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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/12/2024, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3061/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ), e (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Budri Katuscia, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
“1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai IGnori e in data 07.06.2006 in Playa, Parte_1 Parte_2 città dell'Avana trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Padova il 15.08.2006 al N.
147, Parte II, Serie C dell'anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. La figlia è affidata ad Persona_1
entrambi i genitori i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avrà residenza presso
l'abitazione della madre. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo, le attività sportive
e ricreative, nonché la salute della minore saranno assunte da entrambi i genitori, compatibilmente con la reperibilità del signor che attualmente vive a Madrid (Spagna).
3. Il IG. Pt_2 [...]
quando si troverà in Italia, potrà portare con sé, ogni due settimane, la figlia per il Parte_3
1 week end, dal sabato mattina alla domenica sera. La figlia trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali, alternativamente con la madre o con il padre, per periodi che, compatibilmente alle esigenze scolastiche della minore, ed alla presenza in Italia del sig. saranno Parte_2
concordati dai genitori con congruo anticipo. La figlia trascorrerà con il padre due settimane nel periodo estivo, da individuarsi entro il mese di giugno di ogni anno, compatibilmente con le esigenze scolastiche della figlia, con i periodi feriali dei genitori e con la presenza in Italia del sig.
4. Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , a Parte_2 Parte_3 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , la somma mensile Persona_1
di euro 300,00 con la rivalutazione annua secondo l'indice Istat;
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del cinquanta per cento secondo il seguente criterio: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
g) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) mensa scolastica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) assicurazione scolastica;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
6. I coniugi nulla pretendono l'uno dall'altro in quanto svolgono entrambi attività lavorativa e dichiarano di essere economicamente autosufficienti”.
Motivi della decisione
2 Con ricorso depositato in data 25.7.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in data 07.06.2006 in Playa, città dell'Avana trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Padova il 15.08.2006 al N. 147, Parte II, Serie C dell'anno 2006.
Le parti hanno allegato di vivere separati ininterrottamente dalla data della comparizione avanti il presidente del Tribunale di Padova, nel procedimento di separazione personale dei coniugi ivi svolto, dando atto che la figlia minore (nata nel 2007), già affidata ad entrambi Persona_1
i genitori e convivente con la madre in Fratta Polesine (RO), è studentessa non economicamente autosufficiente.
I genitori hanno convenuto la prosecuzione dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento della giovane mediante la corresponsione mensile di euro 300,00 (somma soggetta a rivalutazione
ISTAT) e di provvedere ciascuno al 50% delle spese estraordinarie sostenute in favore della medesima secondo la puntuale regolamentazione convenuta tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto di essere economicamente autonomi;
la svolge attività lavorativa Pt_1
a tempo indeterminato con reddito di circa euro 2.100,00 mensili;
il residente in [...]
Madrid, gode di emolumenti da attività lavorativa pari a circa euro 1.250,00 mensili.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti il Giudice relatore e dispostane la trattazione mediante deposito di note scritte come da conforme richiesta delle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Preliminare all'esame del merito si pone la questione di verificare se, nel caso che interessa, sussista la giurisdizione italiana e quale sia la legge applicabile alle domande formulate dai ricorrenti, ciò alla luce della ricorrenza nella fattispecie di alcuni caratteri di cd estraneità (matrimonio contratto all'estero, doppia cittadinanza e residenza all'estero del e dovendo questo giudice attenersi Pt_2
al vincolo posto dalla legislazione dell'Unione europea.
Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio l'art 3, punto iv) del Reg. n.
1111/2019 nel caso di domanda congiunta attribuisce la giurisdizione (“competenza giurisdizionale”, nel testo normativo) all'autorità giurisdizionale dello stato membro nel quale ha la
“residenza abituale uno dei coniugi”. Correttamente, quindi, il giudice italiano è investito della domanda avendo la “residenza abituale” in Italia (precisamente in Fratta Polesine-RO). Alla Pt_1
domanda si applica la legge italiana per effetto dell'art 8 del Reg UE 1259/2010 a mente del quale, in mancanza di accordo scritto e sottoscritto dalle parti sulla legge applicabile, il divorzio è disciplinato dalla legge dello stato avanti le cui autorità la domanda stessa è stata proposta.
3 In applicazione del Regolamenti dell'Unione Europea 1259 del 2010, che consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile, si applica il punto 3) il quale prevede la legge dello Stato in cui una delle parti ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.
Risolte positivamente le questioni attinenti il corretto radicamento della causa avanti il giudice italiano e l'applicabilità della legge italiana alle singole domande formulate dai ricorrenti, il collegio osserva quanto segue.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che i coniugi, la cui separazione personale è stata omologata dal Tribunale di Padova con provvedimento del 6.10.2010, ed essendo le parti comparse dinanzi al Presidente in data
21.09.2010, non hanno ripreso la convivenza, con conseguente definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alle clausole aventi contenuto economico, il collegio ritiene corretta e congrua la misura dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, così come la ripartizione in quote eguali delle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse della minore, dovendo dette pattuizioni parametrarsi alle effettive capacità economiche degli onerati, di cui la deteriore è oggettivamente quella del Pt_2
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda ed al recepimento delle condizioni individuate dalle parti in quanto conformi alla legge e all'interesse della prole non economicamente indipendente.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate come da espressa richiesta.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3061/2024 R.G. promossa da e , Parte_1 Parte_2 con l'intervento del pubblico ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 07.06.2006 in Playa, città dell'Avana trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Padova il 15.08.2006 al N. 147, Parte II,
Serie C dell'anno 2006;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
- recepisce le condizioni sopra indicate da intendersi qui integralmente trascritte.
- spese di lite interamente compensate.
Rovigo, camera di consiglio 12.11.2024
il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3061/2024 R.G. promossa da
(c.f.: ), e (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Budri Katuscia, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
“1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai IGnori e in data 07.06.2006 in Playa, Parte_1 Parte_2 città dell'Avana trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Padova il 15.08.2006 al N.
147, Parte II, Serie C dell'anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. La figlia è affidata ad Persona_1
entrambi i genitori i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avrà residenza presso
l'abitazione della madre. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo, le attività sportive
e ricreative, nonché la salute della minore saranno assunte da entrambi i genitori, compatibilmente con la reperibilità del signor che attualmente vive a Madrid (Spagna).
3. Il IG. Pt_2 [...]
quando si troverà in Italia, potrà portare con sé, ogni due settimane, la figlia per il Parte_3
1 week end, dal sabato mattina alla domenica sera. La figlia trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali, alternativamente con la madre o con il padre, per periodi che, compatibilmente alle esigenze scolastiche della minore, ed alla presenza in Italia del sig. saranno Parte_2
concordati dai genitori con congruo anticipo. La figlia trascorrerà con il padre due settimane nel periodo estivo, da individuarsi entro il mese di giugno di ogni anno, compatibilmente con le esigenze scolastiche della figlia, con i periodi feriali dei genitori e con la presenza in Italia del sig.
4. Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , a Parte_2 Parte_3 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , la somma mensile Persona_1
di euro 300,00 con la rivalutazione annua secondo l'indice Istat;
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del cinquanta per cento secondo il seguente criterio: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
g) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) mensa scolastica;
d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) assicurazione scolastica;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
6. I coniugi nulla pretendono l'uno dall'altro in quanto svolgono entrambi attività lavorativa e dichiarano di essere economicamente autosufficienti”.
Motivi della decisione
2 Con ricorso depositato in data 25.7.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in data 07.06.2006 in Playa, città dell'Avana trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Padova il 15.08.2006 al N. 147, Parte II, Serie C dell'anno 2006.
Le parti hanno allegato di vivere separati ininterrottamente dalla data della comparizione avanti il presidente del Tribunale di Padova, nel procedimento di separazione personale dei coniugi ivi svolto, dando atto che la figlia minore (nata nel 2007), già affidata ad entrambi Persona_1
i genitori e convivente con la madre in Fratta Polesine (RO), è studentessa non economicamente autosufficiente.
I genitori hanno convenuto la prosecuzione dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento della giovane mediante la corresponsione mensile di euro 300,00 (somma soggetta a rivalutazione
ISTAT) e di provvedere ciascuno al 50% delle spese estraordinarie sostenute in favore della medesima secondo la puntuale regolamentazione convenuta tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto di essere economicamente autonomi;
la svolge attività lavorativa Pt_1
a tempo indeterminato con reddito di circa euro 2.100,00 mensili;
il residente in [...]
Madrid, gode di emolumenti da attività lavorativa pari a circa euro 1.250,00 mensili.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti il Giudice relatore e dispostane la trattazione mediante deposito di note scritte come da conforme richiesta delle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Preliminare all'esame del merito si pone la questione di verificare se, nel caso che interessa, sussista la giurisdizione italiana e quale sia la legge applicabile alle domande formulate dai ricorrenti, ciò alla luce della ricorrenza nella fattispecie di alcuni caratteri di cd estraneità (matrimonio contratto all'estero, doppia cittadinanza e residenza all'estero del e dovendo questo giudice attenersi Pt_2
al vincolo posto dalla legislazione dell'Unione europea.
Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio l'art 3, punto iv) del Reg. n.
1111/2019 nel caso di domanda congiunta attribuisce la giurisdizione (“competenza giurisdizionale”, nel testo normativo) all'autorità giurisdizionale dello stato membro nel quale ha la
“residenza abituale uno dei coniugi”. Correttamente, quindi, il giudice italiano è investito della domanda avendo la “residenza abituale” in Italia (precisamente in Fratta Polesine-RO). Alla Pt_1
domanda si applica la legge italiana per effetto dell'art 8 del Reg UE 1259/2010 a mente del quale, in mancanza di accordo scritto e sottoscritto dalle parti sulla legge applicabile, il divorzio è disciplinato dalla legge dello stato avanti le cui autorità la domanda stessa è stata proposta.
3 In applicazione del Regolamenti dell'Unione Europea 1259 del 2010, che consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile, si applica il punto 3) il quale prevede la legge dello Stato in cui una delle parti ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.
Risolte positivamente le questioni attinenti il corretto radicamento della causa avanti il giudice italiano e l'applicabilità della legge italiana alle singole domande formulate dai ricorrenti, il collegio osserva quanto segue.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che i coniugi, la cui separazione personale è stata omologata dal Tribunale di Padova con provvedimento del 6.10.2010, ed essendo le parti comparse dinanzi al Presidente in data
21.09.2010, non hanno ripreso la convivenza, con conseguente definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alle clausole aventi contenuto economico, il collegio ritiene corretta e congrua la misura dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, così come la ripartizione in quote eguali delle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse della minore, dovendo dette pattuizioni parametrarsi alle effettive capacità economiche degli onerati, di cui la deteriore è oggettivamente quella del Pt_2
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda ed al recepimento delle condizioni individuate dalle parti in quanto conformi alla legge e all'interesse della prole non economicamente indipendente.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate come da espressa richiesta.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3061/2024 R.G. promossa da e , Parte_1 Parte_2 con l'intervento del pubblico ministero,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 07.06.2006 in Playa, città dell'Avana trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Padova il 15.08.2006 al N. 147, Parte II,
Serie C dell'anno 2006;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
- recepisce le condizioni sopra indicate da intendersi qui integralmente trascritte.
- spese di lite interamente compensate.
Rovigo, camera di consiglio 12.11.2024
il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
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