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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1085/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Milano, alla via G.F. Pizzi, n. 27, p. Parte_1
iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Domenico Boccardi e
Federico Cozzi, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Milano, alla via
California, n. 6; appellante
E
, con sede alla via M. Alfani, n. 52, p. iva CO
, in persona del Sindaco pro tempore, dott. rappresentato P.IVA_2 Controparte_2
e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Maria Napoliello, con il quale elettivamente domicilia presso l'Ufficio legale dell'Ente; appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1243/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “riformare la sentenza n.1243/2023 dell'08 novembre 2022, pubblicata il 22 marzo 2023, emessa dal Tribunale di Salerno e
1 conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti: - dichiarare inammissibile perché tardiva l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Salerno n. 966/2015 in data 31.03.2015, dichiarando altresì che sul decreto stesso si è formato giudicato;
- rigettare, in ogni caso, l'opposizione del CO
al decreto ingiuntivo n. 966/2015 del Tribunale di Salerno;
- condannare,
[...] comunque, il al pagamento di € 78.045,00 a favore della CO
(già oltre interessi di mora nella misura Parte_1 Controparte_3
richiesta dal d.lgs. n. 231/02 dalla data di messa in mora ricevuta dal Comune il 25-9-
2012. - Col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “confermare la sentenza di primo grado, n. 1243/2023, nell'ambito del giudizio recante Rg 4798/2015, resa dal
Tribunale di Salerno … e rigettare l'appello proposto perché inammissibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal nei confronti della CO
revocando il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed Controparte_3
onorari del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1243/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal nei confronti della CO [...]
(poi ), ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione Controparte_3 Parte_1
consegnato per la notifica il 23 maggio 2015, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 966/2015, emesso su ricorso spiegato dalla per ottenere dal Controparte_3 CO
il pagamento della somma di euro 78.045,00, oltre interessi al tasso di cui all'art.
[...]
2 dall'IPA, perfezionatasi il 10 aprile 2015, era valida, per avere tale registro natura pubblica, benché non espressamente indicato dall'art. 16 ter decreto legge n. 179/2012, nella formulazione applicabile ratione temporis, e, comunque, aveva raggiunto lo scopo, essendo l'atto pervenuto a conoscenza del;
peraltro, CO
l'ipotetica nullità da cui sarebbe stata affetta la notifica telematica del decreto ingiuntivo n. 966/2015 non poteva essere rilevata d'ufficio, giacché non ricorreva alcuna delle specifiche cause stabilite dall'art. 11 legge n. 53/1994, né l'art. 3 bis, comma 1, di tale testo normativo prevedeva che l'indirizzo del destinatario fosse tratto esclusivamente da un elenco pubblico, ma avrebbe dovuto essere eccepita dal CO
nella prima difesa utile, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., e non ad istruttoria
[...]
ormai chiusa;
in ogni caso, l'eventuale nullità della notifica telematica del decreto ingiuntivo n. 966/2015 non era sufficiente a rendere ammissibile l'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c., atteso che, a tal fine, il CO
avrebbe dovuto anche dedurre e dimostrare di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio proprio in ragione di quella invalidità; 2) i contratti stipulati in forma scritta il 28 agosto 2011 tra il Sindaco del Comune di e la CO
“Guidobaldi s.p.a.”, i cui crediti erano stati ceduti all'opposta, erano pienamente validi, non assumendo alcuna rilevanza l'adozione o meno, da parte della Giunta, della preventiva deliberazione autorizzativa, giacché atto privo di efficacia esterna;
inoltre, il aveva rilasciato alla “Guidobaldi s.p.a.” la certificazione CO dell'esistenza dei predetti crediti, in tal modo riconoscendosi debitore.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'1 marzo 2024, il
[...]
contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il CO
rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 14 novembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 5/9 dicembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, assumendo a tal fine dirimente rilevanza il primo motivo di gravame, con il quale la eccepisce l'inammissibilità Parte_1 dell'opposizione spiegata dal avverso il decreto CO
ingiuntivo n. 966/2015 del Tribunale di Salerno, giacché non sono configurabili i presupposti richiesti dall'art. 650 c.p.c. per ritenerne legittima la tardiva proposizione.
