituisce un'ipotesi di inadempimento contrattuale giuridicamente rilevante ed imputabile a . Controparte_1 In conformità con il principio di vicinanza della prova, sancito in più occasioni dalla Corte di
Cassazione (13533/2001), i ricorrenti hanno adempiuto al proprio onere di allegazione, producendo i buoni fruttiferi postali privi del tagliando e allegando l'altrui inadempimento;
al contempo la resistente avrebbe dovuto provare di aver adempiuto a tali obblighi o di non aver adempiuto per causa a lei non imputabile ex 1218 c.c.; tuttavia non ha fornito tale prova, a fronte di specifiche contestazioni.
In tale prospettiva, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere dal momento in cui la condotta inadempiente che ha determinato l'evento dannoso si è resa oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, nella specie coincidente con la richiesta di rimborso avvenuta nel 2024, in quanto la mancata consegna del documento contenente l'indicazione sulla scadenza del titolo ha integrato un impedimento alla conoscenza di carattere legale, non già di mero fatto, all'esercizio del diritto al rimborso. Infine, la resistente contesta l'indisponibilità delle somme poiché devolute al fondo istituito per indennizzare le vittime delle frodi finanziarie.
Tale contestazione è da rigettare in quanto la condanna nei confronti della resistente non riguarda la restituzione delle somme già devolute al fondo di garanzia per i risparmiatori che, investendo nei mercati finanziari, siano rimasti vittime di frodi, ma il risarcimento dei danni provocati da una condotta omissiva attribuibile a Controparte_1 Per quanto riguarda la quantificazione del danno, esso va parametrato, oltre che al capitale perso, all'entità degli interessi che sarebbero maturati nel periodo della durata fruttifera, cioè fino al 02 agosto 2010 per i buoni della serie “CB” e al 24 dicembre 2008 per la serie AA3, mentre al tasso legale per il periodo successivo fino al saldo, in assenza di prova del maggior danno. Pertanto, va condannata a pagare a: Controparte_1
- , e , in via di solidarietà attiva, la somma di € Parte_1 Parte_2 Parte_5 5.082,28 oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni;
- , e , in via di solidarietà attiva, la Parte_1 Parte_2 Parte_3 somma di € 5.082,28 oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni;
- ed , in via di solidarietà attiva, la somma Controparte_2 Parte_4 di € 5.082,28 oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni. Sugli importi di cui sopra, poi, sono dovuti gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo.
Ogni altra domanda va disattesa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Condanna a pagare a: Controparte_1
- , e , in via di solidarietà attiva, la somma di € Parte_1 Parte_2 Parte_5 5.082,28 oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni nonché oltre agli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo;
- , e , in via di solidarietà attiva, la Parte_1 Parte_2 Parte_3 somma di € 5.082,28 oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni, nonché oltre agli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo;
- ed , in via di solidarietà attiva, la somma Controparte_2 Parte_4 di € 5.082,28 oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni, nonché oltre agli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo;
pagina 6 di 7 2. Rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
3. Condanna a rimborsare a , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_5
, ed le spese di lite che liquida in
[...] Parte_3 Parte_4 complessivi € 6.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, 15% per spese generali, IVA, e contributo c.p.a;
4. con sentenza esecutiva. Monza, 4 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
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