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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 49/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 27 gennaio 2023,
da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Innocenzo Megali, in forza di mandato raccolto in calce al ricorso di primo grado (pec: , Email_1
appellante
contro
(c.f. ) in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Distrettuale dello
Stato di NE (pec: ; Email_2
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Treviso n. 378/2022 d.d. 27.07.2022, non notificata
In punto: differenze retributive funzioni dirigenziali di fatto P.A.-
CONCLUSIONI
1 D' Parte_1
1) In via principale e nel merito: accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza n. 378/2022 pronunciata dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Massimo Galli, nella causa di primo grado n. 1266/2019 R.G., pubblicata in data 27.7.2022, in virtù dei motivi del presente atto, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che di seguito si riportano: “Nel merito: In esecuzione di quanto disposto dalla sentenza n. 216/2009 della Corte d'Appello di NE, accertare e dichiarare che il sig. ha diritto Parte_1 al pagamento delle differenze retributive nella misura complessiva di € 62.272,67= al lordo delle ritenute fiscali, ovvero alla diversa somma che risulterà di giustizia. Per
l'effetto condannarsi il , in persona del tempore, a Controparte_1 CP_2 corrispondere al ricorrente l'intero trattamento economico, comprensivo degli emolumenti accessori, previsto per lo svolgimento delle mansioni superiori, eventualmente da determinarsi a mezzo di C.T.U. o per altro mezzo di giudizio di quantificazione ritenuto idoneo, al netto degli importi già percepiti e pari ad €
31.407,73= lordi, da computarsi quale acconto sul maggior dovuto. Il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo Con la conseguente condanna del , in persona del Ministro pro tempore, alla Controparte_1 regolarizzazione contributiva. In punto spese: Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio. IVA, CPA e Spese Generali come per legge. In via istruttoria: In caso di contestazione del conteggio di parte ricorrente, disporsi C.T.U. in materia contabile-amministrativa atta a determinare e quantificare le differenze retributive e contributive di spettanza del sig. , rispetto a quanto Parte_1 dallo stesso percepito nel periodo ricompreso tra 16/10/2003 ed il 13/12/2005.” Per
l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al
Tribunale per le ragioni esposte nel presente atto. In ogni caso: con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo. Con vittoria di competenze e spese di lite oltre accessori come per legge, oltre rifusione delle spese di lite, diritti ed onorari comprensivi di spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge, per entrambi i gradi di giudizio. In subordine, compensare tra le parti integralmente o anche parzialmente le spese del primo grado e del presente giudizio. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, e in particolare della
CTU amministrativa-contabile”.
2 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA:
“Voglia Codesta Corte, in accoglimento delle argomentazioni suesposte, rigettare nel merito il ricorso avversario in ogni sua parte siccome infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e altri oneri di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza n. 216/2009 (divenuta irrevocabile per effetto dell'arresto Cass.
n. 26011/2015) la Corte d'Appello di NE - in riforma per la parte in questa sede devoluta della sentenza n. 496/2006 del giudice del lavoro di Treviso - accertava e dichiarava che , Direttore di Cancelleria, aveva Parte_1 svolto le funzioni di Dirigente di Segreteria della Procura della Repubblica di
Treviso, per vacanza del posto, giusta provvedimento del Procuratore della
Repubblica, nel periodo compreso tra il 16.10.2003 e il 13.12.2005 con conseguente condanna del a corrispondere il trattamento economico, CP_1 retributivo e previdenziale previsto per lo svolgimento delle suddette mansioni superiori (oltre interessi legali dal maturato al saldo).