3 Ed invero, l'art. 650 c.p.c. prevede che l'intimato può proporre l'opposizione anche dopo il decorso del termine indicato nel decreto ingiuntivo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica, per caso fortuito o forza maggiore.
Pertanto, la sola nullità della notifica del decreto ingiuntivo non rende ammissibile, ex se,
l'opposizione tardiva, occorrendo pur sempre che l'intimato dimostri che tale invalidità abbia determinato l'intempestiva cognizione del provvedimento monitorio e, dunque, la sua impugnazione al di là dei termini prescritti dall'art. 641, commi 1 e 2, c.p.c..
Ed infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, essendo anche necessario che l'opponente dimostri di non esserne tempestivamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza di quella irregolarità e di non essere stato nelle condizioni di impugnarlo nel termine stabilito dall'art. 641, comma 1, c.p.c..
Tale prova, essendo relativa ad un fatto negativo, può essere fornita mediante presunzioni, ex art. 2729, comma 1, cod. civ., e deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notifica del decreto ingiuntivo, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr., ex plurimis, Cass. 14 maggio 2013, n. 11550; Cass. ord. 20 novembre 2017, n. 27529; Cass. ord. 21 agosto 2018, n. 20850; Cass. ord. 27 settembre 2021, n. 26155).
Nella fattispecie de qua agitur, il proponeva CO
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 966/2015 con atto di citazione consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario il 23 maggio 2015 e, dunque, oltre il quarantesimo giorno dalla sua notifica, pervenuta all'indirizzo telematico riportato nel registro IPA il 10 aprile
2015 e non il 15 aprile 2015, data in cui veniva acquisita formalmente al protocollo dell'Ente, sicché, al fine di legittimare l'impugnazione tardiva del provvedimento monitorio, era tenuto sia ad eccepirne la nullità della notifica, sia a comprovare che tale invalidità ne aveva costituito la causa impeditiva della tempestiva conoscenza.
Tuttavia, il , sebbene ne fosse onerato, non ha neanche CO
prospettato la sussistenza di circostanze idonee a dimostrare che la tardiva cognizione del decreto ingiuntivo n. 966/2015 e la conseguente impossibilità di impugnarlo nel termine stabilito dal codice di rito erano causalmente riconducibili all'eccepita nullità della sua notificazione, per non aver avuto alcuna occasione di apprenderne aliunde ed in maniera tempestiva l'emanazione, in tal modo precludendo ab imis l'ammissibilità del rimedio processuale dell'opposizione tardiva.
4 In sostanza, l'Ente locale, a seguito dell'eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sollevata dall'allora sin dalla costituzione in Controparte_3
giudizio, non poteva limitarsi a far valere, peraltro soltanto con le note difensive depositate il 21 marzo 2017, la nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma avrebbe anche dovuto dedurre e comprovare di non averne avuto tempestiva conoscenza proprio in ragione ed in conseguenza di quel vizio.
In realtà, il , nel proporre l'opposizione al decreto CO
ingiuntivo n. 966/2015, riconosceva espressamente di averne ricevuto la notifica, sebbene il 15 aprile 2015 e non, come, invece, verificatosi, il 10 aprile 2015, mentre, con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., sosteneva di averne rispettato il termine di impugnazione sull'erroneo presupposto che il dies a quo coincidesse con la data di registrazione del provvedimento monitorio al protocollo anziché con quella precedente della sua consegna all'indirizzo telematico indicato nell'IPA, sicché, con tale impostazione difensiva, confermava di averne avuto puntuale cognizione.
Ed infatti, benché la notifica telematica fosse stata effettuata dalla “ Controparte_3
all'indirizzo tratto dall'IPA, il decreto ingiuntivo n. 966/2015 era senz'altro
[...] pervenuto nella sfera della conoscibilità dell'Ente locale in tempo utile per impugnarlo nel termine stabilito dall'art. 641, comma 1, c.p.c., risultando oltremodo evidente che il
, per protocollarlo in data 15 aprile 2015, ne aveva dovuto CO
necessariamente avere pregressa conoscenza mediante la consultazione della casella di posta elettronica certificata del 10 aprile 2015.
