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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/10/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2395 /2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente Estensore dott.ssa Sandra Moselli Giudice dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2395 /2024 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano DILEO giusta procura in atti
- RICORRENTI -
NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - I CONCLUSIONI: come in atti. FATTO I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Barletta in data 26/9/2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto 162-Parte II- Seria A- Anno 2006) optando per il regime di separazione dei beni e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 10/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza del 25/9/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione dichiarando di non volersi riconciliare e confermando le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 23/12/2024. DIRITTO La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, giusta decreto di omologa n. pagina 1 di 2 2558/2023 del 22/5/2023 (R.G. n. 6055/2021), emesso dal Tribunale di Trani, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti, i ricorrenti, evidenziando che dalla loro unione sono nati i figli ( n. 12/1/2008) e ( n. 2/12/2009) ancora Per_1 Per_2 minorenni hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Il Tribunale, inoltre, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore, come sopra generalizzata, non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici, prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dai ricorrenti. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Barletta in data 26/9/2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto 162-Parte II-Seria A- Anno 2006) tra e , alle Parte_1 Parte_2 condizioni indicate in ricorso, che si dichiarano efficaci;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta (BT), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Trani, il giorno 1/10/2025
Il Presidente Estensore
Dr. Francesco Pellecchia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente Estensore dott.ssa Sandra Moselli Giudice dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2395 /2024 promossa da:
) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano DILEO giusta procura in atti
- RICORRENTI -
NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - I CONCLUSIONI: come in atti. FATTO I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Barletta in data 26/9/2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto 162-Parte II- Seria A- Anno 2006) optando per il regime di separazione dei beni e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 10/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza del 25/9/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione dichiarando di non volersi riconciliare e confermando le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 23/12/2024. DIRITTO La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, giusta decreto di omologa n. pagina 1 di 2 2558/2023 del 22/5/2023 (R.G. n. 6055/2021), emesso dal Tribunale di Trani, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Quanto alle statuizioni accessorie, relative ai rapporti tra le parti, i ricorrenti, evidenziando che dalla loro unione sono nati i figli ( n. 12/1/2008) e ( n. 2/12/2009) ancora Per_1 Per_2 minorenni hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016). Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Il Tribunale, inoltre, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore, come sopra generalizzata, non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici, prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dai ricorrenti. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c. Trattandosi di procedura su domanda congiunta, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Barletta in data 26/9/2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto 162-Parte II-Seria A- Anno 2006) tra e , alle Parte_1 Parte_2 condizioni indicate in ricorso, che si dichiarano efficaci;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta (BT), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Trani, il giorno 1/10/2025
Il Presidente Estensore
Dr. Francesco Pellecchia
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