In esecuzione della suddetta sentenza il , con comunicazione del CP_1
21.12.2016 esponeva che: “………..il pagamento delle differenze retributive dovrà essere corrisposto per i soli giorni in cui il dipendente ha svolto le mansioni di dirigente……..in sede di liquidazione le suddette differenze retributive dovranno essere conguagliate con quanto già percepito dal dipendente nello stesso periodo per FUA”.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il ricorrente evidenziava, in particolare, il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di NE n. 216/2009, con conseguente erroneità della quantificazione delle differenze retributive, così come trasmesse dal . CP_1
Valorizzava che la menzionata sentenza non aveva disposto il mancato riconoscimento degli importi a titolo di FUA, della retribuzione accessoria di risultato nonché l'omessa retribuzione dei giorni non lavorati e che la convenuta, nel mese di novembre 2017, disponeva il pagamento dell'importo complessivo lordo pari ad € 31.407,73 e che da tale importo venivano detratti € 7.223,78 a
3 titolo di ritenute fiscali, come si evince dalla Certificazione Unica relativa all'anno
2017 (doc. 11 parte ric.). Successivamente, in data 13.09.2018 veniva corrisposto l'ulteriore importo di € 4.273,32 a titolo di interessi legali (doc. 12 parte ric.).
Esponeva che, stante il passaggio in giudicato della suindicata sentenza,
l'importo dovuto a titolo di differenze retributive era pari ad € 62.272,67 (doc.
16 parte ric.) sottolineando che il trattamento economico spettante, in qualità di dirigente di seconda fascia, doveva essere inserito nel calcolo della quota “b” ai fini del calcolo pensionistico contestando, altresì, il conguaglio delle somme corrisposte a titolo di FUA e l'omessa retribuzione dei giorni non lavorati.
Rimarcava, altresì, che in caso di reggenza del pubblico ufficio, sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, andavano incluse, nel trattamento differenziale, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato.
Si costituiva il rilevando, in via preliminare, che la CP_1 [...]
aveva liquidato al la somma lorda di € Controparte_3 Parte_1
35.349,20 e che su tale somma venivano applicate le ritenute previdenziali ed erariali e, sul netto percepito si era proceduto alla liquidazione a titolo di interessi della complessiva somma pari ad € 5.605,82.
Con particolare riferimento al “fondo unico amministrazione” eccepiva che il trattamento non è previsto per i dirigenti.
In merito alla retribuzione accessoria di risultato evidenziava che il differenziale retributivo è stato calcolato con riguardo al solo stipendio tabellare del dirigente
(parte fissa e parte variabile) con esclusione dell'indennità di risultato, non avendo, parte ricorrente sottoscritto un contratto individuale di lavoro da dirigente con conseguente mancata indicazione dei tempi di raggiungimento di specifici obiettivi.
Ribadiva altresì, la legittimità dell'omessa retribuzione dei giorni non lavorati e sottolineava che a seguito di una verifica contabile era stato riconosciuto un ulteriore differenziale lordo pari ad € 6.329,92.
2. Con l'impugnata sentenza, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso
4 accoglieva il ricorso nei limiti del riconoscimento operato dalla parte convenuta e per l'effetto condannava parte convenuta alla corresponsione della somma di
€ 6.329,92, oltre interessi legali dalla messa in mora al pagamento effettivo.
Compensava tra le parti le spese di lite.
A sostegno della propria decisione, il giudice di prime cure, osservava che successivamente alla notifica del ricorso parte convenuta riconosceva la differenza dovuta pari ad € 6.329,92, in seguito ad un nuovo conteggio, non contestato da parte ricorrente.
Riteneva fondato il mancato riconoscimento degli importi a titolo di fondo unico di amministrazione, in quanto non previsto per i dirigenti ma solo per il personale del comparto.
Riteneva, altresì, fondato il mancato riconoscimento della retribuzione accessoria di risultato evidenziando che nel periodo in cui sono state esercitate di fatto le mansioni superiori non erano stati determinati gli obiettivi annuali e non era stata eseguita la verifica dei risultati come previsto dall'art. 44 CCNL applicato e dall'art. 14 comma primo decreto legislativo 165/2001.
Sottolineava, altresì, che “è fondato il criterio di determinazione dello stipendio tabellare del dirigente senza i trattamenti accessori in riferimento ai quali non vi era stata alcuna programmazione. Dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello infatti si evince che l'esercizio delle funzioni superiori era stato motivato dalla vacanza prolungata del posto e costituiva pertanto un rimedio eccezionale ad una situazione di crisi dell'ufficio determinata proprio dalla mancata programmazione di una copertura tempestiva”.