In definitiva, ancorché il mancato assolvimento, da parte del CO
, dell'onere di allegare e provare di non aver avuto pronta cognizione del decreto
[...]
ingiuntivo in oggetto a causa dell'irregolarità della sua notificazione costituisca circostanza decisiva al fine di escludere l'ammissibilità della spiegata opposizione tardiva, sono proprio le modalità procedurali con le quali l'Ente locale ha gestito la posta elettronica certificata e il servizio del protocollo a disvelare che il provvedimento monitorio era stato tempestivamente conosciuto e poteva de plano essere impugnato nel termine prescritto dall'art. 641, comma 1, c.p.c..
La fondatezza del motivo di gravame relativo all'inammissibilità dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 966/2015 assume rilevanza assorbente ai fini dell'accoglimento dell'appello e, in ogni caso, preclude la disamina dell'ulteriore ragione di impugnazione con la quale la lamenta che il Tribunale di Salerno ha rigettato la Parte_1
propria domanda di pagamento, nonostante la validità dei contratti stipulati il 28 agosto
5 2011 tra il Sindaco del e la “Guidobaldi s.p.a.”, quale CO
cedente i crediti azionati in via monitoria.
Ed invero, l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 650 c.p.c. ai fini della proponibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e la conseguente l'intangibilità acquisita dal provvedimento monitorio di cui trattasi non consentono alcuna valutazione in ordine all'an debeatur, essendo divenuto definitivo, in ragione della mancanza della sua tempestiva impugnazione, l'accertamento del diritto di credito vantato dalla
[...]
nei confronti del . Parte_1 CO
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, il deve essere condannato al pagamento, in favore in CO favore della , della somma di euro 78.045,00, oltre interessi al tasso Parte_1
previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla data in cui l'Ente locale ha ricevuto la missiva di messa in mora del 24 gennaio 2013, all'effettivo soddisfo.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio nonché quelle della fase monitoria (cfr., ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217; Cass. 14 maggio 2018, n.
11606; Cass. 1 aprile 2019, n. 9035), in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inammissibilità dell'opposizione proposta dal CO
avverso il decreto ingiuntivo n. 966/2015 del Tribunale di Salerno, devono gravare
[...]
sull'Ente locale e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla “ (già “ ), per la fase Parte_1 Controparte_3
monitoria, in euro 1.606,50, di cui euro 406,50 per esborsi ed euro 1.200,00 per compenso, per il primo grado, in euro 9.700,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro
6 3.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 8.165,50, di cui euro
1.165,50 per esborsi ed euro 7.000,00 per compenso (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 1243/2023 del Tribunale di Salerno Parte_1
con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, condanna il al pagamento, in favore della CO Parte_1
, della somma di euro 78.045,00, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5 d.lgs.
[...]
n. 231/2002 dalla data in cui l'Ente locale ha ricevuto la missiva di messa in mora del
24 gennaio 2013 all'effettivo soddisfo;
2. condanna il alla refusione, in favore della “ CO [...]
