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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5312 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 ottobre 2024
e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Discepolo e Barbara Schiadà
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATA
E
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(c.f. ) e (c.f. )
[...] P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
1
OGGETTO: risarcimento del danno da tardivo recepimento di direttive comunitarie
CONCLUSIONI
Il difensore dell'appellante ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Per parte appellata, che non ha depositato note di trattazione scritta, v. le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, unitamente ad altri medici, ha adito il Tribunale di Roma Parte_1 lamentando la tardiva trasposizione della direttiva 362/75/CEE del Consiglio del 16 giugno
1975 (conosciuta come “direttiva riconoscimento”) e della direttiva 363/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva coordinamento”), come modificate dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva
“coordinamento” un allegato il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni.
L'attrice ha lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso per il periodo di frequenza del corso di specializzazione in Angiologia medica a cui è stata iscritta presso l'Università degli Studi di Cagliari dall'anno accademico 1988/1989 sino all'anno accademico 1990/1991 - in conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive da parte dello Stato italiano - e ha chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica lui spettante in base alle direttive comunitarie, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4996/2022, accogliendo l'eccezione di prescrizione avanzata dalle Amministrazioni convenute, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, compensando le spese di lite tra le parti.
L'appellante ha impugnato la sentenza lamentando l'erronea individuazione del termine di decorrenza della prescrizione da parte del tribunale.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Il , il e il Controparte_2 Controparte_3 [...]
sono rimasti contumaci. Controparte_4
L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Pur essendo configurabile la responsabilità dello Stato italiano per non avere correttamente e tempestivamente recepito le direttive comunitarie in materia che impongono
2 di corrispondere ai medici specializzandi un'adeguata remunerazione (v. in particolare la direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva
75/363/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 un allegato, il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre
1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni), nondimeno la domanda dell'odierna appellante va respinta perché il diritto al risarcimento del danno risulta prescritto.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cass.
10813/2011 e seguito ex multis da Cass. 13758/2018, Cass. 16452/2019, Cass. 30502/2019,
Cass. 18961/2020, Cass. 39421/2021) al quale questa Corte si è da tempo uniformata:
a) in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie non self-executing (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione ex lege dello Stato (in questi termini v. già Cass., Sez.
Un., 9147/2009 che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha escluso che il c.d. illecito del legislatore sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.). Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico sia sul piano del diritto dell'Unione europea che sul piano dell'ordinamento interno (come chiarito da Cass.
10813/2011 e ribadito da Cass. 12725/2012 e da Cass. 30502/2019) e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito di una delle fonti indicate dall'art. 1173 c.c. - va inquadrata nella figura della c.d. responsabilità contrattuale, perché non nasce da un fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. ma dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sì che il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale;
b) a seguito della tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e con effetto a decorrere dall'anno accademico 1991-1992 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano con riguardo ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 (data in cui la direttiva 82/76/CEE avrebbe dovuto già essere attuata) fino al termine dell'anno accademico 1990-1991. Tale lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. Ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, i quali siano stati esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea e nei loro confronti la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria
3 comincia pertanto a decorrere dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999).
Tali princìpi sono stati da ultimo ribaditi da Cass., Sez. Un., 18640/2022 (punti 13 e 14 della sentenza) e da Cass., Sez. Un., 17619/2022 (punto 16 della sentenza) che - chiamate ancora una volta a pronunciarsi sulla corretta individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione - hanno ribadito, dichiarando l'inammissibilità del motivo di gravame ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c., poiché in chiaro contrasto “con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità senza proporre alcuna argomentazione idonea a contrastarlo adeguatamente e a convincere la Corte sulla opportunità del suo superamento”, che la decorrenza iniziale del termine di prescrizione va ancorata al 27 ottobre
1999, quale data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
Non sussiste, pertanto, motivo di discostarsi dalla citata giurisprudenza, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) nella sentenza del 24 marzo 2009, causa C-445/2006, NS RI v. Repubblica federale di
Germania, secondo cui “il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione in parola”.