Con riferimento all'omessa retribuzione dei giorni non lavorati rilevava che
”trattandosi di esercizio di fatto la retribuzione doveva essere quantificata esclusivamente in base alla qualità del lavoro prestato”.
3. Impugna la sentenza D'AMBROSIO svolgendo quattro (4) motivi di appello.
3.1. Con il primo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c..
In particolare, evidenzia che con note del 26.02.2021, 10.03.2021, 26.11.2021
e del 01.07.2021 contestava espressamente il conteggio del . CP_1
3.2. Con il secondo motivo censura il malgoverno delle risultanze istruttorie nella
5 parte in cui il giudice di prime cure non ha ritenuto necessario lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile per la corretta individuazione delle differenze retributive spettanti.
3.3. Con il terzo motivo ribadisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del
Dlgs. n. 165/2001 e 112 c.p.c..
Sottolinea che il giudice di prime cure è stato adito per la quantificazione delle differenze retributive, fermo restando l'accertamento operato dalla Corte
d'Appello che non è stato oggetto di gravame e che, pertanto, ha forza di giudicato.
Valorizza che la menzionata sentenza non aveva disposto il mancato riconoscimento degli importi a titolo di FUA, della retribuzione accessoria di risultato nonché l'omessa retribuzione dei giorni non lavorati e che l'impugnata sentenza si pone, pertanto, in contrasto con il giudicato, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c..
Con particolare riferimento al “fondo di amministrazione” rileva che l'inquadramento contrattuale del D'AMBROSIO non è mutato per effetto della sentenza della Corte d'Appello n. 216/2009 con conseguente diritto a percepire quanto a lui spettante a titolo di fondo di amministrazione di cui alla qualifica professionale di Direttore di Cancelleria – posizione economica c3.
In merito all'omessa retribuzione dei giorni non lavorati valorizza che la Corte
d'Appello con la suindicata sentenza accertava il diritto alla corresponsione delle differenze retributive nel periodo compreso tra il 16.10.2003 e il 13.12.2005.
3.4. Con il quarto motivo si duole della compensazione delle spese di lite e, nell'auspicata ipotesi che venga accolto l'appello chiede la rifusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
4. Radicatosi il contraddittorio il difende la sentenza Controparte_1 chiedendone l'integrale conferma.
Nella premessa in fatto ribadisce che la ha Controparte_3 liquidato al la somma lorda di € 35.349,20 e non di € 31.407,73. Parte_1
Su tale somma sono state applicate le ritenute previdenziali ed erariali e, sul netto percepito, pari ad € 24.183,95, si è proceduto alla liquidazione a titolo di interessi della complessiva somma lorda pari ad € 5.605,28, per un importo
6 netto pari ad € 4.273,32.
Evidenzia che il conteggio è stato elaborato tenendo conto della retribuzione del dirigente di seconda fascia, ossia la retribuzione base, nonché la retribuzione di posizione, parte fissa e variabile con esclusione della retribuzione di risultato.
In merito al mancato riconoscimento della retribuzione di risultato rileva la mancata sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro per la qualifica di dirigente e la mancata predeterminazione degli obiettivi, presupposto necessario per la sua corresponsione.
Con particolare riferimento all'omessa retribuzione dei giorni di assenza dal servizio eccedenti i 15 giorni, sottolinea che il trattamento differenziale non deve essere corrisposto in assenza di una prestazione lavorativa effettiva.
In merito al compensato differenziale retributivo con quanto percepito a titolo di
FUA precisa che lo stesso è un trattamento accessorio che non viene corrisposto ai dirigenti.