, delle spese della fase monitoria e del doppio grado del giudizio, che si Parte_1
liquidano, per la fase monitoria, in euro 1.606,50, di cui euro 406,50 per esborsi ed euro 1.200,00 per compenso difensivo, per il primo grado, in euro 9.700,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 8.165,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.000,00 per compenso difensivo (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro
1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 d.lgs. n. 231/2002 dal 25 settembre 2012, data della comunicazione della messa in mora, all'effettivo soddisfo, in forza degli atti pubblici del 12 marzo 2012 e del 10 maggio 2012, con i quali la “Guidobaldi s.p.a.” aveva ceduto alla società istante i crediti vantati nei confronti dell'Ente locale per gli importi di euro 26.378,00 e di euro 51.667,00; 2) condannava la alla refusione delle spese processuali. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di Parte_1
citazione notificato il 20 ottobre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado nel rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 966/2015 per tardiva proposizione, la notifica telematica del provvedimento monitorio all'indirizzo estratto
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1085/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Milano, alla via G.F. Pizzi, n. 27, p. Parte_1
iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Domenico Boccardi e
Federico Cozzi, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Milano, alla via
California, n. 6; appellante
E
, con sede alla via M. Alfani, n. 52, p. iva CO
, in persona del Sindaco pro tempore, dott. rappresentato P.IVA_2 Controparte_2
e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Maria Napoliello, con il quale elettivamente domicilia presso l'Ufficio legale dell'Ente; appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1243/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “riformare la sentenza n.1243/2023 dell'08 novembre 2022, pubblicata il 22 marzo 2023, emessa dal Tribunale di Salerno e
1 conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti: - dichiarare inammissibile perché tardiva l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Salerno n. 966/2015 in data 31.03.2015, dichiarando altresì che sul decreto stesso si è formato giudicato;
- rigettare, in ogni caso, l'opposizione del CO
al decreto ingiuntivo n. 966/2015 del Tribunale di Salerno;
- condannare,
[...] comunque, il al pagamento di € 78.045,00 a favore della CO
(già oltre interessi di mora nella misura Parte_1 Controparte_3
richiesta dal d.lgs. n. 231/02 dalla data di messa in mora ricevuta dal Comune il 25-9-
2012. - Col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “confermare la sentenza di primo grado, n. 1243/2023, nell'ambito del giudizio recante Rg 4798/2015, resa dal
Tribunale di Salerno … e rigettare l'appello proposto perché inammissibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal nei confronti della CO
revocando il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed Controparte_3
onorari del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1243/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal nei confronti della CO [...]
(poi ), ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione Controparte_3 Parte_1
consegnato per la notifica il 23 maggio 2015, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 966/2015, emesso su ricorso spiegato dalla per ottenere dal Controparte_3 CO
il pagamento della somma di euro 78.045,00, oltre interessi al tasso di cui all'art.
[...]
2 dall'IPA, perfezionatasi il 10 aprile 2015, era valida, per avere tale registro natura pubblica, benché non espressamente indicato dall'art. 16 ter decreto legge n. 179/2012, nella formulazione applicabile ratione temporis, e, comunque, aveva raggiunto lo scopo, essendo l'atto pervenuto a conoscenza del;
peraltro, CO
l'ipotetica nullità da cui sarebbe stata affetta la notifica telematica del decreto ingiuntivo n. 966/2015 non poteva essere rilevata d'ufficio, giacché non ricorreva alcuna delle specifiche cause stabilite dall'art. 11 legge n. 53/1994, né l'art. 3 bis, comma 1, di tale testo normativo prevedeva che l'indirizzo del destinatario fosse tratto esclusivamente da un elenco pubblico, ma avrebbe dovuto essere eccepita dal CO
nella prima difesa utile, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., e non ad istruttoria
[...]
ormai chiusa;
in ogni caso, l'eventuale nullità della notifica telematica del decreto ingiuntivo n. 966/2015 non era sufficiente a rendere ammissibile l'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c., atteso che, a tal fine, il CO
avrebbe dovuto anche dedurre e dimostrare di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio proprio in ragione di quella invalidità; 2) i contratti stipulati in forma scritta il 28 agosto 2011 tra il Sindaco del Comune di e la CO
“Guidobaldi s.p.a.”, i cui crediti erano stati ceduti all'opposta, erano pienamente validi, non assumendo alcuna rilevanza l'adozione o meno, da parte della Giunta, della preventiva deliberazione autorizzativa, giacché atto privo di efficacia esterna;
inoltre, il aveva rilasciato alla “Guidobaldi s.p.a.” la certificazione CO dell'esistenza dei predetti crediti, in tal modo riconoscendosi debitore.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata l'1 marzo 2024, il
[...]
contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il CO
rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 14 novembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 5/9 dicembre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto, assumendo a tal fine dirimente rilevanza il primo motivo di gravame, con il quale la eccepisce l'inammissibilità Parte_1 dell'opposizione spiegata dal avverso il decreto CO
ingiuntivo n. 966/2015 del Tribunale di Salerno, giacché non sono configurabili i presupposti richiesti dall'art. 650 c.p.c. per ritenerne legittima la tardiva proposizione.