Così individuato il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno (27 ottobre 1999), si osserva che l'odierna appellante non ha posto in essere alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione, per cui già alla data del 27 ottobre 2009 ogni eventuale diritto al risarcimento del danno doveva ritenersi prescritto.
Infine, per quanto attiene all'azione di cui all'art. 2041 c.c., è da considerarsi inammissibile alla luce di quanto esposto da Cass. 13283/2020: “In tema di ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE
75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi),
i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione a partire dall'anno accademico 1983
(e si siano iscritti dopo il gennaio 1982) sono titolari dell'azione di responsabilità contrattuale "ex lege" contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di attuazione delle direttive e, quindi, non possono agire, nei confronti delle università o dello Stato, con azione di indebito arricchimento, stante il carattere sussidiario di quest'ultima, al pari di coloro che hanno preso parte ai detti corsi anteriormente al 1983 (o, comunque, che si sono iscritti prima del gennaio 1982), le cui prestazioni svolte trovano comunque causa nel rapporto instaurato con l'università per la frequenza della scuola. Allo stesso modo, l'azione di indebito arricchimento non spetta ai medici che hanno seguito tali corsi dopo il 1991, poiché le attività da essi svolte, in base alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, trovano causa nel peculiare rapporto contrattuale di formazione - lavoro, oggetto di questa specifica normativa, con la conseguenza che possono avvalersi dell'azione contrattuale per ottenere la
4 remunerazione prevista”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è dunque infondato e va pertanto rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi 3.500,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, a carico dell'appellante e in favore della Controparte_1
Nulla sulle spese nei rapporti tra l'appellante e i appellanti attesa la CP_5 contumacia di questi ultimi.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 4996/2022;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore della liquidandole in complessivi Controparte_1
3.500,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15%.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5312 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 ottobre 2024
e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Discepolo e Barbara Schiadà
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATA
E
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(c.f. ) e (c.f. )
[...] P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATI CONTUMACI
1
OGGETTO: risarcimento del danno da tardivo recepimento di direttive comunitarie
CONCLUSIONI
Il difensore dell'appellante ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Per parte appellata, che non ha depositato note di trattazione scritta, v. le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, unitamente ad altri medici, ha adito il Tribunale di Roma Parte_1 lamentando la tardiva trasposizione della direttiva 362/75/CEE del Consiglio del 16 giugno
1975 (conosciuta come “direttiva riconoscimento”) e della direttiva 363/75/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (conosciuta come “direttiva coordinamento”), come modificate dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva
“coordinamento” un allegato il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre 1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni.
L'attrice ha lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna forma di compenso per il periodo di frequenza del corso di specializzazione in Angiologia medica a cui è stata iscritta presso l'Università degli Studi di Cagliari dall'anno accademico 1988/1989 sino all'anno accademico 1990/1991 - in conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione di tali direttive da parte dello Stato italiano - e ha chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno derivante dalla mancata remunerazione del periodo di formazione specialistica lui spettante in base alle direttive comunitarie, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4996/2022, accogliendo l'eccezione di prescrizione avanzata dalle Amministrazioni convenute, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, compensando le spese di lite tra le parti.
L'appellante ha impugnato la sentenza lamentando l'erronea individuazione del termine di decorrenza della prescrizione da parte del tribunale.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Il , il e il Controparte_2 Controparte_3 [...]
sono rimasti contumaci. Controparte_4
L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Pur essendo configurabile la responsabilità dello Stato italiano per non avere correttamente e tempestivamente recepito le direttive comunitarie in materia che impongono
2 di corrispondere ai medici specializzandi un'adeguata remunerazione (v. in particolare la direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il cui art. 13 ha aggiunto alla direttiva
75/363/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 un allegato, il quale prevede che l'attività di formazione debba essere oggetto di un'adeguata remunerazione, indicando nel 31 dicembre
1982 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti interni), nondimeno la domanda dell'odierna appellante va respinta perché il diritto al risarcimento del danno risulta prescritto.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cass.