5. Dopo un rinvio d'uffici per riequilibrio del ruolo di udienza, la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo in data 6 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
7. In ordine logico va affrontato il terzo motivo di appello il cui accoglimento è assorbente rispetto agli altri motivi logicamente subordinati con i quali è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., l'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla reiezione delle istanze istruttorie e l'erronea compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
8. Questa Corte, in particolare, non condivide le conclusioni del giudice di prime cure nella parte in cui non ha omesso di valutare che il giudicato derivante dalla sentenza n. 216/2009 Corte di Appello di NE precludeva di valutare le eccezioni e preclusioni di merito proposte (rectius: riproposte) dall'amministrazione resistente in questa sede.
9. Presupposto della richiesta avanzata dall'odierno appellante è la sentenza della
Corte d'Appello di NE n. 216/2009 che così provvedeva: “accoglie
7 parzialmente l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
a) accertato che l'appellante ha svolto le funzioni di dirigente di segreteria della
Procura Repubblica di Treviso nel periodo dal 16.10.2003 al 13.12.2005; CP_1
b) condanna il appellato a corrispondere all'appellante il trattamento CP_1 economico, retributivo e previdenziale, previsto per lo svolgimento delle suddette mansioni superiori;
c) oltre interessi legali dal maturato al saldo”.
10. Osserva la Corte che la decisione non si limita ad una generica statuizione in ordine all'esercizio di fatto delle mansioni dirigenziali ma stabilisce anche, con disposizione di condanna, il periodo di rilevanza (dal 16.10.2003 al 13.12.2005) nonché quello retributivo e previdenziale di pertinenza (corrispondente a quello di dirigente) senza operare alcuna distinzione fra retribuzione principale ed accessoria.
11. La sentenza ha quindi attribuito il “bene della vita” anelato senza eccezioni di sorta e, dunque, va escluso che in questo secondo giudizio si possa ancora discutere dell'accertato diritto, prospettando eccezioni diverse da quelle già esercitate o esercitabili nel precedente coperto da giudicato.
Allora tutte le questioni relative al mancato computo delle assenza, alla sottrazione del trattamento economico goduto come funzionario a titolo di “fondo unico amministrazione”, al riconoscimento della retribuzione di risultato andavano sollevate in quella sede e, in ipotesi di omessa pronuncia o di vizio di ultrapetizione, potevano e dovevano essere poste all'attenzione del giudice di legittimità.
12. Invero l'amministrazione nel costituirsi in primo grado nell'originario giudizio n.
973/2005 (cfr. doc. 5 ricorrente) aveva espressamente dedotto “in subordine, in caso di riconoscimento del diritto del ricorrente, limitare il quantum al solo trattamento tabellare con esclusione delle indennità accessorie;
in ogni caso, dichiarare la compensazione di quanto dovuto con tutti gli importi percepiti dal ricorrente a titolo di straordinario, fondo unico, indennità per la posizione super ecc.” , omettendo poi di coltivare ex art. 346 c.p.c. le predette eccezioni, rimaste assorbite in primo grado nel giudizio di gravame n. 438/2007 definito con la citata sentenza n. 216/2009 della Corte di Appello di NE (cfr. doc. 7
8 ricorrente) che aveva riformato l'originaria sentenza n. 496/2006 di rigetto del giudice del lavoro trevigiano.
La precedente sentenza di questa Corte territoriale è divenuta intangibile per effetto del giudicato e preclude di procedere alla disamina delle eccezioni attinenti al merito dei trattamento economico dirigenziale volte a prospettare una diversa incidenza delle voci economiche spettanti.
Tali eccezioni sono direttamente ricollegate a fatti già definitivamente accertati con sentenza della Corte d'Appello di NE n. 216/2009 e tali da coprire con forza di giudicato la materia del contendere del giudice di prime cure.
In particolare, la menzionata sentenza non aveva disposto l'esclusione delle voci relative al riconoscimento degli importi a titolo di FUA, della retribuzione accessoria di risultato nonché l'omessa retribuzione dei giorni non lavorati.
Si poteva discutere in questa se il trattamento sia quello di dirigente di prima fascia (più remunerativo) o quello di seconda fascia - non avendo la sentenza nulla disposto sul punto - ma la questione è irrilevante avendo il ricorrente formulato i propri conteggi in relazione alla dirigenza di 2° fascia.