3 Ed invero, l'art. 650 c.p.c. prevede che l'intimato può proporre l'opposizione anche dopo il decorso del termine indicato nel decreto ingiuntivo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica, per caso fortuito o forza maggiore.
Pertanto, la sola nullità della notifica del decreto ingiuntivo non rende ammissibile, ex se,
l'opposizione tardiva, occorrendo pur sempre che l'intimato dimostri che tale invalidità abbia determinato l'intempestiva cognizione del provvedimento monitorio e, dunque, la sua impugnazione al di là dei termini prescritti dall'art. 641, commi 1 e 2, c.p.c..
Ed infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, essendo anche necessario che l'opponente dimostri di non esserne tempestivamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza di quella irregolarità e di non essere stato nelle condizioni di impugnarlo nel termine stabilito dall'art. 641, comma 1, c.p.c..
Tale prova, essendo relativa ad un fatto negativo, può essere fornita mediante presunzioni, ex art. 2729, comma 1, cod. civ., e deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notifica del decreto ingiuntivo, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr., ex plurimis, Cass. 14 maggio 2013, n. 11550; Cass. ord. 20 novembre 2017, n. 27529; Cass. ord. 21 agosto 2018, n. 20850; Cass. ord. 27 settembre 2021, n. 26155).
Nella fattispecie de qua agitur, il proponeva CO
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 966/2015 con atto di citazione consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario il 23 maggio 2015 e, dunque, oltre il quarantesimo giorno dalla sua notifica, pervenuta all'indirizzo telematico riportato nel registro IPA il 10 aprile
2015 e non il 15 aprile 2015, data in cui veniva acquisita formalmente al protocollo dell'Ente, sicché, al fine di legittimare l'impugnazione tardiva del provvedimento monitorio, era tenuto sia ad eccepirne la nullità della notifica, sia a comprovare che tale invalidità ne aveva costituito la causa impeditiva della tempestiva conoscenza.
Tuttavia, il , sebbene ne fosse onerato, non ha neanche CO
prospettato la sussistenza di circostanze idonee a dimostrare che la tardiva cognizione del decreto ingiuntivo n. 966/2015 e la conseguente impossibilità di impugnarlo nel termine stabilito dal codice di rito erano causalmente riconducibili all'eccepita nullità della sua notificazione, per non aver avuto alcuna occasione di apprenderne aliunde ed in maniera tempestiva l'emanazione, in tal modo precludendo ab imis l'ammissibilità del rimedio processuale dell'opposizione tardiva.
4 In sostanza, l'Ente locale, a seguito dell'eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sollevata dall'allora sin dalla costituzione in Controparte_3
giudizio, non poteva limitarsi a far valere, peraltro soltanto con le note difensive depositate il 21 marzo 2017, la nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma avrebbe anche dovuto dedurre e comprovare di non averne avuto tempestiva conoscenza proprio in ragione ed in conseguenza di quel vizio.
In realtà, il , nel proporre l'opposizione al decreto CO
ingiuntivo n. 966/2015, riconosceva espressamente di averne ricevuto la notifica, sebbene il 15 aprile 2015 e non, come, invece, verificatosi, il 10 aprile 2015, mentre, con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., sosteneva di averne rispettato il termine di impugnazione sull'erroneo presupposto che il dies a quo coincidesse con la data di registrazione del provvedimento monitorio al protocollo anziché con quella precedente della sua consegna all'indirizzo telematico indicato nell'IPA, sicché, con tale impostazione difensiva, confermava di averne avuto puntuale cognizione.
Ed infatti, benché la notifica telematica fosse stata effettuata dalla “ Controparte_3
all'indirizzo tratto dall'IPA, il decreto ingiuntivo n. 966/2015 era senz'altro
[...] pervenuto nella sfera della conoscibilità dell'Ente locale in tempo utile per impugnarlo nel termine stabilito dall'art. 641, comma 1, c.p.c., risultando oltremodo evidente che il
, per protocollarlo in data 15 aprile 2015, ne aveva dovuto CO
necessariamente avere pregressa conoscenza mediante la consultazione della casella di posta elettronica certificata del 10 aprile 2015.