10813/2011 e seguito ex multis da Cass. 13758/2018, Cass. 16452/2019, Cass. 30502/2019,
Cass. 18961/2020, Cass. 39421/2021) al quale questa Corte si è da tempo uniformata:
a) in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie non self-executing (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione ex lege dello Stato (in questi termini v. già Cass., Sez.
Un., 9147/2009 che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha escluso che il c.d. illecito del legislatore sia riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.). Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico sia sul piano del diritto dell'Unione europea che sul piano dell'ordinamento interno (come chiarito da Cass.
10813/2011 e ribadito da Cass. 12725/2012 e da Cass. 30502/2019) e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito di una delle fonti indicate dall'art. 1173 c.c. - va inquadrata nella figura della c.d. responsabilità contrattuale, perché non nasce da un fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. ma dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sì che il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale;
b) a seguito della tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e con effetto a decorrere dall'anno accademico 1991-1992 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano con riguardo ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 (data in cui la direttiva 82/76/CEE avrebbe dovuto già essere attuata) fino al termine dell'anno accademico 1990-1991. Tale lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo. Ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, i quali siano stati esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea e nei loro confronti la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria
3 comincia pertanto a decorrere dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999).
Tali princìpi sono stati da ultimo ribaditi da Cass., Sez. Un., 18640/2022 (punti 13 e 14 della sentenza) e da Cass., Sez. Un., 17619/2022 (punto 16 della sentenza) che - chiamate ancora una volta a pronunciarsi sulla corretta individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione - hanno ribadito, dichiarando l'inammissibilità del motivo di gravame ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c., poiché in chiaro contrasto “con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità senza proporre alcuna argomentazione idonea a contrastarlo adeguatamente e a convincere la Corte sulla opportunità del suo superamento”, che la decorrenza iniziale del termine di prescrizione va ancorata al 27 ottobre
1999, quale data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
Non sussiste, pertanto, motivo di discostarsi dalla citata giurisprudenza, tenuto conto di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) nella sentenza del 24 marzo 2009, causa C-445/2006, NS RI v. Repubblica federale di
Germania, secondo cui “il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione in parola”.
Così individuato il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno (27 ottobre 1999), si osserva che l'odierna appellante non ha posto in essere alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione, per cui già alla data del 27 ottobre 2009 ogni eventuale diritto al risarcimento del danno doveva ritenersi prescritto.
Infine, per quanto attiene all'azione di cui all'art. 2041 c.c., è da considerarsi inammissibile alla luce di quanto esposto da Cass. 13283/2020: “In tema di ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE
75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi),
i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione a partire dall'anno accademico 1983
(e si siano iscritti dopo il gennaio 1982) sono titolari dell'azione di responsabilità contrattuale "ex lege" contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di attuazione delle direttive e, quindi, non possono agire, nei confronti delle università o dello Stato, con azione di indebito arricchimento, stante il carattere sussidiario di quest'ultima, al pari di coloro che hanno preso parte ai detti corsi anteriormente al 1983 (o, comunque, che si sono iscritti prima del gennaio 1982), le cui prestazioni svolte trovano comunque causa nel rapporto instaurato con l'università per la frequenza della scuola. Allo stesso modo, l'azione di indebito arricchimento non spetta ai medici che hanno seguito tali corsi dopo il 1991, poiché le attività da essi svolte, in base alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, trovano causa nel peculiare rapporto contrattuale di formazione - lavoro, oggetto di questa specifica normativa, con la conseguenza che possono avvalersi dell'azione contrattuale per ottenere la
4 remunerazione prevista”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello è dunque infondato e va pertanto rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi 3.500,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, a carico dell'appellante e in favore della Controparte_1
Nulla sulle spese nei rapporti tra l'appellante e i appellanti attesa la CP_5 contumacia di questi ultimi.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 4996/2022;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore della liquidandole in complessivi Controparte_1
3.500,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15%.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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