Tanto premesso va quindi escluso che le predette eccezioni di merito possano trovare ingresso in sede di accertamento del quantum debeatur a pena di un'inammissibile riviviscenza delle deduzioni già rinunciate nel precedente giudizio che non trova diritto di cittadinanza nel diritto positivo.
13. Invero il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dai titolo della stessa azione (causa petendi), dai bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato) a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato).
Entro questi limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza difatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto (cfr. Cass. 24913/2007).
14. Pertanto, non è condivisibile l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto fondato
9 il mancato riconoscimento degli importi a titolo di fondo unico di amministrazione e della retribuzione accessoria di risultato nonché nel ritenere fondata l'omessa retribuzione dei giorni non lavorati.
15. Il giudice di prime cure, nell'accogliere il ricorso “nei limiti del riconoscimento operato dalla parte convenuta e per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore della parte ricorrente la somma di € 6.329,92 oltre interessi legali dalla messa in mora al pagamento effettivo” ha interpretato erroneamente la previsione dell'art. 2909 c.c..
16. Il diritto di credito attoreo era già stato definitivamente accertato nei suoi parametri soggettivi (trattamento dirigenziale) rimanendone solo incerta la quantificazione ma pur sempre nell'ambito del principio retributivo individuato dalla sentenza divenuta irrevocabile, con esclusione di ogni genere di compensazione atecnica con le voci attribuite per l'esercizio delle funzioni proprie del profilo di appartenenza, di valutazione dell'incidenza delle assenze, della mancata verifica dei risultati in relazione alla retribuzione accessoria.
L'accertamento contabile fra dare ed avere era quindi possibile solo nell'originario giudizio di merito essendo invece in questa sede precluso dal giudicato.
17. La quantificazione “interna” del credito non è però in discussione non avendo parte resistente contestato la bontà dei conteggi prodotti dal ricorrente.
18. Tanto premesso, il Collegio ritiene accoglibili i conteggi depositati dall'odierno appellante, in quanto corretti rispetto alle statuizioni di cui alla sentenza n.
216/2009 senza necessità di dare ingresso ad una CTU contabile.
19. In conclusione, deve essere accertato il diritto di a Parte_1 percepire dal resistente l'importo complessivo pari ad € 30.864,93 (da CP_1 percepire: € 62.272,66; percepito: € 31.407,73; differenza avere: € 30.864,93)
a titolo di differenze retributive, così come statuito dalla sentenza n. 216/2009 della Corte d'Appello di NE divenuta intangibile in forza del giudicato.
20. Con riferimento agli accessori vanno riconosciuti i soli interessi legali e non la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali (art. 22, comma 36, l. n.
724/1994), essendo anche la relativa statuizione sugli accessori contenuta nella sentenza n. 216/2009 ormai passata in giudicato e dunque divenuta intangibile.
10 Va dunque disattesa in parte qua la presta attorea al riconoscimento di “interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
21. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del e sono liquidate, considerato il Controparte_1 valore della domanda (€ 30.864,93) secondo i criteri minimi considerate la semplicità delle questioni che hanno portato all'accoglimento del ricorso in appello e la ripetitività delle difese svolte dalle parti nei diversi gradi di giudizio.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza così decide:
1) accerta e dichiara che ha diritto - tenuto conto di Parte_1 quanto accertato con la sentenza irrevocabile n. 216/2009 della Corte
d'Appello di NE - al pagamento della somma lorda pari ad € 62.272,67;
2) condanna per l'effetto il - tenuto conto delle somme Controparte_1 medio tempore corrisposte - al pagamento dell'importo lordo pari ad €
30.864,93, oltre interessi legali dal maturato al saldo;
3) condanna il a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese del doppio grado di giudizio liquidate, quanto al primo
[...] grado in € 3.689,00 e quanto al secondo grado in € 3.473,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
NE, 06.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
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