In definitiva, ancorché il mancato assolvimento, da parte del CO
, dell'onere di allegare e provare di non aver avuto pronta cognizione del decreto
[...]
ingiuntivo in oggetto a causa dell'irregolarità della sua notificazione costituisca circostanza decisiva al fine di escludere l'ammissibilità della spiegata opposizione tardiva, sono proprio le modalità procedurali con le quali l'Ente locale ha gestito la posta elettronica certificata e il servizio del protocollo a disvelare che il provvedimento monitorio era stato tempestivamente conosciuto e poteva de plano essere impugnato nel termine prescritto dall'art. 641, comma 1, c.p.c..
La fondatezza del motivo di gravame relativo all'inammissibilità dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 966/2015 assume rilevanza assorbente ai fini dell'accoglimento dell'appello e, in ogni caso, preclude la disamina dell'ulteriore ragione di impugnazione con la quale la lamenta che il Tribunale di Salerno ha rigettato la Parte_1
propria domanda di pagamento, nonostante la validità dei contratti stipulati il 28 agosto
5 2011 tra il Sindaco del e la “Guidobaldi s.p.a.”, quale CO
cedente i crediti azionati in via monitoria.
Ed invero, l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 650 c.p.c. ai fini della proponibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e la conseguente l'intangibilità acquisita dal provvedimento monitorio di cui trattasi non consentono alcuna valutazione in ordine all'an debeatur, essendo divenuto definitivo, in ragione della mancanza della sua tempestiva impugnazione, l'accertamento del diritto di credito vantato dalla
[...]
nei confronti del . Parte_1 CO
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, il deve essere condannato al pagamento, in favore in CO favore della , della somma di euro 78.045,00, oltre interessi al tasso Parte_1
previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla data in cui l'Ente locale ha ricevuto la missiva di messa in mora del 24 gennaio 2013, all'effettivo soddisfo.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio nonché quelle della fase monitoria (cfr., ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217; Cass. 14 maggio 2018, n.
11606; Cass. 1 aprile 2019, n. 9035), in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'inammissibilità dell'opposizione proposta dal CO
avverso il decreto ingiuntivo n. 966/2015 del Tribunale di Salerno, devono gravare
[...]
sull'Ente locale e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla “ (già “ ), per la fase Parte_1 Controparte_3
monitoria, in euro 1.606,50, di cui euro 406,50 per esborsi ed euro 1.200,00 per compenso, per il primo grado, in euro 9.700,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro
6 3.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 8.165,50, di cui euro
1.165,50 per esborsi ed euro 7.000,00 per compenso (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e 12 dell'allegata tabella.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 1243/2023 del Tribunale di Salerno Parte_1
con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, condanna il al pagamento, in favore della CO Parte_1
, della somma di euro 78.045,00, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5 d.lgs.
[...]
n. 231/2002 dalla data in cui l'Ente locale ha ricevuto la missiva di messa in mora del
24 gennaio 2013 all'effettivo soddisfo;
2. condanna il alla refusione, in favore della “ CO [...]
, delle spese della fase monitoria e del doppio grado del giudizio, che si Parte_1
liquidano, per la fase monitoria, in euro 1.606,50, di cui euro 406,50 per esborsi ed euro 1.200,00 per compenso difensivo, per il primo grado, in euro 9.700,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 8.165,50, di cui euro 1.165,50 per esborsi ed euro 7.000,00 per compenso difensivo (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro
1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e 12 dell'allegata tabella.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 d.lgs. n. 231/2002 dal 25 settembre 2012, data della comunicazione della messa in mora, all'effettivo soddisfo, in forza degli atti pubblici del 12 marzo 2012 e del 10 maggio 2012, con i quali la “Guidobaldi s.p.a.” aveva ceduto alla società istante i crediti vantati nei confronti dell'Ente locale per gli importi di euro 26.378,00 e di euro 51.667,00; 2) condannava la alla refusione delle spese processuali. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di Parte_1
citazione notificato il 20 ottobre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado nel rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 966/2015 per tardiva proposizione, la notifica telematica del provvedimento monitorio all'indirizzo estratto