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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2024, n. 5877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5877 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5820/21 RG iscritta in data 15.7.21, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Gilda Patrizia Bassano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia alla via IV Novembre n. 3;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._2 procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Dora Mazzeo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via G.V. Quaranta n. 3;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 19.9.24, fissata con modalità di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come precisate nelle note depositate, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.7.21 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 8.4.81 e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 (7.12.81) e (17.10.85), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Per_1 Per_2 matrimonio, allegando che con sentenza n. 3428/18 depositata in data 2.10.18 il Tribunale aveva dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi, con accoglimento della domanda di addebito dalla stessa proposta, senza che nelle more fosse intervenuta alcuna riconciliazione.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, introduceva il presente giudizio, chiedendo il riconoscimento dell'assegno divorzile in misura di € 700,00, nonché la quota parte del TFR dovuta.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, nonché della quota di TFR.
Espletata la fase presidenziale, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale con ordinanza depositata in data 8.6.22, confermava le condizioni della separazione in ordine al mantenimento della ricorrente, rimettendo le parti innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva depositata in data 16.12.22, era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande.
Ammessa ed espletata la prova orale, la causa, all'udienza del 19.9.24, fissata con modalità di trattazione scritta, era riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva che l'unica domanda che va scrutinata è quella relativa all'assegno divorzile proposta dalla ricorrente ed avversata dal resistente, oltre a quella del riconoscimento della quota di TFR, subordinata al riconoscimento dell'assegno divorzile.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente sia infondata e come tale vada rigettata, in applicazione dei principi di recente elaborazione giurisprudenziale, condivisi da questo Tribunale.
In particolare, con sentenza n. 18287/2018 le SS.UU., premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi.
Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità , considerando che tale contributo e frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed e espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e
29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacita del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte.
Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Orbene, nel caso di specie, non è contestato che le parti hanno venduto in data 14.2.18 la casa coniugale in comunione legale, ricevendo la ricorrente la somma di € 60.000,00 quale parte del prezzo, essendo stata l'altra parte destinata per un verso al pagamento dei mutui così da estinguerli e l'altro per € 50.000,00 al resistente.
Risulta altresì che la ricorrente coabita con la sorella, non sostenendo pertanto le spese di alloggio (si vedano dichiarazioni dalla stessa rese). Ella ha avuto problemi di salute nel 2016, per un tumore alla mammella, come da certificazione prodotta, non risultando in atti altra documentazione aggiornata che documenti una grave situazione di salute incompatibile con il lavoro.
Per stessa ammissione della (si veda interrogatorio formale) e documentalmente provato Parte_1
(si veda contratto prodotto), ella lavora come cassiera, con contratto a tempo indeterminato part time
(per 8 ore lavorative), stipulato in data 2022, non risultando dal contratto la retribuzione mensile percepita, né essendo state prodotte le relative buste paga. Dalla dichiarazione dei redditi prodotta per l'anno 2022 risulta un reddito da lavoro di € 3975,00, oltre € 6000,00 per assegno di mantenimento, laddove per l'anno precedente il reddito da lavoro era di € 1473,00 oltre € 6000,00 di reddito per assegno di mantenimento (si vedano dichiarazioni dei redditi).
Il resistente è invece pensionato, con una rateo pensionistico netto mensile di € 1800,00 circa;
ha ricevuto la somma di € 50.000,00 dalla vendita della casa coniugale ed titolare di un contratto di locazione quale conduttore per la somma mensile di € 650,00 (si veda documentazione prodotta). È padre di una figlia minore (2017) nata da una successiva relazione, ancora in corso. Soffre di problemi di salute con ricovero recente del 15.5.23.
Questa la situazione reddituale delle parti, con riferimento alla quale ritiene il Tribunale che, comparando i redditi e le spese da sostenersi, non avendo la ricorrente comprovato la sua attuale situazione reddituale, non vi siano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile né sotto il profilo assistenziale (la ricorrente ha dimostrato di potersi inserire nel mondo del lavoro, non risultando pregiudizi dalla sua condizione di salute, e non ha spese di alloggio), né per la componente perequativa-compensativa.
Sul punto, si rileva che non è stato allegato, prima ancora che provato, il contributo prestato dalla resistente alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge
898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614
<<l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento < i>
del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>).
In definitiva, in virtù dei principi enunciati, delle risultanze istruttorie documentali e delle considerazioni che precedono, la domanda avanzata dalla resistente deve essere rigettata, unitamente a quella della quota di TFR.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Rigetta la domanda di assegno divorzile e di TFR;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.12.24
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi